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Sentenza 13 gennaio 2026
Sentenza 13 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. IX, sentenza 13/01/2026, n. 506 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 506 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 506/2026
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 9, riunita in udienza il 18/11/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
PISANI ISABELLA, Giudice monocratico in data 18/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 12569/2025 depositato il 01/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Cercola - Via Della Libertà 6 80040 Cercola NA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250106999924000 TARI 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 20005/2025 depositato il
18/11/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente ha proposto il ricorso avverso la cartella di pagamento n. 07120250106999924000, notificata in data 10-6-2025, recante l'iscrizione a ruolo da parte dell'ente Comune di Cercola
Ufficio Tributi, a titolo di TARI per l'anno 2016.
Eccepiva il ricorrente l'omessa notifica degli atti prodromici alla cartella di pagamento, la carenza di motivazione, l'omessa allegazione dell'avviso di accertamento, la prescrizione della pretesa creditoria.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate Riscossione eccependo il difetto di legittimazione passiva e chiedendo il rigetto del ricorso.
Il Comune di Cercola legittimamente convocato in giudizio non si è costituito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte in composizione monocratica ritiene il ricorso fondato.
La prova dell'avvenuta regolare notifica dell'avviso di accertamento prodromico alla cartella di pagamento impugnata è posta a carico dell'ente impositore, in questo caso il Comune di Cercola.
In assenza di prova della rituale notifica dell'avviso di accertamento, e pertanto in assenza di un atto interruttivo della prescrizione, si ritiene che sia prescritto il termine quinquennale per richiedere la Tari
2016 essendo trascorsi piu di 8 anni.
Le altre eccezioni vengono assorbite dall'accoglimento del motivo principale.
La Corte accoglie il ricorso. Le spese seguono la soccombenza dell'ente creditore.
P.Q.M.
Il Giudice accoglie il ricorso e condanna il Comune di Cercola al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente che si liquidano in €200, 00 oltre oneri di legge da distrarsi a favore del difensore costituito.
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 9, riunita in udienza il 18/11/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
PISANI ISABELLA, Giudice monocratico in data 18/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 12569/2025 depositato il 01/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Cercola - Via Della Libertà 6 80040 Cercola NA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250106999924000 TARI 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 20005/2025 depositato il
18/11/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente ha proposto il ricorso avverso la cartella di pagamento n. 07120250106999924000, notificata in data 10-6-2025, recante l'iscrizione a ruolo da parte dell'ente Comune di Cercola
Ufficio Tributi, a titolo di TARI per l'anno 2016.
Eccepiva il ricorrente l'omessa notifica degli atti prodromici alla cartella di pagamento, la carenza di motivazione, l'omessa allegazione dell'avviso di accertamento, la prescrizione della pretesa creditoria.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate Riscossione eccependo il difetto di legittimazione passiva e chiedendo il rigetto del ricorso.
Il Comune di Cercola legittimamente convocato in giudizio non si è costituito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte in composizione monocratica ritiene il ricorso fondato.
La prova dell'avvenuta regolare notifica dell'avviso di accertamento prodromico alla cartella di pagamento impugnata è posta a carico dell'ente impositore, in questo caso il Comune di Cercola.
In assenza di prova della rituale notifica dell'avviso di accertamento, e pertanto in assenza di un atto interruttivo della prescrizione, si ritiene che sia prescritto il termine quinquennale per richiedere la Tari
2016 essendo trascorsi piu di 8 anni.
Le altre eccezioni vengono assorbite dall'accoglimento del motivo principale.
La Corte accoglie il ricorso. Le spese seguono la soccombenza dell'ente creditore.
P.Q.M.
Il Giudice accoglie il ricorso e condanna il Comune di Cercola al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente che si liquidano in €200, 00 oltre oneri di legge da distrarsi a favore del difensore costituito.