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Sentenza 5 ottobre 2025
Sentenza 5 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 05/10/2025, n. 2963 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 2963 |
| Data del deposito : | 5 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOCERA INFERIORE
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Nocera Inferiore - Prima Sezione Civile - così composto: dott.ssa Enrica de Sire presidente dott. Simone Iannone giudice dott.ssa Jone Galasso giudice relatore riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 5757 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2020, vertente tra rappresentata e difesa dagli Avv.ti Stanislao Giammarino e Domenico Parte_1
Corvino ed elettivamente domiciliata in Scafati al Corso Nazionale n. 231; parte ricorrente
e
, rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Citro ed elettivamente Controparte_1 domiciliato in Salerno al corso V. Emanuele n. 58; parte resistente
nonchè
Il P.M. presso il Tribunale di Nocera Inferiore interventore ex lege
OGGETTO: separazione giudiziale
CONCLUSIONI: come da atti delle parti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 22.12.2020, esponeva di aver contratto Parte_1 matrimonio civile con in data 03.12.2006 e che, dall'unione coniugale, Controparte_1 erano nati i figli e , rispettivamente in data 10.05.2007 e in data 28.06.2013. Per_1 Per_2
Esponeva, altresì, che la convivenza matrimoniale era divenuta intollerabile e, pertanto, chiedeva pronunciarsi la separazione dal coniuge, con accoglimento delle condizioni indicate nel ricorso introduttivo.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 12.05.2021, Controparte_1 si costituiva in giudizio e chiedeva che la fine dell'unione coniugale fosse addebitata al coniuge ricorrente;
chiedeva, inoltre accogliersi le altre condizioni indicate nel proprio scritto difensivo.
All'udienza del 02.10.2025 (celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.), le parti accettavano la proposta conciliativa formulata dal Giudicante ex art. 185 bis c.p.c. con ordinanza depositata in data 26.06.2025 e, pertanto, la causa veniva rimessa al collegio per la decisione ai sensi dell'art. 190 c.p.c.
Tanto premesso, la domanda di separazione del matrimonio è fondata e va accolta.
Invero, è agevole presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venir meno della comunione materiale e spirituale che deve costantemente presiedere all' unione coniugale.
In ordine ai provvedimenti accessori, con l'ordinanza depositata in data 29.06.2021, il presidente f.f. aveva così statuito: “autorizza i coniugi a vivere separati nel mutuo rispetto;
b. affida i figli minori in forma condivisa ad entrambi i genitori, che eserciteranno entrambi la potestà genitoriale, assumendo di comune accordo le decisioni di maggior interesse per i figli, relative alla loro istruzione, educazione e salute, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni dei medesimi;
c. attribuisce il godimento della casa coniugale al marito, che vi abiterà insieme ai figli, assumendo autonomamente soltanto le decisioni sulla vita ordinaria dei medesimi;
concede termine alla moglie termine fino al 19.07.2021 per lasciare
l'abitazione coniugale, portando con sé i propri effetti ed oggetti personali;
d. obbligo ad entrambi i genitori di conservare ai figli minori rapporti continuativi con gli ascendenti ed i parenti di entrambi;
e. stabilisce la permanenza dei figli minori presso la madre per tre pomeriggi infrasettimanali, dalle ore 16.00 alle ore 20.00 (da comunicare all'altro coniuge con un preavviso di almeno 24 ore);nonché, a settimane alterne, dalle ore 12,00 del sabato alle 19,00 della domenica, inoltre, ad anni alterni, o la domenica di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo ( dalle ore 10,00 alle ore 20,00) e dal 24 al 29 Dicembre o dal 31/12 al 5/1 (dalle ore 10,00 del primo giorno alle ore 20,00) infine sempre ad anni alterni, nei mesi di luglio o agosto per venti giorni consecutivi (da comunicare all'altro coniuge con un preavviso di almeno un mese); fa salvi, in tale materia, diversi accordi tra i coniugi, purché gli stessi non pregiudichino gli interessi dei figli minori;
attesa la situazione particolare, anche avuto riguardo all'urgenza di provvedere e mancanza di un diverso interesse dei minori soprassiede, per il momento, dall'audizione dei medesimi, audizione che, nella fattispecie in esame, potrebbe addirittura rilevarsi controproducente per i figli medesimi. riserva al prosieguo istruttorio ogni altra statuizione in merito. f. Tenuto conto, poi: delle attuali esigenze dei figli, del tenore di vita dei medesimi goduto in costanza di convivenza con entrambi i genitori, dei tempi di permanenza dei medesimi presso ciascuno di essi, delle risorse economiche di entrambi i genitori, in particolare dei redditi da lavoro dei medesimi, quali risultano anche dagli statini paga, della valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore, dispone che ciascuno dei genitori provveda al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito;
dispone che quale genitore non domiciliatario della prole, contribuisca al Parte_1 mantenimento dei figli previa corresponsione di un assegno mensile di € 200,00, di cui € 100,00 per ciascun figlio, da versare al padre a mezzo vaglia postale, bonifico bancario o postale entro il giorno 4 di ogni mese;
dispone che inoltre , contribuisca al mantenimento Controparte_1 di previa corresponsione di un assegno mensile di € 750,00 da versare con Parte_1 le stesse modalità in precedenza stabilite;
dispone i predetti assegni siano adeguati in modo automatico, annualmente sulla base degli indici ISTAT;
determina che le spese straordinarie, sostenute nell'interesse della prole, saranno a carico di nella misura del Controparte_1
100%”.
Con l'ordinanza depositata in data 26.06.2025 ex art. 185 bis c.p.c., è stata formulata alle parti la seguente proposta conciliativa: “separazione dei coniugi;
conferma dei provvedimenti provvisori adottati con l'ordinanza depositata in data 29.06.2021 con l'esclusione dell'assegno di mantenimento per la moglie;
spese di lite compensate”.
Avendo le parti accettato la suddetta proposta conciliativa (v. atti depositati rispettivamente in data 03.07.2025 e in data 29.09.2025), il Tribunale ritiene di disporre in conformità a quanto indicato nella proposta conciliativa formulata, risultando adeguate a regolare i rapporti tra le parti e a tutelare gli interessi della prole.
Infatti, occorre specificare che il figlio è diventato maggiorenne nelle more del presente Per_1 giudizio e, quindi, le statuizioni relative all'esercizio del diritto di visita, all'affidamento e al collocamento sono riferite esclusivamente all'altro figlio , ancora minorenne. Per_2
Infine, in ragione del raggiungimento della maggiore età, il mantenimento andrà versato direttamente al figlio . Per_1
Le spese di lite vengono compensate in conformità al contenuto della proposta conciliativa.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. pronuncia la separazione dei coniugi e , Parte_1 Controparte_1 coniugi per matrimonio celebrato in Cava de'Tirreni in data 03.12.2006 (atto n. 313, parte II Serie A del registro degli atti di matrimonio del predetto comune anno 2006);
2. ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria, in copia autentica, all'ufficiale di stato civile del predetto comune per la trascrizione,
l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 3 e 152 septies disp. att. c.p.c.
d.lgs. 149/2022 e 125 n. 6, 133 n. 2 e 88 n. 7 ord. stato civile;
3. dispone in conformità alla proposta conciliativa formulata con ordinanza depositata in data 26.06.2025, da intendersi qui integralmente richiamata per relationem, con le specificazioni indicate in parte motiva riguardo al figlio;
Per_1
4. compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Nocera Inferiore, il 02.10.2025
Il Giudice relatore Il Presidente
dott.ssa Jone Galasso dott.ssa Enrica de Sire