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Sentenza 3 ottobre 2025
Sentenza 3 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 03/10/2025, n. 9725 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 9725 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2025 |
Testo completo
Sentenza con motivazione contestuale REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI ROMA II SEZIONE LAVORO Il giudice del lavoro, dott.ssa Antonianna Colli, all'esito della trattazione scritta disposta ex art.127 ter c.p.c., ha pronunciato SENTENZA EX ART.429 CO.1 C.P.C. nella causa n. 15166/2025 R.G.A.C. promossa da
(Avv. Andrea Marsili, Avv. Prisca Petillo) Parte_1 contro in persona del legale rappresentante pro tempore (Avv. Loredana Leto) CP_1
Osserva quanto segue.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso regolarmente notificato, parte ricorrente conveniva in giudizio il convenuto di cui in epigrafe, davanti al giudice del lavoro dell'intestato Tribunale, per sentir dichiarare non dovute le somme pretese dall' a titolo di ripetizione d'indebito, quantificate CP_1 dall'ente in € 11.696,16 lordi per il periodo gennaio 2023 – agosto 2024 ed in € 6.566,82 lordi per il periodo gennaio – dicembre 2022. Il tutto con vittoria di spese, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari. La ricorrente rappresentava di percepire, dal gennaio 2021, il trattamento di reversibilità e la pensione di invalidità n.002-700917913932 Cat IO;
di aver provveduto a dichiarare le predette fonti di reddito in sede di dichiarazione dei redditi relativi agli anni d'imposta 2022
– 2023; di aver ricevuto dall' comunicazione del 17.07.2024, con cui l'ente segnalava CP_1 che, a seguito del ricalcolo dell'integrazione al trattamento minimo, era emersa l'erogazione, a far data dal mese di gennaio 2023, di un importo maggiore rispetto a quello dovuto e, pertanto, chiedeva alla ricorrente la ripetizione della somma netta di € 10.622,47; di aver ricevuto successiva comunicazione del 20.11.2024 con la quale, per le medesime ragioni, l' richiedeva la restituzione della somma netta di € 5.669,79, afferente al periodo CP_1 gennaio- dicembre 2022. Sosteneva quindi la ricorrente che, nel caso di specie, avrebbe operato la disciplina dell'irripetibilità dell'indebito previdenziale di cui all'art. 52 della L. n. 88/1989, per come interpretato autenticamente dall'art. 13, comma 1 della L. n. 412/1991, non potendosi infatti ravvisare, in capo alla stessa, alcun dolo e dovendosi, invece, attribuire ad un errore imputabile all'ente previdenziale l'erronea quantificazione delle prestazioni erogate;
che, ai sensi degli artt. 1 bis e 6 della L. 638/1983, il limite reddituale andava calcolato considerando esclusivamente il trattamento di reversibilità percepito, pari ad € 5.785,65 per il 2022, dovendo escludersi da tale calcolo la prestazione da integrare al trattamento minimo, costituita nel caso di specie dalla pensione di invalidità, di talché alcun superamento delle soglie reddituali previste per tale ultima prestazione (€ 13.659,88) si sarebbe in concreto verificato. Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' deducendo di aver provveduto CP_1 all'annullamento in autotutela del provvedimento del 20.11.2024, con il quale aveva chiesto la restituzione della somma netta di € 5.669,79; dava inoltre atto di aver avviato l'istruttoria per valutare se procedere all'annullamento in autotutela anche del secondo provvedimento emesso. Concludeva chiedendo dichiararsi la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite. Disposta la trattazione scritta ex art.127 ter c.p.c., e verificato il rituale deposito delle note sostitutive dell'udienza, la causa veniva istruita con produzioni documentali e, quindi, decisa come da sentenza, ex art.429 c.p.c. depositata telematicamente.
MOTIVI DELLA DECISIONE L'ente convenuto ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere, avendo lo stesso provveduto, in autotutela, ad annullare i provvedimenti oggetto del presente giudizio. Dalla documentazione versata in atti risulta, infatti, che l' ha provveduto ad annullare i CP_1 provvedimenti aventi ad oggetto la richiesta restitutoria della somma di € 5.669,79 per il periodo gennaio – dicembre 2022 e di € 10.622,47 per il periodo gennaio 2023 – agosto 2024, rispettivamente, con disposizione n. 700900-25-2046 del 22.09.2025 (cfr. doc. 3 resistente) e n. 700900-25-2047 del 25.09.2025 (cfr. doc. depositato dal resistente in data 01.10.2025). In sede di deposito delle note di trattazione scritte, la ricorrente si associava alla richiesta avanzata dall'ente in ordine alla dichiarazione della cessazione della materia del contendere, insistendo per la vittoria delle spese di lite. Ebbene, alla luce delle dichiarazioni delle parti e della documentazione versata in atti, non resta che dichiarare cessata la materia del contendere. Per quanto concerne la regolamentazione delle spese di lite - preso atto della circostanza che lo stesso ente resistente ha provveduto ad annullare in autotutela i provvedimenti impugnati, riconoscendone quindi l'infondatezza (cfr. doc. cit.), in epoca successiva all'incardinamento del presente giudizio - queste devono essere poste a carico dell' in CP_1 applicazione del principio della soccombenza virtuale, e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
pagina 2 di 3 Il Giudice, uditi i Procuratori delle parti, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, definitivamente pronunciando,
- dichiara cessata la materia del contendere;
- condanna l' in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese CP_1 di lite, liquidate in complessivi € 1.865,00 a titolo di compensi, oltre rimborso forfetario delle spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari. Così deciso in Roma, 3 ottobre 2025 Il giudice Antonianna Colli
La presente sentenza è stata redatta con l'ausilio dell'addetto all'Ufficio per il processo dott.ssa Carla Besi Vetrella
pagina 3 di 3
(Avv. Andrea Marsili, Avv. Prisca Petillo) Parte_1 contro in persona del legale rappresentante pro tempore (Avv. Loredana Leto) CP_1
Osserva quanto segue.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso regolarmente notificato, parte ricorrente conveniva in giudizio il convenuto di cui in epigrafe, davanti al giudice del lavoro dell'intestato Tribunale, per sentir dichiarare non dovute le somme pretese dall' a titolo di ripetizione d'indebito, quantificate CP_1 dall'ente in € 11.696,16 lordi per il periodo gennaio 2023 – agosto 2024 ed in € 6.566,82 lordi per il periodo gennaio – dicembre 2022. Il tutto con vittoria di spese, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari. La ricorrente rappresentava di percepire, dal gennaio 2021, il trattamento di reversibilità e la pensione di invalidità n.002-700917913932 Cat IO;
di aver provveduto a dichiarare le predette fonti di reddito in sede di dichiarazione dei redditi relativi agli anni d'imposta 2022
– 2023; di aver ricevuto dall' comunicazione del 17.07.2024, con cui l'ente segnalava CP_1 che, a seguito del ricalcolo dell'integrazione al trattamento minimo, era emersa l'erogazione, a far data dal mese di gennaio 2023, di un importo maggiore rispetto a quello dovuto e, pertanto, chiedeva alla ricorrente la ripetizione della somma netta di € 10.622,47; di aver ricevuto successiva comunicazione del 20.11.2024 con la quale, per le medesime ragioni, l' richiedeva la restituzione della somma netta di € 5.669,79, afferente al periodo CP_1 gennaio- dicembre 2022. Sosteneva quindi la ricorrente che, nel caso di specie, avrebbe operato la disciplina dell'irripetibilità dell'indebito previdenziale di cui all'art. 52 della L. n. 88/1989, per come interpretato autenticamente dall'art. 13, comma 1 della L. n. 412/1991, non potendosi infatti ravvisare, in capo alla stessa, alcun dolo e dovendosi, invece, attribuire ad un errore imputabile all'ente previdenziale l'erronea quantificazione delle prestazioni erogate;
che, ai sensi degli artt. 1 bis e 6 della L. 638/1983, il limite reddituale andava calcolato considerando esclusivamente il trattamento di reversibilità percepito, pari ad € 5.785,65 per il 2022, dovendo escludersi da tale calcolo la prestazione da integrare al trattamento minimo, costituita nel caso di specie dalla pensione di invalidità, di talché alcun superamento delle soglie reddituali previste per tale ultima prestazione (€ 13.659,88) si sarebbe in concreto verificato. Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' deducendo di aver provveduto CP_1 all'annullamento in autotutela del provvedimento del 20.11.2024, con il quale aveva chiesto la restituzione della somma netta di € 5.669,79; dava inoltre atto di aver avviato l'istruttoria per valutare se procedere all'annullamento in autotutela anche del secondo provvedimento emesso. Concludeva chiedendo dichiararsi la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite. Disposta la trattazione scritta ex art.127 ter c.p.c., e verificato il rituale deposito delle note sostitutive dell'udienza, la causa veniva istruita con produzioni documentali e, quindi, decisa come da sentenza, ex art.429 c.p.c. depositata telematicamente.
MOTIVI DELLA DECISIONE L'ente convenuto ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere, avendo lo stesso provveduto, in autotutela, ad annullare i provvedimenti oggetto del presente giudizio. Dalla documentazione versata in atti risulta, infatti, che l' ha provveduto ad annullare i CP_1 provvedimenti aventi ad oggetto la richiesta restitutoria della somma di € 5.669,79 per il periodo gennaio – dicembre 2022 e di € 10.622,47 per il periodo gennaio 2023 – agosto 2024, rispettivamente, con disposizione n. 700900-25-2046 del 22.09.2025 (cfr. doc. 3 resistente) e n. 700900-25-2047 del 25.09.2025 (cfr. doc. depositato dal resistente in data 01.10.2025). In sede di deposito delle note di trattazione scritte, la ricorrente si associava alla richiesta avanzata dall'ente in ordine alla dichiarazione della cessazione della materia del contendere, insistendo per la vittoria delle spese di lite. Ebbene, alla luce delle dichiarazioni delle parti e della documentazione versata in atti, non resta che dichiarare cessata la materia del contendere. Per quanto concerne la regolamentazione delle spese di lite - preso atto della circostanza che lo stesso ente resistente ha provveduto ad annullare in autotutela i provvedimenti impugnati, riconoscendone quindi l'infondatezza (cfr. doc. cit.), in epoca successiva all'incardinamento del presente giudizio - queste devono essere poste a carico dell' in CP_1 applicazione del principio della soccombenza virtuale, e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
pagina 2 di 3 Il Giudice, uditi i Procuratori delle parti, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, definitivamente pronunciando,
- dichiara cessata la materia del contendere;
- condanna l' in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese CP_1 di lite, liquidate in complessivi € 1.865,00 a titolo di compensi, oltre rimborso forfetario delle spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari. Così deciso in Roma, 3 ottobre 2025 Il giudice Antonianna Colli
La presente sentenza è stata redatta con l'ausilio dell'addetto all'Ufficio per il processo dott.ssa Carla Besi Vetrella
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