Sentenza breve 8 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2T, sentenza breve 08/04/2026, n. 6319 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 6319 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06319/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02996/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 2996 del 2026, proposto da
Mati S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Andrea Ippoliti, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, largo Generale Gonzaga del Vodice 4;
contro
Roma Capitale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Francesca Romagnoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
1.del provvedimento prot. CA/2026/42000 del 10/03/2026 recante comunicazione di inefficacia della scia di laboratorio alimentare presentata dalla ricorrente;
2.di ogni altro atto, parere o provvedimento non conosciuto che sia ostativo alla ricorrente;
3.nonchè per l'annullamento e/o disapplicazione dell'art. 14 e dell'art. 16 della Deliberazione di Assemblea Capitolina n. 109/2023, così opposti nel provvedimento impugnato, nei limiti e sensi esposti in narrativa.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 1 aprile 2026 la dott.ssa CI MA CA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Considerato che parte ricorrente chiede l’annullamento del provvedimento in epigrafe, con il quale Roma Capitale ha dichiarato l'inefficacia della scia presentata per il trasferimento di sede del proprio laboratorio artigianale alimentare all’interno del sito UNESCO, in ragione del combinato disposto degli artt. 14 e 16 della D.A.C n.109/2023 nella parte in cui richiede – anche in caso di trasferimento dell’attività - una superficie minima di 80 mq per l’esercizio del “laboratorio alimentare”;
Rilevato che parte ricorrente ritiene il provvedimento viziato per non avere tenuto conto che, al momento della presentazione della scia, era esecutiva la sentenza del TAR Lazio n. 14414 del 21 luglio 2025, che ha annullato gli artt. 14, comma 3°, lett. a), e 16, comma 1°, lett. c) e comma 2°, della D.A.C. n. 109/2023, avuto riguardo alla indicazione della metratura di 80 mq per i locali in cui viene effettuata l’attività di laboratorio della tipologia alimentare; tale pronuncia, aggiunge la ricorrente, è successivamente passata in autorità di cosa giudicata;
Osservato che parte ricorrente censura, in subordine, i medesimi articoli 14 e 16 della D.A.C. n. 109/2023, sostenendo che si tratterebbe di previsioni arbitrarie, gravose, non sorrette da interesse pubblico e prive di istruttoria;
Considerato che Roma Capitale si è costituita in giudizio e ha chiesto la reiezione del ricorso, rammentando la recente sentenza n. 112 del 7 gennaio 2026 che, nel riformare una decisione di questa Sezione, ha ritenuto ragionevole e proporzionale le prescrizioni della D.A.C. n. 109/2023 relative a una metratura minima di 100 mq per il trasferimento nel sito UNESCO degli esercizi di vicinato del settore alimentare; l’amministrazione ha, altresì, richiamato le successive sentenze di questa Sezione che si sono pronunciate in senso conforme a detto orientamento, anche avuto riguardo ai trasferimenti di laboratori artigianali (Tar Lazio, sent. n. 5461 del 2026);
Rilevato che alla camera di consiglio del 1° aprile 2026, fissata per la trattazione della domanda cautelare presentata insieme al ricorso, è stato dato avviso alle parti presenti, ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm., della possibilità di definire la controversia con sentenza in forma semplificata, sussistendone le condizioni di legge;
Considerato che il ricorso merita accoglimento, in ragione della fondatezza delle censure riguardanti l’intervenuto annullamento delle disposizioni regolamentari di Roma Capitale che richiedono una superficie minima di 80 mq per l’esercizio del “laboratorio alimentare” all’interno del sito UNESCO;
Rammentato, infatti, che l’annullamento di un atto normativo, quale un regolamento comunale, ha efficacia erga omnes , nel senso che ne comporta la rimozione dall'ordinamento in modo assoluto, cioè per chiunque possa, anche successivamente, esserne destinatario, ancorché non parte del giudizio in senso formale (in termini, Cons. Stato, sezione VI, 11 ottobre 2019, n. 5164) e ciò comporta la preclusione, per l’amministrazione, di continuare ad applicare la norma;
Rilevato, altresì, che tale annullamento «ha efficacia ex tunc : quindi gli atti emessi nel frattempo dalla P.A. sulla base di un regolamento in seguito dichiarato illegittimo e quindi annullato, hanno perso – per effetto dell’avvenuto annullamento – la loro base normativa, essendo stati emessi sulla base di un presupposto che è venuto meno con efficacia retroattiva» (così Cons. Stato, sezione VI, 12 agosto 2025, n. 7027);
Ritenuto, pertanto, che l’annullamento delle disposizioni della D.A.C. n. 109/2023 riguardanti l’indicazione della metratura minima di 80 mq per i locali in cui viene effettuata l’attività di laboratorio della tipologia alimentare determina l’invalidità del provvedimento impugnato, che costituisce atto applicativo di dette disposizioni;
Considerato che le spese di lite possono essere compensate, in ragione delle oscillazioni giurisprudenziali riguardanti la tematica oggetto di controversia;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento di Roma Capitale prot. CA/2026/42000 del 10 marzo 2026.
Compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 1 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
Marco Bignami, Presidente
CI MA CA, Consigliere, Estensore
Francesca Ferrazzoli, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| CI MA CA | Marco Bignami |
IL SEGRETARIO