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Articolo 7 della Legge 21 dicembre 1977, n. 967
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Articolo 6
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Legge 21 dicembre 1977, n. 967
Articolo 7 della Legge 21 dicembre 1977, n. 967
Versione
18 gennaio 1978
Art. 7.
Le disposizioni di cui agli articoli precedenti hanno vigore fino al 31 dicembre
Entrata in vigore il 18 gennaio 1978
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