CGT1
Sentenza 22 gennaio 2026
Sentenza 22 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Agrigento, sez. III, sentenza 22/01/2026, n. 185 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Agrigento |
| Numero : | 185 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 185/2026
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AGRIGENTO Sezione 3, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
RICCOBENE PE SALVATORE, Giudice monocratico in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2265/2025 depositato il 05/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Agrigento - Viale Della Vittoria, 19 92100 Agrigento AG
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120250003580129000 REC.CREDITO.IMP 2021
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 55/2026 depositato il
22/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto in data 05.08.2025 Ricorrente_1, rappresentata e difesa dal Dott. Difensore_1, proponeva ricorso contro l'Agenzia delle Entrate di Agrigento avverso la cartella di pagamento n.29120250003580129000, notificata in data 03.07.2025, contenente l'iscrizione a ruolo dell'importo di
€ 2.037,38 per credito d'imposta in favore di strutture turistico ricettive o bonus vacanze per l'anno 2021, interessi, sanzioni e spese, iscritta a ruolo a seguito del controllo automatizzato effettuato ai sensi dell'art. 36 bis del D.P.R. N°600/73 della dichiarazione presentata per l'anno 2021.
In data 05.08.2025 la ricorrente si costituiva in giudizio ed eccepiva l'illegittimità della pretesa, stante che il credito del quale veniva richiesta la restituzione era spettante, secondo le previsioni dell'art.176 del D.L: 19.05.2020, N°34, convertito con modificazioni in legge N°77/2020.
Assumeva la ricorrente di vantare un credito alla data del 29.12.2022 di € 5.955,80, di cui
€ 5.480,00 maturati nell'anno 2020 ed € 476,00 maturati nell'anno 2021; di questi il credito iniziale di
€ 5.480,00 era stato correttamente inserito nella dichiarazione presentata con modello Unico 2021 PF ed era stato indicato l'utilizzo per € 438,00; era stato anche indicato il credito residuo da riportare nella successiva dichiarazione, pari ad € 5.042,00 e, per mero errore materiale, nella dichiarazione presentata con Modello Unico 2022 PF era stato indicato solo il credito di € 5.042,00; ragione per cui la contribuente aveva presentato una dichiarazione integrativa in data 13.03.2025, nella quale veniva indicato il credito dell'anno precedente di e 5.042,00, il credito spettante nel periodo di € 476,00, il credito utilizzato in compensazione di € 1.432,00 ed il credito d'imposta residuo di € 4.086,00.
Chiedeva la sospensione dell'esecutività dell'atto impugnato, il suo successivo annullamento e la condanna alle spese.
In data 29.10.2025 l'Agenzia delle Entrate depositava controdeduzioni con le quali deduceva di avere constatato l'avvenuta presentazione da parte della ricorrente della dichiarazione integrativa tardiva, senza il pagamento della relativa sanzione e proponeva la conciliazione della controversia.
In data 26.11.2025 depositava copia dell'accordo conciliativo sottoscritto dalle parti e chiedeva l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'Agenzia delle Entrate in data 26.11.2025 ha depositato copia dell'accordo conciliativo sottoscritto dalle parti. Conseguentemente, la contestazione cessa di avere la sua ragione d'essere essendo venuta meno la materia del contendere, e, ai sensi dell'art.46 del D.Lgs. N°546/92, va dichiarata l'estinzione del giudizio e le spese a carico della parte che le ha anticipate.
P.Q.M.
La Corte dichiara l'estinzione del giudizio e le spese a carico della parte che le ha anticipate.
Agrigento, 21.01.2026
IL GIUDICE MONOCRATICO: Giuseppe Salvatore Riccobene (Firmato digitalmente)
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AGRIGENTO Sezione 3, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
RICCOBENE PE SALVATORE, Giudice monocratico in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2265/2025 depositato il 05/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Agrigento - Viale Della Vittoria, 19 92100 Agrigento AG
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120250003580129000 REC.CREDITO.IMP 2021
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 55/2026 depositato il
22/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto in data 05.08.2025 Ricorrente_1, rappresentata e difesa dal Dott. Difensore_1, proponeva ricorso contro l'Agenzia delle Entrate di Agrigento avverso la cartella di pagamento n.29120250003580129000, notificata in data 03.07.2025, contenente l'iscrizione a ruolo dell'importo di
€ 2.037,38 per credito d'imposta in favore di strutture turistico ricettive o bonus vacanze per l'anno 2021, interessi, sanzioni e spese, iscritta a ruolo a seguito del controllo automatizzato effettuato ai sensi dell'art. 36 bis del D.P.R. N°600/73 della dichiarazione presentata per l'anno 2021.
In data 05.08.2025 la ricorrente si costituiva in giudizio ed eccepiva l'illegittimità della pretesa, stante che il credito del quale veniva richiesta la restituzione era spettante, secondo le previsioni dell'art.176 del D.L: 19.05.2020, N°34, convertito con modificazioni in legge N°77/2020.
Assumeva la ricorrente di vantare un credito alla data del 29.12.2022 di € 5.955,80, di cui
€ 5.480,00 maturati nell'anno 2020 ed € 476,00 maturati nell'anno 2021; di questi il credito iniziale di
€ 5.480,00 era stato correttamente inserito nella dichiarazione presentata con modello Unico 2021 PF ed era stato indicato l'utilizzo per € 438,00; era stato anche indicato il credito residuo da riportare nella successiva dichiarazione, pari ad € 5.042,00 e, per mero errore materiale, nella dichiarazione presentata con Modello Unico 2022 PF era stato indicato solo il credito di € 5.042,00; ragione per cui la contribuente aveva presentato una dichiarazione integrativa in data 13.03.2025, nella quale veniva indicato il credito dell'anno precedente di e 5.042,00, il credito spettante nel periodo di € 476,00, il credito utilizzato in compensazione di € 1.432,00 ed il credito d'imposta residuo di € 4.086,00.
Chiedeva la sospensione dell'esecutività dell'atto impugnato, il suo successivo annullamento e la condanna alle spese.
In data 29.10.2025 l'Agenzia delle Entrate depositava controdeduzioni con le quali deduceva di avere constatato l'avvenuta presentazione da parte della ricorrente della dichiarazione integrativa tardiva, senza il pagamento della relativa sanzione e proponeva la conciliazione della controversia.
In data 26.11.2025 depositava copia dell'accordo conciliativo sottoscritto dalle parti e chiedeva l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'Agenzia delle Entrate in data 26.11.2025 ha depositato copia dell'accordo conciliativo sottoscritto dalle parti. Conseguentemente, la contestazione cessa di avere la sua ragione d'essere essendo venuta meno la materia del contendere, e, ai sensi dell'art.46 del D.Lgs. N°546/92, va dichiarata l'estinzione del giudizio e le spese a carico della parte che le ha anticipate.
P.Q.M.
La Corte dichiara l'estinzione del giudizio e le spese a carico della parte che le ha anticipate.
Agrigento, 21.01.2026
IL GIUDICE MONOCRATICO: Giuseppe Salvatore Riccobene (Firmato digitalmente)