Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Agrigento, sez. III, sentenza 22/01/2026, n. 185
CGT1
Sentenza 22 gennaio 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Accolto
    Accordo conciliativo

    La Corte ha dichiarato l'estinzione del giudizio a seguito della presentazione dell'accordo conciliativo sottoscritto dalle parti, ritenendo venuta meno la materia del contendere.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Agrigento, in composizione monocratica, è chiamata a decidere sul ricorso proposto da una contribuente avverso una cartella di pagamento emessa dall'Agenzia delle Entrate di Agrigento. La cartella, notificata in data 03.07.2025, riguardava l'importo di € 2.037,38 per presunto credito d'imposta in favore di strutture turistico ricettive o bonus vacanze per l'anno 2021, comprensivo di interessi, sanzioni e spese, derivante da un controllo automatizzato ai sensi dell'art. 36 bis del D.P.R. N°600/73 sulla dichiarazione relativa all'anno 2021. La ricorrente, difesa dal proprio difensore, contestava l'illegittimità della pretesa erariale, sostenendo di vantare un credito d'imposta spettante ai sensi dell'art. 176 del D.L. N°34/2020, convertito con modificazioni in L. N°77/2020. Nello specifico, la contribuente esponeva di aver maturato un credito complessivo di € 5.955,80 al 29.12.2022, di cui € 5.480,00 relativi all'anno 2020 e € 476,00 all'anno 2021. Lamentava un errore materiale nella dichiarazione Modello Unico 2022 PF, dove il credito residuo dell'anno precedente era stato indicato erroneamente in € 5.042,00 anziché il corretto importo. A fronte di ciò, la contribuente aveva presentato una dichiarazione integrativa in data 13.03.2025, nella quale venivano correttamente indicati il credito dell'anno precedente (€ 5.042,00), il credito spettante per l'anno in corso (€ 476,00), il credito utilizzato in compensazione (€ 1.432,00) e il credito residuo (€ 4.086,00). La ricorrente chiedeva la sospensione dell'esecutività dell'atto impugnato, il suo annullamento e la condanna alle spese. L'Agenzia delle Entrate, nelle proprie controdeduzioni, prendeva atto della presentazione della dichiarazione integrativa tardiva senza il pagamento della sanzione e proponeva la conciliazione della controversia.

A seguito della presentazione da parte dell'Agenzia delle Entrate, in data 26.11.2025, di copia dell'accordo conciliativo sottoscritto tra le parti, la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Agrigento dichiara l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere, ai sensi dell'art. 46 del D.Lgs. N°546/92. La Corte motiva tale decisione evidenziando come la sottoscrizione dell'accordo conciliativo abbia fatto venir meno la ragione d'essere della contestazione originaria, rendendo superflua ogni ulteriore disamina nel merito delle censure sollevate dalla contribuente. Pertanto, il giudizio viene dichiarato estinto e le spese processuali vengono poste a carico della parte che le ha anticipate, in conformità con la prassi in caso di estinzione per accordo transattivo.

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Agrigento, sez. III, sentenza 22/01/2026, n. 185
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Agrigento
    Numero : 185
    Data del deposito : 22 gennaio 2026

    Testo completo