CA
Sentenza 30 luglio 2025
Sentenza 30 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 30/07/2025, n. 1373 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1373 |
| Data del deposito : | 30 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 86/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Terza Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni Salina Presidente dott. Manuela Velotti Consigliere dott. Andrea Lama Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 86/2022 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
BECCATI STEFANIA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in PIAZZA CACCIAGUIDA 8
FERRARApresso il difensore avv. BECCATI STEFANIA
APPELLANTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. , Controparte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.
E PER ESSA, QUALE MANDATARIA, Controparte_1 [...]
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ROSSI MARCO e CP_2 P.IVA_2 dell'avv. , elettivamente domiciliato in VICOLO SAN BERNARDINO 5/A 37123
VERONApresso il difensore avv. ROSSI MARCO
APPELLATO
In punto a: appello avverso la sentenza n. la SENTENZA n°505/2021 resa dal Tribunale di
Ferrara, Sezione Civile, pubblicata il 15/07/2021 ex art. 281 sexies c.p.c.
Conclusioni come da note
Motivi della decisione pagina 1 di 6 1. proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo notificatogli in Parte_1 data 23 luglio 2020, con cui il tribunale di Ferrara ingiungeva al medesimo di pagare alla società la somma di euro 8968,99, oltre interessi come da domanda e spese di CP_1 procedura.
2. Il credito originava dal finanziamento ottenuto dall'opponente nel 2006 dalla banca TA
ER BA SP e passato a sofferenza nel 2007 per inadempimento del debitore.
3. Parte opponente eccepiva la carenza di legittimazione della parte opposta: la linea di credito erogata da TA ER BA SP sarebbe stata ceduta a e infine CP_3 da questa a . CP_1
Secondo parte opponente, i contratti di cessione dei crediti prodotti in giudizio non recavano alcuna indicazione specifica dei crediti ceduti né allegavano criteri idonei alla identificazione CP dei crediti stessi. La pubblicazione in GU della seconda cessione tra banca e CP_1 nemmeno recava alcuna indicazione, mentre mancava la pubblicazione in GU della prima cessione tra TA e banca ifis.
A nulla rilevava la disponibilità della documentazione contrattuale, peraltro incompleta .
4. Il tribunale rigettava l'opposizione.
5. Secondo il Tribunale, parte opposta aveva prodotto il contratto di cessione nonché la comunicazione di avvenuta cessione al debitore ceduto, contenente l'indicazione del singolo credito per cui è causa, il nominativo del debitore, della cedente e della cessionaria, il numero del contratto e il relativo importo.
Risultava prodotto anche l'estratto dell'allegato al contratto di cessione, contenente l'elenco dei singoli crediti ceduti, tra cui rientrava anche la posizione debitoria di parte opponente.
Vi era dunque la prova che il credito azionato rientrasse tra quelli oggetto di cessione.
6. L'eccezione di prescrizione era infondata, in quanto il termine decennale era stato interrotto dalla comunicazione di cessione e contestuale diffida del 17.02.2012.
7. Proponeva opposizione Parte_1
8. Parte appellante chiedeva di modificare i seguenti punti della sentenza:
Pag.
2 - da riga 15 a riga 25: “Ma vale la pena di notare… [omissis] … fosse tra quelli ceduti alla attuale creditrice.”;
pagina 2 di 6 Pag.
2 - da riga 26 a riga 27: “Quanto alla subordinata eccezione di prescrizione mossa dalla parte attrice, basti rilevare che il termine decennale, infatti, è stato interrotto dalla comunicazione di cessione e contestuale diffida del 17/02/2012”;
Pag.
2 - da riga 28 a riga 29: “La opposizione va quindi rigettata ed il D.I. confermato con condanna della parte opponente al pagamento delle spese a favore della opposta”;
Pag.
2 - da riga 31 a riga 34: “Il Tribunale, definitivamente pronunziando, [omissis] …ed accessori di legge”.
9. Con unico sostanziale motivo di gravame deduceva la mancata Parte_1 acquisizione al giudizio della prova che del credito azionato fosse titolare parte appellata, in particolare, difettando la prova della riconducibilità del credito stesso alla prima cessione intervenuta tra TA ER BA e CP_3
10. Parte appellante concludeva come segue:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione respinta:
- in via principale e nel merito, in accoglimento del presente appello e in totale riforma della sentenza del Tribunale di Ferrara n. 505/2021:
- accertare e dichiarare la nullità della sentenza n. 505/2021, emessa dal Tribunale di Ferrara, giudice Dott.ssa Anna Ghedini, per omissione parziale di pronuncia e violazione dell'art. 112 c.p.c., per i motivi di cui in narrativa;
- in ogni caso: accertare la mancanza della legittimazione ad agire e/o comunque della legittimazione processuale in capo a mancando la prova che il credito Controparte_1 oggetto di causa rientri nelle cessioni di crediti effettuate dal creditore originario ER ON AN a favore di , in quanto la documentazione CP_3 prodotta nei gradi precedenti (monitorio e primo grado) non può essere ritenuta sufficiente a tal fine e, per l'effetto
- In via subordinata, accertare la prescrizione del diritto di credito azionato in fase monitoria per le motivazioni di cui in narrativa
- e annullare il decreto ingiuntivo n.672/2020 R.G. 1944/2020 Tribunale di Ferrara per le motivazioni di cui in narrativa;
- con vittoria di spese e compensi per entrambi i gradi di giudizio;
- in via subordinata, con riferimento al solo capo relativo alle spese legali, nella denegata ipotesi in cui l'Ecc.mo Collegio adito, ritenga non provata la domanda dell'attore/appellante, compensare le spese del primo e del secondo grado di giudizio, ai sensi dell'art. 92 c.p.c..
11. L'appello è infondato e deve essere rigettato.
12. Parte appellante, in sede di gravame, si limita a dedurre la inesistenza della prova della cessione del credito azionato da TA ER BA a cioè limita le proprie CP_3 contestazioni alla prima cessione di credito, senza estenderle alla seconda da a CP_3 [...]
CP_1
pagina 3 di 6 In particolare, parte appellante contesta la effettività della inclusione del credito azionato nella cessione in blocco di cui sopra.
Deve ritenersi invece che tale prova sussista.
Secondo la Suprema Corte, si veda fra le altre la motivazione in parte qua di cass. n.
15088/2025 Data pubblicazione 05/06/2025:
“Va tenuto presente che, come condivisibilmente puntualizzato da Cass. n. 17944 del 2023 (ma si vedano pure, nello stesso senso, le più recenti Cass. nn. 5478 e 30207 del 2024): a) la prova della cessione di un credito non è, di regola, soggetta a particolari vincoli di forma;
dunque, la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di prova, anche indiziario, e il relativo accertamento è soggetto alla libera valutazione del giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità; b) opera, poi, certamente, in proposito, il principio di non contestazione;
c) va, comunque, sempre distinta la questione della prova dell'esistenza della cessione (e, più in generale, della fattispecie traslativa della titolarità del credito) dalla questione della prova dell'inclusione di un determinato credito nel novero di quelli oggetto di una operazione di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B. Sulla base di tali ultime puntualizzazioni, allora, si può certamente confermare, in primo luogo, che, in caso di cessione di crediti individuabili blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B., quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete. In tal caso, infatti, in mancanza di contestazioni specificamente dirette a negare l'esistenza del contratto di cessione, quest'ultimo non deve essere affatto dimostrato (in quanto i fatti non contestati devono considerarsi al di fuori del cd. thema probandum): il fatto da provare è costituito soltanto dall'esatta individuazione dell'oggetto della cessione (più precisamente, della esatta corrispondenza tra le caratteristiche del credito controverso e quelle che individuano i crediti oggetto della cessione in blocco) e, pertanto, sotto tale limitato aspetto, le indicazioni contenute nell'avviso di cessione dei crediti in blocco pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in relazione ad una operazione da ritenersi certamente esistente in quanto non contestata, possono ben essere valutate al fine di verificare se esse consentono, o meno, di ricondurre con certezza il credito di cui si controverte tra quelli trasferiti in blocco al preteso cessionario (di modo che, solo laddove tale riconducibilità non sia desumibile con certezza dalle suddette indicazioni sarà necessaria la produzione del contratto e/o dei suoi allegati, ovvero sarà necessario fornire la prova della cessione dello specifico credito oggetto di controversia in altro modo”.
Nel caso di specie, parte appellata, intendendo “fornire la prova della cessione dello specifico credito oggetto di controversia in altro modo”, ha prodotto:
a) Il contratto di finanziamento 11.10.2006 tra TA ER BA e Parte_1
recante nr. 4550581;
pagina 4 di 6 b) Il contratto di cessione dei crediti in blocco tra TA ER BA e in data CP_3
15.11.2012;
c) La comunicazione di avvenuta cessione del credito fatta da ad CP_3 Parte_1
in data 17.12.2012, corredata del numero di contratto di finanziamento sopra indicato sub a) cioè il nr. 4550581, l'importo del credito, il nome del cedente TA ER BA).
d) L'estratto conto, emesso e certificato da TA ER BA, relativo a tutta la movimentazione del rapporto de quo, dalla data di accensione alla data della cessione cioè il
15.11.2012.
13. Ritiene che questa Corte che, nonostante la mancanza degli allegati al contratto di cessione sub b), i documenti sub a), c) e d) siano sufficienti alla dimostrazione della inclusione del credito azionato nella cessione di crediti in blocco sub b).
14. La prova della inclusione del credito nella cessione in blocco può essere di natura indiziaria, come si desume chiaramente dalla suddetta pronuncia della Suprema Corte.
15. Sussistono elementi dirimenti idonei a tale prova.
In particolare, comprovano che il credito sia stato ceduto, dapprima da TA ER
BA a e poi da questa a odierna appellata, le seguenti circostanze: CP_3 CP_1
- In primo luogo, l'indicazione nella comunicazione di avvenuta cessione di tutti i dati identificativi del rapporto bancario e del credito da esso scaturente, oltre che del nominativo del cedente TA ER BA: tale elemento di prova è particolarmente significativo, in considerazione della estrema contiguità cronologica della comunicazione con la data della cessione, ciò rendendo altamente probabile l'inclusione del credito ivi descritto nella cessione stessa.
- In secondo luogo, la disponibilità in capo all'odierna appellata, successiva cessionaria del credito azionato, della documentazione contrattuale di supporto, costituendo tale fatto prova evidente del consenso dell'originario titolare del credito TA ER BA alla cessione della titolarità di esso.
16. Deve per le suesposte considerazioni ritenersi raggiunta la prova indiziaria della cessione della titolarità del credito da TA ER BA a CP_3
In mancanza di ulteriori specifiche contestazioni, ne discende la prova anche della successiva cessione da a , in forza del principio di non contestazione CP_3 CP_1
(quantomeno in fase di gravame).
pagina 5 di 6 17. Deve ribadirsi la infondatezza della eccezione di prescrizione, tenuto conto della interruzione del termine decennale, avvenuta dapprima mediante la comunicazione di cessione e contestuale diffida di pagamento in data 17.12.2012, e poi avvenuta con la notifica del decreto opposto in data 23 luglio 2020.
18. Al rigetto del gravame consegue la condanna di parte appellante alla rifusione delle spese del grado che si liquidano come da dispositivo sulla base dei parametri forensi di cui al DM 55/2014, in conformità ai valori medi dello scaglione di determinato dal valore della causa.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater (inserito dalla Legge n. 228 del 2012, art. 1, comma 17), ricorrono i presupposti per il raddoppio del versamento del contributo unificato a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
I – rigetta l'appello e conferma la sentenza appellata;
II – condanna alla refusione in favore di delle spese Parte_1 CP_1 del grado, che liquida in € 4.000,00 per compenso, oltre al 15% di spese forfettarie ed oltre accessori di legge;
III - Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater (inserito dalla Legge n. 228 del
2012, art. 1, comma 17), ricorrono i presupposti per il raddoppio del versamento del contributo unificato a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile, il 22 luglio
2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Andrea Lama dott. Giovanni Salina
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Terza Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni Salina Presidente dott. Manuela Velotti Consigliere dott. Andrea Lama Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 86/2022 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
BECCATI STEFANIA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in PIAZZA CACCIAGUIDA 8
FERRARApresso il difensore avv. BECCATI STEFANIA
APPELLANTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. , Controparte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.
E PER ESSA, QUALE MANDATARIA, Controparte_1 [...]
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ROSSI MARCO e CP_2 P.IVA_2 dell'avv. , elettivamente domiciliato in VICOLO SAN BERNARDINO 5/A 37123
VERONApresso il difensore avv. ROSSI MARCO
APPELLATO
In punto a: appello avverso la sentenza n. la SENTENZA n°505/2021 resa dal Tribunale di
Ferrara, Sezione Civile, pubblicata il 15/07/2021 ex art. 281 sexies c.p.c.
Conclusioni come da note
Motivi della decisione pagina 1 di 6 1. proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo notificatogli in Parte_1 data 23 luglio 2020, con cui il tribunale di Ferrara ingiungeva al medesimo di pagare alla società la somma di euro 8968,99, oltre interessi come da domanda e spese di CP_1 procedura.
2. Il credito originava dal finanziamento ottenuto dall'opponente nel 2006 dalla banca TA
ER BA SP e passato a sofferenza nel 2007 per inadempimento del debitore.
3. Parte opponente eccepiva la carenza di legittimazione della parte opposta: la linea di credito erogata da TA ER BA SP sarebbe stata ceduta a e infine CP_3 da questa a . CP_1
Secondo parte opponente, i contratti di cessione dei crediti prodotti in giudizio non recavano alcuna indicazione specifica dei crediti ceduti né allegavano criteri idonei alla identificazione CP dei crediti stessi. La pubblicazione in GU della seconda cessione tra banca e CP_1 nemmeno recava alcuna indicazione, mentre mancava la pubblicazione in GU della prima cessione tra TA e banca ifis.
A nulla rilevava la disponibilità della documentazione contrattuale, peraltro incompleta .
4. Il tribunale rigettava l'opposizione.
5. Secondo il Tribunale, parte opposta aveva prodotto il contratto di cessione nonché la comunicazione di avvenuta cessione al debitore ceduto, contenente l'indicazione del singolo credito per cui è causa, il nominativo del debitore, della cedente e della cessionaria, il numero del contratto e il relativo importo.
Risultava prodotto anche l'estratto dell'allegato al contratto di cessione, contenente l'elenco dei singoli crediti ceduti, tra cui rientrava anche la posizione debitoria di parte opponente.
Vi era dunque la prova che il credito azionato rientrasse tra quelli oggetto di cessione.
6. L'eccezione di prescrizione era infondata, in quanto il termine decennale era stato interrotto dalla comunicazione di cessione e contestuale diffida del 17.02.2012.
7. Proponeva opposizione Parte_1
8. Parte appellante chiedeva di modificare i seguenti punti della sentenza:
Pag.
2 - da riga 15 a riga 25: “Ma vale la pena di notare… [omissis] … fosse tra quelli ceduti alla attuale creditrice.”;
pagina 2 di 6 Pag.
2 - da riga 26 a riga 27: “Quanto alla subordinata eccezione di prescrizione mossa dalla parte attrice, basti rilevare che il termine decennale, infatti, è stato interrotto dalla comunicazione di cessione e contestuale diffida del 17/02/2012”;
Pag.
2 - da riga 28 a riga 29: “La opposizione va quindi rigettata ed il D.I. confermato con condanna della parte opponente al pagamento delle spese a favore della opposta”;
Pag.
2 - da riga 31 a riga 34: “Il Tribunale, definitivamente pronunziando, [omissis] …ed accessori di legge”.
9. Con unico sostanziale motivo di gravame deduceva la mancata Parte_1 acquisizione al giudizio della prova che del credito azionato fosse titolare parte appellata, in particolare, difettando la prova della riconducibilità del credito stesso alla prima cessione intervenuta tra TA ER BA e CP_3
10. Parte appellante concludeva come segue:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione respinta:
- in via principale e nel merito, in accoglimento del presente appello e in totale riforma della sentenza del Tribunale di Ferrara n. 505/2021:
- accertare e dichiarare la nullità della sentenza n. 505/2021, emessa dal Tribunale di Ferrara, giudice Dott.ssa Anna Ghedini, per omissione parziale di pronuncia e violazione dell'art. 112 c.p.c., per i motivi di cui in narrativa;
- in ogni caso: accertare la mancanza della legittimazione ad agire e/o comunque della legittimazione processuale in capo a mancando la prova che il credito Controparte_1 oggetto di causa rientri nelle cessioni di crediti effettuate dal creditore originario ER ON AN a favore di , in quanto la documentazione CP_3 prodotta nei gradi precedenti (monitorio e primo grado) non può essere ritenuta sufficiente a tal fine e, per l'effetto
- In via subordinata, accertare la prescrizione del diritto di credito azionato in fase monitoria per le motivazioni di cui in narrativa
- e annullare il decreto ingiuntivo n.672/2020 R.G. 1944/2020 Tribunale di Ferrara per le motivazioni di cui in narrativa;
- con vittoria di spese e compensi per entrambi i gradi di giudizio;
- in via subordinata, con riferimento al solo capo relativo alle spese legali, nella denegata ipotesi in cui l'Ecc.mo Collegio adito, ritenga non provata la domanda dell'attore/appellante, compensare le spese del primo e del secondo grado di giudizio, ai sensi dell'art. 92 c.p.c..
11. L'appello è infondato e deve essere rigettato.
12. Parte appellante, in sede di gravame, si limita a dedurre la inesistenza della prova della cessione del credito azionato da TA ER BA a cioè limita le proprie CP_3 contestazioni alla prima cessione di credito, senza estenderle alla seconda da a CP_3 [...]
CP_1
pagina 3 di 6 In particolare, parte appellante contesta la effettività della inclusione del credito azionato nella cessione in blocco di cui sopra.
Deve ritenersi invece che tale prova sussista.
Secondo la Suprema Corte, si veda fra le altre la motivazione in parte qua di cass. n.
15088/2025 Data pubblicazione 05/06/2025:
“Va tenuto presente che, come condivisibilmente puntualizzato da Cass. n. 17944 del 2023 (ma si vedano pure, nello stesso senso, le più recenti Cass. nn. 5478 e 30207 del 2024): a) la prova della cessione di un credito non è, di regola, soggetta a particolari vincoli di forma;
dunque, la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di prova, anche indiziario, e il relativo accertamento è soggetto alla libera valutazione del giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità; b) opera, poi, certamente, in proposito, il principio di non contestazione;
c) va, comunque, sempre distinta la questione della prova dell'esistenza della cessione (e, più in generale, della fattispecie traslativa della titolarità del credito) dalla questione della prova dell'inclusione di un determinato credito nel novero di quelli oggetto di una operazione di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B. Sulla base di tali ultime puntualizzazioni, allora, si può certamente confermare, in primo luogo, che, in caso di cessione di crediti individuabili blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B., quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete. In tal caso, infatti, in mancanza di contestazioni specificamente dirette a negare l'esistenza del contratto di cessione, quest'ultimo non deve essere affatto dimostrato (in quanto i fatti non contestati devono considerarsi al di fuori del cd. thema probandum): il fatto da provare è costituito soltanto dall'esatta individuazione dell'oggetto della cessione (più precisamente, della esatta corrispondenza tra le caratteristiche del credito controverso e quelle che individuano i crediti oggetto della cessione in blocco) e, pertanto, sotto tale limitato aspetto, le indicazioni contenute nell'avviso di cessione dei crediti in blocco pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in relazione ad una operazione da ritenersi certamente esistente in quanto non contestata, possono ben essere valutate al fine di verificare se esse consentono, o meno, di ricondurre con certezza il credito di cui si controverte tra quelli trasferiti in blocco al preteso cessionario (di modo che, solo laddove tale riconducibilità non sia desumibile con certezza dalle suddette indicazioni sarà necessaria la produzione del contratto e/o dei suoi allegati, ovvero sarà necessario fornire la prova della cessione dello specifico credito oggetto di controversia in altro modo”.
Nel caso di specie, parte appellata, intendendo “fornire la prova della cessione dello specifico credito oggetto di controversia in altro modo”, ha prodotto:
a) Il contratto di finanziamento 11.10.2006 tra TA ER BA e Parte_1
recante nr. 4550581;
pagina 4 di 6 b) Il contratto di cessione dei crediti in blocco tra TA ER BA e in data CP_3
15.11.2012;
c) La comunicazione di avvenuta cessione del credito fatta da ad CP_3 Parte_1
in data 17.12.2012, corredata del numero di contratto di finanziamento sopra indicato sub a) cioè il nr. 4550581, l'importo del credito, il nome del cedente TA ER BA).
d) L'estratto conto, emesso e certificato da TA ER BA, relativo a tutta la movimentazione del rapporto de quo, dalla data di accensione alla data della cessione cioè il
15.11.2012.
13. Ritiene che questa Corte che, nonostante la mancanza degli allegati al contratto di cessione sub b), i documenti sub a), c) e d) siano sufficienti alla dimostrazione della inclusione del credito azionato nella cessione di crediti in blocco sub b).
14. La prova della inclusione del credito nella cessione in blocco può essere di natura indiziaria, come si desume chiaramente dalla suddetta pronuncia della Suprema Corte.
15. Sussistono elementi dirimenti idonei a tale prova.
In particolare, comprovano che il credito sia stato ceduto, dapprima da TA ER
BA a e poi da questa a odierna appellata, le seguenti circostanze: CP_3 CP_1
- In primo luogo, l'indicazione nella comunicazione di avvenuta cessione di tutti i dati identificativi del rapporto bancario e del credito da esso scaturente, oltre che del nominativo del cedente TA ER BA: tale elemento di prova è particolarmente significativo, in considerazione della estrema contiguità cronologica della comunicazione con la data della cessione, ciò rendendo altamente probabile l'inclusione del credito ivi descritto nella cessione stessa.
- In secondo luogo, la disponibilità in capo all'odierna appellata, successiva cessionaria del credito azionato, della documentazione contrattuale di supporto, costituendo tale fatto prova evidente del consenso dell'originario titolare del credito TA ER BA alla cessione della titolarità di esso.
16. Deve per le suesposte considerazioni ritenersi raggiunta la prova indiziaria della cessione della titolarità del credito da TA ER BA a CP_3
In mancanza di ulteriori specifiche contestazioni, ne discende la prova anche della successiva cessione da a , in forza del principio di non contestazione CP_3 CP_1
(quantomeno in fase di gravame).
pagina 5 di 6 17. Deve ribadirsi la infondatezza della eccezione di prescrizione, tenuto conto della interruzione del termine decennale, avvenuta dapprima mediante la comunicazione di cessione e contestuale diffida di pagamento in data 17.12.2012, e poi avvenuta con la notifica del decreto opposto in data 23 luglio 2020.
18. Al rigetto del gravame consegue la condanna di parte appellante alla rifusione delle spese del grado che si liquidano come da dispositivo sulla base dei parametri forensi di cui al DM 55/2014, in conformità ai valori medi dello scaglione di determinato dal valore della causa.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater (inserito dalla Legge n. 228 del 2012, art. 1, comma 17), ricorrono i presupposti per il raddoppio del versamento del contributo unificato a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
I – rigetta l'appello e conferma la sentenza appellata;
II – condanna alla refusione in favore di delle spese Parte_1 CP_1 del grado, che liquida in € 4.000,00 per compenso, oltre al 15% di spese forfettarie ed oltre accessori di legge;
III - Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater (inserito dalla Legge n. 228 del
2012, art. 1, comma 17), ricorrono i presupposti per il raddoppio del versamento del contributo unificato a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile, il 22 luglio
2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Andrea Lama dott. Giovanni Salina
pagina 6 di 6