Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 04/06/2025, n. 810 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 810 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI IVREA in persona del giudice monocratico dott. Augusto Salustri ha pronunziato all'esito dell'udienza del 14.05.2025, svolta in forma ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 2832 del Ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024, promossa da:
(c.f. ), rappresentato e difeso, giusta Parte_1 C.F._1 procura alle liti del 09.10.2024, dall'avv. Davide Fontana;
ricorrente contro
, sito in Rivarolo Canavese (TO), Via Reyneri n. 8, in persona CP_1 della società amministratrice Gestabit s.n.c. e, per essa, la legale rappresentante dott.ssa rappresentato e difeso dall'avv. Roberto Martelli;
CP_2
Resistente
Oggetto: impugnazione di deliberazione assembleare ex art. 1137 c.c.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente: “Voglia codesto Ill.mo Tribunale di Ivrea, reiectis adversis, previe le declaratorie del caso e gli incombenti che d'uopo: - annullare il punto 3) della delibera adottata dall'assemblea del in data 28/6/2024 per violazione degli artt. 1129 c. 10, CP_1
1136 c.
2-4 c.c. nonché, alla luce delle produzioni avversarie (doc. 4), dichiarare la nullità del punto 6) della delibera assembleare del 26/4/2023 per violazione del disposto dell'art. 1129 c.
14 c.c.; - dichiarare la nullità della nomina dell'Amministratore del
[...]
Gestabit s.n.c. nella persona della dr.a con sede in Controparte_3 CP_2 CP_3
Via San Martino 3, perché, alla luce dei documenti prodotti dalla resistente nel
[...] presente giudizio (doc. 3 e 20) , la dr.a difetta del titolo abilitativo iniziale conseguito nel CP_2 rispetto dei dettami del D.M. 140/14, così contravvenendo al disposto dell'art. 71 bis c. 1 l. g) disp. att. c.c. Con il favore delle spese e competenze del presente giudizio oltre al rimborso spese
1
-nel merito respingere
l'impugnativa della delibera assunta dall'assemblea del 28/6/24 del convenuto al CP_1 punto 3) perché infondata in fatto e diritto;
in subordine rispetto alla preliminare eccezione di inammissibilità, respingere le domande proposte dal ricorrente relativamente al possesso da parte dell'Amministratrice dei requisiti di cui all'art.71 bis disp. att. c.c., in quanto infondate;
Con il favore delle spese, valutando il Tribunale la sussistenza, nel comportamento del ricorrente per
l'applicazione dell'art.96 c.p.c. Chiede il condominio convenuto, qualora il Tribunale ritenga la causa matura per la decisione, voglia fissare udienza per la discussione della causa, con termine per il deposito di note illustrative”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
All'odierno giudizio è applicabile l'art. 58, comma II, legge 18 giugno 2009 n. 69 e, per l'effetto, la stesura della sentenza segue l'art. 132 c.p.c. come modificato dall'art. 45, comma 17, della legge n. 69/2009, con omissione dello “svolgimento del processo” (salvo richiamarlo dove necessario o opportuno per una migliore comprensione della ratio decidendi).
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato in data 30.10.2024, Parte_1
in qualità di condomino del , sito in Rivarolo Canavese (TO), CP_1
via L. Reyneri n. 8, ha impugnato ex art. 1137 c.c. la deliberazione assunta in seconda convocazione dall'assemblea condominiale alla riunione del 28.06.2024 nella parte in cui è stato confermato il mandato di amministrazione, per il periodo
2 di gestione relativo all'anno 2024, alla società Gestabit s.n.c. in persona della dott.ssa CP_2
A sostegno dell'impugnazione, il ricorrente ha dedotto un primo motivo di doglianza volto a censurare l'illegittimità della conferma dell'amministratore p.t. per essere stata deliberata in violazione delle maggioranze prescritte dall'art. 1136, commi 2-4, c.c. In secondo luogo, ha contestato che l'assemblea condominiale avesse provveduto alla conferma dell'amministratore in carica prima della scadenza naturale del mandato per decorso del termine di cui all'art. 1129, comma
10, c.c.
Il condomino, infine, ha eccepito come l'amministratore non possieda i requisiti prescritti dall'art. 71, disp. att. c.p.c., formulando al riguardo istanza ex art. 210
c.p.c. per l'esibizione dei documenti comprovanti la sussistenza degli stessi e chiedendo dichiararsi la nullità della nomina in caso di mancanza dei requisiti inziali, ovvero la revoca in ipotesi di mancanza della formazione periodica.
Si è costituito in giudizio il , eccependo preliminarmente CP_1
l'inammissibilità della domanda volta ad ottenere la declaratoria di nullità della nomina dell'amministratore, nonché il proprio difetto di legittimazione passiva in relazione alla domanda di revoca. Nel merito, il resistente ha chiesto il rigetto dell'impugnazione perché infondata in fatto e in diritto.
All'udienza del 29.01.2025 il ricorrente ha rinunciato all'istanza ex art. 210 c.p.c., stante il carattere documentale della controversia.
All'esito dell'udienza ex art. 281 sexies c.p.c. del 14.05.2025, svolta in forma cartolare, la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'ultimo comma della suddetta disposizione.
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In via preliminare il presente giudizio deve essere dichiarato proseguibile avendo la parte ricorrente introdotto il procedimento di mediazione obbligatoria ai sensi del d.lgs. n. 28/2010, definito con esito negativo.
3 Sempre in via preliminare, giova rilevare come la domanda del ricorrente, peraltro formulata in via meramente subordinata all'eventuale omesso deposito della documentazione da parte del resistente e non immediatamente CP_1
riportata nelle conclusioni, volta ad ottenere la declaratoria di nullità della nomina dello studio Gestabit s.n.c. quale amministratore p.t. del sia CP_1
stata da un lato stata sostanzialmente rinunciata all'esito dell'udienza di prima comparizione e, dall'altro, non è suscettibile di accoglimento all'esito del deposito della documentazione da parte resistente (cfr. doc. 20).
Venendo al merito, la domanda è fondata e deve essere accolta nei termini che seguono. ha dedotto come la deliberazione impugnata sia stata adottata con Parte_1 una maggioranza inferiore a quella minima prescritta dalla legge, ovverosia con la partecipazione di quattro condomini su dieci, corrispondenti a 394,53 millesimi, mancando il quorum deliberativo che il combinato disposto di cui ai commi 2 e 4 dell'art. 1136 c.c. fissa in almeno la metà del valore dell'edificio.
Il resistente, di contro, deduce come la deliberazione assunta CP_1 dall'assemblea nella seduta del 28.06.2024 avesse valore meramente ricognitivo di una volontà già manifestata in ordine al conferimento dell'incarico all'amministratore.
Il motivo di impugnazione è meritevole di accoglimento.
Occorre anzitutto prendere in esame le singole disposizioni che disciplinano l'assetto dei poteri dell'assemblea condominiale.
L'art. 1136 c.c., nel determinare le condizioni di validità delle delibere condominiali fissando i relativi quorum, menziona espressamente al quarto comma le delibere che concernono la nomina e la revoca dell'amministratore.
Parallelamente l'art. 1135, n. 1), c.c., attribuisce all'assemblea condominiale, tra le altre, la prerogativa di provvedere alla conferma dell'amministratore.
La Suprema Corte ha affermato che la disposizione dell'art. 1136 comma quarto cod. civ. la quale richiede per la deliberazione dell'assemblea del condominio di edifici riguardante la nomina o la revoca dell'amministratore la maggioranza
4 qualificata di cui al secondo comma è applicabile anche per la deliberazione di conferma dell'amministratore dopo la scadenza del mandato, trattandosi di delibere che hanno contenuto ed effetti giuridici uguali (Cass. Civ. Sez. 2, 4 maggio 1994 n. 4269; principio condiviso dalla giurisprudenza di merito assolutamente prevalente Corte App. Messina, 21 dicembre 2022; Corte App.
Lecce n. 573/19; Cass. sent. 29 luglio 1978, n. 3797, Cass. sent. 5 gennaio 1980 n. 71).
Ciò in quanto la conferma non è altro che una nuova nomina e pertanto gli stessi presupposti di validità (e dunque gli stessi quorum) che determinano la nomina dell'amministratore debbono valere anche per la conferma di tale soggetto in carica, avendo le due deliberazioni contenuto ed effetti giuridici eguali, differendo soltanto per la circostanza di continuità del rapporto fiduciario, assente in caso di nomina.
La suddetta impostazione si fonda sul principio secondo cui laddove l'art. 1129 comma 10 c.c. prevede che “l'incarico di amministratore ha durata di un anno e si intende rinnovato per eguale durata”, deve intendersi che tanto il rinnovo (in assenza di manifestazioni contrarie dell'assemblea) quanto l'eventuale conferma dell'incarico alla scadenza non facciano proseguire l'incarico precedente, ma implicano il conferimento di una nuova nomina a tutti gli effetti, richiedendo le stesse maggioranze previste per l'incarico iniziale.
Alle medesime conclusioni deve giungersi anche considerando il contenuto del comma 14 dell'art. 1129 c.c., a norma del quale “l'amministratore, all'atto dell'accettazione della nomina e del suo rinnovo, deve specificare analiticamente, a pena di nullità della nomina stessa, l'importo dovuto a titolo di compenso per l'attività svolta”.
Invero, la suddetta disposizione conferma ulteriormente la circostanza secondo cui alla scadenza del mandato annuale dell'amministratore si proceda al conferimento di nuovo incarico, tanto da necessitare a pena di nullità l'analitica indicazione del compenso.
Facendo applicazione dei suddetti principi e preso atto che nella specie non è contestato tra le parti il mancato raggiungimento del quorum previsto dalla legge,
5 dalla lettura della deliberazione impugnata emerge come la volontà dei condomini
(“conferma il mandato di amministrazione, per il periodo di gestione 2024”) fosse quella di conferire un nuovo ed autonomo incarico.
A tali conclusioni deve giungersi valorizzazione gli ulteriori elementi testuali contenuti nel documento, da cui si evince che l'amministratore non solo ha invitato i condomini a “esprimersi in merito all'eventuale conferma/revoca del suo mandato”, bensì, per quel che assume rilievo dirimente, ha specificato l'importo del compenso per l'incarico assunto.
Proprio questo ultimo elemento (determinazione del compenso), previsto a pena di nullità della deliberazione assembleare ai sensi dell'art. 1129 comma 14 c.c., conduce a ritenere che la deliberazione impugnata contenga elementi di novità tali da escludere fermamente che si trovi al cospetto di una mera ricognizione del rapporto di mandato già conferito.
D'altra parte, la Corte di Cassazione ha chiarito come le delibere assembleari del debbano essere interpretate secondo i canoni ermeneutici di cui CP_1 all'art. 1362 c.c., quindi privilegiando l'elemento letterale e, nel caso in cui esso sia insufficiente, gli altri criteri interpretativi sussidiari, tra cui quelli della valutazione del comportamento delle parti e della conservazione degli effetti dell'atto, che impone all'interprete di attribuire alle espressioni letterali usate un qualche effetto giuridicamente rilevante anziché nessun effetto o, con particolare riguardo al nostro caso, un significato meramente programmatico (cfr. Cass. civ., n.
4501/2006).
Con l'accoglimento del primo motivo di impugnazione, resta assorbita ogni altra domanda ed eccezione.
In definitiva, dunque, la deliberazione assembleare del 28.06.2024 nella parte impugnata (“punto 3, Conferma / Nomina Amministratore: analisi e determinazioni”), essendo stata assunta senza il raggiungimento della maggioranza qualificata prescritta dalla legge per la nomina dell'amministratore, è illegittima e deve essere annullata.
6 Le spese di lite devono essere poste, in ragione del principio della soccombenza, a carico del resistente e sono liquidate, in applicazione dei parametri CP_1 posti dal D.M. n. 55/2014, così come aggiornati dal D.M. 147/2022, tenuto conto della non rilevante complessitàdelle questioni trattate, dello svolgimento della mediazione obbligatoria, dell'assenza della fase istruttoria e del valore del giudizio sussumibile nello scaglione di valore indeterminato di non rilevante complessità.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla causa civile n. 2832/2024 R.G, disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
accoglie l'impugnazione spiegata da e, per tale effetto, annulla il Parte_1
punto n. 3 (“Conferma / Nomina Amministratore: analisi e determinazioni”) della deliberazione assembleare assunta dal , sito in Rivarolo CP_1
Canavese (TO), Via L. Reyneri n. 8, alla riunione in seconda convocazione del
28.06.2024;
condanna il resistente, in persona dell'amministratore pro tempore, al CP_1
pagamento delle spese di lite che si liquidano in complessivi € 4.200,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, C.A. ed IVA nella misura di legge, oltre € 545,00 per spese vive.
Così deciso in Ivrea il 3 giugno 2025
Il Giudice
dott. Augusto Salustri
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