Sentenza 23 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. IV, sentenza 23/04/2025, n. 892 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 892 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00892/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01784/2021 REG.RIC.
N. 00433/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
A) sul ricorso numero di registro generale 1784 del 2021, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Marianna Conforto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
- il Comune di Calatafimi Segesta, non costituito in giudizio;
B) sul ricorso numero di registro generale 433 del 2023, proposto da -OMISSIS-, nella qualità di Amministratore Unico dell’impresa Borgo San -OMISSIS- S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Marianna Conforto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
- il Comune di Calatafimi Segesta, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Vito Scalisi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
quanto al ricorso n. 1784 del 2021:
- del parere negativo del 13 luglio 2021, rispetto alla SCIA presentata il 25 giugno 2021, prot. 12447, per la sanatoria edilizia dei lavori di sistemazione esterna di pertinenza della sala di ricevimenti Agorà;
- dell'ingiunzione al ripristino dello stato dei luoghi -OMISSIS-\2021 del Comune di Calatafimi Segesta;
quanto al ricorso -OMISSIS-33 del 2023:
quanto al ricorso introduttivo :
- dell'ingiunzione al ripristino dello stato dei luoghi -OMISSIS-\2022 del Comune di Calatafimi Segesta,
quanto ai motivi aggiunti:
- del provvedimento -OMISSIS- notificato il 30 marzo 2023 del Comune di Calatafimi Segesta di rigetto della SCIA in sanatoria ex art. 37 del D.P.R. n.380\2001.
Visti i ricorsi, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Vista la memoria di costituzione nel giudizio -OMISSIS-33 del 2023, del Comune di Calatafimi Segesta;
Viste le memorie difensive,
Visti tutti gli atti della causa;
Relatrice la dott.ssa Anna Pignataro;
Uditi, nell'udienza pubblica del giorno 12 febbraio 2025, per le parti i difensori presenti così come specificato nel verbale;
FATTO e DIRITTO
A) Così come risulta dagli atti di causa, per quel che qui rileva, il sig. -OMISSIS- è proprietario dell’appezzamento di terreno sito nel Comune di Calatafimi Segesta, c. da Monte Barbaro Piccolo, in catasto al -OMISSIS- ricadente nella zona EP del PRG “Paesaggio contestuale del Parco Archeologico di Segesta”, art. 38, e nella zona B2 della nuova perimetrazione del parco Archeologico di Segesta, nonché amministratore unico dell’impresa “Borgo San -OMISSIS- s.r.l.” che gestisce il complesso turistico ricettivo denominato “l’Agorà di Segesta” edificato sul predetto terreno.
Il sig. -OMISSIS- è stato condannato, con sentenza del Tribunale di Trapani, -OMISSIS- del 13 ottobre 2011, confermata dalla Corte di appello di Palermo con sentenza -OMISSIS-del 19 febbraio 2014, divenuta irrevocabile il 12 aprile 2014, per i reati di cui all’art. 181 del D.LGS. -OMISSIS-2 del 2004 e 734, c.p., per avere posto in essere “ nel luglio 2009 ” (accertato il 25 agosto 2009) il “ movimento e sbancamento del terreno con quota massima di 2 m ” in assenza del nulla osta paesaggistico “ essendo macroscopica la lesione dell’area archeologica deturpata da uno sbancamento del tutto difforme dal contesto ambientale ” sul terreno di cui sopra.
La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trapani ha emesso, quale sanzione amministrativa accessoria alla predetta condanna penale irrevocabile a carico di -OMISSIS-, l’ingiunzione -OMISSIS- del 1° aprile 2021 di demolizione ex art. 31 del D.P.R. n. 380 del 2001, da eseguirsi entro 90 giorni.
Il 25 giugno 2021, il sig. -OMISSIS-, quale amministratore unico dell’impresa “Borgo San -OMISSIS- s.r.l.”, ha presentato al Comune di Calatafimi Segesta la SCIA prot.-OMISSIS-, in sanatoria ex art. 37 del d.P.R. n. 380 del 2001, sia per il movimento e lo sbancamento del terreno per il quale era stato condannato dal Giudice penale, sia per opere abusive successivamente realizzate e consistenti in spiazzi pavimentati, muretti a secco, muretti in pietra e uno specchio d’acqua, dichiarando di allegare l’autorizzazione paesaggistica “ -OMISSIS-del 17 luglio 2013 PP.UU.III-10 ” della Soprintendenza Beni Culturali e Ambientali di Trapani (v. punti 13 e 14.2 della dichiarazione SCIA, e il punto 14.2 della successiva SCIA del 2023) in sanatoria per tutte le predette opere.
Il 13 luglio 2021, il Comune di Calatafimi Segesta ha espresso parere negativo riguardo alla SCIA prot.-OMISSIS- del 25 giugno 2021, perché ritenuta in contrasto con l’ordine di demolizione -OMISSIS- del 1° aprile 2021 del giudice penale; inoltre, il 30 luglio 2021, con ordinanza -OMISSIS- ha ingiunto al ricorrente la demolizione di tre piazzole gradonate, dello specchio d’acqua con porta d’ingresso, della pavimentazione, dei muretti a secco, del locale deposito di 58 mq circa e del locale tecnico a servizio dello specchio d’acqua, la cui realizzazione abusiva era stata accertata a seguito di due sopralluoghi effettuati in loco il 28 e 30 luglio 2021.
B) Con ricorso notificato il 4 ottobre 2021 e depositato il giorno 12 seguente (nrg.1748 del 2021) il sig. -OMISSIS- ha impugnato, al fine dell’annullamento:
- il parere negativo espresso dal Comune di Calatafimi Segesta il 13 luglio 2021, -OMISSIS-, notificatogli il giorno 14 seguente, alla SCIA prot.-OMISSIS- del 25 giugno 2021, riguardo alla sanatoria edilizia dei lavori di sistemazione esterna di pertinenza della sala di ricevimenti Agorà;
- l’ingiunzione di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi -OMISSIS-\2021 del 30 luglio 2021, notificatagli il 2 agosto seguente, deducendone l’illegittimità per i motivi di: “Violazione dell’art. 37 del DPR 380\2001 ed illogicità della motivazione” .
Successivamente agli sbancamenti oggetto di condanna penale, sono state effettuate opere di sistemazione dei luoghi quali la realizzazione degli spiazzi pavimentati, delimitati da muri a secco in pietra locale, piantumazione, tre pergolati in legno ed alcune murature di sostegno.
Per le suddette opere (che comprenderebbero anche quelle oggetto della citata sentenza penale) è stata presentata l’istanza di accertamento della compatibilità paesaggistica ai sensi dell’art 146, comma 12, del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, per le quali in data 17 luglio 2013 la Soprintendenza ai BBCCAA di Trapani avrebbe rilasciato il certificato di accertamento di compatibilità paesaggistica -OMISSIS-PP.UU.III – 10, poiché le opere realizzate “arrecano lieve pregiudizio”, a condizione che “siano rimossi i pergolati e le murature perimetrali a sostegno degli stessi...” che, conseguentemente, sono stati rimossi.
Per tale ragione il Comune di Calatafimi Segesta, a fronte dell’intervenuta compatibilità paesaggistica, doveva concedere la sanatoria edilizia poiché le opere rimaste ossia “ la sistemazione esterna costituita da spiazzi pavimentati delimitati da muri a secco in pietra locale, le rampe e scale di raccordo, uno specchio d’acqua e la piantumazione con essenze tipiche della zona ” sarebbero conformi alla normativa edilizia - urbanistica non comportando volumi e superfici nuove, né un maggiore carico urbanistico.
Il Comune di Calatafimi Segesta, con memoria di costituzione del 2 gennaio 2025, ha controdedotto che, a fronte dell’ordinanza di demolizione del giudice penale, non poteva essere concessa alcuna sanatoria edilizia.
C) Con atto introduttivo notificato il 28 febbraio 2023 e depositato il 17 marzo seguente, il sig. -OMISSIS-, nella qualità di amministratore unico dell’impresa “Borgo San -OMISSIS- s.r.l.” ha impugnato, al fine dell’annullamento, l’ingiunzione di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi -OMISSIS-\2022, emessa dal Comune di Calatafimi Segesta il 30 dicembre 2022 e notificatagli il 3 gennaio 2023.
Oggetto specifico dell’ordine di demolizione -OMISSIS-\2022 è la struttura composta da pilastrini in ferro sormontati da travi leggere in ferro e copertura con telo in PVC collocata sul pavimento a forma di L, con dimensioni pari a 7,15 x 32,00 m e 4,75 x 5,70 m circa su una superficie complessiva lorda pari a 255,87 mq, abusivamente realizzata al posto dei tre pergolati in legno oggetto dell’ordinanza di demolizione n. 14 del 2013 del giudice penale.
Nella motivazione è precisato che tale struttura ricade urbanisticamente nella zona EP del PRG del Comune di Calatafimi Segesta “ Paesaggio contestuale del Parco Archeologico di Segesta ”, art. 38, e nella zona B2 della nuova perimetrazione del parco Archeologico di Segesta, dove è vietato collocare strutture prefabbricate o provvisorie, anche mobili (art. 17 – divieti operanti nella zona b2).
Sempre nella motivazione si dà atto che a seguito dei sopralluoghi compiuti, è stata accertata l’omessa rimozione delle opere di cui alla precedente ordinanza comunale di ingiunzione di demolizione -OMISSIS- del 30 luglio 2021, ossia: gli spiazzi pavimentati, i muretti a secco, i muretti in pietra e lo specchio d’acqua.
Il ricorrente deduce l’illegittimità per il motivo di “ Violazione dell’art. 37 del DPR 380\2001 ed illogicità della motivazione ” sostenendo che oggetto specifico dell’ingiunzione sarebbero anche gli spiazzi pavimentati, i muretti a secco, i muretti in pietra e lo specchio d’acqua, già contemplate dalla precedente ingiunzione di demolizione -OMISSIS- del 30 luglio 2021, -OMISSIS-, non ottemperata e impugnata con il precedente ricorso n.1784/2021, in quanto delle stesse è fatto richiamo nella motivazione.
Pertanto il provvedimento impugnato, costituendo sostanzialmente “conferma” della ingiunzione -OMISSIS-\2021 oggetto di precedente impugnazione, sarebbe illegittimo poiché le opere de quibus sono state ritenute compatibili sotto il profilo paesaggistico con conseguente sanabilità sotto il profilo urbanistico- edilizio trattandosi peraltro di opere per cui non è necessario il permesso a costruire e per le quali l’unica sanzione applicabile sarebbe eventualmente quella pecuniaria.
D) Con motivi aggiunti notificati il 29 maggio 2023 e depositati il 13 giugno seguente, il sig. -OMISSIS-, nella qualità di amministratore unico dell’impresa “Borgo San -OMISSIS- s.r.l.” ha impugnato, al fine dell’annullamento, il provvedimento -OMISSIS- del 27 marzo 2023, notificatogli il 30 marzo successivo, di rigetto della SCIA in sanatoria ex art. 37 del d.P.R. n. 380 del 2001 presentata il 17 marzo 2023, avente a oggetto “ Progetto di sanatoria, ai sensi dell'art. 37 del D.P.R. 380/2001, relativo all'immobile sito nel Comune di Calatafimi - Segesta, nella C. da Monte Barbaro Piccolo; in Catasto al Foglio -OMISSIS-, Particelle -OMISSIS- ".
Nella motivazione del provvedimento è data conferma del parere negativo espresso con -OMISSIS- del 13 luglio 2021 (impugnato con il ricorso connesso nrg.1784 del 2021) per le opere di sbancamento in quanto in contrasto con l’ordinanza di demolizione del giudice penale -OMISSIS- del 15 aprile 2021; si dà altresì atto che sul medesimo terreno sono state realizzate abusivamente: tre piazzole gradonate, uno specchio d’acqua, pavimentazione e muretti a secco, tutti oggetto dell’ordinanza di demolizione -OMISSIS- del 30 luglio 2021;
È dedotta l’illegittimità per i motivi di “ Violazione dell’art. 37 del DPR 380\2001 – assenza e comunque illogicità della motivazione ”.
Ribadito che tutte le opere abusive in atto esistenti avrebbero ottenuto la sanatoria paesaggistica -OMISSIS-PP.UU.III – 10 del 17 luglio 2013 da parte della Soprintendenza ai BBCCAA di Trapani, sussisterebbe il presupposto della SCIA in sanatoria, in quanto le predette opere sarebbero anche conformi alla normativa edilizia-urbanistica non comportando volumi e superfici edilizie nuove, né un maggiore carico urbanistico, ma esclusivamente una sistemazione esterna del giardino paesaggisticamente conforme al vincolo che grava su quel territorio.
Si afferma che l’ingiunzione a demolire da parte del Giudice penale non sarebbe ostativa a che il Comune resistente, cui compete il governo del territorio sul piano urbanistico-edilizio, possa emettere un provvedimento di sanatoria, stante la natura sostanzialmente amministrativa di quel provvedimento giudiziario.
Il riferimento all’ordinanza ingiunzione -OMISSIS-\2021, sarebbe fuorviante poiché tale ordinanza è stata oggetto di impugnazione con il ricorso n. 1784\2021 e comunque rinnovata con l’ordinanza d’ingiunzione di demolizione -OMISSIS-\2022 del 30 dicembre 2022 che, perciò, non potrebbe costituire impedimento all’accoglimento della SCIA.
E) All’udienza pubblica del 19 novembre 2024, la trattazione del ricorso -OMISSIS-33 del 2024 è stata rinviata d’ufficio alla successiva del 12 febbraio 2025 al fine della trattazione congiunta con il connesso ricorso n.r.g. 1784 del 2021.
F) All’udienza pubblica del 12 febbraio 2025, dopo la discussione congiunta, i due ricorsi in epigrafe sono stati introitati per la decisione.
G) Va preliminarmente disposta la riunione dei due ricorsi in epigrafe stante la loro evidente connessione soggettiva e oggettiva.
H) Il ricorso nrg. 1784 del 2021 è infondato.
Dagli atti di causa emerge, innanzitutto, e in modo incontestato, che l’ingiunzione -OMISSIS- del 1° aprile 2021 di demolizione ex art. 31 del DPR n. 380 del 2001 per i lavori di “ movimento e sbancamento del terreno con quota massima di 2 m ” compiuti in assenza del nulla osta paesaggistico, emessa dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trapani, quale sanzione amministrativa accessoria alla condanna penale irrevocabile per il reato paesaggistico a carico di -OMISSIS-, non è mai stata eseguita da quest’ultimo.
In secondo luogo, parte ricorrente non ha depositato in giudizio l’atto di accertamento di compatibilità paesaggistica -OMISSIS-PP.UU.III – 10 che la Soprintendenza ai BBCCAA di Trapani avrebbe rilasciato in data 17 luglio 2013, a sanatoria - secondo la prospettazione di parte ricorrente – asseritamente sia per le predette opere di “ movimento e sbancamento del terreno”, sia per opere abusive successivamente realizzate e consistenti in spiazzi pavimentati, muretti a secco, muretti in pietra e uno specchio d’acqua.
Di tale nulla osta in sanatoria, al fine del suo vaglio circa il contenuto specifico nonché della sua riferibilità a tutte le predette opere, seppure richiamato quale allegato ai punti 13 e 14.2 della SCIA prot.-OMISSIS- del 25 giugno 2021 (e anche al punto 14.2 della successiva SCIA del 2023) parte ricorrente non ha fatto esibizione nel presente giudizio omettendo, quindi, di assolvere l’onere probatorio su di lei gravante.
Poiché l’autorizzazione paesaggistica è il presupposto per il rilascio del titolo edilizio, l’omessa prova del suo ottenimento successivamente all’esecuzione dei lavori abusivi impedisce di conseguenza anche la sanatoria edilizia ai sensi dell’art. 37, D.P.R. n. 380/2001.
È principio indiscusso che per realizzare un’opera edilizia nelle aree sottoposte a vincolo paesaggistico occorrono l’assenso a fini edilizi e l’assenso a fini paesaggistici, con la conseguenza che in tali aree non si può realizzare un’opera edilizia se non sono presenti entrambi i titoli abilitativi.
Sul punto, la giurisprudenza amministrativa ha più volte chiarito che “ il rilascio del titolo edificatorio non può avvenire se, quando anche conformi le opere proposte alla disciplina urbanistica, il procedimento di verifica della compatibilità paesaggistica non si sia concluso positivamente attraverso l’adozione dell’autorizzazione paesaggistica ” (cfr. Cons. Stato, I, parere -OMISSIS-84/2021).
La valutazione di compatibilità rispetto al vincolo insistente sull'area oggetto di intervento costituisce condicio sine qua non della sanatoria urbanistico-edilizia, motivo per cui, in caso di parere sfavorevole, l'amministrazione comunale è tenuta, quale atto dovuto e vincolato, a rigettare la richiesta di condono (art. 32, comma 4, L. -OMISSIS-7/85) (cfr. TAR Toscana, Firenze, III, 26 giugno 2024, n.784; T.A.R. Lazio, Roma, II quater , 19 luglio 2021, n. 8529)
In sostanza, essendo il rilascio del provvedimento di condono subordinato al previo parere necessario e vincolante dell'amministrazione preposta alla tutela del vincolo gravante sul bene, il relativo esito si impone sulle eventuali differenti valutazioni espresse dall'amministrazione comunale senza che quest'ultima, in sede di definizione del procedimento di sanatoria, possa discostarsene.
Da tali considerazioni discende l'evidente non condonabilità delle opere per cui è causa, rispetto alle quali, si ribadisce, è stato emanato un ordine di demolizione del giudice penale rimasto ineseguito e non è stato prodotto alcun nulla osta dell'autorità preposta alla tutela del vincolo paesaggistico, nonostante nel ricorso si sia affermato che lo stesso sarebbe stato rilasciato in data 17 luglio 2013 con -OMISSIS-PP.UU.III – 10 dalla Soprintendenza ai BB.CC.AA. di Trapani.
Il ricorso va pertanto rigettato con salvezza sia del parere negativo espresso dal Comune di Calatafimi Segesta il 13 luglio 2021, -OMISSIS-, notificatogli il giorno 14 seguente, alla SCIA prot.-OMISSIS- del 25 giugno 2021, riguardo alla sanatoria edilizia dei lavori di sistemazione esterna di pertinenza della sala di ricevimenti Agorà, sia dell’ingiunzione di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi -OMISSIS-\2021 del 30 luglio 2021.
I) Il ricorso introduttivo nrg. 433 del 2023, prima ancora che infondato nel suo complesso, è, in parte, inammissibile, così come sono parimenti infondati i motivi aggiunti, per le seguenti ragioni.
Il ricorso introduttivo è inammissibile per carenza di interesse nella misura in cui è incontestato che la struttura in ferro oggetto dell’ordinanza di demolizione impugnata -OMISSIS- del 2022, era stata rimossa già prima della proposizione del ricorso introduttivo stesso, così come detto nella relazione tecnica allegata alla SCIA “ In merito al punto 4), struttura in ferro (pergolato a forma di “L”), la stessa è stata rimossa così come comunicato dalla ditta a mezzo pec (comunicazione -OMISSIS- del 03.02.2023) ”.
Né può essere condivisa la tesi difensiva di parte ricorrente che nel tentativo di ampliare l’oggetto del provvedimento impugnato afferma che vi rientrerebbero specificamente anche le opere di cui alla precedente ingiunzione di demolizione -OMISSIS- del 30 luglio 2021 del Comune di Calatafimi Segesta, ossia: gli spiazzi pavimentati, i muretti a secco, i muretti in pietra e lo specchio d’acqua, per il solo fatto che di queste ultime è fatto richiamo nella motivazione e ciò al fine di desumerne una presunta “conferma” dell’ingiunzione -OMISSIS-\2021 già sub iudice.
Tale prospettazione non può essere condivisa, posto che il mero richiamo in seno alla motivazione dell’ingiunzione di demolizione -OMISSIS- del 2022 ha natura di presa d’atto del permanere delle opere abusive in evidente violazione del precedente ordine ripristinatorio -OMISSIS-\2021 e della sua perdurante autonoma efficacia sanzionatoria, non rilevandosi alcun effetto “confermativo” quale conseguenza di una nuova rinnovata istruttoria, mai eseguita, in disparte la natura vincolata dell’ordine medesimo non suscettibile di diversa valutazione.
Da ciò discende l’inammissibilità dei profili di censura mossi per la prima volta – e quindi in ogni caso tardivamente – circa la loro natura di opere per le quali non sarebbe necessario il permesso di costruire e per le quali l’unica sanzione applicabile sarebbe eventualmente quella pecuniaria.
In ogni caso, il ricorso è infondato nel merito in parte qua , così come i successivi motivi aggiunti, laddove si sostiene che le opere abusive in atto esistenti avrebbero ottenuto la sanatoria paesaggistica -OMISSIS-PP.UU.III – 10 del 17 luglio 2013 da parte della Soprintendenza ai BB.CC.AA. di Trapani, posto che, così come detto alla precedente lettera H) alle cui argomentazioni si rinvia, non risulta depositato in atti alcun atto di sanatoria paesaggistica che riguardi specificamente le opere di che trattasi.
Il ricorso introduttivo nrg. 433 del 2023 in parte qua e i relativi motivi aggiunti, vanno quindi rigettati, con salvezza dell’ingiunzione di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi -OMISSIS-\2022, emessa dal Comune di Calatafimi Segesta il 30 dicembre 2022 e del provvedimento -OMISSIS- del 27 marzo 2023, notificato il 30 marzo successivo, di rigetto della SCIA in sanatoria ex art. 37 del d.P.R. n. 380 del 2001 presentata il 17 marzo 2023.
L) Nulla va disposto per le spese del ricorso nrg. 1784 del 2021, in mancanza di costituzione dell’amministrazione comunale intimata; vanno invece poste a carico di parte ricorrente soccombente quelle del giudizio nrg. 433 del 2023, liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso nrg. 1784 del 2021 e sul ricorso nrg. 433 del 2023 integrato da motivi aggiunti, così come in epigrafe proposti:
- li riunisce;
- rigetta il ricorso nrg. 1784 del 2021, con salvezza degli atti impugnati;
- dichiara in parte inammissibile il ricorso nrg. 433 del 2023 e per il resto lo rigetta, nei sensi di cui in motivazione, con salvezza degli atti impugnati;
Nulla per le spese del ricorso nrg. 1784 del 2021.
Condanna parte ricorrente al pagamento in favore del Comune di Calatafimi Segesta delle spese del ricorso nrg. 433 del 2023, che liquida in € 2.000,00 (euro duemila/00) oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 12 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Francesco Bruno, Presidente
Anna Pignataro, Consigliere, Estensore
Annalisa Stefanelli, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Anna Pignataro | Francesco Bruno |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.