Sentenza breve 19 novembre 2009
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1B, sentenza breve 19/11/2009, n. 11304 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 11304 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2009 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 11304/2009 REG.SEN.
N. 09911/2008 REG.RIC.
N. 10900/2008 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 21 e 26 della legge 1034/71 e successive modifiche e integrazioni,
Sul ricorso numero di registro generale 9911 del 2008, proposto da: RO UA, rappresentato e difeso dagli avv. Erennio Parente e Giovanni Carlo Parente, con domicilio eletto presso Giovanni Carlo Parente in Roma, via Emilia, 81;
contro
Ministero della Difesa, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Comando Generale Arma dei Carabinieri;
Centro Nazionale Selezione Reclutamento Arma Carabinieri;
Sul ricorso numero di registro generale 10900 del 2008, proposto da: RO UA, rappresentato e difeso dagli avv. Erennio Parente e Giovanni Carlo Parente, con domicilio eletto presso Giovanni Carlo Parente in Roma, via Emilia, 81;
contro
Ministero della Difesa, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Comando Generale Arma dei Carabinieri;
Centro Nazionale Selezione Reclutamento Arma Carabinieri;
nei confronti di
IT TA e NN RO, non costituitisi;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
quanto al ricorso n. 9911 del 2008:
del provvedimento, datato il 23.7.2008, con cui il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri – Centro Nazionale Selezione e Reclutamento – ha comunicato al ricorrente la non idoneità all’arruolamento, in merito alla procedura riservata alla selezione di 700 carabinieri effettivi in ferma quadriennale (bando pubblicato in G.U. 4a s.s. n. 2 dell’8.1.2008, con la seguente motivazione: “ritardo di attivazione intraventricolare di tipo anteriore sinistro in QRS stretto stabile”; di ogni altro atto presupposto e consequenziale al provvedimento impugnato, ivi espressamente il verbale di visita medica redatto dall’apposito Collegio Medico per l’accertamento dei requisiti di idoneità e la relazione psicologica;
quanto al ricorso n. 10900 del 2008:
della graduatoria degli idonei vincitori del concorso per l’ammissione di 700 carabinieri effettivi in ferma quadriennale, riservato ai VFP1 delle FF.AA., pubblicato in G.U. 4a s.s. n. 2 dell’8 gennaio 2008 (avviso pubblicato in G.U. – 4a s.s. n. 66 del 26.8.2008) nella parte in cui non comprende il nominativo del ricorrente fra quelli degli idonei vincitori;
nonché, con i motivi aggiunti depositati in data 18.02.2009, per l’annullamento del verbale di visita cardiologica;
Visti i ricorsi con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 giugno 2009 il dott. Domenico Landi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Avvisate le stesse parti ai sensi dell'art. 21 decimo comma della legge n. 1034/71, introdotto dalla legge n. 205/2000;
Vista la evidente connessione soggettiva ed oggettiva i due ricorsi possono riunirsi per essere decisi con una unica pronuncia;
Considerato che con il primo ricorso ( n. 9911/08) il ricorrente ha impugnato il provvedimento di non idoneità all’arruolamento in merito alla procedura riservata alla selezione di 700 carabinieri effettivi in ferma quadriennale così motivato: “ritardo di attivazione intraventricolare di tipo anteriore sinistro a QRS stretto stabile”;
Considerato che con l’unica censura dedotta il ricorrente contesta l’operato dell’Amministrazione in quanto frutto di un travisamento dei fatti atteso che al ricorrente stesso non è stata mai riscontrata alcuna patologia dell’apparato cardiocircolatorio;
Considerato che con istanza notificata in data 8 maggio 2009 il RO ha chiesto la sospensione dell’efficacia del provvedimento impugnato, chiedendo di essere sottoposto a visita medica di verificazione presso altra Forza Armata o Corpo di Polizia, al fine di accertare l’esistenza o meno della inidoneità all’accesso nei ruoli dell’Arma dei Carabinieri;
Considerato che il giudizio di non idoneità, datato 23 luglio 2008, viene contestato dal ricorrente mediante l’esibizione di un precedente provvedimento di idoneità espresso dalle strutture sanitarie dell’Esercito italiano ( VPF1, con l’attribuzione del coefficiente “1” ad AC) datato 27 aprile 2006;
Ritenuto, peraltro, che l’accertamento dei requisiti fisici per l’arruolamento nelle forze armate è frutto di una attività di natura tecnico-discrezionale ancorata al momento in cui il candidato viene sottoposto alla prescritta visita medica, a nulla rilevando precedenti giudizi di idoneità, atteso che l’insorgenza di particolari patologie negative per il candidato può ben verificarsi in tempi successivi rispetto ad eventuali giudizi positivi per lo stesso espressi in precedenti procedure concorsuali;
Considerato, inoltre, che la richiesta di una nuova visita medica di verificazione, contenuta nella istanza cautelare notificata l’8 maggio 2009, non può trovare accoglimento perché proposta a quasi un anno di distanza dal contestato giudizio di inidoneità, e quindi si sostanzierebbe in una nuova e non consentita visita medica con evidente violazione della par-condicio tra tutti i candidati alla procedura selettiva di cui è causa;
Considerato che con il secondo ricorso (n. 10900/08) il ricorrente ha impugnato la graduatoria degli idonei vincitori di concorso per l’ammissione di 700 carabinieri effettivi in ferma quadriennale, riservato ai VFP1 delle Forze Armate, deducendo censure di illegittimità derivata che discende dalla illegittima esclusione del ricorrente dalla procedura concorsuale;
Considerato che, con istanza notificata l’8 maggio 2009, il ricorrente chiedeva la sospensione degli atti impugnati;
Considerato, infine, che il primo ricorso va respinto in quanto infondato per le considerazioni sopraesposte, da tale reiezione deriva che anche il secondo ricorso non può trovare accoglimento in quanto la dedotta censura di illegittimità derivata non si appalesa fondata.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione Prima bis, previa riunione dei ricorsi meglio specificati in epigrafe, li respinge.
Condanna il ricorrente al pagamento, in favore dell’Amministrazione resistente, delle spese del presente giudizio che liquida in complessivi Euro 1.500,00 (millecinquecento).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 giugno 2009 con l'intervento dei Magistrati:
Elia Orciuolo, Presidente
Franco Angelo Maria De Bernardi, Consigliere
Domenico Landi, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 19/11/2009
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO