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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 10/06/2025, n. 1353 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1353 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, Prima Sezione Civile, composto dai Sigg. Magistrati:
Dott. Martino CASAVOLA Presidente
Dott.ssa Patrizia NIGRI Giudice
Dott.ssa Anna CARBONARA Giudice rel. ha emesso la seguente:
SENTENZA nella causa civile in primo grado, iscritta al n. 4802 del Ruolo Generale anno 2020, avente ad oggetto: "Disconoscimento di figlio naturale (art. 250, 233, 244 c.c.)”
TRA
, quale curatrice speciale del minore nominato con Parte_1 Persona_1
provvedimento del Tribunale di Taranto del 15.07.2020, difesa e rappresentata in proprio;
-ATTORE-
CONTRO
, difesa e rappresentata dagli Avv.ti SIMONETTI GIANCARLO e LUPO _1
GINA, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
-CONVENUTA-
NONCHE'
, difeso e rappresentato dall'avv. STELLACCIO VINCENZO, giusta Controparte_2
procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTA
Il P.M. presso il Tribunale di Taranto;
-INTERVENTORE EX LEGE-
CONCLUSIONI
All'udienza del 15.04.2024, sostituita dal deposito telematico di note scritte, le parti precisavano le conclusioni come da note scritte depositate in atti.
Il Pubblico ministero concludeva con note del 05.03.2025.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con atto di citazione del 19/08/2020, , in qualità di curatore speciale del Parte_1
minore adiva il Tribunale di Taranto rassegnando le seguenti conclusioni: “1) Persona_1 accertare e dichiarare che il sig. , nato il [...] a [...] ed ivi residente Controparte_2
alla Via Conte Confalonieri n. 82, non è il padre biologico del minore nato a Persona_1
Castellaneta il 26/9/2007; 2) conseguentemente, ordinare all'ufficiale di stato civile del Comune di Taranto di fare annotazione della sentenza nell'atto di nascita dell'esponente attore;
con vittoria di spese”.
Parte attrice premetteva che con richiesta del 23.06.2020, depositata il 24.06.2020,
[...]
chiedeva alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Taranto di avviare CP_2
l'azione di disconoscimento della paternità previa nomina di un curatore speciale in rappresentanza del minore;
con provvedimento del 26.06.2020, il pubblico ministero Persona_1
chiedeva al Tribunale di Taranto la nomina di un curatore speciale per il predetto minore ai sensi dell'art. 244 c.c.; la nomina nella persona dell'odierna istante veniva disposta con decreto presidenziale del 15.07.2020; il minore è titolare dello status di figlio legittimo dei Persona_1
predetti genitori, come risulta dall'atto di nascita, in virtù della presunzione legale prevista dagli artt. 231 e 232 c.c., essendo il minore nato in [...] matrimonio;
come esposto da
[...]
(nell'istanza innanzi cit.) “dopo i primi anni di pacifica convivenza, i rapporti tra i CP_2
coniugi si sono deteriorati ed i litigi e le incomprensioni sono diventati praticamente quotidiani;
… uno dei primi giorni dello scorso mese di gennaio, durante uno di questi alterchi, alla presenza della sig.ra residente in [...], sorella del Testimone_1
ricorrente, la sig.ra presa dalla rabbia e della furia del litigio, rinfacciava al ricorrente di _1
non essere buono nemmeno a fare un figlio, affermando che il piccolo non era figlio suo e Per_1 che tanto comunque doveva tenerselo perché non poteva fare più niente per disconoscerlo;
… in un primo momento, il ricorrente non faceva caso alla grave affermazione della moglie, ma successivamente ricordando alcuni episodi della vita coniugale, veniva assalito da forti dubbi e sospetti, tanto da iniziare a seguire, di nascosto, la moglie, che lavora come OSS in una ditta con sede a Taranto;
… durante uno di questi pedinamenti scopriva che la moglie intratteneva una relazione con un altro uomo”; concludeva osservando che era interesse del minore ottenere uno stato giuridico di figlio rispondente alla verità effettiva.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 14/12/2020 impugnava _1
e disconosceva tutto quanto ex adverso dedotto;
rilevava l'inammissibilità e/o l'improcedibilità della domanda, in mancanza di una valutazione in concreto dell'interesse del minore all'accertamento, posto che detta valutazione non poteva ritenersi insita nella circostanza che la nomina del curatore speciale fosse avvenuta su istanza del Pubblico Ministero;
concludeva, pertanto, chiedendo al Tribunale di dichiarare la domanda di disconoscimento di paternità inammissibile, improcedibile ovvero rigettarla nel merito perché infondata in fatto e in diritto, con condanna della controparte al pagamento delle spese e competenze di giudizio.
Con comparsa depositata in data 18/12/2020 si costituiva in giudizio , il Controparte_2
quale, nell'aderire integralmente alle richieste formulate dal curatore speciale nell'interesse del minore chiedeva accertarsi e dichiararsi che , nato il [...] a Persona_1 Controparte_2
Massafra ed ivi residente a[...], non è il padre biologico del minore
, nato a [...] il [...]; conseguentemente, ordinare all'ufficiale di stato Persona_1
civile del comune Castellaneta di fare annotazione della sentenza nell'atto di nascita dell'esponente attore;
con vittoria di spese e compensi.
Espletata CTU ematologica, il G.I. “rilevato che l'odierna procedura, attivata su ricorso proposto dal curatore speciale del minore (nato il [...]), non è nota al Persona_2
minore, il quale non è stato messo al corrente neppure delle ragioni della sua sottoposizione operazioni peritali e della esistenza stessa della figura del curatore nominato in suo favore” e
Per_ che “la mancata conoscenza da parte di dell'azione di disconoscimento intentata nel suo interesse dal curatore speciale non consente, allo stato, di procedere all'ascolto del minore da parte della in quanto esporrebbe lo stesso ad una situazione di grave pregiudizio sul piano Pt_2
emotivo e psicologico, senza la previa attivazione delle cautele necessarie, tenuto conto, peraltro, della separazione in corso tra il e la , avviava le parti ad un percorso di Per_1 _1 supporto e di mediazione familiare, avente il precipuo scopo di “sostenere e Controparte_2
nella individuazione di una soluzione condivisa sulle misure e sulle cautele da _1
Per_ attivare in favore di nella gestione emotiva da parte sua della crisi familiare in atto;
preparare i genitori alla comunicazione al minore dell'azione promossa nel suo interesse e dei relativi contenuti, in stretta sinergia con il curatore speciale;
supportare il minore nella gestione emotiva e psicologica della separazione in atto tra i suoi genitori;
” (v. ordinanza del 29.11.2022, come integrata con ordinanza del 22.03.2023).
Con istanza depositata in data 28/03/2023, parte resistente chiedeva disporsi la revoca delle predette ordinanze, sulla base dell'assunto secondo cui nessuna delle parti aveva chiesto che fosse disposto un percorso di supporto e/o di mediazione, da ritenersi peraltro nel caso di specie superfluo;
parte resistente evidenziava altresì come l'attuazione del programma di sostegno delineato dal G.I. avrebbe arrecato grave pregiudizio psicologico al minore il quale sarebbe stato posto a conoscenza della circostanza che avrebbe potuto non essere il proprio Controparte_2
padre biologico ad opera di soggetti estranei, con ogni lesione dei diritti personalissimi del minore. All'udienza del 15 aprile 2024, sostituita dal deposito telematico di note scritte, fatte precisare le conclusioni, il G.I. rimetteva la causa al collegio per la decisione, con concessione dei termini di cui all'art 190 c.p.c..
La domanda di parte attrice va rigettata per le ragioni di seguito esposte.
Occorre preliminarmente richiamare il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità in punto di bilanciamento tra favor veritatis e favor minoris, in forza del quale “il quadro normativo (artt. 30 Cost., 24, comma 2, della Carta dei diritti fondamentali della UE, e
244 c.c.) e giurisprudenziale attuale non comporta la prevalenza del favor veritatis sul favor minoris, ma impone un bilanciamento fra il diritto all'identità personale legato all'affermazione della verità biologica anche in considerazione delle avanzate acquisizioni scientifiche nel campo della genetica e dell'elevatissimo grado di attendibilità dei risultati delle indagini e l'interesse alla certezza degli status ed alla stabilità dei rapporti familiari, nell'ambito di una sempre maggiore considerazione del diritto all'identità personale non necessariamente correlato alla verità biologica ma ai legami affettivi e personali sviluppatisi all'interno della famiglia (…)”; tale bilanciamento, prosegue la Corte di Cassazione, “non può costituire il risultato di una valutazione astratta, occorrendo, invece, un accertamento in concreto dell'interesse superiore del minore nelle vicende che lo riguardano, con particolare riferimento agli effetti del provvedimento richiesto in relazione all'esigenza di un suo sviluppo armonico dal punto di vista psicologico, affettivo, educativo e sociale (Cass. n. 6517/2019; n. 26767/2016)” (Cassazione
Civile Sez. 1, Ordinanza n. 27140 del 06/10/2021).
La sede deputata all'accertamento in concreto del superiore interesse del minore nelle vicende che lo riguardano è anche il giudizio di merito, posto che, come affermato a più riprese dalla
Suprema Corte, “l'esaltazione dell'interesse del minore e la necessità di una sua costante valutazione impone …omissis… anche una verifica condotta in termini di attualità
…omissis… soprattutto quando, a fronte di una iniziativa processuale non correlata ad alcuna esplicita volontà del minore stesso (come appunto nel caso del minore infrasedicenne), quest'ultimo, ossia il reale protagonista della vicenda, acquisisca nel corso del procedimento una maturità di comprensione e di determinazione rispetto alla propria identità personale. Del resto, siffatta conclusione trova una sua ricaduta anche sul piano processuale, in quanto, in tema di azione di disconoscimento di paternità, il provvedimento di nomina o revoca del curatore speciale di cui all'art. 244 c.c., è privo sia del requisito della definitività (poiché esso non si sottrae alla più generale disciplina della revocabilità dettata dall'art. 742 c.p.c., da intendersi come previsione del più ampio ius poenitendi da parte del giudice del procedimento, legittimato in ogni tempo alla modifica o revoca del provvedimento stesso tanto in base ad un riesame ed a una diversa valutazione delle risultanze originarie, quanto in virtù della sopravvenienza di nuovi elementi di fatto – tra cui il venir meno delle condizioni di legittimità in epoca successiva all'emanazione del primo decreto), sia di quello della decisorietà (attesa la sua innegabile natura di procedimento camerale cosiddetto “unilaterale”, la cui struttura, imperniata tutta sulla valutazione e sulla tutela dell'interesse del minore, vede, non a caso, come unico destinatario della comunicazione del provvedimento il P.M., e non anche i genitori legittimi ovvero il sedicente padre), con conseguente inammissibilità del relativo ricorso per Cassazione presentato ai sensi dell'art. 111 Cost. (Cass. 25 novembre 1998, n. 11947)” (Cassazione Civile,
Sezione 1, 3 aprile 2017 n. 8617).
Ne consegue che l'apprezzamento dell'interesse del minore infraquattordicenne alla proposizione dell'azione di disconoscimento della paternità non potrà considerarsi assorbito dalla circostanza che sia stato l'Ufficio del Pubblico Ministero a richiedere la nomina di un curatore speciale abilitato all'esercizio della stessa.
Nel caso di specie, all'esito della CTU esperita, le cui conclusioni sono pienamente condivisibili in quanto fondate su accertamenti approfonditi e scevre da vizi logico argomentativi, è stato accertato che non ha legami genetici con il minore . Controparte_2 Persona_1
Tuttavia, il curatore speciale del minore, nominato su istanza del Pubblico Ministero con provvedimento del Tribunale di Taranto del 15.07.2020, non ha allegato, né tanto meno ha provato, la sussistenza di un concreto interesse del minore all'accertamento giudiziale in Per_1
corso.
Al contrario, dalle risultanze istruttorie emerge l'esistenza di solidi legami familiari, con particolare riferimento al rapporto padre-figlio; pregnanti, sul punto, appaiono le dichiarazioni rese in sede di interrogatorio libero tanto dalla madre quanto dallo stesso padre _1
; quest'ultimo, in particolare, interrogato sul rapporto sussistente con il minore Controparte_2 ha dichiarato: “Telefonicamente ci sentiamo tutti i giorni e abbiamo un bel rapporto”; a Per_1
riprova di ciò, il resistente è arrivato ad affermare: “Io sarei pronto, ove il giudizio accertasse
Per_ che non sono il padre di , a continuare a fare il padre per lui;
se lui lo vorrà io ci sarò sempre”. L'esistenza di un solido rapporto tra il minore ed trova, peraltro, Per_1 Controparte_2
Per_ conferma nelle dichiarazioni della madre la quale ha affermato: “Penso che _1
proverebbe dolore se venisse a conoscenza di questo giudizio, sia per il rapporto che ha con il
Sig. sia per tutti gli interrogativi che si potrebbe porre dopo” (v. verbale d' udienza del Per_1
06.06.2022).
Alla luce delle suesposte considerazioni, il Collegio ritiene preminente l'interesse del minore alla salvaguardia della stabilità dei rapporti familiari, in quanto positivamente orientati e chiaramente consolidatisi nel tempo, tenuto conto dell'età di prossimo al raggiungimento Per_1
della maggiore età.
A conferma di ciò, il minore non è mai stato posto a conoscenza da nessuna delle parti in causa della pendenza del presente giudizio, nonostante abbia raggiunto nel corso dello stesso un'età in cui l'unico soggetto legittimato ad invocare la nomina del curatore speciale sarebbe stato il minore stesso, ai sensi dell'art. 244, comma VI, c.c.. La medesima difficoltà, evidentemente connessa al forte legame familiare padre – figlio, è stata incontrata dal curatore, che non ha mai inteso incontrare e ascoltare il minore.
Emblematici sul punto sono i timori materni, nella parte in cui ha richiamato gli interrogativi che il minore si porrebbe ove il favor veritatis prevalesse sul favor filiationis. Nel corso della odierna vicenda processuale, infatti, nulla emerso sulle possibili origini del minore e sulla conoscibilità delle stesse, con notevole aggravamento degli effetti pregiudizievoli del provvedimento richiesto, in relazione all'esigenza di uno sviluppo armonico dal punto di vista psicologico, affettivo, educativo e sociale del minore, tanto da dover ritenere inficiata in radice ogni positiva valutazione del favor veritatis.
Proprio a causa del grave pregiudizio che ne sarebbe derivato, dunque, i genitori del minore, non hanno, dunque, collaborato nella creazione delle condizioni affinché il Giudice potesse coinvolgere ormai ultraquattordicenne, nel procedimento, onde vagliare il suo interesse Per_1
alla verifica del favor veritatis, a dispetto del livello di maturità e della capacità di autodeterminazione che via via andava acquisendo, in ragione dell'età. A tal fine, neppure sono valsi gli sforzi fatti per l'avvio dei genitori a percorsi di sostegno e mediazione finalizzati alla individuazione di una soluzione condivisa sulle misure e sulle cautele da attivare in favore di al fine ultimo di preparare entrambi i genitori a disvelare al minore l'esistenza della Per_1
odierna azione promossa nel suo interesse, in stretta sinergia con il curatore speciale.
Lungi dal revocare le ordinanze rese dal G.I. in data 29.11.2025 e in data 22.3.2023, il Collegio, pertanto, prende atto del fallimento (per indisponibilità materna – vedi relazione del SS di ) del tentativo esperito dal G.I., volto al potenziamento (con l'ausilio dei servizi coinvolti) delle risorse familiari necessarie alla preparazione (da parte dei genitori medesimi e del curatore) del minore all'eventuale ascolto da parte dell'A.G., senza che possa fondatamente affermarsi che “solo, in caso di accoglimento della domanda potrebbe apparire utile comunicare al minore la pendenza del giudizio” (vedi istanza di parte convenuta del 28.3.2023). _1
Infatti, l'insaturazione del presente giudizio da parte del curatore speciale anticipava di pochi mesi il compimento del quattordicesimo anno di età da parte di pertanto, il suo Per_1
coinvolgimento in sede di ascolto, non sarebbe potuto avvenire senza una chiara esplicazione della natura del procedimento e degli effetti dell'ascolto, ai sensi dell'art. 336 bis c.c. (applicabile ratione temporis). Tanto più, una volta raggiunta un'età in cui il legislatore ha ritenuto di demandare al minore in via esclusiva la valutazione del proprio interesse all'azione, ex art. 244 comma 6 c.c..
Alla luce delle suesposte considerazioni, da un lato, emerge, dunque, la superfluità dell'ascolto del minore, in quanto risulta già ampiamente riscontrata in atti l'esistenza di un fortissimo legame padre – figlio e la primaria esigenza, allo stato, di provvedere nel senso della sua salvaguardia, ferma e impregiudicata ogni valutazione che vorrà compiere nel prosieguo del suo percorso Per_1 esistenziale, considera la natura imprescrittibile dell'azione riguardo alla prole. Dall'altro, emerge il carattere pregiudizievole, in concreto, dell'incombente istruttorio, in quanto si risolverebbe esso stesso nella lesione del (già accertato) suo “attuale” interesse alla preservazione del rapporto con la figura paterna, in un momento di presumibile particolare fragilità, connesso alla vicenda separativa in atto tra i genitori, posto che, in ragione dell'età di l'ascolto si Per_1
risolverebbe necessariamente nel disvelamento della natura dell'azione promossa dal curatore.
In considerazione del potenziale pregiudizio che in astratto potrebbe annidarsi nella difformità tra verità legale e verità biologica, la norma di cui all'art. 244 comma 6 c.c., nel consentire al
PM di richiedere la nomina di un curatore speciale, impone comunque di tenere conto dell'interesse del minore, da accertare in concreto anche in detta procedura, ove occorra assumendo informazioni.
Al curatore nominato spetta, invece, l'attuazione in concreto dell'interesse del minore all'accertamento della verità biologica, non altrimenti tutelabile, in quanto infraquattordicenne.
Posto che, dunque, al compimento dei 14 anni, solo il minore potrà promuovere l'azione
(richiedendo la nomina di un curatore sino a quando non sarà divenuto maggiorenne) e valutare autonomamente il proprio interesse all'azione, una lettura costituzionalmente orientata della norma di cui all'art. 244 comma 6 c.c., nella parte in cui consente la nomina di un curatore speciale al minore infraquattordicenne su domanda del pubblico ministero, presuppone necessariamente l'accertamento (nel caso di specie mancante) della sussistenza di un improcrastinabile interesse del minore in concreto alla rimozione dello stato di figlio e l'assenza di effetti pregiudizievoli nella sua sfera esistenziale (vedi Corte Costituzionale, sentenza 27 novembre 1991 n. 429 )
Incombe, allora, tanto sul Giudice del procedimento ex art. 244 comma 6 c.c., quanto, subordinatamente alla prova del mancato rapporto di filiazione, sul giudice del procedimento di merito, l'onere di valutare se la rimozione del precedente status di figlio produca un effetto positivo e non sia invece, pregiudizievole. Come efficacemente espresso dalla Suprema Corte, occorre “sgombrare il campo dalla suggestione che il giudice investito della domanda del curatore speciale sia esonerato dalla valutazione della rispondenza o meno degli effetti del disconoscimento all'interesse del minore, perché già effettuata in relazione all'istanza del pubblico ministero in relazione alla nomina del curatore speciale stesso”. (Cassazione Civile,
Prima Sezione, 22 dicembre 2016 n. 26767).
L'istruttoria, in definitiva, per le ragioni innanzi esposte, non consente di dare prevalenza al favor veritatis rispetto alla primaria esigenza di salvaguardare lo status di figlio stabilmente acquisito dal minore sin dalla nascita. Per_1
Considerata la natura della controversia, i rapporti tra le parti ed il tenore della decisione, ricorrono giustificati motivi per disporre la compensazione tra le parti, ivi compreso il curatore speciale, delle spese di lite. Per le medesime ragioni, le spese della CTU, come già liquidate dal
G.I. con separato decreto del 1.4.2023, vengono poste al 50% a carico dello stato e al 50% a carico delle parti e in solido tra loro. _1 Controparte_2
p.t.m.
Il Tribunale di Taranto, prima sezione civile, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da , quale curatrice speciale del minore , nei Parte_1 Persona_1
confronti di e , dato atto dell'intervento del pubblico _1 Controparte_2
ministero, così provvedere:
1) rigetta la domanda;
2) compensa integralmente le spese di lite;
3) pone definitivamente a carico dello Stato nella misura del 50% e in solido a carico delle parti e nella misura del residuo 50%, le spese di CTU, come liquidate _1 Controparte_2
con decreto del G.I. del 1.4.2023.
Così deciso in Taranto, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile in data 23 maggio 2025.
Il Presidente
Martino Casavola
Il Giudice est.
Anna Carbonara