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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 03/06/2025, n. 662 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 662 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
N. 2223/2025 R.G.
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Daniela Ronzani Presidente
Dott.ssa Susanna Menegazzi Giudice
Dott.ssa Alessandra Pesci Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento ex art. 473 bis.51 cod. proc. civ. promosso con ricorso congiunto depositato in data 11/04/2025 da:
Parte_1
con l'avv. BELLON MONICA
c.f.: C.F._1
e
Parte_2
con l'avv. GOMEZ RODRIGO PATRICIA
c.f.: C.F._2
FATTO E DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe riportato, le parti hanno richiesto congiuntamente al Tribunale di
1 dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio e di prendere atto degli accordi intervenuti tra le stesse.
Le parti medesime, con note ex art. 127 ter cod. proc. civ., hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso, che non sussistono possibilità di riconciliazione e hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Poiché la separazione personale dura per il periodo di tempo previsto dall'art. 3
L.1/12/1970 n. 898 e successive modifiche ed integrazioni a far data dal verbale di comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale;
poiché appare evidente che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può più
essere ricostituita;
poiché le condizioni concordate tra le parti sono congrue e non presentano profili di illegittimità;
visto il parere del Pubblico Ministero;
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 01/12/2001 da e , trascritto al n. 109, Parte 2, Serie A, Anno Parte_1 Parte_2
2001 del registro degli atti di matrimonio del Comune di CASTELFRANCO VENETO;
alle seguenti condizioni:
1) Si dà atto che i coniugi sono entrambi economicamente autosufficienti.
2) Ciascun genitore provvederà al mantenimento ordinario in via diretta dei figli ER
e , entrambi maggiorenni ma non ancora economicamente
[...] Persona_2
autosufficienti, per il periodo in cui vivranno nelle rispettive abitazioni.
3) Le spese straordinarie saranno a carico dei genitori nella misura del 50% come da
Protocollo in uso presso questo tribunale.
2 4) si dà atto che nell'ambito della regolamentazione dei rapporti economico-patrimoniali i coniugi hanno raggiunto un accordo per la divisione dei beni comuni nei termini seguenti:
a) La casa coniugale sita in TE NE, Via Rovereto n. 11, così catastalmente censita: Comune di TE NE – Catasto Fabbricati – Sez. B - Foglio 4 – M.N.
379 – sub. 3 e sub. 4, di cui i coniugi sono comproprietari pro indiviso al 50% cadauno,
verrà attribuita definitivamente alla IG.ra . All'uopo il IG. Parte_1 Parte_2
trasferirà la propria quota di proprietà alla IG.ra che ne diverrà l'unica Parte_1
proprietaria.
b) L'immobile sito in Resana (TV), Via Antica Loreggia n. 3/A, così catastalmente censito:
Comune di Resana – Catasto Fabbricati – Sez. A – Foglio 2 – M.N. 246 – sub. 60, di cui i coniugi sono comproprietari pro indiviso al 50% cadauno della nuda proprietà verrà
attribuito definitivamente al IG. . All'uopo la IG.ra Parte_2 Parte_1
trasferirà la propria quota di nuda proprietà al IG. che ne diverrà l'unico Parte_2
nudo proprietario.
c) La IG. trasferirà al IG. le proprie quote sociali pari al Parte_1 Parte_2
32%, della società Carat Servizi S.r.l., P.IVA e con sede in [31023] Resana P.IVA_1
(TV), Via Antica Loreggia n. 3/A.
I trasferimenti di cui sopra - che avverranno nell'ambito della regolamentazione dei rapporti economici/patrimoniali tra coniugi- saranno effettuati senza alcun corrispettivo. I
rogiti notarili per il trasferimento dei beni di cui sopra saranno effettuati il giorno in cui si terrà l'udienza a trattazione scritta per la comparizione delle parti davanti al Giudice
relatore designando avanti al Tribunale di Treviso.
Le spese notarili saranno ripartite tra i coniugi al 50% cadauno.
d) Sempre nell'ambito della regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra coniugi, stante la differenza di valore in eccesso dei beni sopra elencati che verranno assegnati al IG.
3 rispetto a quelli assegnati alla IG.ra , il IG. riconoscerà alla Pt_2 Pt_1 Pt_2
IG.ra la somma di € 40.000,00# (quarantamila/00) a titolo di conguaglio;
Pt_1
e) Relativamente agli arredi contenuti nella casa coniugale, le parti stabiliscono di dividere di comune accordo i quadri, i servizi da tavola/pentole e i piumini/coperte (stante il modico valore economico). Il sig. terrà per sé gli arredi della camera matrimoniale (letto, Pt_2
comodini, angolare, tavolo), la libreria della mansarda e il pianoforte. La IG.ra Pt_1
riconoscerà al IG. la somma di € 10.125,00# quale valore dei restanti arredi Pt_2
contenuti all'interno della casa coniugale che ella terrà per sé.
I crediti di cui ai precedenti punti d) ed e) verranno compensati tra le parti;
per l'effetto, il
IG. verserà alla IG.ra la differenza di € 29.875,00# il giorno in cui si Pt_2 Pt_1
terrà l'udienza a trattazione scritta per la comparizione delle parti davanti al Giudice
relatore designando avanti al Tribunale di Treviso, in occasione dei rogiti.
f) Le parti effettueranno lo scioglimento anticipato della società Controparte_1
di cui sono comproprietari senza procedere alla messa in liquidazione della
[...]
società, non esistendo crediti sociali ed essendo già state estinte tutte le passività e ripartito l'attivo tra i soci, il giorno in cui si terrà l'udienza a trattazione scritta per la comparizione delle parti davanti al Giudice relatore designando avanti al Tribunale di
Treviso.
g) Si dà atto che i ricorrenti hanno già provveduto a dividersi in parti uguali la liquidità
presente nei conti correnti durante la fase della separazione, ivi compresa la liquidità della
CP_1
6) Si dà atto che il IG. , all'esito del presente procedimento e degli atti di Parte_2
trasferimento/cessione qui concordati, rilascerà la casa familiare e trasferirà la propria residenza presso l'abitazione sita in [31033] TE NE (TV), Borgo Monte
Grappa n. 15, entro e non oltre il 30 giugno 2025 e comunque entro il termine massimo
4 di 6 mesi dal deposito del presente ricorso.
7) Spese di lite compensate.
Dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile di procedere all'annotazione della sentenza.
Così deciso in Treviso nella camera di consiglio del 03/06/2025.
Il Presidente est.-rel.
Dott.ssa Daniela Ronzani
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