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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 30/10/2025, n. 803 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 803 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3014/2022
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alberto Cecconi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 3014/2022 promossa da:
(C.F. ) Parte_1 C.F._1 (C.F. ) rappresentati e difesi dall'Avv. Se- Parte_2 C.F._2 rena PA ed elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultima in Livorno, Piazza Benamozegh n.17
Attori contro
, (C.F. ), in persona del Sindaco pro tempore, rap- Controparte_1 P.IVA_1 presentato e difeso dagli avv.ti Susanna Cenerini, Cristiana Sardi, Lucia Macchia e Maria Teresa Zenti dell'Avvocatura Civica del , con domicilio fisico in Livor- Controparte_1 no, Piazza del Municipio n. 1, presso la Sede dell'Avvocatura Civica
Convenuto
Oggetto: risarcimento danni ex art. 2051 c.c.
La causa veniva posta in decisione sulle conclusioni precisate in data 12/06/2025
Conclusioni: per parte attrice:
1 “Voglia l'On.le Tribunale di Livorno, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, dichia- rata la responsabilità della convenuta per tutti i danni subiti dagli attori, condannarla a ri- sarcire i danni tutti alla salute, patrimoniali e non patrimoniali di ogni tipo subiti dagli at- tori in conseguenza del sinistro per cui è causa;
conseguentemente condannare la convenu- ta al pagamento in favore del signor della somma di € 20.337,40 quale risar- Parte_1 cimento delle lesioni personali subite in conseguenza della caduta e in favore signor
[...]
della somma di € 1.312,32 quale risarcimento del danno al mezzo ovvero di CP_2 quella somma maggiore o minore, da determinarsi anche in via equitativa, che risulterà dovuta in corso di causa o che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi di legge e rivaluta- zione monetaria dal giorno del sinistro all'effettivo soddisfo;
in subordine nella denegata ipotesi in cui, l'Ill.mo Giudice aderisse in toto alla quantificazione del danno effettuata dal
CTU, Voglia condannare la convenuta a risarcire danni tutti alla salute, patrimoniali e non patrimoniali di ogni tipo subiti dagli attori in conseguenza del sinistro per cui è causa nella misura risultante dall'espletata istruttoria e liquidare il danno nella misura di € 7.944,24
(di cui € 2.486,54 DB al 2,5% - € 1.404,50 per IT - € 1.296,88 DM - € 1.444,00 per spese mediche ed € 1.312,32 mezzo) oltre al pagamento di una congrua indennità per svalutazio- ne monetaria e degli interessi dalla domanda al saldo;
dichiarare tenuta e condannare in ogni caso la convenuta al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. nella misura che riterrà equa codesto Giudicante avendo costretto gli attori, con il proprio rifiuto a stipulare con- venzione di negoziazione assistita, ad intentare azione legale dinanzi alla competente auto- rità giudiziaria. Con vittoria di spese, competenze ed onorari oltre accessori di legge”. per parte convenuta:
“Voglia, l'intestato Tribunale: in tesi: rigettare la domanda attorea perché infondata in fat- to ed in diritto e comunque non provata;
in ipotesi: nella denegata e non creduta ipotesi in cui venisse accertata una responsabilità del convenuto , ridurre l'impor- Controparte_1 to del danno risarcibile tenendo conto del concorso causale da parte della danneggiata stesso nell'aggravamento del danno. Con vittoria di spese ed onorari e con ogni conse- quenziale pronuncia di ragione e di legge.”
2 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato e convenivano Parte_1 Parte_2 dinanzi all'intestato Tribunale, all'udienza del 12 gennaio 2023, al fine di sentir accertata la responsabilità del in qualità di custode ai sensi dell'art. 2051 c.c. per i Controparte_1 danni subiti dall'attore in conseguenza della caduta avvenuta a Livorno nei Parte_1 pressi di Viale della Libertà con direzione Via Marradi, e in favore del signor Parte_3
quale risarcimento del danno al mezzo e, pertanto, veder condannare il
[...] CP_3
al risarcimento dei danni subiti quali diretta conseguenza del sinistro, per la somma
[...] di € 21.649,72. o quella diversamente riconosciuta congrua in corso di causa, con vittoria di spese e competenze per il presente giudizio.
A fondamento della domanda deduceva in punto di fatto quanto segue:
1. In data 05.07.2018 alle ore 00.35 circa il signor stava percorrendo Parte_1
Viale della Libertà in Livorno con direzione Via Marradi a bordo del motociclo Aprilia
Scarabeo Tg. DW47045 di proprietà del signor . Giunto all'altezza del Parte_2 numero civico 10/14 cadeva rovinosamente a terra a causa di una buca presente sul manto stradale che gli faceva perdere il controllo del mezzo;
un testimone presente di- chiarava che “a seguito della caduta il conducente rimaneva a terra con il motociclo sopra le gambe fino al sopraggiungere di alcuni passanti che lo hanno rimosso e par-
”, in conseguenza della caduta il signor riportava lesioni personali per CP_4 Pt_1 le quali veniva trasportato al P.S. dell'Ospedale di Livorno e refertate con n. 10 giorni di prognosi. Il motociclo riportava danni quantificati dalla carrozzeria Torino snc in €
1.312,62. Subito dopo, sul luogo del sinistro, interveniva una pattuglia dei VV.UU. del che redigeva verbale di quanto avvenuto allegando fotografie delle CP_1 CP_1 buche/avvallamenti presenti sulla carreggiata, gli agenti intervenuti verbalizzavano “al nostro arrivo abbiamo trovato l'ambulanza che stava caricando il conducente del mo- tociclo…il conducente era cosciente e ci diceva di essere caduto a causa di una buca sulla carreggiata”, gli stessi agenti attivavano immediatamente la CLC per “mettere bi- tume a freddo sull'asfalto per evitare altre cadute e comunque mettere in sicurezza il manto stradale”; in conseguenza della caduta al signor residuano postumi per- Pt_1 manenti quantificati nella misura dell'8% dal Dott. nella relativa peri- Persona_1
3 zia medico legale. È stata inoltrata al di Livorno in data 03.09.2018 formale ri- CP_1 chiesta danni, il rigettava la domanda di richiesta danni in quanto Controparte_1
“Non sono state prodotte indicazioni del luogo esatto della caduta né sulla dinamica per cui questa amministrazione è da non ritenersi responsabili”. In data 11.12.2018, il difensore dell'odierno attore contestava il provvedimento di diniego precisando di aver fornito tutte le indicazioni necessarie all'individuazione del luogo del sinistro. L'avv.
PA inviava invito a stipulare convenzione di negoziazione assistita ex D.L.
132/2014 al ma nessuna risposta in merito è mai pervenuta. Controparte_1
Il legale di parte attrice riceveva in data 22 ottobre 2021 comunicazione dalla dwfclaims che su incarico del comune di Livorno invitava il signor a visita medico legale pres- Pt_1 so il proprio medico di fiducia Dott. Il signor si sottoponeva a visita medico Per_2 Pt_1 legale in data 04.12.2021; a seguito di sollecito per la trattazione del sinistro in data
19.01.2022, la dwfclaims comunicava che il sinistro era tornato nella gestione dell'ente lo- cale odierno convenuto il quale, nonostante i solleciti del 25.01.2022 e del 08.03.2022 non si rendeva disponibile alla trattazione.
2. In punto di diritto parte attrice affermava che la responsabilità dell'evento dannoso andava totalmente ascritto al ai sensi dell'art. 2051 c.c., chiedendo, Controparte_1 nell'atto introduttivo, che venisse dichiarata la responsabilità del convenuto per tutti i danni subiti dagli attori, condannarlo a risarcire i danni tutti alla salute, patrimoniali e non patrimoniali di ogni tipo subiti dagli attori in conseguenza del sinistro per cui è causa.
Si costituiva in giudizio il impugnando e contestando integral- Controparte_1 mente in fatto e in diritto le domande avanzate e la documentazione esibita e chiedendo la reiezione delle pretese risarcitorie avversarie.
In ordine ai fatti, l'Ente locale convenuto eccepiva la mancata prova del nesso eziologico, sottolineando come gli attori non avessero dato prova del nesso eziologico che deve neces- sariamente legare il fatto causativo dell'evento dannoso.
Evidenziava, altresì, che la zona dove l'attore asseriva essersi verificato l'evento sarebbe stata caratterizzata dall' assenza di ostacoli visivi degni di nota ed avrebbe garantito così un ampio spettro visivo così da poter evitare, usando l'ordinaria diligenza, l'evento lesivo.
4 Il asseriva inoltre che “spesso gli avvallamenti rientrano in quel- Controparte_1 le che sono le normali caratteristiche delle strade urbane non integrando le caratteristiche dell'insidia stradale, fattispecie che può costituire presupposto della responsabilità dell'En- te custode”.
Nello specifico, il convenuto , richiamando sul punto la Cassazione con Controparte_1
l'ord. 3 febbraio 2015 n. 1896, secondo la quale per potersi parlare di insidia o trabocchetto e, dunque, per potersi dichiarare la responsabilità colposa dell'Amministrazione, necessita- no una duplicità di elementi (non visibilità del “trabocchetto” e la “non prevedibilità” dello stesso), di cui, nel caso di specie, non risulterebbe esser stata fornita prova alcuna dagli at- tori.
In altri termini, la difformità stradale, per assurgere alla qualifica di un'insidia dissimulata e per questo costituente un pericolo subdolo, deve essere non facilmente visibile e, quindi, non evitabile usando normali criteri di prudenza. Secondo il , l'insidia di Controparte_1 cui si discute non è qualificabile come un trabocchetto, bensì come un'anomalia che rientra nelle consuete caratteristiche delle strade urbane e, dunque, individuabile ed evitabile da parte di un utente stradale accorto, che utilizzando l'ordinaria diligenza avrebbe ben potuto accorgersi della stessa. Queste circostanze devono, secondo il convenuto Controparte_5
[...
, essere ritenute elementi idonei a fornire prova della interruzione del nesso eziologico.
Dunque, quanto più la situazione di pericolo connessa alla struttura della cosa in custodia è suscettibile di essere prevista e superata dall'utente-danneggiato con l'adozione di normali accortezze, tanto più rilevante deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nella produzione del danno. Sul danneggiato grava l'onere di fare tutto il possibile per evitare il danno, e, pertanto, ove l'ostacolo fosse “visibile” e “evitabi- le”, come nel caso di specie, non risulterebbe possibile addebitare automaticamente una re- sponsabilità all'ente pubblico. L'unica motivazione di quanto successo, ad avviso dell'Ente locale convenuto, sarebbe da rinvenirsi nella “condotta presumibilmente disattenta e, dun- que, negligente del sig. consistente nel non avere il citato attore prestato la dovuta Pt_1 attenzione che si richiede al comune utente delle strade in generale.
Secondo il convenuto per le conseguenze dannose riportate dalla parte Controparte_1 attrice – se e quando dovesse risultare provato il fatto – non si potrà non tenere in dovuta
5 considerazione il concorso di colpa dello stesso attore, ex art. 1227, con conseguente dimi- nuzione pro quota del risarcimento ascrivibile a responsabilità del CP_1
Pertanto, il negava che potesse ascriversi in capo alla stessa, in qualità Controparte_1 di ente proprietario, concessionario o custode, alcuna responsabilità per danni dal momento che l'evento lesivo si era verificato in modo improvviso e tale da integrare gli estremi del caso fortuito, dovendo piuttosto addebitare la responsabilità dell'evento, ex art. 1227 c.c., al comportamento imprudente e disattento tenuto dall'attore.
Il procedimento originariamente risultava assegnato alla dott.ssa dopodiché all'esito Per_3 della variazione tabellare del 09.01.2023 il fascicolo veniva assegnato alla Dott.ssa
[...]
che all'udienza del 19/01/2023, disponeva la trattazione per iscritto e concedeva i Per_4 termini per il deposito di memorie ai sensi dell'art. 183 VI comma c.p.c.
Divenuto medio tempore lo scrivente Giudicante assegnatario del fascicolo in virtù di va- riazione tabellare avente efficacia dal 12 giugno 2023, all'udienza cartolare del 29 giugno
2023, venivano ammesse, nei limiti di cui all'ordinanza istruttoria (cui integralmente si rin- via) le istanze di prova orale articolate da parte attrice e veniva fissata l'udienza per l'escussione dei testi, con riserva all'esito dell'espletata istruttoria orale di ogni determina- zione sulla CTU medico legale richiesta.
All'udienza del 6 dicembre 2023 venivano escussi i testimoni di parte attrice Parte_4 dopodiché, veniva am-
[...] Testimone_1 Testimone_2 messa la consulenza tecnica d'ufficio, nominando per l'incombente il dott. Persona_5
La causa è stata istruita mediante escussione dei testi suindicati nonché tramite espletamen- to di apposita CTU medico legale e all'udienza del 12 giugno 2025, sostituita mediante de- posito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., venivano assegnati alle parti i termini di cui all'art. 190 comma 1 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica e la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. In via preliminare, non sembra superfluo evidenziare che il nostro ordinamento proces- suale è improntato al principio del libero convincimento, sicché, salvo i casi tassativi previ- sti per le prove legali, il Giudice può fondare il proprio convincimento sulle risultanze pro- batorie legittimamente acquisite al processo, senza gerarchia tra prove orali e prove docu-
6 mentali. La valutazione delle risultanze delle prove ed il giudizio sull'attendibilità dei testi, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale è libe- ro di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili, senza essere tenuto ad un'esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti (Cassazione civile, sez. vi, 04/07/2017, n. 16467; cass. civ., sez. 01, del 23/05/2014, n. 11511; cfr., altresì, in motivazione, Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 2977 del
31/01/2019, Rv. 652433 - 01).
1.2 Ciò premesso, la domanda è fondata e merita accoglimento sulla scorta della seguente motivazione.
È bene soffermarsi sull'inquadramento della responsabilità da cosa in custodia di cui all'art. 2051 cod.civ., rubricato “Danno cagionato da cosa in custodia”, che recita: “Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso for- tuito”.
Come noto, la responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha natura oggettiva (come affermato dalla Terza Sezione della Suprema Corte con le decisioni nn. 2477-2483 rese pubbliche in data 1/02/2018, alla luce delle origini storiche della disposizione codicistica, dell'affermazione di fattispecie di responsabilità emancipate dal principio nessuna respon- sabilità senza colpa, dei criteri di accertamento del nesso causale e della esigibilità da parte dei consociati di un'attività di adeguamento della condotta in rapporto alle diverse contin- genze nelle quali vengano a contatto con la cosa custodita da altri).
Tale qualificazione ha ricevuto una definitiva conferma dalle Sezioni Unite che, con la de- cisione n. 20943 del 30/06/2022, dopo aver diacronicamente ripercorso le tappe segnate
(talvolta in modo dissonante) dalla giurisprudenza questa sezione, hanno ribadito che «La responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo suf- ficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di cau- salità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova li- beratoria del caso fortuito, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode»1.
7 Il criterio di imputazione della responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha, dunque, carattere oggettivo, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre al custode spetta l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, inteso come fattore che, in base ai principi della regolarità o adeguatezza causale, esclude il nesso eziologico tra cosa e danno, ed è comprensivo della condotta incauta della vittima, che assume rilievo ai fini del concor- so di responsabilità ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c., e deve essere graduata sulla base di un accertamento in ordine alla sua effettiva incidenza causale sull'evento dannoso, che può anche essere esclusiva (Cassazione civile sez. III, 06/09/2023, n.26013).
a) "l'art. 2051 c.c., nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, in- dividua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, sicché incombe al danneggiato allegare, dandone la prova, il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, indi- pendentemente dalla pericolosità o meno o dalle caratteristiche intrinseche della prima"; b) "la deduzione di omissioni, violazioni di obblighi di legge di regole tecniche o di criteri di comune pruden- za da parte del custode rileva ai fini della sola fattispecie dell'art. 2043 c.c., salvo che la deduzione non sia diretta soltanto a dimostrare lo stato della cosa e la sua capacità di recare danno, a sostenere allegazione e prova del rapporto causale tra quella e l'evento dannoso";
c) "il caso fortuito, rappresentato da fatto naturale o del terzo, è connotato da imprevedibilità ed inevitabili- tà, da intendersi però da un punto di vista oggettivo e della regolarità causale (o della causalità adeguata), senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode;
peraltro le modifiche improvvise della struttura della cosa incidono in rapporto alle condizioni di tempo e divengono, col trascorrere del tempo dall'accadimento che le ha causate, nuove intrinseche condizioni della cosa stessa, di cui il custode deve ri- spondere"; d) "il caso fortuito, rappresentato dalla condotta del danneggiato, è connotato dall'esclusiva efficienza cau- sale nella produzione dell'evento; a tal fine, la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione anche ufficiosa dell'art. 1227 c.c., comma 1; e deve essere valutata tenendo anche conto del dovere generale di ra- gionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost.;
e) quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte dello stesso danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del me- desimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando lo stesso comportamento, benché astrattamente preve- dibile, sia da escludere come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di rego- larità causale". I principi appena evocati sanciscono in via definitiva l'attuale statuto della responsabilità del custode, il cui fondamento riposa, pertanto, su elementi di fatto individuati tanto in positivo - la dimostrazione che il danno è in nesso di derivazione causale con la cosa custodita (la sequenza è quella che muove dall'accertamento di un danno giuridicamente rilevante per risalire alla sussistenza di una relazione causale tra l'evento dannoso e la cosa custodita e si chiude con l'imputazione in capo al custode dell'obbligazione risarcitoria, dalla quale il cu- stode si libera giusta il disposto dell'art. 2051 c.c., provando il caso fortuito) – quanto in negativo (l'inaccettabilità di una mera presunzione di colpa in capo al custode e l'irrilevanza della prova di una sua condotta diligente – cfr., recentemente, Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 15447 del 31/05/2023, Rv. 668110 – 01; Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 12760 del 09/05/2024, Rv. 670936 - 01).
8 È necessario inoltre chiarire che chi agisce in forza dell'art. 2051 c.c. per chiedere il risar- cimento del danno cagionato da una cosa in custodia non deve provare di aver tenuto un comportamento diligente e prudente, spettandogli unicamente la prova del danno e del nes- so eziologico tra la cosa in custodia e il danno occorsogli.
Così è quanto ribadito anche dalla costante e più recente giurisprudenza di legittimità. A tal proposito, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, vedasi Cass. Civ. Sez. Terza con
Ordinanza n. 18518 del 8.07.2024 che, nel sancire il principio di diritto secondo cui “in materia di responsabilità ex art. 2051 cod. civ., a carico del soggetto danneggiato sussiste
l'onere di provare soltanto la derivazione del danno dalla cosa e la custodia della stessa da parte del preteso responsabile, non pure la propria assenza di colpa nel relazionarsi con essa”, afferma: “sull'ormai indiscusso presupposto della natura oggettiva della responsa- bilità del custode e della ontologica distinzione tra caso fortuito e fatto del danneggiato o del terzo2, salva l'omogeneità delle ricadute "funzionali" sul piano della responsabilità e del risarcimento (per tutte, Cass. Sez. 3, sent. 27 aprile 2023, n. 11152, e successive con- formi), è stato, ancora di recente, ribadito da questa Corte che il requisito legale "della ri- levanza causale del fatto del danneggiato è la colpa, intesa come oggettiva inosservanza del comportamento di normale cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con
l'ordinaria diligenza", e ciò perché , mentre "al pari della concausa naturale, il fatto non colposo del danneggiato non incide sul risarcimento, al contrario il fatto colposo ne com- porta la riduzione, secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono
9 derivate” (così, in motivazione, Cass. Sez, 3, ord. 23 maggio 2023, n. 14228, Rv. 667836-
02)”.
Ribadisce inoltre la Corte che “incombe sul custode la prova (liberatoria) della sussistenza del «caso fortuito», quale fatto (impeditivo del diritto al risarcimento) che esclude la deri- vazione del danno dalla cosa custodita", da intendersi quale "fatto diverso dal fatto della cosa, estraneo alla relazione custodiale, che assorbe in sé l'efficienza causale dell'evento dannoso, escludendo che esso possa reputarsi cagionato dalla res" (così, nuovamente,
Cass. Sez. 3, sent. n. 26142 del 2023, cit.)” con la conseguenza che non ricade in capo al soggetto danneggiato ai sensi dell'art. 2051 c.c. dimostrare di aver agito diligentemente e prudentemente nella relazione con la "res" oggetto di custodia, in quanto l'assenza di colpa non è da ritenersi elemento costitutivo della fattispecie.
Ovviamente al danneggiato spetta sempre allegare e dimostrare l'effettiva dinamica del fat- to, intesa come la successione dei fatti e l'insieme dei fattori che, producendo determinati effetti, determinano lo sviluppo di un evento (Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 12760 del
09/05/2024, Rv. 670936 - 01).
Ed alla ricostruzione dell'accadimento procede il giudice di ufficio in base al materiale istruttorio a disposizione ed in esito alle attività assertive e probatorie dell'onerato danneg- giato.
Tanto premesso, per quanto qui di interesse, è indubbio che il sig. abbia suffi- Parte_1 cientemente provato la dinamica del sinistro e la effettiva sussistenza del nesso eziologico intercorrente tra le caratteristiche ergonomiche della cosa (ovvero nel caso di specie la bu- ca/avvallamento presente sul manto stradale di cui pacificamente era custode il CP_1
) e l'evento lesivo consistente nella caduta avvenuta il 5 luglio 2018.
[...]
Dal riscontro della documentazione prodotta in atti nonché dall'espletata istruttoria orale emerge che il sig. quel giorno si trovava alla guida del motociclo Aprilia Sca- Parte_1 rabeo targato Tg. DW47045 di proprietà del signor come confermato dal Parte_2 testimone il quale escusso come testimone alla domanda: “Vero che, giunto Testimone_1 all'altezza del numero civico 10/14 cadeva rovinosamente a terra a causa di una buca pre- sente sul manto stradale che gli faceva perdere il controllo del mezzo” ha avuto modo di dichiarare quanto segue: “Sì, confermo che è caduto all'altezza del civico che Parte_1 mi viene letto. Il sinistro è avvenuto in data 5 luglio 2018. Ero presente. Ero a piedi e stavo
10 recandomi a casa. Come orario sarà stato dopo mezzanotte. conduceva uno Parte_1 scooter (Scarabeo), proveniva da NT (Villa Fabricotti) ed era nella corsia di sini- stra per svoltare verso Via Montebello. Ha preso una buca che era a terra sulla corsia ed è caduto, scivolando in terra. È rimasto sotto il motorino. Sono arrivati due signori a soccor- rerlo, poi io. Poi è stata chiamata l'autombulanza e sono venuto via. Poco prima ho lascia- to un bigliettino con i miei dati di riferimento (biglietto da visita dell'azienda) sul motorino dell'infortunato.”
La circostanza relativa al fatto che il manto stradale fosse effettivamente danneggiato viene confermata dal sig. operante della P.G., che alla domanda “vero che gli Testimone_2 agenti di Polizia Municipale attivavano immediatamente la CLC per “mettere bitume a freddo sull'asfalto per evitare altre cadute e comunque mettere in sicurezza il manto stra- dale?” ha risposto: “Sì, vero confermo. La CLC è stata contattata da noi Agenti tramite il contatto della Centrale Operativa. Che io sappia tutti gli interventi di riparazione del man- to stradale venivano effettuati dalla CLC. Ogni volta che c'è un danneggiamento del manto stradale viene attivata la CLC ai fini della sicurezza stradale”.
Tale circostanza è stata confermata dal sig. (all'epoca dei fatti di cau- Parte_4 sa legale rappresentante pro tempore della CLC) il quale alla domanda “vero che gli agenti di Polizia Municipale attivavano immediatamente la CLC per “mettere bitume a freddo sull'asfalto per evitare altre cadute e comunque mettere in sicurezza il manto stradale?” ha così risposto: “Sì, confermo. Il tecnico all'epoca che seguiva i lavori mi ha dato la scheda tecnica dell'intervento. Si tratta di utilizzo di bitume a freddo con intervento di reperibilità dalle ore 1.00 alle ore 2.10 di notte del 5 luglio 2018. L'intervento richiesto aveva come causale “buca carreggiata, pronto intervento”. La scheda che sto visionando è la n.
1610/2018”. (doc. nominato scheda rapporto intervento n 1610 del 5/07/2018).
In definitiva, non possono residuare dubbi sull'assolvimento dell'onere probatorio gravante in capo al sig. il quale, il giorno dell'accaduto, percorreva Viale della Libertà a Pt_1 [...]
direzione via Marradi, a bordo del ciclomotore di proprietà del sig. cadeva CP_3 Pt_2 rovinosamente a terra a causa di una buca presente sul manto stradale che gli faceva perde- re il controllo del mezzo;
a seguito della caduta il signor riportava lesioni personali Pt_1 per le quali veniva trasportato al P.S. dell'Ospedale di Livorno e refertate con n. 10 giorni di prognosi, con diagnosi di escoriazioni diffuse in policontusioni da incidente stradale,
11 trauma cranico lieve non commotivo (cfr. referto P.S. Ospedale di Livorno all. 2 di cui alla produzione documentale di parte attrice).
Parte attrice ha allegato, inoltre, il verbale di intervento dei vigili urbani che arrivati tem- pestivamente sul luogo del sinistro hanno attestato e riportato quanto segue: “al nostro ar- rivo abbiamo trovato l'ambulanza che stava caricando il conducente del motociclo…” “è stata attivata la clc per mettere del bitume a freddo sull'asfalto per evitare altre cadute, comunque mettere in sicurezza il manto stradale.”
Soffermandoci, invece, brevemente sul comportamento tenuto dal danneggiato, per quanto sia previsto dall'art. 1227 c.c. che il risarcimento non sia dovuto per quei pregiudizi che il soggetto avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza, alcuna prova sul punto è stata fornita dal custode delle strade –Comune di Livorno– sul quale viceversa gravava il corri- spondente onere di dimostrare che non fossero state adottate da parte del sig. che Pt_1 semplicemente stava percorrendo un pezzo di strada su un motociclo, delle normali cautele prevedibili in rapporto alle circostanze, ovvero in relazione alla situazione di rischio perce- pibile con l'ordinaria diligenza3, con la conseguenza che non risultano integrati i presuppo- sti per la sussistenza di un concorso nella causazione del danno ex art. 1227 c.c. e che, vi- ceversa, responsabile del sinistro è, ai sensi, dell'art.2051, il convenuto.
1.3. Sul risarcimento danni del motociclo, dagli atti di causa e dalla documentazione ac- quisita risulta che in data 5/07/2028 il sig. stava percorrendo Viale della Libertà in Pt_1
Livorno con direzione Via Marradi a bordo del motociclo Aprilia Scarabeo Tg. DW47045 di proprietà del signor . Come confermato anche dal testimone Parte_2 Tes_1 il quale afferma che: “ conduceva uno scooter (Scarabeo)”. A seguito
[...] Parte_1 della caduta del sig. a causa di una buca presente sul manto stradale, il motociclo in Pt_1 questione riportava dei danni che sono stati quantificati dalla carrozzeria Torino snc in €
1.312,62 come risulta da preventivo allegato da parte attrice (riferimento documento nomi- nato preventivo riparazioni motociclo) e non contestato in nessun modo da parte convenuta.
12 Alla luce della mancata contestazione da parte dell'Ente locale convenuto sia del preventi- vo prodotto da parte attrice che dell'importo ivi indicato – da ritenersi, peraltro, del tutto congruo e non sproporzionato – si impone la condanna del convenuto a corrispon- CP_1 dere al sig. dell'importo di € 1.312,62 a titolo di risarcimento del danno Parte_2 patrimoniale da quest'ultimo patito in relazione al sinistro, oltre interessi legali sul capitale originario ((id est devalutato al momento dell'evento dannoso, ergo al 28 gennaio 2020) ri- valutato anno per anno secondo gli indici ISTAT dell'incremento dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, dall'evento dannoso alla pronuncia. Sull'importo com- plessivo di cui sopra decorreranno gli interessi legali dalla data odierna al saldo.
2. È necessario, pertanto, procedere alla quantificazione dei danni patiti dal n rela- Pt_1 zione al sinistro per cui è causa.
In particolare, venendo ai danni risarcibili, questo Tribunale condivide l'orientamento espresso dalle Sezioni Unite n. 26972/2008 secondo cui il risarcimento del danno alla per- sona ha struttura bipolare, ossia di danno patrimoniale e non patrimoniale e che quest'ultimo comprende il danno biologico in senso stretto (inteso come lesione all'integrità psicofisica della persona), il danno morale come tradizionalmente inteso (inte- so come sofferenza morale, non necessariamente transeunte, turbamento dello stato d'animo del danneggiato), nonché tutti quei pregiudizi diversi e ulteriori, purché costituenti conseguenza della lesione di un interesse costituzionalmente protetto ovvero di interessi di rango costituzionale inerenti alla persona.
Danno biologico, morale, esistenziale integrano solo voci o profili di danno, con contenuto descrittivo, considerando che, attesa la natura e la funzione puramente risarcitoria della re- sponsabilità aquiliana, deve essere liquidato tutto il danno, evitando la duplicazione dello stesso (cfr. sul principio dell'integralità del risarcimento e, tuttavia, del carattere unitario della liquidazione anche Cass. civ., sez. III, 23 gennaio 2014, n. 1361; sez. III, 16 maggio
2013, n. 11950, sez. III, sent. 20 novembre 2012, n. 20292).
Facendo applicazione degli esposti principi al caso di specie, occorre valutare il danno non patrimoniale rispetto a quanto emerso dalla C.T.U. medico legale espletata in corso di giu- dizio, la quale a seguito di attenta valutazione dei dati anamnestici risulta solidamente ar- gomentata nella risposta ai quesiti posti dal Giudice e pertanto è tale da reputarla immune
13 da vizi e censure di qualsiasi ordine e vi si deve rimandare integralmente al fine di motivare la decisione di questo Tribunale.
Per cui la quinta pagina e seguenti dell'elaborato peritale: “Il periziando riportava un trauma facciale con escoriazioni alla regione mentoniera ed allo zigomo sinistro ed un trauma contusivo escoriato a carico del piede sinistro, lesioni che furono tempestivamente certificate ed adeguatamente trattate. In esito a tali lesioni, residuano oggi piccoli esiti di- scromici la cui incidenza sull'efficienza estetica del soggetto appare irrilevante e dolorabi- lità pressoria in corrispondenza della cicatrice a livello della testa del primo metatarso e della pianta del piede in corrispondenza della testa del terzo metatarso ove un'ecografia
(peraltro non direttamente versata in atti) evidenziava la presenza di una formazione fluida di 4 mm di spessore. Le escursioni articolari della tibiotarsica risultano conservate e non si apprezzano segni di sofferenza delle strutture legamentose periarticolari”. “La tempora- nea, intesa come danno biologico transitorio, è valutabile in complessivi giorni sessanta, di cui dieci al tasso medio del settantacinque per cento, venti al tasso medio del cinquanta per cento ed i restanti trenta al tasso medio del venticinque per cento. Trascorso tale pe- riodo, è da ritenere che le lesioni siano giunte a stabilizzazione, come da certificazione emessa dal medico di famiglia.”
“Gli esiti delle lesioni sono tali da incidere sul bene salute dell'infortunato nella misura del due-tre (duevirgolacinque) per cento. Tale valutazione appare in linea con i barèmes comunemente ritenuti validi in medicina legale”. Sulle spese il ctu: “…per complessivi €
590,00, ritengo tali spese pertinenti e non incongrue. Non si renderanno necessarie spese mediche future.” “Il 11/04/2024 il legale di parte attrice mi comunicava di aver depositato la fattura relativa alle prestazioni medico-legali effettuate dal Dr. per complessivi € Per_1
732,00. Anche tali spese appaiono pertinenti e congrue”
Sulla scorta delle risultanze, condivise e fatte proprie da questo Giudice, della relazione tecnica d'ufficio, tenuto conto sia dell'accertata invalidità in relazione all'età del danneggia- to al momento del fatto, sia dell'entità delle lesioni e della sofferenza normalmente conse- guente a una simile lesione, e fatto ricorso alle tabelle di Milano (aggiornate al 2024) si ri- tengono liquidabili il danno non patrimoniale derivante dalla lesione dell'integrità psico- fisica e il danno patrimoniale relativo alle spese mediche, sostenute dall'attore in conse-
14 guenza del sinistro e provate a mezzo della documentazione versata in atti, che sono state sostenute dall'attore in conseguenza del descritto sinistro, come segue determinati.
In considerazione del riconoscimento del 2% risulta quanto segue:
Età del danneggiato alla data del sinistro 05.07.2018: 32 anni
Percentuale di invalidità permanente 2%
Punto danno biologico: € 1.480,36
Incremento per sofferenza soggettiva: € 370,09
Punto danno non patrimoniale: € 1.850,45
Danno biologico risarcibile: € 2.502,00
Danno non patrimoniale risarcibile: € 3.127,00
Punto base: € 115,00
Giorni di invalidità temporanea totale al 100%: 60 giorni
Giorni di invalidità temporanea parziale al 75%: 10 giorni
Giorni di invalidità temporanea parziale al 50%: 20 giorni
Giorni di invalidità temporanea parziale al 25%: 30 giorni
Invalidità temporanea totale € 6.900,00
Invalidità temporanea parziale al 75% €862,50
Invalidità temporanea parziale al 50% € 1.150,00
Invalidità temporanea parziale al 25% € 862,50
Totale danno biologico temporaneo: € 9.775,00
Spese mediche riconosciute congrue dal CTU: € 590,00
Altre spese ritenute congrue dal CTU: 732,00 €
TOTALE GENERALE: € 14.224,00 (= 3.127,00 + 9.775,00 + 590,00 + 732,00)
In considerazione del riconoscimento del 3% risulta:
Età del danneggiato alla data del sinistro: 32 anni
Percentuale di invalidità permanente: 3%
Punto danno biologico: € 1.567,44
Incremento per sofferenza soggettiva (+25%) € 391,86
Punto danno non patrimoniale: €1.959,30
15 Danno biologico risarcibile: € 3.973,00
Danno non patrimoniale risarcibile: € 4.967,00
Spese mediche riconosciute congrue dal CTU: 590,00 €
TOTALE danno biologico temporaneo: 9.775,00 €
Altre spese ritenute congrue dal CTU: 732,00 €
TOTALE GENERALE: € 16.064,00 (4.967,00 + 9.775,00 + 590,00+ 732,004)
In definitiva si ha, dunque, che nato il [...] e di anni 32, in seguito al Parte_1 sinistro avvenuto in data 05/07/2018, ha riportato un danno biologico permanente valutato nella misura del 2-3%; l'invalidità temporanea parziale è stata al 75% per una durata di giorni 10, al 50% per giorni 20 e al 25% per giorni 30.
Il danno biologico permanente viene liquidato sulla base dei criteri tabellari per punto di invalidità utilizzati dal Tribunale di Milano 2024. Considerando un danno biologico per- manente nella misura del 2%, così tale danno andrebbe liquidato nell'importo complessivo di € € 14.224,00. Prendendo in considerazione, invece, un 3% di danno biologico perma- nente, l'importo complessivo del danno andrebbe quindi calcolato in € 16.064,00.
Ne consegue che, facendo una media tra i risultati ottenuti, il danno biologico permanente constatato nel caso di specie sia riconosciuto in € 15.144,00.
A proposito poi della quantificazione del danno non patrimoniale va detto che il calcolo ta- bellare eseguito con l'utilizzo delle più recenti Tabelle Milano, e nel rispetto dei criteri ivi indicati, considera l'intero danno non patrimoniale sofferto dal soggetto, quale lesione della sua integrità psicofisica, negli aspetti che vanno oltre la mera capacità specifica a produrre reddito. Sono in altre parole comprese, nella nuova accezione, tutte le voci in precedenza considerate: danno biologico nelle sue diverse sfaccettature (danno alla capacità lavorativa generica, danno alla valenza estetica, danno alla vita di relazione, danno esistenziale, danno morale) e non è possibile ritenere dedotti o comunque provati in questa sede gli ele-
16 menti utili a effettuare una “personalizzazione” del danno in aumento rispetto agli ordi- nari e normali effetti della menomazione della integrità psicofisica di cui l'attrice è affetta.
Non sembra superfluo rammentare che secondo il consolidato orientamento della giurispru- denza di legittimità ai fini della c.d. "personalizzazione" del danno forfettariamente indivi- duato (in termini monetari) attraverso i meccanismi tabellari cui la sentenza abbia fatto rife- rimento (e che devono ritenersi destinati alla riparazione delle conseguenze "ordinarie" ine- renti ai pregiudizi che qualunque vittima di lesioni analoghe normalmente subirebbe), spet- ta al giudice far emergere e valorizzare, dandone espressamente conto in motivazione, in coerenza con le risultanze argomentative e probatorie obiettivamente emerse all'esito del dibattito processuale, specifiche circostanze di fatto, peculiari al caso sottoposto ad esame, legate all'irripetibile ed eccezionale singolarità dell'esperienza di vita individuale in quanto caratterizzata da aspetti legati alle dinamiche emotive della vita interiore o all'uso del corpo e alla valorizzazione dei relativi aspetti funzionali, di per sé tali da presentare obiettive e ri- conoscibili ragioni di apprezzamento (Cass., 31/01/2019, n. 2788, Cass., 11/11/2019, n.
28988, Cass., 04/3/2021, n. 5865; cfr., da ultimo, in motivazione Cass., Sez. 3, Sentenza n.
26851 del 19/09/2023 (Rv. 668759 - 05).
Applicando tali coordinate ermeneutiche alla fattispecie che ci occupa, deve darsi atto che non si è in presenza di circostanze specifiche ed eccezionali, tempestivamente allegate e provate dalla danneggiata tali da illuminare del carattere di particolare “anomalia” le con- seguenze dalla stessa patite e, per contro, ordinariamente derivanti da menomazioni dello stesso grado sofferte da persone della stessa età e condizioni di salute. In altri termini, le stesse allegazioni attoree non giustificano la richiesta “personalizzazione” in aumento.
In conclusione, a spetta, a titolo di danno non patrimoniale derivante da le- Parte_1 sione permanente all'integrità psicofisica o danno biologico la somma complessiva di €
15.144,00 (ivi compreso l'importo per spese mediche sostenute dall'attore e causalmente riconducibili al sinistro per cui è causa e l'importo per l'elaborato tecnico di parte), oltre gli interessi legali sul capitale originario (id est devalutato al momento dell'evento dannoso, ergo al 28 gennaio 2020 ) rivalutato anno per anno secondo gli indici ISTAT dell'incremento dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, dall'evento dannoso alla pronuncia.
17 Sull'importo complessivo di cui sopra decorreranno gli interessi legali dalla data odierna al saldo.
3.Le spese di lite, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 91 c.p.c., seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in applicazione del D.M. n. 55 del 10 marzo 2014 così come modificato dal D.M. 147 del 13/08/2022 con riferimento ai valori medi previsti relativa- mente ai procedimenti dinanzi al Tribunale (avuto riguardo allo scaglione di riferimento) per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria/trattazione e decisionale, tenuto conto dell'attività in concreto svolta da parte attrice, del valore, natura e complessità della
contro
- versia e delle questioni di fatto e di diritto trattate, nonché in riferimento al criterio del deci- sum, e non del petitum (scaglione che va da € 5.200,00 ad € 26.000,00).
Vanno poste, infine, a carico del convenuto – stante la soccombenza - Controparte_1 le spese dell'espletata consulenza tecnica, che sono state liquidate con separato decreto.
4.Per ultimo non si ravvisano gli estremi per condannare l'Ente locale convenuto alla re- sponsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. non essendo dimostrato il dolo e/o la colpa grave in capo al nel resistere alla domanda attorea nel presente giudizio, ancor- Controparte_1 ché le eccezioni difensive articolate dal si siano rilevate totalmente infondate. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e difesa disatte- sa e respinta, così provvede:
1) accerta e dichiara la responsabilità del nella causazione del si- Controparte_1 nistro per cui è in causa e, per l'effetto
2) condanna il , in persona del legale rappresentante pro tempo- Controparte_1 re, al pagamento in favore di a titolo risarcitorio della somma com- Parte_1 plessiva di € 15.144,00, oltre interessi calcolati come in parte motiva;
3) condanna il in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 al pagamento in favore di della somma di € 1.312,32 oltre inte- Parte_2 ressi calcolati come in parte motiva;
4) condanna il , in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_1
a rifondere a parte attrice le spese di lite che si liquidano in € 289,00 per esborsi ed
€ 5.077,00 per compensi (di cui € 919,00 per la fase di studio, € 777,00 per la fase
18 introduttiva, € 1.680,00 per la fase istruttoria/trattazione, € € 1.701,00 per la fase decisionale), oltre rimborso forfettario al 15%, CPA ed IVA come per legge.
5) Pone le spese di CTU, liquidata con separato decreto del 15.4.2025, a carico del
. Controparte_1
Così deciso in data 30 ottobre 2025 dal Tribunale di Livorno
IL GIUDICE dott. Alberto Cecconi
19 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 All'affermazione di tale principio, di carattere generale (punto 9 della decisione), le Sezioni Unite hanno poi fatto seguire ulteriori, altrettanto generali precisazioni, così sintetizzabili (punti 8.4. e ss. della sentenza n. 20943/2022): 2 Vds. Cass. Sez. '3, sent. n. 26142 del 2023, cit.: “La caratterizzazione oggettiva della nozione di "caso for- tuito", diversa da quella tradizionale che lo identificava con l'assenza di colpa (casus=non culpa), trova fon- damento nell'orientamento, consolidatosi già da diversi anni nella giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass. Sez. 3, ord. 1° febbraio 2018, nn. 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482 e 2483), nonché suggellato dal suo massimo consesso (Cass. Sez. Un., sent. 30 giugno 2022, n. 20943, Rv. 665084- 01), oltre che di recente ulte- riormente ribadito (Cass. Sez. 3, sent. n. 11152 del 2023, cit.), "secondo il quale la responsabilità di cui all'art. 2051 cod. civ. ha natura di responsabilità oggettiva, la quale prescinde da ogni connotato di colpa, sia pure presunta, talché è sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore della derivazione del danno dalla cosa, nonché del rapporto di fatto custodiale tra la cosa medesima e il soggetto individuato come responsabile" (cfr., ancora una volta, Cass, Sez. 3, sent. n. 26142 del 2023, cit.). Se, dun- que, "la colpa del custode non integra un elemento costitutivo della sua responsabilità, la prova liberatoria che egli è onerato di dare, nell'ipotesi in cui il danneggiato abbia dimostrato il nesso di causalità tra la cosa in custodia e l'evento dannoso, non può avere ad oggetto l'assenza di colpa (ovverosia, la posizione in essere, da parte sua, di una condotta conforme al modello di comportamento esigibile dall'homo eiusdem condicionis et professionis e allo sforzo diligente adeguato alle concrete circostanze del caso), ma dovrà avere ad oggetto la sussistenza di un fatto (fortuito in senso stretto) o di un atto (del danneggiato o del terzo) che si pone esso stesso in relazione causale con l'evento di danno, caratterizzandosi, ai sensi dell'art. 41, secondo comma, primo periodo, cod. pen., come causa esclusiva di tale evento". 3 La Corte di Cassazione, Sez. III Civ., con sentenza n. 31702 del 26 ottobre 2022, ha ribadito: “Secondo il consolidato indirizzo di questa Corte, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere pre- vista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostante, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento im- prudente del medesimo dinamismo causale del danno …”. Così anche Cass. Civ., SS.UU., ordinanza 30 giu- gno 2022, n. 20943 4 Quanto all'importo di € 732,00 si tratta delle spese di CTP sostenute da parte attrice. Come noto, la parte vit- toriosa ha diritto di vedersi rimborsate anche le spese sostenute per la consulenza tecnica di parte, a meno che il Giudice non si avvalga, ai sensi dell'art.92 comma 1 c.p.c., della facoltà di escluderle dalla ripetizione, rite- nendole eccessive o superflue” (così Cass. Sez.II Ord.n.21085 del 19.07.2023, richiamando Cass. n.9735/2020; n.14268/2017). Ritenuta la non superfluità e la non eccessività di tale documentato esborso va posta a carico del convenuto anche tale importo quale danno emergente. CP_1
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alberto Cecconi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 3014/2022 promossa da:
(C.F. ) Parte_1 C.F._1 (C.F. ) rappresentati e difesi dall'Avv. Se- Parte_2 C.F._2 rena PA ed elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultima in Livorno, Piazza Benamozegh n.17
Attori contro
, (C.F. ), in persona del Sindaco pro tempore, rap- Controparte_1 P.IVA_1 presentato e difeso dagli avv.ti Susanna Cenerini, Cristiana Sardi, Lucia Macchia e Maria Teresa Zenti dell'Avvocatura Civica del , con domicilio fisico in Livor- Controparte_1 no, Piazza del Municipio n. 1, presso la Sede dell'Avvocatura Civica
Convenuto
Oggetto: risarcimento danni ex art. 2051 c.c.
La causa veniva posta in decisione sulle conclusioni precisate in data 12/06/2025
Conclusioni: per parte attrice:
1 “Voglia l'On.le Tribunale di Livorno, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, dichia- rata la responsabilità della convenuta per tutti i danni subiti dagli attori, condannarla a ri- sarcire i danni tutti alla salute, patrimoniali e non patrimoniali di ogni tipo subiti dagli at- tori in conseguenza del sinistro per cui è causa;
conseguentemente condannare la convenu- ta al pagamento in favore del signor della somma di € 20.337,40 quale risar- Parte_1 cimento delle lesioni personali subite in conseguenza della caduta e in favore signor
[...]
della somma di € 1.312,32 quale risarcimento del danno al mezzo ovvero di CP_2 quella somma maggiore o minore, da determinarsi anche in via equitativa, che risulterà dovuta in corso di causa o che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi di legge e rivaluta- zione monetaria dal giorno del sinistro all'effettivo soddisfo;
in subordine nella denegata ipotesi in cui, l'Ill.mo Giudice aderisse in toto alla quantificazione del danno effettuata dal
CTU, Voglia condannare la convenuta a risarcire danni tutti alla salute, patrimoniali e non patrimoniali di ogni tipo subiti dagli attori in conseguenza del sinistro per cui è causa nella misura risultante dall'espletata istruttoria e liquidare il danno nella misura di € 7.944,24
(di cui € 2.486,54 DB al 2,5% - € 1.404,50 per IT - € 1.296,88 DM - € 1.444,00 per spese mediche ed € 1.312,32 mezzo) oltre al pagamento di una congrua indennità per svalutazio- ne monetaria e degli interessi dalla domanda al saldo;
dichiarare tenuta e condannare in ogni caso la convenuta al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. nella misura che riterrà equa codesto Giudicante avendo costretto gli attori, con il proprio rifiuto a stipulare con- venzione di negoziazione assistita, ad intentare azione legale dinanzi alla competente auto- rità giudiziaria. Con vittoria di spese, competenze ed onorari oltre accessori di legge”. per parte convenuta:
“Voglia, l'intestato Tribunale: in tesi: rigettare la domanda attorea perché infondata in fat- to ed in diritto e comunque non provata;
in ipotesi: nella denegata e non creduta ipotesi in cui venisse accertata una responsabilità del convenuto , ridurre l'impor- Controparte_1 to del danno risarcibile tenendo conto del concorso causale da parte della danneggiata stesso nell'aggravamento del danno. Con vittoria di spese ed onorari e con ogni conse- quenziale pronuncia di ragione e di legge.”
2 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato e convenivano Parte_1 Parte_2 dinanzi all'intestato Tribunale, all'udienza del 12 gennaio 2023, al fine di sentir accertata la responsabilità del in qualità di custode ai sensi dell'art. 2051 c.c. per i Controparte_1 danni subiti dall'attore in conseguenza della caduta avvenuta a Livorno nei Parte_1 pressi di Viale della Libertà con direzione Via Marradi, e in favore del signor Parte_3
quale risarcimento del danno al mezzo e, pertanto, veder condannare il
[...] CP_3
al risarcimento dei danni subiti quali diretta conseguenza del sinistro, per la somma
[...] di € 21.649,72. o quella diversamente riconosciuta congrua in corso di causa, con vittoria di spese e competenze per il presente giudizio.
A fondamento della domanda deduceva in punto di fatto quanto segue:
1. In data 05.07.2018 alle ore 00.35 circa il signor stava percorrendo Parte_1
Viale della Libertà in Livorno con direzione Via Marradi a bordo del motociclo Aprilia
Scarabeo Tg. DW47045 di proprietà del signor . Giunto all'altezza del Parte_2 numero civico 10/14 cadeva rovinosamente a terra a causa di una buca presente sul manto stradale che gli faceva perdere il controllo del mezzo;
un testimone presente di- chiarava che “a seguito della caduta il conducente rimaneva a terra con il motociclo sopra le gambe fino al sopraggiungere di alcuni passanti che lo hanno rimosso e par-
”, in conseguenza della caduta il signor riportava lesioni personali per CP_4 Pt_1 le quali veniva trasportato al P.S. dell'Ospedale di Livorno e refertate con n. 10 giorni di prognosi. Il motociclo riportava danni quantificati dalla carrozzeria Torino snc in €
1.312,62. Subito dopo, sul luogo del sinistro, interveniva una pattuglia dei VV.UU. del che redigeva verbale di quanto avvenuto allegando fotografie delle CP_1 CP_1 buche/avvallamenti presenti sulla carreggiata, gli agenti intervenuti verbalizzavano “al nostro arrivo abbiamo trovato l'ambulanza che stava caricando il conducente del mo- tociclo…il conducente era cosciente e ci diceva di essere caduto a causa di una buca sulla carreggiata”, gli stessi agenti attivavano immediatamente la CLC per “mettere bi- tume a freddo sull'asfalto per evitare altre cadute e comunque mettere in sicurezza il manto stradale”; in conseguenza della caduta al signor residuano postumi per- Pt_1 manenti quantificati nella misura dell'8% dal Dott. nella relativa peri- Persona_1
3 zia medico legale. È stata inoltrata al di Livorno in data 03.09.2018 formale ri- CP_1 chiesta danni, il rigettava la domanda di richiesta danni in quanto Controparte_1
“Non sono state prodotte indicazioni del luogo esatto della caduta né sulla dinamica per cui questa amministrazione è da non ritenersi responsabili”. In data 11.12.2018, il difensore dell'odierno attore contestava il provvedimento di diniego precisando di aver fornito tutte le indicazioni necessarie all'individuazione del luogo del sinistro. L'avv.
PA inviava invito a stipulare convenzione di negoziazione assistita ex D.L.
132/2014 al ma nessuna risposta in merito è mai pervenuta. Controparte_1
Il legale di parte attrice riceveva in data 22 ottobre 2021 comunicazione dalla dwfclaims che su incarico del comune di Livorno invitava il signor a visita medico legale pres- Pt_1 so il proprio medico di fiducia Dott. Il signor si sottoponeva a visita medico Per_2 Pt_1 legale in data 04.12.2021; a seguito di sollecito per la trattazione del sinistro in data
19.01.2022, la dwfclaims comunicava che il sinistro era tornato nella gestione dell'ente lo- cale odierno convenuto il quale, nonostante i solleciti del 25.01.2022 e del 08.03.2022 non si rendeva disponibile alla trattazione.
2. In punto di diritto parte attrice affermava che la responsabilità dell'evento dannoso andava totalmente ascritto al ai sensi dell'art. 2051 c.c., chiedendo, Controparte_1 nell'atto introduttivo, che venisse dichiarata la responsabilità del convenuto per tutti i danni subiti dagli attori, condannarlo a risarcire i danni tutti alla salute, patrimoniali e non patrimoniali di ogni tipo subiti dagli attori in conseguenza del sinistro per cui è causa.
Si costituiva in giudizio il impugnando e contestando integral- Controparte_1 mente in fatto e in diritto le domande avanzate e la documentazione esibita e chiedendo la reiezione delle pretese risarcitorie avversarie.
In ordine ai fatti, l'Ente locale convenuto eccepiva la mancata prova del nesso eziologico, sottolineando come gli attori non avessero dato prova del nesso eziologico che deve neces- sariamente legare il fatto causativo dell'evento dannoso.
Evidenziava, altresì, che la zona dove l'attore asseriva essersi verificato l'evento sarebbe stata caratterizzata dall' assenza di ostacoli visivi degni di nota ed avrebbe garantito così un ampio spettro visivo così da poter evitare, usando l'ordinaria diligenza, l'evento lesivo.
4 Il asseriva inoltre che “spesso gli avvallamenti rientrano in quel- Controparte_1 le che sono le normali caratteristiche delle strade urbane non integrando le caratteristiche dell'insidia stradale, fattispecie che può costituire presupposto della responsabilità dell'En- te custode”.
Nello specifico, il convenuto , richiamando sul punto la Cassazione con Controparte_1
l'ord. 3 febbraio 2015 n. 1896, secondo la quale per potersi parlare di insidia o trabocchetto e, dunque, per potersi dichiarare la responsabilità colposa dell'Amministrazione, necessita- no una duplicità di elementi (non visibilità del “trabocchetto” e la “non prevedibilità” dello stesso), di cui, nel caso di specie, non risulterebbe esser stata fornita prova alcuna dagli at- tori.
In altri termini, la difformità stradale, per assurgere alla qualifica di un'insidia dissimulata e per questo costituente un pericolo subdolo, deve essere non facilmente visibile e, quindi, non evitabile usando normali criteri di prudenza. Secondo il , l'insidia di Controparte_1 cui si discute non è qualificabile come un trabocchetto, bensì come un'anomalia che rientra nelle consuete caratteristiche delle strade urbane e, dunque, individuabile ed evitabile da parte di un utente stradale accorto, che utilizzando l'ordinaria diligenza avrebbe ben potuto accorgersi della stessa. Queste circostanze devono, secondo il convenuto Controparte_5
[...
, essere ritenute elementi idonei a fornire prova della interruzione del nesso eziologico.
Dunque, quanto più la situazione di pericolo connessa alla struttura della cosa in custodia è suscettibile di essere prevista e superata dall'utente-danneggiato con l'adozione di normali accortezze, tanto più rilevante deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nella produzione del danno. Sul danneggiato grava l'onere di fare tutto il possibile per evitare il danno, e, pertanto, ove l'ostacolo fosse “visibile” e “evitabi- le”, come nel caso di specie, non risulterebbe possibile addebitare automaticamente una re- sponsabilità all'ente pubblico. L'unica motivazione di quanto successo, ad avviso dell'Ente locale convenuto, sarebbe da rinvenirsi nella “condotta presumibilmente disattenta e, dun- que, negligente del sig. consistente nel non avere il citato attore prestato la dovuta Pt_1 attenzione che si richiede al comune utente delle strade in generale.
Secondo il convenuto per le conseguenze dannose riportate dalla parte Controparte_1 attrice – se e quando dovesse risultare provato il fatto – non si potrà non tenere in dovuta
5 considerazione il concorso di colpa dello stesso attore, ex art. 1227, con conseguente dimi- nuzione pro quota del risarcimento ascrivibile a responsabilità del CP_1
Pertanto, il negava che potesse ascriversi in capo alla stessa, in qualità Controparte_1 di ente proprietario, concessionario o custode, alcuna responsabilità per danni dal momento che l'evento lesivo si era verificato in modo improvviso e tale da integrare gli estremi del caso fortuito, dovendo piuttosto addebitare la responsabilità dell'evento, ex art. 1227 c.c., al comportamento imprudente e disattento tenuto dall'attore.
Il procedimento originariamente risultava assegnato alla dott.ssa dopodiché all'esito Per_3 della variazione tabellare del 09.01.2023 il fascicolo veniva assegnato alla Dott.ssa
[...]
che all'udienza del 19/01/2023, disponeva la trattazione per iscritto e concedeva i Per_4 termini per il deposito di memorie ai sensi dell'art. 183 VI comma c.p.c.
Divenuto medio tempore lo scrivente Giudicante assegnatario del fascicolo in virtù di va- riazione tabellare avente efficacia dal 12 giugno 2023, all'udienza cartolare del 29 giugno
2023, venivano ammesse, nei limiti di cui all'ordinanza istruttoria (cui integralmente si rin- via) le istanze di prova orale articolate da parte attrice e veniva fissata l'udienza per l'escussione dei testi, con riserva all'esito dell'espletata istruttoria orale di ogni determina- zione sulla CTU medico legale richiesta.
All'udienza del 6 dicembre 2023 venivano escussi i testimoni di parte attrice Parte_4 dopodiché, veniva am-
[...] Testimone_1 Testimone_2 messa la consulenza tecnica d'ufficio, nominando per l'incombente il dott. Persona_5
La causa è stata istruita mediante escussione dei testi suindicati nonché tramite espletamen- to di apposita CTU medico legale e all'udienza del 12 giugno 2025, sostituita mediante de- posito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., venivano assegnati alle parti i termini di cui all'art. 190 comma 1 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica e la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. In via preliminare, non sembra superfluo evidenziare che il nostro ordinamento proces- suale è improntato al principio del libero convincimento, sicché, salvo i casi tassativi previ- sti per le prove legali, il Giudice può fondare il proprio convincimento sulle risultanze pro- batorie legittimamente acquisite al processo, senza gerarchia tra prove orali e prove docu-
6 mentali. La valutazione delle risultanze delle prove ed il giudizio sull'attendibilità dei testi, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale è libe- ro di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili, senza essere tenuto ad un'esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti (Cassazione civile, sez. vi, 04/07/2017, n. 16467; cass. civ., sez. 01, del 23/05/2014, n. 11511; cfr., altresì, in motivazione, Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 2977 del
31/01/2019, Rv. 652433 - 01).
1.2 Ciò premesso, la domanda è fondata e merita accoglimento sulla scorta della seguente motivazione.
È bene soffermarsi sull'inquadramento della responsabilità da cosa in custodia di cui all'art. 2051 cod.civ., rubricato “Danno cagionato da cosa in custodia”, che recita: “Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso for- tuito”.
Come noto, la responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha natura oggettiva (come affermato dalla Terza Sezione della Suprema Corte con le decisioni nn. 2477-2483 rese pubbliche in data 1/02/2018, alla luce delle origini storiche della disposizione codicistica, dell'affermazione di fattispecie di responsabilità emancipate dal principio nessuna respon- sabilità senza colpa, dei criteri di accertamento del nesso causale e della esigibilità da parte dei consociati di un'attività di adeguamento della condotta in rapporto alle diverse contin- genze nelle quali vengano a contatto con la cosa custodita da altri).
Tale qualificazione ha ricevuto una definitiva conferma dalle Sezioni Unite che, con la de- cisione n. 20943 del 30/06/2022, dopo aver diacronicamente ripercorso le tappe segnate
(talvolta in modo dissonante) dalla giurisprudenza questa sezione, hanno ribadito che «La responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo suf- ficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di cau- salità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova li- beratoria del caso fortuito, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode»1.
7 Il criterio di imputazione della responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha, dunque, carattere oggettivo, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre al custode spetta l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, inteso come fattore che, in base ai principi della regolarità o adeguatezza causale, esclude il nesso eziologico tra cosa e danno, ed è comprensivo della condotta incauta della vittima, che assume rilievo ai fini del concor- so di responsabilità ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c., e deve essere graduata sulla base di un accertamento in ordine alla sua effettiva incidenza causale sull'evento dannoso, che può anche essere esclusiva (Cassazione civile sez. III, 06/09/2023, n.26013).
a) "l'art. 2051 c.c., nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, in- dividua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, sicché incombe al danneggiato allegare, dandone la prova, il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, indi- pendentemente dalla pericolosità o meno o dalle caratteristiche intrinseche della prima"; b) "la deduzione di omissioni, violazioni di obblighi di legge di regole tecniche o di criteri di comune pruden- za da parte del custode rileva ai fini della sola fattispecie dell'art. 2043 c.c., salvo che la deduzione non sia diretta soltanto a dimostrare lo stato della cosa e la sua capacità di recare danno, a sostenere allegazione e prova del rapporto causale tra quella e l'evento dannoso";
c) "il caso fortuito, rappresentato da fatto naturale o del terzo, è connotato da imprevedibilità ed inevitabili- tà, da intendersi però da un punto di vista oggettivo e della regolarità causale (o della causalità adeguata), senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode;
peraltro le modifiche improvvise della struttura della cosa incidono in rapporto alle condizioni di tempo e divengono, col trascorrere del tempo dall'accadimento che le ha causate, nuove intrinseche condizioni della cosa stessa, di cui il custode deve ri- spondere"; d) "il caso fortuito, rappresentato dalla condotta del danneggiato, è connotato dall'esclusiva efficienza cau- sale nella produzione dell'evento; a tal fine, la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione anche ufficiosa dell'art. 1227 c.c., comma 1; e deve essere valutata tenendo anche conto del dovere generale di ra- gionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost.;
e) quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte dello stesso danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del me- desimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando lo stesso comportamento, benché astrattamente preve- dibile, sia da escludere come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di rego- larità causale". I principi appena evocati sanciscono in via definitiva l'attuale statuto della responsabilità del custode, il cui fondamento riposa, pertanto, su elementi di fatto individuati tanto in positivo - la dimostrazione che il danno è in nesso di derivazione causale con la cosa custodita (la sequenza è quella che muove dall'accertamento di un danno giuridicamente rilevante per risalire alla sussistenza di una relazione causale tra l'evento dannoso e la cosa custodita e si chiude con l'imputazione in capo al custode dell'obbligazione risarcitoria, dalla quale il cu- stode si libera giusta il disposto dell'art. 2051 c.c., provando il caso fortuito) – quanto in negativo (l'inaccettabilità di una mera presunzione di colpa in capo al custode e l'irrilevanza della prova di una sua condotta diligente – cfr., recentemente, Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 15447 del 31/05/2023, Rv. 668110 – 01; Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 12760 del 09/05/2024, Rv. 670936 - 01).
8 È necessario inoltre chiarire che chi agisce in forza dell'art. 2051 c.c. per chiedere il risar- cimento del danno cagionato da una cosa in custodia non deve provare di aver tenuto un comportamento diligente e prudente, spettandogli unicamente la prova del danno e del nes- so eziologico tra la cosa in custodia e il danno occorsogli.
Così è quanto ribadito anche dalla costante e più recente giurisprudenza di legittimità. A tal proposito, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, vedasi Cass. Civ. Sez. Terza con
Ordinanza n. 18518 del 8.07.2024 che, nel sancire il principio di diritto secondo cui “in materia di responsabilità ex art. 2051 cod. civ., a carico del soggetto danneggiato sussiste
l'onere di provare soltanto la derivazione del danno dalla cosa e la custodia della stessa da parte del preteso responsabile, non pure la propria assenza di colpa nel relazionarsi con essa”, afferma: “sull'ormai indiscusso presupposto della natura oggettiva della responsa- bilità del custode e della ontologica distinzione tra caso fortuito e fatto del danneggiato o del terzo2, salva l'omogeneità delle ricadute "funzionali" sul piano della responsabilità e del risarcimento (per tutte, Cass. Sez. 3, sent. 27 aprile 2023, n. 11152, e successive con- formi), è stato, ancora di recente, ribadito da questa Corte che il requisito legale "della ri- levanza causale del fatto del danneggiato è la colpa, intesa come oggettiva inosservanza del comportamento di normale cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con
l'ordinaria diligenza", e ciò perché , mentre "al pari della concausa naturale, il fatto non colposo del danneggiato non incide sul risarcimento, al contrario il fatto colposo ne com- porta la riduzione, secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono
9 derivate” (così, in motivazione, Cass. Sez, 3, ord. 23 maggio 2023, n. 14228, Rv. 667836-
02)”.
Ribadisce inoltre la Corte che “incombe sul custode la prova (liberatoria) della sussistenza del «caso fortuito», quale fatto (impeditivo del diritto al risarcimento) che esclude la deri- vazione del danno dalla cosa custodita", da intendersi quale "fatto diverso dal fatto della cosa, estraneo alla relazione custodiale, che assorbe in sé l'efficienza causale dell'evento dannoso, escludendo che esso possa reputarsi cagionato dalla res" (così, nuovamente,
Cass. Sez. 3, sent. n. 26142 del 2023, cit.)” con la conseguenza che non ricade in capo al soggetto danneggiato ai sensi dell'art. 2051 c.c. dimostrare di aver agito diligentemente e prudentemente nella relazione con la "res" oggetto di custodia, in quanto l'assenza di colpa non è da ritenersi elemento costitutivo della fattispecie.
Ovviamente al danneggiato spetta sempre allegare e dimostrare l'effettiva dinamica del fat- to, intesa come la successione dei fatti e l'insieme dei fattori che, producendo determinati effetti, determinano lo sviluppo di un evento (Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 12760 del
09/05/2024, Rv. 670936 - 01).
Ed alla ricostruzione dell'accadimento procede il giudice di ufficio in base al materiale istruttorio a disposizione ed in esito alle attività assertive e probatorie dell'onerato danneg- giato.
Tanto premesso, per quanto qui di interesse, è indubbio che il sig. abbia suffi- Parte_1 cientemente provato la dinamica del sinistro e la effettiva sussistenza del nesso eziologico intercorrente tra le caratteristiche ergonomiche della cosa (ovvero nel caso di specie la bu- ca/avvallamento presente sul manto stradale di cui pacificamente era custode il CP_1
) e l'evento lesivo consistente nella caduta avvenuta il 5 luglio 2018.
[...]
Dal riscontro della documentazione prodotta in atti nonché dall'espletata istruttoria orale emerge che il sig. quel giorno si trovava alla guida del motociclo Aprilia Sca- Parte_1 rabeo targato Tg. DW47045 di proprietà del signor come confermato dal Parte_2 testimone il quale escusso come testimone alla domanda: “Vero che, giunto Testimone_1 all'altezza del numero civico 10/14 cadeva rovinosamente a terra a causa di una buca pre- sente sul manto stradale che gli faceva perdere il controllo del mezzo” ha avuto modo di dichiarare quanto segue: “Sì, confermo che è caduto all'altezza del civico che Parte_1 mi viene letto. Il sinistro è avvenuto in data 5 luglio 2018. Ero presente. Ero a piedi e stavo
10 recandomi a casa. Come orario sarà stato dopo mezzanotte. conduceva uno Parte_1 scooter (Scarabeo), proveniva da NT (Villa Fabricotti) ed era nella corsia di sini- stra per svoltare verso Via Montebello. Ha preso una buca che era a terra sulla corsia ed è caduto, scivolando in terra. È rimasto sotto il motorino. Sono arrivati due signori a soccor- rerlo, poi io. Poi è stata chiamata l'autombulanza e sono venuto via. Poco prima ho lascia- to un bigliettino con i miei dati di riferimento (biglietto da visita dell'azienda) sul motorino dell'infortunato.”
La circostanza relativa al fatto che il manto stradale fosse effettivamente danneggiato viene confermata dal sig. operante della P.G., che alla domanda “vero che gli Testimone_2 agenti di Polizia Municipale attivavano immediatamente la CLC per “mettere bitume a freddo sull'asfalto per evitare altre cadute e comunque mettere in sicurezza il manto stra- dale?” ha risposto: “Sì, vero confermo. La CLC è stata contattata da noi Agenti tramite il contatto della Centrale Operativa. Che io sappia tutti gli interventi di riparazione del man- to stradale venivano effettuati dalla CLC. Ogni volta che c'è un danneggiamento del manto stradale viene attivata la CLC ai fini della sicurezza stradale”.
Tale circostanza è stata confermata dal sig. (all'epoca dei fatti di cau- Parte_4 sa legale rappresentante pro tempore della CLC) il quale alla domanda “vero che gli agenti di Polizia Municipale attivavano immediatamente la CLC per “mettere bitume a freddo sull'asfalto per evitare altre cadute e comunque mettere in sicurezza il manto stradale?” ha così risposto: “Sì, confermo. Il tecnico all'epoca che seguiva i lavori mi ha dato la scheda tecnica dell'intervento. Si tratta di utilizzo di bitume a freddo con intervento di reperibilità dalle ore 1.00 alle ore 2.10 di notte del 5 luglio 2018. L'intervento richiesto aveva come causale “buca carreggiata, pronto intervento”. La scheda che sto visionando è la n.
1610/2018”. (doc. nominato scheda rapporto intervento n 1610 del 5/07/2018).
In definitiva, non possono residuare dubbi sull'assolvimento dell'onere probatorio gravante in capo al sig. il quale, il giorno dell'accaduto, percorreva Viale della Libertà a Pt_1 [...]
direzione via Marradi, a bordo del ciclomotore di proprietà del sig. cadeva CP_3 Pt_2 rovinosamente a terra a causa di una buca presente sul manto stradale che gli faceva perde- re il controllo del mezzo;
a seguito della caduta il signor riportava lesioni personali Pt_1 per le quali veniva trasportato al P.S. dell'Ospedale di Livorno e refertate con n. 10 giorni di prognosi, con diagnosi di escoriazioni diffuse in policontusioni da incidente stradale,
11 trauma cranico lieve non commotivo (cfr. referto P.S. Ospedale di Livorno all. 2 di cui alla produzione documentale di parte attrice).
Parte attrice ha allegato, inoltre, il verbale di intervento dei vigili urbani che arrivati tem- pestivamente sul luogo del sinistro hanno attestato e riportato quanto segue: “al nostro ar- rivo abbiamo trovato l'ambulanza che stava caricando il conducente del motociclo…” “è stata attivata la clc per mettere del bitume a freddo sull'asfalto per evitare altre cadute, comunque mettere in sicurezza il manto stradale.”
Soffermandoci, invece, brevemente sul comportamento tenuto dal danneggiato, per quanto sia previsto dall'art. 1227 c.c. che il risarcimento non sia dovuto per quei pregiudizi che il soggetto avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza, alcuna prova sul punto è stata fornita dal custode delle strade –Comune di Livorno– sul quale viceversa gravava il corri- spondente onere di dimostrare che non fossero state adottate da parte del sig. che Pt_1 semplicemente stava percorrendo un pezzo di strada su un motociclo, delle normali cautele prevedibili in rapporto alle circostanze, ovvero in relazione alla situazione di rischio perce- pibile con l'ordinaria diligenza3, con la conseguenza che non risultano integrati i presuppo- sti per la sussistenza di un concorso nella causazione del danno ex art. 1227 c.c. e che, vi- ceversa, responsabile del sinistro è, ai sensi, dell'art.2051, il convenuto.
1.3. Sul risarcimento danni del motociclo, dagli atti di causa e dalla documentazione ac- quisita risulta che in data 5/07/2028 il sig. stava percorrendo Viale della Libertà in Pt_1
Livorno con direzione Via Marradi a bordo del motociclo Aprilia Scarabeo Tg. DW47045 di proprietà del signor . Come confermato anche dal testimone Parte_2 Tes_1 il quale afferma che: “ conduceva uno scooter (Scarabeo)”. A seguito
[...] Parte_1 della caduta del sig. a causa di una buca presente sul manto stradale, il motociclo in Pt_1 questione riportava dei danni che sono stati quantificati dalla carrozzeria Torino snc in €
1.312,62 come risulta da preventivo allegato da parte attrice (riferimento documento nomi- nato preventivo riparazioni motociclo) e non contestato in nessun modo da parte convenuta.
12 Alla luce della mancata contestazione da parte dell'Ente locale convenuto sia del preventi- vo prodotto da parte attrice che dell'importo ivi indicato – da ritenersi, peraltro, del tutto congruo e non sproporzionato – si impone la condanna del convenuto a corrispon- CP_1 dere al sig. dell'importo di € 1.312,62 a titolo di risarcimento del danno Parte_2 patrimoniale da quest'ultimo patito in relazione al sinistro, oltre interessi legali sul capitale originario ((id est devalutato al momento dell'evento dannoso, ergo al 28 gennaio 2020) ri- valutato anno per anno secondo gli indici ISTAT dell'incremento dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, dall'evento dannoso alla pronuncia. Sull'importo com- plessivo di cui sopra decorreranno gli interessi legali dalla data odierna al saldo.
2. È necessario, pertanto, procedere alla quantificazione dei danni patiti dal n rela- Pt_1 zione al sinistro per cui è causa.
In particolare, venendo ai danni risarcibili, questo Tribunale condivide l'orientamento espresso dalle Sezioni Unite n. 26972/2008 secondo cui il risarcimento del danno alla per- sona ha struttura bipolare, ossia di danno patrimoniale e non patrimoniale e che quest'ultimo comprende il danno biologico in senso stretto (inteso come lesione all'integrità psicofisica della persona), il danno morale come tradizionalmente inteso (inte- so come sofferenza morale, non necessariamente transeunte, turbamento dello stato d'animo del danneggiato), nonché tutti quei pregiudizi diversi e ulteriori, purché costituenti conseguenza della lesione di un interesse costituzionalmente protetto ovvero di interessi di rango costituzionale inerenti alla persona.
Danno biologico, morale, esistenziale integrano solo voci o profili di danno, con contenuto descrittivo, considerando che, attesa la natura e la funzione puramente risarcitoria della re- sponsabilità aquiliana, deve essere liquidato tutto il danno, evitando la duplicazione dello stesso (cfr. sul principio dell'integralità del risarcimento e, tuttavia, del carattere unitario della liquidazione anche Cass. civ., sez. III, 23 gennaio 2014, n. 1361; sez. III, 16 maggio
2013, n. 11950, sez. III, sent. 20 novembre 2012, n. 20292).
Facendo applicazione degli esposti principi al caso di specie, occorre valutare il danno non patrimoniale rispetto a quanto emerso dalla C.T.U. medico legale espletata in corso di giu- dizio, la quale a seguito di attenta valutazione dei dati anamnestici risulta solidamente ar- gomentata nella risposta ai quesiti posti dal Giudice e pertanto è tale da reputarla immune
13 da vizi e censure di qualsiasi ordine e vi si deve rimandare integralmente al fine di motivare la decisione di questo Tribunale.
Per cui la quinta pagina e seguenti dell'elaborato peritale: “Il periziando riportava un trauma facciale con escoriazioni alla regione mentoniera ed allo zigomo sinistro ed un trauma contusivo escoriato a carico del piede sinistro, lesioni che furono tempestivamente certificate ed adeguatamente trattate. In esito a tali lesioni, residuano oggi piccoli esiti di- scromici la cui incidenza sull'efficienza estetica del soggetto appare irrilevante e dolorabi- lità pressoria in corrispondenza della cicatrice a livello della testa del primo metatarso e della pianta del piede in corrispondenza della testa del terzo metatarso ove un'ecografia
(peraltro non direttamente versata in atti) evidenziava la presenza di una formazione fluida di 4 mm di spessore. Le escursioni articolari della tibiotarsica risultano conservate e non si apprezzano segni di sofferenza delle strutture legamentose periarticolari”. “La tempora- nea, intesa come danno biologico transitorio, è valutabile in complessivi giorni sessanta, di cui dieci al tasso medio del settantacinque per cento, venti al tasso medio del cinquanta per cento ed i restanti trenta al tasso medio del venticinque per cento. Trascorso tale pe- riodo, è da ritenere che le lesioni siano giunte a stabilizzazione, come da certificazione emessa dal medico di famiglia.”
“Gli esiti delle lesioni sono tali da incidere sul bene salute dell'infortunato nella misura del due-tre (duevirgolacinque) per cento. Tale valutazione appare in linea con i barèmes comunemente ritenuti validi in medicina legale”. Sulle spese il ctu: “…per complessivi €
590,00, ritengo tali spese pertinenti e non incongrue. Non si renderanno necessarie spese mediche future.” “Il 11/04/2024 il legale di parte attrice mi comunicava di aver depositato la fattura relativa alle prestazioni medico-legali effettuate dal Dr. per complessivi € Per_1
732,00. Anche tali spese appaiono pertinenti e congrue”
Sulla scorta delle risultanze, condivise e fatte proprie da questo Giudice, della relazione tecnica d'ufficio, tenuto conto sia dell'accertata invalidità in relazione all'età del danneggia- to al momento del fatto, sia dell'entità delle lesioni e della sofferenza normalmente conse- guente a una simile lesione, e fatto ricorso alle tabelle di Milano (aggiornate al 2024) si ri- tengono liquidabili il danno non patrimoniale derivante dalla lesione dell'integrità psico- fisica e il danno patrimoniale relativo alle spese mediche, sostenute dall'attore in conse-
14 guenza del sinistro e provate a mezzo della documentazione versata in atti, che sono state sostenute dall'attore in conseguenza del descritto sinistro, come segue determinati.
In considerazione del riconoscimento del 2% risulta quanto segue:
Età del danneggiato alla data del sinistro 05.07.2018: 32 anni
Percentuale di invalidità permanente 2%
Punto danno biologico: € 1.480,36
Incremento per sofferenza soggettiva: € 370,09
Punto danno non patrimoniale: € 1.850,45
Danno biologico risarcibile: € 2.502,00
Danno non patrimoniale risarcibile: € 3.127,00
Punto base: € 115,00
Giorni di invalidità temporanea totale al 100%: 60 giorni
Giorni di invalidità temporanea parziale al 75%: 10 giorni
Giorni di invalidità temporanea parziale al 50%: 20 giorni
Giorni di invalidità temporanea parziale al 25%: 30 giorni
Invalidità temporanea totale € 6.900,00
Invalidità temporanea parziale al 75% €862,50
Invalidità temporanea parziale al 50% € 1.150,00
Invalidità temporanea parziale al 25% € 862,50
Totale danno biologico temporaneo: € 9.775,00
Spese mediche riconosciute congrue dal CTU: € 590,00
Altre spese ritenute congrue dal CTU: 732,00 €
TOTALE GENERALE: € 14.224,00 (= 3.127,00 + 9.775,00 + 590,00 + 732,00)
In considerazione del riconoscimento del 3% risulta:
Età del danneggiato alla data del sinistro: 32 anni
Percentuale di invalidità permanente: 3%
Punto danno biologico: € 1.567,44
Incremento per sofferenza soggettiva (+25%) € 391,86
Punto danno non patrimoniale: €1.959,30
15 Danno biologico risarcibile: € 3.973,00
Danno non patrimoniale risarcibile: € 4.967,00
Spese mediche riconosciute congrue dal CTU: 590,00 €
TOTALE danno biologico temporaneo: 9.775,00 €
Altre spese ritenute congrue dal CTU: 732,00 €
TOTALE GENERALE: € 16.064,00 (4.967,00 + 9.775,00 + 590,00+ 732,004)
In definitiva si ha, dunque, che nato il [...] e di anni 32, in seguito al Parte_1 sinistro avvenuto in data 05/07/2018, ha riportato un danno biologico permanente valutato nella misura del 2-3%; l'invalidità temporanea parziale è stata al 75% per una durata di giorni 10, al 50% per giorni 20 e al 25% per giorni 30.
Il danno biologico permanente viene liquidato sulla base dei criteri tabellari per punto di invalidità utilizzati dal Tribunale di Milano 2024. Considerando un danno biologico per- manente nella misura del 2%, così tale danno andrebbe liquidato nell'importo complessivo di € € 14.224,00. Prendendo in considerazione, invece, un 3% di danno biologico perma- nente, l'importo complessivo del danno andrebbe quindi calcolato in € 16.064,00.
Ne consegue che, facendo una media tra i risultati ottenuti, il danno biologico permanente constatato nel caso di specie sia riconosciuto in € 15.144,00.
A proposito poi della quantificazione del danno non patrimoniale va detto che il calcolo ta- bellare eseguito con l'utilizzo delle più recenti Tabelle Milano, e nel rispetto dei criteri ivi indicati, considera l'intero danno non patrimoniale sofferto dal soggetto, quale lesione della sua integrità psicofisica, negli aspetti che vanno oltre la mera capacità specifica a produrre reddito. Sono in altre parole comprese, nella nuova accezione, tutte le voci in precedenza considerate: danno biologico nelle sue diverse sfaccettature (danno alla capacità lavorativa generica, danno alla valenza estetica, danno alla vita di relazione, danno esistenziale, danno morale) e non è possibile ritenere dedotti o comunque provati in questa sede gli ele-
16 menti utili a effettuare una “personalizzazione” del danno in aumento rispetto agli ordi- nari e normali effetti della menomazione della integrità psicofisica di cui l'attrice è affetta.
Non sembra superfluo rammentare che secondo il consolidato orientamento della giurispru- denza di legittimità ai fini della c.d. "personalizzazione" del danno forfettariamente indivi- duato (in termini monetari) attraverso i meccanismi tabellari cui la sentenza abbia fatto rife- rimento (e che devono ritenersi destinati alla riparazione delle conseguenze "ordinarie" ine- renti ai pregiudizi che qualunque vittima di lesioni analoghe normalmente subirebbe), spet- ta al giudice far emergere e valorizzare, dandone espressamente conto in motivazione, in coerenza con le risultanze argomentative e probatorie obiettivamente emerse all'esito del dibattito processuale, specifiche circostanze di fatto, peculiari al caso sottoposto ad esame, legate all'irripetibile ed eccezionale singolarità dell'esperienza di vita individuale in quanto caratterizzata da aspetti legati alle dinamiche emotive della vita interiore o all'uso del corpo e alla valorizzazione dei relativi aspetti funzionali, di per sé tali da presentare obiettive e ri- conoscibili ragioni di apprezzamento (Cass., 31/01/2019, n. 2788, Cass., 11/11/2019, n.
28988, Cass., 04/3/2021, n. 5865; cfr., da ultimo, in motivazione Cass., Sez. 3, Sentenza n.
26851 del 19/09/2023 (Rv. 668759 - 05).
Applicando tali coordinate ermeneutiche alla fattispecie che ci occupa, deve darsi atto che non si è in presenza di circostanze specifiche ed eccezionali, tempestivamente allegate e provate dalla danneggiata tali da illuminare del carattere di particolare “anomalia” le con- seguenze dalla stessa patite e, per contro, ordinariamente derivanti da menomazioni dello stesso grado sofferte da persone della stessa età e condizioni di salute. In altri termini, le stesse allegazioni attoree non giustificano la richiesta “personalizzazione” in aumento.
In conclusione, a spetta, a titolo di danno non patrimoniale derivante da le- Parte_1 sione permanente all'integrità psicofisica o danno biologico la somma complessiva di €
15.144,00 (ivi compreso l'importo per spese mediche sostenute dall'attore e causalmente riconducibili al sinistro per cui è causa e l'importo per l'elaborato tecnico di parte), oltre gli interessi legali sul capitale originario (id est devalutato al momento dell'evento dannoso, ergo al 28 gennaio 2020 ) rivalutato anno per anno secondo gli indici ISTAT dell'incremento dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, dall'evento dannoso alla pronuncia.
17 Sull'importo complessivo di cui sopra decorreranno gli interessi legali dalla data odierna al saldo.
3.Le spese di lite, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 91 c.p.c., seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in applicazione del D.M. n. 55 del 10 marzo 2014 così come modificato dal D.M. 147 del 13/08/2022 con riferimento ai valori medi previsti relativa- mente ai procedimenti dinanzi al Tribunale (avuto riguardo allo scaglione di riferimento) per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria/trattazione e decisionale, tenuto conto dell'attività in concreto svolta da parte attrice, del valore, natura e complessità della
contro
- versia e delle questioni di fatto e di diritto trattate, nonché in riferimento al criterio del deci- sum, e non del petitum (scaglione che va da € 5.200,00 ad € 26.000,00).
Vanno poste, infine, a carico del convenuto – stante la soccombenza - Controparte_1 le spese dell'espletata consulenza tecnica, che sono state liquidate con separato decreto.
4.Per ultimo non si ravvisano gli estremi per condannare l'Ente locale convenuto alla re- sponsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. non essendo dimostrato il dolo e/o la colpa grave in capo al nel resistere alla domanda attorea nel presente giudizio, ancor- Controparte_1 ché le eccezioni difensive articolate dal si siano rilevate totalmente infondate. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e difesa disatte- sa e respinta, così provvede:
1) accerta e dichiara la responsabilità del nella causazione del si- Controparte_1 nistro per cui è in causa e, per l'effetto
2) condanna il , in persona del legale rappresentante pro tempo- Controparte_1 re, al pagamento in favore di a titolo risarcitorio della somma com- Parte_1 plessiva di € 15.144,00, oltre interessi calcolati come in parte motiva;
3) condanna il in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 al pagamento in favore di della somma di € 1.312,32 oltre inte- Parte_2 ressi calcolati come in parte motiva;
4) condanna il , in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_1
a rifondere a parte attrice le spese di lite che si liquidano in € 289,00 per esborsi ed
€ 5.077,00 per compensi (di cui € 919,00 per la fase di studio, € 777,00 per la fase
18 introduttiva, € 1.680,00 per la fase istruttoria/trattazione, € € 1.701,00 per la fase decisionale), oltre rimborso forfettario al 15%, CPA ed IVA come per legge.
5) Pone le spese di CTU, liquidata con separato decreto del 15.4.2025, a carico del
. Controparte_1
Così deciso in data 30 ottobre 2025 dal Tribunale di Livorno
IL GIUDICE dott. Alberto Cecconi
19 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 All'affermazione di tale principio, di carattere generale (punto 9 della decisione), le Sezioni Unite hanno poi fatto seguire ulteriori, altrettanto generali precisazioni, così sintetizzabili (punti 8.4. e ss. della sentenza n. 20943/2022): 2 Vds. Cass. Sez. '3, sent. n. 26142 del 2023, cit.: “La caratterizzazione oggettiva della nozione di "caso for- tuito", diversa da quella tradizionale che lo identificava con l'assenza di colpa (casus=non culpa), trova fon- damento nell'orientamento, consolidatosi già da diversi anni nella giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass. Sez. 3, ord. 1° febbraio 2018, nn. 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482 e 2483), nonché suggellato dal suo massimo consesso (Cass. Sez. Un., sent. 30 giugno 2022, n. 20943, Rv. 665084- 01), oltre che di recente ulte- riormente ribadito (Cass. Sez. 3, sent. n. 11152 del 2023, cit.), "secondo il quale la responsabilità di cui all'art. 2051 cod. civ. ha natura di responsabilità oggettiva, la quale prescinde da ogni connotato di colpa, sia pure presunta, talché è sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore della derivazione del danno dalla cosa, nonché del rapporto di fatto custodiale tra la cosa medesima e il soggetto individuato come responsabile" (cfr., ancora una volta, Cass, Sez. 3, sent. n. 26142 del 2023, cit.). Se, dun- que, "la colpa del custode non integra un elemento costitutivo della sua responsabilità, la prova liberatoria che egli è onerato di dare, nell'ipotesi in cui il danneggiato abbia dimostrato il nesso di causalità tra la cosa in custodia e l'evento dannoso, non può avere ad oggetto l'assenza di colpa (ovverosia, la posizione in essere, da parte sua, di una condotta conforme al modello di comportamento esigibile dall'homo eiusdem condicionis et professionis e allo sforzo diligente adeguato alle concrete circostanze del caso), ma dovrà avere ad oggetto la sussistenza di un fatto (fortuito in senso stretto) o di un atto (del danneggiato o del terzo) che si pone esso stesso in relazione causale con l'evento di danno, caratterizzandosi, ai sensi dell'art. 41, secondo comma, primo periodo, cod. pen., come causa esclusiva di tale evento". 3 La Corte di Cassazione, Sez. III Civ., con sentenza n. 31702 del 26 ottobre 2022, ha ribadito: “Secondo il consolidato indirizzo di questa Corte, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere pre- vista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostante, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento im- prudente del medesimo dinamismo causale del danno …”. Così anche Cass. Civ., SS.UU., ordinanza 30 giu- gno 2022, n. 20943 4 Quanto all'importo di € 732,00 si tratta delle spese di CTP sostenute da parte attrice. Come noto, la parte vit- toriosa ha diritto di vedersi rimborsate anche le spese sostenute per la consulenza tecnica di parte, a meno che il Giudice non si avvalga, ai sensi dell'art.92 comma 1 c.p.c., della facoltà di escluderle dalla ripetizione, rite- nendole eccessive o superflue” (così Cass. Sez.II Ord.n.21085 del 19.07.2023, richiamando Cass. n.9735/2020; n.14268/2017). Ritenuta la non superfluità e la non eccessività di tale documentato esborso va posta a carico del convenuto anche tale importo quale danno emergente. CP_1