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Sentenza 10 luglio 2024
Sentenza 10 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 10/07/2024, n. 583 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 583 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2024 |
Testo completo
R.G. n. 471/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Prato
Sezione Civile il giudice dott. Giulia Simoni pronuncia ai sensi dell'art. 281-sexies, ultimo comma c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa r.g. n. 471/2024 tra le parti:
Avv. ANTONIO RUSSO, c.f. , difeso da se medesimo e domiciliato C.F._1
presso il proprio studio in Prato, via Garibaldi n. 89;
RICORRENTE
c.f. , nato a [...] il [...], contumace;
CP_1 C.F._2
CONVENUTO
OGGETTO: Prestazione d'opera intellettuale
Decisa a Prato in data 10/07/2024 sulle seguenti conclusioni:
Ricorrente: (…) accogliere la domanda e per l'effetto condannare a pagare CP_1 all'Avv. Antonio Russo l'importo di € 4.300,77, come sopra specificato, o quella diversa ritenuta dovuta, oltre 15%, Cap 4% e Iva 22% sull'imponibile, oltre interessi legali Controparte_2
dalla mora al deposito del presente ricorso ed ex articolo 1284 c.c. quarto comma dalla proposizione della presente domanda giudiziale fino al soddisfo. Con vittoria di spese e compensi professionali.
FATTO E DIRITTO
L'avv. Antonio Russo ha proposto nei confronti di ricorso ai sensi dell'art. 281- CP_1
decies c.p.c., formulando le conclusioni sopra trascritte. pagina 1 di 5 A fondamento della domanda ha allegato: di avere assistito nella causa civile CP_1 intrapresa nei confronti dell' e del suo assicurato per ottenere il risarcimento dei CP_3
danni derivanti da un sinistro stradale;
che nella causa si sono costituiti i terzi chiamati
[...]
e il suo assicurato;
che nel giudizio di primo grado dinanzi al Giudice di Controparte_4
Pace di Prato si sono tenute cinque udienze anche istruttorie, sono state depositate le memorie conclusionali e la causa è stata definita con sentenza n. 813/2018 con cui la domanda di risarcimento è stata rigettata;
che il giudizio di appello dinanzi al Tribunale di Prato si è articolato in due udienze, quella di prima comparizione e quella di precisazione delle conclusioni, cui è seguita la memoria conclusionale, ed è stato definito con sentenza n. 247/2020, di rigetto dell'impugnazione; che il sig. non ha inteso impugnare la sentenza di secondo CP_1
grado; che nonostante il sollecito di pagamento dei compensi professionali inviato nel mese di ottobre 2022 e il tentativo di mediazione davanti l'Organismo di Conciliazione Forense di Prato, il convenuto non ha corrisposto i compensi professionali dovuti per i due e gradi di giudizio, ad eccezione di un acconto di € 1.500,00.
In diritto il ricorrente ha evidenziato che, per il giudizio di primo grado, il compenso è stato determinato in € 1.990,00 in base ai valori medi del d.m. n. 55/2014 (fase di studio € 405,00, fase introduttiva € 335,00, fase istruttoria € 540,00, fase decisoria € 710,00), ridotto spontaneamente a € 1.500,00, in misura corrispondente a quanto è stato liquidato in sentenza a ciascuna delle altre parti costituite;
che gli esborsi sono stati € 315,12 (spese di iscrizione a ruolo
€ 237,00, marca per diritti di cancelleria € 27,00, spese notifica atto di citazione € 17,98, spese per n. 6 raccomandate AR € 31,70, spese per richiesta copia allegati avversari € 1,44); che per il secondo grado il compenso è stato convenzionalmente determinato in € 3.000,00, oltre accessori ed esborsi, che sono stati € 408,59 (richiesta della copia autentica della sentenza del Giudice di
Pace di Prato € 7.30, notifica dell'appello € 18,79, contributo per iscrizione a ruolo € 355,50, diritti di cancelleria € 27,00); che per la sola fase di attivazione della procedura di mediazione, scaglione da € 1.100,00 a € 5.200,00, è previso il compenso di € 284,00, mentre le spese sono state di € 48,80; che l'acconto corrisposto è stato imputato agli esborsi del giudizio di primo e secondo grado e, per € 532,03, al compenso del primo grado, talché le spese sono state pagate e per il giudizio di primo grado il compenso residuo è pari a € 967,97, mentre resta da pagare l'intero compenso del giudizio di appello.
Il convenuto non si è costituito malgrado la regolarità della notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza ed è stato dichiarato contumace.
pagina 2 di 5 La causa è stata trattenuta in decisione alla prima udienza, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 281-sexies c.p.c..
***
La domanda è fondata e può essere accolta.
In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (Cass., Sez. Unite, n. 13533 del 30/10/2001).
Nel caso all'esame, il ricorrente ha provato la fonte negoziale del diritto di credito azionato: quanto all'incarico per la rappresentanza e la difesa di in primo grado, mediante CP_1
la produzione della copia del mandato (rectius: procura alle liti) in calce all'atto di citazione introduttivo del giudizio davanti al Giudice di Pace di Prato iscritto al n. 77/2017 r.g. (doc. 1 allegato al ricorso), dal quale si presume l'avvenuta conclusione, tra le parti, di un contratto d'opera intellettuale, sub specie di contratto di patrocinio;
riguardo all'incarico relativo al giudizio di secondo grado (procedimento n. 22/2019 r.g. del Tribunale di Prato), mediante la produzione di copia della scrittura privata del 9/01/2019 relativa alla determinazione convenzionale del compenso e all'informazione sulla prevedibile misura del costo della prestazione professionale, sottoscritta dall'avv. Russo e firmata per accettazione dal convenuto
(doc. 19 ibidem), nella quale le parti danno atto del pregresso conferimento dell'incarico al difensore per l'assistenza nel procedimento di appello avverso la sentenza n. 813/2018 del
Giudice di Pace di Prato.
Il ricorrente ha altresì dimostrato di avere svolto la prestazione professionale alla quale si era obbligato in forza dei predetti contratti, avendo prodotto copia degli atti processuali compiuti nei due giudizi sopra indicati, oltre alle due pronunce definitorie (doc. 2-14 ibidem).
A fronte dell'assolvimento dell'onere probatorio a carico del difensore, il sig. non ha CP_1
provato fatti estintivi, modificativi o impeditivi del diritto al pagamento del compenso professionale e dei relativi accessori, compenso che risulta essere stato corrisposto solo parzialmente, mediante versamento di un acconto di € 1.500,00 in data 9/01/2019 (doc. 22 ibidem).
Quanto alla liquidazione dei compensi professionali spettanti all'avv. Russo, per il giudizio di primo grado è corretta la quantificazione proposta dal ricorrente, inferiore ai parametri medi di pagina 3 di 5 cui alla tabella n. 1 allegata al d.m. n. 55/2014 ratione temporis vigente, per complessivi €
1.500,00.
Riguardo al giudizio di appello, articolato nelle fasi di studio, introduttiva e decisionale, il compenso può essere determinato nella somma di € 3.000,00, come pattuito tra le parti: infatti, è vero che la convenzione del 9/01/2019 contempla anche la fase istruttoria, che non si è svolta, ma si deve ritenere che la suddivisione per fasi sia stata indicata nella scrittura privata a scopo descrittivo ed esplicativo della quantificazione del compenso, quest'ultimo da intendersi tuttavia determinato in maniera unitaria;
a conferma di tale interpretazione, le parti hanno pattuito che «Il costo della prestazione indicato nella presente informativa deve intendersi suscettibile di modifiche qualora venissero espletate attività ulteriori rispetto a quelle oggi ipotizzate», mentre niente è stato previsto per l'ipotesi di mancato svolgimento di una o più fasi o parti di esse.
Ai sensi dell'art. 2, comma 2, d.m. n. 55/2014, il difensore ha diritto al rimborso forfetario delle spese generali, pari al 15% dei compensi come sopra determinati.
Accertata la legittimità dell'imputazione dell'acconto versato di € 1.500,00 alle spese vive documentate, anticipate dal ricorrente, e a parte dei compensi relativi al giudizio di primo grado, il credito residuo, per compensi e rimborso forfetario delle spese generali, ammonta a € 4.563,17
(€ 967,97 + € 3.000,00 + € 595,20), oltre accessori di legge (CPA e IVA).
Il sig. dev'essere allora condannato a pagare all'avv. Russo le predette somme, oltre CP_1
agli interessi moratori ai sensi dell'art. 1284, comma 4, c.c. dalla domanda (6/03/2024, data di deposito del ricorso).
Le spese processuali, in base alla soccombenza, sono poste a carico del convenuto.
I compensi professionali del giudizio sono liquidati secondo i parametri di cui alla tabella n. 2 allegata al d.m. n. 55/2014, in base al valore della controversia (da € 1.100,01 a € 5.200,00), nella misura minima per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, tenuto conto che il processo si è concluso alla prima udienza, senza istruttoria, con conclusioni orali, nella contumacia del convenuto, e che le questioni trattate sono semplici sia in fatto che in diritto. In base agli stessi criteri, sono liquidati nella misura minima i compensi relativi alla fase di attivazione della mediazione ai sensi della tabella n. 25-bis allegata al d.m. n. 55/2014, qualificabili come spese di lite in quanto si verte in un caso di mediazione c.d. obbligatoria ai sensi dell'art. 5, comma 1,
d.l.vo n. 28/2010.
P. Q. M.
il Tribunale di Prato, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa domanda, eccezione e deduzione, così provvede:
pagina 4 di 5 1) condanna per le causali di cui in motivazione, a pagare all'avv. Antonio CP_1
Russo la somma di € 4.563,17, oltre CPA e IVA come per legge, oltre agli interessi moratori ai sensi dell'art. 1284, comma 4, c.c. 6/03/2024 al saldo;
2) condanna il convenuto alla rifusione delle spese processuali in favore del ricorrente, che liquida in € 48,80 per esborsi ed € 142,00 per compensi professionali in relazione alla mediazione e in € 264,00 per esborsi ed € 852,00 per compensi professionali in relazione al giudizio, in entrambi i casi oltre al rimborso forfetario delle spese generali pari al 15% dei compensi.
Dispone che, in caso di diffusione, ai sensi dell'art. 52, commi 2 e 3, d.l.vo n. 196/2003, siano omessi le generalità e gli altri dati identificativi degli interessati.
Prato, 10/07/2024
Il giudice dott. Giulia Simoni
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Prato
Sezione Civile il giudice dott. Giulia Simoni pronuncia ai sensi dell'art. 281-sexies, ultimo comma c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa r.g. n. 471/2024 tra le parti:
Avv. ANTONIO RUSSO, c.f. , difeso da se medesimo e domiciliato C.F._1
presso il proprio studio in Prato, via Garibaldi n. 89;
RICORRENTE
c.f. , nato a [...] il [...], contumace;
CP_1 C.F._2
CONVENUTO
OGGETTO: Prestazione d'opera intellettuale
Decisa a Prato in data 10/07/2024 sulle seguenti conclusioni:
Ricorrente: (…) accogliere la domanda e per l'effetto condannare a pagare CP_1 all'Avv. Antonio Russo l'importo di € 4.300,77, come sopra specificato, o quella diversa ritenuta dovuta, oltre 15%, Cap 4% e Iva 22% sull'imponibile, oltre interessi legali Controparte_2
dalla mora al deposito del presente ricorso ed ex articolo 1284 c.c. quarto comma dalla proposizione della presente domanda giudiziale fino al soddisfo. Con vittoria di spese e compensi professionali.
FATTO E DIRITTO
L'avv. Antonio Russo ha proposto nei confronti di ricorso ai sensi dell'art. 281- CP_1
decies c.p.c., formulando le conclusioni sopra trascritte. pagina 1 di 5 A fondamento della domanda ha allegato: di avere assistito nella causa civile CP_1 intrapresa nei confronti dell' e del suo assicurato per ottenere il risarcimento dei CP_3
danni derivanti da un sinistro stradale;
che nella causa si sono costituiti i terzi chiamati
[...]
e il suo assicurato;
che nel giudizio di primo grado dinanzi al Giudice di Controparte_4
Pace di Prato si sono tenute cinque udienze anche istruttorie, sono state depositate le memorie conclusionali e la causa è stata definita con sentenza n. 813/2018 con cui la domanda di risarcimento è stata rigettata;
che il giudizio di appello dinanzi al Tribunale di Prato si è articolato in due udienze, quella di prima comparizione e quella di precisazione delle conclusioni, cui è seguita la memoria conclusionale, ed è stato definito con sentenza n. 247/2020, di rigetto dell'impugnazione; che il sig. non ha inteso impugnare la sentenza di secondo CP_1
grado; che nonostante il sollecito di pagamento dei compensi professionali inviato nel mese di ottobre 2022 e il tentativo di mediazione davanti l'Organismo di Conciliazione Forense di Prato, il convenuto non ha corrisposto i compensi professionali dovuti per i due e gradi di giudizio, ad eccezione di un acconto di € 1.500,00.
In diritto il ricorrente ha evidenziato che, per il giudizio di primo grado, il compenso è stato determinato in € 1.990,00 in base ai valori medi del d.m. n. 55/2014 (fase di studio € 405,00, fase introduttiva € 335,00, fase istruttoria € 540,00, fase decisoria € 710,00), ridotto spontaneamente a € 1.500,00, in misura corrispondente a quanto è stato liquidato in sentenza a ciascuna delle altre parti costituite;
che gli esborsi sono stati € 315,12 (spese di iscrizione a ruolo
€ 237,00, marca per diritti di cancelleria € 27,00, spese notifica atto di citazione € 17,98, spese per n. 6 raccomandate AR € 31,70, spese per richiesta copia allegati avversari € 1,44); che per il secondo grado il compenso è stato convenzionalmente determinato in € 3.000,00, oltre accessori ed esborsi, che sono stati € 408,59 (richiesta della copia autentica della sentenza del Giudice di
Pace di Prato € 7.30, notifica dell'appello € 18,79, contributo per iscrizione a ruolo € 355,50, diritti di cancelleria € 27,00); che per la sola fase di attivazione della procedura di mediazione, scaglione da € 1.100,00 a € 5.200,00, è previso il compenso di € 284,00, mentre le spese sono state di € 48,80; che l'acconto corrisposto è stato imputato agli esborsi del giudizio di primo e secondo grado e, per € 532,03, al compenso del primo grado, talché le spese sono state pagate e per il giudizio di primo grado il compenso residuo è pari a € 967,97, mentre resta da pagare l'intero compenso del giudizio di appello.
Il convenuto non si è costituito malgrado la regolarità della notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza ed è stato dichiarato contumace.
pagina 2 di 5 La causa è stata trattenuta in decisione alla prima udienza, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 281-sexies c.p.c..
***
La domanda è fondata e può essere accolta.
In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (Cass., Sez. Unite, n. 13533 del 30/10/2001).
Nel caso all'esame, il ricorrente ha provato la fonte negoziale del diritto di credito azionato: quanto all'incarico per la rappresentanza e la difesa di in primo grado, mediante CP_1
la produzione della copia del mandato (rectius: procura alle liti) in calce all'atto di citazione introduttivo del giudizio davanti al Giudice di Pace di Prato iscritto al n. 77/2017 r.g. (doc. 1 allegato al ricorso), dal quale si presume l'avvenuta conclusione, tra le parti, di un contratto d'opera intellettuale, sub specie di contratto di patrocinio;
riguardo all'incarico relativo al giudizio di secondo grado (procedimento n. 22/2019 r.g. del Tribunale di Prato), mediante la produzione di copia della scrittura privata del 9/01/2019 relativa alla determinazione convenzionale del compenso e all'informazione sulla prevedibile misura del costo della prestazione professionale, sottoscritta dall'avv. Russo e firmata per accettazione dal convenuto
(doc. 19 ibidem), nella quale le parti danno atto del pregresso conferimento dell'incarico al difensore per l'assistenza nel procedimento di appello avverso la sentenza n. 813/2018 del
Giudice di Pace di Prato.
Il ricorrente ha altresì dimostrato di avere svolto la prestazione professionale alla quale si era obbligato in forza dei predetti contratti, avendo prodotto copia degli atti processuali compiuti nei due giudizi sopra indicati, oltre alle due pronunce definitorie (doc. 2-14 ibidem).
A fronte dell'assolvimento dell'onere probatorio a carico del difensore, il sig. non ha CP_1
provato fatti estintivi, modificativi o impeditivi del diritto al pagamento del compenso professionale e dei relativi accessori, compenso che risulta essere stato corrisposto solo parzialmente, mediante versamento di un acconto di € 1.500,00 in data 9/01/2019 (doc. 22 ibidem).
Quanto alla liquidazione dei compensi professionali spettanti all'avv. Russo, per il giudizio di primo grado è corretta la quantificazione proposta dal ricorrente, inferiore ai parametri medi di pagina 3 di 5 cui alla tabella n. 1 allegata al d.m. n. 55/2014 ratione temporis vigente, per complessivi €
1.500,00.
Riguardo al giudizio di appello, articolato nelle fasi di studio, introduttiva e decisionale, il compenso può essere determinato nella somma di € 3.000,00, come pattuito tra le parti: infatti, è vero che la convenzione del 9/01/2019 contempla anche la fase istruttoria, che non si è svolta, ma si deve ritenere che la suddivisione per fasi sia stata indicata nella scrittura privata a scopo descrittivo ed esplicativo della quantificazione del compenso, quest'ultimo da intendersi tuttavia determinato in maniera unitaria;
a conferma di tale interpretazione, le parti hanno pattuito che «Il costo della prestazione indicato nella presente informativa deve intendersi suscettibile di modifiche qualora venissero espletate attività ulteriori rispetto a quelle oggi ipotizzate», mentre niente è stato previsto per l'ipotesi di mancato svolgimento di una o più fasi o parti di esse.
Ai sensi dell'art. 2, comma 2, d.m. n. 55/2014, il difensore ha diritto al rimborso forfetario delle spese generali, pari al 15% dei compensi come sopra determinati.
Accertata la legittimità dell'imputazione dell'acconto versato di € 1.500,00 alle spese vive documentate, anticipate dal ricorrente, e a parte dei compensi relativi al giudizio di primo grado, il credito residuo, per compensi e rimborso forfetario delle spese generali, ammonta a € 4.563,17
(€ 967,97 + € 3.000,00 + € 595,20), oltre accessori di legge (CPA e IVA).
Il sig. dev'essere allora condannato a pagare all'avv. Russo le predette somme, oltre CP_1
agli interessi moratori ai sensi dell'art. 1284, comma 4, c.c. dalla domanda (6/03/2024, data di deposito del ricorso).
Le spese processuali, in base alla soccombenza, sono poste a carico del convenuto.
I compensi professionali del giudizio sono liquidati secondo i parametri di cui alla tabella n. 2 allegata al d.m. n. 55/2014, in base al valore della controversia (da € 1.100,01 a € 5.200,00), nella misura minima per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, tenuto conto che il processo si è concluso alla prima udienza, senza istruttoria, con conclusioni orali, nella contumacia del convenuto, e che le questioni trattate sono semplici sia in fatto che in diritto. In base agli stessi criteri, sono liquidati nella misura minima i compensi relativi alla fase di attivazione della mediazione ai sensi della tabella n. 25-bis allegata al d.m. n. 55/2014, qualificabili come spese di lite in quanto si verte in un caso di mediazione c.d. obbligatoria ai sensi dell'art. 5, comma 1,
d.l.vo n. 28/2010.
P. Q. M.
il Tribunale di Prato, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa domanda, eccezione e deduzione, così provvede:
pagina 4 di 5 1) condanna per le causali di cui in motivazione, a pagare all'avv. Antonio CP_1
Russo la somma di € 4.563,17, oltre CPA e IVA come per legge, oltre agli interessi moratori ai sensi dell'art. 1284, comma 4, c.c. 6/03/2024 al saldo;
2) condanna il convenuto alla rifusione delle spese processuali in favore del ricorrente, che liquida in € 48,80 per esborsi ed € 142,00 per compensi professionali in relazione alla mediazione e in € 264,00 per esborsi ed € 852,00 per compensi professionali in relazione al giudizio, in entrambi i casi oltre al rimborso forfetario delle spese generali pari al 15% dei compensi.
Dispone che, in caso di diffusione, ai sensi dell'art. 52, commi 2 e 3, d.l.vo n. 196/2003, siano omessi le generalità e gli altri dati identificativi degli interessati.
Prato, 10/07/2024
Il giudice dott. Giulia Simoni
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