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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 20/03/2025, n. 206 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 206 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
R.G.N. 2113 / 2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO SEZIONE CIVILE
Composto dai Magistrati: Dr. Eugenio Maria Turco Presidente Rel. Dr.ssa Francesca Capuzzi Giudice Dr. Davide Palmieri Giudice ha emesso la seguente SENTENZA nella causa iscritta al RG N. 2113/2024 avente ad oggetto: dichiarazione giudiziale di paternità
TRA
, nato in [...] in data [...] (c.n.p. Parte_1 P.IVA_1 residente in Romania, Sat Independenta, Com. Independenta, Str. Piscului n. 14 Galati, difeso dall'Avv. Monica Simeoni e dall'Avv. Florina Claudia Spiridon del foro di Roma ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Roma, alla Via Faleria n. 63
RICORRENTE E
) nato il [...] a [...] Controparte_1 C.F._1 residente in [...], Civita Castellana (VT)
E
AVV. ROSA CIONDELLO TUTORE DEL MINORE AVV. entrambi nominati nell'ambito del Persona_1 procedimento pendente presso il Tribunale dei Minorenni di Roma nrg. 3199/2024 CON L'INTERVENTO DEL P.M. PRESSO IL TRIBUNALE DI VITERBO INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: all'udienza del 19.03.2025 le parti hanno concluso come da verbale da ritenersi riportato e trascritto nella presente parte della decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso in atti ha chiesto dichiararsi, con sentenza, di essere Parte_1 il padre biologico di adottando ogni necessario provvedimento ai Controparte_1 sensi e per gli effetti dell'art. 315 bis c.c. e, relativamente al cognome del minore, posticipando il proprio cognome a quello del minore con comunicazione all'Ufficiale di Pt_1 CP_1
Stato Civile di provvedere ai necessari adempimenti di legge.
In relazione alla indicata domanda premetteva: 1) che nel 2022 aveva intrapreso una relazione sentimentale con la sig.ra Persona_2 nata in [...] in data [...] e deceduta a Viterbo in data 04/08/2024. Aggiungeva che quest'ultima aveva un figlio, , nato a [...] il [...] avuto da Persona_3 una precedente relazione, alla pari dello stesso ricorrente, il quale era divorziato ed aveva anch'egli una figlia, , nata in [...] il [...]; Persona_4
2) che dalla relazione avuta con la Sig.ra in data 31/05/2024, era nato a Persona_2
Viterbo il figlio riconosciuto solo dalla madre (doc. 2) e che al Controparte_1 momento della presentazione del ricorso aveva soltanto sei mesi circa;
3) che la scelta di non riconoscere immediatamente il minore da parte dell'odierno ricorrente era stata determinata soltanto dalla necessità velocizzare alcune pratiche burocratiche, quali, ad esempio, la trascrizione dell'atto di nascita del minore presso il , in Persona_5 quanto la coppia, aveva intenzione di fare ritorno insieme a tutti i figli, in Romania, paese di origine di entrambi;
4) che a conferma del fatto che il ricorrente era il padre biologico del bambino, depositava la stampa di alcuni messaggi whatsapp scambiati tra le parti nel periodo settembre-luglio 2023, nei quali si faceva riferimento alla gravidanza e al progetto di creare una famiglia insieme (doc. 3). Inoltre, in occasione del parto, il il giorno prima aveva raggiunto Viterbo (all Pt_1
4 = biglietto aereo del 30/05/2024) ed accompagnato la Sig.ra presso l'Ospedale del CP_1 luogo assistendo al parto (doc.5=fotografie del 31/05/2024);
5) che la Sig.ra in data 27/06/2024, a causa di una grave patologia, era stata ricoverata CP_1 presso il reparto Oncologia dell' di Viterbo ove era stata subito raggiunta dall'odierno CP_2 ricorrente;
6) che volendo quest'ultimo riconoscere il bambino, aveva contattato un Notaio (doc. 13) e fissato un appuntamento per il 05/08/2024 al fine dell'espletamento delle attività di riconoscimento da svolgersi presso l'Ospedale di Viterbo ove la era ancora CP_1 ricoverata. Qui, purtroppo, quest'ultima il giorno precedente, il 04/08/2024, decedeva (all1);
7) che nelle more delle descritte vicende, in data 31/7-01/08/2024, era stato incardinato dal PM presso il Tribunale per i Minorenni di Roma un procedimento ex art. 333 c.c. e 473 bis c.p.c. per la tutela del minore Nell'ambito di tale procedimento era Controparte_1 stata nominata un Curatore Speciale del minore (avv. e un tutore Persona_1 provvisorio del minore (Sindaco di Civita Castellana) confermando il collocamento del minore presso la famiglia affidataria. Ora, poiché egli era il padre biologico di chiedeva il riconoscimento di tale sua qualità, CP_1 previo l'esecuzione di accertamenti genetici.
Nel corso del processo si costituivano sia il tutore del minore, Avv. Rosa Condello, che il Curatore speciale, Avv. disponendosi, all'udienza del 19.2.2025 Persona_1
l'estromissione del tutore a suo tempo nominato (Sindaco del Comune di Civita Castellana) in ragione della nomina di altro tutore disposta sempre dal Tribunale dei minori di Roma. All'udienza del 19.02.2025, su richiesta di tutte le parti, veniva fissata udienza al fine di depositare la documentazione relativa agli accertamenti genetici da effettuare presso la struttura sanitaria che il tutore del minore aveva individuato (Istituto Forlanini, Università degli Studi di Roma). Tali accertamenti venivano poi depositati nel presente giudizio in data 14.03.2025. All'esito di tale deposito, ritenuta la causa matura per la decisione, dopo la discussione, la causa veniva trattenuta in decisione. Il ricorso è fondato. Dalle prove assunte è emerso che è figlio di Controparte_1 [...]
. Parte_1
A tal riguardo dalla documentazione depositata è emerso - in maniera inequivoca (cfr messaggi e foto depositate - che tra la madre del minore e l'odierno ricorrente durante Controparte_1 il periodo in esame v'era stata una relazione . Oltre a tale dato istruttorio - rilevante ai fini dell'accoglimento della domanda anche perché non contraddetti da altri elementi, considerando, inoltre che la prova della paternità e della maternità può essere data con ogni mezzo (art. 269 CC) – nel corso del processo è stata acquisita documentazione relativa agli accertamenti genetici. A tal riguardo il Tribunale ritiene del tutto condivisibile l'indirizzo giurisprudenziale in base al quale “le prove emato-genetiche sono prove in senso proprio, giacchè l'attuale livello della ricerca ed esperienza scientifica consente di esprimere, grazie ad esse, sufficienti garanzie nel ritenere decisivo il loro contributo nell'attribuzione della paternità o maternità di un soggetto, conseguendo risultati dotati di un alto grado di probabilità prossimo alla certezza (Cass. n. 14462/2008). Le indagini ematologiche e genetiche possono quindi fornire decisivi elementi di valutazione non solo per escludere, ma anche per affermare il rapporto biologico di paternità (v. Cass. Sez. 1, n. 15568/2011), a volte unico possibile elemento di prova a disposizione della parte in considerazione della difficoltà di fornire, in alcuni casi, prova dell'esistenza di relazioni intime e riservate”. Con riguardo al caso in esame ritiene questo Tribunale che la documentazione depositata abbia fornito risposte precise e complete rispetto alla proposta domanda. Giova rilevare, inoltre, che tale atto istruttorio è stato legittimamente acquisito e, pertanto, è pienamente valido ed utilizzabile. Dagli esiti dei disposti accertamenti effettuati da istituto altamente qualificato e specializzato
- la Sezione di Genetica Forense della UOC Laboratorio di Genetica Medica, Sapienza Università di Roma, dell'Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini – istituto che era stato individuato dallo stesso tutore che in data 03.03.2025 aveva accompagnato il minore per gli accertamenti, è emerso che “sulla base della segregazione degli alleli ai rispettivi loci polimorfi esaminati, i risultati sono compatibili con la paternità biologica di CP_3
nei confronti di Il-palore di LR tra l'ipotesi di paternità
[...] Controparte_1 biologica di nei confronti di e ipotesi di non Controparte_3 Controparte_1 paternità biologica è pari a 44643929:1. Alla luce dell'elaborazione biostatistica Pt_1
è il padre biologico di con una probabilità superiore Parte_1 Controparte_1 al 99.99999776%.”; Alla luce di tale quadro probatorio poiché è emerso in maniera precisa e certa che
[...]
è il padre biologico di la domanda può quindi essere CP_3 Controparte_1 accolta. Infine, in merito all'attribuzione del cognome ai sensi dell'art. art. 262, co. II, c.c. è stabilito che “Se la filiazione nei confronti del padre è stata accertata o riconosciuta successivamente al riconoscimento da parte della madre, il figlio naturale può assumere il cognome del padre aggiungendolo o sostituendolo a quello della madre” Sul punto va ricordato che il diritto al nome costituisce uno dei diritti fondamentali di ciascun individuo costituzionalmente riconosciuto (artt. 2 e 22 Cost.), così che il giudice deve aver riguardo al modo più conveniente per il minore, prescindendo da qualsiasi meccanismo di automatica attribuzione del cognome, escludendo detta attribuzione nei casi in cui ne possa derivare danno al minore, (Cass. 1, n. 23635/2009). Alla luce di tanto, non apparendo presente, per tale attribuzione, alcun pregiudizio per il minore, in linea con la disposizione normativa indicata, il cognome paterno può essere aggiunto posponendolo a quello della madre, avendosi di conseguenza il seguente nome: TO IS AN OL. Ai sensi dell'art. 277, co. II, cc la riconosciuta qualità di genitore del ricorrente comporta, l'assunzione della responsabilità genitoriale ex art. 316 cc, con conseguente affidamento del minore al padre naturale Persona_6 Parte_1
Nulla sulle spese processuali (in assenza di contestazione alla domanda) né con riguardo ai provvedimenti finora emessi dal Tribunale dei minori, appartenendo a tale Autorità la competenza ed il potere a provvedere sui provvedimenti già emessi
PQM
Il Tribunale di Viterbo definitivamente pronunciando così provvede: 1.accoglie il ricorso e dichiara che nato in [...] il [...] è il Parte_1 padre biologico di nato a [...] il [...] ; Controparte_1
2. dispone che il cognome del ricorrente ) venga inserito dopo il cognome del minore Pt_1
( avendosi, in tal modo il nome completo di mandando CP_1 Parte_2 al competente Ufficiale di Stato Civile affinché provveda ai necessari adempimenti di legge;
3. Visto l'art. 277 co. II cc dichiara che la riconosciuta qualità di genitore del ricorrente comporta ex art. 316 cc del diritto del all'affidamento del minore in suo favore. Pt_1
4. Nulla sulle spese.
Così deciso in Viterbo nella camera di consiglio del 20/03/2025
IL PRESIDENTE est. Dr. Eugenio Maria Turco
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO SEZIONE CIVILE
Composto dai Magistrati: Dr. Eugenio Maria Turco Presidente Rel. Dr.ssa Francesca Capuzzi Giudice Dr. Davide Palmieri Giudice ha emesso la seguente SENTENZA nella causa iscritta al RG N. 2113/2024 avente ad oggetto: dichiarazione giudiziale di paternità
TRA
, nato in [...] in data [...] (c.n.p. Parte_1 P.IVA_1 residente in Romania, Sat Independenta, Com. Independenta, Str. Piscului n. 14 Galati, difeso dall'Avv. Monica Simeoni e dall'Avv. Florina Claudia Spiridon del foro di Roma ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Roma, alla Via Faleria n. 63
RICORRENTE E
) nato il [...] a [...] Controparte_1 C.F._1 residente in [...], Civita Castellana (VT)
E
AVV. ROSA CIONDELLO TUTORE DEL MINORE AVV. entrambi nominati nell'ambito del Persona_1 procedimento pendente presso il Tribunale dei Minorenni di Roma nrg. 3199/2024 CON L'INTERVENTO DEL P.M. PRESSO IL TRIBUNALE DI VITERBO INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: all'udienza del 19.03.2025 le parti hanno concluso come da verbale da ritenersi riportato e trascritto nella presente parte della decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso in atti ha chiesto dichiararsi, con sentenza, di essere Parte_1 il padre biologico di adottando ogni necessario provvedimento ai Controparte_1 sensi e per gli effetti dell'art. 315 bis c.c. e, relativamente al cognome del minore, posticipando il proprio cognome a quello del minore con comunicazione all'Ufficiale di Pt_1 CP_1
Stato Civile di provvedere ai necessari adempimenti di legge.
In relazione alla indicata domanda premetteva: 1) che nel 2022 aveva intrapreso una relazione sentimentale con la sig.ra Persona_2 nata in [...] in data [...] e deceduta a Viterbo in data 04/08/2024. Aggiungeva che quest'ultima aveva un figlio, , nato a [...] il [...] avuto da Persona_3 una precedente relazione, alla pari dello stesso ricorrente, il quale era divorziato ed aveva anch'egli una figlia, , nata in [...] il [...]; Persona_4
2) che dalla relazione avuta con la Sig.ra in data 31/05/2024, era nato a Persona_2
Viterbo il figlio riconosciuto solo dalla madre (doc. 2) e che al Controparte_1 momento della presentazione del ricorso aveva soltanto sei mesi circa;
3) che la scelta di non riconoscere immediatamente il minore da parte dell'odierno ricorrente era stata determinata soltanto dalla necessità velocizzare alcune pratiche burocratiche, quali, ad esempio, la trascrizione dell'atto di nascita del minore presso il , in Persona_5 quanto la coppia, aveva intenzione di fare ritorno insieme a tutti i figli, in Romania, paese di origine di entrambi;
4) che a conferma del fatto che il ricorrente era il padre biologico del bambino, depositava la stampa di alcuni messaggi whatsapp scambiati tra le parti nel periodo settembre-luglio 2023, nei quali si faceva riferimento alla gravidanza e al progetto di creare una famiglia insieme (doc. 3). Inoltre, in occasione del parto, il il giorno prima aveva raggiunto Viterbo (all Pt_1
4 = biglietto aereo del 30/05/2024) ed accompagnato la Sig.ra presso l'Ospedale del CP_1 luogo assistendo al parto (doc.5=fotografie del 31/05/2024);
5) che la Sig.ra in data 27/06/2024, a causa di una grave patologia, era stata ricoverata CP_1 presso il reparto Oncologia dell' di Viterbo ove era stata subito raggiunta dall'odierno CP_2 ricorrente;
6) che volendo quest'ultimo riconoscere il bambino, aveva contattato un Notaio (doc. 13) e fissato un appuntamento per il 05/08/2024 al fine dell'espletamento delle attività di riconoscimento da svolgersi presso l'Ospedale di Viterbo ove la era ancora CP_1 ricoverata. Qui, purtroppo, quest'ultima il giorno precedente, il 04/08/2024, decedeva (all1);
7) che nelle more delle descritte vicende, in data 31/7-01/08/2024, era stato incardinato dal PM presso il Tribunale per i Minorenni di Roma un procedimento ex art. 333 c.c. e 473 bis c.p.c. per la tutela del minore Nell'ambito di tale procedimento era Controparte_1 stata nominata un Curatore Speciale del minore (avv. e un tutore Persona_1 provvisorio del minore (Sindaco di Civita Castellana) confermando il collocamento del minore presso la famiglia affidataria. Ora, poiché egli era il padre biologico di chiedeva il riconoscimento di tale sua qualità, CP_1 previo l'esecuzione di accertamenti genetici.
Nel corso del processo si costituivano sia il tutore del minore, Avv. Rosa Condello, che il Curatore speciale, Avv. disponendosi, all'udienza del 19.2.2025 Persona_1
l'estromissione del tutore a suo tempo nominato (Sindaco del Comune di Civita Castellana) in ragione della nomina di altro tutore disposta sempre dal Tribunale dei minori di Roma. All'udienza del 19.02.2025, su richiesta di tutte le parti, veniva fissata udienza al fine di depositare la documentazione relativa agli accertamenti genetici da effettuare presso la struttura sanitaria che il tutore del minore aveva individuato (Istituto Forlanini, Università degli Studi di Roma). Tali accertamenti venivano poi depositati nel presente giudizio in data 14.03.2025. All'esito di tale deposito, ritenuta la causa matura per la decisione, dopo la discussione, la causa veniva trattenuta in decisione. Il ricorso è fondato. Dalle prove assunte è emerso che è figlio di Controparte_1 [...]
. Parte_1
A tal riguardo dalla documentazione depositata è emerso - in maniera inequivoca (cfr messaggi e foto depositate - che tra la madre del minore e l'odierno ricorrente durante Controparte_1 il periodo in esame v'era stata una relazione . Oltre a tale dato istruttorio - rilevante ai fini dell'accoglimento della domanda anche perché non contraddetti da altri elementi, considerando, inoltre che la prova della paternità e della maternità può essere data con ogni mezzo (art. 269 CC) – nel corso del processo è stata acquisita documentazione relativa agli accertamenti genetici. A tal riguardo il Tribunale ritiene del tutto condivisibile l'indirizzo giurisprudenziale in base al quale “le prove emato-genetiche sono prove in senso proprio, giacchè l'attuale livello della ricerca ed esperienza scientifica consente di esprimere, grazie ad esse, sufficienti garanzie nel ritenere decisivo il loro contributo nell'attribuzione della paternità o maternità di un soggetto, conseguendo risultati dotati di un alto grado di probabilità prossimo alla certezza (Cass. n. 14462/2008). Le indagini ematologiche e genetiche possono quindi fornire decisivi elementi di valutazione non solo per escludere, ma anche per affermare il rapporto biologico di paternità (v. Cass. Sez. 1, n. 15568/2011), a volte unico possibile elemento di prova a disposizione della parte in considerazione della difficoltà di fornire, in alcuni casi, prova dell'esistenza di relazioni intime e riservate”. Con riguardo al caso in esame ritiene questo Tribunale che la documentazione depositata abbia fornito risposte precise e complete rispetto alla proposta domanda. Giova rilevare, inoltre, che tale atto istruttorio è stato legittimamente acquisito e, pertanto, è pienamente valido ed utilizzabile. Dagli esiti dei disposti accertamenti effettuati da istituto altamente qualificato e specializzato
- la Sezione di Genetica Forense della UOC Laboratorio di Genetica Medica, Sapienza Università di Roma, dell'Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini – istituto che era stato individuato dallo stesso tutore che in data 03.03.2025 aveva accompagnato il minore per gli accertamenti, è emerso che “sulla base della segregazione degli alleli ai rispettivi loci polimorfi esaminati, i risultati sono compatibili con la paternità biologica di CP_3
nei confronti di Il-palore di LR tra l'ipotesi di paternità
[...] Controparte_1 biologica di nei confronti di e ipotesi di non Controparte_3 Controparte_1 paternità biologica è pari a 44643929:1. Alla luce dell'elaborazione biostatistica Pt_1
è il padre biologico di con una probabilità superiore Parte_1 Controparte_1 al 99.99999776%.”; Alla luce di tale quadro probatorio poiché è emerso in maniera precisa e certa che
[...]
è il padre biologico di la domanda può quindi essere CP_3 Controparte_1 accolta. Infine, in merito all'attribuzione del cognome ai sensi dell'art. art. 262, co. II, c.c. è stabilito che “Se la filiazione nei confronti del padre è stata accertata o riconosciuta successivamente al riconoscimento da parte della madre, il figlio naturale può assumere il cognome del padre aggiungendolo o sostituendolo a quello della madre” Sul punto va ricordato che il diritto al nome costituisce uno dei diritti fondamentali di ciascun individuo costituzionalmente riconosciuto (artt. 2 e 22 Cost.), così che il giudice deve aver riguardo al modo più conveniente per il minore, prescindendo da qualsiasi meccanismo di automatica attribuzione del cognome, escludendo detta attribuzione nei casi in cui ne possa derivare danno al minore, (Cass. 1, n. 23635/2009). Alla luce di tanto, non apparendo presente, per tale attribuzione, alcun pregiudizio per il minore, in linea con la disposizione normativa indicata, il cognome paterno può essere aggiunto posponendolo a quello della madre, avendosi di conseguenza il seguente nome: TO IS AN OL. Ai sensi dell'art. 277, co. II, cc la riconosciuta qualità di genitore del ricorrente comporta, l'assunzione della responsabilità genitoriale ex art. 316 cc, con conseguente affidamento del minore al padre naturale Persona_6 Parte_1
Nulla sulle spese processuali (in assenza di contestazione alla domanda) né con riguardo ai provvedimenti finora emessi dal Tribunale dei minori, appartenendo a tale Autorità la competenza ed il potere a provvedere sui provvedimenti già emessi
PQM
Il Tribunale di Viterbo definitivamente pronunciando così provvede: 1.accoglie il ricorso e dichiara che nato in [...] il [...] è il Parte_1 padre biologico di nato a [...] il [...] ; Controparte_1
2. dispone che il cognome del ricorrente ) venga inserito dopo il cognome del minore Pt_1
( avendosi, in tal modo il nome completo di mandando CP_1 Parte_2 al competente Ufficiale di Stato Civile affinché provveda ai necessari adempimenti di legge;
3. Visto l'art. 277 co. II cc dichiara che la riconosciuta qualità di genitore del ricorrente comporta ex art. 316 cc del diritto del all'affidamento del minore in suo favore. Pt_1
4. Nulla sulle spese.
Così deciso in Viterbo nella camera di consiglio del 20/03/2025
IL PRESIDENTE est. Dr. Eugenio Maria Turco