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Sentenza 23 aprile 2025
Sentenza 23 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 23/04/2025, n. 2533 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2533 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2025 |
Testo completo
1099/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte di Appello di Roma
Sezione VII
Così composta
Dr Franco Petrolati Presidente
Dr Assunta Marini Consigliere
Dr Anna Maria Giampaolino Consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1099 del 2020 r.g e pendente
TRA
(C.F.: ), con l'avv. CRISTINA OLIVETI. Parte_1 C.F._1
Appellante
E
(C.F.: ) e CP_1 C.F._2 Controparte_2
(C.F.: ), con l'avv. MICHELE LIVANI. C.F._3
Appellati
RAGIONI DELLA DECISIONE
Nessuna delle parti ha depositato note scritte entro il nuovo termine perentorio, regolarmente comunicato, fissato ai sensi dell'art. 127 ter, quarto comma, cod. proc. civ. che prevede: “Se nessuna delle parti deposita le note nel termine assegnato il giudice assegna nuovo termine perentorio per il deposito di note scritte [..]. Se nessuna delle parti deposita le note nel nuovo termine […], il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo”. Alla stregua della richiamata disposizione, va, dunque, ordinata la cancellazione della causa dal ruolo e conseguentemente dichiarata, con sentenza, l'estinzione del processo.
Ai sensi dell'art. 310, quarto comma, cod. proc. civ., le spese rimangono a carico della parte che le ha anticipate.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede: ordina la cancellazione della causa dal ruolo;
dichiara l'estinzione del processo;
nulla per le spese di lite.
Così deciso in Roma il 23 aprile 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte di Appello di Roma
Sezione VII
Così composta
Dr Franco Petrolati Presidente
Dr Assunta Marini Consigliere
Dr Anna Maria Giampaolino Consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1099 del 2020 r.g e pendente
TRA
(C.F.: ), con l'avv. CRISTINA OLIVETI. Parte_1 C.F._1
Appellante
E
(C.F.: ) e CP_1 C.F._2 Controparte_2
(C.F.: ), con l'avv. MICHELE LIVANI. C.F._3
Appellati
RAGIONI DELLA DECISIONE
Nessuna delle parti ha depositato note scritte entro il nuovo termine perentorio, regolarmente comunicato, fissato ai sensi dell'art. 127 ter, quarto comma, cod. proc. civ. che prevede: “Se nessuna delle parti deposita le note nel termine assegnato il giudice assegna nuovo termine perentorio per il deposito di note scritte [..]. Se nessuna delle parti deposita le note nel nuovo termine […], il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo”. Alla stregua della richiamata disposizione, va, dunque, ordinata la cancellazione della causa dal ruolo e conseguentemente dichiarata, con sentenza, l'estinzione del processo.
Ai sensi dell'art. 310, quarto comma, cod. proc. civ., le spese rimangono a carico della parte che le ha anticipate.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede: ordina la cancellazione della causa dal ruolo;
dichiara l'estinzione del processo;
nulla per le spese di lite.
Così deciso in Roma il 23 aprile 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente