Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 31/03/2025, n. 1324 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1324 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice designato dott. Francesco De Giorgi
All'udienza del 31 marzo 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE nella causa lavoro di I grado iscritta al N. R.G. 11238/2024 promossa da , rappresentata e difesa dagli avv.ti Gianluca Sisto e Parte_1
Giuseppe Rella, come da procura in atti RICORRENTE contro
, in persona del Controparte_1
Ministro in carica p.t., CONVENUTO CONTUMACE
Oggetto: carta elettronica del docente
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 17.9.2024, parte ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio il e, premesso di essere Controparte_1 docente precario, a tutt'oggi ancora in servizio, esponeva di aver reso attività di docenza per l'amministrazione convenuta negli anni scolastici con i seguenti incarichi risultanti dai contratti esibiti ed allegati in causa:
a.s. 2020/2021 solo supplenze brevi e saltuarie dal 26.10.2020 al 11.6.2021
a.s. 2021/2022 solo supplenze brevi e saltuarie dal 4.10.2020 al 30.12.2021 – dal
31.12.2021 al 31.3.2022 – dal 1.4.2022 al 8.6.2022
a.s. 2022/2023 incarico fino al termine delle lezioni dall'8.9.2021 al 30.6.2023
1
n. 107/2015 destinato allo sviluppo delle competenze professionali.
Lamentava la discriminazione rispetto al personale docente di ruolo e, dopo aver argomentato in diritto, richiamando a sostegno la pronuncia del Consiglio di Stato n. 1842/2022 e di CGUE del 18.5.2022, nonché precedenti di merito, concludeva chiedendo in via principale accertarsi e dichiararsi il diritto della parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2020-2021 – a.s. 2021-
2022 e a.s. 2022-2023, così come riconosciuta al personale assunto a tempo indeterminato, e conseguentemente condannarsi il
[...]
all'esecuzione in forma specifica per l'importo di € Controparte_1
1.500,00 oltre interessi e rivalutazione, ai sensi della L. n. 724 del 1994, art. 22, comma 36, dalla data del diritto all'accredito sino alla concreta attribuzione ed in via subordinata a titolo di risarcimento danni per lesione del diritto all'aggiornamento professionale, nella misura di €
1.500,00 o del diverso importo ritenuto di giustizia.
Non si costituiva in giudizio il e all'udienza del 20.1.2025 veniva CP_1 dichiarata la contumacia.
Tanto premesso, il ricorso è parzialmente fondato e va accolto per i motivi di seguito illustrati.
Ai fini della decisione, appare utile ricostruire il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento.
Si osserva che l'art. 1, comma 121, L. n. 107 del 13/7/2015 prevede che: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica pe l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili
2 all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per
l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
[...]
, a corsi di laurea, di laurea Controparte_2 magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per
l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Pi. nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
In attuazione di tale legge, il D.P.C.M. 28.11.2016 - che sostituisce il precedente D.P.C.M. del 23.09.2015 - ha ribadito, all'art. 3, che i soli destinatari della disciplina della Carta del docente sono i docenti di ruolo
a tempo indeterminato.
La normativa nazionale è stata poi recentemente oggetto di esame anche da parte della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, con riferimento alla sua compatibilità con l'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, allegato alla direttiva
1999/70/CE. In particolare, con l'ordinanza 18.5.2022 nella causa C-
450/2021, la CGUE ha evidenziato che: la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sancisce il divieto, per quanto riguarda le condizioni di impiego, di trattare i lavoratori a tempo determinato in modo meno favorevole rispetto ai lavoratori a tempo indeterminato che si trovano in una situazione comparabile, per il solo fatto che essi lavorano a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive. La Corte ha dichiarato incompatibile con l'ordinamento euro-unitario la norma che preclude ai docenti a tempo determinato il diritto di avvalersi dei 500 euro della carta per l'aggiornamento e la formazione del docente: “La clausola
4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999,…., deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo
3 indeterminato del , e non al personale docente a Controparte_1 tempo determinato di tale , il beneficio di un vantaggio finanziario CP_1 dell'importo di Euro 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per
l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento
e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post laurea o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per
l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza.” La Corte ha aggiunto che “spetta al giudice nazionale valutare se il lavoratore a tempo determinato si trovi in una situazione comparabile a quella del lavoratore a tempo indeterminato, tenuto conto di elementi quali la natura del lavoro, le condizioni di formazione e le condizioni di impiego”.
In particolare, la CGUE ha valorizzato il fatto che dalle norme interne
(l'art. 282 D. lgs n. 297/1994, le previsioni della contrattazione collettiva del comparto scuola, e da ultimo l'art. 63 e l'art. 1 L. n. 107/2015) emerge il principio secondo cui la formazione dei docenti è obbligatoria, permanente e strutturale.
Va osservato, infatti, che l'art. 282 del Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione (d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297) sancisce, che “L'aggiornamento è un diritto-dovere fondamentale del personale ispettivo, direttivo e docente. Esso è inteso come adeguamento delle conoscenze allo sviluppo delle scienze per singole discipline e nelle connessioni interdisciplinari;
come approfondimento della preparazione didattica”.
Anche il C.C.N.L. Scuola attribuisce rilievo centrale alla formazione dei docenti, disponendo, all'art. 28 CCNL comparto scuola (4.8.1995) che “la
4 partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per i capi di istituto e per il personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario, in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle rispettive professionalità, anche in relazione agli istituti di progressione professionale previsti dal presente contratto.
2. Essa costituisce, altresì, un obbligo di servizio per il medesimo personale in relazione alle iniziative organizzate o promosse dalle singole scuole o dall'Amministrazione nelle sue diverse articolazioni, in quanto funzionale a promuovere l'efficacia del sistema scolastico e la qualità dell'offerta formativa, in relazione anche all'evoluzione del contenuto dei diversi profili professionali”.
L'art. 63 CCNL 27.11.2007, rubricato “Formazione in Servizio”, sancisce che “1. La formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del personale, per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento, per un efficace politica di sviluppo delle risorse umane. L'Amministrazione è tenuta a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio. La formazione si realizza anche attraverso strumenti che consentono l'accesso a percorsi universitari, per favorire l'arricchimento e la mobilità professionale mediante percorsi brevi finalizzati ad integrare il piano di studi con discipline coerenti con le nuove classi di concorso e con profili considerati necessari secondo le norme vigenti. Conformemente all'intesa sottoscritta il 27 giugno 2007 tra il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione e le Confederazioni sindacali, verrà promossa, con particolare riferimento ai processi d'innovazione, mediante contrattazione, una formazione dei docenti in servizio organica e collegata ad un impegno di prestazione professionale che contribuisca all'accrescimento delle competenze richieste dal ruolo.
2. Per garantire le attività formative di cui al presente articolo l'Amministrazione utilizza tutte le risorse disponibili, nonché le risorse allo scopo previste da specifiche norme di legge o da norme comunitarie. (…)”. Il successivo art. 64 del medesimo C.C.N.L., rubricato “Fruizione del diritto alla formazione”, prevede che “1. La partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un
5 diritto per il personale in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie professionalità”.
Orbene è evidente che i testi normativi innanzi citati non distinguono, in alcun modo, tra personale docente di ruolo e personale docente non di ruolo, facendo riferimento al personale docente in servizio. E
l'amministrazione deve garantire la medesima qualità del servizio scolastico a tutti gli utenti, a prescindere dall'assegnazione delle classi a personale di ruolo o a personale non di ruolo. L'obbligo di formazione deve gravare parimenti su entrambe le categorie di docenti proprio perché la formazione è rivolta a tutti i docenti in servizio ed è connessa alle competenze richieste dal “ruolo”, inteso come funzione ed incarico assegnato, non come assunzione in ruolo (ossia a tempo indeterminato) del lavoratore.
In applicazione dei suddetti principi, considerata la natura delle mansioni del tutto equiparabili, anche sotto il profilo delle competenze professionali richieste ai docenti non di ruolo, è del tutto arbitraria l'esclusione di parte ricorrente dal beneficio de quo, sulla base della mera temporaneità del rapporto contrattuale.
In materia è altresì intervenuto il Consiglio di Stato che con sentenza
n. 1842 del 16.3.2022, annullando il DPCM 23.9.2015, ha affermato che un sistema di formazione differenziato per docenti di ruolo e docenti precari “collide con i precetti costituzionali degli artt. 3, 35 e 97 Cost., sia per la discriminazione che introduce a danno dei docenti non di ruolo (resa palese dalla mancata erogazione di uno strumento che possa supportare le attività volte alla loro formazione e dargli pari chances rispetto agli altri docenti di aggiornare la loro preparazione), sia, ancor di più, per la lesione del principio di buon andamento della P.A.: invero, la differenziazione appena descritta collide con l'esigenza del sistema scolastico di far sì che sia tutto il personale docente (e non certo esclusivamente quello di ruolo, a poter conseguire un livello adeguato di aggiornamento professionale e di formazione, affinché sia garantita la qualità dell'insegnamento complessivo fornito agli studenti. In altre parole, è evidente la non conformità ai canoni di buona amministrazione di un sistema che, ponendo
6 un obbligo di formazione a carico di una sola parte del personale docente
(e dandogli gli strumenti per ottemperarvi), continua nondimeno a servirsi, per la fornitura del servizio scolastico, anche di un'altra aliquota di personale docente, la quale è tuttavia programmaticamente esclusa dalla formazione e dagli strumenti di ausilio per conseguirla: non può dubitarsi, infatti, che, nella misura in cui la P.A. si serve di personale docente non di ruolo per l'erogazione del servizio scolastico, deve curare la formazione anche di tale personale, al fine di garantire la qualità dell'insegnamento fornito agli studenti”. Pertanto, anche il Consiglio di Stato rimarca che “il diritto-dovere di formazione professionale e aggiornamento grava su tutto il personale docente e non solo su un'aliquota di esso”.
Fermo quanto detto, con specifico riferimento alla Carta docente ed alle problematiche giuridiche ed interpretative ad essa connessa si è di recente pronunciata la Cassazione con sentenza n. 29961 del
27.10.2023.
Con tale approdo la Suprema Corte ha affermato i seguenti principi di diritto:
“1. La Carta del Docente di cui all'art. 1, comma 121, l. n. 107 del 2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31 agosto, ai sensi dell'art. 4, comma 1, l. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30 giugno, ai sensi dell'art. 4, comma 2, della l. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_1
2. Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma
121, l. n. 107 del 2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta
l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36,
7 della l. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3. Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma
121, l. n. 107 de 2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4. L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta
Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948, n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, l. n. 124 del 1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico.”
In ultimo occorre evidenziare che sulla dibattuta questione è altresì intervenuto il legislatore con l'emanazione dell'art. 15 D.L. n. 69/2023, convertito con modificazioni dalla L. n. 103 del 10.8.2023, con cui è stato esteso, per l'anno 2023, i benefici della c.d. Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all'art. 1 comma 121 L. n.
8 107/2015, ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile.
Passando ora alla disamina nel merito, occorre rilevare che parte ricorrente ha svolto servizio quale docente a tempo determinato negli anni scolastici indicati in ricorso, con incarichi alcuni di supplenza breve e saltuaria, altri per supplenza fino al termine delle attività didattiche.
Preliminarmente va osservato che la domanda relativa al beneficio previsto le annualità a.s. 2020-2021 e a.s. 2021-2022 devono essere rigettate, in quanto dalla documentazione allegata (cfr. contratti di parte ricorrente) non risulta che il ricorrente abbia svolto, nel corso di tali anni scolastici, supplenze annuali o fino al termine delle attività didattiche per posti resisi disponibili entro il 31 dicembre. Risultano unicamente supplenze brevi o saltuarie, come tali, escluse dalla recente giurisprudenza di legittimità dalla spettanza del beneficio. (cfr. da ultimo l'ordinanza n. 7254 del 19.3.2024 della Corte di Cassazione secondo cui nelle supplenze brevi e saltuarie difetterebbe un collegamento ricavabile ex ante con la didattica annuale).
Inoltre, va altresì rigettata la richiesta subordinata svolta da parte ricorrente, di condanna a titolo di risarcimento danni per compromissione delle chance di sviluppo professionale, alla luce di tutto quanto statuito ed espresso dalla Suprema Corte, in materia di carta docenti, sia nella citata sentenza n. 29961 del 27.10.2023 che nella recente ordinanza del marzo 2024.
Per le supplenze brevi, che ex ante pongono sia il docente che la scuola innanzi alla prospettiva di una docenza limitata ad un breve periodo, è ragionevole escludere un beneficio che consente l'acquisto di beni per loro natura coerenti con una prospettiva di insegnamento non saltuario, ma prevedibile ex ante come duraturo, tale quantomeno da coprire un anno di insegnamento scolastico.
Ad ogni buon conto, giova altresì precisare che la domanda di risarcimento del danno, non sostenuta dalle allegazioni necessarie ai fini della condanna dell'Amministrazione, deve essere in ogni caso disattesa, in quanto grava sul danneggiato l'onere di provare gli elementi costitutivi
9 della pretesa risarcitoria di diminuzione patrimoniale e lesione del proprio diritto all'aggiornamento professionale, con la conseguenza che la totale assenza di queste indicazioni priva il giudice anche della possibilità di una valutazione equitativa.
La domanda va invece accolta in relazione alla ulteriore annualità indicata in ricorso, quale quella relativa all'a.s. 2022-2023, ove l'istante ha svolto incarichi di supplenza fino al termine delle attività didattiche, come documentati dal contratto di lavoro allegato senza aver fruito della
Carta elettronica del docente.
Inoltre e per quanto riguarda la condizione della parte ricorrente di
“interna” o “esterna” al sistema delle docenze scolastiche, - che assume rilievo, secondo la citata decisione della Corte di Cassazione, ai fini dell'individuazione del tipo di tutela che deve attribuirsi in concreto al docente cui spetti il diritto alla Carta OC (adempimento in forma specifica nel primo caso e risarcimento in forma equivalente nel secondo caso), non è contestato che parte ricorrente non sia ancora “interno” al sistema delle docenze scolastiche, da intendersi, come chiarito dal
Giudice di Legittimità, come riferito ai docenti “iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo”.
Tanto premesso ed in virtù di tutto quanto osservato, la domanda va parzialmente accolta e deve essere dichiarato il diritto di parte ricorrente a fruire della somma nella misura di € 500,00 annui per l'anno scolastico
2022-2023, tramite la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, con esclusione degli a.s. 2020-2021 e a.s. 2021-2022, ove non risulta che abbia svolto supplenze annuali o fino al termine delle attività didattiche, con condanna del convenuto CP_1 ad adottare ogni conseguenziale adempimento per garantire la fruizione del suddetto beneficio mediante accredito su “carta docente”, con le stesse regole assegnate ai dipendenti a tempo indeterminato.
Va tuttavia precisato che la somma di euro 500,00 non può essere maggiorata degli interessi, in quanto l'importo ex art. 2 DPCM del 28 novembre 2016 è chiaramente indicato al valore nominale, senza ulteriori maggiorazioni nemmeno ove non venga utilizzato nell'anno di erogazione
10 ma in quello successivo. Pertanto, va esclusa la richiesta sia di rivalutazione monetaria che di interessi legali, non essendo il beneficio economico in esame equiparabile a retribuzione e/o bene fruttifero, né risulta dedotta alcuna prova per il riconoscimento di una eventuale voce di danno.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate nei minimi, in ragione della serialità del contenzioso e compensate a metà nella misura di € 530,00.
P.Q.M.
in composizione monocratica, in persona del dott. Francesco De Giorgi, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da Parte_1 nei confronti del , così Controparte_1 provvede:
1. Accoglie parzialmente il ricorso e dichiara il diritto del ricorrente al riconoscimento del beneficio economico di cui alla Parte_1
c.d. “Carta docente” nella misura di € 500,00 per l'anno scolastico 2022-
2023, e, per l'effetto, condanna il convenuto a garantire la CP_1 fruizione del suddetto beneficio mediante accredito su “carta docente”, con le stesse regole assegnate ai dipendenti a tempo indeterminato;
2. Rigetta la domanda in relazione e a.s. 2020-2021 e a.s. 2021-2022, perché avente ad oggetto supplenze brevi e saltuarie;
3. Condanna il al Controparte_1 pagamento delle spese processuali che liquida in € 530,00 oltre accessori come per legge ed € 49,00 per spese borsuali, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
Bari, 31 marzo 2025
Il Giudice del Lavoro dott. Francesco De Giorgi
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