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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 26/11/2025, n. 2564 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 2564 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VERONA
SEZIONE SECONDA CIVILE
in persona del Dottor Luigi Pagliuca in funzione di giudice unico, all'esito della discussione ai sensi dell'art 281 sexies cpc all'udienza del 20.11.25, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2035 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2025 e vertente tra
(cod.fisc. ) Parte_1 C.F._1
con l'avv. Emanuele Ghiotto
- ricorrente -
e
(p.iva. ) CP_1 P.IVA_1
contumace
- resistente -
Motivi della decisione
Con contratto in data 13.5.21 (doc. 2 di parte ricorrente) aveva appaltato a Parte_1 [...]
i lavori di fornitura e posa della copertura in legno lamellare e del cappotto esterno presso CP_1
un immobile sito in Oppeano (Vr), via Postale Vecchia 41, per un corrispettivo pattuito in euro
49.000,00 oltre iva e già corrisposto dal ricorrente per euro 38.500,00 oltre iva (cfr fatture e contabili di bonifico sub docc. 5 di parte ricorrente).
1 Il ricorrente sostiene che non avrebbe completato i lavori (omettendo di installare la CP_1
linea vita sul tetto e di realizzare in modo completo il cappotto) ed avrebbe anche eseguito quelli relativi al cappotto con gravi difetti.
Su tali premesse il ha chiesto in via principale la risoluzione del contratto per Pt_1
inadempimento della resistente, con condanna di quest'ultima al risarcimento dei danni provocati
(corrispondenti ai costi necessari per porre rimedio ai vizi riscontrati ed alla messa in pristino dell'opera, stimati in complessivi euro 41.820,00 oltre iva).
In subordine, in caso di mancato e/o parziale accoglimento della domanda risarcitoria, il Pt_1
ha chiesto la condanna di alla restituzione degli importi pagati in eccesso rispetto a CP_1
quanto effettivamente realizzato dalla resistente.
nonostante la regolarità della notifica non si è costituita in giudizio ed è stata perciò CP_1
dichiarata contumace.
La CTU espletata prima del giudizio ha consentito di accertare che, come eccepito dal ricorrente:
a) non ha realizzato sul tetto la linea vita (del valore di euro 1.800,00 + iva); CP_1
b) che il cappotto (il cui costo era stato pattuito in euro 12.000,00 + iva nel contratto) è stato solo parzialmente realizzato (non sono stati eseguiti 9,1 mq quanto al prospetto sud, 29,3 mq quanto al prospetto nord, 5,1 mq quanto al prospetto est, 7,8 mq quanto al prospetto ovest;
i tasselli sono stati messi solo parzialmente e non sono state posate la rete e le due mani di intonachino rasante, oltre che il pannello di partenza in eps goffrato) e, proprio a causa di tale incompletezza, è oggi in condizioni tali (il collante non è stato steso in modo uniforme e il materiale isolante del cappotto esterno si sfarina con grande facilità e non è quindi più idoneo a ricevere le successive fasi di lavorazione necessarie per completare la coibentazione) da renderne necessaria l'integrale sostituzione, sicché la parte di opera realizzata non ha apportato alcuna utilità al Pt_1
Anzi, come accertato dal CTU, per rimuovere la parte di opera realizzata (ed ormai inservibile) e realizzare il cappotto esterno a regola d'arte è necessario sostenere una spesa di euro 25.270,00 oltre iva (euro 4.370,00 per costo del ponteggio + euro 2.900,00 per la rimozione e per lo smaltimento
2 della parte di opera realizzata dalla resistente + euro 18.000,00 per la fornitura e posa di nuovo cappotto a prezzo di mercato).
Rispetto al tetto lamellare (per il quale – senza considerare la linea vita non realizzata – nel contratto era stato pattuito un corrispettivo di euro 35.200,00 + iva), invece, il non ha Pt_1
mosso contestazioni, riconoscendo quindi che l'opera era stata realizzata a regola d'arte.
Alla luce di tali emerge istruttorie, deve ritenersi senz'altro dimostrato l'inadempimento di
[...]
CP_1
Tuttavia, tenuto conto che su un totale di opere appaltate di euro 49.000,00 oltre iva, sono state realizzate correttamente (con soddisfazione, quindi, dell'interesse del committente) lavorazioni per euro 35.200,00 + iva (quelle relative al tetto), ritiene il Giudicante che l'inadempimento non possa ritenersi di gravità tale da giustificare addirittura la risoluzione del contratto per inadempimento, ai sensi degli art. 1433 e 1455 cc (e alla stessa conclusione dovrebbe giungersi ove si ritenesse operante la garanzia per vizi di cui all'art. 1667 cc, posto che deve escludersi che l'opera realizzata sia stata del tutto inadatta alla sua destinazione atteso che, come già evidenziato, il tetto è stato in realtà realizzato correttamente).
Il ha però pagato il maggior importo di euro 38.500,00 + iva (rispetto ad un dovuto, per Pt_1
quanto utilmente realizzato, di euro 35.200,00 + iva), sicché lo stesso ha in primo luogo diritto al rimborso della somma di euro 3.300,00 + iva (quindi euro 3.630,00 iva compresa) pagata in eccesso, come richiesto con la domanda subordinata.
L'accertato inadempimento contrattuale, però, comporta anche la condanna di al CP_1
risarcimento dei danni provocati al danni che consistono: Pt_1
a) nel rimborso del costo necessario per la rimozione e lo smaltimento del cappotto realizzato dalla resistente. E tale costo è stato quantificato dal CTU in euro 2.900,00 oltre iva;
b) nel maggior costo che il dovrà sostenere per far realizzare il cappotto da altra ditta. E Pt_1
tale danno corrisponde alla spesa necessaria per l'installazione di un nuovo ponteggio (quantificata in euro 4.370,00 oltre iva) oltre che alla differenza di euro 6.000,00 + iva tra il costo del cappotto
3 pattuito tra le parti nel contratto (euro 12.000,00 + iva, che come detto il ricorrente non dovrà pagare) e la maggior spesa che il ricorrente dovrà sostenere per far realizzare l'opera da parte di altra ditta a costi correnti di mercato (euro 18.000,00 oltre iva).
In danno complessivamente patito dal in conseguenza dell'inadempimento di Pt_1 CP_1
[... va quindi quantificato in complessivi euro 13.270,00 + iva 10%, quindi in finali euro 14.597,00 iva compresa (importo che non va soggetto a rivalutazione, posto che gli interventi di smaltimento e ripristino sono già stati quantificati dal CTU a prezzi di mercato correnti).
In conclusione, all'esito del giudizio va rigettata la domanda di risoluzione contrattuale ma, in parziale accoglimento della domanda risarcitoria ed in accoglimento della domanda subordinata, va condannata al pagamento a favore del del complessivo importo di euro CP_1 Pt_1
18.227,00, di cui euro 14.597,00 a titolo di risarcimento del danno conseguente all'inadempimento della resistente ed euro 3.630,00 a titolo di restituzione di somme corrisposte dalla ricorrente in eccesso rispetto a quanto dovuto per le opere effettivamente (ed utilmente) realizzate.
Il tutto maggiorato di interessi dalla domanda giudiziale (18.4.25, data di notifica del ricorso introduttivo) quanto all'importo di euro 3.630,00 indebitamente ricevuto da (non CP_1
potendosi ritenere dimostrato che la resistente fosse in mala fede al momento della ricezione della somma in eccesso) e dalla data di pubblicazione della presente sentenza quanto all'importo di euro
14.597,00 (posto che, come detto, i costi di ripristino sono stati calcolati a valori attuali).
Le spese di lite seguono la soccombenza della resistente e si liquidano:
a) quanto al procedimento di consulenza tecnica preventiva ante causam (n. 856/24 rg) nell'importo complessivo di euro 2.871,00, di cui euro 287,00 per spese ed euro 2.584,00 per compenso professionale, oltre spese generali 15%, iva e cpa;
b) quanto al presente giudizio di merito nell'importo complessivo di euro 3.092,00, di cui euro
545,00 per spese ed euro 2.547,00 per compenso professionale (con applicazione dei valori medi per le fasi di studio ed introduttiva, del valore minimo per la fase decisionale non essendo stati depositati scritti conclusionali e con esclusione della fase istruttoria in quanto non svolta), oltre spese generali 15%, iva e cpa.
4 Anche le spese della consulenza tecnica preventiva, come liquidate dal Giudice del procedimento n.
856/24 rg con decreto in data 27.8.2024, vanno definitivamente poste per intero a carico di parte resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) rigetta la domanda di risoluzione per inadempimento;
2) in parziale accoglimento della domanda di risarcimento danni ed in accoglimento della domanda subordinata di restituzione di somme, condanna al pagamento a favore di CP_1 Parte_1
della somma di euro 18.227,00 (per le causali indicate nella parte motiva), da maggiorarsi
[...]
di interessi al tasso di cui all'art. 1284, c. 1 cc dal 18.4.25 al saldo quanto all'importo di euro
3.630,00 e dalla data di pubblicazione della presente sentenza al saldo quanto all'importo di euro
14.597,00;
3) condanna al pagamento a favore di della somma di euro CP_1 Parte_1
2.871,00, oltre spese generali 15%, iva e cpa a titolo di integrale rimborso delle spese di lite relative al procedimento ex art 696bis cpc ante causam n. 856/24 rg;
4) condanna al pagamento a favore di della somma di euro CP_1 Parte_1
3.092,00, oltre spese generali 15%, iva e cpa a titolo di integrale rimborso delle spese di lite del presente giudizio di merito;
5) pone le spese della CTU svolta nel procedimento ex art 696bis cpc ante causam n. 854/24 rg, come liquidate dal Giudice con decreto in data 27.8.2024, definitivamente e per intero a carico di
CP_1
Verona, 26.11.2025
Il Giudice
5 Dott. Luigi Pagliuca
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VERONA
SEZIONE SECONDA CIVILE
in persona del Dottor Luigi Pagliuca in funzione di giudice unico, all'esito della discussione ai sensi dell'art 281 sexies cpc all'udienza del 20.11.25, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2035 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2025 e vertente tra
(cod.fisc. ) Parte_1 C.F._1
con l'avv. Emanuele Ghiotto
- ricorrente -
e
(p.iva. ) CP_1 P.IVA_1
contumace
- resistente -
Motivi della decisione
Con contratto in data 13.5.21 (doc. 2 di parte ricorrente) aveva appaltato a Parte_1 [...]
i lavori di fornitura e posa della copertura in legno lamellare e del cappotto esterno presso CP_1
un immobile sito in Oppeano (Vr), via Postale Vecchia 41, per un corrispettivo pattuito in euro
49.000,00 oltre iva e già corrisposto dal ricorrente per euro 38.500,00 oltre iva (cfr fatture e contabili di bonifico sub docc. 5 di parte ricorrente).
1 Il ricorrente sostiene che non avrebbe completato i lavori (omettendo di installare la CP_1
linea vita sul tetto e di realizzare in modo completo il cappotto) ed avrebbe anche eseguito quelli relativi al cappotto con gravi difetti.
Su tali premesse il ha chiesto in via principale la risoluzione del contratto per Pt_1
inadempimento della resistente, con condanna di quest'ultima al risarcimento dei danni provocati
(corrispondenti ai costi necessari per porre rimedio ai vizi riscontrati ed alla messa in pristino dell'opera, stimati in complessivi euro 41.820,00 oltre iva).
In subordine, in caso di mancato e/o parziale accoglimento della domanda risarcitoria, il Pt_1
ha chiesto la condanna di alla restituzione degli importi pagati in eccesso rispetto a CP_1
quanto effettivamente realizzato dalla resistente.
nonostante la regolarità della notifica non si è costituita in giudizio ed è stata perciò CP_1
dichiarata contumace.
La CTU espletata prima del giudizio ha consentito di accertare che, come eccepito dal ricorrente:
a) non ha realizzato sul tetto la linea vita (del valore di euro 1.800,00 + iva); CP_1
b) che il cappotto (il cui costo era stato pattuito in euro 12.000,00 + iva nel contratto) è stato solo parzialmente realizzato (non sono stati eseguiti 9,1 mq quanto al prospetto sud, 29,3 mq quanto al prospetto nord, 5,1 mq quanto al prospetto est, 7,8 mq quanto al prospetto ovest;
i tasselli sono stati messi solo parzialmente e non sono state posate la rete e le due mani di intonachino rasante, oltre che il pannello di partenza in eps goffrato) e, proprio a causa di tale incompletezza, è oggi in condizioni tali (il collante non è stato steso in modo uniforme e il materiale isolante del cappotto esterno si sfarina con grande facilità e non è quindi più idoneo a ricevere le successive fasi di lavorazione necessarie per completare la coibentazione) da renderne necessaria l'integrale sostituzione, sicché la parte di opera realizzata non ha apportato alcuna utilità al Pt_1
Anzi, come accertato dal CTU, per rimuovere la parte di opera realizzata (ed ormai inservibile) e realizzare il cappotto esterno a regola d'arte è necessario sostenere una spesa di euro 25.270,00 oltre iva (euro 4.370,00 per costo del ponteggio + euro 2.900,00 per la rimozione e per lo smaltimento
2 della parte di opera realizzata dalla resistente + euro 18.000,00 per la fornitura e posa di nuovo cappotto a prezzo di mercato).
Rispetto al tetto lamellare (per il quale – senza considerare la linea vita non realizzata – nel contratto era stato pattuito un corrispettivo di euro 35.200,00 + iva), invece, il non ha Pt_1
mosso contestazioni, riconoscendo quindi che l'opera era stata realizzata a regola d'arte.
Alla luce di tali emerge istruttorie, deve ritenersi senz'altro dimostrato l'inadempimento di
[...]
CP_1
Tuttavia, tenuto conto che su un totale di opere appaltate di euro 49.000,00 oltre iva, sono state realizzate correttamente (con soddisfazione, quindi, dell'interesse del committente) lavorazioni per euro 35.200,00 + iva (quelle relative al tetto), ritiene il Giudicante che l'inadempimento non possa ritenersi di gravità tale da giustificare addirittura la risoluzione del contratto per inadempimento, ai sensi degli art. 1433 e 1455 cc (e alla stessa conclusione dovrebbe giungersi ove si ritenesse operante la garanzia per vizi di cui all'art. 1667 cc, posto che deve escludersi che l'opera realizzata sia stata del tutto inadatta alla sua destinazione atteso che, come già evidenziato, il tetto è stato in realtà realizzato correttamente).
Il ha però pagato il maggior importo di euro 38.500,00 + iva (rispetto ad un dovuto, per Pt_1
quanto utilmente realizzato, di euro 35.200,00 + iva), sicché lo stesso ha in primo luogo diritto al rimborso della somma di euro 3.300,00 + iva (quindi euro 3.630,00 iva compresa) pagata in eccesso, come richiesto con la domanda subordinata.
L'accertato inadempimento contrattuale, però, comporta anche la condanna di al CP_1
risarcimento dei danni provocati al danni che consistono: Pt_1
a) nel rimborso del costo necessario per la rimozione e lo smaltimento del cappotto realizzato dalla resistente. E tale costo è stato quantificato dal CTU in euro 2.900,00 oltre iva;
b) nel maggior costo che il dovrà sostenere per far realizzare il cappotto da altra ditta. E Pt_1
tale danno corrisponde alla spesa necessaria per l'installazione di un nuovo ponteggio (quantificata in euro 4.370,00 oltre iva) oltre che alla differenza di euro 6.000,00 + iva tra il costo del cappotto
3 pattuito tra le parti nel contratto (euro 12.000,00 + iva, che come detto il ricorrente non dovrà pagare) e la maggior spesa che il ricorrente dovrà sostenere per far realizzare l'opera da parte di altra ditta a costi correnti di mercato (euro 18.000,00 oltre iva).
In danno complessivamente patito dal in conseguenza dell'inadempimento di Pt_1 CP_1
[... va quindi quantificato in complessivi euro 13.270,00 + iva 10%, quindi in finali euro 14.597,00 iva compresa (importo che non va soggetto a rivalutazione, posto che gli interventi di smaltimento e ripristino sono già stati quantificati dal CTU a prezzi di mercato correnti).
In conclusione, all'esito del giudizio va rigettata la domanda di risoluzione contrattuale ma, in parziale accoglimento della domanda risarcitoria ed in accoglimento della domanda subordinata, va condannata al pagamento a favore del del complessivo importo di euro CP_1 Pt_1
18.227,00, di cui euro 14.597,00 a titolo di risarcimento del danno conseguente all'inadempimento della resistente ed euro 3.630,00 a titolo di restituzione di somme corrisposte dalla ricorrente in eccesso rispetto a quanto dovuto per le opere effettivamente (ed utilmente) realizzate.
Il tutto maggiorato di interessi dalla domanda giudiziale (18.4.25, data di notifica del ricorso introduttivo) quanto all'importo di euro 3.630,00 indebitamente ricevuto da (non CP_1
potendosi ritenere dimostrato che la resistente fosse in mala fede al momento della ricezione della somma in eccesso) e dalla data di pubblicazione della presente sentenza quanto all'importo di euro
14.597,00 (posto che, come detto, i costi di ripristino sono stati calcolati a valori attuali).
Le spese di lite seguono la soccombenza della resistente e si liquidano:
a) quanto al procedimento di consulenza tecnica preventiva ante causam (n. 856/24 rg) nell'importo complessivo di euro 2.871,00, di cui euro 287,00 per spese ed euro 2.584,00 per compenso professionale, oltre spese generali 15%, iva e cpa;
b) quanto al presente giudizio di merito nell'importo complessivo di euro 3.092,00, di cui euro
545,00 per spese ed euro 2.547,00 per compenso professionale (con applicazione dei valori medi per le fasi di studio ed introduttiva, del valore minimo per la fase decisionale non essendo stati depositati scritti conclusionali e con esclusione della fase istruttoria in quanto non svolta), oltre spese generali 15%, iva e cpa.
4 Anche le spese della consulenza tecnica preventiva, come liquidate dal Giudice del procedimento n.
856/24 rg con decreto in data 27.8.2024, vanno definitivamente poste per intero a carico di parte resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) rigetta la domanda di risoluzione per inadempimento;
2) in parziale accoglimento della domanda di risarcimento danni ed in accoglimento della domanda subordinata di restituzione di somme, condanna al pagamento a favore di CP_1 Parte_1
della somma di euro 18.227,00 (per le causali indicate nella parte motiva), da maggiorarsi
[...]
di interessi al tasso di cui all'art. 1284, c. 1 cc dal 18.4.25 al saldo quanto all'importo di euro
3.630,00 e dalla data di pubblicazione della presente sentenza al saldo quanto all'importo di euro
14.597,00;
3) condanna al pagamento a favore di della somma di euro CP_1 Parte_1
2.871,00, oltre spese generali 15%, iva e cpa a titolo di integrale rimborso delle spese di lite relative al procedimento ex art 696bis cpc ante causam n. 856/24 rg;
4) condanna al pagamento a favore di della somma di euro CP_1 Parte_1
3.092,00, oltre spese generali 15%, iva e cpa a titolo di integrale rimborso delle spese di lite del presente giudizio di merito;
5) pone le spese della CTU svolta nel procedimento ex art 696bis cpc ante causam n. 854/24 rg, come liquidate dal Giudice con decreto in data 27.8.2024, definitivamente e per intero a carico di
CP_1
Verona, 26.11.2025
Il Giudice
5 Dott. Luigi Pagliuca
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