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Sentenza 26 settembre 2025
Sentenza 26 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 26/09/2025, n. 437 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 437 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati:
Massimo De Luca Presidente Relatore
Giorgio Bertola Giudice
Valeria Monti Giudice ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 3913/2025 promossa con ricorso congiunto depositato in data 23/07/2025
DA
) rappresentato e difeso, Parte_1 C.F._1 per mandato allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. MENOZZI SONIA
E
CHIARA CAVICCHIOLI ) rappresentata e difesa, per C.F._2 mandato allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'Avv. SPADINI PAOLA
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: Omologa di separazione consensuale.
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI PRIVATE
“… (omissis) … 1. I coniugi concordano di vivere separatamente.
2. Il figlio è affidato in via condivisa a entrambi i genitori, sicché Persona_1 limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione ciascuno esercita la responsabilità genitoriale separatamente;
alla madre è attribuita la collocazione prevalente, per cui viene a lei assegnata la casa coniugale sita in Mantova, Via Ceresara 7, ove il minore mantiene la residenza anagrafica.
3. Per gli anni di prima infanzia i genitori concordano che finché non viene implementato il pernottamento del figlio presso il padre (da inserire prolungando gradualmente le ore di permanenza e comunque entro il compimento del terzo anno di età, previa verifica e confronto con la Dr. ) il padre tiene CP_1
ogni martedì (con orario minimo 17:30-20:30), passando a prenderlo Per_1 anche di mercoledì mattina alle 08:15 per accompagnarlo all'asilo, e a weekend alternati (con orario minimo del sabato 16:00-20:30 e con orario minimo della domenica 10:00-18:00), nonché a giovedì alternati con orario 16:00-20:30 quando il fine settimana è di spettanza della madre;
fino al terzo anno di età il pernottamento col padre cade alternativamente di sabato con riconduzione presso l'abitazione materna alle 18:00 di domenica, se il weekend è di sua spettanza, o di martedì con accompagnamento alla scuola dell'infanzia se il fine settimana spetta alla madre;
compiuti i tre anni, se nel fine settimana sta con la Per_1 madre il padre lo preleva alle 18:30 di martedì e lo conduce all'asilo la mattina successiva, inoltre lo tiene di giovedì con orario 16:00-20:30; se nel fine settimana sta col padre viene da questo prelevato di sabato alle 10:00, Per_1 pernotta presso di lui e viene riportato alla madre di domenica alle ore 20:30, inoltre trascorre col padre il martedì con orario 17:30-20:30; dai sei anni trascorre presso il padre due notti a settimana, ossia martedì e giovedì Per_1 (sempre con accompagnamento a scuola la mattina seguente) se il weekend spetta alla madre, oppure martedì e sabato se il weekend spetta al padre.
4. I genitori tengono il minore a festività nazionali alternate nel corso dell'anno da intendersi sempre inclusive del pernottamento;
i genitori si alternano tra loro anche nella celebrazione delle varie ricorrenze con il figlio di anno in anno, fatta eccezione per il 25.12 che viene sempre trascorso con la madre e il 26.12 che viene sempre trascorso col padre;
nel periodo delle vacanze scolastiche natalizie i genitori trascorrono alternativamente con il minore i giorni dal 27.12 al 01.01 fino alle 19:00 o dal 01.01 al 06.01 fino alle 19:00, nel periodo delle vacanze scolastiche pasquali trascorrono tre giorni ciascuno col figlio inclusivi di pernottamento, alternandosi nei giorni di Pasqua e Lunedì dell'Angelo, mentre nel periodo delle vacanze scolastiche estive trascorrono quindici giorni ciascuno col figlio inclusivi di pernottamento, eventualmente anche consecutivi. Durante i rispettivi giorni di competenza ciascun genitore può portare il figlio in villeggiatura anche all'estero (fatta eccezione per le località sconsigliate dalla
) avendo cura di comunicarlo all'altro entro il 15.05 per il periodo CP_2 estivo, entro il 30.11 per il periodo natalizio e almeno dieci giorni prima della partenza per il periodo pasquale;
il genitore che porta il figlio in vacanza deve informare l'altro circa la destinazione scelta appena questa è nota;
in parziale deroga a quanto sopra previsto, per l'anno 2025: in estate il padre può tenere con sé il minore la prima settimana di agosto dalle 10:00 alle 19:30 con un solo pernottamento da scegliersi tra il giorno di venerdì o sabato (e comunque se sarà pronto) e nel periodo natalizio i genitori si limitano ad alternarsi Per_1 nelle ricorrenze, comunque inclusive di pernottamento;
sempre in deroga a quanto sopra previsto, per l'anno 2026 e fino al compimento dei sei anni: per le festività natalizie ciascun genitore può tenere il minore per tre giorni consecutivi da concordare con l'altro entro il 30.11, in estate il padre può tenere il minore una settimana, anche consecutiva, con pernottamenti e facoltà di portarlo in villeggiatura anche all'estero; il figlio trascorre il suo compleanno (comprensivo di pernottamento previo accordo tra le parti) con ciascun genitore ad anni alternati, ma all'altro è riconosciuta la facoltà di incontrarlo per fargli gli auguri e/o consegnargli il regalo), inoltre il minore può cenare e pernottare presso il genitore che compie gli anni previo accordo.
2 5. A titolo di contributo al mantenimento del figlio fino a dicembre 2025 il padre corrisponde € 400,00 mensili, mentre a partire da gennaio 2026 (in ragione della promozione programmata) corrisponde € 500,00 da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, fino alla raggiunta autosufficienza economica di
, tramite accredito sul conto corrente bancario della madre entro il giorno Per_1 05 di ogni mese;
inoltre, nell'ottica della futura riduzione dell'ammontare delle spese straordinarie fisse, una volta conclusa la frequentazione dell'asilo nido il padre versa mensilmente € 600,00 da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT anziché i predefiniti € 500,00, ma subordinatamente all'assenza di spese straordinarie periodiche e continuative (derivanti, a titolo esemplificativo, da iscrizioni a scuole private, corsi sportivi, di lingue, lezioni di recupero, terapie non occasionali, et cetera) che importino esborsi pro quota superiori a € 100,00 mensili, con la precisazione che laddove la spesa continuativa sia da corrispondere con cadenza superiore al mese (es. trimestrale o semestrale) per valutare l'avverarsi della condizione ostativa al versamento degli € 100,00 integrativi dell'assegno base tale esborso va considerato quale spesa mensile in proporzione alla periodicità dell'uscita stessa (nell'es. in misura di un terzo o di un sesto).
6. Le spese extra assegno sostenute per sono ripartite tra i genitori nella Per_1 misura del 50% ciascuno e vanno individuate, classificate e rimborsate secondo i criteri previsti dallo schema in uso presso il Tribunale di Mantova alla data del deposito della domanda;
pertanto sono a carico di ciascun genitore per il 50% senza necessità di previo accordo e con obbligo di rimborso entro 20 giorni a fronte della semplice esibizione del documento attestante la spesa da parte del genitore che l'ha anticipata per intero, le seguenti spese straordinarie: A. spese mediche: - tutte quelle per visite mediche, esami, trattamenti e cure, anche odontoiatriche e oculistiche (su prescrizione medica specialistica: occhiali da vista e lenti a contatto per uso non estetico/cosmetico), debitamente prescritte da un medico ed erogate in ambito pubblico con pagamento di ticket (e quindi non interamente coperte dal SSN); - quelle (sempre su prescrizione medica) per accertamenti, trattamenti e cure non erogabili dal Servizio Sanitario Nazionale, ma solo in ambito privato;
- quelle (sempre su prescrizione medica) per esami, accertamenti e cure in ambito privato urgenti e indifferibili, non erogabili in ambito pubblico entro i tempi indicati dal medico nella ricetta;
B. spese scolastiche: - tasse di iscrizione (ivi compresi eventuali assicurazioni obbligatorie e/o contributi richiesti dall'istituto), alla scuola elementare, media e superiore pubblica e, dopo la maturità, all'università pubblica (qualora il figlio voglia proseguire negli studi); - acquisto dei libri di testo scolastici e universitari;
- corredo scolastico di inizio anno;
spese per la partecipazione alla gita scolastica senza pernottamento organizzata dalla scuola;
- spese per il trasporto da e per la sede di studi (anche universitaria) con mezzo pubblico;
- spese per tempo prolungato, pre-scuola, post-scuola (se richiesto dall'istituto oppure, se entrambi i genitori lavorano, se necessitato dalle esigenze lavorative dei genitori e nessuno dei due offre alternative anche per tramite della rete familiare di riferimento, nonni, etc.); - spese per il centro ricreativo estivo e gruppo estivo (solo se entrambi i genitori lavorano); - spese per baby sitter se rese necessarie dagli impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia della prole e/o del genitore in quel momento collocatario, in mancanza di alternative gratuite (genitore non collocatario, familiari di riferimento, o altri parenti disponibili); - spese per l'acquisto di strumenti informatici (PC portatile o tablet) se necessari per lo
3 svolgimento delle attività didattiche ovvero connessi al programma di studio differenziato e/o personalizzato predisposto dalla scuola, nel limite massimo di spesa di € 500,00 (cinquecento,00); - spesa per la retta dell'asilo nido (se entrambi i genitori lavorano) e della scuola materna, nei limiti dell'importo previsto per le fasce di reddito dalle tabelle degli asili nido e delle scuole materne comunali;
si precisa che il costo della mensa scolastica è spesa ordinaria come tale rientrante nell'assegno di mantenimento mensile (se previsto); pertanto, se la retta mensile dell'istituto include anche la quota relativa ai pasti, il loro costo non deve essere diviso tra i genitori che compartecipano soltanto la quota fissa mensile relativa al servizio scolastico;
C. spese per le lezioni di scuola guida (pratica e teoria, e tasse di iscrizione ai relativi esami); sono parimenti suddivise tra i genitori nella misura del 50% ciascuno secondo le modalità e tempistiche sopra precisate, ma solamente se previamente concordate tra i medesimi, tutte le altre spese di natura straordinaria e quindi a titolo meramente esemplificativo: spese per tempo prolungato, pre-scuola, post-scuola, centro ricreativo estivo e gruppo estivo, se uno dei genitori non lavora;
per cure - anche dentistiche, ortodontiche e oculistiche - erogate in ambito privato e non indifferibili e urgenti;
per cure termali e fisioterapiche;
per cure e farmaci non convenzionali;
per tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
per corsi di specializzazione;
per gite scolastiche con pernottamento;
per corsi di recupero e lezioni private;
per alloggio presso la sede universitaria;
per baby sitter (fuori dalle ipotesi di cui alla precedente lettera B); per l'acquisto di strumenti informatici (fuori dalle ipotesi di cui alla precedente lettera B); per l'acquisto del telefono cellulare, del motorino o della autovettura;
per viaggi e vacanze;
per corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature, etc.; pertanto, il genitore che propone la spesa deve inviare all'altro genitore richiesta scritta di adesione in cui sia specificata la tipologia della spesa e il suo esatto ammontare. L'altro genitore deve fornire motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 20 giorni dalla ricezione della richiesta;
in mancanza di risposta, la spesa si intende autorizzata e deve quindi essere divisa tra i genitori nella misura e secondo le modalità sopra specificate;
in caso di motivato e tempestivo dissenso alla spesa, invece, la stessa rimane totalmente a carico del genitore che l'abbia comunque sostenuta.
7. Ciascun genitore comunica tempestivamente all'altro ogni cambio di residenza, domicilio o dimora, ogni variazione di numero telefonico e della e-mail utilizzata per le comunicazioni, oltre a ogni sopravvenuto problema di salute o scolastico del figlio di cui viene a conoscenza, fino al raggiungimento della sua maggiore età.
8. L'assegno unico viene percepito dalla madre nella misura del 100%.
9. I coniugi si impegnano a estinguere il conto corrente cointestato entro CP_3 il 31.12.2025.
10. I coniugi concordano che il gatto registrato nell'anagrafe degli animali da rimane presso la casa coniugale e CA IA si Parte_1 impegna a comunicare il passaggio di proprietà in suo favore all'ASL competente entro il 31.10.2025.
11. si impegna a liberare il garage della casa coniugale dai Parte_1 propri effetti personali entro il 31.07.2025.
4 12. i genitori prestano anticipatamente e reciprocamente il consenso al rilascio e/o al rinnovo del passaporto e/o del documento di identità valido per l'espatrio e di quello del figlio, rendendosi disponibili a sottoscrivere i relativi moduli.
13. i genitori si impegnano allo stato attuale a non inserire nella vita del minore eventuali nuovi partner e a operare in modo che i futuri contatti siano introdotti con gradualità e nel rispetto della sensibilità del figlio, anticipando un'intenzione in tal senso all'altro genitore in modo che questo possa supportare nella Per_1 nuova conoscenza. … (omissis) … “.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso per separazione le parti, premesso di aver contratto matrimonio in MANTOVA in data 03/06/2017 (con atto trascritto nel Registro dello Stato Civile del Predetto Comune al n. 9, Parte II, Serie A, Anno 2017) formulavano le conclusioni concordate indicate in epigrafe in relazione alle quali la domanda congiuntamente formulata va accolta.
Le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti non sono contrarie alla legge e rispondono all'interesse della prole, minore d'età, della coppia.
Rilevata, pertanto, l'intollerabilità della convivenza tra le parti, ne va pronunciata la separazione personale, con conseguente ordine all'Ufficiale di Stato Civile competente di provvedere alla conforme annotazione a margine del relativo atto.
Tenuto conto della volontà in tal senso manifestata dalle parti, può disporsi l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale, su conformi conclusioni dei coniugi e con il parere favorevole del Pubblico Ministero, così provvede:
1) dichiara la separazione personale delle parti;
2) regola i rapporti economici tra le parti nonché l'affidamento, la collocazione e il mantenimento della prole nei termini esposti nelle conclusioni indicate in epigrafe;
3) prende atto delle altre indicazioni contenute nel ricorso;
4) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di MANTOVA di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
5) compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione Civile del Tribunale di Mantova il 25/09/2025.
Il Presidente
Massimo De Luca
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati:
Massimo De Luca Presidente Relatore
Giorgio Bertola Giudice
Valeria Monti Giudice ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 3913/2025 promossa con ricorso congiunto depositato in data 23/07/2025
DA
) rappresentato e difeso, Parte_1 C.F._1 per mandato allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. MENOZZI SONIA
E
CHIARA CAVICCHIOLI ) rappresentata e difesa, per C.F._2 mandato allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'Avv. SPADINI PAOLA
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: Omologa di separazione consensuale.
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI PRIVATE
“… (omissis) … 1. I coniugi concordano di vivere separatamente.
2. Il figlio è affidato in via condivisa a entrambi i genitori, sicché Persona_1 limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione ciascuno esercita la responsabilità genitoriale separatamente;
alla madre è attribuita la collocazione prevalente, per cui viene a lei assegnata la casa coniugale sita in Mantova, Via Ceresara 7, ove il minore mantiene la residenza anagrafica.
3. Per gli anni di prima infanzia i genitori concordano che finché non viene implementato il pernottamento del figlio presso il padre (da inserire prolungando gradualmente le ore di permanenza e comunque entro il compimento del terzo anno di età, previa verifica e confronto con la Dr. ) il padre tiene CP_1
ogni martedì (con orario minimo 17:30-20:30), passando a prenderlo Per_1 anche di mercoledì mattina alle 08:15 per accompagnarlo all'asilo, e a weekend alternati (con orario minimo del sabato 16:00-20:30 e con orario minimo della domenica 10:00-18:00), nonché a giovedì alternati con orario 16:00-20:30 quando il fine settimana è di spettanza della madre;
fino al terzo anno di età il pernottamento col padre cade alternativamente di sabato con riconduzione presso l'abitazione materna alle 18:00 di domenica, se il weekend è di sua spettanza, o di martedì con accompagnamento alla scuola dell'infanzia se il fine settimana spetta alla madre;
compiuti i tre anni, se nel fine settimana sta con la Per_1 madre il padre lo preleva alle 18:30 di martedì e lo conduce all'asilo la mattina successiva, inoltre lo tiene di giovedì con orario 16:00-20:30; se nel fine settimana sta col padre viene da questo prelevato di sabato alle 10:00, Per_1 pernotta presso di lui e viene riportato alla madre di domenica alle ore 20:30, inoltre trascorre col padre il martedì con orario 17:30-20:30; dai sei anni trascorre presso il padre due notti a settimana, ossia martedì e giovedì Per_1 (sempre con accompagnamento a scuola la mattina seguente) se il weekend spetta alla madre, oppure martedì e sabato se il weekend spetta al padre.
4. I genitori tengono il minore a festività nazionali alternate nel corso dell'anno da intendersi sempre inclusive del pernottamento;
i genitori si alternano tra loro anche nella celebrazione delle varie ricorrenze con il figlio di anno in anno, fatta eccezione per il 25.12 che viene sempre trascorso con la madre e il 26.12 che viene sempre trascorso col padre;
nel periodo delle vacanze scolastiche natalizie i genitori trascorrono alternativamente con il minore i giorni dal 27.12 al 01.01 fino alle 19:00 o dal 01.01 al 06.01 fino alle 19:00, nel periodo delle vacanze scolastiche pasquali trascorrono tre giorni ciascuno col figlio inclusivi di pernottamento, alternandosi nei giorni di Pasqua e Lunedì dell'Angelo, mentre nel periodo delle vacanze scolastiche estive trascorrono quindici giorni ciascuno col figlio inclusivi di pernottamento, eventualmente anche consecutivi. Durante i rispettivi giorni di competenza ciascun genitore può portare il figlio in villeggiatura anche all'estero (fatta eccezione per le località sconsigliate dalla
) avendo cura di comunicarlo all'altro entro il 15.05 per il periodo CP_2 estivo, entro il 30.11 per il periodo natalizio e almeno dieci giorni prima della partenza per il periodo pasquale;
il genitore che porta il figlio in vacanza deve informare l'altro circa la destinazione scelta appena questa è nota;
in parziale deroga a quanto sopra previsto, per l'anno 2025: in estate il padre può tenere con sé il minore la prima settimana di agosto dalle 10:00 alle 19:30 con un solo pernottamento da scegliersi tra il giorno di venerdì o sabato (e comunque se sarà pronto) e nel periodo natalizio i genitori si limitano ad alternarsi Per_1 nelle ricorrenze, comunque inclusive di pernottamento;
sempre in deroga a quanto sopra previsto, per l'anno 2026 e fino al compimento dei sei anni: per le festività natalizie ciascun genitore può tenere il minore per tre giorni consecutivi da concordare con l'altro entro il 30.11, in estate il padre può tenere il minore una settimana, anche consecutiva, con pernottamenti e facoltà di portarlo in villeggiatura anche all'estero; il figlio trascorre il suo compleanno (comprensivo di pernottamento previo accordo tra le parti) con ciascun genitore ad anni alternati, ma all'altro è riconosciuta la facoltà di incontrarlo per fargli gli auguri e/o consegnargli il regalo), inoltre il minore può cenare e pernottare presso il genitore che compie gli anni previo accordo.
2 5. A titolo di contributo al mantenimento del figlio fino a dicembre 2025 il padre corrisponde € 400,00 mensili, mentre a partire da gennaio 2026 (in ragione della promozione programmata) corrisponde € 500,00 da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, fino alla raggiunta autosufficienza economica di
, tramite accredito sul conto corrente bancario della madre entro il giorno Per_1 05 di ogni mese;
inoltre, nell'ottica della futura riduzione dell'ammontare delle spese straordinarie fisse, una volta conclusa la frequentazione dell'asilo nido il padre versa mensilmente € 600,00 da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT anziché i predefiniti € 500,00, ma subordinatamente all'assenza di spese straordinarie periodiche e continuative (derivanti, a titolo esemplificativo, da iscrizioni a scuole private, corsi sportivi, di lingue, lezioni di recupero, terapie non occasionali, et cetera) che importino esborsi pro quota superiori a € 100,00 mensili, con la precisazione che laddove la spesa continuativa sia da corrispondere con cadenza superiore al mese (es. trimestrale o semestrale) per valutare l'avverarsi della condizione ostativa al versamento degli € 100,00 integrativi dell'assegno base tale esborso va considerato quale spesa mensile in proporzione alla periodicità dell'uscita stessa (nell'es. in misura di un terzo o di un sesto).
6. Le spese extra assegno sostenute per sono ripartite tra i genitori nella Per_1 misura del 50% ciascuno e vanno individuate, classificate e rimborsate secondo i criteri previsti dallo schema in uso presso il Tribunale di Mantova alla data del deposito della domanda;
pertanto sono a carico di ciascun genitore per il 50% senza necessità di previo accordo e con obbligo di rimborso entro 20 giorni a fronte della semplice esibizione del documento attestante la spesa da parte del genitore che l'ha anticipata per intero, le seguenti spese straordinarie: A. spese mediche: - tutte quelle per visite mediche, esami, trattamenti e cure, anche odontoiatriche e oculistiche (su prescrizione medica specialistica: occhiali da vista e lenti a contatto per uso non estetico/cosmetico), debitamente prescritte da un medico ed erogate in ambito pubblico con pagamento di ticket (e quindi non interamente coperte dal SSN); - quelle (sempre su prescrizione medica) per accertamenti, trattamenti e cure non erogabili dal Servizio Sanitario Nazionale, ma solo in ambito privato;
- quelle (sempre su prescrizione medica) per esami, accertamenti e cure in ambito privato urgenti e indifferibili, non erogabili in ambito pubblico entro i tempi indicati dal medico nella ricetta;
B. spese scolastiche: - tasse di iscrizione (ivi compresi eventuali assicurazioni obbligatorie e/o contributi richiesti dall'istituto), alla scuola elementare, media e superiore pubblica e, dopo la maturità, all'università pubblica (qualora il figlio voglia proseguire negli studi); - acquisto dei libri di testo scolastici e universitari;
- corredo scolastico di inizio anno;
spese per la partecipazione alla gita scolastica senza pernottamento organizzata dalla scuola;
- spese per il trasporto da e per la sede di studi (anche universitaria) con mezzo pubblico;
- spese per tempo prolungato, pre-scuola, post-scuola (se richiesto dall'istituto oppure, se entrambi i genitori lavorano, se necessitato dalle esigenze lavorative dei genitori e nessuno dei due offre alternative anche per tramite della rete familiare di riferimento, nonni, etc.); - spese per il centro ricreativo estivo e gruppo estivo (solo se entrambi i genitori lavorano); - spese per baby sitter se rese necessarie dagli impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia della prole e/o del genitore in quel momento collocatario, in mancanza di alternative gratuite (genitore non collocatario, familiari di riferimento, o altri parenti disponibili); - spese per l'acquisto di strumenti informatici (PC portatile o tablet) se necessari per lo
3 svolgimento delle attività didattiche ovvero connessi al programma di studio differenziato e/o personalizzato predisposto dalla scuola, nel limite massimo di spesa di € 500,00 (cinquecento,00); - spesa per la retta dell'asilo nido (se entrambi i genitori lavorano) e della scuola materna, nei limiti dell'importo previsto per le fasce di reddito dalle tabelle degli asili nido e delle scuole materne comunali;
si precisa che il costo della mensa scolastica è spesa ordinaria come tale rientrante nell'assegno di mantenimento mensile (se previsto); pertanto, se la retta mensile dell'istituto include anche la quota relativa ai pasti, il loro costo non deve essere diviso tra i genitori che compartecipano soltanto la quota fissa mensile relativa al servizio scolastico;
C. spese per le lezioni di scuola guida (pratica e teoria, e tasse di iscrizione ai relativi esami); sono parimenti suddivise tra i genitori nella misura del 50% ciascuno secondo le modalità e tempistiche sopra precisate, ma solamente se previamente concordate tra i medesimi, tutte le altre spese di natura straordinaria e quindi a titolo meramente esemplificativo: spese per tempo prolungato, pre-scuola, post-scuola, centro ricreativo estivo e gruppo estivo, se uno dei genitori non lavora;
per cure - anche dentistiche, ortodontiche e oculistiche - erogate in ambito privato e non indifferibili e urgenti;
per cure termali e fisioterapiche;
per cure e farmaci non convenzionali;
per tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
per corsi di specializzazione;
per gite scolastiche con pernottamento;
per corsi di recupero e lezioni private;
per alloggio presso la sede universitaria;
per baby sitter (fuori dalle ipotesi di cui alla precedente lettera B); per l'acquisto di strumenti informatici (fuori dalle ipotesi di cui alla precedente lettera B); per l'acquisto del telefono cellulare, del motorino o della autovettura;
per viaggi e vacanze;
per corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature, etc.; pertanto, il genitore che propone la spesa deve inviare all'altro genitore richiesta scritta di adesione in cui sia specificata la tipologia della spesa e il suo esatto ammontare. L'altro genitore deve fornire motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 20 giorni dalla ricezione della richiesta;
in mancanza di risposta, la spesa si intende autorizzata e deve quindi essere divisa tra i genitori nella misura e secondo le modalità sopra specificate;
in caso di motivato e tempestivo dissenso alla spesa, invece, la stessa rimane totalmente a carico del genitore che l'abbia comunque sostenuta.
7. Ciascun genitore comunica tempestivamente all'altro ogni cambio di residenza, domicilio o dimora, ogni variazione di numero telefonico e della e-mail utilizzata per le comunicazioni, oltre a ogni sopravvenuto problema di salute o scolastico del figlio di cui viene a conoscenza, fino al raggiungimento della sua maggiore età.
8. L'assegno unico viene percepito dalla madre nella misura del 100%.
9. I coniugi si impegnano a estinguere il conto corrente cointestato entro CP_3 il 31.12.2025.
10. I coniugi concordano che il gatto registrato nell'anagrafe degli animali da rimane presso la casa coniugale e CA IA si Parte_1 impegna a comunicare il passaggio di proprietà in suo favore all'ASL competente entro il 31.10.2025.
11. si impegna a liberare il garage della casa coniugale dai Parte_1 propri effetti personali entro il 31.07.2025.
4 12. i genitori prestano anticipatamente e reciprocamente il consenso al rilascio e/o al rinnovo del passaporto e/o del documento di identità valido per l'espatrio e di quello del figlio, rendendosi disponibili a sottoscrivere i relativi moduli.
13. i genitori si impegnano allo stato attuale a non inserire nella vita del minore eventuali nuovi partner e a operare in modo che i futuri contatti siano introdotti con gradualità e nel rispetto della sensibilità del figlio, anticipando un'intenzione in tal senso all'altro genitore in modo che questo possa supportare nella Per_1 nuova conoscenza. … (omissis) … “.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso per separazione le parti, premesso di aver contratto matrimonio in MANTOVA in data 03/06/2017 (con atto trascritto nel Registro dello Stato Civile del Predetto Comune al n. 9, Parte II, Serie A, Anno 2017) formulavano le conclusioni concordate indicate in epigrafe in relazione alle quali la domanda congiuntamente formulata va accolta.
Le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti non sono contrarie alla legge e rispondono all'interesse della prole, minore d'età, della coppia.
Rilevata, pertanto, l'intollerabilità della convivenza tra le parti, ne va pronunciata la separazione personale, con conseguente ordine all'Ufficiale di Stato Civile competente di provvedere alla conforme annotazione a margine del relativo atto.
Tenuto conto della volontà in tal senso manifestata dalle parti, può disporsi l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale, su conformi conclusioni dei coniugi e con il parere favorevole del Pubblico Ministero, così provvede:
1) dichiara la separazione personale delle parti;
2) regola i rapporti economici tra le parti nonché l'affidamento, la collocazione e il mantenimento della prole nei termini esposti nelle conclusioni indicate in epigrafe;
3) prende atto delle altre indicazioni contenute nel ricorso;
4) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di MANTOVA di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
5) compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione Civile del Tribunale di Mantova il 25/09/2025.
Il Presidente
Massimo De Luca
5