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Sentenza 4 maggio 2025
Sentenza 4 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 04/05/2025, n. 362 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 362 |
| Data del deposito : | 4 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 157/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Messina, I sezione civile, composta dai magistrati:
Dott. Augusto Sabatini - Presidente Dott.ssa Marisa Salvo - Consigliere Dott.ssa Antonietta Bonanno - Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA Nella causa civile di appello iscritta al n 157\2021 r.g. vertente TRA
nato a [...] il [...] CF: Parte_1
ammesso al patrocinio a carico dell'Erario C.F._1 elettivamente domiciliato in Messina Corso Cavour 95 presso lo studio professionale dell'avv. Adriana Lanzillotti che lo rappresenta e difende per mandato agli atti, pec: Email_1
Appellante E
nata a [...] il [...] CF: CP_1 C.F._2
elettivamente domiciliata a Messina via La Farina 141
[...] presso lo studio professionale dell'avv. Corrado Correnti che la rappresenta e difende per procura agli atti Pec: Email_2
Appellata
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Messina
n.87\2021 emessa e pubblicata in data 20.01.2021 Conclusioni delle parti: come da note di trattazione scritta dell'udienza del 18.03.2024 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con citazione del 25.02.2021 ha impugnato Parte_1 davanti a questa Corte, nei confronti di la sentenza CP_1 indicata in oggetto con cui il Tribunale di Messina ha rigettato la domanda di adempimento ex art 2932 cc del preliminare del 24.03.2006 ed ha accolto la domanda riconvenzionale della convenuta dichiarando risolto il predetto contratto preliminare per inadempimento dell'attore ed ha compensato nella misura di 1\2 le spese processuali ponendo la restante parte a carico dell'attore . L'appellante ha contestato la sentenza per i motivi che s'illustreranno infra ed ha chiesto la riforma della stessa nella parte in cui il primo giudice ha rigettato la domanda di adempimento in forma specifica ed ha formulata altresì domanda di risoluzione del preliminare per inadempimento del convenuto con condanna al risarcimento dei danni nonché condanna di controparte al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio. Con comparsa depositata in data 08.09.2021 si costituiva CP_1
la quale contestava i motivi di gravame e ne chiedeva il
[...] rigetto;
eccepiva la inammissibilità della domanda di risoluzione formulata dall'appellante in questa fase e chiedeva la condanna dell'appellante alle spese di lite. Dopo alcuni differimenti disposti d'ufficio per ragioni organizzative e di sovraccarico del ruolo, superato positivamente il cd. “filtro” di non inammissibilità ex art. 348-bis c. p. c. giusta ordinanza di questa Corte del 02.12.2022 la causa veniva rinviata alla data del 18.03.2024 per la precisazione delle conclusioni. In tale data le parti costituite precisavano le conclusioni e la causa veniva assunta in decisione con i termini per il deposito delle comparse conclusionali. MOTIVI DELLA DECISIONE In via preliminare deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello formulata da parte appellata sotto il profilo della violazione della disposizione del primo comma dell'art. 342 c. p. c., posto che, secondo univoca interpretazione giurisprudenziale, tale norma, nel testo novellato dal d. l. n. 83 del 2012 (conv. con modif. nella l. n. 134 del 2012), qui applicabile ratione temporis, va intesa nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, ovvero la trascrizione totale o parziale della sentenza appellata, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (tra le altre v. Cass. Civ. nn. 40560/2021; 7675/2019; 20836/2018). Nel caso in esame, invero, le doglianze di parte appellante risultano esposte con sufficiente puntualità, rispetto (anche) alle motivazioni della sentenza impugnata, consentendo così alla Corte di delimitare in modo chiaro e senza incertezza l'oggetto e l'ambito del riesame richiesto. Tanto è sufficiente per escludere la dedotta inammissibilità del gravame. Sulla non inammissibilità del gravame ai sensi dell'art. 348bis c. p. c. la Corte si è già pronunciata con ordinanza del 02.12.2022, come si è riportato sopra. Venendo al merito dell'impugnazione, col primo motivo l'appellante si duole che il primo giudice ha rigettato la domanda di adempimento in forma specifica ai sensi dell'art. 2932 cc con contestuale riduzione del prezzo. Ad avviso dell'appellante, ha errato il primo giudice a ritenere che le domande non fossero fondate né cumulabili. Espone l'appellante che ha errato il primo giudice a rigettare la domanda di adempimento in forma specifica, sul presupposto che la particella 1636 del terreno oggetto della promessa di vendita non fosse di proprietà della promittente venditrice e che tale circostanza non consentiva il trasferimento coattivo del bene non esistendo corrispondenza con l'oggetto promesso in vendita. Inoltre detta circostanza, ad avviso del primo giudice, non consentiva nemmeno l'accoglimento dell'actio quanti minoris . Evidenzia l'appellante che le due azioni ben potevano essere esperite dall'attore poiché proprio la mancata proprietà della particella 1636 avrebbe legittimato la domanda di riduzione del prezzo perché la minore estensione del terreno non avrebbe consentito la realizzazione degli appartamenti nel numero previsto nel preliminare ( 28 in luogo dei previsti 44) . Pertanto, ad avviso dell'appellante, la riduzione del prezzo che configura un legittimo intervento riequilibrativo delle contrapposte prestazioni, a fronte di un bene difforme da quello pattuito, avrebbe dovuto trovare legittima accoglienza. Chiede quindi l'appellante che la Corte accolga l'azione ex art 2932cc con contestuale riduzione del prezzo. Con il secondo e terzo dei motivi parte appellante censura la statuizione con cui il primo giudice ha valutato gli atti e le prove emerse in giudizio statuendo l'inadempimento di Pt_1
Afferma l'appellante che erroneamente, il primo giudice ha ritenuto che non ha preso posizione sulla contestata Pt_1 mancanza di fornitura della fideiussione che avrebbe dovuto garantire l'adempimento delle prestazioni assunte con il preliminare di permuta .
Deduce invece che diversamente da quanto statuito dal Giudice,
[...] avrebbe allegato e contestato che la fideiussione non era stata Pt_1 concessa a causa dell'assenza dei titoli di proprietà in capo alla promissaria venditrice delle particelle di cui al preliminare. Pertanto ad avviso dell'appellante, tale circostanza avrebbe dovuto essere valutata dal primo giudice il quale avrebbe dovuto dichiarare l'inadempimento della che ha causato la mancata CP_1 stipula della fideiussione. Inoltre rileva l'appellante che a fronte delle risultanze istruttorie il giudice avrebbe dovuto deferire l'interrogatorio formale della convenuta ed ammettere la prova per testi per accertare l' inadempimento della . CP_1
Chiede quindi che la Corte ammetta le prove orali richieste. Con il quarto motivo, l'appellante manifesta di avere interesse alla dichiarazione di risoluzione del contratto per inadempimento della con condanna della stessa al risarcimento dei danni e ne CP_1 formula domanda. Allega che la domanda è ammissibile anche in questa sede in virtù ed applicazione del principio espresso dalle Sezioni Unite con sentenza n. 8510\2014 a fronte del quale “ la parte che ai sensi dell'art. 1453 cc chiede la risoluzione del contratto per inadempimento, nel corso del giudizio dalla stessa promosso per ottenere l'adempimento, può domandare contestualmente all'esercizio dello ius variandi oltre alla restituzione della prestazione eseguita, anche il risarcimento dei danni derivate dalla cessazione degli effetti del regolamento negoziale “ . Rileva come il CTU abbia confermato che per la mancata titolarità di mq 135 della particella 1636 l'opera non sarebbe realizzabile con la cubatura risultante dal progetto depositato presso il Comune ed allegato al preliminare, il quale prevedeva la cubatura realizzabile in mc13.282 mentre il CTU ha indicato la cubatura realizzabile in mc13.075. Alla luce di tali risultanze l'appellante chiede la risoluzione del contratto per inadempimento della ed il risarcimento dei CP_1 danni da quantificarsi in via equitativa. Con il sesto motivo l'appellante censura la statuizione sulle spese e chiede la riforma con condanna dell'appellata alle spese di entrambi i gradi di giudizio. Il primo motivo è infondato. Il primo giudice ha statuito che non poteva farsi luogo all'attuazione coattiva ai sensi dell'art. 2932 cc poiché al giudice è precluso trasferire beni diversi o a condizioni diverse da quelle indicate dalle parti nel preliminare e chiarisce altresì che la fattispecie in esame, preliminare di permuta, non poteva essere ricondotta nell'alveo dell'actio quanti minoris in quanto essa trova applicazione qualora il bene, esistente, presenti difetti che incidono sul valore . La Cassazione ha infatti precisato che “ La pronuncia di cui all'art. 2932 c.c. non è evocabile ove il bene oggetto del contratto, per eventi sopravvenuti alla stipula dello stesso, venga modificato non essendo possibile, in sede giudiziale, costituire un rapporto giuridico diverso da quello voluto dalle parti” (Cass. Civ. n. 22011\2022) Nel caso in esame, come ha affermato il primo giudice, mancando la prova che la particella 1636 appartenesse per intero alla convenuta e non si poteva procedere al trasferimento coattivo. Inoltre rileva la Corte che l'accoglimento della domanda ex art 2932 cc presuppone l'adempimento della prestazione della parte che la richiede e nel caso in esame non è stata fornita la prova dell'adempimento della prestazione del il quale avrebbe Pt_1 dovuto cominciare i lavori entro novanta giorni dal silenzio assenso ( art. 4 preliminare) e avrebbe dovuto fornire la fideiussione prima del trasferimento del terreno (l'art. 16 del preliminare de quo, subordinava il trasferimento del terreno alla prestazione di una garanzia fideiussoria di € 500.000; clausola prevista a carattere di essenzialità).
Di contro, se da una parte manca la prova dei predetti adempimenti a carico del , dall'altra risulta che lo stesso Pt_1 sia stato diffidato ai sensi dell'art. 1453 cc alla stipula Pt_1 del rogito con comunicazione del 26.02.2007 ed il termine indidi 15 giorni indicato è decorso vanamente, risultando inadempiente. Correttamente quindi il primo giudice ha rigettato la domanda del e non colgono nel segno le censure dell'appellante il Pt_1 quale , afferma che il primo giudice ha rigettato le domande di adempimento e di riduzione del prezzo, perché ritenute non cumulabili. Anche il secondo ed il terzo dei motivi sono infondati .
Ritiene parte appellante che il primo giudice non ha valutato correttamente le prove emerse nel giudizio ed ha errato a dichiarare l'inadempimento del Pt_1
Afferma anzi che all'esito della CTU che conferma la mancanza di titolarità in capo alla della particella n. 1636, il primo CP_1 giudice avrebbe dovuto ammettere le prove per testi richieste, che in questa sede reitera, per accertare l'inadempimento della . CP_1
Preliminarmente la Corte rileva la inammissibilità della richieste istruttorie posto l'appellante non ha chiesto la revoca dell'ordinanza di rigetto emessa dal primo giudice né le richieste istruttorie sono state reiterate all'udienza della precisazione delle conclusioni. Nel merito rileva la Corte come in primo grado parte attrice non ha allegato l'inadempimento della Convenuta e non ha chiesto l'accertamento dell'inadempimento, ma ha agito ai sensi dell'art. 2932cc e le prove richieste erano finalizzate a provare la domanda di riduzione del prezzo e non l'inadempimento della . CP_1
Pertanto nessuna indagine il primo Giudice avrebbe potuto svolgere per accertare l'inadempimento della convenuta non allegato da parte attrice. Di contro il primo giudice nell'indagare sull'inadempimento del in merito alla mancata fornitura della fideiussione, Pt_1 evidenzia come lo stesso “ non ha spiegato una formale exceptio inadimplenti contractus per paralizzare la domanda riconvenzionale di risoluzione per inadempimento articolata dalla convenuta” , non avendo quindi il allegato Pt_1
l'inadempimento della neanche per contestare la domanda CP_1 riconvenzionale avanzata nei suoi confronti. Il primo giudice ha quindi correttamente valutato le risultanze istruttore dichiarando l'inadempimento di nel rispetto del Pt_1 principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato. Va pertanto condivisa e confermata la statuizione con cui il primo giudice ha dichiarato l'inadempimento del il quale non ha Pt_1 fornito la fideiussione prevista nel preliminare, restando inadempiente all'obbligo assunto con il preliminare né ha dato prova che la fideiusione non era stata concessa a causa della dubbia titolarità della particella 1636 Infondata è infine anche la domanda formulata in questa sede con cui parte appellante chiede la risoluzione del contratto preliminare per inadempimento di parte appellata. Va rilevato come parte appellante richiamando la pronuncia della Cassazione n. 11037\2015 ha modificato in sede di gravame la domanda di adempimento in domanda di risoluzione e risarcimento dei danni .
La domanda seppur ammissibile è infondata . Gli argomenti già svolti hanno evidenziato come non risulta un inadempimento del peraltro grave, da legittimare la Pt_1 pronuncia di risoluzione del contratto . Afferma la Cassazione che “In tema di risoluzione del contratto, qualora siano dedotte reciproche inadempienze, la valutazione comparativa del giudice intesa ad accertare la violazione più grave, incensurabile in sede di legittimità se congruamente motivata, deve tenere conto non solo dell'elemento cronologico ma anche degli apporti di causalità e proporzionalità esistenti tra le prestazioni inadempiute e della loro incidenza sulla funzione del contratto ( cass. n. 18320\2015). Nel caso in esame risulta dagli atti che il avrebbe dovuto Pt_1 fornire la fideiussione per euro 500.000,00 a garanzia della realizzazione dell'opera edilizia, e tale adempimento doveva essere eseguito prima della stipula del rogito notarile. Quindi non convince parte appellante la quale dichiara che la mancanza di titolarità di parte della particella 1636 ha compromesso la concessione della garanzia e ciò sia perché la titolarità della particella era in capo alla e sia perché il non ha CP_1 Pt_1 fornito alcuna prova che il diniego della garanzia fosse riconducibile ai fatti imputabili alla . CP_1
Di contro risulta dagli atti che il preliminare prevedeva il trasferimento di parte della particella 1636 e quindi la mancata titolarità di mq 135 non poteva avere un apporto di causalità sulla funzione del contratto . A ciò si aggiunga che nulla allega parte appellante a titolo di danni conseguenti all'inadempimento della controparte
La domanda è pertanto infondata e deve essere rigettata 3.Le spese di lite del presente giudizio seguono il principio della soccombenza e vanno poste a carico di parte appellante e liquidate come da dispositivo applicando i parametri medi (DM 147\22) del valore indeterminato complessità bassa .
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Messina, sezione I civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1 avverso la sentenza n. 87\2021 emessa dal Tribunale di Messina nel giudizio rg 7160\2010 e resa anche nei confronti di CP_1
così decide:
[...]
- Rigetta l'appello
- condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali in favore di parte appellata che si liquidano in complessive E 9.991,00 di cui €. 2.058,00 per compensi per fase studio, €. 1418,00 per fase introduttiva €. 3.45,00 per trattazione ed €. 3470,00 per fase decisionale, oltre spese generali iva e CPA sui compensi con distrazione a favore dell'avv. Corrado Correnti difensore antistatario
- Da atto che l'appellante è tenuto al pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, dpr 115/2002;
Così deciso nella Camera di Consiglio da remoto della prima sezione in data 23.04.2025 Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Antonietta Bonanno Dott. Augusto Sabatini
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Messina, I sezione civile, composta dai magistrati:
Dott. Augusto Sabatini - Presidente Dott.ssa Marisa Salvo - Consigliere Dott.ssa Antonietta Bonanno - Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA Nella causa civile di appello iscritta al n 157\2021 r.g. vertente TRA
nato a [...] il [...] CF: Parte_1
ammesso al patrocinio a carico dell'Erario C.F._1 elettivamente domiciliato in Messina Corso Cavour 95 presso lo studio professionale dell'avv. Adriana Lanzillotti che lo rappresenta e difende per mandato agli atti, pec: Email_1
Appellante E
nata a [...] il [...] CF: CP_1 C.F._2
elettivamente domiciliata a Messina via La Farina 141
[...] presso lo studio professionale dell'avv. Corrado Correnti che la rappresenta e difende per procura agli atti Pec: Email_2
Appellata
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Messina
n.87\2021 emessa e pubblicata in data 20.01.2021 Conclusioni delle parti: come da note di trattazione scritta dell'udienza del 18.03.2024 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con citazione del 25.02.2021 ha impugnato Parte_1 davanti a questa Corte, nei confronti di la sentenza CP_1 indicata in oggetto con cui il Tribunale di Messina ha rigettato la domanda di adempimento ex art 2932 cc del preliminare del 24.03.2006 ed ha accolto la domanda riconvenzionale della convenuta dichiarando risolto il predetto contratto preliminare per inadempimento dell'attore ed ha compensato nella misura di 1\2 le spese processuali ponendo la restante parte a carico dell'attore . L'appellante ha contestato la sentenza per i motivi che s'illustreranno infra ed ha chiesto la riforma della stessa nella parte in cui il primo giudice ha rigettato la domanda di adempimento in forma specifica ed ha formulata altresì domanda di risoluzione del preliminare per inadempimento del convenuto con condanna al risarcimento dei danni nonché condanna di controparte al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio. Con comparsa depositata in data 08.09.2021 si costituiva CP_1
la quale contestava i motivi di gravame e ne chiedeva il
[...] rigetto;
eccepiva la inammissibilità della domanda di risoluzione formulata dall'appellante in questa fase e chiedeva la condanna dell'appellante alle spese di lite. Dopo alcuni differimenti disposti d'ufficio per ragioni organizzative e di sovraccarico del ruolo, superato positivamente il cd. “filtro” di non inammissibilità ex art. 348-bis c. p. c. giusta ordinanza di questa Corte del 02.12.2022 la causa veniva rinviata alla data del 18.03.2024 per la precisazione delle conclusioni. In tale data le parti costituite precisavano le conclusioni e la causa veniva assunta in decisione con i termini per il deposito delle comparse conclusionali. MOTIVI DELLA DECISIONE In via preliminare deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello formulata da parte appellata sotto il profilo della violazione della disposizione del primo comma dell'art. 342 c. p. c., posto che, secondo univoca interpretazione giurisprudenziale, tale norma, nel testo novellato dal d. l. n. 83 del 2012 (conv. con modif. nella l. n. 134 del 2012), qui applicabile ratione temporis, va intesa nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, ovvero la trascrizione totale o parziale della sentenza appellata, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (tra le altre v. Cass. Civ. nn. 40560/2021; 7675/2019; 20836/2018). Nel caso in esame, invero, le doglianze di parte appellante risultano esposte con sufficiente puntualità, rispetto (anche) alle motivazioni della sentenza impugnata, consentendo così alla Corte di delimitare in modo chiaro e senza incertezza l'oggetto e l'ambito del riesame richiesto. Tanto è sufficiente per escludere la dedotta inammissibilità del gravame. Sulla non inammissibilità del gravame ai sensi dell'art. 348bis c. p. c. la Corte si è già pronunciata con ordinanza del 02.12.2022, come si è riportato sopra. Venendo al merito dell'impugnazione, col primo motivo l'appellante si duole che il primo giudice ha rigettato la domanda di adempimento in forma specifica ai sensi dell'art. 2932 cc con contestuale riduzione del prezzo. Ad avviso dell'appellante, ha errato il primo giudice a ritenere che le domande non fossero fondate né cumulabili. Espone l'appellante che ha errato il primo giudice a rigettare la domanda di adempimento in forma specifica, sul presupposto che la particella 1636 del terreno oggetto della promessa di vendita non fosse di proprietà della promittente venditrice e che tale circostanza non consentiva il trasferimento coattivo del bene non esistendo corrispondenza con l'oggetto promesso in vendita. Inoltre detta circostanza, ad avviso del primo giudice, non consentiva nemmeno l'accoglimento dell'actio quanti minoris . Evidenzia l'appellante che le due azioni ben potevano essere esperite dall'attore poiché proprio la mancata proprietà della particella 1636 avrebbe legittimato la domanda di riduzione del prezzo perché la minore estensione del terreno non avrebbe consentito la realizzazione degli appartamenti nel numero previsto nel preliminare ( 28 in luogo dei previsti 44) . Pertanto, ad avviso dell'appellante, la riduzione del prezzo che configura un legittimo intervento riequilibrativo delle contrapposte prestazioni, a fronte di un bene difforme da quello pattuito, avrebbe dovuto trovare legittima accoglienza. Chiede quindi l'appellante che la Corte accolga l'azione ex art 2932cc con contestuale riduzione del prezzo. Con il secondo e terzo dei motivi parte appellante censura la statuizione con cui il primo giudice ha valutato gli atti e le prove emerse in giudizio statuendo l'inadempimento di Pt_1
Afferma l'appellante che erroneamente, il primo giudice ha ritenuto che non ha preso posizione sulla contestata Pt_1 mancanza di fornitura della fideiussione che avrebbe dovuto garantire l'adempimento delle prestazioni assunte con il preliminare di permuta .
Deduce invece che diversamente da quanto statuito dal Giudice,
[...] avrebbe allegato e contestato che la fideiussione non era stata Pt_1 concessa a causa dell'assenza dei titoli di proprietà in capo alla promissaria venditrice delle particelle di cui al preliminare. Pertanto ad avviso dell'appellante, tale circostanza avrebbe dovuto essere valutata dal primo giudice il quale avrebbe dovuto dichiarare l'inadempimento della che ha causato la mancata CP_1 stipula della fideiussione. Inoltre rileva l'appellante che a fronte delle risultanze istruttorie il giudice avrebbe dovuto deferire l'interrogatorio formale della convenuta ed ammettere la prova per testi per accertare l' inadempimento della . CP_1
Chiede quindi che la Corte ammetta le prove orali richieste. Con il quarto motivo, l'appellante manifesta di avere interesse alla dichiarazione di risoluzione del contratto per inadempimento della con condanna della stessa al risarcimento dei danni e ne CP_1 formula domanda. Allega che la domanda è ammissibile anche in questa sede in virtù ed applicazione del principio espresso dalle Sezioni Unite con sentenza n. 8510\2014 a fronte del quale “ la parte che ai sensi dell'art. 1453 cc chiede la risoluzione del contratto per inadempimento, nel corso del giudizio dalla stessa promosso per ottenere l'adempimento, può domandare contestualmente all'esercizio dello ius variandi oltre alla restituzione della prestazione eseguita, anche il risarcimento dei danni derivate dalla cessazione degli effetti del regolamento negoziale “ . Rileva come il CTU abbia confermato che per la mancata titolarità di mq 135 della particella 1636 l'opera non sarebbe realizzabile con la cubatura risultante dal progetto depositato presso il Comune ed allegato al preliminare, il quale prevedeva la cubatura realizzabile in mc13.282 mentre il CTU ha indicato la cubatura realizzabile in mc13.075. Alla luce di tali risultanze l'appellante chiede la risoluzione del contratto per inadempimento della ed il risarcimento dei CP_1 danni da quantificarsi in via equitativa. Con il sesto motivo l'appellante censura la statuizione sulle spese e chiede la riforma con condanna dell'appellata alle spese di entrambi i gradi di giudizio. Il primo motivo è infondato. Il primo giudice ha statuito che non poteva farsi luogo all'attuazione coattiva ai sensi dell'art. 2932 cc poiché al giudice è precluso trasferire beni diversi o a condizioni diverse da quelle indicate dalle parti nel preliminare e chiarisce altresì che la fattispecie in esame, preliminare di permuta, non poteva essere ricondotta nell'alveo dell'actio quanti minoris in quanto essa trova applicazione qualora il bene, esistente, presenti difetti che incidono sul valore . La Cassazione ha infatti precisato che “ La pronuncia di cui all'art. 2932 c.c. non è evocabile ove il bene oggetto del contratto, per eventi sopravvenuti alla stipula dello stesso, venga modificato non essendo possibile, in sede giudiziale, costituire un rapporto giuridico diverso da quello voluto dalle parti” (Cass. Civ. n. 22011\2022) Nel caso in esame, come ha affermato il primo giudice, mancando la prova che la particella 1636 appartenesse per intero alla convenuta e non si poteva procedere al trasferimento coattivo. Inoltre rileva la Corte che l'accoglimento della domanda ex art 2932 cc presuppone l'adempimento della prestazione della parte che la richiede e nel caso in esame non è stata fornita la prova dell'adempimento della prestazione del il quale avrebbe Pt_1 dovuto cominciare i lavori entro novanta giorni dal silenzio assenso ( art. 4 preliminare) e avrebbe dovuto fornire la fideiussione prima del trasferimento del terreno (l'art. 16 del preliminare de quo, subordinava il trasferimento del terreno alla prestazione di una garanzia fideiussoria di € 500.000; clausola prevista a carattere di essenzialità).
Di contro, se da una parte manca la prova dei predetti adempimenti a carico del , dall'altra risulta che lo stesso Pt_1 sia stato diffidato ai sensi dell'art. 1453 cc alla stipula Pt_1 del rogito con comunicazione del 26.02.2007 ed il termine indidi 15 giorni indicato è decorso vanamente, risultando inadempiente. Correttamente quindi il primo giudice ha rigettato la domanda del e non colgono nel segno le censure dell'appellante il Pt_1 quale , afferma che il primo giudice ha rigettato le domande di adempimento e di riduzione del prezzo, perché ritenute non cumulabili. Anche il secondo ed il terzo dei motivi sono infondati .
Ritiene parte appellante che il primo giudice non ha valutato correttamente le prove emerse nel giudizio ed ha errato a dichiarare l'inadempimento del Pt_1
Afferma anzi che all'esito della CTU che conferma la mancanza di titolarità in capo alla della particella n. 1636, il primo CP_1 giudice avrebbe dovuto ammettere le prove per testi richieste, che in questa sede reitera, per accertare l'inadempimento della . CP_1
Preliminarmente la Corte rileva la inammissibilità della richieste istruttorie posto l'appellante non ha chiesto la revoca dell'ordinanza di rigetto emessa dal primo giudice né le richieste istruttorie sono state reiterate all'udienza della precisazione delle conclusioni. Nel merito rileva la Corte come in primo grado parte attrice non ha allegato l'inadempimento della Convenuta e non ha chiesto l'accertamento dell'inadempimento, ma ha agito ai sensi dell'art. 2932cc e le prove richieste erano finalizzate a provare la domanda di riduzione del prezzo e non l'inadempimento della . CP_1
Pertanto nessuna indagine il primo Giudice avrebbe potuto svolgere per accertare l'inadempimento della convenuta non allegato da parte attrice. Di contro il primo giudice nell'indagare sull'inadempimento del in merito alla mancata fornitura della fideiussione, Pt_1 evidenzia come lo stesso “ non ha spiegato una formale exceptio inadimplenti contractus per paralizzare la domanda riconvenzionale di risoluzione per inadempimento articolata dalla convenuta” , non avendo quindi il allegato Pt_1
l'inadempimento della neanche per contestare la domanda CP_1 riconvenzionale avanzata nei suoi confronti. Il primo giudice ha quindi correttamente valutato le risultanze istruttore dichiarando l'inadempimento di nel rispetto del Pt_1 principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato. Va pertanto condivisa e confermata la statuizione con cui il primo giudice ha dichiarato l'inadempimento del il quale non ha Pt_1 fornito la fideiussione prevista nel preliminare, restando inadempiente all'obbligo assunto con il preliminare né ha dato prova che la fideiusione non era stata concessa a causa della dubbia titolarità della particella 1636 Infondata è infine anche la domanda formulata in questa sede con cui parte appellante chiede la risoluzione del contratto preliminare per inadempimento di parte appellata. Va rilevato come parte appellante richiamando la pronuncia della Cassazione n. 11037\2015 ha modificato in sede di gravame la domanda di adempimento in domanda di risoluzione e risarcimento dei danni .
La domanda seppur ammissibile è infondata . Gli argomenti già svolti hanno evidenziato come non risulta un inadempimento del peraltro grave, da legittimare la Pt_1 pronuncia di risoluzione del contratto . Afferma la Cassazione che “In tema di risoluzione del contratto, qualora siano dedotte reciproche inadempienze, la valutazione comparativa del giudice intesa ad accertare la violazione più grave, incensurabile in sede di legittimità se congruamente motivata, deve tenere conto non solo dell'elemento cronologico ma anche degli apporti di causalità e proporzionalità esistenti tra le prestazioni inadempiute e della loro incidenza sulla funzione del contratto ( cass. n. 18320\2015). Nel caso in esame risulta dagli atti che il avrebbe dovuto Pt_1 fornire la fideiussione per euro 500.000,00 a garanzia della realizzazione dell'opera edilizia, e tale adempimento doveva essere eseguito prima della stipula del rogito notarile. Quindi non convince parte appellante la quale dichiara che la mancanza di titolarità di parte della particella 1636 ha compromesso la concessione della garanzia e ciò sia perché la titolarità della particella era in capo alla e sia perché il non ha CP_1 Pt_1 fornito alcuna prova che il diniego della garanzia fosse riconducibile ai fatti imputabili alla . CP_1
Di contro risulta dagli atti che il preliminare prevedeva il trasferimento di parte della particella 1636 e quindi la mancata titolarità di mq 135 non poteva avere un apporto di causalità sulla funzione del contratto . A ciò si aggiunga che nulla allega parte appellante a titolo di danni conseguenti all'inadempimento della controparte
La domanda è pertanto infondata e deve essere rigettata 3.Le spese di lite del presente giudizio seguono il principio della soccombenza e vanno poste a carico di parte appellante e liquidate come da dispositivo applicando i parametri medi (DM 147\22) del valore indeterminato complessità bassa .
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Messina, sezione I civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1 avverso la sentenza n. 87\2021 emessa dal Tribunale di Messina nel giudizio rg 7160\2010 e resa anche nei confronti di CP_1
così decide:
[...]
- Rigetta l'appello
- condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali in favore di parte appellata che si liquidano in complessive E 9.991,00 di cui €. 2.058,00 per compensi per fase studio, €. 1418,00 per fase introduttiva €. 3.45,00 per trattazione ed €. 3470,00 per fase decisionale, oltre spese generali iva e CPA sui compensi con distrazione a favore dell'avv. Corrado Correnti difensore antistatario
- Da atto che l'appellante è tenuto al pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, dpr 115/2002;
Così deciso nella Camera di Consiglio da remoto della prima sezione in data 23.04.2025 Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Antonietta Bonanno Dott. Augusto Sabatini