Decreto cautelare 22 dicembre 2021
Ordinanza cautelare 26 gennaio 2022
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. II, sentenza 11/03/2025, n. 1995 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 1995 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01995/2025 REG.PROV.COLL.
N. 05369/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5369 del 2021, proposto da Md BA, rappresentato e difeso dall'avvocato Carmen Barbieri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore , Ufficio Territoriale del Governo di Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria legale in Napoli, Via Diaz, 11;
per l'annullamento
previa sospensione cautelare dell’efficacia
del decreto di rigetto dell'istanza di emersione da lavoro irregolare ex art. 103, comma 1 del D.L. 34/2020.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e dell’Ufficio Territoriale del Governo di Napoli;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4- bis , cod.proc.amm.;
Relatrice all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 29 gennaio 2025 la dott.ssa Katiuscia Papi;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il signor NN CA, imprenditore attivo nel settore agricolo, in data 30 giugno 2020 presentava presso lo Sportello Unico per l’Immigrazione di Napoli istanza di emersione dal lavoro irregolare ai sensi dell’art. 103 comma 1 D.L. 34/2020 in favore del lavoratore extracomunitario Md BA, operaio agricolo qualificato.
Il signor CA, con riferimento all’anno 2020, aveva presentato 25 dichiarazioni di emersione di altrettanti lavoratori stranieri irregolari.
Ai sensi del D.M. 27 maggio 2020 e della Circolare 30 maggio 2020 l’Ispettorato del Lavoro, vista la richiesta presentata dal signor CA per più lavoratori, era chiamato ad esprimere il proprio parere sulla capacità economica del datore dichiarante. A seguito dell’integrazione documentale presentata dal signor CA, l’Ispettorato evidenziava come il reddito del dichiarante fosse sufficiente per le sole prime cinque richieste presentate.
L’istanza relativa al signor Md BA, non ricompresa tra le suddette prime cinque dichiarazioni, veniva perciò respinta con provvedimento dello Sportello unico per l’Immigrazione di Napoli dell’8 settembre 2021, con la seguente motivazione: « Visto il parere non favorevole all’accoglimento dell’istanza espresso dall’Ispettorato Territoriale del Lavoro per il seguente motivo: da accertamenti d’ufficio effettuati all’agenzia delle entrate il volume d’affari al netto delle spese è risultato sufficiente solo per le prime 5 richieste presentate ».
2. Con il ricorso introduttivo della presente causa il lavoratore Md BA impugnava il provvedimento, chiedendone l’annullamento sulla base di plurimi argomenti di censura.
Il ricorrente deduceva, in primis (primo motivo di ricorso), l’inesistenza dell’atto, per la mancanza della copia conforme all’originale; inoltre, evidenziava (secondo motivo) l’irragionevolezza del provvedimento, per la ritenuta non congruità di requisiti rigidi di accesso alla procedura di emersione e per la non imputabilità al lavoratore dell’insufficienza del reddito del datore richiedente, con conseguente necessità di prevedere per il lavoratore straniero la possibilità di ottenere un permesso per attesa occupazione; si evidenziava altresì l’illegittimo superamento del termine per provvedere. Nel terzo motivo di gravame, il signor Md BA lamentava l’omessa traduzione del provvedimento in una lingua conosciuta; nel quarto la violazione degli artt. 7 e 10 bis L. 241/1990, in quanto tutte le comunicazioni contemplate da tali norme venivano effettuate esclusivamente al datore di lavoro e non al lavoratore; si doleva poi (quinto motivo) dell’asserita violazione dell’art. 6 L. 241/1990 per la mancata richiesta di integrazione documentale. Attraverso il sesto motivo di impugnazione, il ricorrente deduceva la non corretta applicazione degli artt. 4 e 5 D. Lgs. 286/1998, in quanto non si è tenuto conto del tempo trascorso in Italia dal cittadino straniero e degli altri elementi indicati dalle norme invocate; veniva inoltre censurata (settimo motivo) la disparità di trattamento rispetto alle prime 5 istanze di emersione presentate dal medesimo datore di lavoro, che erano state accolte; nonché (ottavo e ultimo motivo) la carenza motivazionale del diniego, essendosi la P.A. basata esclusivamente sul parere dell’Ispettorato del Lavoro e la circolare 27 maggio 2020, emanata in attuazione dell’art. 103 comma 5 D.L. 34/2020.
3. Si costituiva in giudizio l’Amministrazione dell’Interno, che resisteva al ricorso, del quale deduceva la completa infondatezza nel merito.
4. La domanda cautelare, trattata all’udienza camerale del 25 gennaio 2025, era accolta con ordinanza di questo Tribunale n. 141/2022, che dava atto della necessità di affrontare le questioni giuridiche sottese al ricorso, caratterizzate da novità, con la cognizione piena della fase di merito.
All’udienza straordinaria del 29 gennaio 2025 la causa era trattenuta in decisione.
5. Il ricorso è infondato, per le ragioni che di seguito si espongono.
5.1. Il primo motivo di gravame è palesemente destituito di fondamento, atteso che la normativa richiamata dalla parte ricorrente, ovvero l’art. 18 D.P.R. 445/2000, non richiede in alcun modo, ai fini dell’esistenza né della validità del provvedimento amministrativo, l’attestazione di conformità della copia notificata, limitandosi a individuare le modalità di redazione dell’attestazione stessa, senza in alcun modo imporla o richiederla nella fattispecie oggetto di causa, caratterizzata da notifica tramite pec di un atto firmato digitalmente. L’esistenza del provvedimento impugnato, e la sua piena conformità alla copia notificata, non possono dunque essere revocate in dubbio per la mancata apposizione di un visto di conformità che l’ordinamento non richiedeva.
5.2. Nemmeno il terzo motivo di gravame, relativo alla traduzione del provvedimento, è fondato. Invero, l’art. 13 comma 7 D. Lgs. 286/1998 prevede la traduzione in una lingua nota allo straniero o, in caso di impossibilità, in francese, inglese o spagnolo, del decreto di espulsione e degli altri atti concernenti l’ingresso, il soggiorno o l’espulsione del cittadino extracomunitario. Il provvedimento oggetto del presente giudizio, costituito da un diniego all’istanza di emersione dal lavoro irregolare, non sembra tuttavia rientrare nelle suddette categorie. La traduzione non era dunque necessaria.
In ogni caso, (TAR Campania, Napoli, sent. n. 1981/2022) la natura vincolata del provvedimento di reiezione dell’emersione in difetto di un reddito sufficiente in capo al datore di lavoro richiedente ( si veda in proposito il successivo punto 5.4 ), imporrebbe nella presente fattispecie – nella quale l’insufficienza reddituale nemmeno viene contestata nella sua esistenza -, l’applicazione della dequotazione dei vizi formali di cui all’art. 21 octies comma 2 L. 241/1990.
5.3. Il quarto motivo di gravame riguarda invece la comunicazione degli atti endoprocedimentali e del provvedimento finale che, contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, non venivano effettuate nei soli confronti del datore di lavoro, ma anche al lavoratore, all’indirizzo da questi indicato nella dichiarazione di emersione, che nella fattispecie coincideva con l’indirizzo pec del signor CA. Peraltro (TAR Campania, Napoli, sent. n. 7676/2022), ancora una volta la natura vincolata del provvedimento di reiezione dell’emersione in difetto di un reddito sufficiente in capo al datore di lavoro ( si rinvia, sul punto, al successivo paragrafo 5.4 ), imporrebbe comunque nella presente fattispecie – nella quale, si ribadisce, l’insufficienza reddituale nemmeno viene contestata -, l’applicazione dell’art. 21 octies comma 2 L. 241/1990.
Con conseguente infondatezza anche delle censure qui considerate.
5.4. Si procede ora alla disamina, congiunta, delle doglianze che investono il merito del provvedimento, ovvero la ritenuta illegittimità di limiti rigidi di reddito imposti al datore di lavoro ai fini dell’emersione, la motivazione del diniego e l’istruttoria da cui esso scaturiva, la presunta disparità di trattamento rispetto agli altri lavoratori occupati dal signor CA e la possibilità di emettere un permesso per attesa occupazione.
In primo luogo, occorre precisare che il requisito che impone il possesso di un reddito minimo necessario in capo al datore di lavoro, normativamente imposto dall’art. 103 D.L. 34/2020, è del tutto ragionevole, in quanto diretto a garantire, nel rapporto di lavoro regolarizzando, l’effettiva possibilità di assolvimento di tutte le obbligazioni gravanti sul datore, ed è pertanto in linea con i principi costituzionali che disciplinano la materia, primo fra tutti il diritto del lavoratore a percepire, in termini effettivi e non solo nominali, una retribuzione proporzionata e sufficiente (art. 36 Costituzione). In proposito, anche con riferimento alla piena legittimità della norma che demanda a un decreto interministeriale la fissazione specifica di tali limiti reddituali, si veda: Corte Costituzionale, 24 novembre 2023 n. 209.
Tanto premesso, il rigetto impugnato risulta adeguatamente istruito e sufficientemente motivato dall’Amministrazione con riferimento alla riscontrata assenza del necessario requisito minimo reddituale in capo al datore di lavoro, elemento che costituisce un presupposto indefettibile per il positivo perfezionamento della procedura di emersione ai sensi art. 103 del D.L. 34 del 2020, come già affermato da questo Tribunale (TAR Campania, Napoli, VI, 9 dicembre 2022 n. 7676; ibidem 25 marzo 2022 n. 1981; 12 dicembre 2022 n. 7713) e confermato anche dal Consiglio di Stato (sentenza n. 8006/2022). In difetto del minimo reddituale – la cui assenza non viene peraltro contestata nel ricorso introduttivo del presente giudizio – , la reiezione dell’istanza di emersione costituisce quindi un provvedimento vincolato per l’Amministrazione dell’Interno.
Peraltro, nel caso di reddito sufficiente all’emersione di alcune soltanto delle istanze presentate dal medesimo, l’art. 9 comma 4 D.M. 27 maggio 2020, correttamente applicato dall’Amministrazione nella fattispecie di causa, stabilisce che: « Nel caso in cui la capacità economica del datore di lavoro non risulti congrua in relazione alla totalità delle istanze presentate, le stesse possono essere accolte limitatamente ai lavoratori per i quali, in base all’ordine cronologico di presentazione delle istanze, i requisiti reddituali risultano congrui ». Il criterio cronologico, individuato dalla disposizione de qua , appare del tutto obiettivo e ragionevole, stanti le caratteristiche e la natura del procedimento, ai fini dell’individuazione delle istanze che verranno accolte; inoltre, siccome stabilito “a monte” dal citato decreto e pienamente controllabile nella relativa applicazione, il criterio si appalesa altresì pienamente idoneo ad evitare qualsivoglia disparità di trattamento tra i lavoratori.
Da ultimo, occorre precisare che, in difetto di un reddito sufficiente in capo al datore, non è possibile consentire il rilascio di permesso per attesa occupazione (cfr., tra le altre, Cons. di Stato sent. n. 8006 del 2022; Tar Campania, Napoli, sent. n. 919 del 2022, 973 del 2022 e 7713/2022). Come ribadito, infatti, anche dal Consiglio di Stato: « la normativa di cui all’art. 103 dl 34/2020 deve essere interpretata nel senso che il rilascio del permesso per attesa occupazione presuppone inevitabilmente un’istanza astrattamente accoglibile sussistendo tutti i presupposti previsti dalla legge, tra cui, la disponibilità in capo al datore di lavoro del reddito minimo richiesto. 5. D’altra parte, ove si ritenesse che in caso di insufficienza del reddito del datore di lavoro fosse possibile e, anzi, doveroso il rilascio di permesso di lavoro per attesa occupazione, si priverebbe di ogni rilevanza la previsione di un reddito minimo del datore di lavoro di cui al testé citato art. 103, comma 6, dl 34/2020. Tale norma ha l’evidente funzione di prevenire elusioni e di garantire – fissando una sorta di presunzione – la sostenibilità del costo del lavoratore da parte del datore di lavoro. È chiaro che, accedendo ad una differente interpretazione, in contrasto con il carattere eccezionale della norma di sanatoria, si porrebbero quale uniche condizioni per ottenere la regolarizzazione la presentazione della istanza da parte di un soggetto che asserisca di impiegare o voler impiegare il lavoratore straniero in uno dei settori indicati nel comma 3 dell’art. 103, comma 3, dl 34/2020, nonché l’assenza di precedenti penali ostativi in capo al datore e al lavoratore. In definitiva, la possibilità di rilascio, nel caso in cui la procedura di emersione non possa concludersi favorevolmente, di un permesso per attesa occupazione presuppone che il mancato perfezionamento non dipenda dall’originario difetto di presupposti previsti dalla legge (tra cui il reddito minimo del datore di lavoro), ma da fatti successivi relativi al datore di lavoro […] » (Consiglio di Stato, sent. n. 8006 del 2022 cit.).
Sul punto si è peraltro espressa anche la Corte Costituzionale, ad evidenziare la piena legittimità dell’impianto normativo dell’art. 103 D.L. 34/2020: « Non sono fondate le q.l.c. dell'art. 103, comma 4, d.l. 19 maggio 2020, n. 34, come convertito, censurato per violazione degli artt. 3 e 35 Cost., nella parte in cui non consente, nell'ipotesi di rigetto dell'istanza di emersione per difetto del requisito reddituale in capo al datore di lavoro, il rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione. Il requisito di un limite minimo di reddito in capo al datore di lavoro è volto a garantire l'effettiva capacità economica dello stesso e la conseguente sostenibilità, da parte sua, del costo del lavoro, così tutelando proprio l'interesse del singolo lavoratore assunto, o regolarizzato, al rispetto del corretto trattamento retributivo e contributivo. Né la disciplina censurata contrasta con i principi di ragionevolezza e di uguaglianza, considerato che i procedimenti per la legalizzazione del lavoro irregolare degli stranieri, attesa la loro natura eccezionale, sono caratterizzati ciascuno dalla propria specificità e dalla propria disciplina, discrezionalmente stabilita dal legislatore. Infine, la non omogeneità delle procedure di emersione del 2012 e del 2020, differenti per presupposti applicativi e finalità perseguite, esclude che la lamentata diversità di disciplina per esse dettate integri una lesione del principio di uguaglianza » (Corte Costituzionale, 24 novembre 2023 n. 209).
5.5. Non sono inoltre applicabili, alla procedura di emersione, e in considerazione dell’eccezionalità della stessa e della specialità della normativa che la disciplina, gli artt. 4 e 5 D. Lgs. 286/1998, nelle parti e nei termini invocati dal ricorrente.
5.6. Si evidenzia, in conclusione, che l’inosservanza del termine fissato dalla legge per l’emanazione del provvedimento conclusivo, se può formare titolo per un ricorso avverso il silenzio ex artt. 31 e 117 c.p.a., non integra certamente un’ipotesi di illegittimità dell’atto tardivamente emanato dall’Amministrazione.
5.7. Rimane dunque confermata la piena legittimità del provvedimento impugnato.
6. Il ricorso, siccome infondato, deve dunque essere respinto.
7. Le spese del giudizio vengono compensate tra le parti, in considerazione della natura della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge per le ragioni indicate in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 29 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Paolo Severini, Presidente
Valeria Nicoletta Flammini, Primo Referendario
Katiuscia Papi, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Katiuscia Papi | Paolo Severini |
IL SEGRETARIO