Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 08/01/2025, n. 643 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 643 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
Sezione Diciassettesima Civile
in persona del Giudice, dott.ssa Maria Pia De Lorenzo
all'udienza del 8.1.2025 , all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ex art. 281 sexies c.p.c., nella causa civile iscritta al n. 39869 del Ruolo degli Affari
Contenziosi Civile dell'anno 2023 vertente
TRA
la con sede legale in Agrigento, alla via Toniolo n. Parte_1
31, in persona del l.r.p.t. Sig. , elettivamente domiciliata in Agrigento, Parte_2 alla via XXV Aprile, n. 180, presso lo studio dell'avv. Stefano Catuara che la rappresenta e difende in virtù di procura in calce all'atto di citazione
=OPPONENTE=
E
in persona del presidente e legale rappresentante pro tempore, dott. CP_1
elettivamente domiciliata in Roma, al largo Amilcare Ponchielli, n. 6, Controparte_2 presso lo studio dell'avv. Carlo Pandiscia che la rappresenta e difende in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
-OPPOSTA=
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Per l'opponente: “…Nel merito, in via principale, ritenere e dichiarare nullo e improduttivo di effetti giuridici il decreto ingiuntivo n. 9830/23 del 30/05/2023 - RG n.
22280/2023 Tribunale di Roma, e per l'effetto, revocarlo per i motivi di cui alla parte motiva e comunque per mancanza dei requisiti di cui all'art. 633 c.p.c.
- Ritenere e dichiarare l'inadempimento contrattuale della società e per CP_1
l'effetto dichiarare che la società nulla deve alla società ; Parte_1 CP_1
- In subordine, ritenere e dichiarare l'inadempimento contrattuale della società
[...]
e per l'effetto dichiarare che la società ha diritto a vedersi CP_1 Parte_1
riconosciuto una riduzione sensibile del corrispettivo.
Con vittorie di spese di giudizio”.
Per l'opposta: “…dichiarare provvisoriamente esecutivo, ai sensi dell'art. 648 c.p.c.,
l'opposto decreto ingiuntivo n. 9830/23 del 31.05.23 (R.G. n. 22280/23) emesso dal
Tribunale di Roma, non essendo l'opposizione fondata su prova scritta o di pronta soluzione, né sussistendo motivi di merito;
- in via principale: rigettare, per i motivi di cui in narrativa, la proposta opposizione, in quanto infondata in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto;
- in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo opposto, accertare e dichiarare l'esistenza del credito vantato per i motivi di cui in narrativa, da nei confronti della parte opponente e, per l'effetto, CP_1
condannare la società (P.IVA e C.F. ), con sede legale in Parte_1 P.IVA_1
Agrigento, via Toniolo, 31, in persona del legale rappresentante p.t., di pagare alla società ricorrente la somma di € 21.041,52, oltre interessi legali e moratori (ex art. 5
d.lgs. n. 231/02) dal dovuto al saldo, per le causali di cui in premessa, nonché le spese, competenze ed onorari della presente procedura”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Rilevato che, con atto di citazione notificato il 11 luglio 2023, la soc. ha Parte_1
proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 9830/23, emesso da questo
Tribunale in data 31 maggio 2023 su istanza della soc. con il quale le CP_1 era stato ingiunto il pagamento della somma di €21.041,52, oltre interessi legali e moratori ex d.lgs. n. 231/02 e spese della procedura monitoria, a titolo di corrispettivo del servizio di cessione di capacità trasmissiva nella rete di secondo livello n. 1 dell'Area Tecnica n. 17 (Sicilia) relativamente al periodo compreso tra il 6 maggio e il
31 dicembre 2022;
- che a sostegno dell'opposizione l'attrice ha dedotto che: a) l'ingiungente non aveva fornito adeguata prova del credito vantato, non potendo considerarsi a tal fine sufficienti, in ragione della loro provenienza unilaterale, le fatture depositate nella fase monitoria;
b) nel periodo cui si riferiscono le fatture azionate la diffusione del segnale erogata dall'operatore di rete era risultata disturbata o addirittura assente, CP_1
impedendo ad essa opponente, fornitrice di servizi di media audiovisivi ( ), di CP_3 trasmettere in modo adeguato i propri programmi agli utenti dell'area geografica di interesse;
c) la già durante le trattative, non aveva garantito ad essa opponente di CP_1
negoziare condizioni economiche più vantaggiose ed equilibrate e ciò in difetto rispetto a quanto la società opposta aveva assunto al momento della partecipazione alla gara per l'assegnazione dei diritti d'uso delle frequenze per il servizio televisivo digitale terrestre nell'Area tecnica 17, ovverosia di non applicare ai condizioni economiche CP_3
peggiorative rispetto a quelle praticate, in situazioni equivalenti, al momento della pubblicazione del bando di gara, avendo, di contro, imposto in modo unilaterale un contratto particolarmente oneroso e squilibrato sul piano economico;
- che la costituitasi in giudizio, ha chiesto il rigetto dell'opposizione CP_1
avversaria deducendone la completa infondatezza;
considerato che le obiezioni attoree circa l'inadeguatezza della fattura commerciale a provare la sussistenza del diritto di credito fatto valere dall'ingiungente sono prive di rilievo giacché, al di là di ciò che si dirà oltre in merito all'eccezione di inadempimento pure sollevata dall'opponente, l'effettiva esecuzione del servizio di cessione della capacità trasmissiva nel periodo maggio-dicembre 2022 è del tutto incontroversa, dovendosi qui soltanto verificare se tale servizio sia stato o meno reso in modo tecnicamente adeguato;
- che la sulla quale grava l'onere di dimostrare il corretto adempimento CP_1 delle obbligazioni contrattuali a suo carico a fronte dell'eccezione di inadempimento sollevata dalla controparte, ha fornito elementi documentali che comprovano l'idoneità tecnica e la regolarità del servizio offerto;
- che, più in particolare, essendo risultata aggiudicataria della gara per l'assegnazione dei diritti d'uso delle frequenze per il servizio televisivo digitale terrestre nell'Area tecnica 17, la società opposta ha per ciò solo dimostrato di essere in grado di garantire la copertura trasmissiva minima prevista nel relativo bando (pari al 50% della popolazione presente in ogni provincia dell'area geografica interessata, così come prescritto dall'art. 11 del bando nonché dal punto b3) di cui all'Allegato 1 del bando stesso);
- che, inoltre, la Fondazione UG RD, ente terzo che ha realizzato un software di simulazione messo a disposizione del Ministero dello sviluppo economico per consentire le verifiche previste dal bando di gara, ha certificato che la copertura standard DVB-T2 della rete locale di secondo livello n. 1 proposta dalla Rai Way S.r.l. si attesta all'87% di popolazione, dunque ad un livello ben superiore rispetto a quello minimo che il bando prevede quale soglia base per una valutazione positiva dell'idoneità tecnica dell'offerta;
- che, a fronte dei predetti elementi obiettivi, oggetto di riscontro da parte di soggetti terzi sin dalla messa in esercizio del progetto di rete, l'opponente si è limitata a sollevare generiche obiezioni circa l'inadeguatezza del segnale, richiamandosi ad una consulenza tecnica di parte (all. 8 alla citazione) che però risulta inattendibile alla luce delle seguenti considerazioni:
(I) il tecnico di parte, dott. ha apoditticamente segnalato delle criticità Persona_1
nella qualità del segnale, senza però indicare quali verifiche, indagini e misurazioni avrebbe compiuto per giungere a tale conclusione tecnica;
(II) il CTP ha sostenuto che le criticità si riscontrerebbero non tanto nei capoluoghi di provincia quanto nei più piccoli comuni siti nelle aree circostanti ma tale rilievo è inconferente perché lo standard minimo di copertura richiesto dal bando – standard che deve ritenersi trasfuso anche nel successivo contratto di fornitura concluso tra le parti oggi in lite, in virtù di quanto previsto al punto 6 delle premesse del contratto stesso, secondo cui si fornisce al cliente “il servizio di accesso alla capacità trasmissiva in coerenza alle condizioni minime di fornitura rappresentate da nella domanda CP_1 di partecipazione alla Procedura Frequenze nell'Area Tecnica 17” (doc. 5 fascicolo opposta) – si riferiva, come già esposto, alla popolazione presente in ogni provincia;
(III) nella relazione tecnica si fa riferimento ad asseriti riconoscimenti di carenze tecniche da parte della di cui però non è offerto alcun riscontro CP_1 documentale (dal verbale dell'incontro del 9 febbraio 2023 tra la e le CP_1 emittenti televisive emerge soltanto l'impegno dell'operatore di rete al miglioramento del servizio, non già un'ammissione di mancato rispetto degli standard qualitativi previsti dal contratto);
(IV) il tecnico di parte sostiene che al momento della redazione della relazione, il 12 luglio 2023, la diffusione del segnale è migliorata “rispetto a prima”, ma egli non indica il periodo in cui avrebbe rilevato le dedotte carenze e, soprattutto, non chiarisce se tali carenze siano state riscontrate proprio nel lasso temporale cui si riferiscono le fatture azionate;
- che neppure sussiste la dedotta violazione dell'impegno della di non CP_1
applicare condizioni economiche peggiorative rispetto a quelle praticate, in situazioni equivalenti, al momento della pubblicazione del bando di gara, giacché:
a) l'impegno contenuto nell'Allegato 2 del bando di gara, pur qualificabile come offerta al pubblico ex art. 1336 c.c., può essere liberamente superato per effetto di una diversa pattuizione concordata dalle parti del contratto;
b) non vi è alcuna prova che al momento della pubblicazione del bando le condizioni economiche praticate per l'accesso alla capacità trasmissiva nell'area interessata fossero migliori rispetto a quelle pattuite nel contratto di fornitura concluso tra le parti;
- che le sollevate contestazioni circa le asserite carenze della rete distributiva tengono ad infirmare valutazioni poste a base del bando indetto dalla P.A. che si sarebbero potute eventualmente far valere in altra sede;
- che le ulteriori considerazioni attoree spese in ordine alla gravosità del corrispettivo previsto contrattualmente, anche in ragione dell'adeguamento parametrato alle variazioni dell'indice Istat, appaiono del tutto irrilevanti, trattandosi di una condizione economica liberamente accettata dalle parti;
- ritenuto, pertanto, che l'opposizione debba essere rigettata con conferma del decreto ingiuntivo opposto;
- e che le spese di lite, liquidate come in dispositivo, debbano seguire la soccombenza;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta dalla soc. avverso il decreto ingiuntivo n. 9830/23, così provvede: Parte_1
1) rigetta l'opposizione;
2) conferma il decreto ingiuntivo opposto;
3) condanna la soc. al pagamento, in favore della delle Parte_1 CP_1 spese del giudizio che liquida in complessivi € 3.397,00 per compensi professionali (di cui € 919,00 per la fase di studio, € 777,00 per la fase introduttiva ed € 1.701,00 per la fase decisionale) oltre spese per € 145,50, con aggiunta degli oneri di legge.
Roma, 8.1.2025
Il Giudice
Maria Pia De Lorenzo