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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 04/06/2025, n. 288 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 288 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERNI
SEZIONE LAVORO in persona del giudice del lavoro Dott.ssa Manuela Olivieri ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 809 del registro generale dell'anno 2023 promossa
DA
, elettivamente domiciliato in Roma, viale G. Parte_1
Mazzini n.73, presso lo studio del procuratore Avv.to Matteo Proja, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
RICORRENTE
CONTRO
, con sede legale in Controparte_1
Lugnano in Teverina (TR), in persona del suo Controparte_2
Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente Controparte_3 domiciliato in Roma, Viale delle Milizie n.138, presso lo studio dell'avv. Maria
Martignetti che la rappresenta e difende giusta procura allegata in atti;
RESISTENTE
Oggetto: riconoscimento rapporto di lavoro subordinato e differenze retributive
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato in data 12 ottobre 2023 parte ricorrente, premesso di aver lavorato dal 14.02.2022 sino al 31.08.2022, senza essere regolarizzata, alle dipendenze della società cooperativa convenuta esercente attività di giardinaggio, con mansioni di giardiniere, affermava: - di aver lavorato presso il
Convento San Francesco, sito in Lugnano in Teverina e presso una villa privata sita nel Comune di Giove;
- di aver osservato le direttive impartite da
[...]
che lo aveva assunto ed inserito negli appalti commissionati alla Parte_2
cooperativa e che organizzava il lavoro degli addetti alla cooperativa;
- di aver lavorato dal lunedì al venerdì, nei mesi estivi dalle 6.00/7.00 con un'ora di pausa pranzo, mentre nei mesi invernali, dalle 7.00 alle 18.00 con un'ora di pausa pranzo;
- di aver sempre utilizzato gli attrezzi da lavoro messi a disposizione dalla cooperativa;
- di non essere stato mai retribuito e di non aver goduto di ferie;
- di dover essere inquadrato in base alle mansioni espletate al livello A1 del CCNL Cooperative sociali;
- di aver maturato un credito complessivo di €
10.464,15 di cui € 748,73 a titolo di TFR.
Conveniva, pertanto, dinanzi al Tribunale di Terni, in funzione di
Giudice del Lavoro la società chiedendo Parte_3
l'accertamento della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato inter partes con mansioni riconducibili al livello A1 del CCNL Cooperativa sociali per il periodo dal 14.02.2022 al 31.08.2022 con orario full time e qualifica di operaio e per l'effetto la condanna del datore di lavoro al pagamento della somma di €
10.464,15, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo, con vittoria delle spese di lite da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
La società convenuta si costituiva tardivamente contestando in fatto ed in diritto la fondatezza del ricorso, insistendo per il rigetto della domanda. L'istruttoria si articolava nell'ammissione ed espletamento dell'interrogatorio formale del legale rappresentante della società convenuta e nell'escussione dei testi indicati dalla parte ricorrente.
Sulle conclusioni indicate nelle note di trattazione scritta la causa veniva decisa con sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e successive modifiche ed integrazioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte ricorrente afferma di avere prestato la propria attività lavorativa alle dipendenze della società convenuta senza Parte_3
essere regolarizzata per il periodo dal 14.02.2022 al 31.08.2022 svolgendo mansioni di giardiniere con orario full time dalla mattina alle 6.00/7.00 alle
18.00 dal lunedì al venerdì (con un'ora di pausa pranzo), mandato a svolgere la prestazione presso diversi committenti della cooperativa.
Lamenta di non avere percepito, durante il rapporto di lavoro, la retribuzione e rivendica un credito a titolo di differenze retributive di €
10.464,15 di cui € 748,73 a titolo di TFR.
La domanda di condanna è infondata e va respinta.
L'azione presuppone l'accertamento dell'esistenza di un rapporto di lavoro secondo le modalità della subordinazione tra le originarie parti in causa.
E', pertanto, opportuno richiamare alcuni ormai consolidati orientamenti giurisprudenziali rilevanti ai fini della soluzione della controversia sottoposta all'attenzione del giudicante.
Secondo l'art. 2094 del c.c. "è prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore".
La lettera della legge emblematicamente illustra la verticalità di un rapporto nel quale il lavoro è reso "alle dipendenze e sotto la direzione" dell'imprenditore. Le regole successivamente imposte agli artt. 2099 e ss., 2104, 2104,
2106, c.c., riempiono di contenuti detta verticalità per la quale il subordinato, nell'ambito di una diligenza qualificata, deve osservare le disposizioni per l'esecuzione e la disciplina del lavoro impartite dal datore di lavoro e dai collaboratori di questo dai quali gerarchicamente dipende;
tale dipendenza è resa più intensa da un obbligo di fedeltà e da una soggezione al potere disciplinare del datore di lavoro.
Sulla base delle disposizioni normative citate, ricorrenti massime della
Suprema Corte ribadiscono che elemento distintivo del rapporto di lavoro subordinato da quello di lavoro autonomo è rappresentato dalla subordinazione del lavoratore al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro;
subordinazione da intendersi come vincolo di natura personale che assoggetta il prestatore ad un potere datoriale che si manifesta in direttive inerenti, di volta in volta, alle modalità di svolgimento delle mansioni e che si traduce in una limitazione della libertà del lavoratore (cfr. ex plurimis Cass. sez. lav. 28.9.2006 s. n. 21028; Cass. sez. lav. 22.2.2006 s. n. 3858; Cass. sez. lav.
24.2.2006 s. n. 4171; Cass. sez. lav. 23.9.2005 s. n. 18660).
In particolare, è stato affermato che ai fini dell'individuazione del rapporto di lavoro subordinato, e della sua distinzione da quello autonomo, è determinante la subordinazione, cioè quel vincolo di natura personale che assoggetta il prestatore d'opera, limitandone conseguentemente la libertà, al potere direttivo del datore di lavoro (inerente all'intrinseco svolgimento della prestazione lavorativa), altri elementi, quali la collaborazione, l'assenza di rischio economico, la natura dell'oggetto della prestazione, la continuità di essa, la forma della retribuzione e l'osservanza di un orario, possono avere una portata soltanto sussidiaria, restando peraltro escluso che anche la sussistenza di tutti questi altri elementi possa far qualificare di lavoro subordinato un rapporto in relazione al quale sia accertata la mancanza del detto elemento determinante
(Cass. civ., 21 gennaio 1987, s. n. 548). Negli stessi sensi, la Cassazione ha avuto modo di rilevare che ai fini della distinzione tra rapporto di lavoro subordinato e rapporto di lavoro autonomo, mentre il tipo di attività svolta dal prestatore è scarsamente rilevante giacché qualsiasi prestazione può essere svolta sia in forma subordinata che autonoma (Cass. Sez. lav, 05/04/2006 s. n. 7966) e d'altra parte che non hanno un valore decisivo, ma solo sussidiario, elementi quali la collaborazione, l'assenza di rischio economico, la continuità della prestazione, la forma della retribuzione e l'osservanza di un orario, è invece determinante l'elemento della subordinazione, costituito da un vincolo di natura personale che assoggetta il prestatore d'opera ad un potere direttivo del datore di lavoro con conseguente limitazione della sua libertà (Cass. sez. Lav. s. n. 20669 del 25/10/2004; Cass. 27.11.1986, s. n. 7015).
Sicché, può affermarsi che oggetto specifico dell'indagine deve essere l'accertamento della eterodirezione delle modalità, anche di tempo e di luogo, della prestazione, nonché di uno specifico obbligo di presenza e di frequenza, con annessi obblighi di giustificazione dei ritardi e delle assenze, e della correlativa sottoposizione del prestatore d'opera ad un potere disciplinare e sanzionatorio del datore di lavoro.
Costituiscono, al contrario, elementi sussidiari i seguenti:
- inserimento stabile del lavoratore nell'organizzazione produttiva dell'impresa;
- utilizzo di locali, mezzi e strutture fornite dal datore di lavoro;
- assenza di rischio imprenditoriale;
- continuità della collaborazione, quale tendenzialmente stabile messa a disposizione da parte del dipendente delle energie lavorative;
- retribuzione predeterminata a cadenza fissa;
- esclusività della prestazione;
- infungibilità soggettiva della prestazione.
Inoltre, la giurisprudenza, insofferente alla pan-subordinazione dei rapporti di lavoro, accentua la valorizzazione dell'elemento volontaristico di
"autoqualificazione", tenendo in debito conto il reciproco affidamento delle parti e la concreta disciplina giuridica del rapporto quale voluta dalle medesime nell'esercizio della loro autonomia contrattuale (Cass. sez. lav. 17.11.1994, s. n.
9718; Cass. sez. lav. 10.1.1989, s. n. 41; Cass. sez. lav. 4.4.1987, s. n. 3282).
La volontà manifestata dalle parti rappresenta pertanto il punto di partenza dell'indagine condotta dal giudice che, solo laddove il contenuto effettivo del rapporto induca ad accertare che in concreto l'elemento della subordinazione abbia "intriso" il suo svolgimento, potrà far prevalere quest'ultimo sul diverso accordo.
E' stato in proposito affermato che quando le parti, nel regolare i loro reciproci interessi, abbiano dichiarato di voler escludere l'elemento della subordinazione, non è possibile pervenire ad una diversa qualificazione del rapporto se non si dimostra che in concreto detto elemento si sia realizzato nello svolgimento del rapporto medesimo (Cass. civ., sez. lav., 2.7.1992, s. n. 8120).
Il contratto di lavoro, è stato infatti osservato, dà origine ad un rapporto che, fondato sulla volontà delle parti, si protrae nel tempo, restando, tale volontà, inscritta in ogni atto di esecuzione del contratto.
L'esecuzione, esprimendo soggettivamente la suddetta volontà ed oggettivamente la causa contrattuale, e protraendosi nel tempo, resta (ai sensi dell'art. 1362, secondo comma, cod. civ.) lo strumento d'emersione di una nuova diversa volontà eventualmente intervenuta nel corso dell'attuazione del rapporto e diretta a modificare singole sue clausole e talora la stessa natura del rapporto lavorativo inizialmente prevista, conferendo, al medesimo, un nuovo assetto negoziale. Colui che intende far valere questa modifica ha, tuttavia, l'onere di indicare gli elementi della consensuale esecuzione che, in quanto contrastanti con il contenuto dell'atto iniziale, determinino il nuovo contenuto negoziale del rapporto. In assenza di questa indicazione e di una conseguente ragione per escludere il vincolo emergente dal contenuto dell'atto iniziale, questo resta sufficiente elemento d'interpretazione del contratto (Cass. sez. lav. s. n. 20361 del 21/10/2005). Pertanto, in tali ipotesi, non è possibile pervenire ad una diversa qualificazione se non si dimostra che l'essenziale elemento della subordinazione si sia di fatto realizzato nel concreto svolgimento del rapporto medesimo, poiché nel contrasto fra manifestazione della volontà negoziale e contenuto effettivo del rapporto non può che prevalere quest'ultimo (Cfr. Cass. sez. lav., s. n. 13872 del
23/07/2004; Cass. sez. lav. 3.5.1995, s. n. 4903).
Giova ulteriormente aggiungere che ai fini della qualificazione del rapporto non è dato prescindere dalla preventiva ricerca della volontà delle parti in quanto al principio secondo cui è necessario avere riguardo al contenuto del rapporto, indipendentemente dal nomen iuris usato dalle parti non comporta che la dichiarazione della volontà di queste in relazione alla fissazione di tale contenuto debba essere stralciata dall'interpretazione del precetto contrattuale e che non si debba tener conto del relativo reciproco affidamento delle parti stesse e della concreta disciplina giuridica del rapporto quale voluta dalle medesime nell'esercizio della loro autonomia contrattuale con la conseguenza che quando le parti, nel regolare i loro reciprochi interessi abbiano dichiarato di voler escludere l'elemento della subordinazione non è possibile specie nei casi caratterizzati dalla presenza di elementi compatibili con l'uno o con l'altro tipo di rapporto pervenire a una diversa qualificazione se non si dimostra che in concreto l'elemento della subordinazione si sia di fatto realizzato nello svolgimento del rapporto medesimo (cfr. Cass. sez. lav.
8.4.1995 s. n. 2690 nonché Cass. s.n. 9718/94 cit.). Da ultimo, va chiarito che il criterio di risoluzione della presente controversia va ricercato nel principio della ripartizione dell'onere della prova, di cui all'art. 2697 c.c., a mente del quale - ove l'attore voglia far valere in giudizio diritti connessi all'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato, a fronte delle contestazioni specifiche del convenuto in ordine alla natura del rapporto -
è sul primo che grava l'onere di provare la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, circostanza che integra un fatto costitutivo della pretesa. Con
l'ulteriore conseguenza che, ove all'esito della prova permangano dubbi circa l'inquadramento giuridico del rapporto stesso, deve necessariamente concludersi per il rigetto del ricorso, non essendo stato assolto l'onere della prova gravante sulla parte attrice.
Al riguardo va ribadito che la Suprema Corte ha precisato che l'elemento che contraddistingue il rapporto di lavoro subordinato rispetto al rapporto di lavoro autonomo, è l'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro, con conseguente limitazione della sua autonomia ed inserimento nell'organizzazione aziendale, mentre altri elementi, quali l'assenza di rischio, la continuità della prestazione, l'osservanza di un orario e la forma della retribuzione assumono natura meramente sussidiaria e di per se non decisiva;
sicché qualora vi sia una situazione oggettiva di incertezza probatoria, il giudice deve ritenere che l'onere della prova a carico dell'attore non sia stato assolto e non già propendere per la natura subordinata del rapporto
(Cass. sez. lav. s. n. 21028 del 28/09/2006).
A parere di chi scrive non è stata raggiunta tranquillizzante prova in giudizio che la prestazione lavorativa del ricorrente fosse eterodiretta, nel senso che il legale rappresentante ed amministratore della cooperativa potesse intromettersi nel lavoro del ricorrente dando ordini specifici su tempi e modalità di esecuzione della prestazione, ed, inoltre, che il ricorrente fosse tenuto all'osservanza di un predeterminato orario di lavoro incorrendo in sanzioni disciplinari nell'ipotesi di assenza non giustificata dal luogo di lavoro.
Né nelle, per vero scarne, allegazioni di cui al ricorso, ai limiti della nullità, né dalle dichiarazioni dei testimoni è emerso con sufficiente verosimiglianza chi desse le direttive al ricorrente, chi il ricorrente era tenuto ad avvisare se doveva assentarsi dal lavoro (per malattia o per esigenze personali) o se necessitava di permessi, se è mai stato destinatario di sanzioni.
Ad avviso di chi scrive le testimonianze raccolte nel presente giudizio di carattere generico e non dettagliate non supportano la tesi attorea per quanto di ragione, risultando carente la prova della continuità della prestazione e dello stabile inserimento del ricorrente nell'organizzazione sociale.
Il teste , padre del ricorrente, ha confermato Testimone_1
l'assunzione del figlio quale operaio – giardiniere da parte della cooperativa convenuta per il periodo dal 14.02.2022 al 31.08.2022, in prova con la promessa di essere regolarizzato e dimessosi perché mai retribuito e mai regolarizzato.
Il teste, anch'egli assunto alle dipendenze della cooperativa con mansioni di portiere presso il convento di San Francesco in Lugnano in Teverina ha riferito che il figlio per il primo mese era stato impiegato presso il predetto convento poi presso altri siti in appalto della cooperativa, ricordando una villa privata sita nel comune di Giove (TR) “ … non ricordo il nome del proprietario ma posso riferire che poiché le strumentazioni e i materiali erano immagazzinati presso il convento quando servivano per altri lavori veniva richiesto a me di portarli in loco e così ho visto dove lavorava mio figlio … Io andai 3—4 volte e vidi che stava lavorando a costruire una copertura a pergolato per le auto, un'altra volta quando venne spianato il terreno per impiantare pannelli solari, un'altra volta mentre costruivano la piscina. So comunque che vennero effettuati altri lavori come la messa a dimora di cipressi e altro.” Con riferimento alle direttive seguite dal ricorrente nell'espletamento delle mansioni il teste ha chiarito: “ … il signore di cui parliamo si chiama
e fu lui ad assumere mio figlio, che era stato segnalato da me Parte_4
perché il sig. mi aveva detto di aver bisogno di un lavoratore per qualche Pt_4 mese. Le direttive gli venivano impartite dal sig. … L'appuntamento del Pt_4
mattino per recarsi a compiere i vari incarichi era presso il convento ove Pt_4
diceva quale lavoro avrebbero dovuto compiere e prendevano attrezzi e quello che era necessario e poi andavano, quindi li vedevo partire per ogni lavoro da fare. A volte mi chiamava la sera prima chiedendo che per velocizzare il Pt_4
lavoro gli facessi trovare del materiale determinato vicino al cancello del convento”, mentre quanto all'orario di lavoro osservato ha spiegato: “ … l'orario
e i giorni di lavoro sono stati concordati tra mio figlio e davanti a me ... Pt_4
nei mesi estivi, la giornata lavorativa del ricorrente iniziava tra le ore 6:00 e le
7:00, con pausa pranzo di 1 ora quando lavorava presso il Convento, più breve invece nelle altre due località sopra citate … d'inverno, il Sig. Parte_1 iniziava le attività cui era adibito alle 7:00, con pausa pranzo di un'ora dalle
12:00 alle 13:00, per terminare alle poi alle ore 18:00 … l'orario variava a seconda del luogo di lavoro e l'orario concordato era flessibile, in quanto poteva protrarsi oltre l'orario normale in caso di necessità”.
Il teste ha anche ricordato che: “ … nel caso in cui non fosse stato Pt_4
disponibile veniva sostituito dai due giardinieri e che davano CP_4 Per_1 indicazioni a mio figlio;
lo so perché al mattino quando c'ero anch'io veniva fatta una specie di riunione relativa ai lavori da fare in giornata … i mezzi erano forniti dalla cooperativa” (cfr. dichiarazione resa all'udienza del
9.10.2024 in atti).
Il teste , dipendente della cooperativa da novembre 2021 Testimone_2
a dicembre 2022, ha riferito: “Posso confermare che il ricorrente è entrato a far parte della cooperativa, ma non so a che titolo, verso febbraio 2022 ed è rimato fino alla fine di agosto 2022. Con riferimento alle mansioni dallo stesso disimpegnate posso riferire di aver lavorato una media di un paio di settimane al mese con il ricorrente svolgendo entrambi mansioni di giardinaggio affidato in appalto da privati alla cooperativa … Eravamo diversi dipendenti della cooperativa e formavamo delle squadre impiegate periodicamente in luoghi diversi e tra questi c'era anche il Convento di San Francesco dove io ed il ricorrente svolgevamo, quando eravamo in coppia, le mansioni indicate ai capitoli che mi si leggono. Posso riferire che al Convento io ed il ricorrente insieme siamo stati mandati all'incirca una settimana di media al mese …
Confermo che io ed il ricorrente siamo stati mandati dalla cooperativa insieme presso la villa di cui mi si legge di proprietà di tale (cognome) Tes_3
svolgendo le mansioni indicate in capitolo. Anche nella villa il lavoro era saltuario con una media di un paio di settimane al mese”.
Con riferimento alle direttive seguite dal ricorrente, il teste ha riferito:
si spacciava come segretario del Presidente della Parte_4
cooperativa UR e gestiva e coordinava le operazioni ed i lavori commissionati della cooperativa. Era il che ci diceva a noi operai, tra cui anche il Pt_4
ricorrente, cosa fare e dove andare per svolgere le mansioni sopra indicate. Era il che organizzava le squadre di operai e i turni di lavoro. Se qualcuno di Pt_4
noi operai stava male, o si dovevano chiedere ferie e permessi ci rivolgevamo sempre al Vola era lui che ci autorizzava e che si occupava delle sostituzioni se
c'era un'assenza. Se c'era da riprendere l'operato di qualcuno era il che Pt_4
se ne occupava, così come i colloqui per assumere personale si svolgevano alla sua presenza … Previo consulto con il , qualora questi non fosse presente, Pt_4 erano cioè io, e a dare le direttive al ricorrente … il ricorrente CP_4 Per_1 utilizzava mezzi della cooperativa”. In merito agli orari osservati dal ricorrente, il teste ha confermato che: “
… nel periodo estivo il ricorrente iniziava a lavorare verso le 6.00 e finiva verso le 18.00/ 19.00 con un paio di ore di pausa per via del caldo;
d'inverno dalle
8.00 alle 17.00 con un'ora di pausa. Dal lunedì al venerdì, nel caso di mal di tempo si lavorava al riparo o si effettuava la manutenzione delle attrezzature”
(cfr. dichiarazione resa all'udienza del 4 aprile 2024 in atti).
Non persuade il Giudicante la dichiarazione resa da Testimone_1
il cui stretto vincolo parentale (padre del ricorrente) si riverbera
[...] negativamente sull'attendibilità della testimonianza, unitamente alla parziale conoscenza diretta dei fatti per cui è causa in quanto, da un lato, riferiti al teste
(de relato) dall'istante, dall'altro, essendo il testimone impegnato a rendere la propria prestazione lavorativa full time in un determinato luogo non è stato in grado di riferire con cognizione di causa piena rispetto a quella resa dal figlio e l'esatta consistenza della stessa.
Neppure il teste ha reso una dichiarazione convincente Testimone_2
ed idonea a supportare la tesi di parte ricorrente insufficiente, ad avviso di chi scrive, a dare contezza al Tribunale in merito alla sussistenza di un rapporto di lavoro inter partes improntato ai canoni della subordinazione sopra riportati, nella misura in cui innanzitutto è emerso in istruttoria che a dare indicazioni sulle mansioni da espletare non fosse il legale rappresentante della società ma uno dei dipendenti della cooperativa tale (erroneamente indicato come Pt_4 nel ricorso) ovvero all'occorrenza anche lo stesso dipendente o altro Pt_2 CP_4
operaio della società tale circostanza che crea confusione sul reale Per_1
assetto dei rapporti tra le parti, non involgenti giuridicamente la cooperativa convenuta, ovvero, a tutto voler conceder, compatibile sia con un rapporto di lavoro subordinato che autonomo o ancora prestato occasionalmente, stante anche la breve durata del rapporto in questione. La dichiarazione del dipendente della società convenuta all'epoca dei fatti assunto con mansioni di operaio non suffraga l'inconsistente quadro CP_4
probatorio attoreo sopra esaminato posto che il teste in questione ha lavorato con il ricorrente un paio di settimane al mese nell'arco di un periodo non significativo di sei mesi, non essendo neppure emerso l'esercizio del potere direttivo e disciplinare da parte del legale rappresentante della società convenuta, posto che anche il teste, operaio dipendente della società, esercitava, all'occorrenza, il potere direttivo sull'odierno ricorrente.
In altri termini non è emerso in maniera inequivocabile che la convenuta, in persona del legale rappresentante pro tempore CP_1 all'epoca dei fatti, fosse consapevole della sussistenza di un rapporto di lavoro, secondo i canoni della subordinazione con l'odierno istante.
Non vi sono prove in atti convincenti e verosimili circa l'assunzione in capo al soggetto individuato come del ruolo di Parte_4 amministratore di fatto della cooperativa e dell'assunzione soltanto formale di tale incarico da parte di UR, posto che a dire del teste il si CP_4 Pt_4
“spacciava” per il segretario del presidente.
In sostanza quanto agli indici della subordinazione come l'etero direzione, la necessità di dover chiedere permessi per assentarsi, ovvero la comunicazione delle assenze per malattie, l'organizzazione preventiva per il godimento delle ferie, l'esercizio del potere disciplinare nessuno dei testi attorei ha saputo indicare alcunché di preciso ed imputabile alla convenuta società cooperativa.
Le deposizioni dei testimoni non consentono di individuare la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti in quanto l'unico elemento emerso è lo svolgimento di una prestazione lavorativa all'interno della cooperativa, circostanza questa compatibile sia con un rapporto di lavoro subordinato, sia con un rapporto di lavoro occasionale, per cui non può essere ritenuto elemento determinante nel senso dell'individuazione di un rapporto di lavoro subordinato.
Non può ritenersi provato il potere del datore – legale rappresentante della cooperativa di imporre la continuativa presenza sul luogo di lavoro del prestatore sicché non può concludersi sul punto che il datore di lavoro, in persona del legale rappresentante, avesse modo, contrattualmente, di assicurarsi la fisica presenza del ricorrente per ottenere, innanzi tutto, che la prestazione fosse resa.
Non è in alcun modo emerso dall'istruttoria che il ricorrente in caso di impossibilità ad essere presente in azienda dovesse chiedere una preventiva autorizzazione per allontanarsi.
Sul punto la Suprema Corte ha invero affermato che “l'obbligo di giustificare le assenze da parte del lavoratore è in genere indice di subordinazione solo se soggetto ad una verifica in concreto e conduce, in caso di accertamento dell'assenza ingiustificata, a conseguenze disciplinari ascrivibili al lavoratore” (Cass. n. 21380/08).
Seppure, pertanto, la prestazione possa essere avvenuta, non dimostrata tuttavia la continuità, come riferito dai testimoni escussi, occorre distinguere l'obbligo di presenza e orario dal mero interesse del prestatore ad effettuare il maggior numero di prestazioni possibili per potere incrementare i compensi. La presenza si configura come un obbligo quando è imposta dal datore di lavoro, cioè risponde ad uno specifico interesse aziendale consistente nel potere contare in ogni momento sulle energie lavorative del prestatore;
al contrario quando il lavoratore rimane a disposizione del datore di lavoro non già sulla base di un obbligo ma in relazione ad una scelta volontaria dettata essenzialmente dalla circostanza pratica che più dura la prestazione lavorativa maggiori sono le possibilità di guadagno, la disponibilità non risponde più ad un interesse, quantomeno esclusivo, del datore di lavoro ma dello stesso lavoratore.
Nella presente fattispecie sulla base delle dichiarazioni testimoniali cui si
è fatto riferimento non sembra di potere ricondurre la presenza del lavoratore ad un esclusivo interesse aziendale, non essendo emersi elementi in base ai quali affermare che fosse il datore di lavoro ad imporre al ricorrente una presenza in un determinato orario dallo stesso stabilito, che gli indicasse nel dettaglio cosa dovesse fare e con cui il ricorrente dovesse necessariamente rapportarsi giustificando assenze per malattia o altro.
In conclusione, l'assenza di prova in ordine all'esistenza di obblighi di presenza o di orario, di una retribuzione erogata in maniera fissa e continuativa o quantomeno concordata, di un potere direttivo e disciplinare da parte del datore di lavoro, costituiscono elementi che convergono verso l'autonomia o occasionalità della prestazione del ricorrente e che portano ad escludere l'inserimento del lavoratore nella struttura aziendale e la conseguente subordinazione.
La oggettiva sussistenza di una prestazione di lavoro, pur se non inquadrabile nell'ambito della subordinazione, costituisce motivo per compensare tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, il Tribunale di Terni, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando:
- Rigetta il ricorso per le ragioni di cui alla parte motiva;
- Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Lì, 4 giugno 2025
Il giudice
Manuela Olivieri
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERNI
SEZIONE LAVORO in persona del giudice del lavoro Dott.ssa Manuela Olivieri ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 809 del registro generale dell'anno 2023 promossa
DA
, elettivamente domiciliato in Roma, viale G. Parte_1
Mazzini n.73, presso lo studio del procuratore Avv.to Matteo Proja, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
RICORRENTE
CONTRO
, con sede legale in Controparte_1
Lugnano in Teverina (TR), in persona del suo Controparte_2
Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente Controparte_3 domiciliato in Roma, Viale delle Milizie n.138, presso lo studio dell'avv. Maria
Martignetti che la rappresenta e difende giusta procura allegata in atti;
RESISTENTE
Oggetto: riconoscimento rapporto di lavoro subordinato e differenze retributive
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato in data 12 ottobre 2023 parte ricorrente, premesso di aver lavorato dal 14.02.2022 sino al 31.08.2022, senza essere regolarizzata, alle dipendenze della società cooperativa convenuta esercente attività di giardinaggio, con mansioni di giardiniere, affermava: - di aver lavorato presso il
Convento San Francesco, sito in Lugnano in Teverina e presso una villa privata sita nel Comune di Giove;
- di aver osservato le direttive impartite da
[...]
che lo aveva assunto ed inserito negli appalti commissionati alla Parte_2
cooperativa e che organizzava il lavoro degli addetti alla cooperativa;
- di aver lavorato dal lunedì al venerdì, nei mesi estivi dalle 6.00/7.00 con un'ora di pausa pranzo, mentre nei mesi invernali, dalle 7.00 alle 18.00 con un'ora di pausa pranzo;
- di aver sempre utilizzato gli attrezzi da lavoro messi a disposizione dalla cooperativa;
- di non essere stato mai retribuito e di non aver goduto di ferie;
- di dover essere inquadrato in base alle mansioni espletate al livello A1 del CCNL Cooperative sociali;
- di aver maturato un credito complessivo di €
10.464,15 di cui € 748,73 a titolo di TFR.
Conveniva, pertanto, dinanzi al Tribunale di Terni, in funzione di
Giudice del Lavoro la società chiedendo Parte_3
l'accertamento della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato inter partes con mansioni riconducibili al livello A1 del CCNL Cooperativa sociali per il periodo dal 14.02.2022 al 31.08.2022 con orario full time e qualifica di operaio e per l'effetto la condanna del datore di lavoro al pagamento della somma di €
10.464,15, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo, con vittoria delle spese di lite da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
La società convenuta si costituiva tardivamente contestando in fatto ed in diritto la fondatezza del ricorso, insistendo per il rigetto della domanda. L'istruttoria si articolava nell'ammissione ed espletamento dell'interrogatorio formale del legale rappresentante della società convenuta e nell'escussione dei testi indicati dalla parte ricorrente.
Sulle conclusioni indicate nelle note di trattazione scritta la causa veniva decisa con sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e successive modifiche ed integrazioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte ricorrente afferma di avere prestato la propria attività lavorativa alle dipendenze della società convenuta senza Parte_3
essere regolarizzata per il periodo dal 14.02.2022 al 31.08.2022 svolgendo mansioni di giardiniere con orario full time dalla mattina alle 6.00/7.00 alle
18.00 dal lunedì al venerdì (con un'ora di pausa pranzo), mandato a svolgere la prestazione presso diversi committenti della cooperativa.
Lamenta di non avere percepito, durante il rapporto di lavoro, la retribuzione e rivendica un credito a titolo di differenze retributive di €
10.464,15 di cui € 748,73 a titolo di TFR.
La domanda di condanna è infondata e va respinta.
L'azione presuppone l'accertamento dell'esistenza di un rapporto di lavoro secondo le modalità della subordinazione tra le originarie parti in causa.
E', pertanto, opportuno richiamare alcuni ormai consolidati orientamenti giurisprudenziali rilevanti ai fini della soluzione della controversia sottoposta all'attenzione del giudicante.
Secondo l'art. 2094 del c.c. "è prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore".
La lettera della legge emblematicamente illustra la verticalità di un rapporto nel quale il lavoro è reso "alle dipendenze e sotto la direzione" dell'imprenditore. Le regole successivamente imposte agli artt. 2099 e ss., 2104, 2104,
2106, c.c., riempiono di contenuti detta verticalità per la quale il subordinato, nell'ambito di una diligenza qualificata, deve osservare le disposizioni per l'esecuzione e la disciplina del lavoro impartite dal datore di lavoro e dai collaboratori di questo dai quali gerarchicamente dipende;
tale dipendenza è resa più intensa da un obbligo di fedeltà e da una soggezione al potere disciplinare del datore di lavoro.
Sulla base delle disposizioni normative citate, ricorrenti massime della
Suprema Corte ribadiscono che elemento distintivo del rapporto di lavoro subordinato da quello di lavoro autonomo è rappresentato dalla subordinazione del lavoratore al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro;
subordinazione da intendersi come vincolo di natura personale che assoggetta il prestatore ad un potere datoriale che si manifesta in direttive inerenti, di volta in volta, alle modalità di svolgimento delle mansioni e che si traduce in una limitazione della libertà del lavoratore (cfr. ex plurimis Cass. sez. lav. 28.9.2006 s. n. 21028; Cass. sez. lav. 22.2.2006 s. n. 3858; Cass. sez. lav.
24.2.2006 s. n. 4171; Cass. sez. lav. 23.9.2005 s. n. 18660).
In particolare, è stato affermato che ai fini dell'individuazione del rapporto di lavoro subordinato, e della sua distinzione da quello autonomo, è determinante la subordinazione, cioè quel vincolo di natura personale che assoggetta il prestatore d'opera, limitandone conseguentemente la libertà, al potere direttivo del datore di lavoro (inerente all'intrinseco svolgimento della prestazione lavorativa), altri elementi, quali la collaborazione, l'assenza di rischio economico, la natura dell'oggetto della prestazione, la continuità di essa, la forma della retribuzione e l'osservanza di un orario, possono avere una portata soltanto sussidiaria, restando peraltro escluso che anche la sussistenza di tutti questi altri elementi possa far qualificare di lavoro subordinato un rapporto in relazione al quale sia accertata la mancanza del detto elemento determinante
(Cass. civ., 21 gennaio 1987, s. n. 548). Negli stessi sensi, la Cassazione ha avuto modo di rilevare che ai fini della distinzione tra rapporto di lavoro subordinato e rapporto di lavoro autonomo, mentre il tipo di attività svolta dal prestatore è scarsamente rilevante giacché qualsiasi prestazione può essere svolta sia in forma subordinata che autonoma (Cass. Sez. lav, 05/04/2006 s. n. 7966) e d'altra parte che non hanno un valore decisivo, ma solo sussidiario, elementi quali la collaborazione, l'assenza di rischio economico, la continuità della prestazione, la forma della retribuzione e l'osservanza di un orario, è invece determinante l'elemento della subordinazione, costituito da un vincolo di natura personale che assoggetta il prestatore d'opera ad un potere direttivo del datore di lavoro con conseguente limitazione della sua libertà (Cass. sez. Lav. s. n. 20669 del 25/10/2004; Cass. 27.11.1986, s. n. 7015).
Sicché, può affermarsi che oggetto specifico dell'indagine deve essere l'accertamento della eterodirezione delle modalità, anche di tempo e di luogo, della prestazione, nonché di uno specifico obbligo di presenza e di frequenza, con annessi obblighi di giustificazione dei ritardi e delle assenze, e della correlativa sottoposizione del prestatore d'opera ad un potere disciplinare e sanzionatorio del datore di lavoro.
Costituiscono, al contrario, elementi sussidiari i seguenti:
- inserimento stabile del lavoratore nell'organizzazione produttiva dell'impresa;
- utilizzo di locali, mezzi e strutture fornite dal datore di lavoro;
- assenza di rischio imprenditoriale;
- continuità della collaborazione, quale tendenzialmente stabile messa a disposizione da parte del dipendente delle energie lavorative;
- retribuzione predeterminata a cadenza fissa;
- esclusività della prestazione;
- infungibilità soggettiva della prestazione.
Inoltre, la giurisprudenza, insofferente alla pan-subordinazione dei rapporti di lavoro, accentua la valorizzazione dell'elemento volontaristico di
"autoqualificazione", tenendo in debito conto il reciproco affidamento delle parti e la concreta disciplina giuridica del rapporto quale voluta dalle medesime nell'esercizio della loro autonomia contrattuale (Cass. sez. lav. 17.11.1994, s. n.
9718; Cass. sez. lav. 10.1.1989, s. n. 41; Cass. sez. lav. 4.4.1987, s. n. 3282).
La volontà manifestata dalle parti rappresenta pertanto il punto di partenza dell'indagine condotta dal giudice che, solo laddove il contenuto effettivo del rapporto induca ad accertare che in concreto l'elemento della subordinazione abbia "intriso" il suo svolgimento, potrà far prevalere quest'ultimo sul diverso accordo.
E' stato in proposito affermato che quando le parti, nel regolare i loro reciproci interessi, abbiano dichiarato di voler escludere l'elemento della subordinazione, non è possibile pervenire ad una diversa qualificazione del rapporto se non si dimostra che in concreto detto elemento si sia realizzato nello svolgimento del rapporto medesimo (Cass. civ., sez. lav., 2.7.1992, s. n. 8120).
Il contratto di lavoro, è stato infatti osservato, dà origine ad un rapporto che, fondato sulla volontà delle parti, si protrae nel tempo, restando, tale volontà, inscritta in ogni atto di esecuzione del contratto.
L'esecuzione, esprimendo soggettivamente la suddetta volontà ed oggettivamente la causa contrattuale, e protraendosi nel tempo, resta (ai sensi dell'art. 1362, secondo comma, cod. civ.) lo strumento d'emersione di una nuova diversa volontà eventualmente intervenuta nel corso dell'attuazione del rapporto e diretta a modificare singole sue clausole e talora la stessa natura del rapporto lavorativo inizialmente prevista, conferendo, al medesimo, un nuovo assetto negoziale. Colui che intende far valere questa modifica ha, tuttavia, l'onere di indicare gli elementi della consensuale esecuzione che, in quanto contrastanti con il contenuto dell'atto iniziale, determinino il nuovo contenuto negoziale del rapporto. In assenza di questa indicazione e di una conseguente ragione per escludere il vincolo emergente dal contenuto dell'atto iniziale, questo resta sufficiente elemento d'interpretazione del contratto (Cass. sez. lav. s. n. 20361 del 21/10/2005). Pertanto, in tali ipotesi, non è possibile pervenire ad una diversa qualificazione se non si dimostra che l'essenziale elemento della subordinazione si sia di fatto realizzato nel concreto svolgimento del rapporto medesimo, poiché nel contrasto fra manifestazione della volontà negoziale e contenuto effettivo del rapporto non può che prevalere quest'ultimo (Cfr. Cass. sez. lav., s. n. 13872 del
23/07/2004; Cass. sez. lav. 3.5.1995, s. n. 4903).
Giova ulteriormente aggiungere che ai fini della qualificazione del rapporto non è dato prescindere dalla preventiva ricerca della volontà delle parti in quanto al principio secondo cui è necessario avere riguardo al contenuto del rapporto, indipendentemente dal nomen iuris usato dalle parti non comporta che la dichiarazione della volontà di queste in relazione alla fissazione di tale contenuto debba essere stralciata dall'interpretazione del precetto contrattuale e che non si debba tener conto del relativo reciproco affidamento delle parti stesse e della concreta disciplina giuridica del rapporto quale voluta dalle medesime nell'esercizio della loro autonomia contrattuale con la conseguenza che quando le parti, nel regolare i loro reciprochi interessi abbiano dichiarato di voler escludere l'elemento della subordinazione non è possibile specie nei casi caratterizzati dalla presenza di elementi compatibili con l'uno o con l'altro tipo di rapporto pervenire a una diversa qualificazione se non si dimostra che in concreto l'elemento della subordinazione si sia di fatto realizzato nello svolgimento del rapporto medesimo (cfr. Cass. sez. lav.
8.4.1995 s. n. 2690 nonché Cass. s.n. 9718/94 cit.). Da ultimo, va chiarito che il criterio di risoluzione della presente controversia va ricercato nel principio della ripartizione dell'onere della prova, di cui all'art. 2697 c.c., a mente del quale - ove l'attore voglia far valere in giudizio diritti connessi all'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato, a fronte delle contestazioni specifiche del convenuto in ordine alla natura del rapporto -
è sul primo che grava l'onere di provare la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, circostanza che integra un fatto costitutivo della pretesa. Con
l'ulteriore conseguenza che, ove all'esito della prova permangano dubbi circa l'inquadramento giuridico del rapporto stesso, deve necessariamente concludersi per il rigetto del ricorso, non essendo stato assolto l'onere della prova gravante sulla parte attrice.
Al riguardo va ribadito che la Suprema Corte ha precisato che l'elemento che contraddistingue il rapporto di lavoro subordinato rispetto al rapporto di lavoro autonomo, è l'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro, con conseguente limitazione della sua autonomia ed inserimento nell'organizzazione aziendale, mentre altri elementi, quali l'assenza di rischio, la continuità della prestazione, l'osservanza di un orario e la forma della retribuzione assumono natura meramente sussidiaria e di per se non decisiva;
sicché qualora vi sia una situazione oggettiva di incertezza probatoria, il giudice deve ritenere che l'onere della prova a carico dell'attore non sia stato assolto e non già propendere per la natura subordinata del rapporto
(Cass. sez. lav. s. n. 21028 del 28/09/2006).
A parere di chi scrive non è stata raggiunta tranquillizzante prova in giudizio che la prestazione lavorativa del ricorrente fosse eterodiretta, nel senso che il legale rappresentante ed amministratore della cooperativa potesse intromettersi nel lavoro del ricorrente dando ordini specifici su tempi e modalità di esecuzione della prestazione, ed, inoltre, che il ricorrente fosse tenuto all'osservanza di un predeterminato orario di lavoro incorrendo in sanzioni disciplinari nell'ipotesi di assenza non giustificata dal luogo di lavoro.
Né nelle, per vero scarne, allegazioni di cui al ricorso, ai limiti della nullità, né dalle dichiarazioni dei testimoni è emerso con sufficiente verosimiglianza chi desse le direttive al ricorrente, chi il ricorrente era tenuto ad avvisare se doveva assentarsi dal lavoro (per malattia o per esigenze personali) o se necessitava di permessi, se è mai stato destinatario di sanzioni.
Ad avviso di chi scrive le testimonianze raccolte nel presente giudizio di carattere generico e non dettagliate non supportano la tesi attorea per quanto di ragione, risultando carente la prova della continuità della prestazione e dello stabile inserimento del ricorrente nell'organizzazione sociale.
Il teste , padre del ricorrente, ha confermato Testimone_1
l'assunzione del figlio quale operaio – giardiniere da parte della cooperativa convenuta per il periodo dal 14.02.2022 al 31.08.2022, in prova con la promessa di essere regolarizzato e dimessosi perché mai retribuito e mai regolarizzato.
Il teste, anch'egli assunto alle dipendenze della cooperativa con mansioni di portiere presso il convento di San Francesco in Lugnano in Teverina ha riferito che il figlio per il primo mese era stato impiegato presso il predetto convento poi presso altri siti in appalto della cooperativa, ricordando una villa privata sita nel comune di Giove (TR) “ … non ricordo il nome del proprietario ma posso riferire che poiché le strumentazioni e i materiali erano immagazzinati presso il convento quando servivano per altri lavori veniva richiesto a me di portarli in loco e così ho visto dove lavorava mio figlio … Io andai 3—4 volte e vidi che stava lavorando a costruire una copertura a pergolato per le auto, un'altra volta quando venne spianato il terreno per impiantare pannelli solari, un'altra volta mentre costruivano la piscina. So comunque che vennero effettuati altri lavori come la messa a dimora di cipressi e altro.” Con riferimento alle direttive seguite dal ricorrente nell'espletamento delle mansioni il teste ha chiarito: “ … il signore di cui parliamo si chiama
e fu lui ad assumere mio figlio, che era stato segnalato da me Parte_4
perché il sig. mi aveva detto di aver bisogno di un lavoratore per qualche Pt_4 mese. Le direttive gli venivano impartite dal sig. … L'appuntamento del Pt_4
mattino per recarsi a compiere i vari incarichi era presso il convento ove Pt_4
diceva quale lavoro avrebbero dovuto compiere e prendevano attrezzi e quello che era necessario e poi andavano, quindi li vedevo partire per ogni lavoro da fare. A volte mi chiamava la sera prima chiedendo che per velocizzare il Pt_4
lavoro gli facessi trovare del materiale determinato vicino al cancello del convento”, mentre quanto all'orario di lavoro osservato ha spiegato: “ … l'orario
e i giorni di lavoro sono stati concordati tra mio figlio e davanti a me ... Pt_4
nei mesi estivi, la giornata lavorativa del ricorrente iniziava tra le ore 6:00 e le
7:00, con pausa pranzo di 1 ora quando lavorava presso il Convento, più breve invece nelle altre due località sopra citate … d'inverno, il Sig. Parte_1 iniziava le attività cui era adibito alle 7:00, con pausa pranzo di un'ora dalle
12:00 alle 13:00, per terminare alle poi alle ore 18:00 … l'orario variava a seconda del luogo di lavoro e l'orario concordato era flessibile, in quanto poteva protrarsi oltre l'orario normale in caso di necessità”.
Il teste ha anche ricordato che: “ … nel caso in cui non fosse stato Pt_4
disponibile veniva sostituito dai due giardinieri e che davano CP_4 Per_1 indicazioni a mio figlio;
lo so perché al mattino quando c'ero anch'io veniva fatta una specie di riunione relativa ai lavori da fare in giornata … i mezzi erano forniti dalla cooperativa” (cfr. dichiarazione resa all'udienza del
9.10.2024 in atti).
Il teste , dipendente della cooperativa da novembre 2021 Testimone_2
a dicembre 2022, ha riferito: “Posso confermare che il ricorrente è entrato a far parte della cooperativa, ma non so a che titolo, verso febbraio 2022 ed è rimato fino alla fine di agosto 2022. Con riferimento alle mansioni dallo stesso disimpegnate posso riferire di aver lavorato una media di un paio di settimane al mese con il ricorrente svolgendo entrambi mansioni di giardinaggio affidato in appalto da privati alla cooperativa … Eravamo diversi dipendenti della cooperativa e formavamo delle squadre impiegate periodicamente in luoghi diversi e tra questi c'era anche il Convento di San Francesco dove io ed il ricorrente svolgevamo, quando eravamo in coppia, le mansioni indicate ai capitoli che mi si leggono. Posso riferire che al Convento io ed il ricorrente insieme siamo stati mandati all'incirca una settimana di media al mese …
Confermo che io ed il ricorrente siamo stati mandati dalla cooperativa insieme presso la villa di cui mi si legge di proprietà di tale (cognome) Tes_3
svolgendo le mansioni indicate in capitolo. Anche nella villa il lavoro era saltuario con una media di un paio di settimane al mese”.
Con riferimento alle direttive seguite dal ricorrente, il teste ha riferito:
si spacciava come segretario del Presidente della Parte_4
cooperativa UR e gestiva e coordinava le operazioni ed i lavori commissionati della cooperativa. Era il che ci diceva a noi operai, tra cui anche il Pt_4
ricorrente, cosa fare e dove andare per svolgere le mansioni sopra indicate. Era il che organizzava le squadre di operai e i turni di lavoro. Se qualcuno di Pt_4
noi operai stava male, o si dovevano chiedere ferie e permessi ci rivolgevamo sempre al Vola era lui che ci autorizzava e che si occupava delle sostituzioni se
c'era un'assenza. Se c'era da riprendere l'operato di qualcuno era il che Pt_4
se ne occupava, così come i colloqui per assumere personale si svolgevano alla sua presenza … Previo consulto con il , qualora questi non fosse presente, Pt_4 erano cioè io, e a dare le direttive al ricorrente … il ricorrente CP_4 Per_1 utilizzava mezzi della cooperativa”. In merito agli orari osservati dal ricorrente, il teste ha confermato che: “
… nel periodo estivo il ricorrente iniziava a lavorare verso le 6.00 e finiva verso le 18.00/ 19.00 con un paio di ore di pausa per via del caldo;
d'inverno dalle
8.00 alle 17.00 con un'ora di pausa. Dal lunedì al venerdì, nel caso di mal di tempo si lavorava al riparo o si effettuava la manutenzione delle attrezzature”
(cfr. dichiarazione resa all'udienza del 4 aprile 2024 in atti).
Non persuade il Giudicante la dichiarazione resa da Testimone_1
il cui stretto vincolo parentale (padre del ricorrente) si riverbera
[...] negativamente sull'attendibilità della testimonianza, unitamente alla parziale conoscenza diretta dei fatti per cui è causa in quanto, da un lato, riferiti al teste
(de relato) dall'istante, dall'altro, essendo il testimone impegnato a rendere la propria prestazione lavorativa full time in un determinato luogo non è stato in grado di riferire con cognizione di causa piena rispetto a quella resa dal figlio e l'esatta consistenza della stessa.
Neppure il teste ha reso una dichiarazione convincente Testimone_2
ed idonea a supportare la tesi di parte ricorrente insufficiente, ad avviso di chi scrive, a dare contezza al Tribunale in merito alla sussistenza di un rapporto di lavoro inter partes improntato ai canoni della subordinazione sopra riportati, nella misura in cui innanzitutto è emerso in istruttoria che a dare indicazioni sulle mansioni da espletare non fosse il legale rappresentante della società ma uno dei dipendenti della cooperativa tale (erroneamente indicato come Pt_4 nel ricorso) ovvero all'occorrenza anche lo stesso dipendente o altro Pt_2 CP_4
operaio della società tale circostanza che crea confusione sul reale Per_1
assetto dei rapporti tra le parti, non involgenti giuridicamente la cooperativa convenuta, ovvero, a tutto voler conceder, compatibile sia con un rapporto di lavoro subordinato che autonomo o ancora prestato occasionalmente, stante anche la breve durata del rapporto in questione. La dichiarazione del dipendente della società convenuta all'epoca dei fatti assunto con mansioni di operaio non suffraga l'inconsistente quadro CP_4
probatorio attoreo sopra esaminato posto che il teste in questione ha lavorato con il ricorrente un paio di settimane al mese nell'arco di un periodo non significativo di sei mesi, non essendo neppure emerso l'esercizio del potere direttivo e disciplinare da parte del legale rappresentante della società convenuta, posto che anche il teste, operaio dipendente della società, esercitava, all'occorrenza, il potere direttivo sull'odierno ricorrente.
In altri termini non è emerso in maniera inequivocabile che la convenuta, in persona del legale rappresentante pro tempore CP_1 all'epoca dei fatti, fosse consapevole della sussistenza di un rapporto di lavoro, secondo i canoni della subordinazione con l'odierno istante.
Non vi sono prove in atti convincenti e verosimili circa l'assunzione in capo al soggetto individuato come del ruolo di Parte_4 amministratore di fatto della cooperativa e dell'assunzione soltanto formale di tale incarico da parte di UR, posto che a dire del teste il si CP_4 Pt_4
“spacciava” per il segretario del presidente.
In sostanza quanto agli indici della subordinazione come l'etero direzione, la necessità di dover chiedere permessi per assentarsi, ovvero la comunicazione delle assenze per malattie, l'organizzazione preventiva per il godimento delle ferie, l'esercizio del potere disciplinare nessuno dei testi attorei ha saputo indicare alcunché di preciso ed imputabile alla convenuta società cooperativa.
Le deposizioni dei testimoni non consentono di individuare la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti in quanto l'unico elemento emerso è lo svolgimento di una prestazione lavorativa all'interno della cooperativa, circostanza questa compatibile sia con un rapporto di lavoro subordinato, sia con un rapporto di lavoro occasionale, per cui non può essere ritenuto elemento determinante nel senso dell'individuazione di un rapporto di lavoro subordinato.
Non può ritenersi provato il potere del datore – legale rappresentante della cooperativa di imporre la continuativa presenza sul luogo di lavoro del prestatore sicché non può concludersi sul punto che il datore di lavoro, in persona del legale rappresentante, avesse modo, contrattualmente, di assicurarsi la fisica presenza del ricorrente per ottenere, innanzi tutto, che la prestazione fosse resa.
Non è in alcun modo emerso dall'istruttoria che il ricorrente in caso di impossibilità ad essere presente in azienda dovesse chiedere una preventiva autorizzazione per allontanarsi.
Sul punto la Suprema Corte ha invero affermato che “l'obbligo di giustificare le assenze da parte del lavoratore è in genere indice di subordinazione solo se soggetto ad una verifica in concreto e conduce, in caso di accertamento dell'assenza ingiustificata, a conseguenze disciplinari ascrivibili al lavoratore” (Cass. n. 21380/08).
Seppure, pertanto, la prestazione possa essere avvenuta, non dimostrata tuttavia la continuità, come riferito dai testimoni escussi, occorre distinguere l'obbligo di presenza e orario dal mero interesse del prestatore ad effettuare il maggior numero di prestazioni possibili per potere incrementare i compensi. La presenza si configura come un obbligo quando è imposta dal datore di lavoro, cioè risponde ad uno specifico interesse aziendale consistente nel potere contare in ogni momento sulle energie lavorative del prestatore;
al contrario quando il lavoratore rimane a disposizione del datore di lavoro non già sulla base di un obbligo ma in relazione ad una scelta volontaria dettata essenzialmente dalla circostanza pratica che più dura la prestazione lavorativa maggiori sono le possibilità di guadagno, la disponibilità non risponde più ad un interesse, quantomeno esclusivo, del datore di lavoro ma dello stesso lavoratore.
Nella presente fattispecie sulla base delle dichiarazioni testimoniali cui si
è fatto riferimento non sembra di potere ricondurre la presenza del lavoratore ad un esclusivo interesse aziendale, non essendo emersi elementi in base ai quali affermare che fosse il datore di lavoro ad imporre al ricorrente una presenza in un determinato orario dallo stesso stabilito, che gli indicasse nel dettaglio cosa dovesse fare e con cui il ricorrente dovesse necessariamente rapportarsi giustificando assenze per malattia o altro.
In conclusione, l'assenza di prova in ordine all'esistenza di obblighi di presenza o di orario, di una retribuzione erogata in maniera fissa e continuativa o quantomeno concordata, di un potere direttivo e disciplinare da parte del datore di lavoro, costituiscono elementi che convergono verso l'autonomia o occasionalità della prestazione del ricorrente e che portano ad escludere l'inserimento del lavoratore nella struttura aziendale e la conseguente subordinazione.
La oggettiva sussistenza di una prestazione di lavoro, pur se non inquadrabile nell'ambito della subordinazione, costituisce motivo per compensare tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, il Tribunale di Terni, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando:
- Rigetta il ricorso per le ragioni di cui alla parte motiva;
- Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Lì, 4 giugno 2025
Il giudice
Manuela Olivieri