Articolo 2494 del Codice civile
Articolo 2493Articolo 2467
Versione
19 aprile 1942
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Versione
1 gennaio 2004
Art. 2494.

(( (Deposito delle somme non riscosse).)) ((Le somme spettanti ai soci, non riscosse entro novanta giorni dall'iscrizione dell'avvenuto deposito del bilancio a norma dell'articolo 2492, devono essere depositate presso una banca con l'indicazione del cognome e del nome del socio o dei numeri delle azioni, se queste sono al portatore. ))
Entrata in vigore il 1 gennaio 2004
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