Versione
19 aprile 1942
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1 gennaio 2004
1 gennaio 2004
Art. 2494.
(( (Deposito delle somme non riscosse).)) ((Le somme spettanti ai soci, non riscosse entro novanta giorni dall'iscrizione dell'avvenuto deposito del bilancio a norma dell'articolo 2492, devono essere depositate presso una banca con l'indicazione del cognome e del nome del socio o dei numeri delle azioni, se queste sono al portatore. ))
(( (Deposito delle somme non riscosse).)) ((Le somme spettanti ai soci, non riscosse entro novanta giorni dall'iscrizione dell'avvenuto deposito del bilancio a norma dell'articolo 2492, devono essere depositate presso una banca con l'indicazione del cognome e del nome del socio o dei numeri delle azioni, se queste sono al portatore. ))
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- 1. Processo tributario: difetto di legittimazione di chi agisce per un ente sanabile retroattivamenteAccesso limitatoStefano Maria Ronco · https://www.altalex.com/ · 18 luglio 2019 · 213.65697
Giurisprudenza • 94
- 1. Corte d'Appello Napoli, sentenza 19/11/2021, n. 4306Provvedimento: […] e compensato integralmente tra le parti le spese processuali, affermando che gli opponenti non avevano provato di aver versato le suddette somme e che la prescrizione dei diritti di credito in questione da loro eccepita non era maturata poiché il il dies a partire dal quale il relativo termine, fissato in cinque anni dall'«art. 2494 c.c.», aveva cominciato il suo decorso doveva essere individuato nella data della dichiarazione del fallimento della suddetta società, […] se non già mediante la loro integrale soddisfazione nel corso dell'anno 2002, per effetto del decorso del termine quinquennale previsto dal primo comma dell'art. 2949 (e non già dall'art. 2494) c.c. per la loro prescrizione.Leggi di più...
- prescrizione diritti di credito·
- compensazione crediti·
- contumacia·
- autorizzazione giudice delegato·
- spese processuali·
- art. 2949 c.c.·
- opposizione a decreto ingiuntivo·
- art. 150 l.fall.·
- sospensione provvisoria efficacia esecutiva