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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 09/12/2025, n. 2629 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 2629 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di VERONA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. AN RA Presidente dott. Silvia Rizzuto Giudice dott. DI AL MA Giudice rel/est ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. V.G. 15707/2024, avente ad oggetto: Separazione consensuale e divorzio congiunto (Cessazione effetti civili) promossa con ricorso congiunto
DA
, nato a [...] il [...] (C.F: ) Parte_1 C.F._1
E
nata a [...] il [...] (C.F: ) Parte_2 C.F._2 rappresentati e difesi il primo dall'Avv. FORESTI ENRICO e la seconda dall'Avv. DANZI
ROBERTA, come da mandato in atti c/o il cui studio eleggono domicilio.
- RICORRENTI con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica.
Con note scritte in sostituzione di udienza depositate il 11.11.2025 le parti hanno confermato le condizioni depositate telematicamente in data 18.11.2024 che qui di seguito vengono riportate:
CONCLUSIONI
“ 1. Dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con rito concordatario in
Legnago (VR), in data 10/09/2005, trascritto nel registro di stato civile di detto Comune al n. 51, Serie
pagina 1 di 7 A, Parte II Anno 2005 in regime patrimoniale della separazione dei beni. Per_ 2. Affidarsi i figli minori, ed ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno la Per_1 responsabilità genitoriale in modo condiviso, con collocazione prevalente dei minori presso la residenza materna. La responsabilità genitoriale sarà esercitata da entrambi i genitori nel senso che le decisioni di maggior interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute dei minori verranno assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni dei figli.
Limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione, la responsabilità genitoriale verrà gestita separatamente.
3. Disporsi che il signor abbia il diritto-dovere di vedere e tenere con sé ed Parte_1 Per_1
Per_
secondo il seguente calendario:
- a fine settimana alternati dal venerdì ore 19:00 sino alla domenica ore 21:00 quando li riaccompagnerà presso la casa materna;
- tutte le settimane, il mercoledì dal termine delle lezioni scolastiche (o da ora di pranzo nei periodi non scolastici) sino al giovedì mattina quando li accompagnerà a scuola (in periodi scolastici)
o presso la casa materna (in periodi non scolastici);
- metà delle vacanze natalizie e pasquali alternando di anno in anno con la madre, il giorno di
Natale e Capodanno e quello di Pasqua e del Lunedì dell'Angelo;
- due/tre settimane, anche non consecutive durante le vacanze estive, concordando i periodi con la madre entro il 31 maggio di ogni anno;
- alternativamente, le festività nazionali del 25/04; 01/05; 02/06; 01/11; 08/12 eventualmente congiungendole per qualche ponte per il fine settimana, precisando, le parti che le condizioni di esercizio della genitorialità di cui sopra potranno essere tra loro variate a seconda delle necessità proprie e soprattutto dei figli. Le parti concordano che, per esigenze lavorative di entrambi, si avvalleranno dell'ausilio dei familiari paterni e materni, anche per riprendere i figli da scuola.
4. Il signor corrisponderà alla signora a titolo di contributo per Parte_1 Parte_2
Per_ il mantenimento ordinario dei figli ed , l'importo complessivo di euro 900,00= Per_1
(novecento,00) oggi rivalutato ad euro 910,80 da versarsi via anticipata a mezzo bonifico bancario, codice IBAN [...] entro il giorno cinque di ogni mese, per 12 mensilità ogni anno, con valuta fissa e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat.
Il signor rimborserà alla signora il 50% delle spese straordinarie Parte_1 Parte_2
pagina 2 di 7 mediche e scolastiche ed extrascolastiche come da Protocollo Famiglia siglato in data 13.12.2024 in uso presso il Tribunale di Verona (e valendo, in caso di difformità, quello più aggiornato) sostenute Per_ per i figli ed di converso la signora rimborserà il 50% delle stesse Per_1 Parte_2 spese ove debbano essere anticipate dal signor , di seguito specificate: Parte_3
I) il 50% spese mediche da documentare che non richiedono un preventivo accordo (visite mediche specialistiche del SSN prescritte dal medico di medicina generale, cure odontoiatriche presso strutture sanitarie pubbliche, ticket per trattamenti sanitari erogati dal SSN e per medicinali prescritti dal medico di medicina generale, esclusa la farmacia da banco ancorché prescritta dal medico di medicina generale, protesi e ausili sanitari con prescrizione medica come, a mero titolo esemplificativo lenti a contatto, lenti da vista con montatura (quest'ultima nei limiti di spesa massima di euro 150,00) tutori e plantari ortopedici;
II) il 50% delle spese mediche da documentare che richiedono uno specifico e preventivo accordo visite specialistiche in regime di libera professione, trattamenti sanitari specialistici in libera professione, terapie, ausili sanitari nonché cure termali e fisioterapiche, nonché interventi chirurgici;
III) il 50% delle spese scolastiche da documentare che non richiedono un preventivo accordo: tasse scolastiche sino alle scuole di secondo grado richieste da istituti pubblici, libri di testo, eventualmente anche usati e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
gite scolastiche senza pernottamento, costi per il trasporto pubblico, nonché la retta dell'asilo nido e delle scuole materne, nei limiti dell'importo previsto per fasce di reddito dalle tabelle degli asili e delle scuole materne comunali, entrata anticipata ed uscita posticipata, se necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori, tasse universitarie statali;
IV) il 50% delle spese scolastiche da documentare che richiedono uno specifico e preventivo accordo: servizio di doposcuola, tasse scolastiche richieste da istituti privati e per corsi universitari non statali;
costi relativi a corsi di specializzazione;
gite scolastiche con pernottamenti;
corsi di recupero e lezioni private, spese per alloggio universitario;
V) il 50% delle spese extrascolastiche, che non richiedono un preventivo accordo: costi per l'abilitazione alla guida di autoveicoli nei limiti massimi di euro 1.500,00 da ripartirsi equamente,
l'acquisto di strumenti informatici e relativa connessione ad internet domestica qualora detto strumento sia necessario per lo svolgimento delle attività didattiche, ovvero connesso al programma di studio differenziato (BES), centri ricreativi estivi nei limiti dei costi previsti per quelli comunali o parrocchiali;
pagina 3 di 7 VI) il 50% delle spese extrascolastiche, che richiedono un preventivo accordo: attività sportive o artistiche comprensive anche di abbigliamento e attrezzatura, corsi di lingue, spese per baby sitting, viaggi e vacanze senza i genitori;
centri ricreativi diversi da quelli di cui al capo precedente.
Quado i genitori debbano concordare le spese di cui al capoverso II IV e VI (spese con accordo) chi dei due genitori ritenga necessaria, od utile, la spesa comunichi la propria proposta all'altro; nel caso in cui non sia d'accordo con la spesa o con l'attività dovrà esprimere in forma scritta (a mezzo sms, email, fax, pec, ecc.), entro 10 giorni dalla richiesta, un motivato dissenso al sostenimento della stessa, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta;
in caso di rifiuto immotivato e/o contrario all'interesse della prole, la spesa andrà comunque divisa secondo le quote concordate tra i genitori o decise dal Giudice. Il pagamento di tutte le spese accessorie andrà comunque diviso tra i genitori in base alla quota di ripartizione su concordata del 50% ciascuno. Il rimborso dovrà avvenire mensilmente, previa esibizione della documentazione giustificativa del genitore che le ha sostenute, entro il giorno 10 del mese successivo all'esibizione. Nel caso di spese mediche sanitarie che non necessitano di essere previamente concordate perché urgenti dovrà permanere il rispetto della reciproca tempestiva informazione.
5. La signora tratterà l'intera somma spettante per l'Assegno Unico Universale. Parte_2
6. I coniugi concordano di proseguire con il piano di accumulo in favore dei figli versando sul conto corrente comune n. 9003727 ciascuno la quota mensile di euro 100,00 per una somma complessiva di euro 200,00 (ovvero euro 100 per ogni figlio);
7. Ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento, essendo titolari di adeguati redditi propri e per tale motivo rinunciano reciprocamente all'assegno divorzile mensile. A totale definizione dei propri rapporti patrimoniali il signor riconosce alla signora la Parte_1 Parte_2 somma complessiva di euro 60.000,00 (sessantamila) a titolo di assegno divorzile una tantum da pagarsi in quattro rate di cui euro 10.000,00 al 30/11/2024; € 10.000,00 al 15/12/2024; € 20.000,00 al
05/04/2025 ed euro 20.000,00 alla pubblicazione della sentenza di divorzio;
8. Le parti si obbligano a comunicarsi i reciproci mutamenti di residenza;
9. Le parti si rilasciano reciproco assenso per la richiesta e il rinnovo del passaporto di ogni altro documento valido per l'espatrio, nonché si prestano reciproco assenso per il rilascio del passaporto Per_ dei figli ed . Per_1
10. I genitori esonerano il Giudice designando dall'ascolto dei minori, ritenendolo superfluo, poiché a loro parere l'accordo che hanno raggiunto è conforme all'interesse dei figli.
pagina 4 di 7 11. Assegnarsi la casa coniugale sita in Legnago (VR) Via Brunelleschi, n. 2/A al signor Parte_1
. La signora , unitamente ai figli, ha provveduto a trasferirsi nel giugno 2025 in
[...] Parte_2 altra abitazione da lei acquistata ubicata in Legnago (VR) Via Trento n. 14 asportando, in accodo con il signor , tutti i propri effetti personali nonché quelli dei figli e parte degli arredi e corredi Pt_1 che componevano la ex casa coniugale, passando detti beni di sua proprietà esclusiva, nello specifico cucina con relative elettrodomestici, camera da letto matrimoniale, camera da letto di , divano, Per_1 soggiorno completo con TV, lavanderia con lavatrice asciugatrice, scarpiera, tende, mobili da giardino e biciclette.
12. Le parti danno atto, sin da ora, che presteranno il reciproco assenso per la chiusura del conto corrente comune n. 9003727 acceso presso la Cassa Padana filiale di Villa Bartolomea (VR) all'atto della scadenza del dossier titoli (piano di accumulo in favore esclusivo dei figli) contratto in costanza di matrimonio. Entrambi i coniugi si impegnano a versare ogni mese, alle scadenze stabilite nel dossier titoli in pari importo (euro 100 cadauno ovvero complessivi euro 200,00) relativo al piano di accumulo sul conto corrente citato. I coniugi, in adempimento a quanto concordato in sede di separazione, si sono recati presso la Cassa Padana filiale di Villa Bartolomea (VR) per inibire ad entrambi ed eventuali delegati, di prelevare somme dal conto corrente cointestato N. 9003727 nonché per bloccare le carte bancomat o carte di credito ad oggi esistenti. Il bancomat e le carte di credito in possesso di coniugi sono state dunque bloccate e riconsegnate al personale dell'istituto di credito. I coniugi sosterranno nella misura del 50% ciascuno le spese di gestione del conto corrente d'appoggio di cui sopra nonché le imposte statali sia sul dossier titoli sia sul conto corrente. Tali spese in assenza di carte di credito, bancomat e prelievi, possono essere stimati in circa euro 100,00 all'anno, pertanto i coniugi si impegnano a versare la somma di euro 50,00 ciascuno entro il 31 gennaio di ogni anno a partire da gennaio 2026. Nel caso in cui nel corso dell'anno, le spese di gestione del conto corrente comune dovessero essere superiori a quanto qui preventivato e per cause non imputabile a uno dei due coniugi, questi ultimi si impegneranno ad accreditare l'importo dovuto sul conto corrente comune in pari quota entro 10 giorni dalla comunicazione della parte più diligente. Infine, nel caso in cui, nel corso dell'anno, le spese di gestione del conto corrente comune dovesse essere superiori a quanto preventivato e per cause imputabili a uno dei coniugi, le stesse saranno a carico esclusivo della parte che ne avrà dato motivo
13. Spese compensate.
CONCLUSIONI DEL P.M.: “Nulla si oppone”.
pagina 5 di 7 MOTIVI DELLA DECISIONE
Le parti sopra indicate, con ricorso ex art. 473-bis 51 c.p.c. contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto al Tribunale di
Verona, dapprima la pronuncia di separazione, e una volta trascorsi i termini di legge, di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Con sentenza n. 141/2025 pubblicata il 23/01/2025 il Tribunale di Verona, in composizione collegiale, con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero, ha omologato la separazione tra i coniugi accogliendo le conclusioni congiunte da loro rassegnate con ricorso ex art. 473-bis 51 c.p.c. e ha rimesso la causa sul ruolo, con separata ordinanza, per la prosecuzione e decisione sulla domanda, connessa a quella di separazione, di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Con nota di trattazione scritta in sostituzione d'udienza le parti hanno confermato le condizioni di divorzio, di cui al ricorso ed in epigrafe indicate, rassegnando le sopra scritte conclusioni congiunte.
I coniugi, in base all'accordo raggiunto, hanno dimostrato la volontà di pervenire allo scioglimento definitivo del vincolo coniugale, e quindi il Collegio non può che recepire tale intendimento.
Dai documenti acquisiti risulta che dalla separazione personale al momento del deposito del ricorso per divorzio sono decorsi i termini di legge.
I coniugi hanno raggiunto un accordo anche con riferimento alla questione dell'affidamento dei figli minori. La decisione appare corretta da quanto è emerso dagli elementi acquisiti al processo.
I ricorrenti hanno anche trovato un'intesa relativa alle condizioni patrimoniali del divorzio con riferimento alla posizione della prole.
Avuto riguardo alla situazione economica di ciascun genitore la determinazione delle parti può essere condivisa.
La comune volontà delle parti può dunque venire trasfusa nella sentenza atteso che le condizioni relative alla prole appaiono conformi all'interesse della medesima.
Tenuto conto della condivisa regolamentazione dell'affidamento, collocamento e visite del genitore non collocatario si ritiene superfluo procedere all'ascolto dei minori.
Vanno recepite le concordi conclusioni delle parti.
Vanno recepite le concordi conclusioni delle parti, anche relativamente alla corresponsione in unica soluzione dell'assegno divorzile che, alla luce delle risultanze processuali, appare equa.
P.Q.M.
1. Il Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa pagina 6 di 7 o assorbita, così dispone:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e Parte_1 [...]
e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Legnago – VR (atto n. Parte_2
51, Serie A, Parte II Anno 2005) alle condizioni specificate nella epigrafe della presente decisione, prendendo atto degli ulteriori accordi intervenuti tra le parti;
2) manda al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza, una volta passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 D.P.R. 03/11/2000 n.396.
Così deciso, in Verona, nella camera di consiglio del 18 novembre 2025.
La Giudice est. La Presidente
DI AL MA AN RA
pagina 7 di 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di VERONA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. AN RA Presidente dott. Silvia Rizzuto Giudice dott. DI AL MA Giudice rel/est ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. V.G. 15707/2024, avente ad oggetto: Separazione consensuale e divorzio congiunto (Cessazione effetti civili) promossa con ricorso congiunto
DA
, nato a [...] il [...] (C.F: ) Parte_1 C.F._1
E
nata a [...] il [...] (C.F: ) Parte_2 C.F._2 rappresentati e difesi il primo dall'Avv. FORESTI ENRICO e la seconda dall'Avv. DANZI
ROBERTA, come da mandato in atti c/o il cui studio eleggono domicilio.
- RICORRENTI con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica.
Con note scritte in sostituzione di udienza depositate il 11.11.2025 le parti hanno confermato le condizioni depositate telematicamente in data 18.11.2024 che qui di seguito vengono riportate:
CONCLUSIONI
“ 1. Dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con rito concordatario in
Legnago (VR), in data 10/09/2005, trascritto nel registro di stato civile di detto Comune al n. 51, Serie
pagina 1 di 7 A, Parte II Anno 2005 in regime patrimoniale della separazione dei beni. Per_ 2. Affidarsi i figli minori, ed ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno la Per_1 responsabilità genitoriale in modo condiviso, con collocazione prevalente dei minori presso la residenza materna. La responsabilità genitoriale sarà esercitata da entrambi i genitori nel senso che le decisioni di maggior interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute dei minori verranno assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni dei figli.
Limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione, la responsabilità genitoriale verrà gestita separatamente.
3. Disporsi che il signor abbia il diritto-dovere di vedere e tenere con sé ed Parte_1 Per_1
Per_
secondo il seguente calendario:
- a fine settimana alternati dal venerdì ore 19:00 sino alla domenica ore 21:00 quando li riaccompagnerà presso la casa materna;
- tutte le settimane, il mercoledì dal termine delle lezioni scolastiche (o da ora di pranzo nei periodi non scolastici) sino al giovedì mattina quando li accompagnerà a scuola (in periodi scolastici)
o presso la casa materna (in periodi non scolastici);
- metà delle vacanze natalizie e pasquali alternando di anno in anno con la madre, il giorno di
Natale e Capodanno e quello di Pasqua e del Lunedì dell'Angelo;
- due/tre settimane, anche non consecutive durante le vacanze estive, concordando i periodi con la madre entro il 31 maggio di ogni anno;
- alternativamente, le festività nazionali del 25/04; 01/05; 02/06; 01/11; 08/12 eventualmente congiungendole per qualche ponte per il fine settimana, precisando, le parti che le condizioni di esercizio della genitorialità di cui sopra potranno essere tra loro variate a seconda delle necessità proprie e soprattutto dei figli. Le parti concordano che, per esigenze lavorative di entrambi, si avvalleranno dell'ausilio dei familiari paterni e materni, anche per riprendere i figli da scuola.
4. Il signor corrisponderà alla signora a titolo di contributo per Parte_1 Parte_2
Per_ il mantenimento ordinario dei figli ed , l'importo complessivo di euro 900,00= Per_1
(novecento,00) oggi rivalutato ad euro 910,80 da versarsi via anticipata a mezzo bonifico bancario, codice IBAN [...] entro il giorno cinque di ogni mese, per 12 mensilità ogni anno, con valuta fissa e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat.
Il signor rimborserà alla signora il 50% delle spese straordinarie Parte_1 Parte_2
pagina 2 di 7 mediche e scolastiche ed extrascolastiche come da Protocollo Famiglia siglato in data 13.12.2024 in uso presso il Tribunale di Verona (e valendo, in caso di difformità, quello più aggiornato) sostenute Per_ per i figli ed di converso la signora rimborserà il 50% delle stesse Per_1 Parte_2 spese ove debbano essere anticipate dal signor , di seguito specificate: Parte_3
I) il 50% spese mediche da documentare che non richiedono un preventivo accordo (visite mediche specialistiche del SSN prescritte dal medico di medicina generale, cure odontoiatriche presso strutture sanitarie pubbliche, ticket per trattamenti sanitari erogati dal SSN e per medicinali prescritti dal medico di medicina generale, esclusa la farmacia da banco ancorché prescritta dal medico di medicina generale, protesi e ausili sanitari con prescrizione medica come, a mero titolo esemplificativo lenti a contatto, lenti da vista con montatura (quest'ultima nei limiti di spesa massima di euro 150,00) tutori e plantari ortopedici;
II) il 50% delle spese mediche da documentare che richiedono uno specifico e preventivo accordo visite specialistiche in regime di libera professione, trattamenti sanitari specialistici in libera professione, terapie, ausili sanitari nonché cure termali e fisioterapiche, nonché interventi chirurgici;
III) il 50% delle spese scolastiche da documentare che non richiedono un preventivo accordo: tasse scolastiche sino alle scuole di secondo grado richieste da istituti pubblici, libri di testo, eventualmente anche usati e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
gite scolastiche senza pernottamento, costi per il trasporto pubblico, nonché la retta dell'asilo nido e delle scuole materne, nei limiti dell'importo previsto per fasce di reddito dalle tabelle degli asili e delle scuole materne comunali, entrata anticipata ed uscita posticipata, se necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori, tasse universitarie statali;
IV) il 50% delle spese scolastiche da documentare che richiedono uno specifico e preventivo accordo: servizio di doposcuola, tasse scolastiche richieste da istituti privati e per corsi universitari non statali;
costi relativi a corsi di specializzazione;
gite scolastiche con pernottamenti;
corsi di recupero e lezioni private, spese per alloggio universitario;
V) il 50% delle spese extrascolastiche, che non richiedono un preventivo accordo: costi per l'abilitazione alla guida di autoveicoli nei limiti massimi di euro 1.500,00 da ripartirsi equamente,
l'acquisto di strumenti informatici e relativa connessione ad internet domestica qualora detto strumento sia necessario per lo svolgimento delle attività didattiche, ovvero connesso al programma di studio differenziato (BES), centri ricreativi estivi nei limiti dei costi previsti per quelli comunali o parrocchiali;
pagina 3 di 7 VI) il 50% delle spese extrascolastiche, che richiedono un preventivo accordo: attività sportive o artistiche comprensive anche di abbigliamento e attrezzatura, corsi di lingue, spese per baby sitting, viaggi e vacanze senza i genitori;
centri ricreativi diversi da quelli di cui al capo precedente.
Quado i genitori debbano concordare le spese di cui al capoverso II IV e VI (spese con accordo) chi dei due genitori ritenga necessaria, od utile, la spesa comunichi la propria proposta all'altro; nel caso in cui non sia d'accordo con la spesa o con l'attività dovrà esprimere in forma scritta (a mezzo sms, email, fax, pec, ecc.), entro 10 giorni dalla richiesta, un motivato dissenso al sostenimento della stessa, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta;
in caso di rifiuto immotivato e/o contrario all'interesse della prole, la spesa andrà comunque divisa secondo le quote concordate tra i genitori o decise dal Giudice. Il pagamento di tutte le spese accessorie andrà comunque diviso tra i genitori in base alla quota di ripartizione su concordata del 50% ciascuno. Il rimborso dovrà avvenire mensilmente, previa esibizione della documentazione giustificativa del genitore che le ha sostenute, entro il giorno 10 del mese successivo all'esibizione. Nel caso di spese mediche sanitarie che non necessitano di essere previamente concordate perché urgenti dovrà permanere il rispetto della reciproca tempestiva informazione.
5. La signora tratterà l'intera somma spettante per l'Assegno Unico Universale. Parte_2
6. I coniugi concordano di proseguire con il piano di accumulo in favore dei figli versando sul conto corrente comune n. 9003727 ciascuno la quota mensile di euro 100,00 per una somma complessiva di euro 200,00 (ovvero euro 100 per ogni figlio);
7. Ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento, essendo titolari di adeguati redditi propri e per tale motivo rinunciano reciprocamente all'assegno divorzile mensile. A totale definizione dei propri rapporti patrimoniali il signor riconosce alla signora la Parte_1 Parte_2 somma complessiva di euro 60.000,00 (sessantamila) a titolo di assegno divorzile una tantum da pagarsi in quattro rate di cui euro 10.000,00 al 30/11/2024; € 10.000,00 al 15/12/2024; € 20.000,00 al
05/04/2025 ed euro 20.000,00 alla pubblicazione della sentenza di divorzio;
8. Le parti si obbligano a comunicarsi i reciproci mutamenti di residenza;
9. Le parti si rilasciano reciproco assenso per la richiesta e il rinnovo del passaporto di ogni altro documento valido per l'espatrio, nonché si prestano reciproco assenso per il rilascio del passaporto Per_ dei figli ed . Per_1
10. I genitori esonerano il Giudice designando dall'ascolto dei minori, ritenendolo superfluo, poiché a loro parere l'accordo che hanno raggiunto è conforme all'interesse dei figli.
pagina 4 di 7 11. Assegnarsi la casa coniugale sita in Legnago (VR) Via Brunelleschi, n. 2/A al signor Parte_1
. La signora , unitamente ai figli, ha provveduto a trasferirsi nel giugno 2025 in
[...] Parte_2 altra abitazione da lei acquistata ubicata in Legnago (VR) Via Trento n. 14 asportando, in accodo con il signor , tutti i propri effetti personali nonché quelli dei figli e parte degli arredi e corredi Pt_1 che componevano la ex casa coniugale, passando detti beni di sua proprietà esclusiva, nello specifico cucina con relative elettrodomestici, camera da letto matrimoniale, camera da letto di , divano, Per_1 soggiorno completo con TV, lavanderia con lavatrice asciugatrice, scarpiera, tende, mobili da giardino e biciclette.
12. Le parti danno atto, sin da ora, che presteranno il reciproco assenso per la chiusura del conto corrente comune n. 9003727 acceso presso la Cassa Padana filiale di Villa Bartolomea (VR) all'atto della scadenza del dossier titoli (piano di accumulo in favore esclusivo dei figli) contratto in costanza di matrimonio. Entrambi i coniugi si impegnano a versare ogni mese, alle scadenze stabilite nel dossier titoli in pari importo (euro 100 cadauno ovvero complessivi euro 200,00) relativo al piano di accumulo sul conto corrente citato. I coniugi, in adempimento a quanto concordato in sede di separazione, si sono recati presso la Cassa Padana filiale di Villa Bartolomea (VR) per inibire ad entrambi ed eventuali delegati, di prelevare somme dal conto corrente cointestato N. 9003727 nonché per bloccare le carte bancomat o carte di credito ad oggi esistenti. Il bancomat e le carte di credito in possesso di coniugi sono state dunque bloccate e riconsegnate al personale dell'istituto di credito. I coniugi sosterranno nella misura del 50% ciascuno le spese di gestione del conto corrente d'appoggio di cui sopra nonché le imposte statali sia sul dossier titoli sia sul conto corrente. Tali spese in assenza di carte di credito, bancomat e prelievi, possono essere stimati in circa euro 100,00 all'anno, pertanto i coniugi si impegnano a versare la somma di euro 50,00 ciascuno entro il 31 gennaio di ogni anno a partire da gennaio 2026. Nel caso in cui nel corso dell'anno, le spese di gestione del conto corrente comune dovessero essere superiori a quanto qui preventivato e per cause non imputabile a uno dei due coniugi, questi ultimi si impegneranno ad accreditare l'importo dovuto sul conto corrente comune in pari quota entro 10 giorni dalla comunicazione della parte più diligente. Infine, nel caso in cui, nel corso dell'anno, le spese di gestione del conto corrente comune dovesse essere superiori a quanto preventivato e per cause imputabili a uno dei coniugi, le stesse saranno a carico esclusivo della parte che ne avrà dato motivo
13. Spese compensate.
CONCLUSIONI DEL P.M.: “Nulla si oppone”.
pagina 5 di 7 MOTIVI DELLA DECISIONE
Le parti sopra indicate, con ricorso ex art. 473-bis 51 c.p.c. contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto al Tribunale di
Verona, dapprima la pronuncia di separazione, e una volta trascorsi i termini di legge, di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Con sentenza n. 141/2025 pubblicata il 23/01/2025 il Tribunale di Verona, in composizione collegiale, con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero, ha omologato la separazione tra i coniugi accogliendo le conclusioni congiunte da loro rassegnate con ricorso ex art. 473-bis 51 c.p.c. e ha rimesso la causa sul ruolo, con separata ordinanza, per la prosecuzione e decisione sulla domanda, connessa a quella di separazione, di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Con nota di trattazione scritta in sostituzione d'udienza le parti hanno confermato le condizioni di divorzio, di cui al ricorso ed in epigrafe indicate, rassegnando le sopra scritte conclusioni congiunte.
I coniugi, in base all'accordo raggiunto, hanno dimostrato la volontà di pervenire allo scioglimento definitivo del vincolo coniugale, e quindi il Collegio non può che recepire tale intendimento.
Dai documenti acquisiti risulta che dalla separazione personale al momento del deposito del ricorso per divorzio sono decorsi i termini di legge.
I coniugi hanno raggiunto un accordo anche con riferimento alla questione dell'affidamento dei figli minori. La decisione appare corretta da quanto è emerso dagli elementi acquisiti al processo.
I ricorrenti hanno anche trovato un'intesa relativa alle condizioni patrimoniali del divorzio con riferimento alla posizione della prole.
Avuto riguardo alla situazione economica di ciascun genitore la determinazione delle parti può essere condivisa.
La comune volontà delle parti può dunque venire trasfusa nella sentenza atteso che le condizioni relative alla prole appaiono conformi all'interesse della medesima.
Tenuto conto della condivisa regolamentazione dell'affidamento, collocamento e visite del genitore non collocatario si ritiene superfluo procedere all'ascolto dei minori.
Vanno recepite le concordi conclusioni delle parti.
Vanno recepite le concordi conclusioni delle parti, anche relativamente alla corresponsione in unica soluzione dell'assegno divorzile che, alla luce delle risultanze processuali, appare equa.
P.Q.M.
1. Il Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa pagina 6 di 7 o assorbita, così dispone:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e Parte_1 [...]
e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Legnago – VR (atto n. Parte_2
51, Serie A, Parte II Anno 2005) alle condizioni specificate nella epigrafe della presente decisione, prendendo atto degli ulteriori accordi intervenuti tra le parti;
2) manda al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza, una volta passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 D.P.R. 03/11/2000 n.396.
Così deciso, in Verona, nella camera di consiglio del 18 novembre 2025.
La Giudice est. La Presidente
DI AL MA AN RA
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