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Sentenza 7 maggio 2025
Sentenza 7 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 07/05/2025, n. 2022 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 2022 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. N. 7688/2009
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
II Sezione Civile in persona del Giudice Unico, dott. Giuseppe Barbato ha pronunciato la seguente
SENTENZA PARZIALE nella causa civile in I grado iscritta al ruolo al n. 7688/2009 R.G., avente ad oggetto: divisione di beni caduti in successione, vertente
TRA
rappresentata e difesa, giusta procura alle liti rilasciata su foglio separato, ma Parte_1 congiunto ex art. 83, III comma c.p.c., all'atto di costituzione del 30.6.2023, dall'avv. Lucrezia
Rispoli, presso il cui studio elettivamente domicilia in Fisciano (SA), alla via Antinori n. 16 – P.co
Vittoria, ammessa al patrocinio a spese dello Stato giusta delibera di ammissione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di SA del 12.9.2023, su istanza depositata in data 2.8.2023;
ATTRICE
E
rappresentata e difesa, giusta mandato in calce all'atto di citazione notificato, CP_1 dall'avv. Romano Ciccone, presso il cui studio elettivamente domicilia in SA , alla via Michele
Conforti n. 4;
CONVENUTA
E
rappresentato e difeso, giusta procura alle liti rilasciata a margine della comparsa CP_2 di costituzione e risposta, dall'avv. Giuseppe Sessa, con il quale elettivamente domicilia presso lo studio dell'avv. Salvatore Pascale in SA, alla via Lungomare Colombo n. 297
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Disposta la sostituzione ex art. 127-ter c.p.c. dell'udienza di precisazione delle conclusioni, le parti rassegavano le proprie conclusioni come da rispettive note scritte (cfr., per l'attrice, la nota d'udienza dell'11.10.2024; per la nota d'udienza del 3.10.2024; per la nota CP_1 CP_2
d'udienza dell'11.10.2024) qui da intendersi integralmente riportate e trascritte.
RAGIONI di FATTO E di DIRITTO della DECISIONE
Con atto di citazione del 30.6.2009, ritualmente notificato, conveniva in giudizio Parte_1 CP_1
e dinanzi al Tribunale di SA.
[...] CP_2
Ed invero, l'odierna attrice deduceva di essere figlia di deceduta in data 16.2.1996, Persona_1
lasciando a sé superstiti anche il marito oltre ai figli e . Controparte_3 Pt_1 CP_1 CP_2
Esponeva che in data 16.5.1996 veniva pubblicato il testamento pubblico della de cuius in cui i germani venivano nominati eredi universali in parti uguali e veniva nominato CP_1 Controparte_3
usufruttuario di tutti i beni di Persona_1
Più in particolare, quest'ultima era proprietaria dei seguenti immobili, tutti ubicati in Pellezzano (SA), alla via Cupa del Diavolo snc.: un fabbricato rurale catastalmente identificato al locale catasto terreni al foglio n. 9, p.lla n. 165, e n. 7; terreni catastalmente identificati al foglio n. 9, p.lle n. 167,
168,187,324,166,325 e 380, alcuni dei quali erano stati successivamente oggetto di frazionamento e variazioni catastali, come meglio descritto nella relazione della visurista allegata Persona_2 all'atto di citazione.
Rappresentava, inoltre, che a seguito del decesso di avvenuto in data 18.1.2006, in Controparte_3
data 22.9.2006 aveva ricevuto una comunicazione da “Poste Italiane S.p.A.” in CP_2
merito alla sussistenza di n. 16 buoni fruttiferi postali ancora in corso legale intestati ai coniugi
[...]
e Si trattava dei seguenti buoni: buono serie O n. 1010 emesso in data Per_1 Controparte_3
18.6.1981 di £ 500.000; buono serie O n. 564 emesso in data 1.9.1983 di £ 1.000.000; buono serie N
n. 536 emesso in data 12.5.1980 di £ 1.000.00; buono serie N n. 538 emesso in data 13.5.1980 di £
1.000.000; buono serie O n. 943 emesso in data 26.11.1981 di £ 1.000.000; buono serie O n. 944 emesso in data 26.11.1981 di £ 1.000.000; buono serie Q n. 362 emesso in data 14.7.1988 di £
1.000.000; buono serie O n. 840 emesso in data 18.6.1981 di £ 1.000.000; buono serie O n. 19 emesso in data 4.9.1983 di £ 2.000.000; buono serie Q n. 115 emesso in data 13.11.1989 di £ 2.000.000; buono serie O n. 4 emesso in data 1.9.1983 di £ 5.000.000; buono serie Q n. 27 emesso in data
13.5.1988 di £ 5.000.000; buono serie Q n. 24 emesso in data 8.3.1988 di £ 5.000.000; buono serie Q
n. 51 emesso in data 13.1.1989 di £ 5.000.000; buono serie AD n. 184136 emesso in data 17.9.1993 di £ 10.000.000; buono serie AD n. 184137 emesso in data 17.9.1993 di £ 10.000.000.
Deducendo che successivamente al decesso di i terreni oggetto della successione di Controparte_3
erano rimasti nel godimento esclusivo di il quale aveva trattenuto per Persona_1 CP_2 sé l'intero ricavato del raccolto e la legna, l'odierna attrice rappresentava il fallimento dei tentativi da lei promossi al fine di addivenire ad una divisione bonaria del patrimonio ereditario. Tanto premesso, concludeva chiedendo che fosse dichiarata aperta la successione di Persona_1
e, accertata la sussistenza del patrimonio mobiliare dei coniugi e Persona_1 Controparte_3
conseguentemente, instava perché fosse ordinato lo scioglimento della comunione ereditaria, con predisposizione del progetto di divisione fra gli eredi legittimi;
ancora, chiedeva che in caso di mancato accordo, fosse ordinata la vendita dei beni con conseguente divisione del ricavato tra gli eredi e che fosse accertata a mezzo di Ctu la stima delle rendite dei terreni goduti da CP_2 con condanna dello stesso al versamento in favore dell'attrice di un terzo del valore del ricavato dalla data del decesso di al giorno della divisione, oltre interessi e rivalutazione, vinte le Controparte_3
spese di lite.
Con comparsa di costituzione e risposta del 4.12.2009, si costituiva in giudizio CP_1
eccependo preliminarmente la nullità dell'atto di citazione per carenza di potere rappresentativo in capo al procuratore dell'attrice, . Controparte_4
Nel merito, faceva propria la circostanza rilevata dall'attrice che aveva trattenuto per CP_2 sé l'intero ricavato del raccolto e della legna dei terreni di cui alla successione di Persona_1
omettendo di dividerlo con le sorelle, e rappresentava che durante il decorso della malattia che aveva colpito era stata costretta a sostenere ingenti spese per la cura del padre, mai divise Controparte_3
a causa del disinteresse dei germani. Sicché instava affinché, prima di procedere alla formazione delle quote, venisse accantonata una somma pari all'importo delle spese sostenute, oltre interessi.
Esponendo di aver esternato più volte la volontà di addivenire ad una divisione bonaria del patrimonio ereditario, senza avere avuto alcun riscontro in proposito dai germani, concludeva chiedendo che fosse dichiarata aperta la successione di e di e che fosse accertata la Persona_1 Controparte_3
sussistenza del patrimonio mobiliare dei propri genitori;
conseguentemente, chiedeva che fosse ordinato lo scioglimento delle comunioni ereditarie, con predisposizione del progetto di divisione anche a mezzo di C.t.u., vinte le spese di lite con attribuzione in favore del procuratore antistatario.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 10.12.2009, si costituiva in giudizio anche dichiarando preliminarmente di aderire alla richiesta di divisione della comunione CP_2
ereditaria.
Nel merito, contestava la richiesta di rendiconto relativa alle rendite dei fondi rustici, deducendo di essersi limitato a coltivare unicamente la parte di tali terreni corrispondente alla propria quota ideale di competenza, così provvedendo alla conservazione dei beni e impedendone la perdita di valore.
Evidenziava, inoltre, che con nota del 4.6.2007, rilasciata all'odierna attrice, veniva appurato che tutti i buoni fruttiferi originariamente intestati ai coniugi e erano stati Persona_1 Controparte_3
rimborsati in data 13.2.2002. In seguito, era emerso anche che il relativo ammontare era stato versato su un libretto di deposito al risparmio intestato a e sul quale era stato Controparte_3 CP_1 versato anche il capitale proveniente da altro libretto intestato al solo e rimborsato in Controparte_3
data 6.2.2004.
Rappresentava che, dopo ulteriori accertamenti, era venuto a conoscenza del fatto che sul predetto libretto di risparmio erano state effettuate, dopo il trasferimento del capitale, numerose operazioni di prelievo e che, in data 28.1.2005, risultava effettuato un prelievo di € 102.500,00 che aveva azzerato quasi del tutto il conto a fronte del capitale originario pari ad € 91.793,74.
Ancora, esponeva che aveva affermato, senza fornire alcuna prova al riguardo, che CP_1
l'assegno di accompagnamento di cui era beneficiario era stato utilizzato per pagare Controparte_3
la retta della casa di cura ove il de cuius era ricoverato.
Evidenziava, infine, che prima del ricovero di e le sue due figlie si Controparte_3 CP_1
erano occupate della pulizia della casa del genitore e rappresentava che, per tale incombenza, la germana era stata remunerata inizialmente con la somma di lire 500.000,00 e poi con la somma CP_1 di € 300,00.
Tanto premesso, concludeva chiedendo che fosse dichiarata aperta la successione di e Persona_1
di e perché fosse accertata la sussistenza del patrimonio mobiliare dei propri genitori, Controparte_3
comprensivo dei cespiti immobiliari così come descritti in citazione e del patrimonio finanziario come ricostruito in corso di causa;
conseguentemente, chiedeva che fosse ordinato lo scioglimento della comunione ereditaria con predisposizione del progetto di divisione e instava per il rigetto della domanda di rendiconto spiegata dall'attrice, con spese di lite poste a carico della massa ereditaria.
Svolta l'istruttoria orale ed espletato incarico di Ctu tecnica, la causa veniva una prima volta assegnata a sentenza all'udienza del 5.3.2020.
Disposta la rimessione della causa sul ruolo e riassegnato il procedimento al sottoscritto giudicante, veniva assegnato termine all'avv. Rispoli per regolarizzare il proprio difetto di rappresentanza ex art. 182 c.p.c., stante il decesso del sig. , originario rappresentante in sede processuale Controparte_4
della parte attrice.
Di poi, veniva disposto il conferimento di un incarico di C.T.U. contabile;
espletati gli accertamenti richiesti, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni, da ultimo, all'udienza del
16.10.2024.
Disposta la sostituzione dell'udienza ex art. 127-ter c.p.c., la causa veniva introitata in decisione con ordinanza del 18.10.2024 al fine di statuire con sentenza su talune delle questioni preliminari dedotte dalle parti nel corso del giudizio, così concedendosi alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Occorre preliminarmente rilevare che il presente giudizio di divisione ha ad oggetto lo scioglimento degli assi ereditari attinenti alle posizioni della sig.ra n. il 17.6.1914 e deceduta in Persona_1
data 16.2.1966 e del di lei marito n. il 25.8.1917 e deceduto in data 22.9.2006. Controparte_3 Innanzitutto, la sig.ra agiva in giudizio perché fosse dichiarata l'apertura della Parte_1 successione della sig.ra e perché fosse accertata la “sussistenza del patrimonio Persona_1 mobiliare dei coniugi e al momento del decesso”. Nonostante la Persona_1 Controparte_3
genericità di tale allegazione, dal contenuto sistematico delle difese rassegnate da parte di tale parte deve rilevarsi che la stessa avesse inteso procedere allo scioglimento anche dell'asse ereditario relativo alla posizione del sig. Controparte_3
Per altro verso, la stessa sig.ra tempestivamente costituita in giudizio (in data CP_1
9.12.2009, in vista della prima udienza del 30.12.2009) non solo dichiarava di aderire all'iniziativa di scioglimento della “comunione ereditaria”, ma concludeva pure perché fosse “dichiarata aperta la successione della sig.ra e del sig. , così instando per l'accertamento Persona_1 Controparte_3 dell'effettiva sussistenza del “patrimonio mobiliare, immobiliare e creditizio dei coniugi Per_1
e ”, per lo scioglimento della comunione ereditaria e per la divisione “dei beni
[...] Controparte_3 dei coniugi e ”. Persona_1 Controparte_3
Alcun dubbio può porsi, pertanto, circa la natura riconvenzionale di tali domande così formulate che comunque avrebbero consentito, a prescindere dalla richieste articolate per conto di parte attrice, di estendere l'oggetto del presente giudizio anche allo scioglimento dell'asse ereditario del sig. CP_3
[...]
Analoghe considerazioni devono valere anche con riferimento alla posizione di il CP_2
quale pure si costituiva tempestivamente in giudizio (in data 10.12.2009) ed instava per l'accertamento della consistenza del “patrimonio mobiliare ed immobiliare dei coniugi ed CP_1
comprensiva dei cespiti immobiliari così come descritti in citazione e del patrimonio Per_1 finanziario” e per lo scioglimento della comunione con riguardo “ai beni mobili ed immobili lasciati dai coniugi, fra tutti gli eredi legittimi”.
Tanto premesso, appare opportuno preliminarmente statuire in questa sede in merito alla ricostruzione del patrimonio mobiliare dei coniugi come richiesto da tutte le parti in causa. Parte_2
In via pregiudiziale, va rigettata la doglianza dedotta da parte della convenuta in merito CP_1 al difetto di rappresentanza in sede processuale in capo al procuratore costituito per conto dell'attrice.
A dire della convenuta, infatti, il rappresentante in sede processuale originariamente costituito per conto della stessa attrice non era dotato di adeguati poteri rappresentativi con riferimento al rapporto giuridico per cui è causa.
In via del tutto assorbente, infatti, a seguito del decesso del predetto procuratore, la stessa parte attrice provvedeva a costituirsi in proprio, rilasciando direttamente la procura alle liti in favore del proprio difensore.
Tanto premesso, occorre soffermarsi sulle risultanze della prova orale. Il sig. escusso in sede di interrogatorio formale, rilevava di aver sempre “coltivato CP_2
una parte del terreno che coltivavo per hobby- Dopo la morte dei miei genitori, preciso che ho sempre coltivato la parte di terreno che già coltivavo. Preciso che non ho mai impedito alle mie sorelle di accedere al fondo”. Inoltre, precisava che dal fondo in esame non si ricavava legna, anche perché si trattava di terreno non montano. Ogni tanto, quando qualche albero si seccava, dichiarava di aver provveduto al taglio, accatastando per terra la legna tagliata, che veniva lasciata sul terreno. Nel 2005, invece, aveva coltivato pomodori e melanzane per uso personale. Negli anni successivi, invece, si era limitato a pulire il fondo provvedendo, a sue spese, al taglio dell'erba per evitare che vi fossero scaricati rifiuti.
Il teste , maresciallo dei Carabinieri, dichiarava che il sig. si Testimone_1 CP_2
occupava della pulizia di un terreno di proprietà del padre;
nulla sapeva in merito al se dall'uso del terreno la parte avesse conseguito profitti o sostenuto spese. In un'occasione, il sig. gli aveva CP_1
mostrato la porta di un immobile del padre che era stata chiusa dalle sorelle: non gli era stata concessa da parte di queste ultime l'utilizzo delle chiavi. In altra circostanza, inoltre, il sig. aveva CP_1
denunziato lo smarrimento di un libretto postale intestato al padre, dalla somma di duecento milioni di lire.
nuora della sig.ra nulla sapeva sui fatti di causa;
dichiarava soltanto che CP_5 Parte_1
intorno al 2009 la sig.ra le aveva confidato che i soldi sul libretto postale nella sua CP_1 disponibilità non c'erano più.
, marito della sig.ra dichiarava che la moglie aveva accudito il padre Persona_3 CP_1
durante il decorso della malattia e che per tale ragione aveva sostenuto ingenti spese, che non erano mai state suddivise tra i coeredi. La stessa sig.ra aveva sostenuto altre spese, quali quelle CP_1 attinenti alla pratica di voltura dell'usufrutto del padre, nonché quelle relative all'esumazione della sig.ra che pure non erano state rimborsate dai suoi fratelli. Persona_1
Le spese di ricovero del padre ammontavano a circa € 1.300,00 mensili, ed erano state sostenute dalla sola sig.ra insieme alle spese attinenti alla cura del sig. Confermava CP_1 Controparte_3 che il sig. aveva impedito l'accesso ai terreni siti in Pellezzano coltivati da parte dello CP_2
stesso. Confermava pure che il sig. era titolare di libretti e buoni postali: in una Controparte_3 circostanza, aveva chiamato il sig. per accompagnarlo all'ufficio postale al fine Controparte_3 Per_3
di ritirare tutte le somme nella sua disponibilità per farle confluire su un conto cointestato con la sig.ra doveva vi aveva versato i soldi. In tal senso, le somme venivano prelevate dalla moglie CP_1
per provvedere alla cura del suocero. La famiglia della sig.ra aveva provveduto a farsi CP_1
carico di tutte le spese necessarie quando finirono i soldi sul libretto. , figlio di confermava che si era occupata di effettuare le Testimone_2 Parte_1 CP_1
pulizie in casa del padre: era stata proprio la sig.ra ad opporsi alla proposta di incaricare estranei CP_1 per occuparsi delle pulizie. La sig.ra percepiva dal padre circa € 300,00 mensili per CP_1
provvedere a tali spese. Ricordava che intorno al 2009 lo zio e avevano CP_3 CP_1 dichiarato alla sig.ra alla presenza del teste, che i soldi sui libretti erano finiti e che “mia Parte_1 madre se li poteva scordare”.
, genero di confermava che la sig.ra aveva accudito il Controparte_6 CP_1 CP_1 padre: il teste frequentava l'abitazione della sig.ra sin da quando era fidanzato con la figlia di CP_1 quest'ultima, che poi avrebbe sposato. Ricordava che la sig.ra aveva sostenuto ingenti CP_1
spese mediche per accudire il padre: aveva assistito personalmente ai pagamenti che la sig.ra CP_1
aveva effettuato. Dichiarava che il sig. più volte aveva minacciato sua suocera;
CP_2
quanto ai terreni coltivati da parte del sig. inoltre, aveva notato che diverse piante di olivo CP_1
erano state tagliate, che le nocciole erano state raccolte ed accatastate con un sacco, ma nulla poteva riferire in merito alla destinazione delle stesse. Il sig. coltivava il terreno in CP_2
Pellezzano: erano ivi innestati ortaggi e alberi da frutta. Il sig. aveva poi più volte Controparte_3
regalato piccole somme alla moglie ed alla cognata. Vedeva il sig. coltivare il terreno Controparte_3
da una ringhiera che si affacciava sui terreni dal lato del parcheggio comunale.
moglie di confermava che si era offerta CP_7 CP_2 CP_1
spontaneamente di fare le pulizie per conto del padre;
dopo la morte della sig.ra aveva Persona_1
proposto a di andare a vivere presso la loro abitazione, ma questi si rifiutò, perché Controparte_3
era abituato alla campagna e preferiva la sua casa. Ricordava che suo suocero aveva dichiarato di aver consegnato circa cinquecentomila o seicentomila lire alla figlia per pagare le pulizie CP_1
che venivano fatte in casa sua. Non ricordava di aver mai visto medici andare a visitare suo suocero.
barbiere, conosceva perché era suo cliente: quando il sig. Testimone_3 Controparte_3 CP_1
si recava dal teste, lo stesso gli aveva confidato che la sig.ra e le figlie andavano a casa CP_1
sua per fare le pulizie e cercavano soldi in casa e nei vestiti o all'interno dell'armadio. Si lamentava sempre che gli mancavano dei soldi. Inoltre, il sig. dichiarava di aver donato circa Controparte_3
seicentomila lire in favore di pulizie. Quando il sig. non era più Controparte_8 CP_1
autosufficiente, era lo stesso sig. a recarsi due volte a settimana a casa sua per fargli la barba: Tes_3
lo stesso era sempre solo a casa. Ricordava che il sig. era titolare di libretti postali, che portava CP_1 sempre con sé ed in un'occasione glieli aveva anche mostrati. Il sig. infine, si CP_2
occupava di un terreno che conteneva alberi da frutta;
lo stesso non coltivava i terreni e nemmeno vendeva i prodotti, ma si occupava solo della pulizia e della conservazione dello stesso al fine di evitare che il terreno andasse in malora. Occorre a questo punto soffermarsi sulle risultanze della C.T.U. contabile disposta in corso di causa.
L'ausiliario del giudice, sulla scorta della documentazione in atti e delle indagini effettuate, rilevava l'esistenza dei seguenti buoni fruttiferi postali originariamente cointestati in capo ai signori
[...]
e e rilasciati dalle “Poste Italiane s.p.a.”: Per_1 Controparte_3
N1010 18/06/1981
O564 01/09/1983
N536 12/05/1980
N538 13/05/1980
N943 26/11/1981
N944 26/11/1981
Q362 14/07/1988
N840 18/06/1981
O19 04/09/1983
Q115 13/01/1989
O4 01/09/1983
Q27 13/05/1988
Q24 08/03/1988
Q51 13/01/1989
AD184136 17/09/1993
AD184137 17/09/1993
Risultavano inoltre i seguenti libretti postali intestati in capo al sig. accesi presso la Controparte_3
“Poste Italiane s.p.a.”:
n. 796, per il quale non era possibile evincere la data di inizio del rapporto;
n. 11404954, acceso in data 1.1.1999.
Inoltre, risultava intestato al sig. ed alla sig.ra il libretto postale n. Parte_3 CP_1
19029663, acceso in data 13.2.2002 presso le “Poste Italiane s.p.a.”.
Evidenziava inoltre il C.T.U. che, come risultava dalla nota di “Poste Italiane s.p.a.” del 4.6.2007, era vigente il buono serie N 1010 emesso in data 18.6.1981 di lire 500.000,00, mentre tutti gli altri buoni erano stati rimborsati in data 13.2.2002. Invece, dall'all. n. 13 della perizia redatta dall'ing.
, emergeva che anche tale buono era stato rimborsato in data 13.2.2002. Persona_4
Si rinvia pertanto integralmente alla tabella elaborata dal C.T.U. (pag. 9 dell'elaborato peritale), da cui è possibile evincere i dati più significativi attinenti ai buoni fruttiferi, tra cui l'indicazione dell'importo iniziale e del saldo finale, oltre alla relativa data di estinzione del rapporto. Non era invece disponibile la movimentazione attinente al libretto postale n. 796 intestato al sig.
si riscontrava soltanto una comunicazione dell'11.3.2006 del direttore dell'Ufficio Controparte_3 di Capezzano-Poste Italiane, in cui si comunicava che “ nato a [...] il Parte_4
25/08/1917, ha intrattenuto rapporti finanziari con questo ufficio consistenti in un libretto di risparmio n.796, intestato solo allo stesso, con un credito al 31.12.2002 di € 31.078,59. Detto libretto, il 6.2.2004 è stato interamente rimborsato con la richiesta contestuale dell'estinzione del rapporto”.
Si rinvia invece alla tabella analitica di cui alle pagg. 10 e ss. con riguardo alle movimentazioni attinenti al libretto postale n. 11404954 intestato al de cuius ed al libretto postale n. Controparte_3
19029663, intestato al sig. ed alla figlia Controparte_3 CP_1
Quanto alla provenienza delle somme attinenti ai predetti buoni fruttiferi, in assenza di elementi probatori di segno contrario e trattandosi di buoni emessi prima del decesso di entrambi i coniugi a loro cointestati, l'ausiliario del giudice concludeva nel senso che “la provenienza delle somme relative all'emissione dei buoni fruttiferi postali sia condivisa in ugual misura ai de cuius
[...]
e . Per_1 Controparte_3
Inoltre, deve pure rilevarsi che tali buoni fruttiferi risultavano rimborsati in data 13.2.2002, per un valore finale di rimborso pari ad € 86.768,83: a tale epoca, quindi, risulta altamente probabile che l'importo in esame risultasse nella disponibilità del sig. Controparte_3
In tal senso, pur non risultando in alcun modo documentata l'effettiva destinazione di tale somma,
l'ausiliario del giudice evidenziava che in pari data veniva acceso il libretto postale n. 19029663 cointestato al sig. ed alla figlia con contestuale deposito dell'importo Controparte_3 CP_1 pari ad € 91.793,74, “che potrebbe essere costituito dal valore finale di rimborso al 13.2.2002 di complessivi € 86.678,83 che erano nella disponibilità di . Controparte_3
Quanto invece ai libretti postali, non era disponibile la movimentazione del libretto n. 796 intestato al de cuius con contestuale estinzione dello stesso in data 6.2.2004, con rimborso Controparte_3 del saldo ivi presente pari ad € 31.078,59.
Il medesimo importo veniva rimborsato nella stessa data (6.2.2004) dal libretto postale n. 11404954 intestato al de cuius Controparte_3
Evidenziava il C.T.U. che buona parte del rimborso di tali buoni avrebbe potuto coincidere con la provvista iniziale del libretto postale n. 19029663 cointestato al de cuius ed alla sig.ra CP_1
Risultavano descritti infine i movimenti attinenti a tale libretto a partire dal 6.2.2004 (cfr. pagg. 15 e ss.): era altresì documentato il prelievo da parte della sig.ra dell'importo di € 102.500,00 CP_1 in data 28.1.2005, oltre ad un ulteriore prelievo pari all'importo di € 11.148,91. Inoltre, appare sufficientemente provata la circostanza che anche l'ultimo prelievo di € 80,30, effettuato in data 13.12.2006, e cioè in epoca successiva alla morte del sig. era stato disposto da parte Controparte_3
della sig.ra CP_1
Le conclusioni effettuate da parte del C.T.U., logiche e puntualmente motivate, appaiono senz'altro condivisibili e vanno recepite in questa sede. Per altro verso, deve rilevarsi come alcuna osservazione veniva formulata avverso le predette risultanze peritali.
Ancora, e con specifico riferimento alla ipotesi della co-intestazione di un conto corrente bancario, e, più in generale di un rapporto contrattuale bancario, si è avuto modo di rilevare che la stessa attribuisce a ciascun intestatario, nei rapporti interni, ai sensi dell'art. 1298, II comma c.c., la contitolarità per parti uguali del saldo attivo del conto medesimo, salva la prova contraria, anche per via indiziaria (ex plurimis, Cass. Civ., Sez. II, 14.9.2022, n. 27069; Sez. II, 21.10.2021, n. 29324).
In linea del tutto generale, deve rilevarsi che secondo il condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità sul punto, maturata con specifico riferimento all'ipotesi del conto corrente bancario intestato a più persone, i rapporti interni tra correntisti, anche aventi facoltà di compiere operazioni disgiuntamente, sono regolati non dall'art. 1854 c.c., riguardante i rapporti con la banca, bensì dal secondo comma del citato art. 1298 c.c., in virtù del quale debito e credito solidale si dividono in quote uguali solo se non risulti diversamente (con applicabilità, eventualmente, anche di presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti, tuttavia insussistenti nella fattispecie), con la conseguenza che, ove il saldo attivo risulti discendere dal versamento di somme di pertinenza di uno solo dei correntisti, si deve escludere che l'altro possa, nel rapporto interno, avanzare diritti sul saldo medesimo (ex plurimis, Cass. Civ., sez. II, 21.10.2021, n. 29324).
Sicché, non solo si deve escludere, ove il saldo attivo derivi dal versamento di somme di pertinenza di uno solo dei correntisti, che l'altro possa, nel rapporto interno, avanzare pretese su tale saldo ma, ove anche non si ritenga superata la detta presunzione di parità delle quote, va altresì escluso che, nei rapporti interni, ciascun cointestatario, anche se avente facoltà di compiere operazioni disgiuntamente, possa disporre in proprio favore, senza il consenso espresso o tacito dell'altro, della somma depositata in misura eccedente la quota parte di sua spettanza, e ciò in relazione sia al saldo finale del conto, sia all'intero svolgimento del rapporto (Cass. Civ., Sez. II, 14.9.2022, n. 27069).
Inoltre, perché possa ritenersi che tale presunzione sia vinta, occorre dimostrare non già che la materiale operazione di versamento sia stata effettuata solo da uno dei cointestatari, ma che la stessa abbia altresì avuto ad oggetto somme di pertinenza esclusiva di uno dei contitolari (ex plurimis, Cass.
Civ., Sez. III, 24.2.2010, n. 4496).
Tale orientamento, maturato con riguardo ai rapporti contrattuali bancari, risulta senz'altro applicabile anche nell'ipotesi di co-intestazione dei buoni fruttiferi. Ed invero, in assenza di prova contraria in merito al riscontro dell'effettiva titolarità della provvista sottesa all'emissione del buono, deve presumersi che la provvista sia imputabile in parti eguali ad entrambi i co-intestatari del titolo.
Si è anzitutto avuto modo di rilevare che tutti i buoni indicati in precedenza erano stati rimborsati in data 13.2.2002 per l'importo complessivo pari ad € 86.678,83; in pari data era stato acceso il rapporto contrattuale attinente al libretto postale recante n. 19029663 cointestato al sig. ed alla Controparte_3 figlia con il versamento iniziale di € 91.734,74. CP_1
Ebbene, pur non risultando specificamente provata la destinazione delle somme ricavate dal rimborso dei predetti buoni postali deve evidenziarsi quanto segue.
Da un lato, come si è avuto modo di rilevare, in pari data venivano rimborsati i predetti buoni e contestualmente instaurato il rapporto contrattuale collegato al libretto postale recante n. 19029663; per altro verso, la provvista di tale libretto postale risultava sostanzialmente corrispondente all'importo complessivamente ricavato dal rimborso dei buoni.
Tali elementi, pertanto, depongono in termini gravi, precisi e concordanti, circa il fatto che la provvista di tale rapporto contrattuale fosse stata generata proprio dal rimborso di tali buoni fruttiferi.
Né, a fronte di tali significativi riscontri, è stato in alcun modo allegato, prima ancora che provato, un diverso ed ulteriore titolo di tale provvista;
tanto, a maggior ragione tenuto conto dei rapporti familiari che intercorrevano tra gli originari co-intestatari dei buoni e la sig.ra CP_1
Né tale parte ha dato prova di una diversa provenienza di tale provvista.
Quanto invece al libretto di risparmio n. 796, intestato al sig. risultava che lo stesso Controparte_3 era stato estinto e che in data 6.2.2004 l'importo ivi versato risultava interamente rimborsato, per la somma complessiva pari ad € 31.078,59.
Deve inoltre rilevarsi che nella medesima data risultava rimborsato lo stesso importo dal libretto postale n. 11404954, pure intestato al sig. Controparte_3
In pari data, inoltre, era registrato l'accredito dell'importo di € 30.460,89 sul libretto postale n.
19029663 co-intestato al sig. ed alla sig.ra Controparte_3 CP_1
Per altro verso, deve evidenziarsi che, con riguardo al libretto postale n. 19029663 non risultavano accreditati importi diversi prima dei prelievi del 28.1.2005 della sig.ra se non CP_1 limitatamente alla somma di € 1.620,62 in data 19.2.2003; di € 1.373,66, in data 14.2.2004; di €
2.000,00 in data 7.5.2004.
Non risulta cionondimeno provata la provenienza delle provviste attinenti a tali accrediti, per il complessivo importo pari ad € 4.994,28; parimenti dicasi con riguardo agli ulteriori prelievi diversi da quelli specificamente documentati come effettuati da parte della sig.ra CP_1 Anche in tale circostanza, quindi, risultano significativi rilievi di natura indiziaria atti a riscontrare che l'accredito dell'importo pari ad € 30.460,89 fosse riconducibile all'originario patrimonio del sig.
Controparte_3
Aldilà del rapporto familiare intercorrente tra i co-intestatari del bene, infatti, deve aversi riguardo all'obiettiva coincidenza temporale tra gli esborsi registrati a debito sui libretti postali intestati al solo sig. ed il corrispondente accredito registrato sul conto cointestato. Nemmeno in tale Controparte_3
circostanza, invero, è stata offerta una plausibile e diversa spiegazione alternativa con riguardo ad una diversa provenienza di tale provvista.
Infine, come si è avuto modo di rilevare in precedenza, era proprio il sig. , marito della Persona_3
sig.ra a confermare che il sig. aveva provveduto a ritirare tutte le CP_1 Controparte_3
somme attinenti a buoni fruttiferi e ai libretti postali per poi farli confluire sul conto corrente co- intestato di cui si è detto in precedenza.
Deve pertanto addivenirsi alle seguenti conclusioni.
Da un lato, è provato che parte dell'originario accredito di € 91.793,74 derivasse senz'altro dal rimborso dei buoni fruttiferi originariamente co-intestati ai signori e Controparte_3 Persona_1 trattasi, più in particolare, della somma di € 86.678,83. Quanto all'ulteriore importo di € 5.114,91, non risulta sufficientemente provato che lo stesso derivasse da provvista pure riconducibile agli originari de cuius delle parti in causa.
L'importo di € 30.460,89, accreditato sul libretto postale n. 19029663, risulta pure riconducibile al patrimonio del sig. per le ragioni evidenziate in precedenza, derivando lo stesso dai Controparte_3
versamenti riferibili ai libretti postali nn. 796 e 11404954, intestati al sig. Controparte_3
Al di fuori di tali somme, quindi, non risulta provata la sussistenza di ulteriori beni mobili in capo agli originari de cuius.
Come si è avuto modo di evidenziare, quindi, non v'è prova della provenienza degli ulteriori accrediti registrati sul libretto postale n. 19029663, per il complessivo importo pari ad € 4.994,28; non risulta inoltre provata l'effettiva destinazione degli importi che non erano stati versati sul predetto libretto postale, provenienti dai libretti intestati al sig. Controparte_3
Analogamente a dirsi con riguardo al prelievo di € 80,30 effettuato in data 18.1.2006 sul libretto postale n. 19029663: non risulta infatti specificamente provata la provvista di tale importo, il cui credito corrispondente era maturato in epoca successiva ai predetti prelievi da parte della sig.ra CP_1
che, di fatto, avevano sostanzialmente azzerato il saldo.
[...]
Risulta altresì provato che la sig.ra avesse prelevato dal libretto postale n. 19029663 il CP_1 complessivo importo pari ad € 113.648,91 in data 28.1.2005. Sicché, deve darsi atto che la provvista di tale libretto, per l'ammontare di € 122.254,63 risultava riferibile ai patrimoni di entrambi i genitori della sig.ra nei termini evidenziati in precedenza, CP_1
e che, sino al 28.1.2005, data del prelievo oggetto di contestazione, erano stati accreditati sul conto €
4.994,28 di provenienza incerta, e che erano stati prelevati importi per l'ammontare complessivo pari ad € 13.600,00, anche se non era noto chi avesse materialmente ritirato il denaro.
Tali elementi di prova depongono in termini gravi, precisi e concordanti circa il fatto che, in data
28.1.2005, la sig.ra avesse prelevato somme la cui provvista era riconducibile al CP_1
patrimonio di entrambi i coniugi . Parte_5
Trattasi, più in particolare, dell'importo di € 43.339,41 (pari alla metà di € 86.678,83), riferibile al patrimonio della sig.ra e della somma di € 70.309,50, riferibile invece al patrimonio Persona_1
del sig. Né, a fronte di tali elementi di prova, sono stati allegati, prima ancora che Controparte_3
provati, significativi riscontri da cui poter inferire diverse conclusioni.
Non risulta invece provato che la sig.ra avesse provveduto al pagamento di ingenti CP_1
spese in favore del sig. Controparte_3
Sotto tale specifico profilo, invero, il solo dichiarava che la moglie aveva sostenuto Persona_3 tali spese per il ricovero del padre, oltre alle spese attinenti alla pratica di voltura dell'usufrutto del suocero e alle spese per l'esumazione della sig.ra Persona_1
Cionondimeno, e anche a voler prescindere dalla scarsa attendibilità del teste, giacché lo stesso era il marito della sig.ra deve evidenziarsi l'obiettiva genericità delle dichiarazioni a tale CP_1
riguardo rese. Non risulta invero in alcun modo dato rilevare come ed in quali termini tale parte avesse provveduto al pagamento delle spese di ricovero, né tantomeno a partire da quando sarebbero avvenuti i versamenti. Non veniva prodotto alcun documento attinente a tali pagamenti. Inoltre, non risulta in alcun modo meglio provato come ed in quali termini i prelievi effettuati in data 28.1.2005, per l'importo complessivo pari ad € 113.648,91, fossero effettivamente destinati al pagamento delle spese di ricovero: tanto, a maggior ragione tenuto conto della circostanza che, risultando il sig. deceduto in data 18.1.2006, nemmeno è dato comprendere la ragionevolezza di tale Controparte_3
importo così prelevato, in vista del periodo residuo di ricovero.
Analogamente generiche devono ritenersi le dichiarazioni rese da parte del sig. P_
, il quale, pur avendo assistito ai pagamenti di tali ingente spese mediche, non era in grado
[...]
di meglio collocarli nel tempo, ovvero di quantificare le somme in esame.
Non risultano inoltre documentate altre spese sostenute da parte della sig.ra con CP_1
riguardo alla gestione del padre . CP_3
Tanto premesso, si è avuto modo di rilevare che tutte e tre le parti del giudizio instavano per l'accertamento della a ricostruzione del patrimonio di entrambi i genitori, ivi compreso, evidentemente, anche l'accertamento dell'effettiva consistenza del patrimonio mobiliare riferibile agli stessi. Sotto tale profilo, la stessa sig.ra si mostrava quindi disponibile alla CP_1
ricostruzione delle disponibilità finanziarie dei propri genitori, associandosi, tra l'altro, alla richiesta di esibizione dei buoni fruttiferi da parte delle “Poste Italiane s.p.a.”.
Ebbene, con riguardo alla posizione della sig.ra e del sig. tale richieste Parte_1 CP_2 di accertamento devono ritenersi riconducibili nell'alveo dell'azione di petizione ereditaria.
Sotto tale profilo, infatti, va ribadito il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui l'azione di petizione ereditaria ha natura reale ed è fondata sull'allegazione della qualità di erede con la finalità di conseguire il rilascio dei beni compresi nell'asse ereditario al momento dell'apertura della successione da chi li possiede senza titolo o in base a titolo successorio che non gli compete, ma non quelli che, al momento dell'apertura della successione del de cuius, erano già fuoriusciti dal suo patrimonio e che, in ragione di ciò, non possono essere considerati quali beni ereditari. Più in particolare, tale azione non può essere esperita per far ricadere in successione somme di denaro che il de cuius abbia, prima della sua morte, disposto, senza un'apparente causa di giustificazione, al futuro erede e che questi abbia o abbia avuto in disponibilità in forza di un titolo giuridico preesistente e indipendente rispetto alla morte del de cuius (ex plurimis, Cass. Civ., Sez. II,
4.4.2024, n. 8942; Sez II, 9.2.2011, n. 3181)
Infatti, la petizione di eredità consente di chiedere sia la quota dell'asse ereditario, sia il suo valore e può assumere la natura di azione di accertamento, ovvero funzione recuperatoria, nel caso in cui l'erede intenda assicurarsi l'adempimento di crediti appartenenti al de cuius, laddove si tratti di crediti derivanti dall'illegittima appropriazione di somme in realtà spettanti al de cuius attinenti a conti cointestati con lo stesso (arg., ex plurimis, da Cass. Civ., Sez. VI, 24.9.2020, n. 20024; Sez. II,
28.12.2004, n. 24034; Sez. II, 2.8.2001, n. 10557). Sotto tale profilo, infatti, a nulla rileva la mancata contestazione della qualità di erede delle parti in causa, avendo tale riscontro natura meramente strumentale al recupero dei beni ereditari, che costituisce il petitum della domanda di petizione ereditaria: infatti la contestazione della qualità di erede non costituisce requisito per l'esercizio di tale forma di tutela, potendo, al più, aggravare l'onere probatorio dell'attore.
Inoltre, l'azione di petizione ereditaria si configura anche quando sia proposta domanda di divisione dell'asse ereditario, in quanto quest'ultima, al pari della prima, postula l'accertamento dell'esistenza, nell'attivo ereditario, del credito di cui il de cuius era titolare nei confronti di altro coerede per le somme da questi illegittimamente prelevate dal conto cointestato prima della sua morte. Nell'azione di scioglimento della comunione, infatti, è insita l'azione di petizione ereditaria laddove si richieda la ricostruzione dell'asse relitto e quindi anche la corretta ricostruzione del patrimonio finanziario dei de cuius (ex plurimis, Cass. Civ., Sez. II, 17.10.2024, n. 26951). Nel caso di specie, deve rilevarsi che con riferimento agli importi riferibili alla sig.ra Persona_1
la sig.ra ne disponeva quando era già venuta a mancare la propria madre;
per contro, i CP_1
prelievi attinenti agli importi riferibili al padre venivano effettuati quando Controparte_3 quest'ultimo era ancora in vita.
Tali circostanze non incidono in alcun modo in merito all'accoglimento dell'azione di petizione ereditaria con riguardo al patrimonio del sig. Controparte_3
Non può valere in senso contrario il recente arresto operato sul punto dalla Corte di legittimità, secondo cui la petizione di eredità non può essere esperita al fine di recuperare beni che, al momento dell'apertura della successione del de cuius, erano già fuoriusciti dal suo patrimonio e che, in ragione di ciò, non possono considerarsi quali beni ereditari (Cass. Civ., Sez. II, 4.4.2024, n. 8942).
In tale pronuncia, invero, non risulta offerta alcuna valida motivazione volta a superare il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità precedentemente citato (arg., ex plurimis, da Cass.
Civ., Sez. VI, 24.9.2020, n. 20024; Sez. II, 28.12.2004, n. 24034; Sez. II, 2.8.2001, n. 10557).
Come si è infatti avuto modo di rilevare, pur richiamandosi in quella sede i principi elaborati da altra pronuncia sul tema (Cass. Civ., Sez II, 9.2.2011, n. 3181), non risultano adeguatamente motivate le ragioni volte ad escludere l'esercizio dell'azione di petizione ereditaria non già nell'ipotesi in cui i beni siano oggetto di disposizione da parte del medesimo de cuius, quanto piuttosto nel caso in cui di tali cespiti si sia unilateralmente appropriato il coerede.
Ed infatti, nel caso di specie non risulta integrato alcun valido atto di disposizione posto in essere da parte del sig. in favore della figlia ne deriva, pertanto, che con l'azione di Controparte_3 CP_1
petizione ereditaria si possono legittimamente esercitare diritti di credito appartenenti al de cuius, derivanti dall'illegittimo prelievo da parte di un cointestatario, senza tener conto del rapporto interno che individua la titolarità sostanziale delle somme depositate sul libretto postale (Cass. Civ., Sez. VI,
24.9.2020, n. 20024).
Ed infatti, nella diversa ipotesi in cui risulti riscontrato un valido atto di disposizione da parte del de cuius avente ad oggetto tali somme di denaro, viene in rilievo uno specifico titolo legittimante tale cessione: sicché, perché tali elementi patrimoniali possano essere recuperati all'asse, risulta necessaria l'impugnativa dell'atto in esame, in ragione delle tutele eventualmente esperibili nel caso di specie.
Diversamente a dirsi laddove, per contro, il prelievo risulti direttamente effettuato da parte del coerede, così evidentemente configurandosi un'autonoma posizione creditizia in capo al de cuius, avente ad oggetto la restituzione dell'importo così prelevato, assimilabile ad un'ipotesi di ripetizione dell'indebito.
Tale fattispecie risulta materialmente riscontrata nel caso di specie. Ne deriva, pertanto, come risultino sufficientemente provate le istanze formulate per conto dei fratelli e tra l'altro, come si è detto, tali richieste di accertamento venivano condivise Pt_1 CP_2
anche da parte della stessa sig.ra CP_1
Né, d'altro canto, è stato allegato, prima ancora che provato, uno specifico titolo legittimante tali prelievi.
Sicché, tenuto conto delle disposizioni testamentarie della sig.ra con cui venivano Persona_1
istituiti quali eredi in parti eguali i fratelli oggi in causa, e avuto riguardo all'importo CP_1
indebitamente prelevato in parte qua pari ad € 43.339,41, ne consegue come la stessa sig.ra CP_1
sia tenuta alla restituzione, in favore della massa ereditaria riferibile alla posizione della de
[...] cuius, dell'importo di € 28.892,94, pari ai due terzi di tale somma.
Quanto invece all'importo riferibile alla posizione del sig. (€ 70.309,50), la sig.ra Controparte_3
è tenuta alla restituzione, in favore della massa ereditaria riconducibile al de cuius, CP_1 dell'importo complessivo pari ad € 46.873,00, pari alla quota dei due terzi di tale somma.
Trattandosi di crediti di valore (Cass. Civ., Sez. II, 31.10.2016, n. 22005), sulla predette somme, rivalutate anno per anno secondo gli indici Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai, sono dovuti, in adesione all'orientamento delle Sezioni Unite (Cass. S.U. n. 1712/95), e sino alla pubblicazione della presente sentenza, gli interessi legali al tasso p.t. vigente con le seguenti decorrenze: quanto all'importo di € 28.892,94, deve aversi riguardo al dì del prelievo (28.1.2005); con riferimento invece all'importo di € 46.873,00, dovrà invece aversi riguardo al momento dell'apertura della successione di (18.1.2006), risultando senz'altro ingiustificata, a Controparte_3 partire da tale data, la disponibilità esclusiva in capo alla parte di tali somme, riconducibili all'asse ereditario del de cuius.
Dalla pubblicazione della presente sentenza, che segna la conversione del debito di valore in debito di valuta, decorreranno i soli interessi legali sulla somma complessivamente liquidata all'attualità fino al soddisfo.
Occorre a questo punto soffermarsi anche sulla domanda di condanna del sig. al CP_2
pagamento dei frutti derivanti dalla gestione esclusiva dei beni oggetto della presente domanda di divisione, come formulata per conto della sig.ra e della sig.ra Parte_1 CP_1
Ed invero, dall'esame sistematico del contenuto delle difese rassegnate da tale parte deve ritenersi come anche quest'ultima avesse formulato una specifica domanda in tal senso, avendo prospettato di
“far propria la circostanza rilevata dall'attrice che il sig. trattiene per sé l'intero CP_2
ricavato del raccolto e della legna dei terreni di cui alla successione della sig.ra e del Persona_1 sig. ”, nonché precisando, in sede di conclusioni, di doversi tenere conto della stima Controparte_3
“delle rendite dei terreni goduti dal sig. ”. CP_2 Tanto premesso, si è avuto modo di rilevare come il comproprietario di un bene fruttifero che ne abbia goduto per l'intero senza un titolo giustificativo deve corrispondere agli altri, quale ristoro per la privazione dell'utilizzazione pro quota del bene comune, i frutti civili, che, identificandosi con il corrispettivo del godimento dell'immobile che si sarebbe potuto concedere a terzi secondo i correnti prezzi di mercato, ben possono essere liquidati con riferimento al valore figurativo del canone locativo di mercato (Cass. Civ., Sez. VI, 18.11.2021, n. 35210/2021; Sez. II, 3.7.2019, n. 17876).
La domanda in esame è infondata e va rigettata per quanto di ragione.
Da un lato, infatti, non risulta adeguatamente provato che il sig. avesse materialmente CP_2
impedito il pari uso dei terreni per cui è causa alle sue sorelle. Del tutto generiche, al riguardo, risultano le dichiarazioni testimoniali rese per conto del sig. . Anche a voler superare Persona_3
la più generale inattendibilità del teste, come indicato in precedenza, deve evidenziarsi come lo stesso non aveva in alcun modo meglio precisato come ed in quali termini il godimento di tali terreni fosse precluso alla moglie e alle altre sorelle. Sotto tale profilo, tra l'altro, deve evidenziarsi l'obiettiva genericità anche della descrizione dei terreni per cui è causa: aldilà del fatto che non ne risultava meglio chiarita l'estensione e comunque la tipologia di coltivazioni ivi innestate, nemmeno era meglio precisato se tali terreni fossero recintati e se l'eventuale disponibilità dell'accesso agli stessi terreni fosse riservata al solo CP_2
D'altro canto, risulta al riguardo un significativo deficit in punto di allegazione, prima ancora che di prova, con riguardo al riscontro dell'effettiva idoneità del terreno al conseguimento di utilità produttive. Da un lato, infatti, si è avuto modo di rilevare che il solo sig. ed il sig. Per_3 P_
precisavano che il sig. coltivasse i terreni, salvo poi risultare del tutto poco chiara la CP_2
tipologia di coltivazioni che sarebbero state ivi coltivate.
Per contro, il teste , maresciallo dei Carabinieri, ed il teste dichiaravano che il sig. Tes_1 Tes_3
si era occupato esclusivamente della pulizia e non già della coltivazione di tali terreni. CP_2
Infine, a fronte della genericità di tali allegazioni, nemmeno risultava in alcun modo meglio precisato in cosa effettivamente consistesse la concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento andata persa con riguardo all'occupazione esclusiva dei terreni per cui è causa. Ed infatti, alcuna specifica allegazione veniva prospettata con riguardo alle concrete modalità di utilizzo dei fondi per cui è causa e alla possibilità di conseguire delle specifiche utilità dal godimento degli stessi.
Ne consegue, pertanto, il rigetto delle domande di rendiconto così formulate per conto della sig.ra e della sig.ra Parte_1 CP_1
Non resta che disciplinare le spese di lite con riguardo alle domande oggetto di statuizione in questa sede. Quanto al rapporto processuale intercorrente tra la sig.ra e la sig.ra le Parte_1 CP_1 spese di lite seguono la soccombenza di quest'ultima e sono liquidate come in dispositivo secondo i valori minimi dello scaglione del D.M. n. 55/2014 e ss.mm.ii. di valore corrispondente a quello della domanda oggetto di statuizione in questa sede (da € 52.000,00 ad € 260.000,00). Sotto tale profilo, deve evidenziarsi che la parte attrice era ammessa al patrocinio a spese dello Stato con provvedimento del locale Consiglio dell'Ordine degli Avvocati datato 12.9.2023, su istanza depositata in data
2.8.2023 (cfr. allegati alla nota del 18.9.2023 di parte attrice). Ne deriva, pertanto, che la parte veniva ammessa al patrocinio a spese dello Stato solo durante la fase istruttoria del presente giudizio.
Sicché, tenuto conto che gli effetti dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato decorrono dall'epoca della presentazione dell'istanza (arg., ex plurimis, da Cass. Civ., Sez. II, 14.3.2025, n.
6888), la sig.ra è tenuta anzitutto alla refusione delle spese di lite direttamente in favore CP_1
della sig.ra con riguardo alle spese vive e limitatamente alle fasi di studio ed introduttiva Parte_1
del giudizio, quando cioè la parte risultava ancora abbiente. Quanto invece alle fasi di trattazione/istruttoria, la sig.ra è tenuta, ai sensi dell'art. 133 T.U.S.G., alla refusione CP_1
delle spese di lite in favore dello Stato.
Con riguardo al rapporto processuale intercorrente tra la sig.ra ed il fratello , con Parte_1 CP_2
specifico riguardo alla domanda di rendiconto, le spese di lite seguono la soccombenza della prima e sono liquidate, come in dispositivo, secondo parametri minimi dello scaglione del D.M. n. 55/2014 e ss.mm.ii. corrispondente alle cause di valore indeterminabile a complessità bassa, tenuto conto della natura giuridica delle questioni dedotte dalle parti. Sotto tale profilo, infatti, l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato non vale ad addossare allo Stato anche le spese che la parte ammessa sia condannata a pagare all'altra parte, risultata vittoriosa (Cass. Civ., Sez. VI, 31.3.2017, n. 8388).
Analoghe considerazioni devono valere con riferimento al rapporto processuale intercorrente tra il sig. e la sig.ra le spese di lite seguono la soccombenza di quest'ultima CP_2 CP_1
e sono liquidate come in dispositivo secondo i valori minimi dello scaglione del D.M. n. 55/2014 e ss.mm.ii. di valore corrispondente a quello delle domande oggetto di statuizione in questa sede
(petizione ereditaria e domanda riconvenzionale di rendiconto). Dovrà invero aversi riguardo allo scaglione da € 52.000,00 ad € 260.000,00.
Sotto tale specifico profilo, infatti, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità sul punto, ai fini della determinazione del valore della controversia, la domanda riconvenzionale, non essendo proposta contro il medesimo soggetto convenuto, non si cumula con la domanda principale dell'attore, ma, se di valore eccedente quello di quest'ultima, può comportare l'applicazione dello scaglione superiore poiché la proposizione di una riconvenzionale amplia il thema decidendum ed impone all'avvocato una maggiore attività difensiva, sì da giustificare l'utilizzazione del parametro correttivo del valore effettivo della controversia sulla base dei diversi interessi perseguiti dalle parti, ovvero del criterio suppletivo previsto per le cause di valore indeterminabile. Nel caso di specie, alcun dubbio si pone circa il fatto che, dovendosi astrattamente applicare lo scaglione di valore indeterminabile a complessità bassa con riguardo alla predetta domanda riconvenzionale, tenuto conto della natura giuridica delle questioni concretamente affrontate dalle parti, non sussistono i presupposti per l'applicazione di uno scaglione di valore maggiore rispetto a quello applicabile per la domanda principale (arg., ex plurimis, da Cass.
Civ., Sez. II, 1.8.2023, n. 23406; Sez. II, 14.7.2015, n. 14691).
Le spese attinenti alla C.T.U. contabile devono porsi a definitivo carico della sig.ra CP_1
Infine, la causa deve essere rimessa sul ruolo al fine di procedere alle operazioni divisionali.
P.Q.M.
Il Tribunale di SA, Seconda Sezione civile, in persona del giudice dott. Giuseppe Barbato, non definitivamente pronunziando sulle domande proposte nel presente giudizio, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) dichiara aperta la successione della sig.ra n. il 17.6.1914 e deceduta in data Persona_1
16.2.1996;
2) dichiara aperta la successione del sig. n. il 25.8.1917 e deceduto il Controparte_3
18.1.2006;
3) condanna la sig.ra alla restituzione, in favore della massa ereditaria riferibile CP_1 alla posizione della sig.ra dell'importo di € 28.892,92, oltre rivalutazione Persona_1
ed interessi nelle modalità indicate in parte motiva;
4) condanna la sig.ra alla restituzione, in favore della massa ereditaria riferibile CP_1 alla posizione del sig. dell'importo di € 46.873,00, oltre rivalutazione ed Controparte_3
interessi nelle modalità indicate in parte motiva;
5) accerta che la sig.ra non ha anticipato alcuna somma per conto del sig. CP_1 in relazione all'assistenza e cura del de cuius; Controparte_3
6) rigetta le domande di pagamento dei frutti formulate per conto della sig.ra e Parte_1
della sig.ra nei confronti del sig. CP_1 CP_2
7) condanna la sig.ra alla refusione delle spese di lite in favore della sig.ra CP_1 [...]
che si liquidano in € 424,00 per spese vive, ed in € 2.090,00 per compenso Pt_1
professionale, oltre rimborso spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
condanna altresì la sig.ra alla refusione delle spese di lite in favore dello CP_1
Stato, che si liquidano in € 4.962,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
8) condanna la sig.ra alla refusione delle spese di lite in favore del sig. CP_1 CP_2
che si liquidano in € 7.052,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese
[...]
generali al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
9) condanna la sig.ra alla refusione delle spese di lite in favore del sig. Parte_1 CP_2
che si liquidano in € 3.809,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese
[...]
generali al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
10) spese relative alla C.T.U. contabile a definitivo carico della sig.ra CP_1
11) rimette, come da separata ordinanza, la causa sul ruolo.
Così deciso in SA, il 30.4.2025
Il Giudice
Dott. Giuseppe Barbato
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
II Sezione Civile in persona del Giudice Unico, dott. Giuseppe Barbato ha pronunciato la seguente
SENTENZA PARZIALE nella causa civile in I grado iscritta al ruolo al n. 7688/2009 R.G., avente ad oggetto: divisione di beni caduti in successione, vertente
TRA
rappresentata e difesa, giusta procura alle liti rilasciata su foglio separato, ma Parte_1 congiunto ex art. 83, III comma c.p.c., all'atto di costituzione del 30.6.2023, dall'avv. Lucrezia
Rispoli, presso il cui studio elettivamente domicilia in Fisciano (SA), alla via Antinori n. 16 – P.co
Vittoria, ammessa al patrocinio a spese dello Stato giusta delibera di ammissione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di SA del 12.9.2023, su istanza depositata in data 2.8.2023;
ATTRICE
E
rappresentata e difesa, giusta mandato in calce all'atto di citazione notificato, CP_1 dall'avv. Romano Ciccone, presso il cui studio elettivamente domicilia in SA , alla via Michele
Conforti n. 4;
CONVENUTA
E
rappresentato e difeso, giusta procura alle liti rilasciata a margine della comparsa CP_2 di costituzione e risposta, dall'avv. Giuseppe Sessa, con il quale elettivamente domicilia presso lo studio dell'avv. Salvatore Pascale in SA, alla via Lungomare Colombo n. 297
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Disposta la sostituzione ex art. 127-ter c.p.c. dell'udienza di precisazione delle conclusioni, le parti rassegavano le proprie conclusioni come da rispettive note scritte (cfr., per l'attrice, la nota d'udienza dell'11.10.2024; per la nota d'udienza del 3.10.2024; per la nota CP_1 CP_2
d'udienza dell'11.10.2024) qui da intendersi integralmente riportate e trascritte.
RAGIONI di FATTO E di DIRITTO della DECISIONE
Con atto di citazione del 30.6.2009, ritualmente notificato, conveniva in giudizio Parte_1 CP_1
e dinanzi al Tribunale di SA.
[...] CP_2
Ed invero, l'odierna attrice deduceva di essere figlia di deceduta in data 16.2.1996, Persona_1
lasciando a sé superstiti anche il marito oltre ai figli e . Controparte_3 Pt_1 CP_1 CP_2
Esponeva che in data 16.5.1996 veniva pubblicato il testamento pubblico della de cuius in cui i germani venivano nominati eredi universali in parti uguali e veniva nominato CP_1 Controparte_3
usufruttuario di tutti i beni di Persona_1
Più in particolare, quest'ultima era proprietaria dei seguenti immobili, tutti ubicati in Pellezzano (SA), alla via Cupa del Diavolo snc.: un fabbricato rurale catastalmente identificato al locale catasto terreni al foglio n. 9, p.lla n. 165, e n. 7; terreni catastalmente identificati al foglio n. 9, p.lle n. 167,
168,187,324,166,325 e 380, alcuni dei quali erano stati successivamente oggetto di frazionamento e variazioni catastali, come meglio descritto nella relazione della visurista allegata Persona_2 all'atto di citazione.
Rappresentava, inoltre, che a seguito del decesso di avvenuto in data 18.1.2006, in Controparte_3
data 22.9.2006 aveva ricevuto una comunicazione da “Poste Italiane S.p.A.” in CP_2
merito alla sussistenza di n. 16 buoni fruttiferi postali ancora in corso legale intestati ai coniugi
[...]
e Si trattava dei seguenti buoni: buono serie O n. 1010 emesso in data Per_1 Controparte_3
18.6.1981 di £ 500.000; buono serie O n. 564 emesso in data 1.9.1983 di £ 1.000.000; buono serie N
n. 536 emesso in data 12.5.1980 di £ 1.000.00; buono serie N n. 538 emesso in data 13.5.1980 di £
1.000.000; buono serie O n. 943 emesso in data 26.11.1981 di £ 1.000.000; buono serie O n. 944 emesso in data 26.11.1981 di £ 1.000.000; buono serie Q n. 362 emesso in data 14.7.1988 di £
1.000.000; buono serie O n. 840 emesso in data 18.6.1981 di £ 1.000.000; buono serie O n. 19 emesso in data 4.9.1983 di £ 2.000.000; buono serie Q n. 115 emesso in data 13.11.1989 di £ 2.000.000; buono serie O n. 4 emesso in data 1.9.1983 di £ 5.000.000; buono serie Q n. 27 emesso in data
13.5.1988 di £ 5.000.000; buono serie Q n. 24 emesso in data 8.3.1988 di £ 5.000.000; buono serie Q
n. 51 emesso in data 13.1.1989 di £ 5.000.000; buono serie AD n. 184136 emesso in data 17.9.1993 di £ 10.000.000; buono serie AD n. 184137 emesso in data 17.9.1993 di £ 10.000.000.
Deducendo che successivamente al decesso di i terreni oggetto della successione di Controparte_3
erano rimasti nel godimento esclusivo di il quale aveva trattenuto per Persona_1 CP_2 sé l'intero ricavato del raccolto e la legna, l'odierna attrice rappresentava il fallimento dei tentativi da lei promossi al fine di addivenire ad una divisione bonaria del patrimonio ereditario. Tanto premesso, concludeva chiedendo che fosse dichiarata aperta la successione di Persona_1
e, accertata la sussistenza del patrimonio mobiliare dei coniugi e Persona_1 Controparte_3
conseguentemente, instava perché fosse ordinato lo scioglimento della comunione ereditaria, con predisposizione del progetto di divisione fra gli eredi legittimi;
ancora, chiedeva che in caso di mancato accordo, fosse ordinata la vendita dei beni con conseguente divisione del ricavato tra gli eredi e che fosse accertata a mezzo di Ctu la stima delle rendite dei terreni goduti da CP_2 con condanna dello stesso al versamento in favore dell'attrice di un terzo del valore del ricavato dalla data del decesso di al giorno della divisione, oltre interessi e rivalutazione, vinte le Controparte_3
spese di lite.
Con comparsa di costituzione e risposta del 4.12.2009, si costituiva in giudizio CP_1
eccependo preliminarmente la nullità dell'atto di citazione per carenza di potere rappresentativo in capo al procuratore dell'attrice, . Controparte_4
Nel merito, faceva propria la circostanza rilevata dall'attrice che aveva trattenuto per CP_2 sé l'intero ricavato del raccolto e della legna dei terreni di cui alla successione di Persona_1
omettendo di dividerlo con le sorelle, e rappresentava che durante il decorso della malattia che aveva colpito era stata costretta a sostenere ingenti spese per la cura del padre, mai divise Controparte_3
a causa del disinteresse dei germani. Sicché instava affinché, prima di procedere alla formazione delle quote, venisse accantonata una somma pari all'importo delle spese sostenute, oltre interessi.
Esponendo di aver esternato più volte la volontà di addivenire ad una divisione bonaria del patrimonio ereditario, senza avere avuto alcun riscontro in proposito dai germani, concludeva chiedendo che fosse dichiarata aperta la successione di e di e che fosse accertata la Persona_1 Controparte_3
sussistenza del patrimonio mobiliare dei propri genitori;
conseguentemente, chiedeva che fosse ordinato lo scioglimento delle comunioni ereditarie, con predisposizione del progetto di divisione anche a mezzo di C.t.u., vinte le spese di lite con attribuzione in favore del procuratore antistatario.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 10.12.2009, si costituiva in giudizio anche dichiarando preliminarmente di aderire alla richiesta di divisione della comunione CP_2
ereditaria.
Nel merito, contestava la richiesta di rendiconto relativa alle rendite dei fondi rustici, deducendo di essersi limitato a coltivare unicamente la parte di tali terreni corrispondente alla propria quota ideale di competenza, così provvedendo alla conservazione dei beni e impedendone la perdita di valore.
Evidenziava, inoltre, che con nota del 4.6.2007, rilasciata all'odierna attrice, veniva appurato che tutti i buoni fruttiferi originariamente intestati ai coniugi e erano stati Persona_1 Controparte_3
rimborsati in data 13.2.2002. In seguito, era emerso anche che il relativo ammontare era stato versato su un libretto di deposito al risparmio intestato a e sul quale era stato Controparte_3 CP_1 versato anche il capitale proveniente da altro libretto intestato al solo e rimborsato in Controparte_3
data 6.2.2004.
Rappresentava che, dopo ulteriori accertamenti, era venuto a conoscenza del fatto che sul predetto libretto di risparmio erano state effettuate, dopo il trasferimento del capitale, numerose operazioni di prelievo e che, in data 28.1.2005, risultava effettuato un prelievo di € 102.500,00 che aveva azzerato quasi del tutto il conto a fronte del capitale originario pari ad € 91.793,74.
Ancora, esponeva che aveva affermato, senza fornire alcuna prova al riguardo, che CP_1
l'assegno di accompagnamento di cui era beneficiario era stato utilizzato per pagare Controparte_3
la retta della casa di cura ove il de cuius era ricoverato.
Evidenziava, infine, che prima del ricovero di e le sue due figlie si Controparte_3 CP_1
erano occupate della pulizia della casa del genitore e rappresentava che, per tale incombenza, la germana era stata remunerata inizialmente con la somma di lire 500.000,00 e poi con la somma CP_1 di € 300,00.
Tanto premesso, concludeva chiedendo che fosse dichiarata aperta la successione di e Persona_1
di e perché fosse accertata la sussistenza del patrimonio mobiliare dei propri genitori, Controparte_3
comprensivo dei cespiti immobiliari così come descritti in citazione e del patrimonio finanziario come ricostruito in corso di causa;
conseguentemente, chiedeva che fosse ordinato lo scioglimento della comunione ereditaria con predisposizione del progetto di divisione e instava per il rigetto della domanda di rendiconto spiegata dall'attrice, con spese di lite poste a carico della massa ereditaria.
Svolta l'istruttoria orale ed espletato incarico di Ctu tecnica, la causa veniva una prima volta assegnata a sentenza all'udienza del 5.3.2020.
Disposta la rimessione della causa sul ruolo e riassegnato il procedimento al sottoscritto giudicante, veniva assegnato termine all'avv. Rispoli per regolarizzare il proprio difetto di rappresentanza ex art. 182 c.p.c., stante il decesso del sig. , originario rappresentante in sede processuale Controparte_4
della parte attrice.
Di poi, veniva disposto il conferimento di un incarico di C.T.U. contabile;
espletati gli accertamenti richiesti, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni, da ultimo, all'udienza del
16.10.2024.
Disposta la sostituzione dell'udienza ex art. 127-ter c.p.c., la causa veniva introitata in decisione con ordinanza del 18.10.2024 al fine di statuire con sentenza su talune delle questioni preliminari dedotte dalle parti nel corso del giudizio, così concedendosi alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Occorre preliminarmente rilevare che il presente giudizio di divisione ha ad oggetto lo scioglimento degli assi ereditari attinenti alle posizioni della sig.ra n. il 17.6.1914 e deceduta in Persona_1
data 16.2.1966 e del di lei marito n. il 25.8.1917 e deceduto in data 22.9.2006. Controparte_3 Innanzitutto, la sig.ra agiva in giudizio perché fosse dichiarata l'apertura della Parte_1 successione della sig.ra e perché fosse accertata la “sussistenza del patrimonio Persona_1 mobiliare dei coniugi e al momento del decesso”. Nonostante la Persona_1 Controparte_3
genericità di tale allegazione, dal contenuto sistematico delle difese rassegnate da parte di tale parte deve rilevarsi che la stessa avesse inteso procedere allo scioglimento anche dell'asse ereditario relativo alla posizione del sig. Controparte_3
Per altro verso, la stessa sig.ra tempestivamente costituita in giudizio (in data CP_1
9.12.2009, in vista della prima udienza del 30.12.2009) non solo dichiarava di aderire all'iniziativa di scioglimento della “comunione ereditaria”, ma concludeva pure perché fosse “dichiarata aperta la successione della sig.ra e del sig. , così instando per l'accertamento Persona_1 Controparte_3 dell'effettiva sussistenza del “patrimonio mobiliare, immobiliare e creditizio dei coniugi Per_1
e ”, per lo scioglimento della comunione ereditaria e per la divisione “dei beni
[...] Controparte_3 dei coniugi e ”. Persona_1 Controparte_3
Alcun dubbio può porsi, pertanto, circa la natura riconvenzionale di tali domande così formulate che comunque avrebbero consentito, a prescindere dalla richieste articolate per conto di parte attrice, di estendere l'oggetto del presente giudizio anche allo scioglimento dell'asse ereditario del sig. CP_3
[...]
Analoghe considerazioni devono valere anche con riferimento alla posizione di il CP_2
quale pure si costituiva tempestivamente in giudizio (in data 10.12.2009) ed instava per l'accertamento della consistenza del “patrimonio mobiliare ed immobiliare dei coniugi ed CP_1
comprensiva dei cespiti immobiliari così come descritti in citazione e del patrimonio Per_1 finanziario” e per lo scioglimento della comunione con riguardo “ai beni mobili ed immobili lasciati dai coniugi, fra tutti gli eredi legittimi”.
Tanto premesso, appare opportuno preliminarmente statuire in questa sede in merito alla ricostruzione del patrimonio mobiliare dei coniugi come richiesto da tutte le parti in causa. Parte_2
In via pregiudiziale, va rigettata la doglianza dedotta da parte della convenuta in merito CP_1 al difetto di rappresentanza in sede processuale in capo al procuratore costituito per conto dell'attrice.
A dire della convenuta, infatti, il rappresentante in sede processuale originariamente costituito per conto della stessa attrice non era dotato di adeguati poteri rappresentativi con riferimento al rapporto giuridico per cui è causa.
In via del tutto assorbente, infatti, a seguito del decesso del predetto procuratore, la stessa parte attrice provvedeva a costituirsi in proprio, rilasciando direttamente la procura alle liti in favore del proprio difensore.
Tanto premesso, occorre soffermarsi sulle risultanze della prova orale. Il sig. escusso in sede di interrogatorio formale, rilevava di aver sempre “coltivato CP_2
una parte del terreno che coltivavo per hobby- Dopo la morte dei miei genitori, preciso che ho sempre coltivato la parte di terreno che già coltivavo. Preciso che non ho mai impedito alle mie sorelle di accedere al fondo”. Inoltre, precisava che dal fondo in esame non si ricavava legna, anche perché si trattava di terreno non montano. Ogni tanto, quando qualche albero si seccava, dichiarava di aver provveduto al taglio, accatastando per terra la legna tagliata, che veniva lasciata sul terreno. Nel 2005, invece, aveva coltivato pomodori e melanzane per uso personale. Negli anni successivi, invece, si era limitato a pulire il fondo provvedendo, a sue spese, al taglio dell'erba per evitare che vi fossero scaricati rifiuti.
Il teste , maresciallo dei Carabinieri, dichiarava che il sig. si Testimone_1 CP_2
occupava della pulizia di un terreno di proprietà del padre;
nulla sapeva in merito al se dall'uso del terreno la parte avesse conseguito profitti o sostenuto spese. In un'occasione, il sig. gli aveva CP_1
mostrato la porta di un immobile del padre che era stata chiusa dalle sorelle: non gli era stata concessa da parte di queste ultime l'utilizzo delle chiavi. In altra circostanza, inoltre, il sig. aveva CP_1
denunziato lo smarrimento di un libretto postale intestato al padre, dalla somma di duecento milioni di lire.
nuora della sig.ra nulla sapeva sui fatti di causa;
dichiarava soltanto che CP_5 Parte_1
intorno al 2009 la sig.ra le aveva confidato che i soldi sul libretto postale nella sua CP_1 disponibilità non c'erano più.
, marito della sig.ra dichiarava che la moglie aveva accudito il padre Persona_3 CP_1
durante il decorso della malattia e che per tale ragione aveva sostenuto ingenti spese, che non erano mai state suddivise tra i coeredi. La stessa sig.ra aveva sostenuto altre spese, quali quelle CP_1 attinenti alla pratica di voltura dell'usufrutto del padre, nonché quelle relative all'esumazione della sig.ra che pure non erano state rimborsate dai suoi fratelli. Persona_1
Le spese di ricovero del padre ammontavano a circa € 1.300,00 mensili, ed erano state sostenute dalla sola sig.ra insieme alle spese attinenti alla cura del sig. Confermava CP_1 Controparte_3 che il sig. aveva impedito l'accesso ai terreni siti in Pellezzano coltivati da parte dello CP_2
stesso. Confermava pure che il sig. era titolare di libretti e buoni postali: in una Controparte_3 circostanza, aveva chiamato il sig. per accompagnarlo all'ufficio postale al fine Controparte_3 Per_3
di ritirare tutte le somme nella sua disponibilità per farle confluire su un conto cointestato con la sig.ra doveva vi aveva versato i soldi. In tal senso, le somme venivano prelevate dalla moglie CP_1
per provvedere alla cura del suocero. La famiglia della sig.ra aveva provveduto a farsi CP_1
carico di tutte le spese necessarie quando finirono i soldi sul libretto. , figlio di confermava che si era occupata di effettuare le Testimone_2 Parte_1 CP_1
pulizie in casa del padre: era stata proprio la sig.ra ad opporsi alla proposta di incaricare estranei CP_1 per occuparsi delle pulizie. La sig.ra percepiva dal padre circa € 300,00 mensili per CP_1
provvedere a tali spese. Ricordava che intorno al 2009 lo zio e avevano CP_3 CP_1 dichiarato alla sig.ra alla presenza del teste, che i soldi sui libretti erano finiti e che “mia Parte_1 madre se li poteva scordare”.
, genero di confermava che la sig.ra aveva accudito il Controparte_6 CP_1 CP_1 padre: il teste frequentava l'abitazione della sig.ra sin da quando era fidanzato con la figlia di CP_1 quest'ultima, che poi avrebbe sposato. Ricordava che la sig.ra aveva sostenuto ingenti CP_1
spese mediche per accudire il padre: aveva assistito personalmente ai pagamenti che la sig.ra CP_1
aveva effettuato. Dichiarava che il sig. più volte aveva minacciato sua suocera;
CP_2
quanto ai terreni coltivati da parte del sig. inoltre, aveva notato che diverse piante di olivo CP_1
erano state tagliate, che le nocciole erano state raccolte ed accatastate con un sacco, ma nulla poteva riferire in merito alla destinazione delle stesse. Il sig. coltivava il terreno in CP_2
Pellezzano: erano ivi innestati ortaggi e alberi da frutta. Il sig. aveva poi più volte Controparte_3
regalato piccole somme alla moglie ed alla cognata. Vedeva il sig. coltivare il terreno Controparte_3
da una ringhiera che si affacciava sui terreni dal lato del parcheggio comunale.
moglie di confermava che si era offerta CP_7 CP_2 CP_1
spontaneamente di fare le pulizie per conto del padre;
dopo la morte della sig.ra aveva Persona_1
proposto a di andare a vivere presso la loro abitazione, ma questi si rifiutò, perché Controparte_3
era abituato alla campagna e preferiva la sua casa. Ricordava che suo suocero aveva dichiarato di aver consegnato circa cinquecentomila o seicentomila lire alla figlia per pagare le pulizie CP_1
che venivano fatte in casa sua. Non ricordava di aver mai visto medici andare a visitare suo suocero.
barbiere, conosceva perché era suo cliente: quando il sig. Testimone_3 Controparte_3 CP_1
si recava dal teste, lo stesso gli aveva confidato che la sig.ra e le figlie andavano a casa CP_1
sua per fare le pulizie e cercavano soldi in casa e nei vestiti o all'interno dell'armadio. Si lamentava sempre che gli mancavano dei soldi. Inoltre, il sig. dichiarava di aver donato circa Controparte_3
seicentomila lire in favore di pulizie. Quando il sig. non era più Controparte_8 CP_1
autosufficiente, era lo stesso sig. a recarsi due volte a settimana a casa sua per fargli la barba: Tes_3
lo stesso era sempre solo a casa. Ricordava che il sig. era titolare di libretti postali, che portava CP_1 sempre con sé ed in un'occasione glieli aveva anche mostrati. Il sig. infine, si CP_2
occupava di un terreno che conteneva alberi da frutta;
lo stesso non coltivava i terreni e nemmeno vendeva i prodotti, ma si occupava solo della pulizia e della conservazione dello stesso al fine di evitare che il terreno andasse in malora. Occorre a questo punto soffermarsi sulle risultanze della C.T.U. contabile disposta in corso di causa.
L'ausiliario del giudice, sulla scorta della documentazione in atti e delle indagini effettuate, rilevava l'esistenza dei seguenti buoni fruttiferi postali originariamente cointestati in capo ai signori
[...]
e e rilasciati dalle “Poste Italiane s.p.a.”: Per_1 Controparte_3
N1010 18/06/1981
O564 01/09/1983
N536 12/05/1980
N538 13/05/1980
N943 26/11/1981
N944 26/11/1981
Q362 14/07/1988
N840 18/06/1981
O19 04/09/1983
Q115 13/01/1989
O4 01/09/1983
Q27 13/05/1988
Q24 08/03/1988
Q51 13/01/1989
AD184136 17/09/1993
AD184137 17/09/1993
Risultavano inoltre i seguenti libretti postali intestati in capo al sig. accesi presso la Controparte_3
“Poste Italiane s.p.a.”:
n. 796, per il quale non era possibile evincere la data di inizio del rapporto;
n. 11404954, acceso in data 1.1.1999.
Inoltre, risultava intestato al sig. ed alla sig.ra il libretto postale n. Parte_3 CP_1
19029663, acceso in data 13.2.2002 presso le “Poste Italiane s.p.a.”.
Evidenziava inoltre il C.T.U. che, come risultava dalla nota di “Poste Italiane s.p.a.” del 4.6.2007, era vigente il buono serie N 1010 emesso in data 18.6.1981 di lire 500.000,00, mentre tutti gli altri buoni erano stati rimborsati in data 13.2.2002. Invece, dall'all. n. 13 della perizia redatta dall'ing.
, emergeva che anche tale buono era stato rimborsato in data 13.2.2002. Persona_4
Si rinvia pertanto integralmente alla tabella elaborata dal C.T.U. (pag. 9 dell'elaborato peritale), da cui è possibile evincere i dati più significativi attinenti ai buoni fruttiferi, tra cui l'indicazione dell'importo iniziale e del saldo finale, oltre alla relativa data di estinzione del rapporto. Non era invece disponibile la movimentazione attinente al libretto postale n. 796 intestato al sig.
si riscontrava soltanto una comunicazione dell'11.3.2006 del direttore dell'Ufficio Controparte_3 di Capezzano-Poste Italiane, in cui si comunicava che “ nato a [...] il Parte_4
25/08/1917, ha intrattenuto rapporti finanziari con questo ufficio consistenti in un libretto di risparmio n.796, intestato solo allo stesso, con un credito al 31.12.2002 di € 31.078,59. Detto libretto, il 6.2.2004 è stato interamente rimborsato con la richiesta contestuale dell'estinzione del rapporto”.
Si rinvia invece alla tabella analitica di cui alle pagg. 10 e ss. con riguardo alle movimentazioni attinenti al libretto postale n. 11404954 intestato al de cuius ed al libretto postale n. Controparte_3
19029663, intestato al sig. ed alla figlia Controparte_3 CP_1
Quanto alla provenienza delle somme attinenti ai predetti buoni fruttiferi, in assenza di elementi probatori di segno contrario e trattandosi di buoni emessi prima del decesso di entrambi i coniugi a loro cointestati, l'ausiliario del giudice concludeva nel senso che “la provenienza delle somme relative all'emissione dei buoni fruttiferi postali sia condivisa in ugual misura ai de cuius
[...]
e . Per_1 Controparte_3
Inoltre, deve pure rilevarsi che tali buoni fruttiferi risultavano rimborsati in data 13.2.2002, per un valore finale di rimborso pari ad € 86.768,83: a tale epoca, quindi, risulta altamente probabile che l'importo in esame risultasse nella disponibilità del sig. Controparte_3
In tal senso, pur non risultando in alcun modo documentata l'effettiva destinazione di tale somma,
l'ausiliario del giudice evidenziava che in pari data veniva acceso il libretto postale n. 19029663 cointestato al sig. ed alla figlia con contestuale deposito dell'importo Controparte_3 CP_1 pari ad € 91.793,74, “che potrebbe essere costituito dal valore finale di rimborso al 13.2.2002 di complessivi € 86.678,83 che erano nella disponibilità di . Controparte_3
Quanto invece ai libretti postali, non era disponibile la movimentazione del libretto n. 796 intestato al de cuius con contestuale estinzione dello stesso in data 6.2.2004, con rimborso Controparte_3 del saldo ivi presente pari ad € 31.078,59.
Il medesimo importo veniva rimborsato nella stessa data (6.2.2004) dal libretto postale n. 11404954 intestato al de cuius Controparte_3
Evidenziava il C.T.U. che buona parte del rimborso di tali buoni avrebbe potuto coincidere con la provvista iniziale del libretto postale n. 19029663 cointestato al de cuius ed alla sig.ra CP_1
Risultavano descritti infine i movimenti attinenti a tale libretto a partire dal 6.2.2004 (cfr. pagg. 15 e ss.): era altresì documentato il prelievo da parte della sig.ra dell'importo di € 102.500,00 CP_1 in data 28.1.2005, oltre ad un ulteriore prelievo pari all'importo di € 11.148,91. Inoltre, appare sufficientemente provata la circostanza che anche l'ultimo prelievo di € 80,30, effettuato in data 13.12.2006, e cioè in epoca successiva alla morte del sig. era stato disposto da parte Controparte_3
della sig.ra CP_1
Le conclusioni effettuate da parte del C.T.U., logiche e puntualmente motivate, appaiono senz'altro condivisibili e vanno recepite in questa sede. Per altro verso, deve rilevarsi come alcuna osservazione veniva formulata avverso le predette risultanze peritali.
Ancora, e con specifico riferimento alla ipotesi della co-intestazione di un conto corrente bancario, e, più in generale di un rapporto contrattuale bancario, si è avuto modo di rilevare che la stessa attribuisce a ciascun intestatario, nei rapporti interni, ai sensi dell'art. 1298, II comma c.c., la contitolarità per parti uguali del saldo attivo del conto medesimo, salva la prova contraria, anche per via indiziaria (ex plurimis, Cass. Civ., Sez. II, 14.9.2022, n. 27069; Sez. II, 21.10.2021, n. 29324).
In linea del tutto generale, deve rilevarsi che secondo il condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità sul punto, maturata con specifico riferimento all'ipotesi del conto corrente bancario intestato a più persone, i rapporti interni tra correntisti, anche aventi facoltà di compiere operazioni disgiuntamente, sono regolati non dall'art. 1854 c.c., riguardante i rapporti con la banca, bensì dal secondo comma del citato art. 1298 c.c., in virtù del quale debito e credito solidale si dividono in quote uguali solo se non risulti diversamente (con applicabilità, eventualmente, anche di presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti, tuttavia insussistenti nella fattispecie), con la conseguenza che, ove il saldo attivo risulti discendere dal versamento di somme di pertinenza di uno solo dei correntisti, si deve escludere che l'altro possa, nel rapporto interno, avanzare diritti sul saldo medesimo (ex plurimis, Cass. Civ., sez. II, 21.10.2021, n. 29324).
Sicché, non solo si deve escludere, ove il saldo attivo derivi dal versamento di somme di pertinenza di uno solo dei correntisti, che l'altro possa, nel rapporto interno, avanzare pretese su tale saldo ma, ove anche non si ritenga superata la detta presunzione di parità delle quote, va altresì escluso che, nei rapporti interni, ciascun cointestatario, anche se avente facoltà di compiere operazioni disgiuntamente, possa disporre in proprio favore, senza il consenso espresso o tacito dell'altro, della somma depositata in misura eccedente la quota parte di sua spettanza, e ciò in relazione sia al saldo finale del conto, sia all'intero svolgimento del rapporto (Cass. Civ., Sez. II, 14.9.2022, n. 27069).
Inoltre, perché possa ritenersi che tale presunzione sia vinta, occorre dimostrare non già che la materiale operazione di versamento sia stata effettuata solo da uno dei cointestatari, ma che la stessa abbia altresì avuto ad oggetto somme di pertinenza esclusiva di uno dei contitolari (ex plurimis, Cass.
Civ., Sez. III, 24.2.2010, n. 4496).
Tale orientamento, maturato con riguardo ai rapporti contrattuali bancari, risulta senz'altro applicabile anche nell'ipotesi di co-intestazione dei buoni fruttiferi. Ed invero, in assenza di prova contraria in merito al riscontro dell'effettiva titolarità della provvista sottesa all'emissione del buono, deve presumersi che la provvista sia imputabile in parti eguali ad entrambi i co-intestatari del titolo.
Si è anzitutto avuto modo di rilevare che tutti i buoni indicati in precedenza erano stati rimborsati in data 13.2.2002 per l'importo complessivo pari ad € 86.678,83; in pari data era stato acceso il rapporto contrattuale attinente al libretto postale recante n. 19029663 cointestato al sig. ed alla Controparte_3 figlia con il versamento iniziale di € 91.734,74. CP_1
Ebbene, pur non risultando specificamente provata la destinazione delle somme ricavate dal rimborso dei predetti buoni postali deve evidenziarsi quanto segue.
Da un lato, come si è avuto modo di rilevare, in pari data venivano rimborsati i predetti buoni e contestualmente instaurato il rapporto contrattuale collegato al libretto postale recante n. 19029663; per altro verso, la provvista di tale libretto postale risultava sostanzialmente corrispondente all'importo complessivamente ricavato dal rimborso dei buoni.
Tali elementi, pertanto, depongono in termini gravi, precisi e concordanti, circa il fatto che la provvista di tale rapporto contrattuale fosse stata generata proprio dal rimborso di tali buoni fruttiferi.
Né, a fronte di tali significativi riscontri, è stato in alcun modo allegato, prima ancora che provato, un diverso ed ulteriore titolo di tale provvista;
tanto, a maggior ragione tenuto conto dei rapporti familiari che intercorrevano tra gli originari co-intestatari dei buoni e la sig.ra CP_1
Né tale parte ha dato prova di una diversa provenienza di tale provvista.
Quanto invece al libretto di risparmio n. 796, intestato al sig. risultava che lo stesso Controparte_3 era stato estinto e che in data 6.2.2004 l'importo ivi versato risultava interamente rimborsato, per la somma complessiva pari ad € 31.078,59.
Deve inoltre rilevarsi che nella medesima data risultava rimborsato lo stesso importo dal libretto postale n. 11404954, pure intestato al sig. Controparte_3
In pari data, inoltre, era registrato l'accredito dell'importo di € 30.460,89 sul libretto postale n.
19029663 co-intestato al sig. ed alla sig.ra Controparte_3 CP_1
Per altro verso, deve evidenziarsi che, con riguardo al libretto postale n. 19029663 non risultavano accreditati importi diversi prima dei prelievi del 28.1.2005 della sig.ra se non CP_1 limitatamente alla somma di € 1.620,62 in data 19.2.2003; di € 1.373,66, in data 14.2.2004; di €
2.000,00 in data 7.5.2004.
Non risulta cionondimeno provata la provenienza delle provviste attinenti a tali accrediti, per il complessivo importo pari ad € 4.994,28; parimenti dicasi con riguardo agli ulteriori prelievi diversi da quelli specificamente documentati come effettuati da parte della sig.ra CP_1 Anche in tale circostanza, quindi, risultano significativi rilievi di natura indiziaria atti a riscontrare che l'accredito dell'importo pari ad € 30.460,89 fosse riconducibile all'originario patrimonio del sig.
Controparte_3
Aldilà del rapporto familiare intercorrente tra i co-intestatari del bene, infatti, deve aversi riguardo all'obiettiva coincidenza temporale tra gli esborsi registrati a debito sui libretti postali intestati al solo sig. ed il corrispondente accredito registrato sul conto cointestato. Nemmeno in tale Controparte_3
circostanza, invero, è stata offerta una plausibile e diversa spiegazione alternativa con riguardo ad una diversa provenienza di tale provvista.
Infine, come si è avuto modo di rilevare in precedenza, era proprio il sig. , marito della Persona_3
sig.ra a confermare che il sig. aveva provveduto a ritirare tutte le CP_1 Controparte_3
somme attinenti a buoni fruttiferi e ai libretti postali per poi farli confluire sul conto corrente co- intestato di cui si è detto in precedenza.
Deve pertanto addivenirsi alle seguenti conclusioni.
Da un lato, è provato che parte dell'originario accredito di € 91.793,74 derivasse senz'altro dal rimborso dei buoni fruttiferi originariamente co-intestati ai signori e Controparte_3 Persona_1 trattasi, più in particolare, della somma di € 86.678,83. Quanto all'ulteriore importo di € 5.114,91, non risulta sufficientemente provato che lo stesso derivasse da provvista pure riconducibile agli originari de cuius delle parti in causa.
L'importo di € 30.460,89, accreditato sul libretto postale n. 19029663, risulta pure riconducibile al patrimonio del sig. per le ragioni evidenziate in precedenza, derivando lo stesso dai Controparte_3
versamenti riferibili ai libretti postali nn. 796 e 11404954, intestati al sig. Controparte_3
Al di fuori di tali somme, quindi, non risulta provata la sussistenza di ulteriori beni mobili in capo agli originari de cuius.
Come si è avuto modo di evidenziare, quindi, non v'è prova della provenienza degli ulteriori accrediti registrati sul libretto postale n. 19029663, per il complessivo importo pari ad € 4.994,28; non risulta inoltre provata l'effettiva destinazione degli importi che non erano stati versati sul predetto libretto postale, provenienti dai libretti intestati al sig. Controparte_3
Analogamente a dirsi con riguardo al prelievo di € 80,30 effettuato in data 18.1.2006 sul libretto postale n. 19029663: non risulta infatti specificamente provata la provvista di tale importo, il cui credito corrispondente era maturato in epoca successiva ai predetti prelievi da parte della sig.ra CP_1
che, di fatto, avevano sostanzialmente azzerato il saldo.
[...]
Risulta altresì provato che la sig.ra avesse prelevato dal libretto postale n. 19029663 il CP_1 complessivo importo pari ad € 113.648,91 in data 28.1.2005. Sicché, deve darsi atto che la provvista di tale libretto, per l'ammontare di € 122.254,63 risultava riferibile ai patrimoni di entrambi i genitori della sig.ra nei termini evidenziati in precedenza, CP_1
e che, sino al 28.1.2005, data del prelievo oggetto di contestazione, erano stati accreditati sul conto €
4.994,28 di provenienza incerta, e che erano stati prelevati importi per l'ammontare complessivo pari ad € 13.600,00, anche se non era noto chi avesse materialmente ritirato il denaro.
Tali elementi di prova depongono in termini gravi, precisi e concordanti circa il fatto che, in data
28.1.2005, la sig.ra avesse prelevato somme la cui provvista era riconducibile al CP_1
patrimonio di entrambi i coniugi . Parte_5
Trattasi, più in particolare, dell'importo di € 43.339,41 (pari alla metà di € 86.678,83), riferibile al patrimonio della sig.ra e della somma di € 70.309,50, riferibile invece al patrimonio Persona_1
del sig. Né, a fronte di tali elementi di prova, sono stati allegati, prima ancora che Controparte_3
provati, significativi riscontri da cui poter inferire diverse conclusioni.
Non risulta invece provato che la sig.ra avesse provveduto al pagamento di ingenti CP_1
spese in favore del sig. Controparte_3
Sotto tale specifico profilo, invero, il solo dichiarava che la moglie aveva sostenuto Persona_3 tali spese per il ricovero del padre, oltre alle spese attinenti alla pratica di voltura dell'usufrutto del suocero e alle spese per l'esumazione della sig.ra Persona_1
Cionondimeno, e anche a voler prescindere dalla scarsa attendibilità del teste, giacché lo stesso era il marito della sig.ra deve evidenziarsi l'obiettiva genericità delle dichiarazioni a tale CP_1
riguardo rese. Non risulta invero in alcun modo dato rilevare come ed in quali termini tale parte avesse provveduto al pagamento delle spese di ricovero, né tantomeno a partire da quando sarebbero avvenuti i versamenti. Non veniva prodotto alcun documento attinente a tali pagamenti. Inoltre, non risulta in alcun modo meglio provato come ed in quali termini i prelievi effettuati in data 28.1.2005, per l'importo complessivo pari ad € 113.648,91, fossero effettivamente destinati al pagamento delle spese di ricovero: tanto, a maggior ragione tenuto conto della circostanza che, risultando il sig. deceduto in data 18.1.2006, nemmeno è dato comprendere la ragionevolezza di tale Controparte_3
importo così prelevato, in vista del periodo residuo di ricovero.
Analogamente generiche devono ritenersi le dichiarazioni rese da parte del sig. P_
, il quale, pur avendo assistito ai pagamenti di tali ingente spese mediche, non era in grado
[...]
di meglio collocarli nel tempo, ovvero di quantificare le somme in esame.
Non risultano inoltre documentate altre spese sostenute da parte della sig.ra con CP_1
riguardo alla gestione del padre . CP_3
Tanto premesso, si è avuto modo di rilevare che tutte e tre le parti del giudizio instavano per l'accertamento della a ricostruzione del patrimonio di entrambi i genitori, ivi compreso, evidentemente, anche l'accertamento dell'effettiva consistenza del patrimonio mobiliare riferibile agli stessi. Sotto tale profilo, la stessa sig.ra si mostrava quindi disponibile alla CP_1
ricostruzione delle disponibilità finanziarie dei propri genitori, associandosi, tra l'altro, alla richiesta di esibizione dei buoni fruttiferi da parte delle “Poste Italiane s.p.a.”.
Ebbene, con riguardo alla posizione della sig.ra e del sig. tale richieste Parte_1 CP_2 di accertamento devono ritenersi riconducibili nell'alveo dell'azione di petizione ereditaria.
Sotto tale profilo, infatti, va ribadito il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui l'azione di petizione ereditaria ha natura reale ed è fondata sull'allegazione della qualità di erede con la finalità di conseguire il rilascio dei beni compresi nell'asse ereditario al momento dell'apertura della successione da chi li possiede senza titolo o in base a titolo successorio che non gli compete, ma non quelli che, al momento dell'apertura della successione del de cuius, erano già fuoriusciti dal suo patrimonio e che, in ragione di ciò, non possono essere considerati quali beni ereditari. Più in particolare, tale azione non può essere esperita per far ricadere in successione somme di denaro che il de cuius abbia, prima della sua morte, disposto, senza un'apparente causa di giustificazione, al futuro erede e che questi abbia o abbia avuto in disponibilità in forza di un titolo giuridico preesistente e indipendente rispetto alla morte del de cuius (ex plurimis, Cass. Civ., Sez. II,
4.4.2024, n. 8942; Sez II, 9.2.2011, n. 3181)
Infatti, la petizione di eredità consente di chiedere sia la quota dell'asse ereditario, sia il suo valore e può assumere la natura di azione di accertamento, ovvero funzione recuperatoria, nel caso in cui l'erede intenda assicurarsi l'adempimento di crediti appartenenti al de cuius, laddove si tratti di crediti derivanti dall'illegittima appropriazione di somme in realtà spettanti al de cuius attinenti a conti cointestati con lo stesso (arg., ex plurimis, da Cass. Civ., Sez. VI, 24.9.2020, n. 20024; Sez. II,
28.12.2004, n. 24034; Sez. II, 2.8.2001, n. 10557). Sotto tale profilo, infatti, a nulla rileva la mancata contestazione della qualità di erede delle parti in causa, avendo tale riscontro natura meramente strumentale al recupero dei beni ereditari, che costituisce il petitum della domanda di petizione ereditaria: infatti la contestazione della qualità di erede non costituisce requisito per l'esercizio di tale forma di tutela, potendo, al più, aggravare l'onere probatorio dell'attore.
Inoltre, l'azione di petizione ereditaria si configura anche quando sia proposta domanda di divisione dell'asse ereditario, in quanto quest'ultima, al pari della prima, postula l'accertamento dell'esistenza, nell'attivo ereditario, del credito di cui il de cuius era titolare nei confronti di altro coerede per le somme da questi illegittimamente prelevate dal conto cointestato prima della sua morte. Nell'azione di scioglimento della comunione, infatti, è insita l'azione di petizione ereditaria laddove si richieda la ricostruzione dell'asse relitto e quindi anche la corretta ricostruzione del patrimonio finanziario dei de cuius (ex plurimis, Cass. Civ., Sez. II, 17.10.2024, n. 26951). Nel caso di specie, deve rilevarsi che con riferimento agli importi riferibili alla sig.ra Persona_1
la sig.ra ne disponeva quando era già venuta a mancare la propria madre;
per contro, i CP_1
prelievi attinenti agli importi riferibili al padre venivano effettuati quando Controparte_3 quest'ultimo era ancora in vita.
Tali circostanze non incidono in alcun modo in merito all'accoglimento dell'azione di petizione ereditaria con riguardo al patrimonio del sig. Controparte_3
Non può valere in senso contrario il recente arresto operato sul punto dalla Corte di legittimità, secondo cui la petizione di eredità non può essere esperita al fine di recuperare beni che, al momento dell'apertura della successione del de cuius, erano già fuoriusciti dal suo patrimonio e che, in ragione di ciò, non possono considerarsi quali beni ereditari (Cass. Civ., Sez. II, 4.4.2024, n. 8942).
In tale pronuncia, invero, non risulta offerta alcuna valida motivazione volta a superare il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità precedentemente citato (arg., ex plurimis, da Cass.
Civ., Sez. VI, 24.9.2020, n. 20024; Sez. II, 28.12.2004, n. 24034; Sez. II, 2.8.2001, n. 10557).
Come si è infatti avuto modo di rilevare, pur richiamandosi in quella sede i principi elaborati da altra pronuncia sul tema (Cass. Civ., Sez II, 9.2.2011, n. 3181), non risultano adeguatamente motivate le ragioni volte ad escludere l'esercizio dell'azione di petizione ereditaria non già nell'ipotesi in cui i beni siano oggetto di disposizione da parte del medesimo de cuius, quanto piuttosto nel caso in cui di tali cespiti si sia unilateralmente appropriato il coerede.
Ed infatti, nel caso di specie non risulta integrato alcun valido atto di disposizione posto in essere da parte del sig. in favore della figlia ne deriva, pertanto, che con l'azione di Controparte_3 CP_1
petizione ereditaria si possono legittimamente esercitare diritti di credito appartenenti al de cuius, derivanti dall'illegittimo prelievo da parte di un cointestatario, senza tener conto del rapporto interno che individua la titolarità sostanziale delle somme depositate sul libretto postale (Cass. Civ., Sez. VI,
24.9.2020, n. 20024).
Ed infatti, nella diversa ipotesi in cui risulti riscontrato un valido atto di disposizione da parte del de cuius avente ad oggetto tali somme di denaro, viene in rilievo uno specifico titolo legittimante tale cessione: sicché, perché tali elementi patrimoniali possano essere recuperati all'asse, risulta necessaria l'impugnativa dell'atto in esame, in ragione delle tutele eventualmente esperibili nel caso di specie.
Diversamente a dirsi laddove, per contro, il prelievo risulti direttamente effettuato da parte del coerede, così evidentemente configurandosi un'autonoma posizione creditizia in capo al de cuius, avente ad oggetto la restituzione dell'importo così prelevato, assimilabile ad un'ipotesi di ripetizione dell'indebito.
Tale fattispecie risulta materialmente riscontrata nel caso di specie. Ne deriva, pertanto, come risultino sufficientemente provate le istanze formulate per conto dei fratelli e tra l'altro, come si è detto, tali richieste di accertamento venivano condivise Pt_1 CP_2
anche da parte della stessa sig.ra CP_1
Né, d'altro canto, è stato allegato, prima ancora che provato, uno specifico titolo legittimante tali prelievi.
Sicché, tenuto conto delle disposizioni testamentarie della sig.ra con cui venivano Persona_1
istituiti quali eredi in parti eguali i fratelli oggi in causa, e avuto riguardo all'importo CP_1
indebitamente prelevato in parte qua pari ad € 43.339,41, ne consegue come la stessa sig.ra CP_1
sia tenuta alla restituzione, in favore della massa ereditaria riferibile alla posizione della de
[...] cuius, dell'importo di € 28.892,94, pari ai due terzi di tale somma.
Quanto invece all'importo riferibile alla posizione del sig. (€ 70.309,50), la sig.ra Controparte_3
è tenuta alla restituzione, in favore della massa ereditaria riconducibile al de cuius, CP_1 dell'importo complessivo pari ad € 46.873,00, pari alla quota dei due terzi di tale somma.
Trattandosi di crediti di valore (Cass. Civ., Sez. II, 31.10.2016, n. 22005), sulla predette somme, rivalutate anno per anno secondo gli indici Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai, sono dovuti, in adesione all'orientamento delle Sezioni Unite (Cass. S.U. n. 1712/95), e sino alla pubblicazione della presente sentenza, gli interessi legali al tasso p.t. vigente con le seguenti decorrenze: quanto all'importo di € 28.892,94, deve aversi riguardo al dì del prelievo (28.1.2005); con riferimento invece all'importo di € 46.873,00, dovrà invece aversi riguardo al momento dell'apertura della successione di (18.1.2006), risultando senz'altro ingiustificata, a Controparte_3 partire da tale data, la disponibilità esclusiva in capo alla parte di tali somme, riconducibili all'asse ereditario del de cuius.
Dalla pubblicazione della presente sentenza, che segna la conversione del debito di valore in debito di valuta, decorreranno i soli interessi legali sulla somma complessivamente liquidata all'attualità fino al soddisfo.
Occorre a questo punto soffermarsi anche sulla domanda di condanna del sig. al CP_2
pagamento dei frutti derivanti dalla gestione esclusiva dei beni oggetto della presente domanda di divisione, come formulata per conto della sig.ra e della sig.ra Parte_1 CP_1
Ed invero, dall'esame sistematico del contenuto delle difese rassegnate da tale parte deve ritenersi come anche quest'ultima avesse formulato una specifica domanda in tal senso, avendo prospettato di
“far propria la circostanza rilevata dall'attrice che il sig. trattiene per sé l'intero CP_2
ricavato del raccolto e della legna dei terreni di cui alla successione della sig.ra e del Persona_1 sig. ”, nonché precisando, in sede di conclusioni, di doversi tenere conto della stima Controparte_3
“delle rendite dei terreni goduti dal sig. ”. CP_2 Tanto premesso, si è avuto modo di rilevare come il comproprietario di un bene fruttifero che ne abbia goduto per l'intero senza un titolo giustificativo deve corrispondere agli altri, quale ristoro per la privazione dell'utilizzazione pro quota del bene comune, i frutti civili, che, identificandosi con il corrispettivo del godimento dell'immobile che si sarebbe potuto concedere a terzi secondo i correnti prezzi di mercato, ben possono essere liquidati con riferimento al valore figurativo del canone locativo di mercato (Cass. Civ., Sez. VI, 18.11.2021, n. 35210/2021; Sez. II, 3.7.2019, n. 17876).
La domanda in esame è infondata e va rigettata per quanto di ragione.
Da un lato, infatti, non risulta adeguatamente provato che il sig. avesse materialmente CP_2
impedito il pari uso dei terreni per cui è causa alle sue sorelle. Del tutto generiche, al riguardo, risultano le dichiarazioni testimoniali rese per conto del sig. . Anche a voler superare Persona_3
la più generale inattendibilità del teste, come indicato in precedenza, deve evidenziarsi come lo stesso non aveva in alcun modo meglio precisato come ed in quali termini il godimento di tali terreni fosse precluso alla moglie e alle altre sorelle. Sotto tale profilo, tra l'altro, deve evidenziarsi l'obiettiva genericità anche della descrizione dei terreni per cui è causa: aldilà del fatto che non ne risultava meglio chiarita l'estensione e comunque la tipologia di coltivazioni ivi innestate, nemmeno era meglio precisato se tali terreni fossero recintati e se l'eventuale disponibilità dell'accesso agli stessi terreni fosse riservata al solo CP_2
D'altro canto, risulta al riguardo un significativo deficit in punto di allegazione, prima ancora che di prova, con riguardo al riscontro dell'effettiva idoneità del terreno al conseguimento di utilità produttive. Da un lato, infatti, si è avuto modo di rilevare che il solo sig. ed il sig. Per_3 P_
precisavano che il sig. coltivasse i terreni, salvo poi risultare del tutto poco chiara la CP_2
tipologia di coltivazioni che sarebbero state ivi coltivate.
Per contro, il teste , maresciallo dei Carabinieri, ed il teste dichiaravano che il sig. Tes_1 Tes_3
si era occupato esclusivamente della pulizia e non già della coltivazione di tali terreni. CP_2
Infine, a fronte della genericità di tali allegazioni, nemmeno risultava in alcun modo meglio precisato in cosa effettivamente consistesse la concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento andata persa con riguardo all'occupazione esclusiva dei terreni per cui è causa. Ed infatti, alcuna specifica allegazione veniva prospettata con riguardo alle concrete modalità di utilizzo dei fondi per cui è causa e alla possibilità di conseguire delle specifiche utilità dal godimento degli stessi.
Ne consegue, pertanto, il rigetto delle domande di rendiconto così formulate per conto della sig.ra e della sig.ra Parte_1 CP_1
Non resta che disciplinare le spese di lite con riguardo alle domande oggetto di statuizione in questa sede. Quanto al rapporto processuale intercorrente tra la sig.ra e la sig.ra le Parte_1 CP_1 spese di lite seguono la soccombenza di quest'ultima e sono liquidate come in dispositivo secondo i valori minimi dello scaglione del D.M. n. 55/2014 e ss.mm.ii. di valore corrispondente a quello della domanda oggetto di statuizione in questa sede (da € 52.000,00 ad € 260.000,00). Sotto tale profilo, deve evidenziarsi che la parte attrice era ammessa al patrocinio a spese dello Stato con provvedimento del locale Consiglio dell'Ordine degli Avvocati datato 12.9.2023, su istanza depositata in data
2.8.2023 (cfr. allegati alla nota del 18.9.2023 di parte attrice). Ne deriva, pertanto, che la parte veniva ammessa al patrocinio a spese dello Stato solo durante la fase istruttoria del presente giudizio.
Sicché, tenuto conto che gli effetti dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato decorrono dall'epoca della presentazione dell'istanza (arg., ex plurimis, da Cass. Civ., Sez. II, 14.3.2025, n.
6888), la sig.ra è tenuta anzitutto alla refusione delle spese di lite direttamente in favore CP_1
della sig.ra con riguardo alle spese vive e limitatamente alle fasi di studio ed introduttiva Parte_1
del giudizio, quando cioè la parte risultava ancora abbiente. Quanto invece alle fasi di trattazione/istruttoria, la sig.ra è tenuta, ai sensi dell'art. 133 T.U.S.G., alla refusione CP_1
delle spese di lite in favore dello Stato.
Con riguardo al rapporto processuale intercorrente tra la sig.ra ed il fratello , con Parte_1 CP_2
specifico riguardo alla domanda di rendiconto, le spese di lite seguono la soccombenza della prima e sono liquidate, come in dispositivo, secondo parametri minimi dello scaglione del D.M. n. 55/2014 e ss.mm.ii. corrispondente alle cause di valore indeterminabile a complessità bassa, tenuto conto della natura giuridica delle questioni dedotte dalle parti. Sotto tale profilo, infatti, l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato non vale ad addossare allo Stato anche le spese che la parte ammessa sia condannata a pagare all'altra parte, risultata vittoriosa (Cass. Civ., Sez. VI, 31.3.2017, n. 8388).
Analoghe considerazioni devono valere con riferimento al rapporto processuale intercorrente tra il sig. e la sig.ra le spese di lite seguono la soccombenza di quest'ultima CP_2 CP_1
e sono liquidate come in dispositivo secondo i valori minimi dello scaglione del D.M. n. 55/2014 e ss.mm.ii. di valore corrispondente a quello delle domande oggetto di statuizione in questa sede
(petizione ereditaria e domanda riconvenzionale di rendiconto). Dovrà invero aversi riguardo allo scaglione da € 52.000,00 ad € 260.000,00.
Sotto tale specifico profilo, infatti, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità sul punto, ai fini della determinazione del valore della controversia, la domanda riconvenzionale, non essendo proposta contro il medesimo soggetto convenuto, non si cumula con la domanda principale dell'attore, ma, se di valore eccedente quello di quest'ultima, può comportare l'applicazione dello scaglione superiore poiché la proposizione di una riconvenzionale amplia il thema decidendum ed impone all'avvocato una maggiore attività difensiva, sì da giustificare l'utilizzazione del parametro correttivo del valore effettivo della controversia sulla base dei diversi interessi perseguiti dalle parti, ovvero del criterio suppletivo previsto per le cause di valore indeterminabile. Nel caso di specie, alcun dubbio si pone circa il fatto che, dovendosi astrattamente applicare lo scaglione di valore indeterminabile a complessità bassa con riguardo alla predetta domanda riconvenzionale, tenuto conto della natura giuridica delle questioni concretamente affrontate dalle parti, non sussistono i presupposti per l'applicazione di uno scaglione di valore maggiore rispetto a quello applicabile per la domanda principale (arg., ex plurimis, da Cass.
Civ., Sez. II, 1.8.2023, n. 23406; Sez. II, 14.7.2015, n. 14691).
Le spese attinenti alla C.T.U. contabile devono porsi a definitivo carico della sig.ra CP_1
Infine, la causa deve essere rimessa sul ruolo al fine di procedere alle operazioni divisionali.
P.Q.M.
Il Tribunale di SA, Seconda Sezione civile, in persona del giudice dott. Giuseppe Barbato, non definitivamente pronunziando sulle domande proposte nel presente giudizio, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) dichiara aperta la successione della sig.ra n. il 17.6.1914 e deceduta in data Persona_1
16.2.1996;
2) dichiara aperta la successione del sig. n. il 25.8.1917 e deceduto il Controparte_3
18.1.2006;
3) condanna la sig.ra alla restituzione, in favore della massa ereditaria riferibile CP_1 alla posizione della sig.ra dell'importo di € 28.892,92, oltre rivalutazione Persona_1
ed interessi nelle modalità indicate in parte motiva;
4) condanna la sig.ra alla restituzione, in favore della massa ereditaria riferibile CP_1 alla posizione del sig. dell'importo di € 46.873,00, oltre rivalutazione ed Controparte_3
interessi nelle modalità indicate in parte motiva;
5) accerta che la sig.ra non ha anticipato alcuna somma per conto del sig. CP_1 in relazione all'assistenza e cura del de cuius; Controparte_3
6) rigetta le domande di pagamento dei frutti formulate per conto della sig.ra e Parte_1
della sig.ra nei confronti del sig. CP_1 CP_2
7) condanna la sig.ra alla refusione delle spese di lite in favore della sig.ra CP_1 [...]
che si liquidano in € 424,00 per spese vive, ed in € 2.090,00 per compenso Pt_1
professionale, oltre rimborso spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
condanna altresì la sig.ra alla refusione delle spese di lite in favore dello CP_1
Stato, che si liquidano in € 4.962,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
8) condanna la sig.ra alla refusione delle spese di lite in favore del sig. CP_1 CP_2
che si liquidano in € 7.052,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese
[...]
generali al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
9) condanna la sig.ra alla refusione delle spese di lite in favore del sig. Parte_1 CP_2
che si liquidano in € 3.809,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese
[...]
generali al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
10) spese relative alla C.T.U. contabile a definitivo carico della sig.ra CP_1
11) rimette, come da separata ordinanza, la causa sul ruolo.
Così deciso in SA, il 30.4.2025
Il Giudice
Dott. Giuseppe Barbato