Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 25/02/2025, n. 245 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 245 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 178/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO CIVILE DI GENOVA
SEZIONE III
Riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti Magistrati:
Dott.ssa Rossella Atzeni - Presidente
Dott. Marcello Castiglione - Consigliere
Dott. Franco Davini - Consigliere relatore ha pronunciato la presente
SENTENZA
Nella causa con oggetto: mutuo
Fra:
, rappresentato e difeso dall'Avv. Giordano Sturlese, Parte_1
ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, sito in La Spezia,
Via Vittorio Veneto n. 133, come da procura allegata all'atto di appello;
- Appellante -
- contro –
, rappresentata e difesa dall'Avv. Mario Mancusi Controparte_1
ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Flavia
Zuffi, sito in Genova, Via Alla Porta degli Archi n. 10/18, in forza di procura allegata alla comparsa di costituzione in appello
- Appellata –
Conclusioni delle parti
Per l'appellante:
1
ed in totale ed integrale riforma della qui impugnata Sentenza del
Tribunale di La Spezia, Sezione Civile, in composizione monocratica,
Giudice Unico Dott. G. G. Gaggioli, nr. 533/2023, pronunciata e
pubblicata in data 17.07.2023 e non notificata, resa nel Giudizio
iscritto al Ruolo Generale nr. 212/2020:
1) accertare e dichiarare, per i motivi n. 1) e n. 2) di atto di appello, che nulla è dovuto da all'appellata “ Parte_1 [...]
”; CP_2
conseguentemente a ciò, revocare il decreto ingiuntivo nr. 847/2019,
emesso il 22.11.2019 dal Tribunale della Spezia;
2) condannare “ ” al pagamento delle spese legali Controparte_2
dei due gradi di Giudizio.
Ai sensi dell'art. 346 c.p.c., si intendono qui espressamente
riproposte tutte le domande, le eccezioni e le argomentazioni
formulate in primo grado, che mai potranno ritenersi per l'effetto rinunciate e/o non riproposte”.
Per l'appellata:
“Voglia l'Ill.mo Giudice adìto, contrariis reiectis, così giudicare:
Nel merito in via principale
rigettare l'appello proposto dal sig. poiché Parte_1
infondato in fatto e in diritto, e per l'effetto confermare nei suoi
confronti in ogni sua parte la sentenza di primo grado impugnata.
Con vittoria di spese e onorari.
Nel merito in via gradata
Accertare e dichiarare che è creditrice nei Controparte_2
confronti di per l'importo di 18.696,67, oltre Parte_1
interessi e per l'effetto condannarlo al pagamento del ridetto
2 importo o di quello maggiore o minore ritenuto di giustizia all'esito del giudizio.
In ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre IVA,
CPA, rimborso spese generali e successive occorrende”.
IN FATTO E DIRITTO
1. Con atto di citazione ex art. 645 c.p.c. del 21/1/2020 Parte_1
proponeva nanti il Tribunale di La Spezia opposizione al
[...]
decreto ingiuntivo n. 847, emesso in data 21/11/2019 dal Tribunale
di La Spezia in favore di u.s., dell'importo di euro Controparte_1
18.696,67 oltre accessori deducendo:
- la mancata sottoscrizione del contratto di finanziamento e la apocrifia delle sottoscrizioni ivi presenti;
- l'intervenuta prescrizione ex art. 2946 c.c. del diritto di controparte di richiedere il pagamento del debito residuo, pari ad euro 18.696,67, essendo decorsi oltre dieci anni dall'ultimo pagamento, senza ricevere alcun atto di costituzione in mora;
- l'invalidità ex art. 1326 c.c. della cessione del credito tra
“ID NZ” e “IA NZ” (poi divenuta
[...]
, a sua volta cedente del credito a u.s.), CP_3 Controparte_1
stante la mancata prova della conoscenza da parte del proponente dell'accettazione dell'oblato;
- l'applicazione di interessi superiori al tasso soglia previsto dalla normativa sull'usura.
2. Si costituiva nel giudizio di primo grado, . Controparte_1
chiedendo il rigetto dell'opposizione eccependo:
- che era infondata la tesi circa l'apocrifica delle sottoscrizioni sui documenti prodotti;
3 -che data l'unicità dell'obbligazione (trattandosi di contratto di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio) la decorrenza della prescrizione del diritto di credito partiva non dalla data dell'ultimo pagamento, bensì dalla scadenza dell'ultima rata del piano di ammortamento;
- che doveva ritenersi la piena validità ed efficacia della cessione tra il creditore originario ed il primo cessionario;
-che non esiste l' usurarietà del tasso di interesse applicato.
3.Con sentenza n. 533 del 17/07/2023 il Tribunale di La Spezia:
1) rigettava l'opposizione proposta da e, per Parte_1
l'effetto, confermava il decreto ingiuntivo n. 847/2019, del
Tribunale di La Spezia;
2) condannava alla rifusione delle spese processuali Parte_1
a favore di u.s., liquidandole in euro 3.397,00 Controparte_1
oltre accessori;
3) rigettava tutte le altre domande.
In particolare, il Tribunale:
- reputava generica e priva di riscontri, oltre che inverosimile,
la contestazione circa la falsità delle sottoscrizioni apposte sul contratto di finanziamento;
- giudicava infondata l'eccezione dell'opponente sulla intervenuta prescrizione del diritto di credito, chiarendo che poiché «il
pagamento delle rate del contratto di finanziamento rappresenta
un'obbligazione unica e, quindi, il calcolo della prescrizione,
decorre dalla data di scadenza dell'ultima rata del piano di
ammortamento (nel caso de quo il 30.09.2015)», risultava evidente che alla data di ricezione della diffida (13/7/2019), o del deposito del ricorso per decreto ingiuntivo (5/11/2019) o della ricezione
4 della notifica di tale decreto (17/12/2019), il termine decennale di prescrizione non fosse ancora decorso;
-accertava la piena legittimazione attiva di Controparte_2
giudicando valide ed efficaci le diverse cessioni di credito intervenute, come dimostrato dalla documentazione prodotta in atti.
In dettaglio:
-l'intervenuta cessione tra ID NZ ad IA
NZ era dimostrata dall'apposizione dei francobolli con data certa;
-l'identità soggettiva di IA NZ e , Controparte_3
si evinceva dalla coincidenza di P.IVA, risultante dalla documentazione prodotta;
-pertanto, la raccomandata inviata in data 15/12/2015 da CP_3
all'opponente era idonea a comunicare l'intervenuta cessione del
[...]
credito;
-infine, riguardo la cessione da a Controparte_3 Controparte_1
u.s., la validità ed efficacia della stessa era dimostrata, oltre che dalla pubblicazione in G.U. n. 148/2018 che aveva valore di pubblicità a tutti gli effetti, anche dall'”Elenco posizioni oggetto
di cessione” (ove compariva tra le posizioni quella di Parte_1
, sotto la voce di “Nominativo Debitore”, in qualità di
[...]
“società cedente” il nominativo della e sotto la Controparte_3
voce di “società acquirente” quella della u.s., Controparte_1
allegato dall'opposta-creditrice.
Il Tribunale infine rilevava che il tasso di interesse previsto del contratto di finanziamento era molto inferiore rispetto al tasso soglia usurario ai sensi dell'art. 2, L. n. 108/96 .
4. Contro tale sentenza, in data 16/2/2024, proponeva Parte_1
appello, formulando due motivi di gravame.
5 Primo motivo di appello
L'appellante lamentava anzitutto l'inapplicabilità nel caso in esame del principio giurisprudenziale secondo cui nel contratto di finanziamento, rappresentando il pagamento delle rate un'obbligazione unica, il termine di prescrizione decorrere dalla data di scadenza dell'ultima rata del piano di ammortamento (cfr.
ad es. Cass. 4232/2023), in quanto a suo dire a seguito della intervenuta decadenza del debitore dal beneficio del termine ex art. 1186 c.c., verificatasi in data 31/1/2008 era da tale data che decorreva prescrizione.
Tale circostanza sarebbe risultata provata dal tenore del ricorso per decreto ingiuntivo, ove la stessa u.s aveva Controparte_1
affermato “3) a seguito della cessazione del rapporto di lavoro
l'amministrazione competente dichiarava di non poter dare seguito
alla trattenuta […] 5) non avendo provveduto il cedente veniva
dichiarato decaduto dal beneficio del termine ai sensi del contratto stipulato ed in virtù dell'art. 1186 c.c.”.
L'art. 10 del contratto di finanziamento, prevedeva infatti che “il
Cedente potrà essere considerato decaduto dal beneficio del termine
e la Cessionaria potrà considerare risolto con effetto immediato il
contratto, oltre che nelle ipotesi previste dall'art. 1186 c.c., in
caso di cessazione del rapporto di lavoro”.
Secondo la tesi dell'odierno appellante, posto che egli era decaduto dal beneficio del termine in data 31/1/2008, e che non è dimostrata l'asserita interruzione della prescrizione, stante l'assenza di prova circa la ricezione della diffida in data 15/12/2015, era evidente che la notifica del decreto ingiuntivo in data 17/12/2019
era avvenuta quando il credito risultava ormai prescritto.
6 Sul punto, a dir dell'appellante, il Tribunale di La Spezia non aveva speso alcuna parola in sentenza.
Pertanto, alla luce di quanto esposto, la sentenza impugnata non potrà che essere riformata ed il decreto ingiuntivo revocato.
Secondo motivo di appello
L'appellante eccepiva, inoltre, la carenza in capo all'odierna appellata, della legittimazione attiva, sia come mancanza della titolarità del potere di promuovere il giudizio, sia come assenza della titolarità della situazione giuridica sostanziale attiva, non potendosi ritenere valide ed efficaci le diverse cessioni di credito.
Nello specifico:
-riguardo la cessione tra ID NZ ed IA NZ
in data 31/10/2005, l'apposizione dei francobolli sulla busta non sarebbe stata sufficiente a dimostrare la data certa, mancando la prova che l'accettazione della proposta da parte della seconda
(oblato) sia stata portata a conoscenza della prima (proponente);
-quanto all'identità soggettiva tra IA NZ e
[...]
, la documentazione prodotta da controparte attestante la CP_3
coincidenza di P.IVA, non sarebbe prova sufficiente a dimostrare che fossero il medesimo soggetto giuridico;
-di conseguenza, la raccomandata in data 15/12/2015 inviata da
[...]
all'appellante non sarebbe stata idonea a comunicare CP_3
l'avvenuta cessione del credito;
-rispetto alla cessione tra e , Controparte_3 Controparte_2
la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n. 143/2018, non contenendo alcuna specifica indicazione del credito vantato dal cedente nei confronti dell'odierno appellante, non sarebbe stata sufficiente ad
7 attestare l'inclusione del credito azionato tra quelli oggetto di cessione.
5.Si costituiva in giudizio eccependo, la totale Controparte_4
infondatezza dell'appello avversario, risultando corretta la decisione impugnata, oltre che opportunamente motivata.
Quanto al primo motivo di appello, l'appellata sosteneva che il
Giudice di primo grado aveva correttamente ritenuto non essere maturata nel caso concreto alcuna prescrizione del credito azionato,
in quanto l'appellante non sarebbe mai stato dichiarato decaduto dal beneficio del termine, prima della scadenza dell'ultima rata del piano di ammortamento.
Sul punto, osservava che la previsione contrattuale di cui all'art. 10 del contratto di finanziamento, come si evinceva dall'uso del tempo verbale futuro “potrà”, comporti una mera facoltà e non un obbligo per la finanziaria, di dichiarare la decadenza in caso di cessazione del rapporto di lavoro.
Poiché la creditrice-appellata non aveva mai esplicitamente manifestato la volontà di avvalersi di tale facoltà, inviando al debitore-appellante richiesta di pagamento immediato (ovvero un atto unilaterale ricettizio che determina l'effetto della decadenza dal momento in cui perviene a conoscenza del debitore), la prescrizione estintiva sarebbe iniziata a decorrere – come correttamente accertato dal Tribunale – solo dal 30/9/2015, ovvero dalla scadenza dell'ultima rata del piano di ammortamento.
Sul punto, eccepiva ancora l'appellata, come il richiamo presente nel ricorso per decreto ingiuntivo era una mera clausola di stile che fa riferimento al contenuto della diffida del 4/7/2019 (ove è
presente la dicitura “La presente vale […] anche agli effetti della
decadenza dal beneficio del termine” – doc. 4, fascicolo monitorio),
8 inidonea a provare l'esercizio del proprio diritto ad avvalersi della decadenza dal beneficio.
Riguardo il secondo motivo di appello, l'appellata si limitava a ribadire che :
-in ordine all'intervenuta cessione tra ID NZ PA e
[...]
il francobollo con timbro postale presente sulla CP_3
documentazione faceva piena prova della data certa;
-circa l'identità soggettiva per mero cambio di denominazione tra
IA NZ PA e , la coincidenza di P.IVA Controparte_3
risultava validamente dimostrata dai documenti di causa;
pertanto,
la lettera in data 15/12/2015 inviata dalla società cessionaria all'appellante-ceduta sarebbe stata valida comunicazione del mutamento soggettivo del proprio creditore;
- quanto alla cessione tra e u.s., Controparte_3 Controparte_1
la relativa efficacia era ricavabile , oltre che dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (contenente l'indicazione dei criteri in cui rientra il contratto da cui trae origine il credito per cui è causa),
anche dal contratto di cessione intervenuto tra e Controparte_3
nonché dall'estratto dell'elenco dei crediti Controparte_2
ceduti prodotti dalla creditrice (rispettivamente doc. 12 e doc.13).
Pertanto, nessun dubbio ex artt. 88 e 100 c.p.c. può essere nutrito circa la legittimazione attiva dell'odierna appellata.
All'udienza del 6/2/2025, decorsi i termini ex art. 352 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle note di replica,
il Consigliere istruttore rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
6.Il primo motivo di appello è infondato.
9 Non è oggetto di discussione tra le parti l'applicazione nella fattispecie concreta del consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui il contratto di mutuo o di finanziamento personale deve ritenersi fonte di «un'unica e complessiva prestazione con pagamento
rateizzato», il cui debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata. Non essendo cioè individuabili tante prescrizioni quante sono le varie rate, bensì un unico termine decennale, la prescrizione del diritto al rimborso della somma oggetto di finanziamento non può che iniziare a decorrere dalla scadenza dell'ultima rata (cfr., ad es., Cass. n. 4232/2023 e Cass.
n. 17798/2011. V. altresì per la recente applicazione del principio in casi analoghi da nella giurisprudenza di merito;
Tribunale di
Pavia 1/3/2023, n. 279 e Tribunale di Rieti 13/1/2020, n. 9).
Ciò che l'appellante lamenta nel primo motivo di appello, infatti,
è la ricorrenza nel caso concreto di una circostanza ulteriore ,
ossia l'intervenuta decadenza del debitore dal beneficio del termine ex art. 1186 c.c. .
Secondo la ricostruzione di infatti, dall'analisi Parte_1
congiunta della previsione di cui all'art. 10 del contratto di finanziamento (“il Cedente potrà essere considerato decaduto dal
beneficio del termine […] in caso di cessazione del rapporto di
lavoro”); dall'intervenuta cessazione (in data 31/1/2008) del rapporto di lavoro con impossibilità del datore di lavoro di dar seguito alla trattenuta;
nonché dal contenuto del ricorso per decreto ingiuntivo depositato dalla u.s. , emergeva Controparte_1
chiaramente che il termine di prescrizione del diritto al rimborso del credito residuo era iniziato a decorrere il 31/1/2008 e da allora mai interrotto.
Tale doglianza non può essere accolta.
10 Il Tribunale ha correttamente individuato il termine iniziale di decorrenza della prescrizione del diritto nella data di scadenza dell'ultima rata del piano di ammortamento (30/9/2015) in quanto non risulta che il creditore si sia avvalso della facoltà di revocare il beneficio del termine.
La previsione contenuta nell'art. 1186 c.c. “Quantunque il termine sia stabilito a favore del debitore, il creditore può esigere immediatamente la prestazione se il debitore è divenuto insolvente”
non opera automaticamente ma costituisce una facoltà che postula una manifestazione di volontà di avvalersene (cfr. Cass. Sez. I 23
settembre 2024 n. 25.376).
Per accogliere il motivo di appello sarebbe necessaria la prova dell'invio e della ricezione della relativa comunicazione al debitore che qui manca totalmente .
Né può essere utilizzata come prova indiretta in tal senso una mera clausola di stile contenuto nel testo del ricorso per decreto ingiuntivo, quando è lo stesso appellante che dice di non avere ricevuto più nulla da quando nel 2008 perse il lavoro.
Il secondo motivo di gravame. Risulta infondato
In proposito, occorre anzitutto chiarire che ai fini della validità
della cessione del credito – diversamente dal quella del contratto
– non è necessaria l'accettazione da parte del debitore ceduto.
La fattispecie disciplinata agli artt. 1260 e ss. c.c., infatti,
si perfeziona con il solo consenso del cedente legittimamente manifestato al cessionario;
la notifica al debitore ceduto o la di lui accettazione sono condizioni di efficacia e non di validità della cessione del credito.
11 Ciò posto, valutate le circostanze dedotte e la documentazione prodotta, a conferma delle osservazioni svolte dal Tribunale di La
Spezia, si ribadisce che:
-il francobollo con apposito timbro postale è prova certa della data della cessione intervenuta il 31/10/2005 tra l'originaria creditrice
ID NZ e la prima cessionaria IA NZ (poi divenuta , come si evince dagli atti di causa); Controparte_3
-l'identità del numero di partita IVA, ricorrendo nell'ipotesi che cambi la denominazione sociale ma non il soggetto, è idonea a dimostrare l'identità fra IA NZ e;
CP_3 CP_3
-la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n. 143 dell'11.12.2018,
avendo valore di pubblicità a tutti gli effetti, è evidenza della cessione operata da a Controparte_3 Controparte_2
-la dimostrazione di tale cessione è inoltre l'elenco dei crediti ceduti depositato presso il notaio, nel quale risulta incluso quello di cui è causa, prodotto dall'odierna appellante (doc. 12 e doc.
13).
Quanto sopra esposto attesta la validità delle diverse cessioni del credito intervenute nella fattispecie concreta, e la conseguente legittimazione attiva, sia sotto il profilo processuale di agire in giudizio, sia sul piano sostanziale della titolarità del diritto di credito azionato in capo all'odierna appellata u.s. Controparte_1
Pertanto, analogamente alla prima, infondata risulta anche la seconda doglianza.
Le spese legali del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in Euro 4.900,00 per compensi oltre spese generali, cpa ed I.V.A.
( 1.100,00 Euro per la fase di studio, 900,00 Euro per la fase introduttiva, 1.000,00 Euro per la fase di trattazione e istruttoria,
1.900,00 Euro per la fase della decisione ) .
12 Dichiara ai fini dell'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater del D.p.r. 30 maggio 2012 n. 115 che l'appello è stato interamente rigettato.
Va disposto che in caso di diffusione della presente sentenza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati,
a norma del D.Lgs n. 30 giugno 2003 n. 196 art. 53..
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
contro la sentenza del Tribunale di La Spezia n. 533 del
[...]
17/7/2023 respinge l'appello e conferma la sentenza appellata.
Condanna a rifondere a le spese Parte_1 Controparte_1
legali del giudizio di appello liquidate in Euro 4.900,00 per compensi oltre spese generali, cpa ed I.V.A..
Dichiara ai fini dell'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater del D.p.r. 30 maggio 2012 n. 115 che l'appello è stato interamente rigettato.
Dispone che in caso di diffusione della presente sentenza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati,
a norma del D.Lgs n. 30 giugno 2003 n. 196 art. 53..
Genova, lì 12 febbraio 2025
Il Consigliere estensore
Dott. Franco Davini
Il Presidente
Dott.ssa Rossella Atzeni
13