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Sentenza 27 giugno 2025
Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 27/06/2025, n. 2490 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2490 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, prima sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice Tiziana Di Gioia, all'esito della trattazione della causa disposta per la data del 28 maggio 2025 ha emesso la seguente
SENTENZA EX ART 281-SEXIES ULTIMO COMMA CPC
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 8095/2024 R.G.A.C. vertente tra
rappresentata e difesa dagli avv.ti Antonia Cantore e Felix Parte_1
Garzelli, giusta mandato in atti;
-attrice-
e
; Controparte_1
-convenuto contumace-
Oggetto: scioglimento di beni caduti in successione.
Conclusioni delle parti: come da verbale dell'udienza di discussione del 28 maggio 2025, di cui la presente sentenza è parte integrante.
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
La presente sentenza viene redatta secondo quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132, comma 2, numero 4, cod. proc. civ. (come riformulato dall' art. 45, comma diciassettesimo della L. n. 69 del 2009).
Con atto di citazione ritualmente notificato, premesso: Parte_1
- che in data 23.12.2006 decedeva in Monopoli il sig. , lasciando quali Parte_2 eredi legittimi la moglie e i figli (odierni Persona_1 Controparte_2 convenuto) e (odierna attrice); Parte_1
- che l'asse ereditario era costituito da 1) immobile ubicato in Noci, censito nel catasto urbano al fg. 57, p.lla 215, strada provinciale per Martina, per la quota di ½; 2) immobile
1 ubicato in Noci, censito nel catasto terreni al fg. 57 p.lla 215, strada provinciale per
Martina, per la quota di ½;
- che in data 7.11.202 decedeva in Noci la madre;
Persona_1
- che l'asse ereditario materno era costituito da 1) immobile ubicato in Noci, censito al catasto terreni al fg. 57, p.lla 46 e 227 per l'intero; 2) immobile ubicato in Noci, censito nel catasto urbano al fg. 57, p.lla 215, strada provinciale per Martina, per la quota di 4/6;
- che l'immobile sito in Noci con terreno pertinenziale (fg. 57. P.lla 215) era utilizzato in via esclusiva dal convenuto;
Controparte_1
- che in ragione di tanto si era determinata a chiedere lo scioglimento della comunione ereditaria e la condanna della controparte alla corresponsione di una somma per l'utilizzo in via esclusiva del bene;
- che il tentativo di mediazione obbligatoria aveva avuto esito negativo;
tutto quanto premesso, chiedeva di disporre lo scioglimento della comunione ereditaria in relazione ai beni relitti dal padre e dalla madre con Parte_2 Persona_1 condanna del convenuto al pagamento dei frutti civili per il mancato utilizzo dell'immobile indicato in citazione.
Nonostante la rituale evocazione in giudizio, non si costituiva in Controparte_1 giudizio e ne va, pertanto, dichiarata la contumacia.
All'udienza dell'8.1.2025 fissata per la verifica della rituale instaurazione del contraddittorio, la causa era rinviata ai sensi degli artt. 181 e 309 cpc in ragione della mancata comparizione delle parti.
All'udienza del 15.1.2025 la causa era rinviata per tentativo di bonario componimento su richiesta della stessa parte attrice.
Con nota di trattazione scritta depositata in vista dell'udienza cartolare del 5.3.2025 parte attrice, dato atto della vendita a mezzo di atto pubblico del bene immobile in comunione, chiedeva la condanna della controparte, la quale aveva con il proprio comportamento indotto essa istante ad adire le vie legali, al pagamento delle spese di lite.
All'udienza di discussione orale fissata ex art. 281 sexies cpc del 28.5.2025, sulle conclusioni e precisazioni rese dalla parte attrice, la causa era trattenuta per la decisione.
*****
In via preliminare deve essere dichiarata la contumacia di non Controparte_1 costituitosi in giudizio nonostante la rituale evocazione.
Quanto alle questioni dedotte in giudizio, necessita premettere che parte attrice, a verbale di udienza del 28 maggio 2025, ha rappresentato: che l'unità immobiliare sita in Noci con pertinenziale terreno è stato oggetto di compravendita, come evincibile dal contratto pubblico del 13.1.2025 (cfr. allegato alla nota del 4.3.2025), che anche l'altra particella indicata in citazione (censita al fg. 57 p.lla 227) è stata fatta oggetto di altra compravendita e che era sua intenzione rinunciare alla domanda di condanna della controparte al pagamento dei frutti per l'occupazione dell'immobile; ha, invece, insistito per la condanna del convenuto al pagamento delle spese di lite relative alla fase di mediazione e per l'instaurazione del presente procedimento.
Così ricostruita la posizione attorea, deve rilevarsi come vengono qui in disamina due differenti istituti.
2 Va innanzitutto premesso che parte attrice ha rinunciato a parte delle domande formulate in giudizio (e, segnatamente, alla domanda di pagamento dei frutti), circostanza in ordine alla quale il Tribunale si limita a prendere atto: la rinuncia alla domanda o ai suoi singoli capi, qualora si atteggi, come nella specie, come espressione della facoltà della parte di modificare ai sensi dell'art. 184 cod. proc. civ., le domande e le conclusioni precedentemente formulate, rientra fra i poteri del difensore (che in tal guisa esercita la discrezionalità tecnica che gli compete nell'impostazione della lite e che lo abilita a scegliere, in relazione anche agli sviluppi della causa, la condotta processuale da lui ritenuta più rispondente agli interessi del proprio rappresentato), distinguendosi così dalla rinunzia agli atti del giudizio, che può essere fatta solo dalla parte personalmente o da un suo procuratore speciale, nelle forme rigorose previste dall'art. 306 cod. proc. civ., e non produce effetto senza l'accettazione della controparte.
Va, tuttavia, evidenziato che tale rinuncia a parte della domanda rileva in punto di liquidazione delle spese di lite, non potendo le relative spese essere poste a carico della controparte
Quanto, invece, alla compravendita dei beni costituenti i due compendi ereditari, viene in rilievo l'istituto, di creazione giurisprudenziale, della cessazione della materia del contendere per sopravvenuto difetto di interesse dell'attrice ad ottenere una pronuncia in ordine alla domanda formulata, stante la vendita stragiudiziale dei beni.
Come è noto, la cessazione della materia del contendere costituisce il riflesso processuale del venir meno della ragion d'essere sostanziale della lite, per la sopravvenienza di un fatto suscettibile di privare le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio.
Secondo un costume giurisprudenziale ormai radicato, si designa con tale locuzione una forma di definizione del processo con cui il Giudice viene a dare atto del sopravvenuto esaurimento, per fatti intercorsi in pendenza della lite, di ogni ragione sostanziale di contesa tra le parti (cfr. Cass. civ. 3 dicembre 2005 n. 3455; Cass. civ. 3 settembre 2003
n. 12844).
L'istituto non è regolato dal codice di rito, ma, attraverso una compiuta elaborazione dottrinale e giurisprudenziale, esso si è inserito, ormai, nell'impianto istituzionale del processo civile.
La pronuncia di cessazione della materia del contendere costituisce, nel rito contenzioso ordinario davanti al giudice civile, una fattispecie da decidere con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogniqualvolta non si possa far luogo alla definizione del giudizio per il venir meno dell'interesse delle parti alla fisiologica definizione dello stesso (cfr. ex multis: Cass. civile, sez. III, 1 giugno 2004, n. 10478; Cass., sez. lav., 10 luglio 2001, n.
9332; Cass., sez. unite, 28 settembre 2000, n. 1048; Cass. civile sez. lav., 13 marzo 1999,
n. 2268; Cass. civile sez. lav., 7 marzo 1998, n. 2572; Cass. civile sez. II, 15 maggio 1997,
n. 4283; Cass. civile sez. III, 28 gennaio 1995, n. 1047; Cass. civile sez. III, 5 luglio 1991
n. 7413; Cass. civile, sez. I, 19 marzo 1990 n. 2267; Cass. civile, sez. I, 28 ottobre 1988
n. 5859).
Secondo l'insegnamento della Suprema Corte, la cessazione della materia del contendere può essere dichiarata dal giudice in ogni caso in cui il completo componimento della lite risulti in fatto non controverso, spettando solo a lui il compito di valutare quali effetti si
3 debbano ricollegare alle varie allegazioni in fatto (cfr. Cassazione civile, sez. III, 08 settembre 2008, n. 22650). In sede di dichiarazione della cessazione della materia del contendere, il giudice deve valutare se la situazione sopravvenuta sia idonea ad eliminare ogni contrasto sull'intero oggetto della lite (cfr. Cassazione civile, sez. I, 10 novembre
2008, n. 26909). Ed, infatti, come hanno insegnato le Sezioni Unite (cfr. Cassazione civile, sez. un., 26 luglio 2004, n. 13969), la cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongono conclusioni conformi in tal senso al giudice.
Tanto è avvenuto nel caso di specie avendo parte attrice documentato la vendita stragiudiziale dei beni per cui è causa.
Naturale corollario di un tal genere di pronuncia, quando non siano le stesse parti a chiedere congiuntamene la compensazione delle spese, è costituito dall'accertamento della soccombenza virtuale ai fini della regolamentazione delle spese.
Ebbene, in merito necessita premettere che nei procedimenti di divisione giudiziale, le spese occorrenti allo scioglimento della comunione vanno poste a carico della massa, in quanto effettuate nel comune interesse dei condividenti, trovando, invece, applicazione il principio della soccombenza (e la facoltà di disporre la compensazione) soltanto con riferimento alle spese che siano conseguite ad eccessive pretese o inutili resistenze alla divisione.
Nella specie deve ancora affermarsi l'indubbio diritto della parte attrice a procedere allo scioglimento delle comunioni ereditarie.
Tanto precisato, ritiene questo Tribunale di non dover riconoscere le spese di lite relative alla fase di mediazione, costituendo l'invito alla mediazione – in base alla produzione in atti – il primo atto con il quale l'attrice ha portato a conoscenza la controparte della volontà di addivenire ad uno scioglimento della comunione: non vi è prova, invero, di ulteriori e precedenti richieste in tal senso formulate all'odierno convenuto.
Quanto alle spese di lite del presente giudizio, valutata la rinuncia alla domanda di condanna al pagamento dei frutti civili, dette spese devono essere compensate per un quarto e poste per i restanti ¾ a carico della parte convenuta, la quale – anche in ragione dell'omessa partecipazione al procedimento di mediazione - ha indotto l'attrice ad instaurare la presente controversia.
Tali spese di liquidano in base ai parametri medi stabiliti dal dm 147/2022 per le controversie di valore da €26.000,00 a €52.000,00, ridotti del 50% in ragione dell'attività in concreto svolta, riconoscendo la sola fase di studio e introduzione della lite (alcuna ulteriore attività è stata in concreto posta in essere).
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n. 8095/2024 R.G.:
1) dichiara la contumacia di;
Controparte_1
2) dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla domanda scioglimento delle comunioni ereditarie;
4 3) prende atto della rinuncia di parte attrice alla domanda di frutti civili;
4) condanna alla refusione dei ¾ delle spese di lite sostenute Controparte_1 dalla parte attrice che si liquidano in €418,35 per ¾ degli esborsi documentati e in €1.089,75 per ¾ compenso professionale, oltre rimborso spese forfettarie
(15%), iva e cpa come per legge, con distrazione in favore dei difensori antistatari;
dichiara compensato il restante quarto.
Così deciso in Bari, in data 27 giugno 2025
Il Giudice
Dott.ssa Tiziana Di Gioia
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, prima sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice Tiziana Di Gioia, all'esito della trattazione della causa disposta per la data del 28 maggio 2025 ha emesso la seguente
SENTENZA EX ART 281-SEXIES ULTIMO COMMA CPC
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 8095/2024 R.G.A.C. vertente tra
rappresentata e difesa dagli avv.ti Antonia Cantore e Felix Parte_1
Garzelli, giusta mandato in atti;
-attrice-
e
; Controparte_1
-convenuto contumace-
Oggetto: scioglimento di beni caduti in successione.
Conclusioni delle parti: come da verbale dell'udienza di discussione del 28 maggio 2025, di cui la presente sentenza è parte integrante.
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
La presente sentenza viene redatta secondo quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132, comma 2, numero 4, cod. proc. civ. (come riformulato dall' art. 45, comma diciassettesimo della L. n. 69 del 2009).
Con atto di citazione ritualmente notificato, premesso: Parte_1
- che in data 23.12.2006 decedeva in Monopoli il sig. , lasciando quali Parte_2 eredi legittimi la moglie e i figli (odierni Persona_1 Controparte_2 convenuto) e (odierna attrice); Parte_1
- che l'asse ereditario era costituito da 1) immobile ubicato in Noci, censito nel catasto urbano al fg. 57, p.lla 215, strada provinciale per Martina, per la quota di ½; 2) immobile
1 ubicato in Noci, censito nel catasto terreni al fg. 57 p.lla 215, strada provinciale per
Martina, per la quota di ½;
- che in data 7.11.202 decedeva in Noci la madre;
Persona_1
- che l'asse ereditario materno era costituito da 1) immobile ubicato in Noci, censito al catasto terreni al fg. 57, p.lla 46 e 227 per l'intero; 2) immobile ubicato in Noci, censito nel catasto urbano al fg. 57, p.lla 215, strada provinciale per Martina, per la quota di 4/6;
- che l'immobile sito in Noci con terreno pertinenziale (fg. 57. P.lla 215) era utilizzato in via esclusiva dal convenuto;
Controparte_1
- che in ragione di tanto si era determinata a chiedere lo scioglimento della comunione ereditaria e la condanna della controparte alla corresponsione di una somma per l'utilizzo in via esclusiva del bene;
- che il tentativo di mediazione obbligatoria aveva avuto esito negativo;
tutto quanto premesso, chiedeva di disporre lo scioglimento della comunione ereditaria in relazione ai beni relitti dal padre e dalla madre con Parte_2 Persona_1 condanna del convenuto al pagamento dei frutti civili per il mancato utilizzo dell'immobile indicato in citazione.
Nonostante la rituale evocazione in giudizio, non si costituiva in Controparte_1 giudizio e ne va, pertanto, dichiarata la contumacia.
All'udienza dell'8.1.2025 fissata per la verifica della rituale instaurazione del contraddittorio, la causa era rinviata ai sensi degli artt. 181 e 309 cpc in ragione della mancata comparizione delle parti.
All'udienza del 15.1.2025 la causa era rinviata per tentativo di bonario componimento su richiesta della stessa parte attrice.
Con nota di trattazione scritta depositata in vista dell'udienza cartolare del 5.3.2025 parte attrice, dato atto della vendita a mezzo di atto pubblico del bene immobile in comunione, chiedeva la condanna della controparte, la quale aveva con il proprio comportamento indotto essa istante ad adire le vie legali, al pagamento delle spese di lite.
All'udienza di discussione orale fissata ex art. 281 sexies cpc del 28.5.2025, sulle conclusioni e precisazioni rese dalla parte attrice, la causa era trattenuta per la decisione.
*****
In via preliminare deve essere dichiarata la contumacia di non Controparte_1 costituitosi in giudizio nonostante la rituale evocazione.
Quanto alle questioni dedotte in giudizio, necessita premettere che parte attrice, a verbale di udienza del 28 maggio 2025, ha rappresentato: che l'unità immobiliare sita in Noci con pertinenziale terreno è stato oggetto di compravendita, come evincibile dal contratto pubblico del 13.1.2025 (cfr. allegato alla nota del 4.3.2025), che anche l'altra particella indicata in citazione (censita al fg. 57 p.lla 227) è stata fatta oggetto di altra compravendita e che era sua intenzione rinunciare alla domanda di condanna della controparte al pagamento dei frutti per l'occupazione dell'immobile; ha, invece, insistito per la condanna del convenuto al pagamento delle spese di lite relative alla fase di mediazione e per l'instaurazione del presente procedimento.
Così ricostruita la posizione attorea, deve rilevarsi come vengono qui in disamina due differenti istituti.
2 Va innanzitutto premesso che parte attrice ha rinunciato a parte delle domande formulate in giudizio (e, segnatamente, alla domanda di pagamento dei frutti), circostanza in ordine alla quale il Tribunale si limita a prendere atto: la rinuncia alla domanda o ai suoi singoli capi, qualora si atteggi, come nella specie, come espressione della facoltà della parte di modificare ai sensi dell'art. 184 cod. proc. civ., le domande e le conclusioni precedentemente formulate, rientra fra i poteri del difensore (che in tal guisa esercita la discrezionalità tecnica che gli compete nell'impostazione della lite e che lo abilita a scegliere, in relazione anche agli sviluppi della causa, la condotta processuale da lui ritenuta più rispondente agli interessi del proprio rappresentato), distinguendosi così dalla rinunzia agli atti del giudizio, che può essere fatta solo dalla parte personalmente o da un suo procuratore speciale, nelle forme rigorose previste dall'art. 306 cod. proc. civ., e non produce effetto senza l'accettazione della controparte.
Va, tuttavia, evidenziato che tale rinuncia a parte della domanda rileva in punto di liquidazione delle spese di lite, non potendo le relative spese essere poste a carico della controparte
Quanto, invece, alla compravendita dei beni costituenti i due compendi ereditari, viene in rilievo l'istituto, di creazione giurisprudenziale, della cessazione della materia del contendere per sopravvenuto difetto di interesse dell'attrice ad ottenere una pronuncia in ordine alla domanda formulata, stante la vendita stragiudiziale dei beni.
Come è noto, la cessazione della materia del contendere costituisce il riflesso processuale del venir meno della ragion d'essere sostanziale della lite, per la sopravvenienza di un fatto suscettibile di privare le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio.
Secondo un costume giurisprudenziale ormai radicato, si designa con tale locuzione una forma di definizione del processo con cui il Giudice viene a dare atto del sopravvenuto esaurimento, per fatti intercorsi in pendenza della lite, di ogni ragione sostanziale di contesa tra le parti (cfr. Cass. civ. 3 dicembre 2005 n. 3455; Cass. civ. 3 settembre 2003
n. 12844).
L'istituto non è regolato dal codice di rito, ma, attraverso una compiuta elaborazione dottrinale e giurisprudenziale, esso si è inserito, ormai, nell'impianto istituzionale del processo civile.
La pronuncia di cessazione della materia del contendere costituisce, nel rito contenzioso ordinario davanti al giudice civile, una fattispecie da decidere con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogniqualvolta non si possa far luogo alla definizione del giudizio per il venir meno dell'interesse delle parti alla fisiologica definizione dello stesso (cfr. ex multis: Cass. civile, sez. III, 1 giugno 2004, n. 10478; Cass., sez. lav., 10 luglio 2001, n.
9332; Cass., sez. unite, 28 settembre 2000, n. 1048; Cass. civile sez. lav., 13 marzo 1999,
n. 2268; Cass. civile sez. lav., 7 marzo 1998, n. 2572; Cass. civile sez. II, 15 maggio 1997,
n. 4283; Cass. civile sez. III, 28 gennaio 1995, n. 1047; Cass. civile sez. III, 5 luglio 1991
n. 7413; Cass. civile, sez. I, 19 marzo 1990 n. 2267; Cass. civile, sez. I, 28 ottobre 1988
n. 5859).
Secondo l'insegnamento della Suprema Corte, la cessazione della materia del contendere può essere dichiarata dal giudice in ogni caso in cui il completo componimento della lite risulti in fatto non controverso, spettando solo a lui il compito di valutare quali effetti si
3 debbano ricollegare alle varie allegazioni in fatto (cfr. Cassazione civile, sez. III, 08 settembre 2008, n. 22650). In sede di dichiarazione della cessazione della materia del contendere, il giudice deve valutare se la situazione sopravvenuta sia idonea ad eliminare ogni contrasto sull'intero oggetto della lite (cfr. Cassazione civile, sez. I, 10 novembre
2008, n. 26909). Ed, infatti, come hanno insegnato le Sezioni Unite (cfr. Cassazione civile, sez. un., 26 luglio 2004, n. 13969), la cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongono conclusioni conformi in tal senso al giudice.
Tanto è avvenuto nel caso di specie avendo parte attrice documentato la vendita stragiudiziale dei beni per cui è causa.
Naturale corollario di un tal genere di pronuncia, quando non siano le stesse parti a chiedere congiuntamene la compensazione delle spese, è costituito dall'accertamento della soccombenza virtuale ai fini della regolamentazione delle spese.
Ebbene, in merito necessita premettere che nei procedimenti di divisione giudiziale, le spese occorrenti allo scioglimento della comunione vanno poste a carico della massa, in quanto effettuate nel comune interesse dei condividenti, trovando, invece, applicazione il principio della soccombenza (e la facoltà di disporre la compensazione) soltanto con riferimento alle spese che siano conseguite ad eccessive pretese o inutili resistenze alla divisione.
Nella specie deve ancora affermarsi l'indubbio diritto della parte attrice a procedere allo scioglimento delle comunioni ereditarie.
Tanto precisato, ritiene questo Tribunale di non dover riconoscere le spese di lite relative alla fase di mediazione, costituendo l'invito alla mediazione – in base alla produzione in atti – il primo atto con il quale l'attrice ha portato a conoscenza la controparte della volontà di addivenire ad uno scioglimento della comunione: non vi è prova, invero, di ulteriori e precedenti richieste in tal senso formulate all'odierno convenuto.
Quanto alle spese di lite del presente giudizio, valutata la rinuncia alla domanda di condanna al pagamento dei frutti civili, dette spese devono essere compensate per un quarto e poste per i restanti ¾ a carico della parte convenuta, la quale – anche in ragione dell'omessa partecipazione al procedimento di mediazione - ha indotto l'attrice ad instaurare la presente controversia.
Tali spese di liquidano in base ai parametri medi stabiliti dal dm 147/2022 per le controversie di valore da €26.000,00 a €52.000,00, ridotti del 50% in ragione dell'attività in concreto svolta, riconoscendo la sola fase di studio e introduzione della lite (alcuna ulteriore attività è stata in concreto posta in essere).
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n. 8095/2024 R.G.:
1) dichiara la contumacia di;
Controparte_1
2) dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla domanda scioglimento delle comunioni ereditarie;
4 3) prende atto della rinuncia di parte attrice alla domanda di frutti civili;
4) condanna alla refusione dei ¾ delle spese di lite sostenute Controparte_1 dalla parte attrice che si liquidano in €418,35 per ¾ degli esborsi documentati e in €1.089,75 per ¾ compenso professionale, oltre rimborso spese forfettarie
(15%), iva e cpa come per legge, con distrazione in favore dei difensori antistatari;
dichiara compensato il restante quarto.
Così deciso in Bari, in data 27 giugno 2025
Il Giudice
Dott.ssa Tiziana Di Gioia
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