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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 31/10/2025, n. 750 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 750 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3400/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LUCCA
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Anna Martelli Presidente dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Giudice Relatore dott.ssa Silvia Morelli Giudice visti i preverbali depositati in pct, contenenti le conclusioni rassegnate, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. ELENA Parte_1 C.F._1
NA e dell'Avv. GIULIO PARENTI, elettivamente domiciliato presso lo studio della prima in Calcinaia (PI), Via Del Tiglio n. 157, giusta procura in calce all'atto introduttivo
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. MARIA CRISTINA CP_1 C.F._2
MATTUGINI, elettivamente domiciliata presso lo studio della stessa in Viareggio (LU)- Via
Sant'Antonio n. 3, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
RESISTENTE
Il Pubblico Ministero
INTERVENUTO NECESSARIO
1 Oggetto: modifica condizioni di separazione
CONCLUSIONI
Per “Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Lucca, previa ammissione di tutte le istanze istruttorie in Parte_1 atti, per tutti i motivi già esposti ed argomentati in tutti gli atti di causa, modificare le condizioni di separazione contenute nella sentenza n. 366 emessa dal su intestato Tribunale in data 08/03/2023 e per l'effetto: - In via principale disporre l'affidamento esclusivo di entrambi i minori al sig. ovvero l'affidamento Parte_1 condiviso se ritenuto il migliore e più tutelante regime di affidamento dei minori, con revoca dell'affidamento al Servizio Sociale, in ogni caso con collocamento prevalente e residenza anagrafica di entrambi i minori presso il padre in Viareggio via della Caserma n.21 int.B; - Disporre il diritto di visita della madre, per quanto riguarda il minore secondo il calendario graduale di cui alla CTU del 11.03.2025, mentre per quanto riguarda la Per_1 minore , con le modalità protette più adeguate e tutelanti per la minore;
- Disporre un contributo di Per_2 mantenimento a carico della sig.ra pari ad €500,00 per entrambi i figli (€ 250,00 per ciascun figlio) oltre CP_1 al 50% delle spese straordinarie ovvero, in ogni caso, disporre un contributo di mantenimento a carico della sig.ra pari ad € 250,00 per la figlia oltre al 50% delle spese straordinarie per entrambi i figli;
- In ogni CP_1 Per_2 caso disporre l'assegnazione degli assegni familiari, degli assegni unici e dei bonus per entrambi i figli in favore del sig. - In ogni caso disporre l'assegnazione in favore del sig. di qualunque Parte_1 Parte_1 indennità riconosciuta alla figlia (invalidità, indennità di frequenza, indennità di accompagnamento e altre); - Per_2 In ogni caso disporre la revoca dell'assegno di mantenimento previsto in favore della sig.ra ; Con CP_1 vittoria delle spese di lite.” Per : insistendo in via istruttoria nelle istanze non ammesse, “Voglia il Tribunale di Lucca, alla CP_1 luce di quanto emerso dagli accertamenti e indagini effettuati, respingere la domanda avanzata dal sig.
[...] perché infondata in fatto e in diritto: IN VIA PRINCIPALE confermare l'affidamento esclusivo dei minori Pt_2 alla madre come già disposto con la sentenza n. 366/2023 che ha definito il giudizio di separazione con disciplina della frequentazione tra padre e figli con previsione di precisi giorni della settimana e orari in cui i figli possono stare CP_ con il padre. A titolo indicativo la sig.ra propone il seguente calendario: • Durante il periodo scolastico il sig. preleverà i figli all'uscita dalla scuola i giorni di martedì e giovedì e li terrà con sé fino alla mattina seguente Pt_1 quando li riaccompagnerà a scuola;
Al termine della scuola il sig. ,sempre il martedì ed il giovedì, preleverà i Pt_1 minori a casa della madre alle ore 10,00 e li riporterà la mattina seguente alle 09,00 riconsegnandoli alla madre o alla baby sitter in caso di impegni lavorativi della resistente che non le consentono di essere presente o portandoli direttamente nell'orario che verrà fissato presso il centro estivo;
• A fine settimana alternati sig. preleverà i Pt_1 figli dalla casa della madre dal sabato alle 10,00 alla domenica alle 20,00 quando provvederà a riaccompagnarli dalla resistente;
• Le festività natalizie seguiranno il criterio dell'alternanza e pertanto dal 2025 i minori trascorreranno il giorno di Natale e di Santo Stefano con la madre, il 31 dicembre e Capodanno con il padre, Epifania 2026 con la madre e così alternandosi per gli anni successivi. I compleanni dei minori verranno festeggiati con i genitori nel rispetto dell'alternanza; tenuto conto di quanto accaduto nel 2023, la figlia trascorrerà il compleanno del Per_2Per_ 24.12.2025 con la madre così come festeggerà il compleanno del 17.04.2026 con la madre e così i successivi anni seguendo un criterio di alternanza ad oggi disatteso. • Stesso criterio per le festività pasquali, a decorrere dalla Pasqua 2026, vigilia e domenica di Pasqua con la madre e lunedì dell'Angelo con il padre • Le festività ed i giorni di vacanza intermedi seguiranno il criterio del calendario di visite fissato. • Durante le vacanze estive ed invernali i genitori potranno trascorrere con i figli un periodo di vacanza rispettivamente di 7 giorni in estate e 7 in inverno anche non consecutivi se intendono portarli in vacanza altrimenti verrà rispettato il calendario di visite fissato. I ricorrenti concordano che entro il 30 maggio per le vacanze estive e entro il 30 ottobre per quelle invernali comunicheranno rispettivamente per scritto i periodi di vacanza scelti, le località di vacanza, i riferimenti anche telefonici. Resta inteso che durante i periodi di permanenza dei minori presso ciascun genitore, anche legati all'alternanza settimanale, l'altro potrà contattarli al telefono quotidianamente e non andare a trovarli o chiedere di vederli quando sono con l'altro genitore. Le relative spese faranno esclusivo e totale carico al genitore che porterà in vacanza i figli. • Entrambi i genitori saranno obbligati a comunicarsi reciprocamente ogni cambiamento di residenza e/o domicilio e di recapiti telefonici nonché gli eventuali diversi recapiti telefonici dei luoghi di villeggiatura. IN VIA SUBORDINATA, nel caso in cui le valutazioni che il Giudice dovrà preventivamente disporre dovessero
2 evidenziare una incapacità genitoriale del sig. tale da creare possibile pregiudizio all'equilibrio e Parte_1 alla salute dei figli nonché ad una crescita serena degli stessi, come pare plausibile da quanto esposto e che sarà oggetto di prova nel presente giudizio, Voglia il Tribunale disporre il cosiddetto “ affidamento super-esclusivo” ossia l'affidamento esclusivo dei figli alla madre con possibilità per il padre di vederli in modo protetto ossia in modo monitorato alla presenza di persone specializzate a tutela di figli. IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA, nel caso in cui il Tribunale non ritenga sussistere le condizioni per un affidamento esclusivo Voglia disporre l'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori con residenza prevalente presso la madre. IN OGNI CASO l'affidamento della minore , qualunque forma venga ritenuta da Tribunale opportuna nell'interesse della Per_2 minore, non può prescindere da una collocazione extrafamiliare della piccola per sottrarla al Per_2 condizionamento paterno e avere così un approccio “libero” alla figura materna, soluzione già presa in considerazione anche dalla consulente nelle conclusioni della perizia integrativa, considerato che tutti i tentativi fatti fino ad oggi per riavvicinare la bimba alla madre sono stati vani e la causa di ciò è da individuarsi nel comportamento del sig. Voglia inoltre il Tribunale in ogni caso confermare il contributo al mantenimento dei Pt_1 figli e l'imputazione delle spese straordinarie nella misura già disposta con la sentenza n. 366/2023 del Tribunale di Lucca. IN VIA SUB CAUTELARE giusta note del procedimento 3400/2023-1: Stante l'attualità della condotta pregiudizievole l'istante chiede la trasmissione gli atti al P.M. della Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario al fine del coordinamento con gli uffici del P.M. avanti il Tribunale dei Minorenni di Firenze per l'adozione di ogni provvedimento ritenuto utile ed urgente nell'interesse dei minori. Stante la mancanza di collaborazione del sig. si chiede che l'Ill.mo Tribunale adito, voglia in maniera congiunta, ex art.709 ter c.p.c, Pt_1 irrogare a carico dello stesso il risarcimento del danno a favore della sig.ra nella misura di € 10.000,00 CP_1 per aver ostacolato più volte il diritto di visita della madre, riscontrando un sistematico boicottaggio agli incontri Per_ della madre la figlia e con il minore come recentemente emerso, nonché il pagamento di una sanzione Per_2 amministrativa pecuniaria, di € 5000,00 a favore della Cassa delle Ammende. Infine stante l'esigenza di tutela dell'incolumità dei minori derivanti dalla condotta pregiudizievole del genitore presso il quale dimorano, sig.
[...]
con la grave violazione dei doveri inerenti la responsabilità genitoriale e abuso dei relativi poteri Pt_1 arrecando in maniera sistematica pregiudizio anche psicologico dei figli, si chiede al Tribunale l'adozione dei Per_ provvedimenti protettivi più idonei nell'interesse dei minori ed In ogni caso con vittoria di spese e Per_2 compenso del giudizio sia ordinario che cautelare”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473 bis.29 c.p.c., ritualmente notificato, ha convenuto in Parte_1 giudizio per richiedere la modifica delle condizioni di separazione stabilite nella CP_1 sentenza di separazione n. 366/2023 del Tribunale di Lucca (con cui era stato disposto:
l'affidamento esclusivo dei figli minori , nata il [...] e nato il Per_2 Per_1
17.4.2018 alla madre, con collocazione presso la stessa e la possibilità per il padre di vedere i figli previo accordo con la madre;
un contributo di mantenimento a carico del padre di €500 per i figli, oltre il 100% delle spese straordinarie e di €300 per la moglie) domandando, in via principale: l'affido congiunto dei figli ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso il padre e diritto della madre di tenerli con sé due giorni infrasettimanali con PE (martedì e giovedì) ed a finesettimana alternati;
principali festività alternate;
revoca di ogni contributo di mantenimento a proprio carico;
3 in via subordinata: l'affido esclusivo dei figli minori al padre, incontri in forma protetta con la madre, un assegno a carico della madre per il mantenimento dei minori di €500 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie;
in via ulteriormente subordinata: in caso di conferma della prevalente collocazione dei minori presso la madre, conferma del solo contributo di mantenimento in favore dei minori di
€500, con revoca di ogni contributo in favore della resistente.
Ha richiesto anche l'intervento del Servizio Sociale, per mediare la situazione venutasi a creare ed un'indagine sulla capacità genitoriale.
A sostegno della propria domanda ha dedotto che:
- nel procedimento di separazione non era stato assistito da alcun difensore e si era presentato personalmente all'udienza presidenziale del 8.3.2023, senza aver realmente compreso, data la non piena padronanza della lingua italiana, quanto riferito dal
Presidente e quanto in tale sede apparentemente concordato con la moglie;
- la situazione di fatto era mutata in quanto i figli dimoravano prevalentemente presso il padre e comunque manifestavano disagio e difficoltà a recarsi presso la casa della madre, ciò anche in ragione delle strategie educative inadeguate e delle condotte aggressive della madre nei riguardi dei figli, specialmente e della condotta violenta del compagno Per_2 della resistente (il figlio era tornato a casa con lividi e con una frattura al Per_1 piede ed aveva riferito che gli erano stati procurati dal compagno della madre); per le condotte contestate erano in corso indagini;
- la resistente faceva abuso di alcolici;
- i redditi annui pari a circa €17.000 lordi non gli consentivano un esborso mensile di €800 come stabilito in separazione, dovendo sopportare anche il canone di locazione e comunque non sussistendo i presupposti per il mantenimento in favore della ex moglie, data la convivenza con un altro uomo.
Si è costituita , chiedendo il rigetto dell'avversa domanda e domandando: CP_1 in via principale: la conferma della sentenza n. 366/2023 del Tribunale di Lucca, anche in punto di contributi al mantenimento, con previsione di un calendario strutturato di frequentazione, con giorni prestabiliti di permanenza dei minori presso il padre;
4 in via subordinata: l'affido super-esclusivo dei minori alla madre;
in via ulteriormente subordinata: l'affido condiviso dei minori ad entrambi i genitori.
A sostegno della domanda ha evidenziato che:
- il ricorrente conosce in realtà molto bene la lingua italiana, vivendo in Italia da molti anni e dunque ben aveva compreso l'accordo raggiunto dinanzi al Presidente;
- il matrimonio era stato caratterizzato dalle condotte aggressive e prevaricanti del ricorrente, anche rispetto alla gestione dei figli, agli occhi dei quali la madre veniva costantemente svalutata e screditata, come dimostrato dai comportamenti inadeguati, ostili e verbalmente violenti assunti dal figlio nei suoi confronti, mentre Per_1 Per_2 dal luglio 2023 si rifiutava categoricamente di stare con la madre ed il padre non era minimamente collaborante nel farle incontrare;
- già dal mese di aprile del 2023, date le difficoltà in particolare nella gestione del figlio si era rivolta al Servizio Sociale del Comune di Viareggio che aveva attivato Per_1 un'educativa domiciliare presso ciascun genitore, facendo emergere la scarsa collaborazione del ricorrente rispetto agli interventi proposti;
il Servizio peraltro aveva già in carico il nucleo, su iniziativa del Tribunale per i Minorenni, in quanto la figlia minore
è portatrice di handicap ed in carico alla NPI;
Per_2
- il nuovo compagno, che viveva e lavorava in un'altra regione, non era convivente con la stessa, trattenendosi solo il finesettimana e comunque non aveva mai tenuto condotte aggressive o violente nei confronti dei figli minori;
- ella lavorava soltanto come stagionale, avendo redditi ben inferiori a quelli dell'ex coniuge;
- anche a carico del ricorrente pendeva un procedimento penale, per le condotte perpetrate ai danni della resistente.
All'udienza del 16.2.2024, il Tribunale, sentite le parti, ha così disposto ex art. 473bis.22 c.p.c.:
“tenuto conto della grave conflittualità tra i genitori e delle riscontrate problematiche, in punto di frequentazione e di assunzione di decisioni in ambito scolastico e sanitario, per entrambi i minori:
5 -affida i minori ai Servizi Sociali del Comune di VIAREGGIO, cui è conferito il potere di assumere ogni decisione in ambito sanitario e scolastico, nonché il compito di trattare eventuali rapporti con le p.a. e di gestire ogni questione di carattere burocratico, con conferma dell'attuale collocamento dei minori;
- dispone che a cura dei Servizi Sociali affidatari sia attivato un intervento di educativa domiciliare sia presso il padre che presso la madre, nonché che siano organizzati incontri osservati tra la figlia e la madre anche nell'abitazione della stessa, con cadenza almeno settimanale;
- rimette al nominando c.t.u. l'elaborazione di un calendario di frequentazione genitori-figli anche con riguardo all'altro figlio minore;
- conferma in via provvisoria per il resto i provvedimenti già in essere” ed ha nominato c.t.u. la Dott.ssa con incarico di valutare la capacità genitoriale del padre e della madre e dato Persona_3 mandato ai Servizi Sociali di relazionare sul nucleo.
La c.t.u. nominata, nella relazione depositata il 2.10.2024, ha segnalato come maggiormente rispondente all'interesse dei minori il regime di affidamento degli stessi al Servizio Sociale del
Comune di Viareggio, con collocazione alternata del minore il quale già trascorreva Per_1 presso ciascun genitore 7 giorni consecutivi, con “passaggio” da un genitore all'altro il lunedì all'uscita da scuola e con collocazione di presso il padre, seppur con la prosecuzione del Per_2 monitoraggio del Servizio per la ripresa di incontri madre-figlia in forma assistita ed allo scopo di lavorare sul conflitto di lealtà della minore con il padre, ferma l'attivazione del servizio di educativa domiciliare presso ciascun genitore. Ha inoltre suggerito misure di supporto alla genitorialità, specie per la risoluzione delle problematiche emerse nella figlia ed al Per_2 contempo un percorso psicologico e psicoterapeutico in favore di . Per_2
Successivamente il Collegio, all'esito della camera di consiglio del 18.10.2024, ha ritenuto necessario disporre un'integrazione delle operazioni di consulenza, dovendosi procedere all'osservazione del nucleo familiare e delle dinamiche genitori-figli, alla luce delle circostanze sopravvenute, rappresentate nelle relazioni rimesse in atti dal Servizio Sociale e confermate all'udienza del 9.10.2024 e nella specie: la stabile convivenza della madre con il nuovo compagno, da cui aspettava peraltro un figlio, l'applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari al compagno della madre dei minori, eseguita presso il domicilio della madre, il rifiuto manifestato dal figlio rispetto ai pernotti presso la madre (era infatti emerso Per_1
6 che nella settimana di competenza della madre, stabilita dalla c.t.u., stava in realtà Per_1 presso di lei solo da dopo scuola alla cena), in uno con l'atteggiamento ancora ostacolante e poco collaborativo del padre dei minori, anch'egli in attesa di un figlio dalla nuova compagna;
invero le conclusioni della c.t.u. tenevano conto della fase in cui il minore frequentava Per_1 regolarmente le abitazioni di entrambi i genitori, pernottando presso ciascuno.
E' stata inoltre valorizzata la prevalente presenza di entrambi i figli presso la casa paterna conseguentemente, evidenziando: la necessità di integrare i lavori peritali, indagando anche le ragioni del rifiuto di e proponendo un conseguente nuovo calendario di incontri che Per_1 tenesse conto dell'effettiva situazione dei minori;
la necessità di avviare un percorso di recupero dei rapporti tra madre e figlio, anche con l'intermediazione degli operatori del servizio ed eventualmente di concerto con il percorso avviato per la figlia. E' stata inoltre stabilita la revoca del contributo al mantenimento versato dal padre in favore della madre, sia per i minori, in ragione del prevalente collocamento presso lo stesso, sia per la madre, atteso che costei risultava aver pacificamente intrapreso una stabile convivenza con il nuovo compagno, mentre per lo stato di inoccupazione della resistente e la contribuzione in via diretta al mantenimento, per i tempi in cui era presso la stessa, non è stato ritenuto di porre a carico della madre un contributo per il Per_1 mantenimento dei figli.
Nelle more del deposito della relazione integrativa, il Servizio affidatario ha segnalato la notevole complessità della presa in carico del nucleo, in ragione delle condotte ostacolanti e poco collaborative del padre, influenti sul recupero della frequentazione madre-figli.
Sentite le parti, che hanno presentato istanze reciproche ex art. 473bis.39 c.p.c., il Collegio ha confermato i provvedimenti già in essere.
È stata infine acquisita la relazione integrativa del c.t.u. e la causa è stata rimessa in decisione ex art. 473bis.28 c.p.c. con termini di legge per memorie conclusive.
Non si è invece provveduto all'audizione dei minori, in ragione dell'età degli stessi, della condizione di disabilità di e dell'approfondita ed articolata restituzione della loro Per_2 condizione ricavabile dalle operazioni di consulenza, dalle relazioni dell'educativa domiciliare e dal monitoraggio del Servizio Sociale.
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7 In punto di affidamento, prevalente collocazione dei minori e frequentazione genitori figli si condividono e pienamente ratificano le conclusioni rassegnate dalla c.t.u., come integrate a seguito di ulteriore disposta osservazione del nucleo familiare, conclusioni che risultano del tutto coerenti con le esigenze dei minori e che rispondono al loro primario interesse. Invero, il percorso logico e le argomentazioni poste dal c.t.u. a base della consulenza, che tengono puntualmente conto della documentazione versata in atti e delle rispettive prospettazioni delle parti, nonché delle osservazioni formulate dai c.t.p., cui è stata fornita ampia e motivata risposta, sono intrinsecamente coerenti e congrui, oltre che in linea con le ulteriori emergenze istruttorie, evidenziando la correttezza metodologica dell'approccio seguito.
Va dunque confermato l'affidamento dei minori al Servizio Sociale di Viareggio, cui è conferito il potere di assumere ogni decisione in ambito sanitario e scolastico, nonché il compito di trattare eventuali rapporti con le p.a. e di gestire ogni questione di carattere burocratico.
Difatti, occorre rilevare che, sebbene l'istituto dell'affido condiviso della prole ad entrambi i genitori costituisca la regola in materia di affidamento dei figli minori in caso di rottura dell'unione familiare, tuttavia il Tribunale può, qualora sussistano gravi motivi, ai sensi dell'art. 337 ter c.c., nonché ai sensi del novello art. 5 bis Legge 4 maggio 1983, n. 184, anche d'ufficio stabilire che i minori siano affidati ad una famiglia diversa da quella d'origine, ad enti o istituzioni o comunque ai Servizi Sociali.
Come ben evidenziato dalla Dott.ssa nella consulenza in atti, “alla luce delle risultanze Per_3 peritali, vista la persistente conflittualità tra la sig.ra e il sig. nonché la loro CP_1 Pt_1 difficoltà a svolgere congiuntamente il ruolo genitoriale per la mancata capacità di collaborare, comunicare e prendere decisioni congiunte nell'interesse dei figli, la scrivente suggerisce il mantenimento dell'affido dei minori in oggetto al Servizio Sociale del Comune di Viareggio, affidando allo stesso il potere di assumere ogni decisione in ambito sanitario e scolastico, oltre che relativamente ad ogni altro aspetto ritenuto funzionale per il benessere psico-affettivo dei minori”.
Con riferimento, invece, alla prevalente collocazione dei minori ed alla frequentazione genitori- figli, l'indagine condotta nel supplemento di c.t.u. in uno con le relazioni rimesse in atti dal
8 Servizio Sociale danno conto di una situazione ad oggi molto diversa in ordine ai due figli della coppia.
Si premette, data l'istruttoria svolta, che alcun pregiudizio è stato riscontrato nella relazione madre-figli.
Si precisa in proposito che non vi è stato alcun riscontro od evidenza dell'assunzione di alcol da parte della resistente. Al contempo, non vi è riscontro di condotte maltrattanti della madre ai danni dei due figli minori;
infatti, risulta che il procedimento penale R.G. 2023/ 5202 contro la resistente per i reati di cui all'art. 572 c.p. (maltrattamenti in famiglia), scaturito dall'esposto dell'odierno ricorrente per i fatti descritti nell'atto introduttivo, sia stato archiviato come da provvedimento del 18.6.2025, allegato dalla resistente alla comparsa conclusionale.
Venendo alla situazione di , è emerso in modo lampante ed è stato da più parti ribadito Per_2
(c.t.u., Servizio sociale, educatrici) l'atteggiamento disfunzionale del padre nei confronti della madre, incidente sulla percezione che la minore ha della stessa;
si è evidenziato come il padre mostri un atteggiamento scarsamente collaborante nei riguardi dei Servizi e complessivamente inconcludente, non cercando realmente di mediare realmente nel rapporto madre-figlia ed essendosi venuto a configurare un vero e proprio conflitto di lealtà.
Al contempo tuttavia, la relazione madre-figlia resta critica e complessa, in ragione anche dei profili disfunzionali riconducibili anche alla madre;
la c.t.u. Dott.ssa ha sottolineato come, Per_3 nella separazione dei genitori e nell'introduzione delle figure dei partner, “da parte materna, potrebbe esserci stata una non piena capacità nel supportare la figlia di fronte a questi cambiamenti, non solo non riuscendo a tutelarla del tutto dalle criticità riguardanti la coppia genitoriale e dai propri vissuti circa la fine della relazione con ma anche non riuscendo ad Pt_1 assolvere una funzione di supporto, contenimento e elaborazione dei di lei vissuti rispetto alla nuova figura che si è inserita nel suo contesto, condizione dalla quale potrebbe, così, essere scaturito proprio quel senso di “allontanamento materno e di preferenza per il nuovo compagno”.
La condizione di è peraltro aggravata dalla disabilità cognitiva, che conduce ad una Per_2 maggiore difficoltà nella comprensione degli eventi e nell'elaborazione dei propri vissuti e ad una
9 maggiore rigidità nell'accettare anche gli interventi educativi e di supporto ed i cambiamenti degli assetti familiari.
Infatti, dalle relazioni rimesse in atti dal Servizio Sociale è emerso che la gestione degli incontri madre-figlia sia in spazio neutro che in spazio esterno è risultata piuttosto problematica: nella relazione del marzo 2025 si legge che “tali incontri non hanno prodotto nessun cambiamento in
, ma anzi, negli ultimi mesi sono diventati anche pericolosi per la minore stessa, la quale Per_2 si rifiuta di entrare presso la sede dello spazio neutro, piange e corre verso la strada”; parimenti, nella relazione da ultimo rimessa dal Servizio Sociale in data 15.7.2025 si sottolinea come l'intervento dell'educativa domiciliare presso il padre venga effettuato sempre al di fuori dell'abitazione, l'educatrice venga ignorata dai componenti del nucleo familiare, mentre Per_2
“non saluta, sta lontana e non risponde a nessuna domanda postale e le volte in cui è presente
il minore sembrerebbe in evidente difficoltà, a disagio e confuso sul comportamento da Per_1 assumere”.
Resta dunque un atteggiamento di diffidenza, disagio e chiusura della minore nella ripresa della frequentazione con la madre, a differenza di che è sempre risultato molto più aperto Per_1
e collaborante, tanto che è stata proposta la sospensione dell'educativa presso il nucleo paterno.
Ciononostante, ritiene il Collegio che la collocazione in contesto extrafamiliare di possa Per_2 rilevarsi notevolmente controproducente ed assolutamente contraria al suo primario interesse.
La c.t.u. Dott.ssa nel contradditorio con i consulenti di parte, ha espressamente affrontato Per_3 la questione, significando che “detta modalità di collocamento potesse, al contrario, rivelarsi pregiudizievole per proprio a causa del suo ritardo cognitivo il quale rischierebbe, con Per_2 buona probabilità, di ostacolarla nel comprendere un cambiamento così radicale inducendola, di contro, a schierarsi ancora di più dalla parte del padre e a cristallizzare maggiormente
l'immagine negativa della mamma”.
Va dunque mantenuta la prevalente collocazione di presso il padre, mentre non si ritiene Per_2 opportuno che siano sospesi gli interventi funzionali al recupero dei rapporti madre-figlia.
Del resto, ad oggi, l'unica modalità di interazione tra e la madre resta quella degli Per_2 incontri in forma protetta organizzati dal Servizio Sociale, ancorché da ultimo si sia Per_2 mostrata poco collaborante e molto oppositiva anche in tali contesti (si vedano le relazioni del
10 marzo 2025 e luglio 2025). La relazione madre figlia non deve essere interrotta ed è molto importante che il nucleo sia adeguatamente supportato nel percorso di recupero della relazione.
Al contempo si sollecita, come suggerito anche dal Servizio, un percorso che possa permettere a e al padre di prendere fiducia nel Servizio Sociale, dando anche l'opportunità alla Per_2 bambina di sperimentarne gli spazi quali “luoghi sicuri”, entrambe condizioni potenzialmente in grado di favorire il suo riavvicinamento alla madre.
Invece, la situazione di che aveva mostrato alcune criticità nella relazione con la Per_1 madre, si è risolta nel corso del procedimento, conducendo ad un quadro attuale maggiormente positivo.
Nella relazione suppletiva, la c.t.u. aveva così concluso “non avendo riscontrato elementi di pregiudizio nella sua relazione con la madre o inerenti al contesto familiare materno, si suggerisce il graduale ritorno ad una frequentazione paritaria dei genitori costituita per 7 giorni consecutivi con la madre e 7 giorni consecutivi con il padre. Riguardo alla mamma, in particolare, si suggerisce un implemento delle frequentazioni secondo i seguenti Step: 1° Step:
nella settimana di spettanza, starà con la madre, dal lunedì al venerdì, dall'uscita Per_1 di scuola alle ore 19.00 e, nel giorno del sabato e della domenica, dalle ore 10.00 alle ore 19.00, potendo recarsi a casa della mamma anche senza la presenza dell'educatrice. L'educatrice,
d'altro canto, svolgerà il proprio servizio di educativa domiciliare presso la casa della sig.ra
2 ore ogni giorno, indicativamente dalle ore 16.00 alle ore 18.00, dal lunedì al venerdì o, CP_1 in alternativa, secondo le risorse del Servizio ma garantendo, comunque, almeno 3 volte a settimana. 2°Step: nella settimana di spettanza, starà con la madre dal lunedì Per_1 all'uscita di scuola al lunedì successivo al rientro a scuola. L'educatrice svolgerà il proprio servizio di educativa domiciliare presso la casa della sig.ra almeno 2 volte alla settimana CP_1 per 2 ore a volta. Il passaggio dall'uno all'altro Step sarà definito dal Servizio Sociale affidatario dei minori sulla base della risposta emotiva e comportamentale del bambino e in caso di persistenti condizioni favorevoli nel contesto familiare materno. Oltre ciò, si suggerisce che venga mantenuto il servizio di educativa domiciliare presso la casa del sig. almeno 1 volta Pt_1
a settimana per 2 ore nelle settimane in cui vi si trova, durante il quale potrebbe Per_1 essere opportuna la presenza dell'intero nuovo nucleo familiare paterno per un'osservazione
11 diretta ed una conoscenza più approfondita delle dinamiche che avvengono al suo interno. Il
Servizio Sociale, inoltre, potrà effettuare eventuali ed opportune modifiche al calendario sovra esposto qualora non risultasse in linea con i bisogni del minore o apparisse pregiudizievole per lo stesso”.
Sul punto nella relazione da ultimo rimessa in atti dal Servizio Sociale del 15.7.2025, è emerso che la situazione di è andata progressivamente migliorando. L'intervento di Per_1 educativa domiciliare presso la casa materna ha avuto andamento produttivo e positivo ed è stato possibile osservare un miglioramento dei rapporti anche tra il minore ed il compagno della madre;
quest'ultimo risulta inoltre aver reperito un'attività lavorativa a presso una gelateria di
Viareggio con i seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 15.00 alle ore 19.00, il sabato, invece, dalle ore 9.00 alle ore 14.00.
A partire dal mese di giugno 2025, è emerso che il minore si reca a casa della madre quotidianamente, anche se tale decisione non è stata condivisa dal padre con i Servizi, per cui è stato richiesto di reintrodurre il PE presso la madre.
Sulla base di quanto riferito dal Servizio Sociale, sembrano nuovamente sussistere le condizioni per consentire una permanenza paritaria del minore presso ciascun genitore, essendosi già realizzata la situazione descritta dalla c.t.u. nel secondo step proposto, riattivando anche, nel rispetto della volontà del minore, i pernotti presso la casa della madre.
Chiaramente, alla ripresa degli incontri in forma libera e con PE fa seguito anche una riespansione della frequentazione nel periodo feriale. Infatti, come rappresentato dalla c.t.u. “In caso di persistenti condizioni favorevoli si confermano, inoltre, gli altri suggerimenti dati nella relazione peritale riguardo alla frequentazione tra e i genitori che, per comodità di Per_1 lettura, si riportano di seguito: • Per quanto concerne le festività natalizie si suggerisce che trascorra, con un genitore, il periodo che va dall'uscita di scuola nell'ultimo giorno Per_1 di frequenza scolastica al 30 dicembre alle ore 21.00 e, con l'altro, il periodo dal 30 dicembre alle ore 21.00 al rientro a scuola, secondo il principio dell'alternanza, negli anni, tra i genitori. •
Durante il periodo di Pasqua, invece, si suggerisce che trascorra i giorni, dal Per_1 mercoledì all'uscita della scuola alla domenica alle ore 21.00, con un genitore e i giorni, dalla domenica sera alle ore 21.00 al mercoledì mattina (quando rientrerà a scuola), con l'altro
12 genitore, alternandosi nel corso degli anni. • Nel periodo estivo di sospensione scolastica verrà mantenuta la frequentazione settimanale e, nel giorno del lunedì, il genitore che ha presso di sé il figlio lo accompagnerà dall'altro genitore alle ore 10.00. • Nel periodo estivo, inoltre, i genitori potranno trascorrere 21 giorni, di cui anche 14 consecutivi, con il figlio comunicando detti periodi all'altro genitore entro il 15 giugno di ogni anno. • Negli altri giorni di festa presenti nel corso dell'anno (25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, 15 agosto, 1 novembre, 8 dicembre) verrà seguito il calendario ordinario di frequentazione”.
Resta comunque la necessità di supportare e monitorare adeguatamente il nucleo, con gli interventi di educativa già attivi, sulle cui concrete modalità di attuazione la decisione è rimessa al Servizio Sociale, anche in ordine all'efficacia degli interventi ed all'effettiva adesione dei componenti del nucleo ad essi.
Per quanto attiene ai profili di carattere economico, si ribadisce che sono venute meno le condizioni per il mantenimento disposto a carico del ricorrente in favore della resistente. CP_2 ha infatti intrapreso una nuova stabile relazione more uxorio, avviando una convivenza con il compagno, dal quale è nata anche una bambina.
Per quanto riguarda i minori, se è vero che le condizioni reddituali delle parti sono senz'altro sperequate (il ricorrente ha redditi annui di circa €17.000 a fronte della resistente, che svolge lavori soltanto saltuari e stagionali) è altresì vero che, mentre è collocato per pari Per_1 tempi presso ciascun genitore, è integralmente a carico del padre. Per_2
Proprio la differenza delle condizioni reddituali delle parti giustifica la contribuzione in via diretta al mantenimento dei minori;
se infatti astrattamente vi sarebbero le condizioni per disporre un assegno perequativo in favore della resistente, per i tempi in cui è presso la Per_1 stessa, al contempo ella dovrebbe contribuire al mantenimento di , di talché le due poste Per_2 reciprocamente vanno a compensarsi.
Le indennità di frequenza e le pensioni di invalidità per la minore , poiché costei si trova Per_2 prevalentemente collocata presso il padre, spettano a quest'ultimo in qualità di suo principale caregiver. L'assegno unico è invece attribuito come per legge.
13 Le spese straordinarie, come da protocollo in vigore presso questo Tribunale, sono poste a carico dei genitori in ragione del 50% ciascuno, non giustificandosi una contribuzione integralmente a carico del solo padre, che già sopporta il maggior onere della gestione esclusiva di . Per_2
Del tutto superflue sono le richieste formulate dalla resistente di trasmissione degli atti al PM, in sede, posto che il PM è già parte del procedimento ed interventore necessario e parimenti superflua si appalesa la richiesta di trasmissione al PM presso il Tribunale per i Minorenni, giusto il disposto dell'art. 38 disp. att. e la pacifica competenza di questo ufficio sulle domande oggetto del giudizio.
Infine, il Collegio ritiene non accoglibili le richieste di risarcimento del danno che sono state formulate dalla resistente.
Infatti, la situazione di criticità con si è venuta a risolvere nel corso del Per_1 procedimento e comunque non è ascrivibile esclusivamente alla condotta paterna, bensì è dipesa anche da un'iniziale criticità dei rapporti del minore con il compagno della madre e dalla non chiara condotta di quest'ultima, la quale non pareva aver compreso l'importanza di tutelare il minore e di ascoltarne i bisogni e le richieste.
Si è invece già sottolineata la peculiarità della condizione di la quale, seppur senz'altro Per_2 influenzata dal comportamento paterno, presenta anche un quadro comportamentale connesso alla sua patologia ed alla sua disabilità intellettiva incidente nel sereno svolgimento degli incontri con la madre e nella relazione con la stessa, tanto che, come già si è ampiamente detto sopra, non può ascriversi soltanto al ricorrente la cessazione di ogni rapporto tra la minore e la madre.
L'esito del giudizio, la natura del procedimento, la decisione assunta nell'interesse dei minori e la parziale soccombenza di entrambe le parti sulle domande proposte giustificano la compensazione integrale delle spese di lite.
A carico delle parti in ragione del 50% ciascuna sono poste le spese di c.t.u.; a carico di ciascuna parte restano le spese per i rispettivi cc.tt.pp.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
14 -affida i minori ai Servizi Sociali del Comune di VIAREGGIO, cui è conferito il potere di assumere ogni decisione in ambito sanitario e scolastico, nonché il compito di trattare eventuali rapporti con le p.a. e di gestire ogni questione di carattere burocratico;
- dispone la collocazione alternata del minore presso ciascun genitore, con Per_1 frequentazione paritaria dei genitori (7 giorni consecutivi con la madre e 7 giorni consecutivi con il padre, con scambio il lunedì all'uscita da scuola); per quanto concerne le festività natalizie trascorrerà con un genitore il periodo che va dall'uscita di scuola nell'ultimo giorno Per_1 di frequenza scolastica al 30 dicembre alle ore 21.00 e con l'altro il periodo dal 30 dicembre alle ore 21.00 al rientro a scuola, secondo il principio dell'alternanza, negli anni, tra i genitori;
durante il periodo di Pasqua, trascorrerà i giorni dal mercoledì all'uscita della scuola Per_1 alla domenica alle ore 21.00 con un genitore e i giorni dalla domenica sera alle ore 21.00 al mercoledì mattina (quando rientrerà a scuola), con l'altro genitore, alternandosi nel corso degli anni;
nel periodo estivo di sospensione scolastica verrà mantenuta la frequentazione settimanale e, nel giorno del lunedì, il genitore che ha presso di sé il figlio lo accompagnerà dall'altro genitore alle ore 10.00; nel periodo estivo, inoltre, i genitori potranno trascorrere 21 giorni, di cui anche 14 consecutivi, con il figlio comunicando detti periodi all'altro genitore entro il 15 giugno di ogni anno;
negli altri giorni di festa presenti nel corso dell'anno (25 aprile, 1 maggio, 2 giugno,
15 agosto, 1 novembre, 8 dicembre) verrà seguito il calendario ordinario di frequentazione;
- dispone la collocazione prevalente della minore presso il padre, con frequentazione Per_2 della madre in forma protetta o comunque intermediata dal Servizio Sociale, che provvederà ad organizzare i relativi incontri, compatibilmente con la condizione di benessere psicologico e la disponibilità della minore e sempre raccordandosi con la NPI che ha in carico la stessa;
- dispone la prosecuzione da parto del Servizio Sociale degli interventi di supporto e monitoraggio del nucleo, ivi compresa l'educativa domiciliare, sulle cui concrete modalità di attuazione la decisione è rimessa al Servizio Sociale, anche in ordine all'efficacia degli interventi ed all'effettiva adesione dei componenti del nucleo ad essi;
- dispone che il Servizio incaricato relazioni ex art. 337 c.c. al Giudice Tutelare con cadenza semestrale;
15 - dispone il mantenimento diretto dei minori da parte dei genitori, nei tempi di permanenza presso ciascun genitore;
le indennità di frequenza e gli assegni correlati alla disabilità della minore saranno attribuiti integralmente al padre;
l'assegno unico è ripartito come per legge;
Per_2
- pone a carico delle parti in ragione del 50% le spese straordinarie, come da protocollo in vigore presso questo Tribunale;
- revoca l'assegno di mantenimento posto a carico del ricorrente in favore della resistente;
- rigetta le altre domande proposte dalle parti;
- compensa integralmente le spese di lite;
- pone a carico delle parti in ragione del 50% ciascuna le spese di c.t.u. come in atti liquidate;
a carico di ciascuna parte restano le spese per i rispettivi cc.tt.pp.
Lucca, così deciso nella camera di consiglio del 20.10.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott.ssa Maria Giulia D'Ettore dott.ssa Anna Martelli
16
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LUCCA
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Anna Martelli Presidente dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Giudice Relatore dott.ssa Silvia Morelli Giudice visti i preverbali depositati in pct, contenenti le conclusioni rassegnate, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. ELENA Parte_1 C.F._1
NA e dell'Avv. GIULIO PARENTI, elettivamente domiciliato presso lo studio della prima in Calcinaia (PI), Via Del Tiglio n. 157, giusta procura in calce all'atto introduttivo
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. MARIA CRISTINA CP_1 C.F._2
MATTUGINI, elettivamente domiciliata presso lo studio della stessa in Viareggio (LU)- Via
Sant'Antonio n. 3, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
RESISTENTE
Il Pubblico Ministero
INTERVENUTO NECESSARIO
1 Oggetto: modifica condizioni di separazione
CONCLUSIONI
Per “Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Lucca, previa ammissione di tutte le istanze istruttorie in Parte_1 atti, per tutti i motivi già esposti ed argomentati in tutti gli atti di causa, modificare le condizioni di separazione contenute nella sentenza n. 366 emessa dal su intestato Tribunale in data 08/03/2023 e per l'effetto: - In via principale disporre l'affidamento esclusivo di entrambi i minori al sig. ovvero l'affidamento Parte_1 condiviso se ritenuto il migliore e più tutelante regime di affidamento dei minori, con revoca dell'affidamento al Servizio Sociale, in ogni caso con collocamento prevalente e residenza anagrafica di entrambi i minori presso il padre in Viareggio via della Caserma n.21 int.B; - Disporre il diritto di visita della madre, per quanto riguarda il minore secondo il calendario graduale di cui alla CTU del 11.03.2025, mentre per quanto riguarda la Per_1 minore , con le modalità protette più adeguate e tutelanti per la minore;
- Disporre un contributo di Per_2 mantenimento a carico della sig.ra pari ad €500,00 per entrambi i figli (€ 250,00 per ciascun figlio) oltre CP_1 al 50% delle spese straordinarie ovvero, in ogni caso, disporre un contributo di mantenimento a carico della sig.ra pari ad € 250,00 per la figlia oltre al 50% delle spese straordinarie per entrambi i figli;
- In ogni CP_1 Per_2 caso disporre l'assegnazione degli assegni familiari, degli assegni unici e dei bonus per entrambi i figli in favore del sig. - In ogni caso disporre l'assegnazione in favore del sig. di qualunque Parte_1 Parte_1 indennità riconosciuta alla figlia (invalidità, indennità di frequenza, indennità di accompagnamento e altre); - Per_2 In ogni caso disporre la revoca dell'assegno di mantenimento previsto in favore della sig.ra ; Con CP_1 vittoria delle spese di lite.” Per : insistendo in via istruttoria nelle istanze non ammesse, “Voglia il Tribunale di Lucca, alla CP_1 luce di quanto emerso dagli accertamenti e indagini effettuati, respingere la domanda avanzata dal sig.
[...] perché infondata in fatto e in diritto: IN VIA PRINCIPALE confermare l'affidamento esclusivo dei minori Pt_2 alla madre come già disposto con la sentenza n. 366/2023 che ha definito il giudizio di separazione con disciplina della frequentazione tra padre e figli con previsione di precisi giorni della settimana e orari in cui i figli possono stare CP_ con il padre. A titolo indicativo la sig.ra propone il seguente calendario: • Durante il periodo scolastico il sig. preleverà i figli all'uscita dalla scuola i giorni di martedì e giovedì e li terrà con sé fino alla mattina seguente Pt_1 quando li riaccompagnerà a scuola;
Al termine della scuola il sig. ,sempre il martedì ed il giovedì, preleverà i Pt_1 minori a casa della madre alle ore 10,00 e li riporterà la mattina seguente alle 09,00 riconsegnandoli alla madre o alla baby sitter in caso di impegni lavorativi della resistente che non le consentono di essere presente o portandoli direttamente nell'orario che verrà fissato presso il centro estivo;
• A fine settimana alternati sig. preleverà i Pt_1 figli dalla casa della madre dal sabato alle 10,00 alla domenica alle 20,00 quando provvederà a riaccompagnarli dalla resistente;
• Le festività natalizie seguiranno il criterio dell'alternanza e pertanto dal 2025 i minori trascorreranno il giorno di Natale e di Santo Stefano con la madre, il 31 dicembre e Capodanno con il padre, Epifania 2026 con la madre e così alternandosi per gli anni successivi. I compleanni dei minori verranno festeggiati con i genitori nel rispetto dell'alternanza; tenuto conto di quanto accaduto nel 2023, la figlia trascorrerà il compleanno del Per_2Per_ 24.12.2025 con la madre così come festeggerà il compleanno del 17.04.2026 con la madre e così i successivi anni seguendo un criterio di alternanza ad oggi disatteso. • Stesso criterio per le festività pasquali, a decorrere dalla Pasqua 2026, vigilia e domenica di Pasqua con la madre e lunedì dell'Angelo con il padre • Le festività ed i giorni di vacanza intermedi seguiranno il criterio del calendario di visite fissato. • Durante le vacanze estive ed invernali i genitori potranno trascorrere con i figli un periodo di vacanza rispettivamente di 7 giorni in estate e 7 in inverno anche non consecutivi se intendono portarli in vacanza altrimenti verrà rispettato il calendario di visite fissato. I ricorrenti concordano che entro il 30 maggio per le vacanze estive e entro il 30 ottobre per quelle invernali comunicheranno rispettivamente per scritto i periodi di vacanza scelti, le località di vacanza, i riferimenti anche telefonici. Resta inteso che durante i periodi di permanenza dei minori presso ciascun genitore, anche legati all'alternanza settimanale, l'altro potrà contattarli al telefono quotidianamente e non andare a trovarli o chiedere di vederli quando sono con l'altro genitore. Le relative spese faranno esclusivo e totale carico al genitore che porterà in vacanza i figli. • Entrambi i genitori saranno obbligati a comunicarsi reciprocamente ogni cambiamento di residenza e/o domicilio e di recapiti telefonici nonché gli eventuali diversi recapiti telefonici dei luoghi di villeggiatura. IN VIA SUBORDINATA, nel caso in cui le valutazioni che il Giudice dovrà preventivamente disporre dovessero
2 evidenziare una incapacità genitoriale del sig. tale da creare possibile pregiudizio all'equilibrio e Parte_1 alla salute dei figli nonché ad una crescita serena degli stessi, come pare plausibile da quanto esposto e che sarà oggetto di prova nel presente giudizio, Voglia il Tribunale disporre il cosiddetto “ affidamento super-esclusivo” ossia l'affidamento esclusivo dei figli alla madre con possibilità per il padre di vederli in modo protetto ossia in modo monitorato alla presenza di persone specializzate a tutela di figli. IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA, nel caso in cui il Tribunale non ritenga sussistere le condizioni per un affidamento esclusivo Voglia disporre l'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori con residenza prevalente presso la madre. IN OGNI CASO l'affidamento della minore , qualunque forma venga ritenuta da Tribunale opportuna nell'interesse della Per_2 minore, non può prescindere da una collocazione extrafamiliare della piccola per sottrarla al Per_2 condizionamento paterno e avere così un approccio “libero” alla figura materna, soluzione già presa in considerazione anche dalla consulente nelle conclusioni della perizia integrativa, considerato che tutti i tentativi fatti fino ad oggi per riavvicinare la bimba alla madre sono stati vani e la causa di ciò è da individuarsi nel comportamento del sig. Voglia inoltre il Tribunale in ogni caso confermare il contributo al mantenimento dei Pt_1 figli e l'imputazione delle spese straordinarie nella misura già disposta con la sentenza n. 366/2023 del Tribunale di Lucca. IN VIA SUB CAUTELARE giusta note del procedimento 3400/2023-1: Stante l'attualità della condotta pregiudizievole l'istante chiede la trasmissione gli atti al P.M. della Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario al fine del coordinamento con gli uffici del P.M. avanti il Tribunale dei Minorenni di Firenze per l'adozione di ogni provvedimento ritenuto utile ed urgente nell'interesse dei minori. Stante la mancanza di collaborazione del sig. si chiede che l'Ill.mo Tribunale adito, voglia in maniera congiunta, ex art.709 ter c.p.c, Pt_1 irrogare a carico dello stesso il risarcimento del danno a favore della sig.ra nella misura di € 10.000,00 CP_1 per aver ostacolato più volte il diritto di visita della madre, riscontrando un sistematico boicottaggio agli incontri Per_ della madre la figlia e con il minore come recentemente emerso, nonché il pagamento di una sanzione Per_2 amministrativa pecuniaria, di € 5000,00 a favore della Cassa delle Ammende. Infine stante l'esigenza di tutela dell'incolumità dei minori derivanti dalla condotta pregiudizievole del genitore presso il quale dimorano, sig.
[...]
con la grave violazione dei doveri inerenti la responsabilità genitoriale e abuso dei relativi poteri Pt_1 arrecando in maniera sistematica pregiudizio anche psicologico dei figli, si chiede al Tribunale l'adozione dei Per_ provvedimenti protettivi più idonei nell'interesse dei minori ed In ogni caso con vittoria di spese e Per_2 compenso del giudizio sia ordinario che cautelare”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473 bis.29 c.p.c., ritualmente notificato, ha convenuto in Parte_1 giudizio per richiedere la modifica delle condizioni di separazione stabilite nella CP_1 sentenza di separazione n. 366/2023 del Tribunale di Lucca (con cui era stato disposto:
l'affidamento esclusivo dei figli minori , nata il [...] e nato il Per_2 Per_1
17.4.2018 alla madre, con collocazione presso la stessa e la possibilità per il padre di vedere i figli previo accordo con la madre;
un contributo di mantenimento a carico del padre di €500 per i figli, oltre il 100% delle spese straordinarie e di €300 per la moglie) domandando, in via principale: l'affido congiunto dei figli ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso il padre e diritto della madre di tenerli con sé due giorni infrasettimanali con PE (martedì e giovedì) ed a finesettimana alternati;
principali festività alternate;
revoca di ogni contributo di mantenimento a proprio carico;
3 in via subordinata: l'affido esclusivo dei figli minori al padre, incontri in forma protetta con la madre, un assegno a carico della madre per il mantenimento dei minori di €500 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie;
in via ulteriormente subordinata: in caso di conferma della prevalente collocazione dei minori presso la madre, conferma del solo contributo di mantenimento in favore dei minori di
€500, con revoca di ogni contributo in favore della resistente.
Ha richiesto anche l'intervento del Servizio Sociale, per mediare la situazione venutasi a creare ed un'indagine sulla capacità genitoriale.
A sostegno della propria domanda ha dedotto che:
- nel procedimento di separazione non era stato assistito da alcun difensore e si era presentato personalmente all'udienza presidenziale del 8.3.2023, senza aver realmente compreso, data la non piena padronanza della lingua italiana, quanto riferito dal
Presidente e quanto in tale sede apparentemente concordato con la moglie;
- la situazione di fatto era mutata in quanto i figli dimoravano prevalentemente presso il padre e comunque manifestavano disagio e difficoltà a recarsi presso la casa della madre, ciò anche in ragione delle strategie educative inadeguate e delle condotte aggressive della madre nei riguardi dei figli, specialmente e della condotta violenta del compagno Per_2 della resistente (il figlio era tornato a casa con lividi e con una frattura al Per_1 piede ed aveva riferito che gli erano stati procurati dal compagno della madre); per le condotte contestate erano in corso indagini;
- la resistente faceva abuso di alcolici;
- i redditi annui pari a circa €17.000 lordi non gli consentivano un esborso mensile di €800 come stabilito in separazione, dovendo sopportare anche il canone di locazione e comunque non sussistendo i presupposti per il mantenimento in favore della ex moglie, data la convivenza con un altro uomo.
Si è costituita , chiedendo il rigetto dell'avversa domanda e domandando: CP_1 in via principale: la conferma della sentenza n. 366/2023 del Tribunale di Lucca, anche in punto di contributi al mantenimento, con previsione di un calendario strutturato di frequentazione, con giorni prestabiliti di permanenza dei minori presso il padre;
4 in via subordinata: l'affido super-esclusivo dei minori alla madre;
in via ulteriormente subordinata: l'affido condiviso dei minori ad entrambi i genitori.
A sostegno della domanda ha evidenziato che:
- il ricorrente conosce in realtà molto bene la lingua italiana, vivendo in Italia da molti anni e dunque ben aveva compreso l'accordo raggiunto dinanzi al Presidente;
- il matrimonio era stato caratterizzato dalle condotte aggressive e prevaricanti del ricorrente, anche rispetto alla gestione dei figli, agli occhi dei quali la madre veniva costantemente svalutata e screditata, come dimostrato dai comportamenti inadeguati, ostili e verbalmente violenti assunti dal figlio nei suoi confronti, mentre Per_1 Per_2 dal luglio 2023 si rifiutava categoricamente di stare con la madre ed il padre non era minimamente collaborante nel farle incontrare;
- già dal mese di aprile del 2023, date le difficoltà in particolare nella gestione del figlio si era rivolta al Servizio Sociale del Comune di Viareggio che aveva attivato Per_1 un'educativa domiciliare presso ciascun genitore, facendo emergere la scarsa collaborazione del ricorrente rispetto agli interventi proposti;
il Servizio peraltro aveva già in carico il nucleo, su iniziativa del Tribunale per i Minorenni, in quanto la figlia minore
è portatrice di handicap ed in carico alla NPI;
Per_2
- il nuovo compagno, che viveva e lavorava in un'altra regione, non era convivente con la stessa, trattenendosi solo il finesettimana e comunque non aveva mai tenuto condotte aggressive o violente nei confronti dei figli minori;
- ella lavorava soltanto come stagionale, avendo redditi ben inferiori a quelli dell'ex coniuge;
- anche a carico del ricorrente pendeva un procedimento penale, per le condotte perpetrate ai danni della resistente.
All'udienza del 16.2.2024, il Tribunale, sentite le parti, ha così disposto ex art. 473bis.22 c.p.c.:
“tenuto conto della grave conflittualità tra i genitori e delle riscontrate problematiche, in punto di frequentazione e di assunzione di decisioni in ambito scolastico e sanitario, per entrambi i minori:
5 -affida i minori ai Servizi Sociali del Comune di VIAREGGIO, cui è conferito il potere di assumere ogni decisione in ambito sanitario e scolastico, nonché il compito di trattare eventuali rapporti con le p.a. e di gestire ogni questione di carattere burocratico, con conferma dell'attuale collocamento dei minori;
- dispone che a cura dei Servizi Sociali affidatari sia attivato un intervento di educativa domiciliare sia presso il padre che presso la madre, nonché che siano organizzati incontri osservati tra la figlia e la madre anche nell'abitazione della stessa, con cadenza almeno settimanale;
- rimette al nominando c.t.u. l'elaborazione di un calendario di frequentazione genitori-figli anche con riguardo all'altro figlio minore;
- conferma in via provvisoria per il resto i provvedimenti già in essere” ed ha nominato c.t.u. la Dott.ssa con incarico di valutare la capacità genitoriale del padre e della madre e dato Persona_3 mandato ai Servizi Sociali di relazionare sul nucleo.
La c.t.u. nominata, nella relazione depositata il 2.10.2024, ha segnalato come maggiormente rispondente all'interesse dei minori il regime di affidamento degli stessi al Servizio Sociale del
Comune di Viareggio, con collocazione alternata del minore il quale già trascorreva Per_1 presso ciascun genitore 7 giorni consecutivi, con “passaggio” da un genitore all'altro il lunedì all'uscita da scuola e con collocazione di presso il padre, seppur con la prosecuzione del Per_2 monitoraggio del Servizio per la ripresa di incontri madre-figlia in forma assistita ed allo scopo di lavorare sul conflitto di lealtà della minore con il padre, ferma l'attivazione del servizio di educativa domiciliare presso ciascun genitore. Ha inoltre suggerito misure di supporto alla genitorialità, specie per la risoluzione delle problematiche emerse nella figlia ed al Per_2 contempo un percorso psicologico e psicoterapeutico in favore di . Per_2
Successivamente il Collegio, all'esito della camera di consiglio del 18.10.2024, ha ritenuto necessario disporre un'integrazione delle operazioni di consulenza, dovendosi procedere all'osservazione del nucleo familiare e delle dinamiche genitori-figli, alla luce delle circostanze sopravvenute, rappresentate nelle relazioni rimesse in atti dal Servizio Sociale e confermate all'udienza del 9.10.2024 e nella specie: la stabile convivenza della madre con il nuovo compagno, da cui aspettava peraltro un figlio, l'applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari al compagno della madre dei minori, eseguita presso il domicilio della madre, il rifiuto manifestato dal figlio rispetto ai pernotti presso la madre (era infatti emerso Per_1
6 che nella settimana di competenza della madre, stabilita dalla c.t.u., stava in realtà Per_1 presso di lei solo da dopo scuola alla cena), in uno con l'atteggiamento ancora ostacolante e poco collaborativo del padre dei minori, anch'egli in attesa di un figlio dalla nuova compagna;
invero le conclusioni della c.t.u. tenevano conto della fase in cui il minore frequentava Per_1 regolarmente le abitazioni di entrambi i genitori, pernottando presso ciascuno.
E' stata inoltre valorizzata la prevalente presenza di entrambi i figli presso la casa paterna conseguentemente, evidenziando: la necessità di integrare i lavori peritali, indagando anche le ragioni del rifiuto di e proponendo un conseguente nuovo calendario di incontri che Per_1 tenesse conto dell'effettiva situazione dei minori;
la necessità di avviare un percorso di recupero dei rapporti tra madre e figlio, anche con l'intermediazione degli operatori del servizio ed eventualmente di concerto con il percorso avviato per la figlia. E' stata inoltre stabilita la revoca del contributo al mantenimento versato dal padre in favore della madre, sia per i minori, in ragione del prevalente collocamento presso lo stesso, sia per la madre, atteso che costei risultava aver pacificamente intrapreso una stabile convivenza con il nuovo compagno, mentre per lo stato di inoccupazione della resistente e la contribuzione in via diretta al mantenimento, per i tempi in cui era presso la stessa, non è stato ritenuto di porre a carico della madre un contributo per il Per_1 mantenimento dei figli.
Nelle more del deposito della relazione integrativa, il Servizio affidatario ha segnalato la notevole complessità della presa in carico del nucleo, in ragione delle condotte ostacolanti e poco collaborative del padre, influenti sul recupero della frequentazione madre-figli.
Sentite le parti, che hanno presentato istanze reciproche ex art. 473bis.39 c.p.c., il Collegio ha confermato i provvedimenti già in essere.
È stata infine acquisita la relazione integrativa del c.t.u. e la causa è stata rimessa in decisione ex art. 473bis.28 c.p.c. con termini di legge per memorie conclusive.
Non si è invece provveduto all'audizione dei minori, in ragione dell'età degli stessi, della condizione di disabilità di e dell'approfondita ed articolata restituzione della loro Per_2 condizione ricavabile dalle operazioni di consulenza, dalle relazioni dell'educativa domiciliare e dal monitoraggio del Servizio Sociale.
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7 In punto di affidamento, prevalente collocazione dei minori e frequentazione genitori figli si condividono e pienamente ratificano le conclusioni rassegnate dalla c.t.u., come integrate a seguito di ulteriore disposta osservazione del nucleo familiare, conclusioni che risultano del tutto coerenti con le esigenze dei minori e che rispondono al loro primario interesse. Invero, il percorso logico e le argomentazioni poste dal c.t.u. a base della consulenza, che tengono puntualmente conto della documentazione versata in atti e delle rispettive prospettazioni delle parti, nonché delle osservazioni formulate dai c.t.p., cui è stata fornita ampia e motivata risposta, sono intrinsecamente coerenti e congrui, oltre che in linea con le ulteriori emergenze istruttorie, evidenziando la correttezza metodologica dell'approccio seguito.
Va dunque confermato l'affidamento dei minori al Servizio Sociale di Viareggio, cui è conferito il potere di assumere ogni decisione in ambito sanitario e scolastico, nonché il compito di trattare eventuali rapporti con le p.a. e di gestire ogni questione di carattere burocratico.
Difatti, occorre rilevare che, sebbene l'istituto dell'affido condiviso della prole ad entrambi i genitori costituisca la regola in materia di affidamento dei figli minori in caso di rottura dell'unione familiare, tuttavia il Tribunale può, qualora sussistano gravi motivi, ai sensi dell'art. 337 ter c.c., nonché ai sensi del novello art. 5 bis Legge 4 maggio 1983, n. 184, anche d'ufficio stabilire che i minori siano affidati ad una famiglia diversa da quella d'origine, ad enti o istituzioni o comunque ai Servizi Sociali.
Come ben evidenziato dalla Dott.ssa nella consulenza in atti, “alla luce delle risultanze Per_3 peritali, vista la persistente conflittualità tra la sig.ra e il sig. nonché la loro CP_1 Pt_1 difficoltà a svolgere congiuntamente il ruolo genitoriale per la mancata capacità di collaborare, comunicare e prendere decisioni congiunte nell'interesse dei figli, la scrivente suggerisce il mantenimento dell'affido dei minori in oggetto al Servizio Sociale del Comune di Viareggio, affidando allo stesso il potere di assumere ogni decisione in ambito sanitario e scolastico, oltre che relativamente ad ogni altro aspetto ritenuto funzionale per il benessere psico-affettivo dei minori”.
Con riferimento, invece, alla prevalente collocazione dei minori ed alla frequentazione genitori- figli, l'indagine condotta nel supplemento di c.t.u. in uno con le relazioni rimesse in atti dal
8 Servizio Sociale danno conto di una situazione ad oggi molto diversa in ordine ai due figli della coppia.
Si premette, data l'istruttoria svolta, che alcun pregiudizio è stato riscontrato nella relazione madre-figli.
Si precisa in proposito che non vi è stato alcun riscontro od evidenza dell'assunzione di alcol da parte della resistente. Al contempo, non vi è riscontro di condotte maltrattanti della madre ai danni dei due figli minori;
infatti, risulta che il procedimento penale R.G. 2023/ 5202 contro la resistente per i reati di cui all'art. 572 c.p. (maltrattamenti in famiglia), scaturito dall'esposto dell'odierno ricorrente per i fatti descritti nell'atto introduttivo, sia stato archiviato come da provvedimento del 18.6.2025, allegato dalla resistente alla comparsa conclusionale.
Venendo alla situazione di , è emerso in modo lampante ed è stato da più parti ribadito Per_2
(c.t.u., Servizio sociale, educatrici) l'atteggiamento disfunzionale del padre nei confronti della madre, incidente sulla percezione che la minore ha della stessa;
si è evidenziato come il padre mostri un atteggiamento scarsamente collaborante nei riguardi dei Servizi e complessivamente inconcludente, non cercando realmente di mediare realmente nel rapporto madre-figlia ed essendosi venuto a configurare un vero e proprio conflitto di lealtà.
Al contempo tuttavia, la relazione madre-figlia resta critica e complessa, in ragione anche dei profili disfunzionali riconducibili anche alla madre;
la c.t.u. Dott.ssa ha sottolineato come, Per_3 nella separazione dei genitori e nell'introduzione delle figure dei partner, “da parte materna, potrebbe esserci stata una non piena capacità nel supportare la figlia di fronte a questi cambiamenti, non solo non riuscendo a tutelarla del tutto dalle criticità riguardanti la coppia genitoriale e dai propri vissuti circa la fine della relazione con ma anche non riuscendo ad Pt_1 assolvere una funzione di supporto, contenimento e elaborazione dei di lei vissuti rispetto alla nuova figura che si è inserita nel suo contesto, condizione dalla quale potrebbe, così, essere scaturito proprio quel senso di “allontanamento materno e di preferenza per il nuovo compagno”.
La condizione di è peraltro aggravata dalla disabilità cognitiva, che conduce ad una Per_2 maggiore difficoltà nella comprensione degli eventi e nell'elaborazione dei propri vissuti e ad una
9 maggiore rigidità nell'accettare anche gli interventi educativi e di supporto ed i cambiamenti degli assetti familiari.
Infatti, dalle relazioni rimesse in atti dal Servizio Sociale è emerso che la gestione degli incontri madre-figlia sia in spazio neutro che in spazio esterno è risultata piuttosto problematica: nella relazione del marzo 2025 si legge che “tali incontri non hanno prodotto nessun cambiamento in
, ma anzi, negli ultimi mesi sono diventati anche pericolosi per la minore stessa, la quale Per_2 si rifiuta di entrare presso la sede dello spazio neutro, piange e corre verso la strada”; parimenti, nella relazione da ultimo rimessa dal Servizio Sociale in data 15.7.2025 si sottolinea come l'intervento dell'educativa domiciliare presso il padre venga effettuato sempre al di fuori dell'abitazione, l'educatrice venga ignorata dai componenti del nucleo familiare, mentre Per_2
“non saluta, sta lontana e non risponde a nessuna domanda postale e le volte in cui è presente
il minore sembrerebbe in evidente difficoltà, a disagio e confuso sul comportamento da Per_1 assumere”.
Resta dunque un atteggiamento di diffidenza, disagio e chiusura della minore nella ripresa della frequentazione con la madre, a differenza di che è sempre risultato molto più aperto Per_1
e collaborante, tanto che è stata proposta la sospensione dell'educativa presso il nucleo paterno.
Ciononostante, ritiene il Collegio che la collocazione in contesto extrafamiliare di possa Per_2 rilevarsi notevolmente controproducente ed assolutamente contraria al suo primario interesse.
La c.t.u. Dott.ssa nel contradditorio con i consulenti di parte, ha espressamente affrontato Per_3 la questione, significando che “detta modalità di collocamento potesse, al contrario, rivelarsi pregiudizievole per proprio a causa del suo ritardo cognitivo il quale rischierebbe, con Per_2 buona probabilità, di ostacolarla nel comprendere un cambiamento così radicale inducendola, di contro, a schierarsi ancora di più dalla parte del padre e a cristallizzare maggiormente
l'immagine negativa della mamma”.
Va dunque mantenuta la prevalente collocazione di presso il padre, mentre non si ritiene Per_2 opportuno che siano sospesi gli interventi funzionali al recupero dei rapporti madre-figlia.
Del resto, ad oggi, l'unica modalità di interazione tra e la madre resta quella degli Per_2 incontri in forma protetta organizzati dal Servizio Sociale, ancorché da ultimo si sia Per_2 mostrata poco collaborante e molto oppositiva anche in tali contesti (si vedano le relazioni del
10 marzo 2025 e luglio 2025). La relazione madre figlia non deve essere interrotta ed è molto importante che il nucleo sia adeguatamente supportato nel percorso di recupero della relazione.
Al contempo si sollecita, come suggerito anche dal Servizio, un percorso che possa permettere a e al padre di prendere fiducia nel Servizio Sociale, dando anche l'opportunità alla Per_2 bambina di sperimentarne gli spazi quali “luoghi sicuri”, entrambe condizioni potenzialmente in grado di favorire il suo riavvicinamento alla madre.
Invece, la situazione di che aveva mostrato alcune criticità nella relazione con la Per_1 madre, si è risolta nel corso del procedimento, conducendo ad un quadro attuale maggiormente positivo.
Nella relazione suppletiva, la c.t.u. aveva così concluso “non avendo riscontrato elementi di pregiudizio nella sua relazione con la madre o inerenti al contesto familiare materno, si suggerisce il graduale ritorno ad una frequentazione paritaria dei genitori costituita per 7 giorni consecutivi con la madre e 7 giorni consecutivi con il padre. Riguardo alla mamma, in particolare, si suggerisce un implemento delle frequentazioni secondo i seguenti Step: 1° Step:
nella settimana di spettanza, starà con la madre, dal lunedì al venerdì, dall'uscita Per_1 di scuola alle ore 19.00 e, nel giorno del sabato e della domenica, dalle ore 10.00 alle ore 19.00, potendo recarsi a casa della mamma anche senza la presenza dell'educatrice. L'educatrice,
d'altro canto, svolgerà il proprio servizio di educativa domiciliare presso la casa della sig.ra
2 ore ogni giorno, indicativamente dalle ore 16.00 alle ore 18.00, dal lunedì al venerdì o, CP_1 in alternativa, secondo le risorse del Servizio ma garantendo, comunque, almeno 3 volte a settimana. 2°Step: nella settimana di spettanza, starà con la madre dal lunedì Per_1 all'uscita di scuola al lunedì successivo al rientro a scuola. L'educatrice svolgerà il proprio servizio di educativa domiciliare presso la casa della sig.ra almeno 2 volte alla settimana CP_1 per 2 ore a volta. Il passaggio dall'uno all'altro Step sarà definito dal Servizio Sociale affidatario dei minori sulla base della risposta emotiva e comportamentale del bambino e in caso di persistenti condizioni favorevoli nel contesto familiare materno. Oltre ciò, si suggerisce che venga mantenuto il servizio di educativa domiciliare presso la casa del sig. almeno 1 volta Pt_1
a settimana per 2 ore nelle settimane in cui vi si trova, durante il quale potrebbe Per_1 essere opportuna la presenza dell'intero nuovo nucleo familiare paterno per un'osservazione
11 diretta ed una conoscenza più approfondita delle dinamiche che avvengono al suo interno. Il
Servizio Sociale, inoltre, potrà effettuare eventuali ed opportune modifiche al calendario sovra esposto qualora non risultasse in linea con i bisogni del minore o apparisse pregiudizievole per lo stesso”.
Sul punto nella relazione da ultimo rimessa in atti dal Servizio Sociale del 15.7.2025, è emerso che la situazione di è andata progressivamente migliorando. L'intervento di Per_1 educativa domiciliare presso la casa materna ha avuto andamento produttivo e positivo ed è stato possibile osservare un miglioramento dei rapporti anche tra il minore ed il compagno della madre;
quest'ultimo risulta inoltre aver reperito un'attività lavorativa a presso una gelateria di
Viareggio con i seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 15.00 alle ore 19.00, il sabato, invece, dalle ore 9.00 alle ore 14.00.
A partire dal mese di giugno 2025, è emerso che il minore si reca a casa della madre quotidianamente, anche se tale decisione non è stata condivisa dal padre con i Servizi, per cui è stato richiesto di reintrodurre il PE presso la madre.
Sulla base di quanto riferito dal Servizio Sociale, sembrano nuovamente sussistere le condizioni per consentire una permanenza paritaria del minore presso ciascun genitore, essendosi già realizzata la situazione descritta dalla c.t.u. nel secondo step proposto, riattivando anche, nel rispetto della volontà del minore, i pernotti presso la casa della madre.
Chiaramente, alla ripresa degli incontri in forma libera e con PE fa seguito anche una riespansione della frequentazione nel periodo feriale. Infatti, come rappresentato dalla c.t.u. “In caso di persistenti condizioni favorevoli si confermano, inoltre, gli altri suggerimenti dati nella relazione peritale riguardo alla frequentazione tra e i genitori che, per comodità di Per_1 lettura, si riportano di seguito: • Per quanto concerne le festività natalizie si suggerisce che trascorra, con un genitore, il periodo che va dall'uscita di scuola nell'ultimo giorno Per_1 di frequenza scolastica al 30 dicembre alle ore 21.00 e, con l'altro, il periodo dal 30 dicembre alle ore 21.00 al rientro a scuola, secondo il principio dell'alternanza, negli anni, tra i genitori. •
Durante il periodo di Pasqua, invece, si suggerisce che trascorra i giorni, dal Per_1 mercoledì all'uscita della scuola alla domenica alle ore 21.00, con un genitore e i giorni, dalla domenica sera alle ore 21.00 al mercoledì mattina (quando rientrerà a scuola), con l'altro
12 genitore, alternandosi nel corso degli anni. • Nel periodo estivo di sospensione scolastica verrà mantenuta la frequentazione settimanale e, nel giorno del lunedì, il genitore che ha presso di sé il figlio lo accompagnerà dall'altro genitore alle ore 10.00. • Nel periodo estivo, inoltre, i genitori potranno trascorrere 21 giorni, di cui anche 14 consecutivi, con il figlio comunicando detti periodi all'altro genitore entro il 15 giugno di ogni anno. • Negli altri giorni di festa presenti nel corso dell'anno (25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, 15 agosto, 1 novembre, 8 dicembre) verrà seguito il calendario ordinario di frequentazione”.
Resta comunque la necessità di supportare e monitorare adeguatamente il nucleo, con gli interventi di educativa già attivi, sulle cui concrete modalità di attuazione la decisione è rimessa al Servizio Sociale, anche in ordine all'efficacia degli interventi ed all'effettiva adesione dei componenti del nucleo ad essi.
Per quanto attiene ai profili di carattere economico, si ribadisce che sono venute meno le condizioni per il mantenimento disposto a carico del ricorrente in favore della resistente. CP_2 ha infatti intrapreso una nuova stabile relazione more uxorio, avviando una convivenza con il compagno, dal quale è nata anche una bambina.
Per quanto riguarda i minori, se è vero che le condizioni reddituali delle parti sono senz'altro sperequate (il ricorrente ha redditi annui di circa €17.000 a fronte della resistente, che svolge lavori soltanto saltuari e stagionali) è altresì vero che, mentre è collocato per pari Per_1 tempi presso ciascun genitore, è integralmente a carico del padre. Per_2
Proprio la differenza delle condizioni reddituali delle parti giustifica la contribuzione in via diretta al mantenimento dei minori;
se infatti astrattamente vi sarebbero le condizioni per disporre un assegno perequativo in favore della resistente, per i tempi in cui è presso la Per_1 stessa, al contempo ella dovrebbe contribuire al mantenimento di , di talché le due poste Per_2 reciprocamente vanno a compensarsi.
Le indennità di frequenza e le pensioni di invalidità per la minore , poiché costei si trova Per_2 prevalentemente collocata presso il padre, spettano a quest'ultimo in qualità di suo principale caregiver. L'assegno unico è invece attribuito come per legge.
13 Le spese straordinarie, come da protocollo in vigore presso questo Tribunale, sono poste a carico dei genitori in ragione del 50% ciascuno, non giustificandosi una contribuzione integralmente a carico del solo padre, che già sopporta il maggior onere della gestione esclusiva di . Per_2
Del tutto superflue sono le richieste formulate dalla resistente di trasmissione degli atti al PM, in sede, posto che il PM è già parte del procedimento ed interventore necessario e parimenti superflua si appalesa la richiesta di trasmissione al PM presso il Tribunale per i Minorenni, giusto il disposto dell'art. 38 disp. att. e la pacifica competenza di questo ufficio sulle domande oggetto del giudizio.
Infine, il Collegio ritiene non accoglibili le richieste di risarcimento del danno che sono state formulate dalla resistente.
Infatti, la situazione di criticità con si è venuta a risolvere nel corso del Per_1 procedimento e comunque non è ascrivibile esclusivamente alla condotta paterna, bensì è dipesa anche da un'iniziale criticità dei rapporti del minore con il compagno della madre e dalla non chiara condotta di quest'ultima, la quale non pareva aver compreso l'importanza di tutelare il minore e di ascoltarne i bisogni e le richieste.
Si è invece già sottolineata la peculiarità della condizione di la quale, seppur senz'altro Per_2 influenzata dal comportamento paterno, presenta anche un quadro comportamentale connesso alla sua patologia ed alla sua disabilità intellettiva incidente nel sereno svolgimento degli incontri con la madre e nella relazione con la stessa, tanto che, come già si è ampiamente detto sopra, non può ascriversi soltanto al ricorrente la cessazione di ogni rapporto tra la minore e la madre.
L'esito del giudizio, la natura del procedimento, la decisione assunta nell'interesse dei minori e la parziale soccombenza di entrambe le parti sulle domande proposte giustificano la compensazione integrale delle spese di lite.
A carico delle parti in ragione del 50% ciascuna sono poste le spese di c.t.u.; a carico di ciascuna parte restano le spese per i rispettivi cc.tt.pp.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
14 -affida i minori ai Servizi Sociali del Comune di VIAREGGIO, cui è conferito il potere di assumere ogni decisione in ambito sanitario e scolastico, nonché il compito di trattare eventuali rapporti con le p.a. e di gestire ogni questione di carattere burocratico;
- dispone la collocazione alternata del minore presso ciascun genitore, con Per_1 frequentazione paritaria dei genitori (7 giorni consecutivi con la madre e 7 giorni consecutivi con il padre, con scambio il lunedì all'uscita da scuola); per quanto concerne le festività natalizie trascorrerà con un genitore il periodo che va dall'uscita di scuola nell'ultimo giorno Per_1 di frequenza scolastica al 30 dicembre alle ore 21.00 e con l'altro il periodo dal 30 dicembre alle ore 21.00 al rientro a scuola, secondo il principio dell'alternanza, negli anni, tra i genitori;
durante il periodo di Pasqua, trascorrerà i giorni dal mercoledì all'uscita della scuola Per_1 alla domenica alle ore 21.00 con un genitore e i giorni dalla domenica sera alle ore 21.00 al mercoledì mattina (quando rientrerà a scuola), con l'altro genitore, alternandosi nel corso degli anni;
nel periodo estivo di sospensione scolastica verrà mantenuta la frequentazione settimanale e, nel giorno del lunedì, il genitore che ha presso di sé il figlio lo accompagnerà dall'altro genitore alle ore 10.00; nel periodo estivo, inoltre, i genitori potranno trascorrere 21 giorni, di cui anche 14 consecutivi, con il figlio comunicando detti periodi all'altro genitore entro il 15 giugno di ogni anno;
negli altri giorni di festa presenti nel corso dell'anno (25 aprile, 1 maggio, 2 giugno,
15 agosto, 1 novembre, 8 dicembre) verrà seguito il calendario ordinario di frequentazione;
- dispone la collocazione prevalente della minore presso il padre, con frequentazione Per_2 della madre in forma protetta o comunque intermediata dal Servizio Sociale, che provvederà ad organizzare i relativi incontri, compatibilmente con la condizione di benessere psicologico e la disponibilità della minore e sempre raccordandosi con la NPI che ha in carico la stessa;
- dispone la prosecuzione da parto del Servizio Sociale degli interventi di supporto e monitoraggio del nucleo, ivi compresa l'educativa domiciliare, sulle cui concrete modalità di attuazione la decisione è rimessa al Servizio Sociale, anche in ordine all'efficacia degli interventi ed all'effettiva adesione dei componenti del nucleo ad essi;
- dispone che il Servizio incaricato relazioni ex art. 337 c.c. al Giudice Tutelare con cadenza semestrale;
15 - dispone il mantenimento diretto dei minori da parte dei genitori, nei tempi di permanenza presso ciascun genitore;
le indennità di frequenza e gli assegni correlati alla disabilità della minore saranno attribuiti integralmente al padre;
l'assegno unico è ripartito come per legge;
Per_2
- pone a carico delle parti in ragione del 50% le spese straordinarie, come da protocollo in vigore presso questo Tribunale;
- revoca l'assegno di mantenimento posto a carico del ricorrente in favore della resistente;
- rigetta le altre domande proposte dalle parti;
- compensa integralmente le spese di lite;
- pone a carico delle parti in ragione del 50% ciascuna le spese di c.t.u. come in atti liquidate;
a carico di ciascuna parte restano le spese per i rispettivi cc.tt.pp.
Lucca, così deciso nella camera di consiglio del 20.10.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott.ssa Maria Giulia D'Ettore dott.ssa Anna Martelli
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