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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 12/06/2025, n. 3038 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3038 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli – VI sezione civile - riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
Dr.ssa Assunta d'Amore – Presidente rel.
Dr. Giorgio Sensale – Consigliere
Dr. Notaro – Consigliere Per_1 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3854 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno
2019, avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 346/2019 pronunciata in data 25 febbraio 2019 dal Tribunale di Benevento, vertente
TRA
( , in persona del Parte_1 P.IVA_1
liquidatore pro-tempore dott. con sede in Benevento alla Piazza Parte_2
Dogana n. 1, ( ) e Parte_3 CodiceFiscale_1 Parte_2
( , tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Pellegrino
[...] C.F._2
Cavuoto ed elettivamente domiciliati presso il suo Studio in Benevento alla Via Ennio
Goduti (Pal. De Matteis)
appellanti
NONCHE'
( ), elettivamente domiciliato in Napoli alla Controparte_1 C.F._3
Via Fascine, 21 presso lo studio dell'avv. Gerardo Bianco dal quale è rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, agli Avv.ti Paolo Buonaiuto e Raffaele Rajola
appellante
E
), Controparte_2 P.IVA_2 con sede in Roma al Viale America n. 351, in persona del legale rappresentante pro- tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Antonella Arpaia ed elettivamente presso lo
“Studio Legale Arpaia Guglielmi” sito in Napoli al Viale Antonio Gramsci n. 20 appellata
NONCHE'
( ), in persona del legale Controparte_3 P.IVA_3
rappresentante pro-tempore ed elettivamente domiciliata presso l'Avv. Nikoletta
Ciaramella appellata contumace
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle Parti hanno concluso come da atti e verbali di causa da intendersi integralmente trascritti.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in opposizione a cartella esattoriale, notificato in data 27.3.2017, la e e e Parte_1 Parte_3 Parte_2 CP_1 impugnavano avanti al Tribunale di Benevento le rispettive cartelle di pagamento notificate loro da , dell'importo ciascuna di € 319.307,42, Controparte_4
che veniva loro ingiunto a titolo di “recupero agevolazione L. 662/96 – comunicazione di Contro surroga a seguito di escussione di garanzia sull'operazione n. 95919”, all'uopo domandando, previa concessione della provvisoria sospensione dell'efficacia esecutiva dei titoli e della sospensione del giudizio in attesa della definizione del processo di cognizione, al tempo pendente, intrapreso nei confronti del Controparte_6
dinanzi al medesimo Tribunale di Benevento (con N.R.G. 4059/13), l'accertamento dell'illegittimità e/o dell'inefficacia delle cartelle impugnate, con vittoria di spese. Più in particolare, parte opponente eccepiva taluni vizi inficianti l'azione di recupero coattivo del credito erariale (determinati dalla presunta violazione degli artt. 17 e 21 D.lgs. 44/99) e, nella specie, deduceva l'illegittimità dell'iscrizione a ruolo e del relativo titolo esecutivo, Contro l'inoperatività nei confronti di delle fideiussioni prestate dai Signori e Parte_3
a copertura del finanziamento concesso dalla Pt_1 Controparte_7 alla e, in ogni caso, l'avvenuta decadenza ex art. 1957 c.c..
[...] Controparte_8
Costituitasi ritualmente, la quale Gestore del Fondo Controparte_2
pubblico di Garanzia ex L. 662/96 e, dunque, ente impositore delle somme portate in cartella, domandava, in via preliminare, il rigetto sia dell'avversa istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva dei titoli, non ricorrendone i presupposti di legge, sia quella di sospensione del giudizio, non sussistendo alcuna ipotesi di dipendenza e pregiudizialità col procedimento azionato nei confronti di MPS, banca mutuante di un prestito rimasto inadempiuto e preventivamente ammesso ai benefici del detto Fondo pubblico. Sempre in Contro via preliminare, al fine di non rischiare di veder pregiudicato il tentativo di recupero di danaro pubblico, azionato con la procedura riscossiva tramite ruolo, chiedeva di essere autorizzato alla chiamata in giudizio di MPS, affinché, subordinatamente all'accoglimento di quanto sostenuto dagli attori, la banca escutente il Fondo di Garanzia fosse condannata alla restituzione di quanto erogato a titolo di liquidazione della perdita accertata (€ 307.894,70). Nel merito, chiedeva, in ogni caso, l'accertamento dell'inammissibilità e dell'infondatezza di tutte le domande avversarie.
Si costituiva in giudizio poi, Controparte_9 Controparte_3
eccependo la propria carenza di legittimazione passiva, nonché
[...]
l'inammissibilità di tutti i motivi d'impugnazione ascrivibili allo schema ex art. 617 c.p.c., poiché tardivi, e l'infondatezza dei vizi denunciati dagli opponenti.
Disattesa l'istanza di chiamata in causa del terzo non vertendosi in ipotesi di litisconsorzio necessario ed essendo la richiesta della parte convenuta funzionale all'eventuale esperimento di azione di rivalsa e acquisita documentazione varia, il
Tribunale definiva il giudizio pronunciando, in data 25.2.2019, la sentenza n. 346/2019 con cui dichiarava inammissibile la domanda di opposizione ex art 617 c.p.c., rigettava la domanda di opposizione all'esecuzione ex art 615 c.p.c. e compensava tra le parti la metà delle spese processuali, condannando parte opponente alla refusione della residua parte in favore delle parti opposte.
In particolare, il Tribunale, respinta l'istanza di sospensione ex art.295 c.p.c. ritenendo non sussistente “alcun profilo di stretta pregiudizialità tra il presente giudizio e quello innanzi indicato, posto che il diritto di credito azionato dalla creditrice procedente opposta consegue all'intervenuta escussione della garanzia gravante a suo carico in relazione agli importi da essa già corrisposti in favore della banca finanziatrice. Sicchè il diritto della odierna opposta di agire in rivalsa nei confronti dei debitori opponenti in relazione alle somme sborsate non può dirsi pregiudizialmente subordinato alla decisione del giudizio”, disattendeva “l'assunto di parte opponente secondo cui “l'ente non avrebbe dovuto erogare la somma richiesta dalla CP_2 [...]
, essendo stato documentato che gli attori hanno notificato al Controparte_6 Controparte_10 l'atto di citazione con il quale si contestava il mutuo e gli importi da esso portati”, posto che il Contro contratto sottoscritto inter partes e la normativa regolante la fattispecie de qua (surroga del in tema di finanziamenti alle PMI), non prevedono tale ipotesi come impeditiva dell'esercizio Contro dell'azione esecutiva esercitata dal per il recupero della creditoria a detto titolo maturata” e, riteneva tardivamente proposto il motivo di ““illegittimità dell'iscrizione a ruolo e illegittimità del titolo per violazione dell'art.17 d.lgs 46/99 comma 3 bis e ter”, per mancata preventiva emissione dell'ingiunzione di cui all'art 2 RD 639/1910”, da qualificarsi opposizione agli atti esecutivi;
infine, sosteneva che la garanzia prestata dai fideiussori fosse pienamente Contro efficace verso la sebbene agente in via di surroga, posto che “il diritto di rivalsa riconosciuto al Fondo ai sensi dell'art 1203 cc impone, in assenza di espresse ragioni ostative,
l'applicazione anche della previsione di cui all'art. 1204 cc a mente della quale detta surroga è efficace nei confronti dei terzi che prestino garanzia per il debitore, ovvero anche nei confronti dei fideiussori del debitore principale” e disattendeva l'eccezione di parte opponente secondo cui
““l'art. 5 del contratto di mutuo che prevede le garanzie fideiussorie ricalca esattamente il modello
ABI in contestazione e, in particolare, riporta le parti ritenute dalla stessa Banca d'IT peggiorative per la clientela” così integrando una ipotesi di c.d. fideiussione omnibus, ritenuta nulla dal Giudice di legittimità con la sentenza n. 29810/17 in quanto violativa della disciplina antitrust” ritenendo che la previsione di cui all'art.1957 c.c. non fosse suscettibile di trovare applicazione in quanto espressamente rinunciata per esplicita volontà delle parti manifestata chiaramente in sede contrattuale ed avendo formato oggetto di apposita clausola derogatoria.
Avverso detta decisione proponevano appello, con atto di citazione ritualmente notificato in data 26 agosto 2019, la e e Parte_1 Parte_3
invocandone l'integrale riforma con vittoria delle spese del Controparte_11 doppio grado e deducendo a sostegno l'illegittimo diniego della sospensione del procedimento ai sensi dell'artt. 295 e 337, comma secondo, c.p.c., l'illegittimità della Contro erogazione della somma da parte di della iscrizione al ruolo e del titolo per violazione dell'art. 17 del D. Lgs. 44/1999, comma 3 bis e comma 3 ter, l'inoperatività della Contro fideiussione nei confronti del la nullità delle fideiussioni per violazione delle norme sulla concorrenza, la decadenza dell'art. 1957 c.c.. Nella contumacia dell' ritualmente evocata in Controparte_3
giudizio, si costituiva la Controparte_12
concludendo per il rigetto della domanda con il favore delle spese di lite.
Acquisito il fascicolo del primo grado del giudizio, dichiarate inammissibili le istanze ex artt. 283 e 295 c.p.c. e rigettata l'istanza ex art. 337 comma 2 c.p.c. giusta ordinanza pronunciata in data 24.7.2020, la Corte rinviava la causa per esigenze di ruolo;
riassegnato il procedimento alla Sesta Sezione Civile, giusto decreto n. 420/2024 della Presidente della
Corte d'Appello di Napoli con cui è stato disposto un riequilibrio dei carichi di lavoro tra le sezioni civili ai sensi dell'art.167 della Circolare sulla formazione delle tabelle in attuazione del quale sono stati assegnati alla Sesta Sezione Civile circa 200 procedimenti iscritti nelle annualità tra il 2018 e il 2022, e, quindi, alla dr.ssa Assunta d'Amore, visto il decreto n.36/25 con cui la Presidente della Corte d'Appello di Napoli ha fatto proprio il provvedimento di perequazione adottato dalla Presidente della Sesta Sezione Civile in data 26.1.2025, così come integrato con nota del 2.2.2025, la causa veniva riservata in decisione all'udienza del 27.3.2025, con concessione di termini di cui all'art. 190 c.p.c., ridotti a trenta giorni per il deposito delle comparse conclusionali.
L'appello non appare fondato e meritevole di accoglimento.
Con il primo motivo gli appellanti, disattesa da parte del giudice di prime cure la richiesta di sospensione del giudizio essendo pendente davanti lo stesso Tribunale di Benevento altra causa, promossa dagli stessi opponenti contro la tesa ad accertare Controparte_13
l'esatto dare e avere con il creditore garantito, la reiterano nel presente grado, evidenziandone la necessità, “non solo ai fini della esatta quantificazione delle somme effettivamente dovute, ma anche perché i presunti garanti hanno eccepito la nullità della fideiussione prestata. In particolare, gli stessi hanno eccepito che la fideiussione da loro rilasciata in favore della banca MPS assumerebbe i contorni di quella ritenuta nulla per violazione della concorrenza dalla Suprema Corte con sentenza n. 29810/2017” onde “evitare un contrasto tra pronunciati, con conseguenti notevoli danni subiti dagli esecutati, nella probabile ed auspicabile ipotesi di accoglimento delle istanze attoree nel giudizio di merito”; infine, evidenziano che, all'esito della impugnazione della decisione di primo grado, “risulterà ancora più chiara e evidente la necessità di sospendere il giudizio de quo, come innanzi richiesto e reiterato dagli scriventi, potendo il collegio procedere in tal senso ex art. 337 cpc anche in forza del potere discrezionale riconosciutogli da detta norma”. La Corte adita, già si è pronunciata negativamente su detta istanza con ordinanza del
24.7.2020, sulla scorta delle seguenti considerazioni: “considerato, in adesione alla giurisprudenza di legittimità che, salvi soltanto i casi in cui la sospensione del giudizio sulla causa pregiudicata sia imposta da una disposizione specifica ed in modo che debba attendersi che sulla causa pregiudicante sia pronunciata sentenza passata in giudicato, quando fra due giudizi esista rapporto di pregiudizialità, e quello pregiudicante sia stato definito con sentenza non passata in giudicato, è possibile la sospensione del giudizio pregiudicato soltanto ai sensi dell'art. 337 cod. proc. civ. e non anche la sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c. (cfr. Cass. SSUU 10027/12 e Cass.
21505/13), che, peraltro, non appare invocabile nella specie stante la diversità dei titoli, di rivalsa e di surrogazione, su cui si fonda l'azione intrapresa dalla e quello su Controparte_12 cui si fonda il giudizio intrapreso dagli odierni appellanti, basato sul titolo contrattuale intercorso tra questi ultimi e la , rapporto principale rispetto a quello di garanzia, Controparte_7 da cui discende il diritto di rivalsa della società appellata, che non risulta oggetto di accertamento nel giudizio che si assume pregiudiziale;
che la richiesta sospensione ex art.337 comma 2 non appare, infine, accoglibile stante la natura della sentenza di cui si invoca l'autorità nel presente giudizio, che ha respinto la domanda proposta dagli attuali appellanti- nel giudizio intrapreso nel
2013, sentenza che, allo stato, depone per la legittimità dell'azione di rivalsa proposta dalla società appellata, come ritenuto dal primo giudice che ha respinto l'opposizione ex art. 615 c.p.c. proposta dagli appellanti”.
Ragioni che si condividono, vieppiù, ad oggi, posto che la sentenza n. 473/2019 del
13.3.2019 con cui il Tribunale di Benevento si è pronunciato sfavorevolmente alla tesi degli odierni appellanti, è stata parzialmente confermata in secondo grado con sentenza n.
4645/2022 dell'8.11.2022 dalla Corte d'Appello di Napoli (cfr. in atti) e ha formato oggetto di ricorso per Cassazione da parte degli odierni appellanti, di cui non è stato specificato l'attuale stato.
Invero, la Suprema Corte (Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 30106 del 21/11/2024) ha affermato che “Non è soggetto a sospensione necessaria - ma soltanto a sospensione facoltativa ex art. 337, comma 2, c.p.c. - il giudizio avente ad oggetto l'azione revocatoria qualora sia stata decisa con sentenza di primo grado non passata in giudicato la controversia sull'esistenza del credito a tutela del quale la domanda ex art. 2901 c.c. è stata esperita, con la conseguenza che il giudice può a) sospendere il processo in attesa dell'esito dell'impugnazione (motivando sulle ragioni di opportunità della sospensione del processo pregiudicato e indicando le circostanze, di fatto o di diritto, sostanziali o processuali, che inducano a ritenere concretamente sussistente la possibilità di una riforma della decisione invocata) oppure b) conformarsi alla decisione impugnata o c) decidere in modo difforme dalla sentenza di primo grado astrattamente pregiudicante, motivando la diversa valutazione”.
L'esercizio del potere discrezionale del giudice di sospendere il processo non richiede certo la compiuta e analitica indicazione delle concrete ragioni della probabile fondatezza dell'impugnazione proposta nel processo pregiudicante (cfr. Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n.
16051 del 18/05/2022).
Sotto questo profilo appaiono efficaci le ragioni poste a fondamento dell'ordinanza della
Corte adita potendosi trarre elementi di valutazione in ordine al positivo accertamento incidentale del credito e, quindi, all'infondatezza della tesi contraria degli odierni appellanti, dalla portata della sentenza sia di primo grado che di secondo grado, pur nella cognizione meramente incidentale propria della presente causa;
un provvedimento giudiziale di secondo grado che, pur se formante oggetto di ricorso per Cassazione, abbia confermato il credito, è idoneo, con la sua autorità, a fondare la pretesa creditoria fatta valere con esecuzione esattoriale, vieppiù, sulla scorta delle considerazioni che seguono. Contro Con il secondo motivo gli appellanti sostengono che “il comportamento del fosse illegittimo in quanto la società non avrebbe dovuto erogare la somma richiesta dalla
[...]
Contro
essendo documentato che gli attori avevano notificato il 28 ottobre 2013 al CP_7
l'atto di citazione con il quale si contestava il mutuo e gli importi da esso portati nonché le Contro fideiussioni prestate. Da tale data, pertanto, il era a conoscenza che gli attori avevano Contro contestato il mutuo mentre il contro ogni ragionevolezza, erogava il 20 ottobre 2014 la somma di cui è causa”. Sostengono, quindi, che “E' evidente che i motivi del giudizio intrapreso dagli attuali opponenti teso a chiedere la nullità del mutuo e delle fideiussioni avrebbe dovuto per evidenti motivi di connessione indurre il Tribunale a riunire quanto meno i giudizi al fine di evitare conflitti di giudicato tra gli stessi. Gli appellanti, con il presente atto reiterano la richiesta di riunione tra gli stessi, essendo evidente la sussistente connessione.”.
Il motivo non merita accoglimento posto che l'intervenuta surrogazione nel credito originario, oltre a conferire al credito il privilegio, incide sulla natura e sulle caratteristiche stesse del credito, rendendolo di natura pubblica e, pertanto, recuperabile attraverso la procedura esattoriale di cui alla all'art. 17 del d. lg. 26 febbraio 1999 n. 46. A seguito di tale surrogazione, infatti, si determina un mutamento della "causa" del credito, volto a riacquisire risorse - di natura pubblica- alla disponibilità del Fondo pubblico ex L.
662/1996.
D'altronde, le norme di cui al d. lg. 123/1998, regolano ogni fattispecie nella quale vi siano capitali pubblici adoperati per il sostegno all'economia nelle forme indicate (cfr. art. 7 d. lg.
123/1998, fra cui rientrano anche le concessioni di garanzie) e l'art. 9 (con connessa applicazione di procedura esattoriale e attribuzione del privilegio) trova applicazione anche laddove l'azione recuperatoria non sorga dalla verifica ex post dell'assenza dei requisiti per l'ammissione al beneficio, ma sorga da difetti funzionali della causa del negozio di diritto privato attraverso il quale si è materialmente estrinsecato l'aiuto pubblico.
Ne consegue che il Fondo pubblico è tenuto a recuperare il proprio credito per via esattoriale e senza necessità di precostituirsi un titolo esecutivo giudiziario, trattandosi di azione che ha per oggetto un credito di natura pubblicistica.
Ogni ulteriore disquisizione sulla sussistenza e sulla rilevanza del giudizio di cognizione del contratto di finanziamento risulta, quindi, irrilevante ai fini del decidere, per il carattere dirimente dell'argomentazione qui da ultimo sviluppata.
Ancor meno ipotizzabile appare la richiesta riunione atteso il diverso grado dei due giudizi e il rilievo che con il primo si contesta, in sede di giudizio di cognizione, la sussistenza del credito, mentre, con il presente si contesta il diritto dell'opposta a procedere ad esecuzione forzata, sicché non ricorre il presupposto dell'identità del
"petitum" e della "causa petendi" richiesto come indefettibile ai fini della litispendenza.
Tale considerazione vale, vieppiù, nel caso di specie, in cui l'oggetto del thema decidendum, costituito dalla pretesa esattoriale di quale gestore del fondo CP_2
pubblico di garanzia scaturente dall'avvenuta escussione di detta garanzia, è differente rispetto a quello del giudizio di cognizione del titolo.
Sempre con il secondo motivo gli appellanti assumono che non possa qualificarsi come opposizione agli atti esecutivi il motivo con cui “hanno eccepito la illegittimità della iscrizione
a ruolo della cartella di cui è causa, ritenendo che l'oggetto della richiesta di pagamento non potesse essere attivata mediante il procedimento prescelto dagli opponenti, trattandosi di un presunto credito avente natura privatistica e non erariale” e “hanno rilevato che non risultava attivato neppure il procedimento conforme al regio decreto 14.04.1910 n. 639, richiamato espressamente dagli artt. 17 e 21 del decreto legislativo 46/99, che prevede la emissione di una ingiunzione anteriormente al procedimento di iscrizione a ruolo”; aggiungono che, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, “Non si tratta di un vizio formale ma sostanziale, in quanto la cartella sarebbe priva del titolo, ai sensi degli artt. 17 e 21 del D.L.vo 46/99. Trattasi di carenza di elementi costituivi del diritto azionato, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio. (Cass. Civ. n.
21272/2015).”.
Il motivo non appare fondato.
Secondo il più recente orientamento espresso dalla Suprema Corte "In tema di interventi di sostegno pubblico erogati in forma di concessione di garanzia pubblica, in capo al gestore del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, ex L. n. 662 del 1996, che ha soddisfatto il finanziatore, surrogandosi ad esso, sorge un diritto restitutorio di natura pubblicistica privilegiata, non più volto al recupero del credito di diritto comune originato dal primigenio finanziamento, bensì mirato a riacquisire risorse pubbliche alla diponibilità del Fondo, con la conseguenza che ad esso è applicabile la procedura di riscossione coattiva dei crediti cc.dd. agevolati, ex art. 17 del D.Lgs. 46 del 1999, anche nei confronti dei terzi prestatori di garanzie, ai sensi dell'art.
8-bis, comma 3, del D.L. n. 3 del 2015, conv. con modif. dalla L. n. 33 del 2015, pur se il credito sia sorto prima dell'entrata in vigore della norma, atteso che tale disposizione non è di interpretazione autentica, né innovativa, ma meramente ripetitiva e confermativa del regime già vigente" (così, da ultimo, Cass. n.
30181/2024; Cass. n. 9657/2024; conf. Cass. n. 3118/2024 e Cass. n. 1005/2023).
In altri termini, con il motivo in esame gli appellanti sostengono un assunto che non è Contro conforme a diritto nella parte in cui considerano il credito fatto valere dalla come un ordinario credito avente causa in un rapporto di diritto privato, mentre, al contrario, ad esso va riconosciuta natura pubblicistica, in quanto il suo riconoscimento ha lo scopo di fare «riacquisire risorse pubbliche alla disponibilità del fondo per le piccole e medie imprese», con conseguente ammissibilità del ricorso alla procedura di riscossione a mezzo ruolo per il suo recupero, anche in mancanza di un titolo esecutivo, in deroga all'art. 21 del decreto legislativo n. 46 del 1999.
Di poi, con il vizio di omessa “emissione di una ingiunzione anteriormente al procedimento di iscrizione a ruolo” gli appellanti hanno inteso contestare, come correttamente ritenuto dal giudice di prime cure, la legittimità della formazione di un atto del processo esecutivo sotto il profilo dell'omessa notifica di un atto necessario, presupposto a quello impugnato e, per ciò stesso, avevano l'onere di proporre tempestivamente opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.. Di alcun rilievo il precedente di legittimità (Cass. 20289/2011) richiamato dagli appellanti in quanto riferentesi a una ipotesi di contestazione del diritto di procedere esecutivamente ex artt. 17 e 21 D. lgs. 46/1999 avendo così statuito il Supremo Collegio: “La decisione impugnata deve essere cassata nella parte in cui ha rigettato per intero la opposizione “mista” anche con riferimento a quei motivi che riguardavano il diritto del Ministero e del concessionario di procedere ad esecuzione mediante cartella esattoriale denunciando difetti del titolo esecutivo
(paragrafo 2, 3, 4, 5 della opposizione).”.
Di poi, gli appellanti reiterano l'eccezione secondo cui “la surroga prevista dall'art. 2 comma
4 del D.M. del 20 giugno 2005 n. 18456 non si estende ai garanti, non avendo tanto previsto la citata norma” aggiungendo, a confutazione di quanto diversamente sostenuto dal giudice di prime cure, che “L'art. 1203 c.c. elenca i casi di surrogazione legale, tra i quali sono previsti al
n. 5 di detto articolo, i casi stabiliti dalla legge. Ebbene, il caso stabilito dalla legge, nella specie è il richiamato 4° comma dell'art. 2 del DM 20 giugno 2005, il quale testualmente recita: “ In caso di inadempimento delle piccole e medie imprese, i soggetti richiedenti possono rivalersi sul Fondo per gli importi da esso garantiti, anziché continuare a perseguire il debitore principale. Ai sensi dell'art.
1203 del codice civile, a seguito della liquidazione della perdita al soggetto finanziatore, il fondo acquisisce il diritto a rivalersi sulle piccole e medie imprese inadempienti per le somme da esso pagate”. Non altro.”. Aggiungono che “La sentenza, per superare detta contestazione, richiama
l'art. 8 della legge 33/15 norma che prevede “il diritto alla restituzione, nei confronti del beneficiario finale e dei terzi prestatori di garanzie”” e che, invece, “La norma è successiva alla stipula del contratto per cui non è applicabile allo stesso e si riferisce al Ministero dello Sviluppo
Contro
Economico e non al e obiettano, all'interpretazione offertane dal Tribunale, che
“Trattandosi di una norma speciale non può essere estesa al Inoltre, il Controparte_10 citato D.M. non prevede in alcuna parte una surroga in favore del nei Controparte_10 confronti dei garanti del debitore ceduto. Infine, non è assolutamente provato che trattasi di norma interpretativa”.
Anche questo motivo non merita accoglimento apparendo la decisione impugnata conforme alla giurisprudenza della Suprema Corte al riguardo.
Invero, è stato ripetutamente affermato che “In tema di interventi di sostegno pubblico erogati in forma di concessione di garanzia pubblica, al diritto di credito restitutorio sorto in capo al gestore del Fondo che ha soddisfatto il finanziatore, ex l. n. 662 del 1996, è applicabile la procedura di riscossione coattiva dei crediti cc.dd. agevolati, ex art. 17 del d.lgs. 146 del 1999, anche nei confronti dei terzi prestatori di garanzie, ancorché il credito sia sorto prima dell'entrata in vigore dell'art.
8-bis, comma 3, del d.l. n. 3 del 2015, conv. con modif. dalla l. n. 33 del 2015, atteso che il privilegio, volto a tutelare un interesse di carattere pubblicistico e sottratto ex lege alla disponibilità delle parti, sorge, secondo la regola generale ex art. 2745 c.c. in ragione della causa del credito, quale sua caratteristica genetica, non già al momento o in ragione dell'inadempimento” (Cass. Sez. 3 - ,
Sentenza n. 32148 del 12/12/2024); invero, “in capo al gestore del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, ex l. n. 662 del 1996, che ha soddisfatto il finanziatore, surrogandosi ad esso, sorge un diritto restitutorio di natura pubblicistica privilegiata, non più volto al recupero del credito di diritto comune originato dal primigenio finanziamento, bensì mirato a riacquisire risorse pubbliche alla diponibilità del Fondo, con la conseguenza che ad esso è applicabile la procedura di riscossione coattiva dei crediti cc.dd. agevolati, ex art. 17 del d.lgs. 146 del 1999, anche nei confronti dei terzi prestatori di garanzie, ai sensi dell'art.
8-bis, comma 3, del d.l. n. 3 del 2015, conv. con modif. dalla l. n. 33 del 2015, pur se il credito sia sorto prima dell'entrata in vigore della norma, atteso che tale disposizione non è di interpretazione autentica, né innovativa, ma meramente ripetitiva e confermativa del regime già vigente.” (Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 9657 del
10/04/2024).
In particolare, contrariamente a quanto ritenuto dagli appellanti, “la «norma dell'art.
8- bis legge n. 33/2015 non va considerata né come una disposizione di interpretazione autentica, e dunque retroattiva, né come disposizione innovativa», ma piuttosto come disposizione solo
«ripetitiva, e confermativa, del regime già vigente» (Cass., sez. 1, 31/05/2019, n. 14915). Infatti, già nel previgente regime doveva ritenersi che anche gli interventi di sostegno pubblico erogati in forma di concessione di garanzia godevano del privilegio di cui all'art. 9, comma 5, d.lgs. n. 123/1998: posto in specie che le più «diverse forme di intervento pubblico in favore delle attività produttive individuate da detto decreto legislativo sono espressione di un disegno di impianto unitario e di una disciplina di segno unitario», senza che emergano - in punto di privilegio, in particolare - delle
«ragioni giustificatrici di trattamenti normativi differenziati a seconda della diverse forme di intervento ivi previste» (cfr., in specie, Cass., sez. 1, 30/01/2019, n. 2664). Con specifico riferimento al tema del privilegio di cui all'art. 9 comma 5, d.lgs. n. 123/98 si è chiarito che in tutti i casi in cui divenga operativo il sistema di «revoca» e «restituzione» previsto dalla norma, si tratta comunque di assorbire, di «recuperare» il sacrificio patrimoniale che il sostegno pubblico ha in concreto sopportato in funzione dello «sviluppo delle attività produttive» (cfr. Cass., sez. 1, 20/09/2017, n.
21841); in tutti i casi si tratta di procurare la provvista per lo svolgimento di ulteriori e futuri sostegni allo sviluppo delle attività produttive, secondo quanto significativamente dispone il comma 6 del medesimo art. 9 («le somme restituite ai sensi del comma 4 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per incrementare la disponibilità di cui all'art. 10 comma 2»; cfr., Cass., sez. 1,
24/08/2015, n. 17111; Cass., sez. 1, 20/04/2018, n. 9926). Si è, al riguardo, sottolineato che tale ricostruzione risponde alla funzione del Fondo pubblico, che con la sua garanzia sostiene attività imprenditoriali meritevoli e, pertanto, nel caso di escussione recupera, con la surrogazione, le risorse parimenti pubbliche da destinare ai medesimi scopi;
una volta rinvenuto il coerente fondamento normativo della riscossione a mezzo di esattore, la notifica della cartella, conseguente al previsto ruolo (art.
8-bis, citato), è, dunque, da considerare procedura idonea, nella sequenza legale così individuata, a prescindere da ogni considerazione sulla natura pubblica o privata del rapporto che nasce dall'intervento del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese. L'art. 9, comma 5 del
d.lgs. n. 46/1997 integra, in sostanza, una disposizione di legge riconfermata dall'art. 17 del decreto legge n. 3/2015, che, a sua volta, richiamando solo l'art. 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999,
n. 46, consente di avvalersi della procedura di recupero attuata dall'odierna controricorrente,
[...]
Tanto conduce a ritenere che il procedimento di recupero esattoriale deve ritenersi Controparte_2 applicabile anche nei confronti dei terzi prestatori di garanzie, come gli odierni ricorrenti, a nulla rilevando che questi ultimi non siano stati beneficiari diretti di un finanziamento bancario assistito da garanzia ai sensi della legge n. 662/1996. E ciò perché l'azione spettante all'ente concedente, pur mirando al medesimo risultato economico di quella di surrogazione o di regresso, ovverosia alla neutralizzazione della diminuzione patrimoniale conseguente all'esborso effettuato, si distingue dalle stesse, non costituendo esercizio del diritto precedentemente spettante al creditore garantito nel quale l'ente concedente subentra a seguito dell'escussione della garanzia, né di un nuovo diritto derivante dal pagamento effettuato in favore del creditore garantito, ma trova fondamento nell'atto di concessione della misura di sostegno o della relativa convenzione, che costituiscono il presupposto della garanzia, e postula la revoca del beneficio che comporta, non diversamente da quanto accade in caso di finanziamento diretto, il venir meno della causa giustificatrice dell'erogazione, nei rapporti con il debitore beneficiario, e quindi l'insorgenza del diritto alla restituzione del relativo importo (così, Cass., sez. 1, 18/01/2022, n. 1453).” (Cass. Sez. 3 - ,
Ordinanza n. 9657 del 10/04/2024).
Appare parimenti infondato l'ultimo motivo con cui gli appellanti eccepiscono la nullità della garanzia prestata in quanto “La suddetta garanzia ricalca quanto rilevato dalla Suprema
Corte con la sentenza del 12 dicembre 2017, n. 29810 che ha dichiarato la nullità delle fideiussioni omnibus predisposte dall'ABI e utilizzate da tutte le banche italiane ciò per violazione dell'articolo
2, comma 2, lettera A della L. n. 287 del 1990 (c.d. Legge Antitrust) a causa della predisposizione e dell'adozione di uno schema contrattuale restrittivo della concorrenza. La Sentenza, richiamando la delibera Antitrust n. 55 del 02/05/2005 della Banca d'IT, in qualità di autorità garante tra gli istituti di credito, cassando una Sentenza della Corte d'Appello di Venezia ha dichiarato illegittime le clausole 2, 6 e 8 dei modelli di fideiussione dell'ABI che devono considerarsi nulli. Trattasi delle clausole che “trasformano” la fideiussione nel cosiddetto “contratto autonomo di garanzia”.”.
Precisano, quindi, che “L'art. 5 del contratto di mutuo che prevede le garanzie fideiussorie ricalca esattamente il modello ABI in contestazione e, in particolare, riporta le parti ritenute dalla stessa
Banca d'IT peggiorative per la clientela. Infatti, viene espressamente previsto: – I signori … dispensano la banca dall'onere di agire entro i termini previsti dall'art. 1957 cc e si impegnano al pagamento immediato ed in qualsiasi momento, dietro semplice richiesta della Banca e senza eccezioni, di tutto quanto dovuto dalla parte mutuataria e dell'eventuali somme incassate in pagamento delle obbligazioni garantite che dovessero essere restituite in seguito ad annullamento o revoca del pagamento medesimo. Il suddetto contratto riflette lo schema predisposto dall'ABI con le
“Condizione generali di contratto per la Fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie” (c.d. fideiussione omnibus) con la conseguenza della nullità della stessa Ne consegue, nell'ipotesi di ritenuta nullità delle fideiussioni impugnate, l'impossibilità per la banca di agire nei confronti dei fideiussori medesimi per richiedere il rimborso delle somme e, quindi, il rigetto di ogni domanda nei loro confronti. In via gradata e nella denegata ipotesi in cui l'adito giudice dovesse, invece, ritenere sussistere una nullità parziale degli impugnati atti, si chiede, in particolare, senza rinunciare alle altre nullità di cui ai citati contratti che espressamente si invocano, dichiarare decaduta la convenuta banca per non aver agito nel termine previsto dall'art. 1957 cc nei confronti del debitore principale.”.
La censura non merita accoglimento posto che l'eccezione è stata sollevata, peraltro, in modo generico e non circostanziato, dagli odierni appellanti solo con la comparsa conclusionale del primo grado e senza offrire documenti a sostegno della stessa.
Invero, la nullità del contratto di fideiussione stipulato a valle di un'intesa restrittiva della concorrenza può essere rilevata d'ufficio in ogni stato e grado del processo, purché sia stato prodotto il provvedimento sanzionatorio emesso dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, che non può considerarsi fatto notorio ai sensi e per gli effetti dell'art. 115, comma 2, c.p.c. (cfr. Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 863 del 13/01/2025) per cui non è consentita, in deroga all'art. 345, comma 3, c.p.c., la produzione di nuovi documenti, come anche l'ammissione di nuove prove, diretti a dare dimostrazione della nullità stessa
(cfr. Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 416 del 08/01/2025).
È stato, infatti, ritenuto che il provvedimento sanzionatorio emesso dall'Autorità Garante non è sussumibile nella categoria del fatto notorio, dovendosi intendere come tale una circostanza conosciuta (o che possa essere obiettivamente conosciuta) da una generalità di persone di media cultura di un dato luogo e in un dato tempo, sì da giustificare la deroga alla regola contenuta nell'art. 115 c.p.c..
Trattandosi della questione della rilevazione officiosa della nullità parziale del contratto «a valle» dell'intesa anticoncorrenziale, detta rilevazione richiedeva che risultassero depositati, data la natura di atto amministrativo, il provvedimento sanzionatorio della
Banca d'IT e il modello ABI cui lo stesso fa riferimento onde documentare la conformità
a detto modello delle clausole contrattuali del contratto di fideiussione ritenuto nullo appunto in ragione di detta conformità; peraltro, gli appellanti non hanno indicato il tipo di nullità invocata, e, tantomeno, le ragioni per le quali le intese restrittive della concorrenza avrebbero inciso concretamente sulla validità dei singoli contratti “a valle” e senza considerare che, quand'anche sia riscontrabile un comportamento illegittimo, il rimedio in ogni caso sarebbe solo quello volto a ottenere il risarcimento del danno (nella specie domanda neppure avanzata), e non la declaratoria di nullità delle garanzie in esame che, perciò, rimangono valide ed efficaci.
Pertanto, in mancanza del rituale deposito di detti provvedimenti che dovevano essere prodotti in giudizio dalla parte appellante che li invoca a fondamento della sua eccezione, quest'ultima non può che essere ritenuta infondata.
Per tali complessive ragioni l'appello va respinto con integrale conferma della sentenza impugnata.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza degli appellanti e vengono liquidate come da dispositivo.
Ritiene, infine, la Corte che ricorrono i presupposti per il versamento, a carico degli appellanti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13 comma 1 quater
T.U. n. 115/02, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 228/12.
PQM
La Corte di Appello di Napoli – Sesta sezione civile – definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 346/2019 pronunciata in data 25 febbraio 2019 dal Tribunale di Benevento, così provvede:
a) rigetta l'appello;
b) condanna gli appellanti, in solido fra loro, al pagamento delle spese del grado in favore dell'appellata che si liquidano complessivamente in € 11.000,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge;
c) nulla per le spese nei confronti della;
Controparte_14
d) dà atto della sussistenza dei presupposti di legge per il versamento, a carico degli appellanti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Napoli nella Camera di Consiglio il 29 maggio 2025.
La Presidente est.
dr.ssa Assunta d'Amore