Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 18/06/2025, n. 412 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 412 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI REGGIO CALABRIA
SEZIONE LAVORO
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Lavoro, riunita in camera di consiglio, composta dai sigg.:
Dott. Eugenio CO Presidente
Dott. Ginevra Chinè Consigliere
Dott.ssa Maria Antonietta Naso Consigliere rel. nella causa celebrata con le forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA in grado di appello nel procedimento iscritto al n. 184/2022 R.G.L., vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. TOMA Parte_1
GABRIELE, giusta procura in atti
-Appellante-
CONTRO
, rappresentata e difesa dall'avv. BALBONI TIZIANO, giusta Controparte_1 procura in atti
-Appellato-
, in persona del l.r.p.t., rappresentato e difeso dall'avv. D'AGOSTINO ANTONIO CP_2
- Appellato -
CONCLUSIONI: Come da scritti difensivi e verbali di causa.
In fatto e in diritto
Con il ricorso introduttivo del presente grado di giudizio, ha impugnato la sentenza n. Pt_2
1806/21 pubblicata in data 18/11/21 con la quale Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Reggio
Calabria ha accolto la domanda, qualificata di accertamento negativo del credito, promossa da
, dichiarando prescritta la contribuzione portata da alcune cartelle, alcune Parte_3
conoscenza per il tramite del rilascio di estratto di ruolo.
Nei motivi di appello, ha censurato la sentenza nella parte in cui ha ritenuto l'estratto di ruolo atto autonomamente impugnabile, rigettando l'eccezione di carenza di interesse ad agire, e nella parte in cui ha rigettato l'eccezione di difetto di legittimazione passiva dell' Pt_2
Si è costituita la CO rilevando il difetto di legittimazione ad impugnare da parte di Pt_2
trattandosi di azione di accertamento negativo del credito conclusasi con la dichiarazione di prescrizione del credito, ove unico legittimato a contraddire ad impugnare è l'ente impositore, alla luce della nuova formulazione dell'art 24 co. 5 d.lgs 49/99 e del recente orientamento giurisprudenziale (cass s,u, 7514/22), con la conseguenza che il detto capo della sentenza debba ritenersi passato in giudicato. unico legittimato sia passivo che attivo nell'ipotesi di accertamento negativo l'ente creditore e non l'agente della riscossione. Nel merito ha dedotto l'infondatezza dell'appello, non essendo applicabile la modifica legislativa intervenuta ed invocata dall'appellanta ai giudizi di appello.
si è costituito aderendo alla richiesta di riforma della sentenza per carenza di interesse ad CP_2 agire dell'originaria ricorrente
Il decreto ex art. 127 ter è stato ritualmente comunicato alla parte costituita che, nel termine fissato nel predetto decreto, ha depositato note di trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Sussiste innanzitutto la legittimazione di ad impugnare la Parte_1 sentenza.
La CO ha citato in giudizio (ente impositore) individuandoli come legittimati Pt_2 CP_2 passivi della pretesa azionata. dunque, è stata parte del giudizio di primo grado ed ha subito Pt_2 gli effetti della pronuncia ad essa sfavorevole che, rigettando l'eccezione di carenza di legittimazione passiva proposta proprio dall'ente concessionario, ha ritenuto la responsabilità dello stesso nel far maturare la prescrizione condannandolo alle spese di lite unitamente all'ente impositore. Indubbiamente quale litisconsorte necessario nel giudizio di appello ai sensi Pt_2 dell'art 331 cpc, ha legittimazione ad impugnare la sentenza che ha accertato la sua legittimazione passiva, rigettando la specifica eccezione, ed in cui è rimasta soccombente.
Tanto premesso, l'appello è fondato alla luce dell'orientamento espresso dalle Sezioni Unite in tema di interesse ad agire con la sentenza n. 26283 del 2022.
Come già osservato da questa Corte, la citata sentenza ha preso le mosse dall'art.3 l'art.
3-bis del d.l. n. 146/21, inserito in sede di conversione dalla I. n. 215/21, novellando l'art. 12 del d.P.R. n. 602/73, intitolato alla "Formazione e contenuto dei ruoli", in cui ha inserito il comma 4-bis, ha stabilito non soltanto che «L'estratto di ruolo non è impugnabile», ma anche che «Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto per effetto di quanto previsto nell'art. 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al d.lgs. 18 aprile
2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'art. 48-bis del presente decreto
o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione».
La Suprema Corte precisato che la norma riguarda la riscossione delle entrate pubbliche anche extratributarie e che in base, in particolare, per quel che interessa, alla combinazione degli artt. 17
e 18 del d.lgs. n. 46/99 opera anche in relazione ai crediti contributivi e previdenziali (vedi, a proposito dell'art. 49 del d.P.R. n. 602/73, Cass., sez. un., n. 33408/21) ha affermato che detta previsione opera nei processi in corso.
Richiamata la differenza fra estratto di ruolo e ruolo, che trae fonte dalla propria giurisprudenza consolidata, ha osservato che il comma 4-bis dell'art. 12 del d.P.R. n. 602/73 è ricognitivo della natura dell'estratto di ruolo, mero elaborato informatico contenente gli elementi della cartella, ossia gli elementi del ruolo afferente a quella cartella, che non contiene pretesa impositiva alcuna, a differenza del ruolo, il quale è atto impositivo, in quanto tale annoverato dall'art. 19 del d.lgs. n.
546/92 tra quelli impugnabili.
Pertanto, posto che ciò che si impugna è l'atto impositivo o riscossivo menzionato nell'estratto di ruolo, ha affermato è inammissibile l'impugnazione dell'estratto di ruolo che riporti il credito trasfuso in una cartella di pagamento che sia stata precedentemente notificata, e non impugnata
(tra varie, Cass. n. 21289/20), o che sia rivolta a far valere l'invalidità di un'intimazione, regolarmente notificata e non contestata, per l'omessa notificazione delle cartelle di pagamento
(sempre tra varie, v. Cass. n. 31240/19).
Si è quindi soffermata sulla previsione ( non interpretativa, né retroattiva) che concerne l'azione diretta che è possibile esperire in specifici casi "diretta", sostenendo che con essa il legislatore ha stabilito le ipotesi in cui l'invalida notificazione della cartella ingeneri di per sè bisogno di tutela giurisdizionale e sussista l'interesse ad agire.
Trattandosi di condizione dell'azione che ha natura dinamica, e può assumere una diversa configurazione, anche per volontà del legislatore, fino al momento della decisione, ha ritenuto che la disciplina sopravvenuta si applichi, allora, ai processi pendenti perché incide sulla pronuncia della sentenza (o dell'ordinanza), che è ancora da compiere, e non già su uno uno degli effetti dell'impugnazione.
In tale ottica l'interesse ad agire va dimostrato e la prova può essere fornita anche nel corso dei giudizi pendenti. Nello specifico la Suprema Corte ha affermato che se il pregiudizio è <già insorto al momento della proposizione del ricorso, utile è il tempestivo ricorso alla rimessione nei termini, applicabile anche al processo tributario (tra varie, v. Cass. n. 268/22), posto che
l'assolutezza dell'impedimento a rappresentare quel pregiudizio è determinata dalla novità della norma che l'ha previsto;
a maggior ragione esso può essere fatto valere in giudizio se insorto dopo
>> e può essere allegato e dimostrato ( con la produzione di documenti) anche in sede di legittimità.
Premessa la piena legittimità della scelta legislativa, non irragionevole, né arbitraria, ha sostanzialmente ravvisato la ratio legis dell'intervento normativo nell'<esigenza di contrastare la prassi di azioni giudiziarie proposte anche a distanza di tempo assai rilevante dall'emissione delle cartelle, e al cospetto dell'inattività dell'agente per la riscossione, ma anche quella di pervenire a una riduzione del contenzioso (per considerazioni almeno in parte analoghe, si veda
Corte cost. n. 155/14). In particolare, le finalità deflattive rispondono alla consapevolezza, già sottolineata dalla Corte costituzionale (in particolare con la sentenza n. 77/18), che, «a fronte di una crescente domanda di giustizia, anche in ragione del riconoscimento di nuovi diritti, la giurisdizione sia una risorsa non illimitata e che misure di contenimento del contenzioso civile debbano essere messe in opera». 20.1.- Nel contempo, però, la norma nuova assicura comunque tutela anche al contribuente, e nonostante la struttura impugnatoria del processo tributario, nei casi in cui ne ravvisa il bisogno, ossia qualora vi sia lo specifico pregiudizio ivi contemplato.>>.
Si è pertanto circoscritta la facoltà di tutela ai soli atti invalidamente notificati (o non notificati) ivi contemplati e <>, che sono stati ritenuti dalla Suprema Corte
<tassativi e non esemplificativi, per cui l'interprete non può crearne altri>>.
Con riferimento alla riscossione dei crediti previdenziali, la Corte al punto 24.1. ha precisato che cartella o intimazione, il debitore può impugnare l'iscrizione ipotecaria o il fermo di beni mobili registrati, o il relativo preavviso, anche per far accertare l'insussistenza della pretesa (Cass., sez. un., n. 15354/15; n. 28528/18; n. 18041/19; n. 7756/20); può proporre opposizione all'esecuzione, qualora contesti il diritto di procedere in executivis, purché ci sia almeno la minaccia di procedere all'esecuzione forzata, mediante atto equipollente alla cartella di pagamento o comunque prodromico all'esecuzione (Cass., n. 477/71; n. 16281/16; nn. 16512 e 24461/19); e può proporre opposizione agli atti esecutivi qualora intenda far valere l'omessa notificazione dell'atto presupposto come ragione di invalidità (derivata) dell'atto successivo, posto che, nel sistema delle opposizioni esecutive secondo il regime ordinario, l'irregolarità della sequenza procedimentale dà appunto luogo ad un vizio deducibile ai sensi dell'art. 617 c.p.c., quindi nel termine di venti giorni decorrente dal primo atto del quale l'interessato abbia avuto conoscenza legale (Cass., sez. un.,
n. 22080/17, punto 8.3, nonché, tra varie, n. 1558/20; n. 20694/21; n. 40763/21, cit.). >>.
Nel caso in esame, la ricorrente aveva instaurato il giudizio innanzi al Tribunale di Reggio
Calabria, assumendo la mancata notifica delle suindicate cartelle senza allegare che, in prossimità dell'azione giudiziaria intesa a far valere anche la prescrizione, fosse stata intrapresa alcuna azione esecutiva o vi fosse una minaccia di esecuzione e né allegare di essersi trovato in una delle ipotesi tassativamente previste dal co 4 bis della L. sopra citata.
Pertanto, l'appello va accolto e va dichiarata l'inammissibilità della domanda originaria avverso i crediti per difetto di interesse ad agire. CP_2
Considerato che la norma sopravvenuta e l'orientamento delle Sezioni Unite che ha rimeditato i termini della questione dell'interesse ad agire nella riscossione mediante ruolo discostandosi dal precedente e diverso orientamento di legittimità seguito da questa Corte, si ravvisano gravi ed eccezionali ragioni per compensare integralmente le spese di entrambi i gradi di giudizio
P.Q.M.
la Corte d'appello di Reggio Calabria, sezione lavoro, definitivamente pronunziando sull'appello proposto con ricorso depositato da avverso la Parte_1
sentenza n. 1806/2021 del Giudice del lavoro di Reggio Calabria pubblicata in 18/11/2021, in accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza impugnata dichira inammissibile la domanda originaria proposta da avverso la cartella portata nell'estratto di ruolo Controparte_1 CP_2
Compensa le spese di entrambi i gradi di giudizio.
Reggio Calabria, così deciso nella camera di consiglio del 18 GIUGNO 2025
Il Consigliere relatore
(Dott.ssa Maria Antonietta Naso)
Il Presidente
(Dott. Eugenio CO)