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Sentenza 29 gennaio 2025
Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Imperia, sentenza 29/01/2025, n. 48 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Imperia |
| Numero : | 48 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE CIVILE DI IMPERIA
il TRIBUNALE di Imperia in composizione monocratica, in persona del dott. Pasquale LONGARINI, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 945/2023 RG del Tribunale di Imperia
promossa da
(CF: , rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1 sso il lla via Generale Manuel Belgrano n.4alla è eletto domicilio
–attore– contro
(CF: ; PI , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 r , rap ifes cardo CARACCIOLO presso il cui studio Imperia alla via Bonfante n. 1 è eletto domicilio
–convenuto–
conclusioni delle parti
per la parte attrice (foglio depositato telematicamente) Parte_1 «Piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis, - previa rinnovazione o integrazione della Consulenza Tecnica d'Ufficio redatta dal Dott.
secondo le indicazione del Consulente Tecnico di Parte Dott. Giuseppe Lanteri, - condannare la convenuta Persona_1 [...] in persona del legale rappresentante, a riconoscere i danni subiti dal conchiudente Sig. Controparte_2 Pt_1
a causa del sinistro accaduto in Cipressa, Regione Tegasse il 28 febbraio 2016 mediante il pagamento della somma di € 25.000,00
[...] (euro venticinquemila/00) o quell'altra somma maggiore o minore meglio vista e, comunque, di giustizia, che sarà quantificata in corso di causa, utilizzando i criteri di indennità stabiliti dal contratto di polizza vigente con ogni conseguenza di legge, tenuto conto dell'acconto già versato dalla di € 2.470,00 (euro duemilaquattrocentosettanta). Sul residuo della Controparte_2 somma dovranno essere riconosciuti gli interessi di legge e la rivalutazione monetaria. Vinte le spese e gli onorari di causa sentenza esecutiva come per legge»
per la convenuta (foglio depositato telematicamente) Controparte_1 Controparte_
«Piaccia all'On.le Tribunale, respingere ogni domanda proposta nel presente giudizio da contro per Parte_1 intervenuta prescrizione e comunque per infondatezza in fatto e diritto. Vinte le spese. Inoltre, dato atto della sussistenza dei presupposti di Controparte_ cui all'art. 96 comma 1° c.p.c., condannare a pagare a una somma equitativamente determinata ai sensi Parte_1 dell'art. 96 comma 3° c.p.c.»
RAGIONI DELLA DECISIONE
(1) Abstract. premesso di avere stipulato con la Parte_1 Controparte_1
il za n. 40065077 – codice 10F00
[...]
“Assicurazione Infortuni” – “Obiettivo Salute” – e di avere riportato, in data 28.02.2016 , un “trauma distruttivo repentino e severo alla spalla destra con subitanea rottura della cuffia dei rotatori”, con esiti invalidanti temporanei (complessivi gg. 180 gg) e permanenti (nella
1 dott. Pasquale LONGARINI misura del 9%), rilevato di avere chiesto alla compagnia di assicurazioni l'integrale risarcimento dei danni subiti e la ripetizione delle spese sostenute che, riconoscendo un danno di invalidità permanente dell'1%, con assegno bancario n. 2409471291–06, le versava la sola somma di € 2.470, trattenuta quale acconto con la maggior somma dovuta, lamentato la mancata adesione alla instaurata procedura arbitrale prevista dal punto 7.4 del contratto di polizza, dedotto la grave inadempienza contrattuale della con atto di citazione, ritualmente notificato, evocava in Controparte_1 giudizio la per sentirla condannare al pagamento dei danni Controparte_1 patiti a causa del sinistro del 28.2.2013 quantificati in € 25.000, oltre interessi e rivalutazione monetaria, con vittoria di spese e onorari di giudizio 1.1) Si costituivano in giudizio la , in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro-tempore, che, eccepita la prescrizione del diritto a ricevere l'indennizzo per decorso del termine biennale previsto dall'art. 2952, co. 2, Cc, rilevato che l'evento lesivo lamentato dall'assicurato, in ragione di preesistenze degenerative all'articolazione ed ai legamenti, era estraneo alla garanzia assicurativa essendo efficace tra le parti il diverso contratto di assicurazione individuato dal numero di polizza 270420360 denominato “Valore Sicurezza Plus”, instava per la declaratoria di intervenuta prescrizione del preteso diritto azionato e comunque per il rigetto della domanda attorea, con vittoria di spese 1.4) Assunta la prova orale (testi di parte attrice: e Parte_2
, licenziata CTU medico–legale s Controparte_3 Pt_1 Esaminati gli atti e i documenti di causa, visitato il sig. esperite le indagini tecniche ritenute
[...] Parte_1 necessarie, sentite le parti e i loro consulenti tecnici, tenuto conto dell'età e dello stato di salute preesistente, specificato il distretto corporeo e natura delle lesioni riportate da , verificato se, alla luce dei referti medici e dei riscontri Parte_1 clinici, tali lesioni fossero inveterate alla data della loro rilevazione e/o se, prima del loro verificarsi, sussistessero fenomeni degenerativi o altre preesistenze che le determinarono o concorsero a produrle, indicando in caso di risposta positiva il tipo di degenerazione, il suo normale decorso ed in quanto possibile l'epoca di insorgenza, quantificato, secondo i criteri stabiliti nel contratto di assicurazione e nelle relative condizioni generali, il tipo ed il grado di invalidità permanente, nonché la durata ed il grado dell'inabilità temporanea, accerti e lesioni patite dal Sig. a seguito del fatto lesivo Parte_1 accaduto in data 28 febbraio 2016, in Cipressa (IM), Regione Tegasse n. 1; l'incidenza del fatto lesivo sulla validità psicofisica della persona;
con indicazione della relativa percentuale;
la durata dell'inabilità temporanea assoluta o parziale in detto caso, con specificazione quantitativa espressa in percentuale;
se sono residuati esiti di carattere permanente con incidenza sulle attività ludiche e di relazione”), convocato il CTU a chiarimenti (“È presente il CTU dr.
che, sui chiarimenti chiesti da parte attrice, se la rilevata rottura dei tendini possa essere determinata non Persona_1 direttamente dalla caduta bensì dalla trazione dell'arto destro per aver afferrato un ramo dell'albero per impedire o limitare la caduta, dichiara: dagli esami fatti non risulta che ci siano tracce ematiche nelle strutture lese ne edema osseo nelle zona interessate dal trauma, come già precisato nella consulenza”), la causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 16.10.2024, con concessione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memoria di replica.
(2) sul merito delle domande attoree.
2.1) lamentando di avere subito, in Cipressa Regione Tegasse, il Parte_1
28.2.2016, un grave sinistro personale determinato da una caduta accidentale da un albero di ulivo che gli procurava un «trauma distruttivo repentino e severo alla spalla destra con subitanea rottura della cuffia dei rotatori», agisce in giudizio nei confronti della Compagnia di assicurazione chiedendo un indennizzo assicurativo sulla Controparte_1 base di un contr l caso di infortunio, indicato quale polizza n. 400650077. 2.2) In data 28.02.20216, giorno in cui parte attrice riportava l'asserito «trauma distruttivo repentino e severo alla spalla destra con subitanea rottura della cuffia dei rotatori», con esiti invalidanti temporanei (complessivi gg. 180 gg) e permanenti (nella misura del 9%), di cui si chiede l'indennizzo, era efficace tra le parti il diverso contratto di assicurazione
2 dott. Pasquale LONGARINI individuato dal numero di polizza 270420360, denominata “ , Parte_3 efficace dal 29.06.2007 al 29.06.2017 (docc. nn. 2/3 di parte convenuta). 2.3) A norma dell'art.
5.2 delle condizioni generali di assicurazione (doc.n. 3, pagg. 13/14, di parte convenuta), «la società liquida l'indennizzo convenuto soltanto per le conseguenze dirette ed esclusive dell'infortunio, che risulti indennizzabile a termini di polizza, indipendentemente da condizioni fisiche o patologiche preesistenti o sopravvenute, pertanto l'influenza che l'infortunio può avere esercitato su tali condizioni, come pure il pregiudizio che esse possono portare all'esito delle lesioni prodotte, sono conseguenza indirette e quindi non indennizzabili». 2.4) In ragione di tale pattuizione, veniva licenziata CTU volta a verificare se le lesioni riportate dal erano dipese da causa fortuita, violenta ed esterna, oppure se Pt_1 vi fosse un nesso tra le dette lesioni e preesistenze patologiche, atteso che la sussistenza di tale esclude il diritto all'indennizzo assicurativo. 2.5) Ebbene il CTU, pur erroneamente facendo riferimento alla clausola 7.2 delle condizioni generali allegate alla polizza n. 400650077 («la società liquida l'indennità convenuta soltanto per le conseguenze dirette ed esclusive dell'infortunio, che risulti indennizzabile ai sensi della polizza, indipendentemente dalle condizioni fisiche o patologiche preesistenti o sopravvenute;
pertanto l'influenza che l'infortunio può aver esercitato su tali condizioni, come pure il pregiudizio che esse possano portare all'esito delle lesioni prodotte dall'infortunio, sono conseguenza indiretta e quindi non indennizzabile»), non più in vigore al momento del sinistro, che, tuttavia, ha un contenuto identico alla clausola 5.2 sopra richiamata, tenuto conto della definizione di infortunio contenuta nelle condizioni generali di polizza («ogni evento dovuto a causa fortuita violenta ed esterna che produce lesioni corporali obiettivamente constatabili, le quali abbiano per conseguenza la morte, un'invalidità permanente o un'invalidità temporanea»), preso atto che il aveva denunciato un infortunio accaduto il 29.2.2016 allorchè «nel potare una Pt_1 pianta di ulivo, trovandosi sull'albero e spostando un ramo, scivolava e batteva l'omero e la spalla dx”, riportando “un'ampia lesione della cuffia dei rotatori, con retrazione dei monconi tendinei», quanto: 2.5.1) alla lesione della cuffia dei rotatori, «condizione patologica molto comune specie nel paziente anziano a causa di fenomeni degenerativi che causano assottigliamento progressivo dei tendini che a seguito di traumi o movimenti banali possono evolvere in rottura parziale o completa» (pag. 5), che «avviene sempre per meccanismo indiretto, che agisce sollecitando in trazione del fibre della cuffia e soprattutto quelle della zona sovraspinosa», osservato che la dinamica denunciata dall'assicurato («scivolava e batteva omero e spalla dx»), in quanto equivalente a un trauma diretto, non giustificava la lesione della cuffia (pag. 6), rilevato che gli elementi anatomo–radiologici emersi dagli accertamenti espletati dopo l'infortunio (radiogramma del PS, ecografia, RM del 24.3.2026), nella specie l'impingement sotto- acromiale con acromion di tipo 2/l'assenza di componente ematica nel versamento/l'assenza di edema dei capi tendinei/l'assenza di edema trabecolare delle regioni inserzionali, facevano «propendere per una lesione preesistente al trauma del 29.2.1016», il CTU, sulla base di un percorso tecnico e logico, chiaramente esplicitato in motivazione, immune da vizi e contraddizioni e privo di incongruenze tecnico-accertative, concludeva che « … la lesione della cuffia dei rotatori fosse già preesistente all'evento documentato il 29.2.2016». 2.5.1.1) Pertanto, come correttamente evidenziato dal CTU, la rottura della cuffia dei rotatori, in quanto non conseguenza diretta ed esclusiva del denunciato infortunio, non è indennizzabile ai sensi dell'articolo 5.2 delle condizioni della polizza assicurativa in vigore. 2.5.2) quanto all'evento denunciato «battevo con l'omero e la spalla dx», che nel caso di specie aveva «comportato una valida contusione del cingolo scapolo-omerale» che, se avesse
3 dott. Pasquale LONGARINI colpito una persona integra, «avrebbe dato luogo ad un periodo di malattia ed inabilità di 40 giorni … ripartito in 20 giorni di totale e 20 giorni di parziale al 50% senza reliquati permanenti» (CTU pag. 8), in quanto causa fortuita violenta ed esterna, è indennizzabile ai sensi della polizza. 2.5.2.1) In ragione degli importi relativi ad ognuna delle garanzie prestate, essendo l'inabilità temporanea valorizzata con una diaria giornaliera di € 20,00, la compagnia di assicurazione deve indennizzare il con la somma complessiva di € 600 (di Pt_1 cui € 400 per giorni 20 di inabilità 200 per giorni 20 di inabilità al 50%). Al
vanno altresì rimborsate le spese mediche sostenute, documentate in Pt_1 complessivi € 1.023,00. Importi ampiamente contenuti nella somma di € 2.470 offerta dalla e trattenuta dal quale anticipazione della Controparte_1 Pt_1 maggior somma ritenuto essergli dovuta.
(3) sulle spese di giudizio. Principio cardine che regola la materia relativa alle spese processuali è il criterio della soccombenza, sancito dall'art. 91 Cpc, laddove prevede che il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte e ne liquida l'ammontare insieme con gli onorari di difesa. L'individuazione del soccombente si compie in base al principio di causalità, con la conseguenza che parte obbligata a rimborsare alle altre le spese anticipate nel processo è quella che, col comportamento tenuto fuori del processo stesso, ovvero col darvi inizio o resistervi in forme e con argomenti non rispondenti al diritto, abbia dato causa al processo o al suo protrarsi (cass. n. 25111/2006). Al criterio della soccombenza può derogarsi, ai sensi dell'art. 92 Cpc, in caso di reciproca soccombenza, ovvero, “nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti”. Con l'intervento della Corte costituzionale (sentenza n. 77/18) è stato dichiarato incostituzionale il comma 2 dell'art. 92 nella parte in cui non prevede che il giudice possa disporre la compensazione anche laddove sussistano gravi ed eccezionali ragioni, che devono essere specificamente indicate nella motivazione. Ne consegue che le ipotesi espressamente indicate dal legislatore devono ritenersi paradigmatiche svolgendo «in sostanza una funzione parametrica ed esplicativa della clausola generale». 3.1)
In ragione della soccombenza, deve essere dichiarato tenuto e Parte_1 condannato a rimborsare a , in persona del legale rappresentante pro- Controparte_1 tempore, le spese di lite del presente giudizio, così come liquidate in dispositivo, in conformità del DM n.147/2022. Tenuto conto del valore e della natura della controversia nonché del disputatum e del numero e limitata complessità delle questioni di fatto e di diritto trattate, i compensi vengono liquidati, sulla base del DM n. 147 del 13/08/2022, secondo il valore minimo di liquidazione previsto per le cause di valore da € 5.201 a € 26.000: _ per la fase di studio, € 460,00 _ per la fase introduttiva, € 389,00 _ per la fase istruttoria/trattazione, € 840,00 _ per la fase decisionale, € 1841,00 per un compenso complessivo pari ad € 2.921,00 di cui € 2.540,00 per compenso tabellare, euro 381,00 per spese generali al 15%, oltre IVA e CPA come per legge
(4) sulle spese di CTU. Premesso che la prestazione del consulente tecnico d'ufficio è effettuata in funzione di un interesse comune delle parti del giudizio, le quali sono solidalmente responsabili del pagamento delle relative competenze, indipendentemente dalla ripartizione in essa operata dell'onere delle spese processuali (cass. n.25179/2013; cass. n. 28572/2023), non trovando applicazione il principio della soccombenza, 4 dott. Pasquale LONGARINI operante solo nei rapporti con le parti e non nei confronti dell'ausiliare (cass. n.23586/2008), le spese delle CTU vanno poste definitivamente a carico delle parti in solido tra loro.
PQM
Il TRIBUNALE di IMPERIA, in composizione monocratica, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e definitivamente pronunziando,
1) respinge la domanda attorea
2) condanna al pagamento in favore di , in Parte_1 Controparte_1 persona del lega empore, delle spese di giudi ,00 di cui € 2.540,00 per compenso tabellare, euro 381,00 per spese generali al 15%, oltre IVA e CPA come per legge
3) pone le spese di CTU definitivamente a carico delle parti, in solido tra loro
4) visto l'art. 52 del D. Lgs 196/2003, dispone che, in caso di diffusione della presente sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste, supporti elettronici o mediante rete di comunicazione elettronica, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati Imperia, 28 gennaio 2025
Il Giudice dott. Pasquale LONGARINI (firmata digitalmente)
5 dott. Pasquale LONGARINI
il TRIBUNALE di Imperia in composizione monocratica, in persona del dott. Pasquale LONGARINI, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 945/2023 RG del Tribunale di Imperia
promossa da
(CF: , rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1 sso il lla via Generale Manuel Belgrano n.4alla è eletto domicilio
–attore– contro
(CF: ; PI , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 r , rap ifes cardo CARACCIOLO presso il cui studio Imperia alla via Bonfante n. 1 è eletto domicilio
–convenuto–
conclusioni delle parti
per la parte attrice (foglio depositato telematicamente) Parte_1 «Piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis, - previa rinnovazione o integrazione della Consulenza Tecnica d'Ufficio redatta dal Dott.
secondo le indicazione del Consulente Tecnico di Parte Dott. Giuseppe Lanteri, - condannare la convenuta Persona_1 [...] in persona del legale rappresentante, a riconoscere i danni subiti dal conchiudente Sig. Controparte_2 Pt_1
a causa del sinistro accaduto in Cipressa, Regione Tegasse il 28 febbraio 2016 mediante il pagamento della somma di € 25.000,00
[...] (euro venticinquemila/00) o quell'altra somma maggiore o minore meglio vista e, comunque, di giustizia, che sarà quantificata in corso di causa, utilizzando i criteri di indennità stabiliti dal contratto di polizza vigente con ogni conseguenza di legge, tenuto conto dell'acconto già versato dalla di € 2.470,00 (euro duemilaquattrocentosettanta). Sul residuo della Controparte_2 somma dovranno essere riconosciuti gli interessi di legge e la rivalutazione monetaria. Vinte le spese e gli onorari di causa sentenza esecutiva come per legge»
per la convenuta (foglio depositato telematicamente) Controparte_1 Controparte_
«Piaccia all'On.le Tribunale, respingere ogni domanda proposta nel presente giudizio da contro per Parte_1 intervenuta prescrizione e comunque per infondatezza in fatto e diritto. Vinte le spese. Inoltre, dato atto della sussistenza dei presupposti di Controparte_ cui all'art. 96 comma 1° c.p.c., condannare a pagare a una somma equitativamente determinata ai sensi Parte_1 dell'art. 96 comma 3° c.p.c.»
RAGIONI DELLA DECISIONE
(1) Abstract. premesso di avere stipulato con la Parte_1 Controparte_1
il za n. 40065077 – codice 10F00
[...]
“Assicurazione Infortuni” – “Obiettivo Salute” – e di avere riportato, in data 28.02.2016 , un “trauma distruttivo repentino e severo alla spalla destra con subitanea rottura della cuffia dei rotatori”, con esiti invalidanti temporanei (complessivi gg. 180 gg) e permanenti (nella
1 dott. Pasquale LONGARINI misura del 9%), rilevato di avere chiesto alla compagnia di assicurazioni l'integrale risarcimento dei danni subiti e la ripetizione delle spese sostenute che, riconoscendo un danno di invalidità permanente dell'1%, con assegno bancario n. 2409471291–06, le versava la sola somma di € 2.470, trattenuta quale acconto con la maggior somma dovuta, lamentato la mancata adesione alla instaurata procedura arbitrale prevista dal punto 7.4 del contratto di polizza, dedotto la grave inadempienza contrattuale della con atto di citazione, ritualmente notificato, evocava in Controparte_1 giudizio la per sentirla condannare al pagamento dei danni Controparte_1 patiti a causa del sinistro del 28.2.2013 quantificati in € 25.000, oltre interessi e rivalutazione monetaria, con vittoria di spese e onorari di giudizio 1.1) Si costituivano in giudizio la , in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro-tempore, che, eccepita la prescrizione del diritto a ricevere l'indennizzo per decorso del termine biennale previsto dall'art. 2952, co. 2, Cc, rilevato che l'evento lesivo lamentato dall'assicurato, in ragione di preesistenze degenerative all'articolazione ed ai legamenti, era estraneo alla garanzia assicurativa essendo efficace tra le parti il diverso contratto di assicurazione individuato dal numero di polizza 270420360 denominato “Valore Sicurezza Plus”, instava per la declaratoria di intervenuta prescrizione del preteso diritto azionato e comunque per il rigetto della domanda attorea, con vittoria di spese 1.4) Assunta la prova orale (testi di parte attrice: e Parte_2
, licenziata CTU medico–legale s Controparte_3 Pt_1 Esaminati gli atti e i documenti di causa, visitato il sig. esperite le indagini tecniche ritenute
[...] Parte_1 necessarie, sentite le parti e i loro consulenti tecnici, tenuto conto dell'età e dello stato di salute preesistente, specificato il distretto corporeo e natura delle lesioni riportate da , verificato se, alla luce dei referti medici e dei riscontri Parte_1 clinici, tali lesioni fossero inveterate alla data della loro rilevazione e/o se, prima del loro verificarsi, sussistessero fenomeni degenerativi o altre preesistenze che le determinarono o concorsero a produrle, indicando in caso di risposta positiva il tipo di degenerazione, il suo normale decorso ed in quanto possibile l'epoca di insorgenza, quantificato, secondo i criteri stabiliti nel contratto di assicurazione e nelle relative condizioni generali, il tipo ed il grado di invalidità permanente, nonché la durata ed il grado dell'inabilità temporanea, accerti e lesioni patite dal Sig. a seguito del fatto lesivo Parte_1 accaduto in data 28 febbraio 2016, in Cipressa (IM), Regione Tegasse n. 1; l'incidenza del fatto lesivo sulla validità psicofisica della persona;
con indicazione della relativa percentuale;
la durata dell'inabilità temporanea assoluta o parziale in detto caso, con specificazione quantitativa espressa in percentuale;
se sono residuati esiti di carattere permanente con incidenza sulle attività ludiche e di relazione”), convocato il CTU a chiarimenti (“È presente il CTU dr.
che, sui chiarimenti chiesti da parte attrice, se la rilevata rottura dei tendini possa essere determinata non Persona_1 direttamente dalla caduta bensì dalla trazione dell'arto destro per aver afferrato un ramo dell'albero per impedire o limitare la caduta, dichiara: dagli esami fatti non risulta che ci siano tracce ematiche nelle strutture lese ne edema osseo nelle zona interessate dal trauma, come già precisato nella consulenza”), la causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 16.10.2024, con concessione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memoria di replica.
(2) sul merito delle domande attoree.
2.1) lamentando di avere subito, in Cipressa Regione Tegasse, il Parte_1
28.2.2016, un grave sinistro personale determinato da una caduta accidentale da un albero di ulivo che gli procurava un «trauma distruttivo repentino e severo alla spalla destra con subitanea rottura della cuffia dei rotatori», agisce in giudizio nei confronti della Compagnia di assicurazione chiedendo un indennizzo assicurativo sulla Controparte_1 base di un contr l caso di infortunio, indicato quale polizza n. 400650077. 2.2) In data 28.02.20216, giorno in cui parte attrice riportava l'asserito «trauma distruttivo repentino e severo alla spalla destra con subitanea rottura della cuffia dei rotatori», con esiti invalidanti temporanei (complessivi gg. 180 gg) e permanenti (nella misura del 9%), di cui si chiede l'indennizzo, era efficace tra le parti il diverso contratto di assicurazione
2 dott. Pasquale LONGARINI individuato dal numero di polizza 270420360, denominata “ , Parte_3 efficace dal 29.06.2007 al 29.06.2017 (docc. nn. 2/3 di parte convenuta). 2.3) A norma dell'art.
5.2 delle condizioni generali di assicurazione (doc.n. 3, pagg. 13/14, di parte convenuta), «la società liquida l'indennizzo convenuto soltanto per le conseguenze dirette ed esclusive dell'infortunio, che risulti indennizzabile a termini di polizza, indipendentemente da condizioni fisiche o patologiche preesistenti o sopravvenute, pertanto l'influenza che l'infortunio può avere esercitato su tali condizioni, come pure il pregiudizio che esse possono portare all'esito delle lesioni prodotte, sono conseguenza indirette e quindi non indennizzabili». 2.4) In ragione di tale pattuizione, veniva licenziata CTU volta a verificare se le lesioni riportate dal erano dipese da causa fortuita, violenta ed esterna, oppure se Pt_1 vi fosse un nesso tra le dette lesioni e preesistenze patologiche, atteso che la sussistenza di tale esclude il diritto all'indennizzo assicurativo. 2.5) Ebbene il CTU, pur erroneamente facendo riferimento alla clausola 7.2 delle condizioni generali allegate alla polizza n. 400650077 («la società liquida l'indennità convenuta soltanto per le conseguenze dirette ed esclusive dell'infortunio, che risulti indennizzabile ai sensi della polizza, indipendentemente dalle condizioni fisiche o patologiche preesistenti o sopravvenute;
pertanto l'influenza che l'infortunio può aver esercitato su tali condizioni, come pure il pregiudizio che esse possano portare all'esito delle lesioni prodotte dall'infortunio, sono conseguenza indiretta e quindi non indennizzabile»), non più in vigore al momento del sinistro, che, tuttavia, ha un contenuto identico alla clausola 5.2 sopra richiamata, tenuto conto della definizione di infortunio contenuta nelle condizioni generali di polizza («ogni evento dovuto a causa fortuita violenta ed esterna che produce lesioni corporali obiettivamente constatabili, le quali abbiano per conseguenza la morte, un'invalidità permanente o un'invalidità temporanea»), preso atto che il aveva denunciato un infortunio accaduto il 29.2.2016 allorchè «nel potare una Pt_1 pianta di ulivo, trovandosi sull'albero e spostando un ramo, scivolava e batteva l'omero e la spalla dx”, riportando “un'ampia lesione della cuffia dei rotatori, con retrazione dei monconi tendinei», quanto: 2.5.1) alla lesione della cuffia dei rotatori, «condizione patologica molto comune specie nel paziente anziano a causa di fenomeni degenerativi che causano assottigliamento progressivo dei tendini che a seguito di traumi o movimenti banali possono evolvere in rottura parziale o completa» (pag. 5), che «avviene sempre per meccanismo indiretto, che agisce sollecitando in trazione del fibre della cuffia e soprattutto quelle della zona sovraspinosa», osservato che la dinamica denunciata dall'assicurato («scivolava e batteva omero e spalla dx»), in quanto equivalente a un trauma diretto, non giustificava la lesione della cuffia (pag. 6), rilevato che gli elementi anatomo–radiologici emersi dagli accertamenti espletati dopo l'infortunio (radiogramma del PS, ecografia, RM del 24.3.2026), nella specie l'impingement sotto- acromiale con acromion di tipo 2/l'assenza di componente ematica nel versamento/l'assenza di edema dei capi tendinei/l'assenza di edema trabecolare delle regioni inserzionali, facevano «propendere per una lesione preesistente al trauma del 29.2.1016», il CTU, sulla base di un percorso tecnico e logico, chiaramente esplicitato in motivazione, immune da vizi e contraddizioni e privo di incongruenze tecnico-accertative, concludeva che « … la lesione della cuffia dei rotatori fosse già preesistente all'evento documentato il 29.2.2016». 2.5.1.1) Pertanto, come correttamente evidenziato dal CTU, la rottura della cuffia dei rotatori, in quanto non conseguenza diretta ed esclusiva del denunciato infortunio, non è indennizzabile ai sensi dell'articolo 5.2 delle condizioni della polizza assicurativa in vigore. 2.5.2) quanto all'evento denunciato «battevo con l'omero e la spalla dx», che nel caso di specie aveva «comportato una valida contusione del cingolo scapolo-omerale» che, se avesse
3 dott. Pasquale LONGARINI colpito una persona integra, «avrebbe dato luogo ad un periodo di malattia ed inabilità di 40 giorni … ripartito in 20 giorni di totale e 20 giorni di parziale al 50% senza reliquati permanenti» (CTU pag. 8), in quanto causa fortuita violenta ed esterna, è indennizzabile ai sensi della polizza. 2.5.2.1) In ragione degli importi relativi ad ognuna delle garanzie prestate, essendo l'inabilità temporanea valorizzata con una diaria giornaliera di € 20,00, la compagnia di assicurazione deve indennizzare il con la somma complessiva di € 600 (di Pt_1 cui € 400 per giorni 20 di inabilità 200 per giorni 20 di inabilità al 50%). Al
vanno altresì rimborsate le spese mediche sostenute, documentate in Pt_1 complessivi € 1.023,00. Importi ampiamente contenuti nella somma di € 2.470 offerta dalla e trattenuta dal quale anticipazione della Controparte_1 Pt_1 maggior somma ritenuto essergli dovuta.
(3) sulle spese di giudizio. Principio cardine che regola la materia relativa alle spese processuali è il criterio della soccombenza, sancito dall'art. 91 Cpc, laddove prevede che il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte e ne liquida l'ammontare insieme con gli onorari di difesa. L'individuazione del soccombente si compie in base al principio di causalità, con la conseguenza che parte obbligata a rimborsare alle altre le spese anticipate nel processo è quella che, col comportamento tenuto fuori del processo stesso, ovvero col darvi inizio o resistervi in forme e con argomenti non rispondenti al diritto, abbia dato causa al processo o al suo protrarsi (cass. n. 25111/2006). Al criterio della soccombenza può derogarsi, ai sensi dell'art. 92 Cpc, in caso di reciproca soccombenza, ovvero, “nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti”. Con l'intervento della Corte costituzionale (sentenza n. 77/18) è stato dichiarato incostituzionale il comma 2 dell'art. 92 nella parte in cui non prevede che il giudice possa disporre la compensazione anche laddove sussistano gravi ed eccezionali ragioni, che devono essere specificamente indicate nella motivazione. Ne consegue che le ipotesi espressamente indicate dal legislatore devono ritenersi paradigmatiche svolgendo «in sostanza una funzione parametrica ed esplicativa della clausola generale». 3.1)
In ragione della soccombenza, deve essere dichiarato tenuto e Parte_1 condannato a rimborsare a , in persona del legale rappresentante pro- Controparte_1 tempore, le spese di lite del presente giudizio, così come liquidate in dispositivo, in conformità del DM n.147/2022. Tenuto conto del valore e della natura della controversia nonché del disputatum e del numero e limitata complessità delle questioni di fatto e di diritto trattate, i compensi vengono liquidati, sulla base del DM n. 147 del 13/08/2022, secondo il valore minimo di liquidazione previsto per le cause di valore da € 5.201 a € 26.000: _ per la fase di studio, € 460,00 _ per la fase introduttiva, € 389,00 _ per la fase istruttoria/trattazione, € 840,00 _ per la fase decisionale, € 1841,00 per un compenso complessivo pari ad € 2.921,00 di cui € 2.540,00 per compenso tabellare, euro 381,00 per spese generali al 15%, oltre IVA e CPA come per legge
(4) sulle spese di CTU. Premesso che la prestazione del consulente tecnico d'ufficio è effettuata in funzione di un interesse comune delle parti del giudizio, le quali sono solidalmente responsabili del pagamento delle relative competenze, indipendentemente dalla ripartizione in essa operata dell'onere delle spese processuali (cass. n.25179/2013; cass. n. 28572/2023), non trovando applicazione il principio della soccombenza, 4 dott. Pasquale LONGARINI operante solo nei rapporti con le parti e non nei confronti dell'ausiliare (cass. n.23586/2008), le spese delle CTU vanno poste definitivamente a carico delle parti in solido tra loro.
PQM
Il TRIBUNALE di IMPERIA, in composizione monocratica, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e definitivamente pronunziando,
1) respinge la domanda attorea
2) condanna al pagamento in favore di , in Parte_1 Controparte_1 persona del lega empore, delle spese di giudi ,00 di cui € 2.540,00 per compenso tabellare, euro 381,00 per spese generali al 15%, oltre IVA e CPA come per legge
3) pone le spese di CTU definitivamente a carico delle parti, in solido tra loro
4) visto l'art. 52 del D. Lgs 196/2003, dispone che, in caso di diffusione della presente sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste, supporti elettronici o mediante rete di comunicazione elettronica, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati Imperia, 28 gennaio 2025
Il Giudice dott. Pasquale LONGARINI (firmata digitalmente)
5 dott. Pasquale LONGARINI