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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 02/04/2025, n. 396 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 396 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE
CONTROVERSIE DI LAVORO E PREVIDENZA
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catanzaro, Stefano Costarella, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2305/2023 R.G. promossa da
, rappresentato e difeso dall'avvocato Vincenzo Parte_1
Varano
-ricorrente/opponente-
contro
IN PERSONA DEL L.R.P.T., Controparte_1 rappresentata e difesa dall'avvocatessa Natalia Giuliano
-resistente/opposta-
avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo;
provvedendo sulle conclusioni rassegnate dalle parti all'odierna udienza, qui da intendersi riprodotte, come da dispositivo e contestuale esposizione delle concise
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso per decreto ingiuntivo n. 1860/2023 R.G., l'odierna opposta adiva il Tribunale di Catanzaro, esponendo: che, a seguito di controlli effettuati in conseguenza di un furto di denaro occorso, in data 5/12/2017, presso il centro incassi e punto di approvvigionamento di Catanzaro, venivano evidenziate delle
Pag. 1 a 5 anomalie nella contabilizzazione, tenuta e consegna di denaro alla Controparte_2
società incaricata dalle del ritiro in sede e del
[...] Controparte_1
successivo trasporto dei valori in banca;
che, in particolare, a seguito di formale inchiesta, venivano accertate numerose e ripetute mancanze poste in essere, negli anni 2016 e 2017, dalla (dipendente dell'opposta dal 2/1/2007, con Parte_1
qualifica di capotreno), con relativi omessi versamenti alla di Controparte_2 considerevoli somme di denaro pari ad € 53.933,40; che, a conclusione dell'inchiesta, la società datrice di lavoro manifestava opinamento di destituzione nei confronti della lavoratrice, la quale, in data 24/4/2018, sottoscriveva, assistita dal rappresentate sindacale, una spontanea dichiarazione, in cui ammetteva la propria responsabilità e dichiarava di voler restituire le somme contestate, impegnandosi a formulare una proposta di rateizzazione;
che, quindi, l'opponente avanzava formale piano di rientro per € 500,00 mensili;
che, tuttavia, la stessa provvedeva al versamento della sola prima rata, restando, dunque, debitrice di dell'importo di € 53.433,40, oltre interessi, come da Controparte_1
riconoscimento di debito effettuato dalla stessa . Parte_1
1.1. All'esito del procedimento, veniva emesso, in data 22/9/2023, il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 543/2023 (integrato dall'ordinanza di correzione di errore materiale del 28/9/2023), con il quale Parte_1
veniva condannata a pagare, nei confronti di la somma Controparte_1
di € 53.433,40, oltre interessi, rivalutazione, spese e competenze del procedimento.
2. Parte ricorrente ha proposto opposizione avverso il predetto decreto ingiuntivo, eccependo: a) il difetto e l'inesistenza della procura alle liti rilasciata dall'opposta in sede di ricorso monitorio;
b) l'incompetenza funzionale del giudice adito;
c) l'insussistenza del credito e la mancanza di idonea documentazione.
3. Con decreto ex art. 415, co. 2, c.p.c., veniva fissata per la discussione della causa l'udienza del 17/1/2024, sostituita, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., dal deposito di note di trattazione scritta e, poi, differita d'ufficio, per impedimento
Pag. 2 a 5 dell'istruttore, a quella successiva dell'11/9/2024, da tenere sempre con le modalità della trattazione scritta.
3.1. All'esito, con ordinanza dell'11/9/2024, rilevata la mancanza di prova notifica del ricorso introduttivo del giudizio alla parte opposta, non costituita in giudizio, la causa veniva rinviata all'udienza dell'8/1/2025, da svolgersi ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., con contestuale assegnazione alla parte opponente di un termine di quindici giorni per il deposito telematico della prova della notifica del ricorso introduttivo del giudizio e del decreto di fissazione d'udienza alla parte opposta.
3.2. Sennonché, con note del 13/9/2024 e del 4/1/2025, l'opponente, premesso di non aver rinvenuto, nella propria casella di posta elettronica certificata, le ricevute di accettazione e consegna del messaggio contenente la notifica del ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo, chiedeva termine per rinnovare la suddetta notifica.
3.3. Richiesta che veniva accolta con ordinanza dell'8/1/2025, con cui la causa veniva differita all'odierna udienza del 2/4/2025.
4. A seguito della rinnovazione della notifica, si è costituita l'opposta, la quale ha eccepito, preliminarmente, l'improcedibilità dell'opposizione; nel merito, ha argomentato per l'infondatezza dell'avversa domanda e ne ha chiesto il rigetto.
5. Il ricorso proposto è improcedibile per le ragioni seguenti.
5.1. Parte opponente non ha offerto la prova di avere notificato a parte opposta, nei termini di legge, il ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo ed il pedissequo decreto di fissazione dell'udienza di discussione del 17/1/2024. La mancata notifica a controparte del ricorso in opposizione a decreto monitorio e del decreto di fissazione d'udienza determina – per come in via preliminare ha eccepito parte opposta - l'improcedibilità del ricorso.
5.2. Al riguardo, la Suprema Corte (cfr. Cass. S.U. 30.7.2008 n. 20604), risolvendo un contrasto di giurisprudenza e superando l'orientamento espresso nel
Pag. 3 a 5 1996 (S.U. nn. 6841 e 9331), ha statuito che, nel rito del lavoro, è improcedibile l'appello tempestivamente proposto se non sia avvenuta la notificazione del ricorso depositato e del decreto di fissazione dell'udienza, non essendo consentito al giudice, alla stregua di una interpretazione costituzionalmente orientata (art. 111
Cost.), assegnare all'appellante, ex art. 421 c.p.c., un termine perentorio per provvedere ad una nuova notifica ai sensi dell'art. 291 c.p.c, e che lo stesso principio è applicabile al procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, con la conseguenza che la mancata notifica del ricorso in opposizione e del decreto di fissazione d'udienza determina l'improcedibilità dell'opposizione e, con essa, la esecutività del decreto ingiuntivo opposto.
5.3. Va ulteriormente precisato che la costituzione di parte opposta (con il preliminare fine di eccepire la improcedibilità del ricorso per la mancata tempestiva notifica dell'atto di opposizione al debitore ingiunto) non sana l'omessa notifica dell'atto di opposizione, sicché, non avendo l'opponente notificato l'atto di opposizione a decreto ingiuntivo alla controparte, ciò ha determinato il passaggio in giudicato del decreto ingiuntivo opposto, essendo decorso il termine per la rituale notifica dell'opposizione (cfr. Tribunale di Arezzo, sentenza n. 134/2023).
5.4. In conclusione, avendo il giudice rilevato alla prima udienza la non corretta instaurazione del contraddittorio per difetto di tempestiva notifica a parte opposta del ricorso in opposizione e del relativo decreto di fissazione udienza e non avendo l'opponente allegato e provato un legittimo impedimento alla tempestiva assoluzione dell'onere di notificazione che giustificasse l'assegnazione di un nuovo termine per provvedere all'incombente (peraltro, neppure richiesto nelle note ex art. 127-ter c.p.c. depositate in vista dell'udienza dell'11/9/2024), va dichiarata la improcedibilità dell'odierno ricorso, con la conseguente dichiarazione di definitiva esecutività del decreto ingiuntivo n. 543/2023, emesso dal Giudice del Lavoro del
Tribunale di Catanzaro in data 22/9/2023.
6. Le spese di lite del presente giudizio di opposizione, liquidate come in dispositivo tenuto conto dei parametri di cui al DM n. 55/2014, della tipologia di
Pag. 4 a 5 controversia (causa di lavoro), del suo valore (€ 53.433,40) e delle singole fasi del processo, esclusa quella istruttoria che non ha avuto luogo e avuto riguardo ai valori prossimi ai minimi tariffari, in virtù della scarsa complessità delle questioni controverse affrontate, sono poste a carico della parte opponente soccombente.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta nel contraddittorio delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- dichiara improcedibile il ricorso in opposizione e, per l'effetto, conferma e dichiara definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo n. 543/2023, emesso dal
Giudice del Lavoro del Tribunale di Catanzaro in data 22/9/2023;
- condanna parte opponente alla rifusione delle spese di lite, liquidate in complessivi € 5.360,00 per onorari, oltre accessori di legge.
- Catanzaro, 02/04/2025
Il Giudice del lavoro
Stefano Costarella
Pag. 5 a 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE
CONTROVERSIE DI LAVORO E PREVIDENZA
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catanzaro, Stefano Costarella, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2305/2023 R.G. promossa da
, rappresentato e difeso dall'avvocato Vincenzo Parte_1
Varano
-ricorrente/opponente-
contro
IN PERSONA DEL L.R.P.T., Controparte_1 rappresentata e difesa dall'avvocatessa Natalia Giuliano
-resistente/opposta-
avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo;
provvedendo sulle conclusioni rassegnate dalle parti all'odierna udienza, qui da intendersi riprodotte, come da dispositivo e contestuale esposizione delle concise
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso per decreto ingiuntivo n. 1860/2023 R.G., l'odierna opposta adiva il Tribunale di Catanzaro, esponendo: che, a seguito di controlli effettuati in conseguenza di un furto di denaro occorso, in data 5/12/2017, presso il centro incassi e punto di approvvigionamento di Catanzaro, venivano evidenziate delle
Pag. 1 a 5 anomalie nella contabilizzazione, tenuta e consegna di denaro alla Controparte_2
società incaricata dalle del ritiro in sede e del
[...] Controparte_1
successivo trasporto dei valori in banca;
che, in particolare, a seguito di formale inchiesta, venivano accertate numerose e ripetute mancanze poste in essere, negli anni 2016 e 2017, dalla (dipendente dell'opposta dal 2/1/2007, con Parte_1
qualifica di capotreno), con relativi omessi versamenti alla di Controparte_2 considerevoli somme di denaro pari ad € 53.933,40; che, a conclusione dell'inchiesta, la società datrice di lavoro manifestava opinamento di destituzione nei confronti della lavoratrice, la quale, in data 24/4/2018, sottoscriveva, assistita dal rappresentate sindacale, una spontanea dichiarazione, in cui ammetteva la propria responsabilità e dichiarava di voler restituire le somme contestate, impegnandosi a formulare una proposta di rateizzazione;
che, quindi, l'opponente avanzava formale piano di rientro per € 500,00 mensili;
che, tuttavia, la stessa provvedeva al versamento della sola prima rata, restando, dunque, debitrice di dell'importo di € 53.433,40, oltre interessi, come da Controparte_1
riconoscimento di debito effettuato dalla stessa . Parte_1
1.1. All'esito del procedimento, veniva emesso, in data 22/9/2023, il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 543/2023 (integrato dall'ordinanza di correzione di errore materiale del 28/9/2023), con il quale Parte_1
veniva condannata a pagare, nei confronti di la somma Controparte_1
di € 53.433,40, oltre interessi, rivalutazione, spese e competenze del procedimento.
2. Parte ricorrente ha proposto opposizione avverso il predetto decreto ingiuntivo, eccependo: a) il difetto e l'inesistenza della procura alle liti rilasciata dall'opposta in sede di ricorso monitorio;
b) l'incompetenza funzionale del giudice adito;
c) l'insussistenza del credito e la mancanza di idonea documentazione.
3. Con decreto ex art. 415, co. 2, c.p.c., veniva fissata per la discussione della causa l'udienza del 17/1/2024, sostituita, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., dal deposito di note di trattazione scritta e, poi, differita d'ufficio, per impedimento
Pag. 2 a 5 dell'istruttore, a quella successiva dell'11/9/2024, da tenere sempre con le modalità della trattazione scritta.
3.1. All'esito, con ordinanza dell'11/9/2024, rilevata la mancanza di prova notifica del ricorso introduttivo del giudizio alla parte opposta, non costituita in giudizio, la causa veniva rinviata all'udienza dell'8/1/2025, da svolgersi ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., con contestuale assegnazione alla parte opponente di un termine di quindici giorni per il deposito telematico della prova della notifica del ricorso introduttivo del giudizio e del decreto di fissazione d'udienza alla parte opposta.
3.2. Sennonché, con note del 13/9/2024 e del 4/1/2025, l'opponente, premesso di non aver rinvenuto, nella propria casella di posta elettronica certificata, le ricevute di accettazione e consegna del messaggio contenente la notifica del ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo, chiedeva termine per rinnovare la suddetta notifica.
3.3. Richiesta che veniva accolta con ordinanza dell'8/1/2025, con cui la causa veniva differita all'odierna udienza del 2/4/2025.
4. A seguito della rinnovazione della notifica, si è costituita l'opposta, la quale ha eccepito, preliminarmente, l'improcedibilità dell'opposizione; nel merito, ha argomentato per l'infondatezza dell'avversa domanda e ne ha chiesto il rigetto.
5. Il ricorso proposto è improcedibile per le ragioni seguenti.
5.1. Parte opponente non ha offerto la prova di avere notificato a parte opposta, nei termini di legge, il ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo ed il pedissequo decreto di fissazione dell'udienza di discussione del 17/1/2024. La mancata notifica a controparte del ricorso in opposizione a decreto monitorio e del decreto di fissazione d'udienza determina – per come in via preliminare ha eccepito parte opposta - l'improcedibilità del ricorso.
5.2. Al riguardo, la Suprema Corte (cfr. Cass. S.U. 30.7.2008 n. 20604), risolvendo un contrasto di giurisprudenza e superando l'orientamento espresso nel
Pag. 3 a 5 1996 (S.U. nn. 6841 e 9331), ha statuito che, nel rito del lavoro, è improcedibile l'appello tempestivamente proposto se non sia avvenuta la notificazione del ricorso depositato e del decreto di fissazione dell'udienza, non essendo consentito al giudice, alla stregua di una interpretazione costituzionalmente orientata (art. 111
Cost.), assegnare all'appellante, ex art. 421 c.p.c., un termine perentorio per provvedere ad una nuova notifica ai sensi dell'art. 291 c.p.c, e che lo stesso principio è applicabile al procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, con la conseguenza che la mancata notifica del ricorso in opposizione e del decreto di fissazione d'udienza determina l'improcedibilità dell'opposizione e, con essa, la esecutività del decreto ingiuntivo opposto.
5.3. Va ulteriormente precisato che la costituzione di parte opposta (con il preliminare fine di eccepire la improcedibilità del ricorso per la mancata tempestiva notifica dell'atto di opposizione al debitore ingiunto) non sana l'omessa notifica dell'atto di opposizione, sicché, non avendo l'opponente notificato l'atto di opposizione a decreto ingiuntivo alla controparte, ciò ha determinato il passaggio in giudicato del decreto ingiuntivo opposto, essendo decorso il termine per la rituale notifica dell'opposizione (cfr. Tribunale di Arezzo, sentenza n. 134/2023).
5.4. In conclusione, avendo il giudice rilevato alla prima udienza la non corretta instaurazione del contraddittorio per difetto di tempestiva notifica a parte opposta del ricorso in opposizione e del relativo decreto di fissazione udienza e non avendo l'opponente allegato e provato un legittimo impedimento alla tempestiva assoluzione dell'onere di notificazione che giustificasse l'assegnazione di un nuovo termine per provvedere all'incombente (peraltro, neppure richiesto nelle note ex art. 127-ter c.p.c. depositate in vista dell'udienza dell'11/9/2024), va dichiarata la improcedibilità dell'odierno ricorso, con la conseguente dichiarazione di definitiva esecutività del decreto ingiuntivo n. 543/2023, emesso dal Giudice del Lavoro del
Tribunale di Catanzaro in data 22/9/2023.
6. Le spese di lite del presente giudizio di opposizione, liquidate come in dispositivo tenuto conto dei parametri di cui al DM n. 55/2014, della tipologia di
Pag. 4 a 5 controversia (causa di lavoro), del suo valore (€ 53.433,40) e delle singole fasi del processo, esclusa quella istruttoria che non ha avuto luogo e avuto riguardo ai valori prossimi ai minimi tariffari, in virtù della scarsa complessità delle questioni controverse affrontate, sono poste a carico della parte opponente soccombente.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta nel contraddittorio delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- dichiara improcedibile il ricorso in opposizione e, per l'effetto, conferma e dichiara definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo n. 543/2023, emesso dal
Giudice del Lavoro del Tribunale di Catanzaro in data 22/9/2023;
- condanna parte opponente alla rifusione delle spese di lite, liquidate in complessivi € 5.360,00 per onorari, oltre accessori di legge.
- Catanzaro, 02/04/2025
Il Giudice del lavoro
Stefano Costarella
Pag. 5 a 5