Art. 1.
La localizzazione, la costruzione e la gestione sul territorio nazionale dei nuovi impianti termici per la produzione di energia elettrica e la localizzazione e la costruzione delle reti di trasporto ad alta tensione, nonche' l'ampliamento degli impianti esistenti, da effettuarsi da parte dell'Enel, sono regolati dalle norme seguenti.
La localizzazione, la costruzione e la gestione sul territorio nazionale dei nuovi impianti termici per la produzione di energia elettrica e la localizzazione e la costruzione delle reti di trasporto ad alta tensione, nonche' l'ampliamento degli impianti esistenti, da effettuarsi da parte dell'Enel, sono regolati dalle norme seguenti.