Articolo 1 della Legge 18 dicembre 1973, n. 880
Articolo 2
Versione
22 gennaio 1974
Art. 1.
La localizzazione, la costruzione e la gestione sul territorio nazionale dei nuovi impianti termici per la produzione di energia elettrica e la localizzazione e la costruzione delle reti di trasporto ad alta tensione, nonche' l'ampliamento degli impianti esistenti, da effettuarsi da parte dell'Enel, sono regolati dalle norme seguenti.
Entrata in vigore il 22 gennaio 1974
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