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Sentenza 12 gennaio 2026
Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XVIII, sentenza 12/01/2026, n. 341 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 341 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 341/2026
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 18, riunita in udienza il
01/12/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
VERRUSIO MARIO, Presidente
DEL GAUDIO MARCO, Relatore
PERROTTI MASSIMO, Giudice
in data 01/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 8166/2024 depositato il 06/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 CF_1 - CF_Ricorrente_2
elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_3 - CF_Ricorrente_3
elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_4 CF_1 - CF_Ricorrente_4
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate Ufficio Provinciale Di Napoli-Territorio - Via Montedonzelli 80100 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 8631/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
24 e pubblicata il 04/06/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120230121329440000 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7269/2025 depositato il
03/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: SI RIPORTA AGLI ATTI
Resistente/Appellato: SI RIPORTA AGLI ATTI
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
§ 1. – Con atto depositato il 5.2.2024 alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli, notificato all'Agenzia delle Entrate di Napoli, Nominativo_1 ha impugnato la cartella di pagamento n. 071 2023
01213294 40, concernente le spese di lite liquidate in favore dell'Agenzia nella sentenza n. 11053/2021, per l'importo di € 1.043,75.
Ha premesso che il giudizio sul quale è intervenuta detta sentenza ha avuto ad oggetto l'IMU prima casa e la determinazione della rendita catastale, ed ha rappresentato di aver definito il relativo giudizio di appello ai sensi della legge n. 197/2022, invocando quindi l'art. 1, comma 196 della citata legge, secondo il quale
“gli effetti della definizione perfezionata prevalgono su quelli delle eventuali pronunzie giurisdizionali non passate in giudicato anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge”. Pertanto, per effetto della norma agevolatrice, le sentenze in questione cessano di costituire titolo per eventuali rimborsi o sgravi e per il recupero delle spese.
§ 2. – Si è costituita nel giudizio di primo grado l'Agenzia delle Entrate.
La resistente preliminarmente ha eccepito il difetto di giurisdizione della Corte adìta, essendo le spese di lite materia di competenza del Giudice ordinario.
Nel merito, ha chiesto il rigetto del ricorso, osservando che la definizione agevolata ha riguardato esclusivamente l'imposta Imu e il contenzioso con il Comune di Napoli, e non anche la determinazione della rendita catastale ed il contenzioso con l'Ufficio del Territorio. Per tale ultimo profilo, infatti, la sentenza ha rigettato l'appello, con condanna dell'appellante al pagamento delle spese di lite. Ne conseguirebbe che il giudizio relativo alla rendita catastale, avente valore indeterminabile, non rientrerebbe nella definizione agevolata, e le relative spese sono certamente dovute.
§ 3. – La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Napoli, con la sentenza 8631/2024 ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione. § 4. – Ha proposto appello il contribuente.
L'appellante ha osservato che la sentenza di primo grado ha erroneamente ritenuto carente la propria giurisdizione.
§ 5. – Si è costituita nel giudizio di appello l'Agenzia delle Entrate.
La resistente ha ribadito correttezza della sentenza di primo grado, riportando altresì le medesime difese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 6. – L'appello è fondato.
Deve ritenersi preliminare ed assorbente il profilo relativo alla individuazione della giurisdizione.
La legge assegna alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati, compresi quelli regionale, provinciale e "comunali" ed "ogni altro accessorio". Il riferimento appare evidente significativo proprio in relazione alle spese processuali che detivino da controversie attienti a tributi.
Ugualmente significativa, poi, deve ritenersi la circostanza che il legislatore, nell'individuare gli "atti impugnabili e l'oggetto del ricorso tributario", abbia mantenuto la stessa formulazione, individuando, quale atto impugnabile, giusta la previsione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, comma 1, lett. g), quello concernente il rifiuto espresso o tacito della restituzione di tributi, sanzioni pecuniarie ed interessi o "altri accessori non dovuti".
Il quadro normativo di riferimento giustifica, quindi, l'affermazione della giurisdizione tributaria, dovendo ritenersi che, trattandosi di somme pretese per spese legali liquidate, con sentenza resa nell'ambito di precedente giudizio tributario, il relativo contenzioso debba essere ricondotto, al novero delle previsioni che assegnano alla stessa le controversie concernenti tutti gli "altri accessori" relativi alle materie espressamente contemplate.
Le sezioni unite della Suprema Corte hanno difatti affermato il seguente principio di diritto: “In base al D. Lgs. n. 546 del 1992, art. 2 comma 1, secondo cui tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie, comunque denominati, compresi quelli regionale, provinciale e "comunali" ed "ogni altro accessorio", rientra nella giurisdizione tributaria, la controversia concernente la debenza di somme, liquidate a titolo di spese processuali dalle Commissioni Tributarie nel corso di giudizio innanzi alle stesse svoltosi su materie devolute alla relativa giurisdizione, dovendo ritenersi che le espressioni utilizzate dal Legislatore, quali "ogni altro accessorio" o "altri accessori" per la loro latitudine, ricomprendano, senz'altro, le spese processuali” (Cass. Sez. U, n. 14554 del 13/07/2015, in CED Cass. Rv. 635781 – 01).
Conclusivamente, in applicazione di tale principio, va affermata la giurisdizione del Giudice tributario a conoscere della controversia con consguente rinvio ai sensi dell'art. 59 d.lgs. n. 546/1992 alla Corte di
Giustizia Tributaria di Primo grado di Napoli. § 7. – Le spese possono essere compensate attesa la natura controversa delle questioni esaminate.
P.Q.M.
Accoglie l'appello e per lo effetto rimette la causa innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di I grado di
Napoli. Spese del doppio grado compensate.
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 18, riunita in udienza il
01/12/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
VERRUSIO MARIO, Presidente
DEL GAUDIO MARCO, Relatore
PERROTTI MASSIMO, Giudice
in data 01/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 8166/2024 depositato il 06/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 CF_1 - CF_Ricorrente_2
elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_3 - CF_Ricorrente_3
elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_4 CF_1 - CF_Ricorrente_4
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate Ufficio Provinciale Di Napoli-Territorio - Via Montedonzelli 80100 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 8631/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
24 e pubblicata il 04/06/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120230121329440000 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7269/2025 depositato il
03/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: SI RIPORTA AGLI ATTI
Resistente/Appellato: SI RIPORTA AGLI ATTI
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
§ 1. – Con atto depositato il 5.2.2024 alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli, notificato all'Agenzia delle Entrate di Napoli, Nominativo_1 ha impugnato la cartella di pagamento n. 071 2023
01213294 40, concernente le spese di lite liquidate in favore dell'Agenzia nella sentenza n. 11053/2021, per l'importo di € 1.043,75.
Ha premesso che il giudizio sul quale è intervenuta detta sentenza ha avuto ad oggetto l'IMU prima casa e la determinazione della rendita catastale, ed ha rappresentato di aver definito il relativo giudizio di appello ai sensi della legge n. 197/2022, invocando quindi l'art. 1, comma 196 della citata legge, secondo il quale
“gli effetti della definizione perfezionata prevalgono su quelli delle eventuali pronunzie giurisdizionali non passate in giudicato anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge”. Pertanto, per effetto della norma agevolatrice, le sentenze in questione cessano di costituire titolo per eventuali rimborsi o sgravi e per il recupero delle spese.
§ 2. – Si è costituita nel giudizio di primo grado l'Agenzia delle Entrate.
La resistente preliminarmente ha eccepito il difetto di giurisdizione della Corte adìta, essendo le spese di lite materia di competenza del Giudice ordinario.
Nel merito, ha chiesto il rigetto del ricorso, osservando che la definizione agevolata ha riguardato esclusivamente l'imposta Imu e il contenzioso con il Comune di Napoli, e non anche la determinazione della rendita catastale ed il contenzioso con l'Ufficio del Territorio. Per tale ultimo profilo, infatti, la sentenza ha rigettato l'appello, con condanna dell'appellante al pagamento delle spese di lite. Ne conseguirebbe che il giudizio relativo alla rendita catastale, avente valore indeterminabile, non rientrerebbe nella definizione agevolata, e le relative spese sono certamente dovute.
§ 3. – La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Napoli, con la sentenza 8631/2024 ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione. § 4. – Ha proposto appello il contribuente.
L'appellante ha osservato che la sentenza di primo grado ha erroneamente ritenuto carente la propria giurisdizione.
§ 5. – Si è costituita nel giudizio di appello l'Agenzia delle Entrate.
La resistente ha ribadito correttezza della sentenza di primo grado, riportando altresì le medesime difese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 6. – L'appello è fondato.
Deve ritenersi preliminare ed assorbente il profilo relativo alla individuazione della giurisdizione.
La legge assegna alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati, compresi quelli regionale, provinciale e "comunali" ed "ogni altro accessorio". Il riferimento appare evidente significativo proprio in relazione alle spese processuali che detivino da controversie attienti a tributi.
Ugualmente significativa, poi, deve ritenersi la circostanza che il legislatore, nell'individuare gli "atti impugnabili e l'oggetto del ricorso tributario", abbia mantenuto la stessa formulazione, individuando, quale atto impugnabile, giusta la previsione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, comma 1, lett. g), quello concernente il rifiuto espresso o tacito della restituzione di tributi, sanzioni pecuniarie ed interessi o "altri accessori non dovuti".
Il quadro normativo di riferimento giustifica, quindi, l'affermazione della giurisdizione tributaria, dovendo ritenersi che, trattandosi di somme pretese per spese legali liquidate, con sentenza resa nell'ambito di precedente giudizio tributario, il relativo contenzioso debba essere ricondotto, al novero delle previsioni che assegnano alla stessa le controversie concernenti tutti gli "altri accessori" relativi alle materie espressamente contemplate.
Le sezioni unite della Suprema Corte hanno difatti affermato il seguente principio di diritto: “In base al D. Lgs. n. 546 del 1992, art. 2 comma 1, secondo cui tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie, comunque denominati, compresi quelli regionale, provinciale e "comunali" ed "ogni altro accessorio", rientra nella giurisdizione tributaria, la controversia concernente la debenza di somme, liquidate a titolo di spese processuali dalle Commissioni Tributarie nel corso di giudizio innanzi alle stesse svoltosi su materie devolute alla relativa giurisdizione, dovendo ritenersi che le espressioni utilizzate dal Legislatore, quali "ogni altro accessorio" o "altri accessori" per la loro latitudine, ricomprendano, senz'altro, le spese processuali” (Cass. Sez. U, n. 14554 del 13/07/2015, in CED Cass. Rv. 635781 – 01).
Conclusivamente, in applicazione di tale principio, va affermata la giurisdizione del Giudice tributario a conoscere della controversia con consguente rinvio ai sensi dell'art. 59 d.lgs. n. 546/1992 alla Corte di
Giustizia Tributaria di Primo grado di Napoli. § 7. – Le spese possono essere compensate attesa la natura controversa delle questioni esaminate.
P.Q.M.
Accoglie l'appello e per lo effetto rimette la causa innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di I grado di
Napoli. Spese del doppio grado compensate.