Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XVIII, sentenza 12/01/2026, n. 341
CGT2
Sentenza 12 gennaio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Difetto di giurisdizione del giudice tributario

    La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado afferma la propria giurisdizione in materia di spese processuali liquidate in un precedente giudizio tributario, basandosi sulla normativa che attribuisce alla giurisdizione tributaria le controversie relative ai tributi e agli accessori, e su un principio di diritto della Cassazione.

  • Rigettato
    Inapplicabilità della definizione agevolata alle spese di lite

    La Corte ritiene che la definizione agevolata, ai sensi della legge n. 197/2022, abbia effetti prevalenti su pronunce giurisdizionali non passate in giudicato, portando alla cessazione del titolo per il recupero delle spese.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XVIII, sentenza 12/01/2026, n. 341
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania
    Numero : 341
    Data del deposito : 12 gennaio 2026

    Testo completo