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Sentenza 4 febbraio 2026
Sentenza 4 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Abruzzo, sez. II, sentenza 04/02/2026, n. 64 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Abruzzo |
| Numero : | 64 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 64/2026
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell' ABRUZZO Sezione 2, riunita in udienza il
28/01/2026 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
DI SANTE ATTILIO, Presidente
IO BE, Relatore
BONANNI GIUSEPPE, Giudice
in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 417/2025 depositato il 13/05/2025
proposto da
Lavanderia Industriale Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Teramo - Largo Madonna Delle Grazie 64100 Teramo TE
elettivamente domiciliato presso dp.teramo@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 417/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado TERAMO sez. 2
e pubblicata il 07/11/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TA9030200846-2023 IVA-ALTRO 2021 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con gravame ritualmente interposto e rassegnando le conclusioni di cui in epigrafe, la contribuente impugnava la sentenza n. 417/II/24, emessa in data 16.09/07.11.24 dalla Corte di Giustizia Tributaria di
L'Aquila Sez. II, con la quale, in una alla condanna alle spese di lite giusta soccombenza, veniva rigettato il suo ricorso ad oggetto l'avviso di accertamento per le imposte IVA-ALTRO, relative all'anno 2021.
A fronte di una sentenza che aveva pronunciato nei suddetti termini, sul rilievo che, a fondamento della ritenuta fittizietà (perché dissimulanti un contratto di somministrazione di manodopera irregolare) dei contratti
(affitto di ramo di azienda e prestazione di servizi ) stipulati dalla contribuente con soggetti terzi, deponevano (in termini presuntivi gravi, precisi e concordanti) sia la ritenuta inadeguatezza del canone di locazione (melius: canone di affitto), sia l'accollo da parte della cedente dei costi relativi alle utenze (acqua-energia elettrica) godute dal cessionario, sia la circostanza che l'intera attività svolta dal cessionario fosse rivolta unicamente a favore della contribuente-cedente ed in uno spazio (facente parte del medesimo capannone industriale) contiguo al locale commerciale sede dell'attività di quest'ultima,
l'appellante, ripercorsi nei debiti termini gravatori i fatti sostanziali e processuali posti a base del mezzo,
I non senza aver dapprima inficiato la rilevanza di contro accordata agli elementi di giudizio posti a base della statuizione, a tal riguardo osservando che a- il canone di affitto non potevasi ritenere antieconomico, laddove si fosse considerato che a fronte di quel canone (pari ad € 16.000,00 e ritenuto non economico rispetto a quello che a sua volta pagava a soggetto terzo la contribuente-cedente e pari ad € 11.000,00), di contro, l'affittuario rendeva i propri servizi ad un costo altrettanto favorevole, ed altresì considerato che, a parte la distinzione soggettiva (tra contribuente-cedente e terzo proprietario dell'intero capannone industriale, sede, in parte, dell'attività della detta contribuente e sede, in parte, del cessionario del ramo d'azienda), la titolarità dei due diversi soggetti economici (contribuente-cedente e terzo proprietario) faceva capo alle stesse persone, dal che la neutralità del rammentato differenziale (€ 16.000,00/€ 11.000,00); b- l'accollo del costo relativo all'utenza acqua era del tutto insignificante, considerato che il capannone industriale (appunto sede dell'attività della cedente-contribuente e sede del ramo d'azienda ceduto) godeva ed era servito da pozzo artesiano, mentre l'accollo del costo per energia elettrica, come per il canone d'affitto trovava sinallagmatica compensazione nei costi favorevoli sopportati per la controprestazione (servizi di finissaggio tessili), non senza considerare il costo non sopportato per l'attivazione di una nuova ed autonoma utenza elettrica;
II con particolare riferimento al rapporto di esclusiva caratterizzante il servizio di finissaggio tessili erogato dal cessionario in favore della cedente ed alla contiguità fisica degli spazi in cui veniva esercitata l'attività dell'uno e quella dell'altra (circostanze queste che per il primo giudice dovevano indurre a far ritenere che la seconda avesse conservato e comunque gestisse il potere direttivo ed organizzativo sull'attività del primo e, di conseguenza, dovevano far ritenere che i due contratti di cessione di ramo d'azienda e di finissaggio tessili dissimulavano in effetti un contratto di interposizione illecita di manodopera con l'ulteriore conseguenza del legittimo recupero ad imposizione dell'IVA relativa al servizio erogato dal cessionario), osservava invece che perché si potesse ritenere ricorrente una interposizione illecita di manodopera, giusta l'insegnamento sul punto da parte del giudice di legittimità (Cass. n. 33994/2022), occorreva la dimostrazione che l'appaltante-committente (nel caso di specie: la contribuente) avesse scelto essa i lavoratori da impiegare ed ancor più avesse diretto essa la loro attività, piuttosto che l'attività dell'appaltatore (nel caso di specie: il soggetto terzo), circostanze queste non rinvenibili negli atti di causa ed ancor prima non riscontrate negli eseguiti accertamenti in loco, all'esito dei quali i verificatori avevano unicamente attestato che la merce veniva mandata all'impresa affittuaria per la lavorazione di finissaggio accompagnata da una bolla contenente le indicazioni sulla tipologia di lavorazione richiesta.
Si costituiva in giudizio l'ufficio, il quale, a sostegno dell'impugnata sentenza e non senza rimarcare come la ditta appaltatrice del reso servizio di finissaggio di tessili avesse una consistente esposizione nei confronti dell'RA, deduceva come dall'esame complessivo degli scrutinati rapporti negoziali intercorrenti tra le parti
(contribuente-cedente di ramo d'azienda e appaltatore terzo-cessionario di ramo d'azienda ad oggetto, in via esclusiva in favore del cedente, del servizio di finissaggio di tessili), in una alla contiguità dei rispettivi esercizi commerciali ed al fatto che il secondo contratto (quello di finissaggio di tessili) non fosse stato regolato per iscritto (ma solo attraverso le bolle di consegna) si dovesse, giusta la gravità, precisione e concordanza dei singoli elementi attenzionati, giungere a ritenere appunto che le evidenze formali dissimulavano invece quella somministrazione di manodopera irregolare, posta a base del recupero ad imposizione per cui è causa.
La causa veniva trattenuta a decisione all'esito della pubblica udienza del 28.01.2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è meritevole di accoglimento per gli appresso spiegati motivi.
Innanzitutto va osservato che, giusta l'impianto che connota l'atto impositivo in scrutinio, la posizione debitoria del soggetto terzo (cessionario di ramo d'azienda-appaltatore del servizio di finissaggio di tessili) nei confronti dell'RA non può assurgere ad elemento da prendere in conto nella valutazione della condotta fiscale dell'odierna appellante (e ciò appunto perché a quest'ultima non si è contestato di non aver avuto, colpevolmente, l'accortezza di interagire con soggetto fiscalmente affidabile).
Ancora in via preliminare, va osservato che, in tema di interposizione illecita di manodopera e/o comunque di somministrazione di manodopera irregolare, così come rammentato nelle sue difese dall'appellante, il giudice di legittimità ha statuito il principio, secondo cui la dimostrazione di una tale circostanza è affidata al comprovato riscontro che (la direzione di) detta manodopera risponda al diretto controllo dell'apparente appaltante/committente e non a quello dell'apparente appaltatore (nel caso di specie, del cessionario affittuario del ramo d'azienda/fornitore del servizio di finissaggio di tessili), e ciò in luogo del controllo del committente sull'appaltatore: ebbene, agli atti di causa e giusta l'attività istruttoria che ha accompagnato il contestato accertamento, nessun riscontro a tal riguardo è emerso, appunto a sostegno della pretesa erariale, altresì smentita dal fatto che i rapporti tra i due operatori economici (e non tra l'apparente committente e le maestranze dell'apparente prestatore dei servizi) trovavano nelle bolle di consegna merci le istruzioni del caso.
Quest'ultima appare invero fondata su una congerie di elementi presuntivi che, però, a parere di questo giudice e diversamente da quanto deciso in altra occasione (sentenza n. 509/2025), non presentano quella natura di gravità, concordanza e precisione tale da tradurli in piena prova di quanto si intende dimostrare.
Infatti, rimarcato che i locali, sede del ramo d'azienda ceduta, pur facendo parte del medesimo capannone industriale, non hanno altro collegamento fisico con quelli sede dell'azienda della contribuente, salvo l'aver ingresso (con questi ultimi) da un comune antistante piazzale di manovra e parcheggio, ed ancora rimarcato che alcun elemento dirimente può avere l'aver condiviso l'utenza acqua (atteso il fatto che questa viene estratta in proprio da un pozzo artesiano presente in loco), così come l'utenza energia elettrica (la contribuente ha ben spiegato che provvedere i locali ospitanti il ceduto ramo d'azienda di una autonoma e distinta “presa- contatore” avrebbe comportato costi diversamente, ed in termini forfetari, compensati nell'ambito della determinazione del canone di fitto), ed ancora rimarcato che alcuna sintomatica rilevanza può essere attribuita al differenziale tra il fitto d'azienda corrisposto dal cessionario (€ 16.000,00) alla contribuente ed il canone di locazione (€ 11.000,00) corrisposto da quest'ultima alla proprietà dell'intero capanonne industriale, attesa, al netto di quella parte di fitto volto a compensare i macchinari aziendali, la minore superficie (rispetto all'intero) della porzione immobiliare ceduta ed attesa, altresì, la spiegata “neutralità” sostanziale di quel canone, per via del fatto che la proprietà della società contribuente e la proprietà dell'intero immobile industriale fanno capo alle medesime persone, si deve da ciò desumere che non v'ha luogo per predicare (al netto del principio di rango costituzionale di iniziativa economica) una antieconomicità insita nei rapporti contrattuali attenzionati, rivelatrice, come ritenuto nell'impugnata sentenza, dell'unico ed inequivoco scopo di fruire di quell'indebita detrazione IVA, oggetto del qui contestato recupero ad imposizione.
In ogni caso, a parte appunto il fatto che dai contratti in esame non si può desumere con la richiesta certezza ed inequivocità che questi fossero rivolti ad una indebita detrazione IVA ed ancora richiamato il principio di rango costituzionale che riconosce all'imprenditore la libertà di improntare la sua iniziativa a quelli che lo stesso reputa corretti criteri di economicità, a riprova di una condotta non improntata, nel caso di specie, ad una inequivoca elusione fiscale, deve osservarsi che la contribuente, diversamente operando (e cioè secondo quanto preteso dall'ufficio), a fronte di un “risparmio” per (ritenuta) indebita detrazione IVA, pari ad € 6.521,00, avrebbe certamente sopportato costi senz'altro di molto maggiori (di € 6.521,00) per personale dipendente
(e ciò anche nelle forme di somministrazione di forza lavoro), il tutto con la ovvia conseguenza che il margine di guadagno (sul quale è comunque dovuta l'imposizione diretta) sarebbe stato molto più basso e, con esso, più bassa anche la relativa imposta.
In conclusione, in difetto di elementi atti a dimostrare direttamente la sottoposizione delle maestranze del cessionario alla organizzazione/direzione della cedente/committente, e non potendosi attribuire ai pretesi elementi presuntivi presi in considerazione quella gravità, precisione e concordanza che li converte in prova del fatto che si pretende dimostrare (i.e.: il fruire di una indebita detrazione IVA), ed in ogni caso, e stante l'impostazione che connota la pretesa fiscale, non potendo all'uopo qui rilevare il rapporto tra soggetto cessionario ed RA, il contestato avviso di accertamento, in totale riforma della sentenza impugnata, va annullato.
Le spese del doppio grado seguono la soccombenza e vengono liquidate in favore dell'appellante come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte,
definitivamente pronunciando sull'interposto appello, così provvede: in totale riforma dell'impugnata sentenza annulla il ricorso avviso di accertamento;
condanna l'appellato a rifondere in favore dell'appellante le spese del doppio grado di giudizio che liquida in € 1.500,00, per il primo grado grado, ed in € 2.000,00, per il secondo grado, oltre al rimborso dei CC.UU. ed agli oneri di legge, se dovuti. L'Aquila, li 28 Gennaio 2026
IL RELATORE IL PRESIDENTE
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell' ABRUZZO Sezione 2, riunita in udienza il
28/01/2026 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
DI SANTE ATTILIO, Presidente
IO BE, Relatore
BONANNI GIUSEPPE, Giudice
in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 417/2025 depositato il 13/05/2025
proposto da
Lavanderia Industriale Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Teramo - Largo Madonna Delle Grazie 64100 Teramo TE
elettivamente domiciliato presso dp.teramo@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 417/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado TERAMO sez. 2
e pubblicata il 07/11/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TA9030200846-2023 IVA-ALTRO 2021 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con gravame ritualmente interposto e rassegnando le conclusioni di cui in epigrafe, la contribuente impugnava la sentenza n. 417/II/24, emessa in data 16.09/07.11.24 dalla Corte di Giustizia Tributaria di
L'Aquila Sez. II, con la quale, in una alla condanna alle spese di lite giusta soccombenza, veniva rigettato il suo ricorso ad oggetto l'avviso di accertamento per le imposte IVA-ALTRO, relative all'anno 2021.
A fronte di una sentenza che aveva pronunciato nei suddetti termini, sul rilievo che, a fondamento della ritenuta fittizietà (perché dissimulanti un contratto di somministrazione di manodopera irregolare) dei contratti
(affitto di ramo di azienda e prestazione di servizi ) stipulati dalla contribuente con soggetti terzi, deponevano (in termini presuntivi gravi, precisi e concordanti) sia la ritenuta inadeguatezza del canone di locazione (melius: canone di affitto), sia l'accollo da parte della cedente dei costi relativi alle utenze (acqua-energia elettrica) godute dal cessionario, sia la circostanza che l'intera attività svolta dal cessionario fosse rivolta unicamente a favore della contribuente-cedente ed in uno spazio (facente parte del medesimo capannone industriale) contiguo al locale commerciale sede dell'attività di quest'ultima,
l'appellante, ripercorsi nei debiti termini gravatori i fatti sostanziali e processuali posti a base del mezzo,
I non senza aver dapprima inficiato la rilevanza di contro accordata agli elementi di giudizio posti a base della statuizione, a tal riguardo osservando che a- il canone di affitto non potevasi ritenere antieconomico, laddove si fosse considerato che a fronte di quel canone (pari ad € 16.000,00 e ritenuto non economico rispetto a quello che a sua volta pagava a soggetto terzo la contribuente-cedente e pari ad € 11.000,00), di contro, l'affittuario rendeva i propri servizi ad un costo altrettanto favorevole, ed altresì considerato che, a parte la distinzione soggettiva (tra contribuente-cedente e terzo proprietario dell'intero capannone industriale, sede, in parte, dell'attività della detta contribuente e sede, in parte, del cessionario del ramo d'azienda), la titolarità dei due diversi soggetti economici (contribuente-cedente e terzo proprietario) faceva capo alle stesse persone, dal che la neutralità del rammentato differenziale (€ 16.000,00/€ 11.000,00); b- l'accollo del costo relativo all'utenza acqua era del tutto insignificante, considerato che il capannone industriale (appunto sede dell'attività della cedente-contribuente e sede del ramo d'azienda ceduto) godeva ed era servito da pozzo artesiano, mentre l'accollo del costo per energia elettrica, come per il canone d'affitto trovava sinallagmatica compensazione nei costi favorevoli sopportati per la controprestazione (servizi di finissaggio tessili), non senza considerare il costo non sopportato per l'attivazione di una nuova ed autonoma utenza elettrica;
II con particolare riferimento al rapporto di esclusiva caratterizzante il servizio di finissaggio tessili erogato dal cessionario in favore della cedente ed alla contiguità fisica degli spazi in cui veniva esercitata l'attività dell'uno e quella dell'altra (circostanze queste che per il primo giudice dovevano indurre a far ritenere che la seconda avesse conservato e comunque gestisse il potere direttivo ed organizzativo sull'attività del primo e, di conseguenza, dovevano far ritenere che i due contratti di cessione di ramo d'azienda e di finissaggio tessili dissimulavano in effetti un contratto di interposizione illecita di manodopera con l'ulteriore conseguenza del legittimo recupero ad imposizione dell'IVA relativa al servizio erogato dal cessionario), osservava invece che perché si potesse ritenere ricorrente una interposizione illecita di manodopera, giusta l'insegnamento sul punto da parte del giudice di legittimità (Cass. n. 33994/2022), occorreva la dimostrazione che l'appaltante-committente (nel caso di specie: la contribuente) avesse scelto essa i lavoratori da impiegare ed ancor più avesse diretto essa la loro attività, piuttosto che l'attività dell'appaltatore (nel caso di specie: il soggetto terzo), circostanze queste non rinvenibili negli atti di causa ed ancor prima non riscontrate negli eseguiti accertamenti in loco, all'esito dei quali i verificatori avevano unicamente attestato che la merce veniva mandata all'impresa affittuaria per la lavorazione di finissaggio accompagnata da una bolla contenente le indicazioni sulla tipologia di lavorazione richiesta.
Si costituiva in giudizio l'ufficio, il quale, a sostegno dell'impugnata sentenza e non senza rimarcare come la ditta appaltatrice del reso servizio di finissaggio di tessili avesse una consistente esposizione nei confronti dell'RA, deduceva come dall'esame complessivo degli scrutinati rapporti negoziali intercorrenti tra le parti
(contribuente-cedente di ramo d'azienda e appaltatore terzo-cessionario di ramo d'azienda ad oggetto, in via esclusiva in favore del cedente, del servizio di finissaggio di tessili), in una alla contiguità dei rispettivi esercizi commerciali ed al fatto che il secondo contratto (quello di finissaggio di tessili) non fosse stato regolato per iscritto (ma solo attraverso le bolle di consegna) si dovesse, giusta la gravità, precisione e concordanza dei singoli elementi attenzionati, giungere a ritenere appunto che le evidenze formali dissimulavano invece quella somministrazione di manodopera irregolare, posta a base del recupero ad imposizione per cui è causa.
La causa veniva trattenuta a decisione all'esito della pubblica udienza del 28.01.2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è meritevole di accoglimento per gli appresso spiegati motivi.
Innanzitutto va osservato che, giusta l'impianto che connota l'atto impositivo in scrutinio, la posizione debitoria del soggetto terzo (cessionario di ramo d'azienda-appaltatore del servizio di finissaggio di tessili) nei confronti dell'RA non può assurgere ad elemento da prendere in conto nella valutazione della condotta fiscale dell'odierna appellante (e ciò appunto perché a quest'ultima non si è contestato di non aver avuto, colpevolmente, l'accortezza di interagire con soggetto fiscalmente affidabile).
Ancora in via preliminare, va osservato che, in tema di interposizione illecita di manodopera e/o comunque di somministrazione di manodopera irregolare, così come rammentato nelle sue difese dall'appellante, il giudice di legittimità ha statuito il principio, secondo cui la dimostrazione di una tale circostanza è affidata al comprovato riscontro che (la direzione di) detta manodopera risponda al diretto controllo dell'apparente appaltante/committente e non a quello dell'apparente appaltatore (nel caso di specie, del cessionario affittuario del ramo d'azienda/fornitore del servizio di finissaggio di tessili), e ciò in luogo del controllo del committente sull'appaltatore: ebbene, agli atti di causa e giusta l'attività istruttoria che ha accompagnato il contestato accertamento, nessun riscontro a tal riguardo è emerso, appunto a sostegno della pretesa erariale, altresì smentita dal fatto che i rapporti tra i due operatori economici (e non tra l'apparente committente e le maestranze dell'apparente prestatore dei servizi) trovavano nelle bolle di consegna merci le istruzioni del caso.
Quest'ultima appare invero fondata su una congerie di elementi presuntivi che, però, a parere di questo giudice e diversamente da quanto deciso in altra occasione (sentenza n. 509/2025), non presentano quella natura di gravità, concordanza e precisione tale da tradurli in piena prova di quanto si intende dimostrare.
Infatti, rimarcato che i locali, sede del ramo d'azienda ceduta, pur facendo parte del medesimo capannone industriale, non hanno altro collegamento fisico con quelli sede dell'azienda della contribuente, salvo l'aver ingresso (con questi ultimi) da un comune antistante piazzale di manovra e parcheggio, ed ancora rimarcato che alcun elemento dirimente può avere l'aver condiviso l'utenza acqua (atteso il fatto che questa viene estratta in proprio da un pozzo artesiano presente in loco), così come l'utenza energia elettrica (la contribuente ha ben spiegato che provvedere i locali ospitanti il ceduto ramo d'azienda di una autonoma e distinta “presa- contatore” avrebbe comportato costi diversamente, ed in termini forfetari, compensati nell'ambito della determinazione del canone di fitto), ed ancora rimarcato che alcuna sintomatica rilevanza può essere attribuita al differenziale tra il fitto d'azienda corrisposto dal cessionario (€ 16.000,00) alla contribuente ed il canone di locazione (€ 11.000,00) corrisposto da quest'ultima alla proprietà dell'intero capanonne industriale, attesa, al netto di quella parte di fitto volto a compensare i macchinari aziendali, la minore superficie (rispetto all'intero) della porzione immobiliare ceduta ed attesa, altresì, la spiegata “neutralità” sostanziale di quel canone, per via del fatto che la proprietà della società contribuente e la proprietà dell'intero immobile industriale fanno capo alle medesime persone, si deve da ciò desumere che non v'ha luogo per predicare (al netto del principio di rango costituzionale di iniziativa economica) una antieconomicità insita nei rapporti contrattuali attenzionati, rivelatrice, come ritenuto nell'impugnata sentenza, dell'unico ed inequivoco scopo di fruire di quell'indebita detrazione IVA, oggetto del qui contestato recupero ad imposizione.
In ogni caso, a parte appunto il fatto che dai contratti in esame non si può desumere con la richiesta certezza ed inequivocità che questi fossero rivolti ad una indebita detrazione IVA ed ancora richiamato il principio di rango costituzionale che riconosce all'imprenditore la libertà di improntare la sua iniziativa a quelli che lo stesso reputa corretti criteri di economicità, a riprova di una condotta non improntata, nel caso di specie, ad una inequivoca elusione fiscale, deve osservarsi che la contribuente, diversamente operando (e cioè secondo quanto preteso dall'ufficio), a fronte di un “risparmio” per (ritenuta) indebita detrazione IVA, pari ad € 6.521,00, avrebbe certamente sopportato costi senz'altro di molto maggiori (di € 6.521,00) per personale dipendente
(e ciò anche nelle forme di somministrazione di forza lavoro), il tutto con la ovvia conseguenza che il margine di guadagno (sul quale è comunque dovuta l'imposizione diretta) sarebbe stato molto più basso e, con esso, più bassa anche la relativa imposta.
In conclusione, in difetto di elementi atti a dimostrare direttamente la sottoposizione delle maestranze del cessionario alla organizzazione/direzione della cedente/committente, e non potendosi attribuire ai pretesi elementi presuntivi presi in considerazione quella gravità, precisione e concordanza che li converte in prova del fatto che si pretende dimostrare (i.e.: il fruire di una indebita detrazione IVA), ed in ogni caso, e stante l'impostazione che connota la pretesa fiscale, non potendo all'uopo qui rilevare il rapporto tra soggetto cessionario ed RA, il contestato avviso di accertamento, in totale riforma della sentenza impugnata, va annullato.
Le spese del doppio grado seguono la soccombenza e vengono liquidate in favore dell'appellante come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte,
definitivamente pronunciando sull'interposto appello, così provvede: in totale riforma dell'impugnata sentenza annulla il ricorso avviso di accertamento;
condanna l'appellato a rifondere in favore dell'appellante le spese del doppio grado di giudizio che liquida in € 1.500,00, per il primo grado grado, ed in € 2.000,00, per il secondo grado, oltre al rimborso dei CC.UU. ed agli oneri di legge, se dovuti. L'Aquila, li 28 Gennaio 2026
IL RELATORE IL PRESIDENTE