Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Abruzzo, sez. II, sentenza 04/02/2026, n. 64
CGT2
Sentenza 4 febbraio 2026

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  • Accolto
    Insussistenza di interposizione illecita di manodopera

    La Corte ha ritenuto che la posizione debitoria del cessionario nei confronti dell'erario non sia rilevante per la valutazione della condotta fiscale dell'appellante. Ha inoltre ribadito il principio giurisprudenziale secondo cui la prova dell'interposizione illecita di manodopera richiede la dimostrazione che la direzione della manodopera sia riconducibile all'apparente committente e non all'apparente appaltatore, circostanza non riscontrata negli atti di causa. La Corte ha giudicato i presunti elementi presuntivi (canone di affitto, utenze, contiguità spazi) non dotati della gravità, precisione e concordanza necessarie a costituire piena prova della fittizietà dei contratti e della dissimulazione di somministrazione di manodopera irregolare, né della finalità elusiva di indebita detrazione IVA.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Abruzzo, sez. II, sentenza 04/02/2026, n. 64
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Abruzzo
    Numero : 64
    Data del deposito : 4 febbraio 2026

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