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Sentenza 30 luglio 2025
Sentenza 30 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 30/07/2025, n. 570 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 570 |
| Data del deposito : | 30 luglio 2025 |
Testo completo
N. V.G. 1920/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Silvia Corinaldesi Presidente;
dott. Alessandro Di Tano Giudice;
dott.ssa Alessandra Filoni Giudice Relatore;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA PARZIALE nel procedimento congiunto iscritto al n. v.g. 1920/2025 promosso da: ato ad Ancona l'11.02.1973, rappresentato e difeso dall'avv. BIONDI Parte_1
MASSIMO;
e nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1
NARDI SANDRO;
e con l'intervento ex lege del pubblico ministero.
OGGETTO: SEPARAZIONE CONSENSUALE.
CONCLUSIONI [omologare la separazione dei coniugi alle seguenti condizioni]:
“1) I coniugi vivranno separati, con l'obbligo del reciproco rispetto e potranno stabilire ove riterranno più opportuno le rispettive residenze, dandosene comunicazione.
I coniugi si rilasciano sin d'ora il consenso al rilascio del passaporto.
2) La casa coniugale sita a OR via Dante Alighieri n. 33 di proprietà esclusiva del Parte_1 resterà allo stesso con tutti i mobili ivi contenuti ad accezione di quelli che la sig,ra ha deciso CP_1 di tenere per sé con separato accordo.
1 Entrambe le figlie manterranno l'attuale residenza presso la casa coniugale di OR, via Dante
Alighieri n. 33
Ogni futuro trasferimento di residenza delle figlie minori dovrà essere preventivamente concordato tra i genitori.
Ad integrale e definitiva regolamentazione del complesso dei rapporti patrimoniali tra i coniugi, passati, presenti e futuri, la casa di Porto Recanati via Castelnuovo n. 11, intestata a Parte_1
, distinta al catasto del Comune di Porto Recanati al Foglio 11 Particella 94 sub. 4
[...]
Categoria A/4, Classe 1, Vani 5, m.q. 99, Rendita € 242,73, sarà ceduta a titolo oneroso a
[...]
che dovrà accollarsi il mutuo attualmente in essere intestato a (importo CP_1 Parte_1 residuo circa € 87.000), a garanzia del quale è stata iscritta ipoteca su detto immobile. L'accollo dovrà essere liberatorio ed essere stipulato contestualmente all'atto pubblico con cui sarà effettuato il trasferimento della proprietà dell'immobile a favore della CP_1
Si dà atto e riconferma che la cessione dell'immobile in favore di e il contestuale Controparte_1 accollo liberatorio del mutuo intestato a , sono conseguenza della concorde Parte_1 volontà dei coniugi di regolamentare in via definitiva il complesso dei rapporti patrimoniali passati, presenti e futuri, tra loro esistiti ed esistenti, e sono quindi atti da ritenersi essenziale ai fini del raggiungimento del presente accordo di separazione personale consensuale, al quale si è pervenuti allo scopo di evitare qualsiasi ipotesi di contenzioso giudiziale.
Le Parti dichiarano, altresì, di volersi avvalere, anche in sede di rogito notarile, di tutte le agevolazioni fiscali previste sia dalla Legge per le attribuzioni in occasione e a motivo della separazione personale consensuale dei coniugi, sia dalle altre norme e chiedono espressamente fin da ora l'esenzione ex art. 19 Legge 6/03/1987 n. 74.
Le parti danno atto che nessun corrispettivo è stato finora versato da a Controparte_1 Parte_1
per il trasferimento della proprietà sull'immobile come sopra identificato, né verrà mai
[...] versato in un secondo momento, secondo quanto concordato dai coniugi in attuazione degli accordi di separazione Le parti perfezioneranno il predetto accordo con atto pubblico da stipularsi contestualmente all'accollo liberatorio del mutuo entro 60 giorni dalla notifica del deposito del provvedimento giudiziale di omologa della separazione consensuale.
Tutte le spese, imposte, tasse, compensi professionali ed oneri relative connesse o conseguenti all'atto di cessione dell'immobile di Porto Recanati, così come pure tutte le spese, tasse, compensi ed oneri relativi all'atto di accollo del mutuo con liberazione di , sono a carico esclusivo Parte_1 della sig.ra Controparte_1
Tra le parti, infine, si dà atto che con atto notaio del 18/04/2014 sull'immobile di Persona_1
Porto Recanati risulta trascritta la costituzione di un fondo patrimoniale che cesserà di esistere al
2 compimento della maggiore età da parte della figlia sempre che si giunga Persona_2 all'annullamento, scioglimento o alla cessazione degli effetti civili del matrimonio;
la formalità sarà cancellata a cura e spese delle parti in ragione del 50% ciascuna. Per_ 3) Considerando che la figlia è di recente divenuta maggiorenne (in data 17/04/2025) per la figlia minore i coniugi intendono adottare un tipo di affidamento condiviso, consapevoli del Per_2 fatto che anche in caso di separazione si possa garantire il diritto delle figlie di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, di ricevere cure, educazione ed istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con ascendenti e parenti di ciascun ramo genitoriale.
La responsabilità genitoriale verrà esercitata da entrambi i genitori e le decisioni di maggior interesse per la minore, relative ad educazione, scelte scolastiche ed istruzione, salute, verranno assunte di comune accordo da entrambi, tenendo conto delle capacità attitudinali, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni della figlia;
per le decisioni su questioni di ordinaria amministrazione i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente. Le decisioni assolutamente improcrastinabili, inerenti la salute (per es. interventi chirurgici urgenti), saranno assunte dal genitore con cui la figlia si troverà al momento del verificarsi dell'urgenza.
Nell'interesse della figlia i coniugi redigono un comune programma genitoriale grazie al quale poter suddividere i tempi e le modalità di cura e di permanenza della figlia minore presso ciascun genitore e a tal fine o coniugi adotteranno il regime del collocamento alternato, per due settimane consecutive alternate o secondo il diverso regime temporale che stabilirà il tribunale, presso ciascun genitore, il quale provvederà al mantenimento diretto alle esigenze ordinarie e correnti delle figlie nel periodo di rispettiva permanenza, con esclusione di qualunque reciproco assegno a titolo di contributo per il mantenimento delle minori
Durante il periodo natalizio le figlie trascorreranno con ciascun genitore 7 giorni anche non consecutivi da concordarsi entro il 10 dicembre di ogni anno, alternando negli anni la Vigilia di
Natale (24 dicembre), il Natale (25 dicembre) ed il giorno di Santo ST (26 dicembre), il 31 dicembre, il 1° gennaio ed il giorno dell'Epifania (6 gennaio); saranno alternati altresì il giorno di
Pasqua e il Lunedi dell'Angelo salvo diverso accordo tra i genitori tenuto conto delle esigenze dei minori
Le altre festività (25 Aprile, 1 Maggio …) saranno trascorse con l'uno o con l'altro genitore alternativamente ogni anno.
Durante il periodo estivo, al fine di mantenere le abitudini maturate sino ad oggi le figlie staranno continuamente con la madre nella casa di Porto Recanati dal 15 giugno al 31 agosto.
3 In questo periodo estivo il padre potrà vedere e stare con le figlie due pomeriggi a settimana e un fine settimana ogni due;
inoltre potrà stare con loro per due settimane, anche non consecutive in periodi da concordarsi preventivamente con la madre.
Al rientro dalle vacanze estive, nei mesi di settembre ed ottobre, le figlie staranno con il padre mentre la madre potrà vedere e stare con le figlie due pomeriggi a settimana e un fine settimana ogni due. Per_ Resta salva la volontà della figlia maggiorenne di decidere i tempi e le modalità di frequentazione dei genitori.
Resta altresì salvo ogni diverso accordo tra i genitori in ordine al collocamento della figlia minore
, in base alle esigenze e necessità della stessa. Per_2
4) Ciascun genitore provvederà al mantenimento diretto e alle esigenze ordinarie e correnti delle figlie nel periodo di rispettiva permanenza.
5) Le spese straordinarie relative alle figlie saranno ripartite tra i genitori in ragione del 50% a carico di ciascuno di essi. Si intendono tali le spese previste secondo il Protocollo per la disciplina e regolamentazione delle spese straordinarie nell'ambito dei procedimenti di famiglia concordato tra il Tribunale di Ancona e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ancona, sottoscritto in data
10.7.2024
In particolare:
a) spese mediche si considerano rimborsabili anche in assenza del preventivo accordo tra i genitori le spese per:
-visite, accertamenti e trattamenti sanitari e medici, cure termali e fisioterapiche, prescritti dal medico o pediatra di famiglia ed erogati dal servizio sanitario nazionale;
-visite anche specialistiche (comprese cure dentistiche, ortodontiche- con eventuale acquisto di apparecchi-oculistiche e ortopediche) e spese sanitarie, indifferibili o urgenti;
-interventi chirurgici indifferibili o urgenti sia presso strutture pubbliche che convenzionate;
-farmaci o parafarmici prescritti dal medico curante o specialista e presidi/ausili medico sanitari obbligatori, Covid o altre malattie simili (mascherine, tamponi, detergenti, disinfettanti ecc.);
-farmaci necessari per patologie con necessità di cura immediata;
-acquisto di occhiali, o lenti a contatto e relativi liquidi, come prescritti da specialista;
-supporti ortopedici come prescritti da specialisti
-cicli di psicoterapia, logopedia e altre terapie a sostegno dei figli se prescritti dal medico curante
-ticket sanitari
Si considerano rimborsabili con preventivo accordo tra i genitori le spese per:
-visite, accertamenti e trattamenti sanitari e medici, cure termali e fisioterapiche, non prescritti dal medico o non erogati dal servizio sanitario nazionale;
4 -interventi chirurgici, visite specialistiche e spese sanitarie non urgenti o non indifferibili;
-cure dentistiche, ortodontiche (compreso acquisto di apparecchi non urgenti), oculistiche e sanitarie non effettuate tramite servizio sanitario nazionale, se non indifferibili e urgenti;
-acquisto di presidi ortopedici non erogati dal servizio sanitario nazionale;
-cicli di psicoterapia e logopedia e altre terapie a sostegno dei figli, non prescritti dal medico curante.
b) Spese scolastiche
Si considerano rimborsabili anche in assenza del preventivo accordo tra i genitori le spese per:
-tasse scolastiche o contribuzioni comunque dovute previste da istituti pubblici per la scuola di ogni grado;
-tasse universitarie per la frequenza di università pubbliche e private e rette scolastiche per frequenza di istituti privati, se già frequentati anteriormente alla disgregazione del nucleo familiare;
-libri scolastici, assicurazione, materiale di corredo scolastico e cancelleria di inizio anno per la scuola primaria, secondaria di rimo e secondo grado (sia istituti pubblici che privati), compresa dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva, tecnica e informatica;
-libri di testo universitari, materiale tecnico e informatico, compresa la dotazione richiesta dall'Università;
-alloggio universitario, se già fruito prima della disgregazione del nucleo familiare;
-gite scolastiche e uscite didattiche senza pernottamento;
-trasporto pubblico casa/scuola;
-mensa (solo la parte non relativa al vitto o, in caso non sia quantificata, il 50% del costo mensile, dovendosi comunque ritenere ordinaria la spesa relativa al vitto)
Si considerano rimborsabili con preventivo accordo tra i genitori le spese per:
-tasse scolastiche per la frequenza di istituti privati (scuole primarie, secondarie di primo e di secondo grado), tasse universitarie per la frequenza di università pubbliche e private, costi di iscrizione, retta e costi per la frequenza del conservatorio (compreso acquisto di strumenti e materiale), se non frequentati anteriormente alla disgregazione del nucleo familiare;
-alloggio universitario, se non già fruito anteriormente alla disgregazione del nucleo familiare;
- master e corsi di specializzazione anche all'estero;
-gite scolastiche e viaggi di istruzione organizzati dalla scuola con pernottamento, viaggi di studio e soggiorno all'estero per motivi di studio e di apprendimento delle lingue straniere;
-corsi di recupero e lezioni private;
-pre-scuola e doposcuola, se l'esigenza nasce in conseguenza della disgregazione del nucleo familiare;
-preparazione di concorsi e esami di abilitazione, stage e tirocini, compresi libri e pernotti fuori sede;
5 -corsi di lingua straniera e informatica e spese per le relative certificazioni.
c) Spese extrascolastiche, per attività ludico-ricreative e personali
Si considerano rimborsabili anche in assenza del preventivo accordo tra i genitori le spese per:
-attività sportiva, artistica, musicale, ricreativa o scoutistica già presente ante disgregazione del nucleo familiare (compresi i costi di iscrizione e assicurazione, abbigliamento, attrezzatura, spese accessorie e trasferte senza pernottamento);
-bollo, assicurazione e manutenzione ordinaria e straordinaria per mezzo di trasporto acquistato di comune accordo;
-frequenza di centri estivi per esigenze lavorative dei genitori;
-baby-sitter, ove già esistenti nell'organizzazione familiare;
Si considerano rimborsabili con preventivo accordo tra i genitori le spese per:
- attività sportiva, artistica, musicale, ricreativa o scoutistica iniziata dopo la disgregazione del nucleo familiare (compresi i costi di iscrizione e assicurazione, abbigliamento, attrezzatura, spese accessorie e trasferte senza pernottamento)
-acquisto di strumenti musicali, telefono cellulare, computer e altri supporti informatici se non conseguenti all'attività ricreativa o scolastica già concordata fra i genitori:
- conseguimento della patente di guida (esami, tasse, visita medica e corsi)
-acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto
-organizzazione di eventi e cerimonie riguardanti i figli (a titolo esemplificativo sacramenti, feste di compleanno, feste di diploma feste di laurea, ecc.)
-attività sociali (a titolo esemplificativo, concerti, abbonamenti teatrali, sportivi e per balneazione estiva)
-frequenza di centri estivi.
Le spese straordinarie verranno rimborsate pro-quota entro il mese successivo a quello in cui il genitore, che ne fa richiesta, le ha di fatto sostenute.
Quando il genitore che avrà anticipato l'importo relativo ad una spesa straordinaria pretenderà la restituzione del 50% da parte dell'altro genitore dovrà documentare il pagamento avvenuto.
6) I coniugi resteranno proprietari delle autovetture attualmente intestate agli stessi e si danno espressamente atto che tutti gli altri rapporti economici tra essi intercorrenti sono stati compiutamente definiti, con reciproca soddisfazione, con il presente accordo di separazione.
7) Le spese legali del presente procedimento di separazione verranno compensate integralmente tra i coniugi”.
* * * *
6 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato congiuntamente il 07.05.2025, ed che si Parte_1 Controparte_1 sono sposati a OR (AN) il 17.04.2004, hanno chiesto la separazione consensuale.
L'udienza è stata sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dallo scambio di note scritte, che sono state tempestivamente depositate dalle parti.
Gli atti sono stati regolarmente trasmessi, ex art. 71 e 473 bis.51 c.p.c., al pubblico ministero, il quale ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
La domanda tesa ad ottenere la pronuncia di separazione è fondata e, pertanto, deve essere accolta.
Non vi è incertezza sulla impossibilità di ricostituire il consorzio familiare, come evidenzia la domanda delle parti congiunta sul punto.
La concorde volontà delle parti di ottenere la separazione giudiziale e il venir meno di un vero progetto di vita coniugale, inducono ad escludere la possibilità di una riconciliazione tra i coniugi e a riconoscere l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Deve in conseguenza essere pronunciata la separazione personale dei coniugi.
Le condizioni di separazione prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti e Per_ corrispondenti agli interessi delle figlie, da poco maggiorenne, e minorenne. Per_2
Non si ravvisa la necessità, né l'opportunità di procedere d'ufficio all'ascolto della minore, posto che le condizioni concordate risultano rispondenti al suo interesse morale e materiale, sono rispettose della sua esigenza di mantenere un rapporto continuativo con ciascun genitore, il clima tra le parti appare collaborativo e non emergono profili di coazione del minore.
Il Collegio ritiene di poter recepire le condizioni concordate dalle parti anche sotto il profilo del contributo al mantenimento delle figlie, i quali provvederanno al loro mantenimento diretto e alle esigenze ordinarie e correnti nel periodo di rispettiva permanenza.
Da ultimo, va rilevato che nel ricorso introduttivo le parti hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio. Ciò posto, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine normativamente indicato, e dovendosi prima attendere il passaggio in giudicato della presente sentenza, la causa deve essere rimessa sul ruolo del giudice relatore, affinché lo stesso, trascorsi i termini di legge, provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70.
La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue:
7 dichiara la separazione dei coniugi e i quali hanno contatto Parte_1 Controparte_1 matrimonio a OR (AN) il 17/04/2004, trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di
OR (AN) al n. 4, parte 2, serie A dell'anno 2004; omologa gli accordi intervenuti tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di OR (AN) di procedere alle annotazioni di legge;
rimette la causa al giudice relatore come da separata ordinanza per la decisione in ordine alla domanda di divorzio;
spese al definitivo.
Si comunichi.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio 23.07.2025.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
Alessandra Filoni Silvia Corinaldesi
8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Silvia Corinaldesi Presidente;
dott. Alessandro Di Tano Giudice;
dott.ssa Alessandra Filoni Giudice Relatore;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA PARZIALE nel procedimento congiunto iscritto al n. v.g. 1920/2025 promosso da: ato ad Ancona l'11.02.1973, rappresentato e difeso dall'avv. BIONDI Parte_1
MASSIMO;
e nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1
NARDI SANDRO;
e con l'intervento ex lege del pubblico ministero.
OGGETTO: SEPARAZIONE CONSENSUALE.
CONCLUSIONI [omologare la separazione dei coniugi alle seguenti condizioni]:
“1) I coniugi vivranno separati, con l'obbligo del reciproco rispetto e potranno stabilire ove riterranno più opportuno le rispettive residenze, dandosene comunicazione.
I coniugi si rilasciano sin d'ora il consenso al rilascio del passaporto.
2) La casa coniugale sita a OR via Dante Alighieri n. 33 di proprietà esclusiva del Parte_1 resterà allo stesso con tutti i mobili ivi contenuti ad accezione di quelli che la sig,ra ha deciso CP_1 di tenere per sé con separato accordo.
1 Entrambe le figlie manterranno l'attuale residenza presso la casa coniugale di OR, via Dante
Alighieri n. 33
Ogni futuro trasferimento di residenza delle figlie minori dovrà essere preventivamente concordato tra i genitori.
Ad integrale e definitiva regolamentazione del complesso dei rapporti patrimoniali tra i coniugi, passati, presenti e futuri, la casa di Porto Recanati via Castelnuovo n. 11, intestata a Parte_1
, distinta al catasto del Comune di Porto Recanati al Foglio 11 Particella 94 sub. 4
[...]
Categoria A/4, Classe 1, Vani 5, m.q. 99, Rendita € 242,73, sarà ceduta a titolo oneroso a
[...]
che dovrà accollarsi il mutuo attualmente in essere intestato a (importo CP_1 Parte_1 residuo circa € 87.000), a garanzia del quale è stata iscritta ipoteca su detto immobile. L'accollo dovrà essere liberatorio ed essere stipulato contestualmente all'atto pubblico con cui sarà effettuato il trasferimento della proprietà dell'immobile a favore della CP_1
Si dà atto e riconferma che la cessione dell'immobile in favore di e il contestuale Controparte_1 accollo liberatorio del mutuo intestato a , sono conseguenza della concorde Parte_1 volontà dei coniugi di regolamentare in via definitiva il complesso dei rapporti patrimoniali passati, presenti e futuri, tra loro esistiti ed esistenti, e sono quindi atti da ritenersi essenziale ai fini del raggiungimento del presente accordo di separazione personale consensuale, al quale si è pervenuti allo scopo di evitare qualsiasi ipotesi di contenzioso giudiziale.
Le Parti dichiarano, altresì, di volersi avvalere, anche in sede di rogito notarile, di tutte le agevolazioni fiscali previste sia dalla Legge per le attribuzioni in occasione e a motivo della separazione personale consensuale dei coniugi, sia dalle altre norme e chiedono espressamente fin da ora l'esenzione ex art. 19 Legge 6/03/1987 n. 74.
Le parti danno atto che nessun corrispettivo è stato finora versato da a Controparte_1 Parte_1
per il trasferimento della proprietà sull'immobile come sopra identificato, né verrà mai
[...] versato in un secondo momento, secondo quanto concordato dai coniugi in attuazione degli accordi di separazione Le parti perfezioneranno il predetto accordo con atto pubblico da stipularsi contestualmente all'accollo liberatorio del mutuo entro 60 giorni dalla notifica del deposito del provvedimento giudiziale di omologa della separazione consensuale.
Tutte le spese, imposte, tasse, compensi professionali ed oneri relative connesse o conseguenti all'atto di cessione dell'immobile di Porto Recanati, così come pure tutte le spese, tasse, compensi ed oneri relativi all'atto di accollo del mutuo con liberazione di , sono a carico esclusivo Parte_1 della sig.ra Controparte_1
Tra le parti, infine, si dà atto che con atto notaio del 18/04/2014 sull'immobile di Persona_1
Porto Recanati risulta trascritta la costituzione di un fondo patrimoniale che cesserà di esistere al
2 compimento della maggiore età da parte della figlia sempre che si giunga Persona_2 all'annullamento, scioglimento o alla cessazione degli effetti civili del matrimonio;
la formalità sarà cancellata a cura e spese delle parti in ragione del 50% ciascuna. Per_ 3) Considerando che la figlia è di recente divenuta maggiorenne (in data 17/04/2025) per la figlia minore i coniugi intendono adottare un tipo di affidamento condiviso, consapevoli del Per_2 fatto che anche in caso di separazione si possa garantire il diritto delle figlie di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, di ricevere cure, educazione ed istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con ascendenti e parenti di ciascun ramo genitoriale.
La responsabilità genitoriale verrà esercitata da entrambi i genitori e le decisioni di maggior interesse per la minore, relative ad educazione, scelte scolastiche ed istruzione, salute, verranno assunte di comune accordo da entrambi, tenendo conto delle capacità attitudinali, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni della figlia;
per le decisioni su questioni di ordinaria amministrazione i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente. Le decisioni assolutamente improcrastinabili, inerenti la salute (per es. interventi chirurgici urgenti), saranno assunte dal genitore con cui la figlia si troverà al momento del verificarsi dell'urgenza.
Nell'interesse della figlia i coniugi redigono un comune programma genitoriale grazie al quale poter suddividere i tempi e le modalità di cura e di permanenza della figlia minore presso ciascun genitore e a tal fine o coniugi adotteranno il regime del collocamento alternato, per due settimane consecutive alternate o secondo il diverso regime temporale che stabilirà il tribunale, presso ciascun genitore, il quale provvederà al mantenimento diretto alle esigenze ordinarie e correnti delle figlie nel periodo di rispettiva permanenza, con esclusione di qualunque reciproco assegno a titolo di contributo per il mantenimento delle minori
Durante il periodo natalizio le figlie trascorreranno con ciascun genitore 7 giorni anche non consecutivi da concordarsi entro il 10 dicembre di ogni anno, alternando negli anni la Vigilia di
Natale (24 dicembre), il Natale (25 dicembre) ed il giorno di Santo ST (26 dicembre), il 31 dicembre, il 1° gennaio ed il giorno dell'Epifania (6 gennaio); saranno alternati altresì il giorno di
Pasqua e il Lunedi dell'Angelo salvo diverso accordo tra i genitori tenuto conto delle esigenze dei minori
Le altre festività (25 Aprile, 1 Maggio …) saranno trascorse con l'uno o con l'altro genitore alternativamente ogni anno.
Durante il periodo estivo, al fine di mantenere le abitudini maturate sino ad oggi le figlie staranno continuamente con la madre nella casa di Porto Recanati dal 15 giugno al 31 agosto.
3 In questo periodo estivo il padre potrà vedere e stare con le figlie due pomeriggi a settimana e un fine settimana ogni due;
inoltre potrà stare con loro per due settimane, anche non consecutive in periodi da concordarsi preventivamente con la madre.
Al rientro dalle vacanze estive, nei mesi di settembre ed ottobre, le figlie staranno con il padre mentre la madre potrà vedere e stare con le figlie due pomeriggi a settimana e un fine settimana ogni due. Per_ Resta salva la volontà della figlia maggiorenne di decidere i tempi e le modalità di frequentazione dei genitori.
Resta altresì salvo ogni diverso accordo tra i genitori in ordine al collocamento della figlia minore
, in base alle esigenze e necessità della stessa. Per_2
4) Ciascun genitore provvederà al mantenimento diretto e alle esigenze ordinarie e correnti delle figlie nel periodo di rispettiva permanenza.
5) Le spese straordinarie relative alle figlie saranno ripartite tra i genitori in ragione del 50% a carico di ciascuno di essi. Si intendono tali le spese previste secondo il Protocollo per la disciplina e regolamentazione delle spese straordinarie nell'ambito dei procedimenti di famiglia concordato tra il Tribunale di Ancona e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ancona, sottoscritto in data
10.7.2024
In particolare:
a) spese mediche si considerano rimborsabili anche in assenza del preventivo accordo tra i genitori le spese per:
-visite, accertamenti e trattamenti sanitari e medici, cure termali e fisioterapiche, prescritti dal medico o pediatra di famiglia ed erogati dal servizio sanitario nazionale;
-visite anche specialistiche (comprese cure dentistiche, ortodontiche- con eventuale acquisto di apparecchi-oculistiche e ortopediche) e spese sanitarie, indifferibili o urgenti;
-interventi chirurgici indifferibili o urgenti sia presso strutture pubbliche che convenzionate;
-farmaci o parafarmici prescritti dal medico curante o specialista e presidi/ausili medico sanitari obbligatori, Covid o altre malattie simili (mascherine, tamponi, detergenti, disinfettanti ecc.);
-farmaci necessari per patologie con necessità di cura immediata;
-acquisto di occhiali, o lenti a contatto e relativi liquidi, come prescritti da specialista;
-supporti ortopedici come prescritti da specialisti
-cicli di psicoterapia, logopedia e altre terapie a sostegno dei figli se prescritti dal medico curante
-ticket sanitari
Si considerano rimborsabili con preventivo accordo tra i genitori le spese per:
-visite, accertamenti e trattamenti sanitari e medici, cure termali e fisioterapiche, non prescritti dal medico o non erogati dal servizio sanitario nazionale;
4 -interventi chirurgici, visite specialistiche e spese sanitarie non urgenti o non indifferibili;
-cure dentistiche, ortodontiche (compreso acquisto di apparecchi non urgenti), oculistiche e sanitarie non effettuate tramite servizio sanitario nazionale, se non indifferibili e urgenti;
-acquisto di presidi ortopedici non erogati dal servizio sanitario nazionale;
-cicli di psicoterapia e logopedia e altre terapie a sostegno dei figli, non prescritti dal medico curante.
b) Spese scolastiche
Si considerano rimborsabili anche in assenza del preventivo accordo tra i genitori le spese per:
-tasse scolastiche o contribuzioni comunque dovute previste da istituti pubblici per la scuola di ogni grado;
-tasse universitarie per la frequenza di università pubbliche e private e rette scolastiche per frequenza di istituti privati, se già frequentati anteriormente alla disgregazione del nucleo familiare;
-libri scolastici, assicurazione, materiale di corredo scolastico e cancelleria di inizio anno per la scuola primaria, secondaria di rimo e secondo grado (sia istituti pubblici che privati), compresa dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva, tecnica e informatica;
-libri di testo universitari, materiale tecnico e informatico, compresa la dotazione richiesta dall'Università;
-alloggio universitario, se già fruito prima della disgregazione del nucleo familiare;
-gite scolastiche e uscite didattiche senza pernottamento;
-trasporto pubblico casa/scuola;
-mensa (solo la parte non relativa al vitto o, in caso non sia quantificata, il 50% del costo mensile, dovendosi comunque ritenere ordinaria la spesa relativa al vitto)
Si considerano rimborsabili con preventivo accordo tra i genitori le spese per:
-tasse scolastiche per la frequenza di istituti privati (scuole primarie, secondarie di primo e di secondo grado), tasse universitarie per la frequenza di università pubbliche e private, costi di iscrizione, retta e costi per la frequenza del conservatorio (compreso acquisto di strumenti e materiale), se non frequentati anteriormente alla disgregazione del nucleo familiare;
-alloggio universitario, se non già fruito anteriormente alla disgregazione del nucleo familiare;
- master e corsi di specializzazione anche all'estero;
-gite scolastiche e viaggi di istruzione organizzati dalla scuola con pernottamento, viaggi di studio e soggiorno all'estero per motivi di studio e di apprendimento delle lingue straniere;
-corsi di recupero e lezioni private;
-pre-scuola e doposcuola, se l'esigenza nasce in conseguenza della disgregazione del nucleo familiare;
-preparazione di concorsi e esami di abilitazione, stage e tirocini, compresi libri e pernotti fuori sede;
5 -corsi di lingua straniera e informatica e spese per le relative certificazioni.
c) Spese extrascolastiche, per attività ludico-ricreative e personali
Si considerano rimborsabili anche in assenza del preventivo accordo tra i genitori le spese per:
-attività sportiva, artistica, musicale, ricreativa o scoutistica già presente ante disgregazione del nucleo familiare (compresi i costi di iscrizione e assicurazione, abbigliamento, attrezzatura, spese accessorie e trasferte senza pernottamento);
-bollo, assicurazione e manutenzione ordinaria e straordinaria per mezzo di trasporto acquistato di comune accordo;
-frequenza di centri estivi per esigenze lavorative dei genitori;
-baby-sitter, ove già esistenti nell'organizzazione familiare;
Si considerano rimborsabili con preventivo accordo tra i genitori le spese per:
- attività sportiva, artistica, musicale, ricreativa o scoutistica iniziata dopo la disgregazione del nucleo familiare (compresi i costi di iscrizione e assicurazione, abbigliamento, attrezzatura, spese accessorie e trasferte senza pernottamento)
-acquisto di strumenti musicali, telefono cellulare, computer e altri supporti informatici se non conseguenti all'attività ricreativa o scolastica già concordata fra i genitori:
- conseguimento della patente di guida (esami, tasse, visita medica e corsi)
-acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto
-organizzazione di eventi e cerimonie riguardanti i figli (a titolo esemplificativo sacramenti, feste di compleanno, feste di diploma feste di laurea, ecc.)
-attività sociali (a titolo esemplificativo, concerti, abbonamenti teatrali, sportivi e per balneazione estiva)
-frequenza di centri estivi.
Le spese straordinarie verranno rimborsate pro-quota entro il mese successivo a quello in cui il genitore, che ne fa richiesta, le ha di fatto sostenute.
Quando il genitore che avrà anticipato l'importo relativo ad una spesa straordinaria pretenderà la restituzione del 50% da parte dell'altro genitore dovrà documentare il pagamento avvenuto.
6) I coniugi resteranno proprietari delle autovetture attualmente intestate agli stessi e si danno espressamente atto che tutti gli altri rapporti economici tra essi intercorrenti sono stati compiutamente definiti, con reciproca soddisfazione, con il presente accordo di separazione.
7) Le spese legali del presente procedimento di separazione verranno compensate integralmente tra i coniugi”.
* * * *
6 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato congiuntamente il 07.05.2025, ed che si Parte_1 Controparte_1 sono sposati a OR (AN) il 17.04.2004, hanno chiesto la separazione consensuale.
L'udienza è stata sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dallo scambio di note scritte, che sono state tempestivamente depositate dalle parti.
Gli atti sono stati regolarmente trasmessi, ex art. 71 e 473 bis.51 c.p.c., al pubblico ministero, il quale ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
La domanda tesa ad ottenere la pronuncia di separazione è fondata e, pertanto, deve essere accolta.
Non vi è incertezza sulla impossibilità di ricostituire il consorzio familiare, come evidenzia la domanda delle parti congiunta sul punto.
La concorde volontà delle parti di ottenere la separazione giudiziale e il venir meno di un vero progetto di vita coniugale, inducono ad escludere la possibilità di una riconciliazione tra i coniugi e a riconoscere l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Deve in conseguenza essere pronunciata la separazione personale dei coniugi.
Le condizioni di separazione prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti e Per_ corrispondenti agli interessi delle figlie, da poco maggiorenne, e minorenne. Per_2
Non si ravvisa la necessità, né l'opportunità di procedere d'ufficio all'ascolto della minore, posto che le condizioni concordate risultano rispondenti al suo interesse morale e materiale, sono rispettose della sua esigenza di mantenere un rapporto continuativo con ciascun genitore, il clima tra le parti appare collaborativo e non emergono profili di coazione del minore.
Il Collegio ritiene di poter recepire le condizioni concordate dalle parti anche sotto il profilo del contributo al mantenimento delle figlie, i quali provvederanno al loro mantenimento diretto e alle esigenze ordinarie e correnti nel periodo di rispettiva permanenza.
Da ultimo, va rilevato che nel ricorso introduttivo le parti hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio. Ciò posto, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine normativamente indicato, e dovendosi prima attendere il passaggio in giudicato della presente sentenza, la causa deve essere rimessa sul ruolo del giudice relatore, affinché lo stesso, trascorsi i termini di legge, provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70.
La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue:
7 dichiara la separazione dei coniugi e i quali hanno contatto Parte_1 Controparte_1 matrimonio a OR (AN) il 17/04/2004, trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di
OR (AN) al n. 4, parte 2, serie A dell'anno 2004; omologa gli accordi intervenuti tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di OR (AN) di procedere alle annotazioni di legge;
rimette la causa al giudice relatore come da separata ordinanza per la decisione in ordine alla domanda di divorzio;
spese al definitivo.
Si comunichi.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio 23.07.2025.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
Alessandra Filoni Silvia Corinaldesi
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