Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 03/04/2025, n. 458 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 458 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 83/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI MONZA
Sezione Lavoro
VERBALE DI UDIENZA
Nel procedimento promosso da
Parte_1
RICORRENTE nei confronti di
CP_1
RESISTENTE
All'udienza da remoto del 03/04/2025 il Giudice dott.ssa Antenore dà atto che è collegato via Teams per la ricorrente l'Avv. Salerno.
L'avv. Salerno contesta l'eccezione di decadenza dell'azione di codatorialità in quanto non sussiste un provvedimento scritto di estromissione della lavoratrice, sicché l'art. 32 co. 4 lett. d) Legge 183/2010 non trova applicazione (cfr. Cass. 40652/2021), nonché l'eccezione di decadenza per tardività dell'impugnazione del contratto a termine in quanto mai cessato. Sottolinea in senso sfavorevole il comportamento processuale delle parti convenute che si erano rese disponibili per una conciliazione e che si sono poi tirate indietro e che non sono comparse a rendere l'interpello. Circa il merito chiede l'accertamento del lavoro subordinato in regime di codatorialità, eventualmente a far data diversa dal 10.02.2021, con nullità del contratto intermittente, avendo la ricorrente lavorato sempre a tempo pieno e con continuità a favore di entrambe le convenute, chiede l'accoglimento della impugnazione del licenziamento orale o della domanda di riammissione in servizio e della condanna al pagamento delle differenze retributive anche in punto a lavoro straordinario. Per il resto si riporta al ricorso. Chiede di essere esonerato dalla lettura della sentenza.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio previa interruzione del collegamento. All'esito della camera di consiglio, il Giudice decide la causa mediante lettura del dispositivo di sentenza, unitamente alla motivazione ex art. 429 c.p.c..
IL GIUDICE dott.ssa E. Antenore
1
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MONZA
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa E. Antenore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I Grado iscritta al N. 83/2024 R.G. promossa da:
(C.F./P.I. ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
SALERNO ANDREA MARIA, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore,
RICORRENTE contro
(C.F./P.I. ), in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa CP_1 P.IVA_1 dall'avv. FALAPPI LORENZO, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore,
RESISTENTE
e contro
(C.F./P.I. ), rappresentata e difesa Controparte_2 C.F._2 dall'avv. LETTIERI MATTIA, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore,
RESISTENTE
Oggetto: Accertamento lavoro subordinato – nullità contratto di lavoro intermittente – nullità licenziamento orale
CONCLUSIONI
Per la ricorrente:
“Nel merito:
I. accertare e dichiarare l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato, tra la ricorrente e sin dal 10 febbraio 2021, o quale altra data ritenuta di giustizia. CP_1
II. accertare e dichiarare l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato, tra la ricorrente e la ditta individuale sin dal 10 febbraio 2021, o quale Controparte_2 altra data ritenuta di giustizia.
2 III. Accertare e dichiarare la codatorialità delle convenute ovvero un unico centro di imputazione in relazione al rapporto di lavoro intercorso con la ricorrente dal 10 febbraio 2021 al 28 agosto 2023, ovvero nel diverso periodo che verrà accertato in corso di causa;
IV. Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente all'inquadramento quale operaia di 5^ livello, CCNL pubblici esercizi sin dal 10 febbraio 2021, o quale altra data ritenuta di giustizia;
V. Accertare e dichiarare la nullità del contratto di lavoro intermittente sottoscritto con la in data 10 giugno 2021 a tempo determinato e le successive proroghe e CP_1 trasformazioni.
VI. Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente alla retribuzione delle ore prestate durante l'intercorso rapporto di lavoro con la società resistente da febbraio 2021 a agosto 2023, così come indicate al punto 3) e seguente della parte in diritto;
per l'effetto condannare la convenuta a corrispondere alla ricorrente la somma di euro 45.937,47, o quella maggiore o minore che verrà accertata in corso di causa, a titolo di differenze retributive e per i titoli tutti di cui al punto 3) e seguente del presente atto.
VII. Previa declaratoria della nullità e/o invalidità e/o inefficacia e/o inesistenza e/o illegittimità del licenziamento irrogato in data 28 agosto 2023, ovvero quale altra data ritenuta di giustizia, ordinare alle convenute, congiuntamente e/o disgiuntamente fra loro, la reintegra nel posto di lavoro ex art. 2, dlgs 23/2015 e condannare le convenute congiuntamente e/o disgiuntamente fra loro al risarcimento del danno subito dal lavoratore commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto maturata pari a €. 1.462,34, o quale altra somma ritenuta di giustizia, sino a quello dell'effettiva reintegrazione;
in ogni caso a non meno di 5 mensilità oltre al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali;
ovvero ex art. 3,4,9 d.ls 23/2015 al pagamento di una indennità pari al massimo di 6 mensilità della retribuzione globale di fatto e, sulla base di una retribuzione globale di fatto pari a €. 1.462,34, o quale altra somma ritenuta di giustizia;
oppure a riammettere in servizio la ricorrente ed al conseguente ripristino del rapporto di lavoro, nonché al pagamento di tutte le retribuzioni intercorrenti dal 28 agosto 2023 data, o quale altra data ritenuta di giustizia, all'effettiva ricostituzione del rapporto di lavoro sulla base di una retribuzione mensile pari a 1.462,34, o quale altra somma ritenuta di giustizia.
VIII. Comunque, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali per ogni credito vantato.
IX. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio;
oltre I.V.A. e C.P.A. e spese generali.”
Per CP_1
“In via preliminare: Dichiarare l'inammissibilità del ricorso introduttivo per mancato rispetto dei termini di decadenza ex artt. art. 32, c. 4, lett. d), L.183/2010 e L. 96/2018.
3 nel merito: Rigettare, per i motivi esposti in narrativa, le domande tutte ex adverso Contr formulate nei confronti dell'esponente in quanto destituite di qualsivoglia fondamento in fatto e in diritto.
Con vittoria di spese e compensi professionali.”
Per Controparte_2
“In via preliminare Dichiarare l'inammissibilità del ricorso introduttivo per mancato rispetto dei termini di decadenza ai sensi dell'articolo 32, lettera d), L. 183/2010.
Nel merito In ogni caso: rigettare il ricorso avversario in quanto inammissibile e/o infondato.
Con vittoria di spese ed onorari del giudizio.”
MOTIVAZIONE
1) Con ricorso depositato l'11.01.2024, conveniva la società Parte_1 [...]
e l'impresa individuale di (la prima esercita l'attività di CP_1 Controparte_2 gestione di un bar tavola calda sito in Monza via Alessandro Manzoni n. 42 e la seconda di una attività di vendita di tabacchi, esercitate entrambe negli stessi locali e con l'utilizzo del medesimo registratore di cassa) deducendo di aver lavorato contemporaneamente alle dipendenze delle convenute a far data dal 10.02.2021 quale aiuto cameriera, addetta al bar e alla cassa e alla vendita di sigarette e tabacchi per 20 ore settimanali, senza regolare contratto;
che in data 10.06.2021, pur continuando a svolgere la stessa attività in favore di entrambe le convenute, le aveva fatto CP_1 sottoscrivere un contratto di lavoro a chiamata a tempo determinato con inquadramento nel 5^ livello CCNL Turismo, Pubblici Esercizi con qualifica di aiuto cameriera, poi prorogato a più riprese sino all'11.03.2023 e poi trasformato a tempo indeterminato, sempre a chiamata;
che dopo il 10.06.2021 aveva lavorato 6 giorni alla settimana da lunedì alla domenica e in media un totale mensile di 242 ore di cui circa 70 di lavoro straordinario;
che era stata pagata da giugno 2021 a febbraio 2022 con euro 1.000, da marzo a febbraio 2023 con euro 1.300 e da marzo ad agosto 2023 con euro 1.400, ricevendo le buste paga solamente da gennaio 2023 a luglio 2023 per importi inferiori e ricevendo in contanti la differenza tra l'importo ivi riportato e la somma di euro 1.400; che in data 28.08.2023 il titolare di le aveva detto che non sarebbe più stata CP_1 chiamata a lavorare né per l'attività di bar tavola calda, né per l'attività di vendita di tabacchi, di fatto risolvendo il rapporto di lavoro oralmente;
che entrambe le convenute al momento dell'assunzione non erano in possesso del documento per la valutazione dei rischi;
che con lettera del 7.11.2023 aveva impugnato la validità del contratto a chiamata, il licenziamento orale, richiesto le differenze retributive e rilevato la codatorialità, mettendosi a disposizione per la ripresa dell'attività lavorativa. Pertanto, la ricorrente chiedeva di accertare l'unicità di imputazione del rapporto di lavoro in capo a entrambe le convenute, la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato dapprima a tempo parziale e poi a tempo pieno già a far data dal 10.02.2021, lo svolgimento di ore
4 di lavoro straordinario, nonché di condannare le convenute al pagamento delle differenze retributive specificate nel ricorso e, previo accertamento della nullità del licenziamento orale ai sensi dell'art. 2 D.Lvo 23/2015, di applicare la tutela reale piena.
Si costituiva in giudizio eccependo la tardività dell'impugnazione del CP_1 contratto a termine e delle successive proroghe, nonché contestando, nel merito, la fondatezza in fatto e in diritto di tutte le domande di cui al ricorso. Chiedeva il rigetto delle avversarie pretese.
Si costituiva in giudizio anche l'impresa individuale di Controparte_2 eccependo ai sensi dell'art. 32 co. 4 lett. d) Legge 183/2010 la decadenza dell'azione diretta all'accertamento della codatorialità e contestando, nel merito, la fondatezza in fatto e in diritto di tutte le domande della ricorrente. Chiedeva il rigetto delle avversarie pretese.
Con atti depositati in data 17.07.2024 i difensori delle parti convenute rinunciavano al mandato e nessuno compariva per le resistenti all'udienza del 26.09.2024 e alle udienze successive.
Dopo aver esperito inutilmente il tentativo di conciliazione venivano ammesse le prove orali. Il legale rappresentante di e la titolare dell'impresa individuale CP_1 convenuta non comparivano a rendere l'interpello senza addurre alcuna giustificazione. In seguito, assunte le prove e ritenuta la causa matura per la decisione, all'udienza del 3.04.2025, il Giudice invitava la parte presente alla discussione all'esito della quale decideva come da dispositivo pubblicamente letto, ai sensi dell'art. 429 c.p.c. così come modificato dalla legge 133/2008.
2) Il ricorso deve essere accolto nei limiti e per le ragioni di seguito precisate.
A) DOMANDA DI ACCERTAMENTO DELL'ESISTENZA DI UN RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO TRA LA RICORRENTE E LE CONVENUTE IN REGIME DI CODATORIALITÀ A FAR DATA DAL 10.02.2021.
Va premesso che risulta dai documenti prodotti che in data 10.06.2021 la ricorrente concluse un contratto di lavoro intermittente a tempo determinato con a far CP_1 data dall'11.06.2021 all'11.09.2021 con qualifica di operaia, inquadrata con il 5^ livello del CCNL del settore Turismo, sezione Pubblici Esercizi, con mansioni di aiuto cameriera di sala, poi prorogato sino all'11.09.2022 e poi sino all'11.03.2023 e poi, da ultimo, trasformato a tempo indeterminato, sempre intermittente (doc. 3, fasc. ric.).
La ricorrente allega che in realtà il rapporto di lavoro non era connotato dalla discontinuità, che il datore di lavoro non era solo ma anche l'impresa CP_1 individuale di NO AN e che sussisteva già a far data dal 10.02.2021, anche se dal 10.02.2021 al 10.06.2021 a tempo parziale (20 ore settimanali) e dall'11.06.2021 in poi a tempo pieno.
Entrambe le convenute hanno contestato la configurabilità di un unico centro di imputazione del rapporto di lavoro, nonché la stessa sussistenza di un comune rapporto
5 di lavoro di natura subordinata già a far data dal 10.02.2021. ha evidenziato, CP_1 che dalla visura camerale risultava che aveva iniziato l'attività aziendale in data Contr 15.02.2021 (doc. 1, fasc. ) e l'impresa individuale di NO AN ha evidenziato che l'attività di vendita dei tabacchi era iniziata il 25.06.2021, come si evinceva dalla licenza rilasciata in pari data (doc. 4, fasc. ). CP_2
Ciò premesso, in via preliminare, va rigettata l'eccezione preliminare di decadenza dell'azione di codatorialità sollevata da NO AN in quanto non sussiste un provvedimento scritto di estromissione della lavoratrice, sicché l'art. 32 co. 4 lett. d) Legge 183/2010 non può trovare applicazione. In particolare, sul punto questo Giudice condivide l'iter argomentativo della sentenza della Cassazione n. 40652/2021 di cui si riporta, per ragione di sintesi, la sola massima: “La decadenza di cui all'art. 32, comma 4, lett. d) della l. n. 183 del 2010, non trova applicazione nelle ipotesi di richiesta di costituzione o di accertamento di un rapporto di lavoro, ormai risolto, in capo a un soggetto diverso dal titolare del contratto, nelle quali manchi un provvedimento in forma scritta o un atto equipollente che neghi la titolarità del rapporto stesso.”
Ancora in via preliminare va rigettata l'eccezione sollevata da di decadenza CP_1 per tardività dell'impugnazione del contratto intermittente a termine. In particolare, ha lamentato la violazione dell'art. 28 D.Lvo 81/2015 per mancato rispetto del CP_1 termine di 180 giorni dalla data di cessazione del contratto (11.03.2023 per effetto delle proroghe).
Tale eccezione va rigettata in quanto l'istruttoria ha provato che il contratto di lavoro intermittente datato 10.06.2021 in realtà simulava un contratto di lavoro che non aveva natura intermittente, sicché viene meno anche l'apposizione del termine inziale con l'esclusione della decadenza invocata dalla convenuta.
Aggiungasi che, come dedotto in ricorso, al momento della assunzione della CP_1 ricorrente non era in possesso del documento per la valutazione dei rischi (ed infatti quelli prodotti dalla convenuta sub doc. 19 e 20 sono di epoca successiva) e che in mancanza di tale requisito l'art. 14 DLvo 81/2015 prevede il divieto di fare ricorso al lavoro intermittente, sicché il contratto concluso il 10.06.2021 è nullo per violazione di norma imperativa.
Vengono ora riportate le testimonianze assunte nel corso del giudizio.
La teste , premesso di aver lavorato alle dipendenze di , Testimone_1 Per_1 titolare della dal 30.05.2023 al 9.08.2023 presso il bar “Gran Prix” sito in CP_1
Monza via Manzoni 42 occupandosi di svolgere l'attività di barista e senza contratto regolare anche se l'accordo iniziale lo prevedeva, ha dichiarato: “.. era Parte_1 una mia collega. Lavorava già lì quando io sono arrivata. Lei si occupava di vendere le sigarette, preparare i pranzi per i clienti, registrava le sigarette sul computer quando venivano consegnate, si occupava della cassa e, se occorreva, andava a comprare anche del prosciutto o altro quando mancavano per preparare i pranzi per i clienti. ADR I suoi orari erano dalle 6 alle 12 o alle 14,00 o dalle 16/17 alle 23 oppure faceva
6 sia il turno della mattina che della sera. Anche i suoi orari erano variabili. Quando faceva il turno del mattino era lei che apriva il negozio ed era in possesso delle chiavi. Quando faceva il turno della sera era lei che chiudeva il negozio. ADR Pt_1 lavorava tutti giorni. Non mi ricordo se faceva un giorno di riposo. .. che CP_3 si occupava della gestione del bar quando non c'era . si occupava Per_1 Pt_1 anche della cassa della tabaccheria oltre a fare le registrazioni delle sigarette e si occupava anche delle fatture. ADR mi disse che lavorava lì da quasi due Pt_1 anni. ADR Dopo che ho smesso io lei ha continuato a lavorare lì ancora per qualche settimana.”
Il teste , premesso che da aprile 2023 in poi aveva iniziato a Testimone_2 frequentare come cliente il bar di via Manzoni a Monza in quanto aveva iniziato l'attività di praticante legale in uno studio di avvocati posto nelle vicinanze, ha così riferito: “ Tutte le volte in cui mi sono recato nel bar ho trovato che vi lavorava la ricorrente e ho continuato a vederla sino a quando quell'anno non sono andato in vacanza ovvero sino alla fine di luglio 2023. ADR mi vendeva le sigarette e Tes_1 svolgeva attività di caffetteria. Frequentemente mi fermavo a pranzo e lei si occupava di preparare i pranzi. ADR Oltre ad lavorava nel locale anche la testimone che Pt_1 ho visto entrare prima in aula che è subentrata in un periodo successivo a quello in cui io ho cominciato a frequentare il bar. La teste mi sembra che abbia iniziato a lavorare lì verso giugno 2023 e aveva degli orari meno continuativi rispetto ad . ADR A Pt_1 volte vi lavorava anche e suo marito che veniva appellato come “ . CP_2 Per_2
e il marito si alternavano e lavoravano con continuità. ADR Tutte le volte che CP_2 andavo al bar trovavo e ci andavo almeno quattro giorni su 5 alla settimana. Pt_1
Frequentavo il bar sia la mattina verso le 8.30, che a pranzo. Capitava che vi passassi anche verso le 21 perché lavoravo in studio fino a quell'ora.“.
Entrambi i testimoni hanno riferito nel periodo da loro indicato che la ricorrente ha svolto senza soluzione di continuità l'attività lavorativa di aiuto cameriera, addetta alla preparazione del cibo somministrato, barista, addetta alla vendita di tabacchi, addetta alla cassa sia per le registrazioni di vendita per il bar che per i prodotti da tabacco.
Risulta così provato come nel periodo compreso da aprile 2023 ad agosto 2023 la ricorrente svolgesse una prestazione lavorativa che non aveva natura intermittente, ma natura subordinata a tempo pieno senza soluzione di continuità e risulta altresì provato come detta attività venisse svolta contemporaneamente nei confronti di entrambe le convenute che agivano quali codatori di lavoro.
Al riguardo va ricordato che la codatorialità - che implica la sussistenza di un unico centro d'imputazione del rapporto - presuppone l'inserimento del lavoratore nell'organizzazione economica complessiva a cui appartiene il datore di lavoro formale, nonché la condivisione della prestazione del medesimo, al fine di soddisfare l'interesse di entrambi gli imprenditori i quali diventano datori di lavoro sostanziali.
7 Ora, nel caso di specie risulta per tabulas che le imprese convenute avevano la loro sede legale e operativa nello stesso immobile, che non vi era separazione di locali e che l'attività lavorativa della ricorrente era inserita nell'organizzazione di entrambe gli imprenditori, sicché risulta accertata la riconducibilità del rapporto di lavoro oggetto di causa sia all'uno che all'altro.
Tali valutazioni vanno estese anche al periodo che precede il mese di aprile 2023, almeno a far data dal 25.06.2021 (data di rilascio della licenza a vendere tabacchi all'impresa di NO AN), in quanto i titolari delle imprese convenute non sono comparsi a rendere l'interpello senza alcuna giustificazione della loro assenza, sicché ai sensi dell'art. 232 co. 1 c.p.c., possono ritenersi come ammessi i fatti dedotti nella parte in fatto del ricorso riferiti sia alla continuità della prestazione lavorativa della ricorrente espletata a tempo pieno sia alla codatorialità.
Invece, per il periodo compreso tra l'11.06.2021 e il 24.06.2021 possono ritenersi come ammessi ai sensi dell'art. 232 co. 1 c.p.c. i fatti dedotti nella parte in fatto del ricorso riferiti alla continuità della prestazione lavorativa della ricorrente espletata a tempo pieno nei soli confronti di in considerazione del dato documentale che prova CP_1 che prima del 25.06.2021 la vendita di tabacchi non era operativa.
Quanto al periodo che precede la conclusione del contratto datato 10.06.2021 questo Giudice ritiene che non siano stati raccolti elementi di prova sufficienti a corroborare le risultanze della mancata comparizione a rendere l'interpello. Aggiungasi quale dato documentale che dalla visura camerale di risulta che la stessa iniziò l' attività CP_1 aziendale in data 15.02.2021.
In conclusione, va accertata e dichiarata l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno tra la ricorrente e a far data dall' 11 giugno 2021 quale operaia CP_1 di 5^ livello, CCNL Turismo, Pubblici esercizi, Ristorazione, Alberghi, con orario di 40 ore settimanali e accertata e dichiarata la nullità del contratto di lavoro intermittente sottoscritto tra la ricorrente e in data 10 giugno 2021 e successive proroghe e CP_1 trasformazioni. Va accertato e dichiarato, altresì ,che le due imprese convenute hanno costituito un unico centro d'imputazione in relazione al rapporto di lavoro intercorso con la ricorrente a tempo pieno a decorrere dal 25.06.2021.
La ricorrente chiede accertarsi la sussistenza di diritto di credito verso le codatrici di lavoro sia per voci di retribuzione ordinaria diretta e indiretta, festività, indennità ferie e
Rol e per TFR dovute e non pagate, sia a titolo di voci retributive per lavoro straordinario.
Va a questo punto ricordato che il lavoratore che chieda in via giudiziale il compenso per il lavoro straordinario ha l'onere di dimostrare di aver lavorato oltre l'orario normale di lavoro, senza che l'assenza di tale prova possa esser supplita dalla valutazione equitativa del giudice. Ora nel caso di specie la ricorrente non ha assolto a tale onere.
8 Ed infatti, le allegazioni contenute nel ricorso in punto al lavoro straordinario sono in parte generiche e in altra parte contraddittorie. Nel ricordo si legge dapprima “16. La ricorrente dopo il 10 di giungo 2023 ha lavorato 6 giorni alla settimana dal lunedì alla domenica su 3 turni: I) dalle 6.00 alle 14.30; II) dalle 12.00 alle 21.00; III) dalle 6.00 alle 10.00 e dalle 19.00 alle 24.00 c.d. turno spezzato fino a febbraio 2023, poi il secondo orario è stato dalle 19.00 alle 22.00.”, poi: “19. Successivamente a giugno 2021 la ricorrente ha svolto 8 ore di lavoro 6 giorni alla settimana solitamente il lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì e domenica” e dopo ancora: “20. La ricorrente, altresì, ha svolto diverse ore di lavoro straordinario in particolare la domenica ed il mercoledì dove lavorava dalle 6.00 alle 19.00 con un'ora di pausa pranzo, per un totale di 12 ore giornaliere, 4 ore in più rispetto alle 8 ore giornaliere. 21. La ricorrente svolgeva, in media, quindi, 8 ore giornaliere per 6 giorni alla settimana, per un totale mensile (comprensivo del lavoro straordinario della domenica e dl mercoledì) di 242 ore di cui circa 70 di lavoro straordinario.”
Aggiungasi inoltre che la teste sugli orari di lavoro della ricorrente Testimone_1 ha riferito: “ ADR I suoi orari erano dalle 6 alle 12 o alle 14,00 o dalle 16/17 alle 23 oppure faceva sia il turno della mattina che della sera. Anche i suoi orari erano variabili. … ADR lavorava tutti giorni. Non mi ricordo se faceva un giorno di Pt_1 riposo.”, senza essere in grado di precisare in quali giorni la ricorrente facesse il turno del mattino o del mattino protratto sino al primo pomeriggio o quello della sera o entrambi i turni. Anche il teste ha riferito sui tempi di presenza al Testimone_2 lavoro della ricorrente dichiarando che “ADR Tutte le volte che andavo al bar trovavo
e ci andavo almeno quattro giorni su 5 alla settimana. Frequentavo il bar sia Pt_1 la mattina verso le 8.30, che a pranzo. Capitava che vi passassi anche verso le 21 perché lavoravo in studio fino a quell'ora.“, ma trattasi di dichiarazioni anch'esse non specifiche perché il teste non precisa se la ricorrente lavorasse dalle 8.30 alle 21 con continuità e, in ogni caso, non collimanti con le allegazioni del ricorso o con la deposizione dell'altra teste.
In conclusione, questo Giudice ritiene che non vi sia la prova della sussistenza di crediti per lavoro straordinario.
Ora, una volta accertato che tra la ricorrente e dall'11.06.2021 è intercorso un CP_1 rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e poi dal 25.06.2021 anche nei confronti dell'impresa individuale di Trombino LA, sempre con inquadramento nel 5^ livello, CCNL Turismo, Pubblici esercizi, Ristorazione, Alberghi è necessario calcolare le differenze retributive in considerazione non solo della retribuzione ordinaria, ma anche della circostanza che la domenica era per la ricorrente sempre giorno lavorativo, delle mensilità supplementari e delle incidenze sul TFR.
Va tenuto conto che la retribuzione base mensile lorda era di euro 1.462,34 come da tabelle del CCNL di settore (doc. 7) e che la ricorrente ha dichiarato di essere stata pagata da giugno 2021 a febbraio 2022 con euro 1.000, da marzo a febbraio 2023 con euro 1.300 e da marzo ad agosto 2023 con euro 1.400.
9 Va precisato sin d'ora che non possono essere riconosciute le indennità per ferie non godute e per ROL non goduti in quanto il fatto costitutivo di tali richieste, ovvero la mancata fruizione delle ferie e di ROL, non è stato provato.
Vengono esposti i conteggi effettuati.
RAPPORTO DI LAVORO RICORRENTE – CP_1
Periodo 11 giugno 2021 – 24 giugno 2021 (14 giorni):
Retribuzione base retr. Mensile = 1.462,34.
Retribuzione oraria = 1.462,34 / 172 coeff. Orario mens. = 8,50 paga oraria
Retribuzione giornaliera = 8,50 x 8 = 68
Retribuzione per 14 giorni: 68 x 14 = 952
Lavoro festivo – domeniche – art. 14 CCNL Pubblici esercizi
n. ore settimanali = 8 maggiorazione 20% = 8.50 x 20% = 1,7 euro totale maggiorazione settimanale = 8 ore x 1,7 euro = 13,6 euro totale maggiorazioni periodo = 13,6 x 2 domeniche = 27,20
Totale dovuto = 952+ 27.20 =979,20
**
RAPPORTO DI LAVORO RICORRENTE, DA , E Pt_2 Controparte_4
[...]
Periodo 25 giugno 2021 – 28 agosto 2023 (26 mesi):
Retribuzione base retr. Mensile = 1.462,34.
Retribuzione oraria = 1.462,34 / 172 coeff. Orario mens. = 8,50 paga oraria
Paga giornaliera = 8 ore x 8,50 paga oraria = euro 68
5 giorni alla settimana x 8 ore = 40 ore settimanali
Retribuzione mensile
40 ore x 4,33 sett. = 172 ore mens.
172 ore x 8,50 retr. Oraria = 1.462,00 euro mese
Retribuzione per 26 mesi
1.462,00 euro mese x 26 mesi = 38.012,00
Festività (11 giorni anno)
10 Dovuto per festività = (56,24 x 11) x 2 anni = euro 1.235,52
Ratei Mensilità supplementari (13 a 14 a)
Ratei 13 a = (1.462,34 retr. Mens : 12) x 26 mesi = 3.167,66
Ratei 14 a = (1.462,34 retr. Mens : 12) x 26 mesi = 3.167,66
Dovuto per mensilità supplementari = 3.167,66 + 3.167,66 = euro 6.334,00
Lavoro festivo – domeniche – art. 14 CCNL Pubblici esercizi
n. ore settimanali = 8 maggiorazione 20% = 8.50 x 20% = 1,7 euro totale maggiorazione settimanale = 8 ore x 1,7 euro = 13,6 euro totale maggiorazioni mese = 13,6 euro x 4,33 sett = 58,88 euro totale maggiorazioni periodo = 58,88 uro magg. Mese x 26 mesi = euro 1.530,88
Totale dovuto = 38.012,00+ 1.235,52 +6.334,00 +1.530,88 = euro 47.112,40
Incidenze TFR = 47.112,40/ 13,5 = euro 3.489,80
Totale dovuto nel periodo = euro 50.602,20 (retr. 38.012,00+ festività 1.235,52+ mens suppl 6.334,00 + maggiorazioni orario festivo 1.530,88 + Tfr 3.489,80)
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RAPPORTO DI LAVORO RICORRENTE – CP_1
Periodo 11 giugno 2021 – 24 giugno 2021 (14 giorni):
Totale dovuto = 979,20
TOTALE PERCEPITO (1000/30X14=466,66)
Differenze: 512,54
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RAPPORTO DI LAVORO RICORRENTE, DA , E Pt_2 Controparte_5
Controparte_4
Periodo 25 giugno 2021 – 28 agosto 2023 (26 mesi):
Totale dovuto = euro 50.602,20
Percepito = 8.166,66 (periodo 26 giugno 2021 – febbraio 2022, 9 mesi) + 15.600 euro (periodo da marzo 2022 a febbraio 2023,12 mesi) + euro 8.400,00 (marzo 2023 – agosto 2023, 6 mesi) = 32.166.66
Differenze = 18.435,54
Alla luce di quanto esposto va condannata al pagamento della somma di euro CP_1
512,54, in relazione al periodo 11.06.2021 – 24.06.2021, e e NO CP_1
11 LA vanno condannate, in solido tra loro, al pagamento della somma di euro 18.435,54, in relazione al periodo 11.06.2021 – 24.06.2021, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo.
B) NULLITA' DEL LICENZIAMENTO ORALE
La ricorrente ha dedotto che in data 28 agosto 2023 le fu detto dal titolare della
[...] che non l'avrebbe più chiamata per lavorare, né per quanto riguarda l'attività del CP_1 bar tavola calda, né per quanto riguarda l'attività di vendita di tabacchi, di fatto risolvendo il rapporto di lavoro oralmente (punto 25 della parte in fatto del ricorso).
Costituendosi ha contestato questa ricostruzione dei fatti asserendo che, CP_1 invece, era stata la ricorrente, pur chiamata a lavorare, a non presentarsi, che il rapporto di lavoro intermittente non era stato risolto e che era ancora in essere.
Le convenute chiamate a rendere l'interpello anche sul 25 della parte in fatto del ricorso non sono comparse e ai sensi dell'art. 232 c.p.c. la circostanza dedotta può essere considerata ammessa, valutata da un lato la circostanza che la natura di lavoro intermittente e le difese esposte nella memoria, come più sopra esposto, sono state smentite dalle testimonianze assunte.
Trattandosi di trattandosi di licenziamento orale esso è da qualificarsi come nullo, con la relativa conseguenza della reintegrazione della ricorrente sul posto di lavoro ai sensi dell'art. 2 D.Lvo 23/2015, oltre al risarcimento del danno subito per il licenziamento commisurato all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto (ero 1.462,34) dalla data del licenziamento sino a quella della effettiva reintegrazione e oltre al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali per il medesimo periodo.
Le convenute sono solidalmente responsabili delle obbligazioni connesse e conseguenti al rapporto di lavoro anche in punto alla condanna alla reintegrazione e al risarcimento del danno.
3) In applicazione del principio di soccombenza, le convenute devono essere condannate in solido tra loro alla refusione in favore della ricorrente delle spese di lite che - avuto riguardo alla natura ed al valore della controversia, all'omesso svolgimento di istruttoria orale e alle tariffe di cui al Dm n. 55/2014 come modificate dal DM n. 147/2022 - vengono liquidate come indicato in dispositivo, con distrazione a favore del difensore antistatario.
La sentenza è provvisoriamente esecutiva ex art. 431 c.p.c.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando,
1) accerta e dichiara l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e a tempo pieno tra la ricorrente e per il periodo a far data CP_1
12 dall'11.06.2021, quale operaia di 5^ livello, CCNL Turismo, Pubblici esercizi, Ristorazione, Alberghi, e a far data dal 25.06.2021 anche con la codatrice di lavoro impresa individuale di Trombino LA, previo accertamento della nullità del contratto di lavoro intermittente sottoscritto tra la ricorrente e in data 10 CP_1 giugno 2021 e successive proroghe e trasformazioni;
2) accerta e dichiara che le due società convenute costituiscono a far data dal 25.06.2021 un unico centro d'imputazione in relazione al rapporto di lavoro intercorso con la ricorrente;
3) condanna al pagamento delle differenze retributive dovute e non pagate CP_1 per il periodo 11.06.2021 – 24.06.2021 pari a euro 512,54 lordi, per i titoli indicati in motivazione, oltre rivalutazione monetaria e interessi dalle scadenze al saldo;
4) condanna e , in solido tra loro , al CP_1 Controparte_6 pagamento delle differenze retributive dovute e non pagate per il periodo 25.06.2021 – 28.08.2023 pari a euro 18.435,54 lordi, per i titoli indicati in motivazione, oltre rivalutazione monetaria e interessi dalle scadenze al saldo;
5) dichiara ai sensi dell'art. 2 D.Lvo 23/2015 la nullità del licenziamento orale irrogato in data 28 agosto 2023 e, per l'effetto, ordina alle convenute, la reintegrazione nel posto di lavoro e condanna le stesse, in solido tra loro, al risarcimento del danno subito dalla lavoratrice commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto maturata pari a €. 1.462,34 dalla data del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla scadenza al saldo e oltre al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali;
6) rigetta per il resto;
7) condanna le convenute in solido tra loro alla rifusione delle spese di lite che liquida in
€ 5.000,00 per compenso, oltre rimborso spese generali 15%, I.V.A. e C.P.A secondo le aliquote di legge e contributo unificato, se versato e dovuto.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Monza, 3/04/2025.
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Emilia Antenore
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