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Sentenza 19 giugno 2025
Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 19/06/2025, n. 1162 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1162 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 140/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI FIRENZE seconda sezione civile in persona dei magistrati:
– Anna Primavera Presidente
– Luigi Nannipieri Consigliere
– Nicola Mario Condemi Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DEL PAPA Parte_1 P.IVA_1
CI ( ), C.F._1
reclamante
e
(C.F. ), Controparte_1 C.F._2
(C.F. , Parte_2 C.F._3
(C.F. , Controparte_2 C.F._4
(C.F. , Controparte_3 C.F._5
(C.F. ), Controparte_4 P.IVA_1
reclamate contumaci nonché presso la Corte d'appello CP_5 intervenuto
Conclusioni
per «l'Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze voglia revocare la Parte_1 liquidazione giudiziale della con sede in LU (LU) Borgo Controparte_6
Giannotti n. 463, Partita IVA e Codice Fiscale con vittoria di P.IVA_1 spese».
Rilevato
(in prosieguo ) ha proposto reclamo avverso la sentenza Parte_1 Pt_1
n. 127 del 2024 del Tribunale di LU, con la quale è stata dichiarata aperta la liquidazione giudiziale della società.
In particolare, il Tribunale, ritenuto che non emergessero circostanze impeditive, anche in ragione della mancata comparizione della debitrice, ne ha ravvisato l'insolvenza, alla luce dell'esposizione debitoria documentata, del verbale di pignoramento negativo e dell'informativa dell'Agenzia delle Entrate
Riscossione (AdER), così dichiarando aperta la procedura.
Il reclamo è affidato a un unico motivo, ossia al mancato superamento delle soglie dimensionali previste per l'assoggettamento alla liquidazione giudiziale.
Le creditrici istanti – Controparte_1 Parte_2 CP_2
e – così come la Liquidazione giudiziale
[...] Controparte_3 CP_4 non si sono costituite in giudizio, sebbene ritualmente evocatevi.
[...]
Il P.G. ha apposto il “visto” in data 7 febbraio 2025.
Acquisiti dalla Curatela la relazione ex art. 130 c.c.i.i., nella parte non secretata, lo stato passivo e nota con cui si riferisse in merito all'eventuale superamento delle soglie dimensionali richieste per l'assoggettamento alla procedura, all'esito dell'udienza del 13 giugno 2025, sostituita ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa, sulle conclusioni di cui in esergo, è stata trattenuta in pag. 2/7 decisione con ordinanza del successivo 17 giugno, senza assegnazione alle parti di termini per il deposito di scritti defensionali finali, stante la specialità del rito.
Considerato
1. Preliminarmente, deve dichiararsi la contumacia della Liquidazione giudiziale e delle creditrici istanti, non costituitesi in giudizio Controparte_4 sebbene ritualmente evocatavi.
2. Con l'unico motivo d'impugnazione la reclamante deduce il mancato superamento delle soglie dimensionali necessarie per l'assoggettamento alla liquidazione giudiziale.
Il motivo è fondato.
Occorre preliminarmente rilevare come la società, costituita nel febbraio del 2022, non abbia mai depositato presso il registro delle imprese i propri bilanci (ossia, nella specie, quelli relativi agli esercizi 2022 e 2023, biennio precedente alla data di deposito dell'istanza di apertura della procedura).
Ripetendo le parole pronunciate, ancora di recente, dalla Suprema Corte
(sia pur con riferimento al fallimento, ma con considerazioni estendibili alla disciplina dettata per la liquidazione giudiziale), «[n]on v'è dubbio, in effetti, che […] ai fini della prova della sussistenza dei requisiti di non fallibilità di cui all'art. 1, comma 2°, l.fall. (il cui onere grava pacificamente sul debitore: ex plurimis Cass. n. 33091 del 2018), i bilanci degli ultimi tre esercizi [nella specie, degli ultimi due], senza assurgere a prova legale, costituiscono il mezzo privilegiato in quanto idonei a chiarire la situazione patrimoniale e finanziaria dell'impresa (cfr. Cass. n. 9045 del 2021; Cass. n. 25025 del 2020; Cass. n.
10509 del 2019)» (Cass. n. 18141 del 2024, in motivazione).
Se, secondo la giurisprudenza di legittimità, «l'omesso deposito, da parte dell'imprenditore raggiunto da istanza di fallimento, della situazione patrimoniale, economica e finanziaria aggiornata (al pari dei bilanci relativi agli pag. 3/7 ultimi tre esercizi), in violazione dell'art. 15, comma 4, l. fall. [ora, art. 41, comma 4, c.c.i.i.], si risolve in danno dell'imprenditore medesimo, che è onerato della prova del non superamento dei limiti dimensionali quale causa di esenzione dal fallimento (Cass. 31 maggio 2012, n. 8769)» (Cass. n. 25188 del
2017, in motivazione) e se anche la Corte costituzionale evidenzia la capacità dimostrativa da riconoscersi ai bilanci (Corte cost. n. 198 del 2009, punto 4.4 del considerato in diritto), è consolidato l'orientamento in tema di fallimento – ma estendibile alla liquidazione giudiziale – per cui, «ai fini della prova della sussistenza dei requisiti di non fallibilità di cui all'art. 1, secondo comma, legge fall., i bilanci degli ultimi tre esercizi che l'imprenditore è tenuto a depositare, ai sensi dell'art. 15 stessa legge, sono quelli già approvati e depositati nel registro delle imprese, ex art. 2435 cod. civ.; sicché, ove difettino tali requisiti o essi non siano ritualmente osservati, il giudice può motivatamente non tenere conto dei bilanci prodotti, rimanendo l'imprenditore onerato della prova circa la sussistenza dei requisiti della non fallibilità (v.
Cass. n. 13746-17)» (Cass. n. 33091 del 2018, in motivazione).
Ebbene, nella specie non vi sono ragioni per ritenere tali documenti contabili inattendibili.
Quanto all'attivo patrimoniale e ai ricavi, nella nota prodotta in giudizio il
Curatore ha riferito che, dai bilanci, il primo risulta pari a euro 114.292,00 nel
2022 e a euro 100.502,00 nel 2023, mentre i secondi pari a euro 139.774,00 nel 2022 e a euro 80.781,00 nel 2023.
Si tratta di importi ben distanti dalle soglie normativamente richieste, rispettivamente di euro 300.000,00 e di euro 200.000,00.
Tali dati appaiono corroborati dal rilievo che, come riferito dal Curatore, già a settembre-ottobre del 2023 l'attività imprenditoriale (bar senza cucina) è cessata – circostanza confermata dai dati estratti dalla sezione “Fatture elettroniche” del portale dell'Agenzia delle Entrate, dalla quale non risultano fatture emesse o corrispettivi trasmessi per l'annualità 2024 e i ricavi e pag. 4/7 proventi dell'impresa risultano pari a zero – unitamente al contratto di locazione dell'immobile in cui essa era esercitata.
A ciò si aggiunga che, al momento del compimento delle operazioni di inventario, non sono stati individuati beni o crediti di titolarità della società debitrice.
Le richiamate circostanze paiono al Collegio assolutamente compatibili con un attivo e ricavi sottosoglia per un'impresa esercente attività di bar senza cucina che è stata operativa appena per circa un anno e mezzo.
Quanto, infine, all'esposizione debitoria, rileva quella con riferimento alla dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, avvenuta a fine dicembre del 2024, considerato il diverso tenore del n. 3 dell'art. 2, comma 1, lettera d), c.c.i.i. – che non si riferisce ai tre esercizi precedenti alla data di deposito dell'istanza – rispetto ai precedenti nn. 1 e 2; ciò che peraltro la Corte regolatrice non aveva mancato di evidenziare con riferimento all'analoga disposizione della legge fallimentare: «Il requisito di fallibilità di cui all'art. 1, comma 2, lett. c) l. fall., costituito da un indebitamento complessivo almeno pari ad euro 500.000, deve essere valutato, stando al tenore letterale della norma, confrontato con quello delle lettere a) e b) dello stesso comma, solo con riferimento al momento della dichiarazione di fallimento, non anche con riferimento al periodo di tempo corrispondente ai tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di fallimento» (Cass. n. 3158 del 2018, in massima).
Ebbene, il Curatore indica un'esposizione debitoria pari a euro
151.377,39 al momento di apertura della procedura, importo sensibilmente superiore a quello (euro 138.647,82) di cui allo stato passivo prodotto – approvato appena cinque mesi dopo la sentenza e suscettibile di essere incrementato da insinuazioni tardive – ma comunque abbondantemente inferiore alla soglia dimensionale di euro 500.000,00.
pag. 5/7 Alla stregua di quanto precede, deve ritenersi che sia «impresa Pt_1 minore» e che, pertanto, non sia assoggettabile a liquidazione giudiziale, con la conseguenza che la relativa dichiarazione di apertura va revocata.
3. Ai sensi dell'art. 53, comma 4, c.c.i.i. vanno disposti a carico di , a Pt_1 cui spettano l'amministrazione dei beni e l'esercizio dell'impresa, sotto la vigilanza del Curatore, dalla pubblicazione della presente sentenza e sino al suo passaggio in giudicato, gli obblighi informativi periodici relativi alla gestione economica, patrimoniale e finanziaria dell'impresa, con cadenza trimestrale.
Va, inoltre, posto a carico della reclamante l'obbligo di depositare, con la medesima periodicità, una relazione sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'impresa.
4. Le spese di lite devono essere integralmente compensate tra le parti, in quanto non è rimproverabile alle creditrici istanti l'assunzione dell'iniziativa liquidatoria, non potendo essere a conoscenza dei dati utili alla valutazione dimensionale dell'impresa, in mancanza di deposito dei bilanci, e il difetto dei requisiti per l'assoggettamento essendo puntualmente emerso solo a seguito delle delucidazioni fornite dal Curatore.
5. Ai sensi dell'art. 147 del d.P.R. n. 115 del 2002, l'apertura della procedura è imputabile a , che, ove avesse partecipato alla fase pre- Pt_1 liquidatoria innanzi al Tribunale, avrebbe potuto immediatamente far valere l'assenza dei requisiti dimensionali.
P.Q.M.
La Corte d'appello, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
1. dichiara la contumacia di Controparte_1 Parte_2
e nonché della Controparte_2 Controparte_3 CP_4 giudiziale Controparte_4
pag. 6/7 2. revoca l'apertura della liquidazione giudiziale di dichiarata Parte_1 con la sentenza n. 127 del 2024 del Tribunale di LU;
3. ordina a di procedere, sino al passaggio in giudicato della Parte_1 presente sentenza, all'adempimento delle prescrizioni di cui in parte motiva;
4. compensa integralmente tra le parti le spese processuali;
5. ai sensi dell'art. 147 del d.P.R. n. 115 del 2002, accerta che l'apertura della procedura è imputabile a Parte_1
6. manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 51, comma
12, c.c.i.i.
Così deciso nella camera di consiglio della seconda sezione civile, in data
17 giugno 2025.
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
Nicola Mario Condemi Anna Primavera
pag. 7/7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI FIRENZE seconda sezione civile in persona dei magistrati:
– Anna Primavera Presidente
– Luigi Nannipieri Consigliere
– Nicola Mario Condemi Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DEL PAPA Parte_1 P.IVA_1
CI ( ), C.F._1
reclamante
e
(C.F. ), Controparte_1 C.F._2
(C.F. , Parte_2 C.F._3
(C.F. , Controparte_2 C.F._4
(C.F. , Controparte_3 C.F._5
(C.F. ), Controparte_4 P.IVA_1
reclamate contumaci nonché presso la Corte d'appello CP_5 intervenuto
Conclusioni
per «l'Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze voglia revocare la Parte_1 liquidazione giudiziale della con sede in LU (LU) Borgo Controparte_6
Giannotti n. 463, Partita IVA e Codice Fiscale con vittoria di P.IVA_1 spese».
Rilevato
(in prosieguo ) ha proposto reclamo avverso la sentenza Parte_1 Pt_1
n. 127 del 2024 del Tribunale di LU, con la quale è stata dichiarata aperta la liquidazione giudiziale della società.
In particolare, il Tribunale, ritenuto che non emergessero circostanze impeditive, anche in ragione della mancata comparizione della debitrice, ne ha ravvisato l'insolvenza, alla luce dell'esposizione debitoria documentata, del verbale di pignoramento negativo e dell'informativa dell'Agenzia delle Entrate
Riscossione (AdER), così dichiarando aperta la procedura.
Il reclamo è affidato a un unico motivo, ossia al mancato superamento delle soglie dimensionali previste per l'assoggettamento alla liquidazione giudiziale.
Le creditrici istanti – Controparte_1 Parte_2 CP_2
e – così come la Liquidazione giudiziale
[...] Controparte_3 CP_4 non si sono costituite in giudizio, sebbene ritualmente evocatevi.
[...]
Il P.G. ha apposto il “visto” in data 7 febbraio 2025.
Acquisiti dalla Curatela la relazione ex art. 130 c.c.i.i., nella parte non secretata, lo stato passivo e nota con cui si riferisse in merito all'eventuale superamento delle soglie dimensionali richieste per l'assoggettamento alla procedura, all'esito dell'udienza del 13 giugno 2025, sostituita ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa, sulle conclusioni di cui in esergo, è stata trattenuta in pag. 2/7 decisione con ordinanza del successivo 17 giugno, senza assegnazione alle parti di termini per il deposito di scritti defensionali finali, stante la specialità del rito.
Considerato
1. Preliminarmente, deve dichiararsi la contumacia della Liquidazione giudiziale e delle creditrici istanti, non costituitesi in giudizio Controparte_4 sebbene ritualmente evocatavi.
2. Con l'unico motivo d'impugnazione la reclamante deduce il mancato superamento delle soglie dimensionali necessarie per l'assoggettamento alla liquidazione giudiziale.
Il motivo è fondato.
Occorre preliminarmente rilevare come la società, costituita nel febbraio del 2022, non abbia mai depositato presso il registro delle imprese i propri bilanci (ossia, nella specie, quelli relativi agli esercizi 2022 e 2023, biennio precedente alla data di deposito dell'istanza di apertura della procedura).
Ripetendo le parole pronunciate, ancora di recente, dalla Suprema Corte
(sia pur con riferimento al fallimento, ma con considerazioni estendibili alla disciplina dettata per la liquidazione giudiziale), «[n]on v'è dubbio, in effetti, che […] ai fini della prova della sussistenza dei requisiti di non fallibilità di cui all'art. 1, comma 2°, l.fall. (il cui onere grava pacificamente sul debitore: ex plurimis Cass. n. 33091 del 2018), i bilanci degli ultimi tre esercizi [nella specie, degli ultimi due], senza assurgere a prova legale, costituiscono il mezzo privilegiato in quanto idonei a chiarire la situazione patrimoniale e finanziaria dell'impresa (cfr. Cass. n. 9045 del 2021; Cass. n. 25025 del 2020; Cass. n.
10509 del 2019)» (Cass. n. 18141 del 2024, in motivazione).
Se, secondo la giurisprudenza di legittimità, «l'omesso deposito, da parte dell'imprenditore raggiunto da istanza di fallimento, della situazione patrimoniale, economica e finanziaria aggiornata (al pari dei bilanci relativi agli pag. 3/7 ultimi tre esercizi), in violazione dell'art. 15, comma 4, l. fall. [ora, art. 41, comma 4, c.c.i.i.], si risolve in danno dell'imprenditore medesimo, che è onerato della prova del non superamento dei limiti dimensionali quale causa di esenzione dal fallimento (Cass. 31 maggio 2012, n. 8769)» (Cass. n. 25188 del
2017, in motivazione) e se anche la Corte costituzionale evidenzia la capacità dimostrativa da riconoscersi ai bilanci (Corte cost. n. 198 del 2009, punto 4.4 del considerato in diritto), è consolidato l'orientamento in tema di fallimento – ma estendibile alla liquidazione giudiziale – per cui, «ai fini della prova della sussistenza dei requisiti di non fallibilità di cui all'art. 1, secondo comma, legge fall., i bilanci degli ultimi tre esercizi che l'imprenditore è tenuto a depositare, ai sensi dell'art. 15 stessa legge, sono quelli già approvati e depositati nel registro delle imprese, ex art. 2435 cod. civ.; sicché, ove difettino tali requisiti o essi non siano ritualmente osservati, il giudice può motivatamente non tenere conto dei bilanci prodotti, rimanendo l'imprenditore onerato della prova circa la sussistenza dei requisiti della non fallibilità (v.
Cass. n. 13746-17)» (Cass. n. 33091 del 2018, in motivazione).
Ebbene, nella specie non vi sono ragioni per ritenere tali documenti contabili inattendibili.
Quanto all'attivo patrimoniale e ai ricavi, nella nota prodotta in giudizio il
Curatore ha riferito che, dai bilanci, il primo risulta pari a euro 114.292,00 nel
2022 e a euro 100.502,00 nel 2023, mentre i secondi pari a euro 139.774,00 nel 2022 e a euro 80.781,00 nel 2023.
Si tratta di importi ben distanti dalle soglie normativamente richieste, rispettivamente di euro 300.000,00 e di euro 200.000,00.
Tali dati appaiono corroborati dal rilievo che, come riferito dal Curatore, già a settembre-ottobre del 2023 l'attività imprenditoriale (bar senza cucina) è cessata – circostanza confermata dai dati estratti dalla sezione “Fatture elettroniche” del portale dell'Agenzia delle Entrate, dalla quale non risultano fatture emesse o corrispettivi trasmessi per l'annualità 2024 e i ricavi e pag. 4/7 proventi dell'impresa risultano pari a zero – unitamente al contratto di locazione dell'immobile in cui essa era esercitata.
A ciò si aggiunga che, al momento del compimento delle operazioni di inventario, non sono stati individuati beni o crediti di titolarità della società debitrice.
Le richiamate circostanze paiono al Collegio assolutamente compatibili con un attivo e ricavi sottosoglia per un'impresa esercente attività di bar senza cucina che è stata operativa appena per circa un anno e mezzo.
Quanto, infine, all'esposizione debitoria, rileva quella con riferimento alla dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, avvenuta a fine dicembre del 2024, considerato il diverso tenore del n. 3 dell'art. 2, comma 1, lettera d), c.c.i.i. – che non si riferisce ai tre esercizi precedenti alla data di deposito dell'istanza – rispetto ai precedenti nn. 1 e 2; ciò che peraltro la Corte regolatrice non aveva mancato di evidenziare con riferimento all'analoga disposizione della legge fallimentare: «Il requisito di fallibilità di cui all'art. 1, comma 2, lett. c) l. fall., costituito da un indebitamento complessivo almeno pari ad euro 500.000, deve essere valutato, stando al tenore letterale della norma, confrontato con quello delle lettere a) e b) dello stesso comma, solo con riferimento al momento della dichiarazione di fallimento, non anche con riferimento al periodo di tempo corrispondente ai tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di fallimento» (Cass. n. 3158 del 2018, in massima).
Ebbene, il Curatore indica un'esposizione debitoria pari a euro
151.377,39 al momento di apertura della procedura, importo sensibilmente superiore a quello (euro 138.647,82) di cui allo stato passivo prodotto – approvato appena cinque mesi dopo la sentenza e suscettibile di essere incrementato da insinuazioni tardive – ma comunque abbondantemente inferiore alla soglia dimensionale di euro 500.000,00.
pag. 5/7 Alla stregua di quanto precede, deve ritenersi che sia «impresa Pt_1 minore» e che, pertanto, non sia assoggettabile a liquidazione giudiziale, con la conseguenza che la relativa dichiarazione di apertura va revocata.
3. Ai sensi dell'art. 53, comma 4, c.c.i.i. vanno disposti a carico di , a Pt_1 cui spettano l'amministrazione dei beni e l'esercizio dell'impresa, sotto la vigilanza del Curatore, dalla pubblicazione della presente sentenza e sino al suo passaggio in giudicato, gli obblighi informativi periodici relativi alla gestione economica, patrimoniale e finanziaria dell'impresa, con cadenza trimestrale.
Va, inoltre, posto a carico della reclamante l'obbligo di depositare, con la medesima periodicità, una relazione sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'impresa.
4. Le spese di lite devono essere integralmente compensate tra le parti, in quanto non è rimproverabile alle creditrici istanti l'assunzione dell'iniziativa liquidatoria, non potendo essere a conoscenza dei dati utili alla valutazione dimensionale dell'impresa, in mancanza di deposito dei bilanci, e il difetto dei requisiti per l'assoggettamento essendo puntualmente emerso solo a seguito delle delucidazioni fornite dal Curatore.
5. Ai sensi dell'art. 147 del d.P.R. n. 115 del 2002, l'apertura della procedura è imputabile a , che, ove avesse partecipato alla fase pre- Pt_1 liquidatoria innanzi al Tribunale, avrebbe potuto immediatamente far valere l'assenza dei requisiti dimensionali.
P.Q.M.
La Corte d'appello, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
1. dichiara la contumacia di Controparte_1 Parte_2
e nonché della Controparte_2 Controparte_3 CP_4 giudiziale Controparte_4
pag. 6/7 2. revoca l'apertura della liquidazione giudiziale di dichiarata Parte_1 con la sentenza n. 127 del 2024 del Tribunale di LU;
3. ordina a di procedere, sino al passaggio in giudicato della Parte_1 presente sentenza, all'adempimento delle prescrizioni di cui in parte motiva;
4. compensa integralmente tra le parti le spese processuali;
5. ai sensi dell'art. 147 del d.P.R. n. 115 del 2002, accerta che l'apertura della procedura è imputabile a Parte_1
6. manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 51, comma
12, c.c.i.i.
Così deciso nella camera di consiglio della seconda sezione civile, in data
17 giugno 2025.
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
Nicola Mario Condemi Anna Primavera
pag. 7/7