Art. 13.
I ruoli dei mediatori marittimi sono formati e conservati presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, presso le quali sono istituiti.
Presso ognuna di dette camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e' anche istituita una commissione consultiva per la formazione e la conservazione dei ruoli medesimi.
I ruoli dei mediatori marittimi sono formati e conservati presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, presso le quali sono istituiti.
Presso ognuna di dette camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e' anche istituita una commissione consultiva per la formazione e la conservazione dei ruoli medesimi.