Sentenza 19 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 19/04/2025, n. 482 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 482 |
| Data del deposito : | 19 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI PAVIA SEZIONE TERZA CIVILE in composizione monocratica, nella persona della Dott.ssa Raffaella Filoni, sulle conclusioni prese ex art 281 sexies comma III cpc, dal 20.3.2025, a seguito del deposito di note scritte, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 2855/2024 di R.G., promossa da: IG.ra , (C.F.: ), difesa e Parte_1 C.F._1 rappresentata dall'Avv. Isabella Cerutti del Foro di Pavia (C.F.
[...]
) ed elettivamente domiciliata presso lo studio della C.F._2 medesima in Casteggio (PV), via Torino n. 80, come da procura alle liti allegata al ricorso introduttivo ( comunicazioni al numero di fax 0383.1970335 o all'indirizzo PEC
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- attrice - contro
(C.F.: ), CP_1 C.F._3
- convenuto/contumace –
CONCLUSIONI
Come da note scritte udienza 19.3.2025:
Per Parte ricorrente IG.ra : “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, Parte_1 contrariis reiectis, premesse le declaratorie di legge e del caso più favorevoli al concludente, IN VIA PRINCIPALE, accertato il diritto di proprietà della IG.ra dell'immobile sito in Casteggio, Via Marconi n. 36, censito Parte_1 al Cat ti del medesimo Comune, Fg. 11 particella n. 2702 sub. 13 ed accertata l'occupazione senza titolo di tale immobile da parte del IG. CP_1
ordinare ai sensi dell'art. 948 c.c. al IG. di rila
[...] CP_1 immediatamente l'immobile libero da persone e cose e nella piena disponibilità della legittima proprietaria e condannare il IG. a risarcire alla CP_1 IG.ra il danno derivante dall'occupazione abusiva dell'immobile, Parte_1 quantificato allo stato nella somma di € 7.572,13, di cui € 5.400,00 quale indennità di occupazione (calcolata tenuto conto di un canone di locazione di mercato di € 300,00 mensili da Gennaio 2023 a Giugno 2024) ed € 2.172,13
1
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
La motivazione della presente sentenza è redatta sulla base della sintetica e concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto ex artt. 132 c.p.c. e 118 d.a. c.p.c.
Con ricorso ex art 281 undecies cpc depositato in data 18 luglio 2024 la IGra ha convenuto in giudizio il IG. Parte_1 CP_1 deducendo in particolare :
[...]
- di essere proprietaria dell'immobile sito in Casteggio (PV), Via Marconi n. 36 interno 15 (catastalmente indicato al numero civico 24), censito al Catasto Fabbricati del medesimo Comune, Fg. 11 particella n. 2702 sub. 13 (docc. 1 – 2): con atto Notaio Dott. Persona_1
Notaio in Stradella, del 11/04/2019, rep. n. 79853 – racc. n. 44386, le IGg.re e acquistavano il sopra indicato CP CP_3 immobile, la prima per la nuda proprietà e la seconda per l'usufrutto generale e vitalizio, per il prezzo complessivo di € 44.000,00 (doc. 6); successivamente, alla morte della RE avvenuta il CP
10/06/2022, l'esponente ereditava la quota di 1/2 di nuda proprietà, mentre la madre, dato il suo diritto di usufrutto già gravante sull'immobile, diveniva piena proprietaria per la quota di 1/2 e rimaneva usufruttuaria dell'ulteriore quota di 1/2 (v. doc. 3); il suddetto immobile è, poi, pervenuto in eredità alla ricorrente, per la quota di 1/2 di nuda proprietà dalla morte della RE, CP avvenuta il 10/06/2022, e per la quota di 1/2 di nuda proprietà e consolidamento dell'usufrutto dalla morte della madre, CP_3 avvenuta in data 03/01/2023 (docc. 3 – 4 – 5);
- pur essendo la ricorrente e la madre proprietarie dell'immobile, non sono potute entrare nel possesso dello stesso in quanto occupato abusivamente e senza titolo dal IG. il quale aveva avuto CP_1 una relazione con la IG.ra RE della IG.ra CP Pt_1
- nonostante la IG.ra abbia richiesto più volte al IG. Parte_1 di lasciare libero l'immobile, quest'ultimo non ha mai CP_1 provveduto;
alle richieste dell'esponente il IG. rispondeva a volte CP_1 che entro breve avrebbe lasciato libero l'immobile, altre volte che non aveva intenzione di lasciare l'immobile;
2 - con raccomandata del 23/01/2023, richiedeva nuovamente al IG. l'immediata liberazione dell'immobile (doc. 8); e, pur avendo CP_1 ritirato regolarmente la suddetta raccomandata (v. doc. 8), il IG. CP_1 non ha rilasciato l'immobile; successivamente, a mezzo raccomandata del 09/01/2024, richiedeva nuovamente al IG. la liberazione CP_1 dell'immobile, ma tale raccomandata non è stata ritirata (doc. 9);
-il IG. non risulta formalmente residente in alcun CP_1
Comune d'Italia e l'ultima residenza conosciuta risulta in Pavia, Viale Argonne n. 4, Comune da cui è stato cancellato per irreperibilità in data 10/12/2013 (doc. 10);
- tuttavia il IG. occupa l'immobile di proprietà della CP_1 ricorrente, come risulta dal verbale di identificazione, redatto in seguito ad una denuncia inoltrata dalla ricorrente, in merito ad un'autovettura (procedimento poi archiviato), nel quale il IG. ha CP_1 dichiarato il proprio domicilio in Casteggio, Via Marconi n. 36, ossia nell'immobile oggetto della presente causa (doc. 11);
- ad oggi, il IG. occupa, senza alcun titolo, l'immobile CP_1 di proprietà della IG.ra , e tale occupazione del tutto Parte_1 abusiva ed illegittima provoca un grave danno alla ricorrente dal momento in cui la stessa non può godere dell'immobile di cui è proprietaria ed è anche costretta a pagare le spese condominiali;
la IG.ra ha sostenuto l'esborso di € 2.172,13 quali spese Parte_1 condominiali per l'esercizio 01/06/2022-31/05/2023 (doc. 12) e deve pagare le ulteriori relative al consuntivo 01/06/2023 – 31/05/2024;
- la ricorrente ha attivato la procedura di mediazione avanti l'Organismo di conciliazione forense di Voghera (doc. 13); tuttavia, la convocazione inviata al IG. da parte dell'Organismo non è stata CP_1 dallo stesso ritirata ed è ritornata al mittente per compiuta giacenza (doc. 14) e, pertanto, il procedimento ha dato esito negativo (doc. 15).
Concludeva la IGra chiedendo accertarsi il diritto di Parte_1 proprietà della IG.ra dell'immobile sito in Casteggio, Via Marconi Parte_1
n. 36, censito al Cat ti del medesimo Comune, Fg. 11 particella n. 2702 sub. 13, e l'occupazione senza titolo di tale immobile da parte del IG.
per l'effetto ordinare ai sensi dell'art. 948 c.c. al IG. di CP_1 CP_1 mmediatamente l'immobile libero da persone e cose a disponibilità della legittima proprietaria, nonché a risarcire alla IG.ra
[...] il danno derivante dall'occupazione abusiva dell'immo Pt_1 quantificato allo stato nella somma di € 7.572,13, di cui € 5.400,00 quale indennità di occupazione (calcolata tenuto conto di un canone di locazione di mercato di € 300,00 mensili da Gennaio 2023 a Giugno 2024) ed € 2.172,13 quali spese condominiali esercizio 01/06/2022-31/05/2023, oltre indennità di
3 occupazione per i successivi mesi sino all'effettivo rilascio ed oltre spese condominiali, successive maturate e maturande sino all'effettivo rilascio, o altra somma accertanda in corso di causa o liquidata in via equitativa, con vittoria di spese e competenze di causa.
Con ordinanza del 10.1.2025, vista la notifica del ricorso e decreto fissazione udienza, è stata dichiara la contumacia del IG. CP_1
contestualmente è stata ammessa prova testimoniale formulata
[...] da Parte ricorrente, all'esito, come da Calendario all'udienza del 19.3.2025 le Parti concludevano con discussione , sostituita con note scritte di trattazione, e la causa è stata trattenuta in decisione ex art 281 sexies comma III cpc il 20.3.2025.
Le domande proposte dalla IGra sono provate e Parte_1 devono essere interamente accolte.
Preliminarmente deve osservarsi che, per attribuire natura reale all'azione non basta che essa abbia per oggetto un immobile, ma occorre aver riguardo anche alla causa petendi, su cui la pretesa attrice è fondata, con la necessaria conseguenza che la causa deve definirsi di natura personale quando, a fondamento di esse, anziché un diritto reale, sia dedotto un diverso rapporto. L'attore, che non chiede l'accertamento del suo diritto di proprietà e non agisce, affermando che il convenuto è possessore del suo bene, ma che lo detiene senza titolo, esercita un'azione personale di restituzione per mancanza originaria o sopravvenuta del titolo.
Nel presente processo la IGra ha chiesto accertarsi Parte_1 la proprietà dell'immobile e l'occupazione illegittima da parte del IG.
qui contumace. CP_1
L'azione per il rilascio di un fondo esercitata in base al titolo di proprietà dell'attore e all'assenza di titolo dell'occupante è un'azione di rivendica, a paralizzare la quale non basta che il convenuto eccepisca di detenere l'immobile in forza di un titolo proveniente da terzi, siccome non opponibile all'attore. Sez. 2, Sentenza n. 23121 del 12/11/2015
Risulta in motivazione “Come recentemente chiarito e ribadito dalle S.U. di questa Corte, "l'azione personale di restituzione, come già dice il nome, è destinata a ottenere l'adempimento dell'obbligazione di ritrasferire una cosa che è stata in precedenza volontariamente trasmessa dall'attore al convenuto, in forza di negozi quali la locazione, il comodato, il deposito e così via, che non l :. presuppongono necessariamente nel tradens la qualità di proprietario. Essa non può pertanto surrogare l'azione di rivendicazione, con elusione del relativo rigoroso onere probatorio, quando la condanna al rilascio
o alla consegna viene chiesta nei confronti di chi dispone di fatto del bene nell'assenza anche originaria di ogni titolo. In questo caso la domanda è
4 tipicamente di rivendicazione, poiché il suo fondamento risiede non in un rapporto obbligatorio personale inter partes, ma nel diritto di proprietà tutelato erga omnes, del quale occorre quindi che venga data la piena dimostrazione, mediante la probatio diabolica. La tesi opposta comporta la sostanziale vanificazione della stessa previsione legislativa dell'azione di rivendicazione, il cui campo di applicazione resterebbe praticamente azzerato, se si potesse esercitare un'azione personale di restituzione nei confronti del detentore sine titulo" (così, in motivazione, la sentenza n. 7305/14). La rivendica, a sua volta, per costante giurisprudenza di questa Corte è esperibile contro chiunque di fatto possegga o detenga il bene rivendicato e sia in grado, quindi, di restituirlo (cfr. Cass. nn. 13973/06, 9851/97, 1613/87 e 3312/80).”
E' documentalmente provato che, con atto Notaio Dott. Per_1
Notaio in Stradella, del 11/04/2019, rep. n. 79853 – racc. n.
[...]
44386, le IGg.re e hanno acquistato l'immobile CP CP_3 oggetto di causa ( sito in Casteggio (PV), Via Marconi n. 36 interno 15 (catastalmente indicato al numero civico 24), censito al Catasto Fabbricati del medesimo Comune, Fg. 11 particella n. 2702 sub. 13): la IGra , RE della ricorrente, per la nuda proprietà, e la CP
IGra , madre della ricorrente, per l'usufrutto generale e CP_3 vitalizio, per il prezzo complessivo di € 44.000,00 (doc. 6).
Successivamente alla morte della RE , avvenuta il CP
10/06/2022, la ricorrente, la IGra , ha ereditato la quota di Parte_1
1/2 di nuda proprietà, mentre la madre, dato il suo diritto di usufrutto già gravante sull'immobile, è divenuta piena proprietaria per la quota di ½, rimanendo usufruttuaria dell'ulteriore quota di 1/2 (v. doc. 3).
Infine, alla morte della madre, IG.ra avvenuta il CP_3
03/01/2023, in virtù di successione testamentaria (doc. 7), la ricorrente la IGra è divenuta piena proprietaria dell'immobile, Parte_1 avendo ereditato la quota di 1/2 di piena proprietà della mamma e per l'ulteriore quota di 1/2 si consolidava l'usufrutto della madre con la nuda proprietà già della ricorrente (v. docc. 4 – 5).
Pertanto è accertato il diritto di proprietà della IG.ra Parte_1 dell'immobile sito in Casteggio, Via Marconi n. 36, censito al Catasto Fabbricati del medesimo Comune, Fg. 11 particella n. 2702 sub. 13.
E' altresì provata l'occupazione senza titolo di tale immobile da parte del IG. CP_1
Parte ricorrente ha dedotto che il IG. ha avuto una CP_1 relazione con la RE la IGra , poi deceduta, e né la CP ricorrente, né la madre, erano riuscite a rientrare nel possesso dello stesso, in quanto occupato abusivamente e senza titolo dal IG. CP_1
[...]
5 Nonostante la IG.ra abbia richiesto più volte al IG. Parte_1 di lasciare libero l'immobile, quest'ultimo non ha mai CP_1 provveduto e, alle richieste dell'esponente il IG. rispondeva, a CP_1 volte, che, entro breve, avrebbe lasciato libero l'immobile, altre volte, che non aveva intenzione di lasciare l'immobile.
Il IG è stato dichiarato contumace, e, quindi, non ha CP_1 neppure offerto elementi di contestazione specifica.
Inoltre l'occupazione illegittima di tale immobile di proprietà della IG è pienamente riscontrata dalle prove testimoniali: Parte_1 il IG. rispondendo alla domanda :” Vero che il IG. Testimone_1 occupa senza titolo l'immobile oggetto di causa dalla morte CP_1 della IG.ra avvenuta il 10/06/2022?” Ha risposto Verissimo. CP
i Condomini nello stesso pianerottolo mi segnalano che il IG , CP_1 aspetta un poco e, quando vede che non c'è movimento, sale di corsa nell'ascensore e entra in casa.
Ancora sul punto rispondendo alla domanda “Vero che la IG.ra ha richiesto più volte al IG. di liberare Parte_1 CP_1
l'immobile da persone e cose? “ Sì, immagino di sì, io come tecnico ho preparato le successioni e ho visto le pratiche della IGra e comunque Pt_1 sono anche Amministratore, non conosco il rapporto tra i due, e so solo che questo IGnore è sempre lì e non so a che titolo
Anche il testimone IG. rispondendo alla Testimone_2 domanda “Vero che il IG. occupa senza titolo l'immobile CP_1 oggetto di causa dalla morte della IG.ra avvenuta il CP
10/06/2022?”, ha risposto “ Vero, ho visto personalmente uscire da questa abitazione il IG , perché talvolta andiamo per l'aperitivo in un bar di CP_1 fronte e così l'ho visto, e comunque ne ho parlato con la mia fidanzata;
avevamo anche pensato di andare a citofonare per parlargli insieme , tuttavia abbiamo soprasseduto, perché non conosciamo le sue eventuali reazioni, e non voglio che la mia fidanzata rimanga eventualmente esposta quando io non ci sono, visto che non abitiamo insieme, ad eventuali reazioni”
Infine vi sono riscontri fotografici della predetta occupazione dell'immobile , con riferimento alla cassetta postale dell'abitazione ( doc 16).
Pertanto, il IG deve essere condannato al rilascio CP_1 dell'immobile in favore della IGra . Parte_1
Deve, quindi, essere accolta la domanda di rilascio dell'immobile, e, con essa, quella di condanna al pagamento dell'indennità di occupazione, quantificata nella somma di € 5.400,00 (calcolata tenuto conto di un canone di locazione di mercato di € 300,00 mensili da Gennaio 2023 a Giugno 2024).
6 Inoltre, è provato che la IGra abbia pagato gli oneri Parte_1 condominiali durante l'occupazione illegittima dell'immobile da parte del resistente qui convenuto, infatti il testimone il IG. Tes_1
rispondendo alla domanda “Vero che ha pagato e
[...] Parte_1 paga le spese condominiali ordinarie e straordinarie relative all'immobile oggetto di causa? , ha risposto “Sì paga una piccola rata per volta e le paga solo lei , anche per il riscaldamento utilizzato da questo IGnore, e c'è un arretrato di circa euro 4.100,00 ma dobbiamo ancora chiudere l'ultima annata, saranno altri euro 2000,00 minimo ; ancora sul punto alla domanda “Vero che la IG.ra ha pagato la somma di €. Parte_1
2.172,13 quali spese condominiali dell'esercizio 01/06/2022- 31/05/2023?, ha risposto “ Se risulta documentalmente sarà così, ad oggi, posso dire, analizzando i documenti come Amministratore, che la IGra Pt_1 deve versare ancora euro 4107,46, esclusa l'ultima annata che st preparando, che ammonterà circa ad euro 2000,00.
Anche il testimone IG. sul punto, ha Testimone_2 specificato “ Vero che la IG.ra ha pagato la somma di €. Parte_1
2.172,13 quali spese condominiali dell'esercizio 01/06/2022- 31/05/2023?” Non conosco la somma fissa ma l'ho accompagnata per i pagamenti. Deve osservarsi che ciò è riscontrato dal doc 11 e dal doc 17.
Infine, su richiesta di chiarimenti del Giudice, la IG.ra
[...] ha specificato: “Domanda del Giudice : come mai il primo Pt_1 testimone l'Amministratore di Condominio ha detto che sono circa tre anni che va vanti questa situazione? Risposta: preciso che mia RE e mia madre sono venute a mancare in tempi ravvicinati, di circa sei mesi, e per me è stato un vero trama;
poi ho affidato le pratiche della successione all'Amministratore, che erano diventate due pratiche di successione, necessarie per ogni azione in giudizio;
avevo anche sollecitato l'Amministratore perché passava del tempo e vi è stata sul punto una discussione tra noi due. Comunque ad oggi i rapporti con l'Amministratore sono molto buoni ed è stato un episodio isolato di stress.”
In conclusione, parte convenuta IG. deve essere CP_1 condannato al rilascio dell'immobile in favore di parte attrice IGra
[...]
nonchè al pagamento dell'indennità di occupazione Pt_1 quantificata nella somma di € 5.400,00 quale indennità di occupazione (calcolata tenuto conto di un canone di locazione di mercato di € 300,00 mensili da Gennaio 2023 a Giugno 2024), nonché € 2.172,13 quali spese condominiali esercizio 01/06/2022-31/05/2023, e così complessivamente € 7.572,13, oltre interessi dalla data di pubblicazione della sentenza al saldo, oltre al pagamento dell'indennità di occupazione per i successivi mesi sino all'effettivo rilascio (calcolata tenuto conto di un canone di locazione di mercato di € 300,00 mensili )
7 ed oltre spese condominiali successive maturate e maturande sino all'effettivo rilascio.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo avuto riguardo ai parametri di cui al D.M. n. 55/2014, applicabile alle liquidazioni successive alla sua entrata in vigore, con applicazione dei valori medi per la fase di studio e introduttiva e valori minimi per la fase istruttoria e decisionale, in considerazione dei fatti dedotti e analizzati e dello svolgimento del processo.
P.Q.M.
il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza ed eccezione,
1. accerta il diritto di proprietà della IG.ra Parte_1 dell'immobile sito in Casteggio, Via Marconi n. 36, censito al Catasto Fabbricati del medesimo Comune, Fg. 11 particella n. 2702 sub. 13 2. accerta l'occupazione senza titolo di tale immobile da parte del IG. CP_1
3. per l'effetto, condanna il IG. a rilasciare CP_1 immediatamente l'immobile libero da persone e cose e nella piena disponibilità della proprietaria IG.ra Parte_1
4. condanna il IG. a risarcire alla IG.ra il CP_1 Parte_1 danno derivante dall'occupazione abusiva dell'immobile, quantificato nella somma di € 7.572,13, oltre interessi dalla data di pubblicazione della sentenza al saldo ( di cui € 5.400,00 quale indennità di occupazione (calcolata tenuto conto di un canone di locazione di mercato di € 300,00 mensili da Gennaio 2023 a Giugno 2024) ed € 2.172,13 quali spese condominiali esercizio 01/06/2022-31/05/2023), oltre al pagamento dell'indennità di occupazione per i successivi mesi sino all'effettivo rilascio (calcolata tenuto conto di un canone di locazione di mercato di € 300,00 mensili ) ed oltre spese condominiali successive maturate e maturande sino all'effettivo rilascio;
5. condanna il IG. alla rifusione in favore della IG.ra CP_1
delle spese di lite, che liquida in € 288,71 per Parte_1 esborsi, € 3.387,00 per onorari, oltre 15% spese generali, C.P.A. ed I.V.A. come per legge. Così deciso in Pavia il 19.4.2025 Sentenza resa ex art. 281 sexies comma III c.p.c., depositata il 19.4.2025.
Il Giudice
Dott.ssa Raffaella Filoni
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