Articolo 11 del Decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1986, n. 538
Articolo 10Articolo 12
Versione
24 settembre 1986
Art. 11. Adempimenti degli uffici di appartenenza
ai fini del pagamento degli stipendi ai propri dipendenti 1. Per il pagamento degli stipendi e degli altri assegni fissi continuativi a favore dei dipendenti delle amministrazioni statali anche con ordinamento autonomo non occorrono espresse attestazioni di prestato servizio da parte dei capi degli uffici di appartenenza.
Questi ultimi hanno l'obbligo di comunicare immediatamente all'ufficio ordinatore della spesa ogni fatto che comporta riduzione o sospensione del pagamento degli assegni di attivita' ai loro dipendenti.
2. Ove, per il verificarsi delle circostanze di cui al comma 1, non sia dovuto lo stipendio ad un impiegato che ne abbia delegata la riscossione ad altra persona ed il relativo titolo non possa essere annullato o rettificato, il capo dell'ufficio di appartenenza dell'impiegato, oltre alla comunicazione di cui al comma 1, deve, sotto la propria personale responsabilita', impartire le opportune disposizioni al delegato alla riscossione, affinche' trattenga l'importo non dovuto e lo versi subito in tesoreria. Il relativo documento di entrata va rimesso all'ufficio ordinatore della spesa.
Entrata in vigore il 24 settembre 1986
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