Articolo 6 della Legge 1 dicembre 1997, n. 420
Articolo 5
Versione
20 dicembre 1997
Art. 6. Copertura finanziaria 1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, pari a lire 13 miliardi per il 1997, a lire 10 miliardi per il 1998 e a lire 11 miliardi per il 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni culturali e ambientali.
2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Entrata in vigore il 20 dicembre 1997