Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 16/04/2025, n. 1394 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1394 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
N. …….................sent.
N………………….R.G.
N………………….cron.
N…………………...rep.
OGGETTO……………....
…………………………. REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
…………………………. NOTIF. SENTENZA Il Tribunale di Nocera Inferiore, in persona del G.M., Dott.ssa Lucia Esposito, ha pronunciato la seguente
…………………………. SENTENZA NOTIF. APPELLO
nella causa iscritta al n. 4070/2019 del R.G.A.C., avente ad oggetto
…………………………. SOMMINISTRAZIONE, pendente TRA
, Partita Iva n. Parte_1
, con sede legale in Ercolano, alla via Trentola n. 211, in persona dell'Avv. P.IVA_1
Mario Percuoco, nato a [...] il [...], codice fiscale C.F._1 all'uopo autorizzato, nell'interesse dell'Ente, alla costituzione in giudizio, in virtù di procura speciale rilasciata in data 28/10/2014 dall'Amm.re Delegato della Società Ing.
per atto Notar di Piano di Sorrento (NA) rep.n. Persona_1 Parte_2
6801 racc. n. 17620, rappresentata e difesa dagli avvocati Renato NA ( ), e OL NA ( ), con i quali C.F._2 C.F._3 elettivamente domicilia presso lo studio in Ercolano(NA) alla Piazza Trieste, 4, giusta procura in calce all'atto di appello APPELLANTE E
, elettivamente domiciliato in Via Ferrovia 23 Mercato San Controparte_1
Severino, presso lo studio dell'Avv. LENZA ALFONSO (C.F.
) che lo rappresenta e difende in virtù di procura in calce alla C.F._4 comparsa di costituzione APPELLATO
CONCLUSIONI Con note sostitutive dell'udienza dell'11/12/2024 le parti costituite hanno concluso riportandosi a tutti i propri atti e scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate. MOTIVI DELLA DECISIONE La presente motivazione viene redatta ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come novellati dalla L. 69/2009, in virtù di quanto disposto dall'art. 58, comma 2, L. cit. Con atto di citazione ritualmente notificato, la proponeva appello avverso Parte_1 la sentenza n. 133/2019, depositata in data 24/1/2019, con cui, il Giudice di Pace di Mercato San Severino condannava l'odierna appellante alla restituzione, in favore di
, della somma di € 376,37, versata a titolo di canone di depurazione Controparte_1 per gli anni 2014/2018, non avendo la provato l'esistenza di un impianto Parte_1 di depurazione delle acque.
N.R.G. 4070/2019 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 1
ed alla documentazione prodotta da quest'ultima, così come attestante per tabulas
[...] la realizzazione di un impianto centralizzato di depurazione cui confluiscono le acque reflue provenienti anche dalla rete fognaria del Comune di Mercato San Severino ed, in particolare, dall'immobile di proprietà del sig. omessa valutazione in ordine CP_1 alle argomentazioni sollevate dalla circa il mancato assolvimento Parte_1 dell'onere della prova da parte dell'attuale appellato in relazione alla esistenza dei presupposti legittimanti la formulazione della già censurata domanda giudiziale di restituzione dei canoni riferibili al servizio di depurazione;
omessa valutazione da parte del Giudice di Pace di Mercato San Severino circa le eccezioni formulate dalla Parte_1
in ordine all'arbitraria quantificazione operata dall'originario attore.
[...]
Si costituiva l'appellato chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata. La causa veniva riservata in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
1. Questioni preliminari. In via preliminare va precisato che in ordine a tutto ciò che non ha formato oggetto di appello (principale o incidentale), né è stato oggetto di riproposizione né, ancora, dipende dai capi impugnati della gravata sentenza, si è formato il giudicato interno (cfr. artt. 329, 346 e 336 cod. proc. civ.), con esonero del Tribunale da qualsivoglia valutazione in merito. Sempre in via preliminare l'appello va ritenuto ammissibile. Invero, l'orientamento giurisprudenziale è costante nel ritenere che le sentenze del Giudice di Pace rese in controversie di valore non superiore a millecento euro devono sempre considerarsi pronunciate secondo equità, come previsto dall'art. 113, comma
2, c.p.c., e pertanto inappellabili ai sensi dell'art. 339 c.p.c., salvo quelle derivanti da rapporti giuridici relativi a contratti conclusi mediante moduli o formulari di cui all'art. 1342 c.c. (Cass. n. 5287/2012; Cass. n. 4079/2005; Cass. n. 19724/2011). Le condizioni per l'appellabilità, pertanto, sono due: che si tratti di un rapporto contrattuale e che tale contratto rientri nell'ambito di quelli conclusi mediante moduli o formulari di cui all'art. 1342 c.c.. Orbene, la vicenda in oggetto non è riconducibile al novero delle controversie del Giudice di Pace decise secondo equità, in quanto nel caso di specie, come già sopra precisato, la sentenza di primo grado concerne questioni di diritto nonché un rapporto privatistico regolamentato da un contratto di somministrazione riconducibile alla tipologia di contratti conclusi mediante moduli o formulari ai sensi dell'art. 1342 c.c..
2. Sul merito. Ciò precisato l'appello non può trovare accoglimento per le ragioni di seguito indicate.
ha dimostrato di aver pagato le bollette relative alla fornitura idrica Controparte_1 per il periodo 2014/2018, con addebito su c/c. Il diritto alla restituzione della componente della tariffa relativa ai servizi di
N.R.G. 4070/2019 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 2 depurazione, ove in concreto non offerti, è fondato. Sul punto si è pronunciata la Corte di Cassazione proprio nell'ambito di un ricorso proposto dalla (Cass. civ. Sez. VI - 3, Ord., 14/12/2015, n. 25114). Parte_1
In tale pronuncia la Corte di legittimità ha affermato che, in ossequio alla lettura costituzionale della disciplina relativa alla debenza del canone di depurazione delle acque, il pagamento del canone di depurazione non è dovuto se il è sfornito di impianto di depurazione (Cass. 12 aprile 2011, n. 8318). In effetti la Corte costituzionale nel 2008 ha dichiarato costituzionalmente illegittimo la L. 5 gennaio 1994, n. 36, art. 14, comma 1, (Disposizioni in materia di risorse idriche), sia nel testo originario, sia nel testo modificato dalla L. 31 luglio 2002, n. 179, art. 28 (Disposizioni in materia ambientale), nella parte in cui prevede che la quota di tariffa riferita al servizio di depurazione è dovuta dagli utenti “anche nel caso in cui la fognatura sia sprovvista di impianti centralizzati di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi” (Corte cost., 10 ottobre 2008, n. 335). La Corte di Cassazione ha anche stabilito che la tariffa del servizio idrico integrato si configura, in tutte le sue componenti, come il corrispettivo di una prestazione commerciale complessa, che, anche se determinato nel suo ammontare in base alla legge, trova fonte nel contratto di utenza, con la conseguenza che è irragionevole l'imposizione all'utente dell'obbligo del pagamento della quota riferita al servizio di depurazione anche in mancanza della controprestazione, non potendosi ritenere, stante l'unitarietà della tariffa, che le sue singole componenti abbiano natura non omogenea, e, conseguentemente, che anche solo una di esse, a differenza delle altre, non abbia natura di corrispettivo contrattuale ma di tributo (v. anche Cons. Stato, 30 giugno 2011, n. 3920). La Cassazione nella richiamata pronuncia ha affermato che gli oneri riferiti al servizio di depurazione non sono dovuti in assenza di prova dell'esistenza di un impianto funzionante nel periodo in considerazione e della effettiva fruizione del servizio di depurazione (v. anche Cass. 4-6- 2013 n. 14042). La Corte di Cassazione, nell'approfondire i medesimi profili controversi nel presente giudizio, ha precisato che secondo la L. n. 13 del 2009 gli importi da restituire agli utenti dovevano essere identificati in virtù dei criteri stabiliti dalle autorità d'ambito, dai quali in ogni caso dovevano essere dedotti gli oneri connessi alle depurazione, e che l'importo doveva essere individuato dalle rispettive autorità d'ambito entro 120 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del D.L. n. 208 del 2008. La mancanza della determinazione degli importi da restituire da parte dell'Autorità d'Ambito non può tuttavia impedire l'accoglimento dell'azione di ripetizione, visto che l'utente non è tenuto al pagamento per una prestazione non ricevuta e che il mancato tempestivo calcolo delle somme da restituire da parte delle autorità competenti non costituisce motivo per non accogliere la domanda di restituzione delle somme ingiustamente pagate dell'utente. Il con D.M. 30/09/2009, avente ad oggetto l'individuazione dei criteri e dei parametri per la restituzione agli utenti della quota di tariffa non dovuta riferita al servizio di depurazione, all'art. 1 ha stabilito che, nei casi in cui manchino gli impianti di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi, gli utenti hanno diritto alla restituzione della quota di tariffa imputata in bolletta al servizio di depurazione e che, qualora nella bolletta non sia
N.R.G. 4070/2019 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 3 espressamente prevista la voce riferita al servizio di depurazione, l'Autorità competente provvede alla ricostruzione della medesima secondo le previsioni del Piano d'ambito, specificando che, per le utenze al servizio delle quali sia stata prevista nei Piani d'ambito o da atti formali dei competenti organi comunali la realizzazione di impianti di depurazione, dall'importo vanno dedotti gli oneri derivati dalle attività di progettazione, di realizzazione o di completamento dei medesimi impianti svolte nel periodo oggetto di rimborso. Nel caso di specie la non ha assolutamente dimostrato che l'impianto di Pt_1 depurazione, pur esistente, fosse all'epoca dei fatti effettivamente funzionante. La documentazione prodotta ha ad oggetto la effettiva sussistenza dell'impianto di depurazione cui fa capo anche la zona di residenza dell'odierno appellato ma del tutto indimostrata è rimasta la circostanza dell'effettivo funzionamento dello stesso che, come visto, è condizione essenziale per la legittima percezione delle relative somme da parte degli utenti. Sia la documentazione prodotta che la prova testimoniale (articolata in comparsa di costituzione e non ammessa dal GdP) hanno ad oggetto la effettiva sussistenza dell'impianto di depurazione cui fa capo anche la zona di residenza dell'odierno appellato ma del tutto indimostrata è rimasta la circostanza dell'effettivo funzionamento dello stesso che, come visto, è condizione essenziale per la legittima percezione delle relative somme da parte degli utenti. Ciò chiarito, resta evidente anche l'inammissibilità della CTU chiesta in primo grado (e non ammessa), la quale in assenza di prova ad opera della parte, avrebbe assunto un inammissibile carattere esplorativo. Pertanto, l'intera componente riscossa per la depurazione va restituita. Il motivo di appello relativo al quantum della pretesa restitutoria risulta parimenti infondato visto che il pagamento del canone di depurazione è documentato dalle fatture in atti;
a fronte di tali documenti, parte appellante non ha provato una diversa imputazione di siffatti pagamenti. Infine, va rigettata la censura relativa alla carenza di legittimazione passiva rispetto alla pretesa restitutoria, richiamando il disposto dell'art. 8 sexies L. 13/09 il quale prevede che sono tenuti alla restituzione delle somme in applicazione della sentenza n. 335.08 della Consulta, i Parte_3
In conclusione, l'appello proposto dalla va rigettato.
3.Sulle spese di lite. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, con esclusione della fase istruttoria e di quella decisionale non avendo parte appellata depositato la comparsa conclusionale (ma un diverso ricorso ex art. 702 bis c.p.c. relativo ad altro giudizio). Ricorrono altresì i presupposti di cui all'art. 1 comma 17 della Legge 24 dicembre 2012 n. 228 è stato introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 del D.P.R. 115/2002, in base al quale “Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel
N.R.G. 4070/2019 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 4 provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n. 4070/2019 del R.G.A.C., avente ad oggetto SOMMINISTRAZIONE, pendente tra Parte_1 [...]
, ogni contraria istanza disattesa così provvede: CP_1
1. rigetta, per le causali di cui in motivazione, l'appello; per l'effetto:
2. conferma la sentenza 133/2019 del Giudice di Pace di Mercato San Severino depositata il 24/1/2019
3. dà atto che, per effetto della odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater D.P.R. 115/2002, per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1-bis D.P.R. 115/2002 3 condanna al pagamento, in favore di , delle Parte_1 Controparte_1 spese del presente grado di giudizio che si liquidano in complessivi € 262,00 per compenso professionale oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, oltre IVA e CPA, se dovute, come per legge, con attribuzione al difensore dichiaratosene anticipatario. Così deciso in Nocera Inferiore, il 15/04/2025
Il Giudice
Dott.ssa Lucia Esposito
N.R.G. 4070/2019 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 5