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Sentenza 19 settembre 2025
Sentenza 19 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 19/09/2025, n. 733 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 733 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce - Sezione seconda Civile - composto dai magistrati:
1) Dott.ssa Cinzia MONDATORE - Presidente rel.
2) Dott. Gianluca FIORELLA - Giudice
3) Dott.ssa Agnese DI BATTISTA - Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1062 del Ruolo Generale V.G. delle cause dell'anno 2025,
T R A
(c.f.: ), rappresentata e difesa dall'avv. Marco Parte_1 C.F._1
Ferrante, come da mandato in atti;
E
(c.f.: ), rappresentato e difeso dall'avv. Maria Nadia Controparte_1 C.F._2
Quarta, come da mandato in atti;
- RICORRENTI -
OGGETTO: divorzio congiunto – cessazione effetti civili.
Per l'udienza del 14 luglio 2025 davanti alla relatrice, svoltasi mediante trattazione scritta, entrambe le parti hanno depositato note scritte, chiedendo congiuntamente la pronuncia del divorzio alle condizioni tra loro concordate e specificate in atti. Il P.M., rassegnando per iscritto le sue conclusioni in data
6.5.2025, nulla ha opposto.
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RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato il 6.3.2025, le parti indicate in epigrafe hanno esposto: di aver contratto matrimonio secondo il rito concordatario il 24.1.1985 in Veglie (LE); che dalla loro unione erano nati due figli, maggiorenni ed economicamente autonomi;
di essersi separati consensualmente, secondo gli accordi tra loro intercorsi e omologati con decreto del Tribunale di Lecce in data 16.2.2023, alle condizioni specificate in atti;
di avere sempre, da allora, vissuto separati e che non vi era alcuna possibilità o reciproca volontà di riconciliazione o ripresa della convivenza. Tanto premesso, hanno chiesto che fosse dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio da loro contratto, senza alcuna ulteriore statuizione. Rileva il Tribunale che sussistono, anche alla luce della documentazione prodotta dalle parti, i presupposti per la declaratoria richiesta.
E' integrata, infatti, nel caso in esame, l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della l. 898/1970 (nel testo modificato dalla legge n. 55/2015), poiché alla data di proposizione del ricorso in esame era stata omologata la separazione consensuale ed era decorso il termine di legge dalla data di comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione;
le parti, inoltre, hanno concordemente dichiarato che la separazione si è protratta ininterrottamente dalla data da ultimo indicata.
Le concordi deduzioni dei coniugi, sul punto, consentono, poi, di ritenere accertato che la comunione di vita materiale e spirituale tra gli stessi sia venuta meno definitivamente e non possa più essere ricostituita.
Nulla va disposto in ordine alla regolamentazione dei rapporti tra i coniugi, così come dagli stessi richiesto (e come autorizzato e ratificato dal G.T. di Lecce nell'interesse della sig.ra a Parte_1 seguito di istanza di autorizzazione in data 11.2.2025, secondo quanto specificato dall'Avv. Marco
Ferrante, quale A.d.S., con deposito del 12.5.2025), trattandosi di diritti disponibili e in assenza di prole minorenne.
Nulla va disposto per le spese processuali, trattandosi di procedimento a domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto congiuntamente da e Parte_1 CP_1
, con l'intervento del Pubblico Ministero, così provvede:
[...]
a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Veglie (LE) il 24.1.1985 da e trascritto nei registri di matrimonio di quel Comune al n. Parte_1 Controparte_1
6 Parte II serie A anno 1985;
b) nulla per le spese;
c) manda all'ufficiale di stato civile territorialmente competente per gli adempimenti previsti dall'art. 69
D.P.R. 396/2000.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio dell'8.9.2025.
La Presidente est.
dott.ssa Cinzia Mondatore