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Sentenza 5 settembre 2025
Sentenza 5 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Enna, sentenza 05/09/2025, n. 103 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Enna |
| Numero : | 103 |
| Data del deposito : | 5 settembre 2025 |
Testo completo
N. 1503/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ENNA
Sezione Civile – Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale di Enna, riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Marika Motta Presidente dott. Rosario Vacirca Giudice dott.ssa Sara Antonelli Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. V.G. sopra indicato, avente ad oggetto separazione personale, promossa congiuntamente da
(C.F.: ), nata a [...] il [...] ed ivi Parte_1 C.F._1 residente in [...], rappresentata e difesa, per procura in atti, dall'avv. Enza Maria
Bartoli;
e da
(C.F.: , nato a [...] il [...] ed ivi Parte_2 C.F._2 residente in [...], rappresentato e difeso, per procura in atti, dall'avv. Salvatore Di
Maria;
*
Con l'intervento del Pubblico Ministero, il quale in data 12.12.2024 ha espresso parere favorevole.
Rimessa al Collegio per la decisione con ordinanza emessa in data 11.06.2025 ai sensi dell'art. 127- ter c.p.c.
*
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 24.07.2024, i coniugi e Parte_1 Parte_2 premesso di avere contratto matrimonio civile in Troina, in data 4.01.2000, atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio dell'Ufficio dello Stato Civile del Comune di Troina, Numero 1, Parte I,
Anno 2000, precisando che dall'unione coniugale sono nati i figli (nato in [...] il Persona_1
13.08.1998) e (nato a [...] il [...]), hanno chiesto la pronuncia di separazione _2 personale stante il venir meno dell'affectio coniugalis e il sopraggiungere di condizioni che hanno reso intollerabile la prosecuzione della convivenza e della comunione matrimoniale.
La pronuncia di separazione personale è stata chiesta dai coniugi alle seguenti condizioni:
“1) Dichiarare che i coniugi vivranno separati e ciascuno di essi sarà libero di stabilire la propria effettiva dimora e residenza ove meglio gli aggrada, con l'obbligo però della comunicazione delle rispettive residenze, dandosi altresì, reciproco consenso, fin da ora, al rilascio del passaporto e della carta d'identità valida anche per l'espatrio, anche per il figlio minore;
2) Dichiarare che per il figlio maggiorenne nato in [...] il [...], C.F.: Persona_1
, nulla sia dovuto a titolo di contributo per il mantenimento, essendo lo stesso C.F._3 economicamente indipendente svolgendo una stabile attività lavorativa;
3) Dichiarare che il figlio minore verrà affidato congiuntamente ad entrambi i genitori _2 secondo la disciplina dell'affido condiviso, con collocamento prevalente presso la madre Parte_1
, alla quale andrà, dunque, assegnata la casa coniugale, sita in Troina, via Posterna, 51.
[...]
Entrambi i genitori eserciteranno gli obblighi genitoriali sugli stessi gravanti, curandone la crescita educativa e scolastica e, più in generale, il benessere seguendo le naturali inclinazioni del figlio;
4) In conseguenza del collocamento del minore presso la madre, i coniugi concordano che sia posto a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio corrispondendo tramite bonifico bancario alla moglie entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di € 500,00 mensili, Parte_1 rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie di carattere sanitario, scolastico, ludico-ricreative e/o sportive, mediche, per il figlio minore che si renderanno opportune e necessarie e per le quali i coniugi concordemente dichiarano di volersi rimettere alle
Linee Guida in materia recepite dall'intestato Tribunale;
5) Il signor verserà per il contributo di mantenimento della SI Parte_2 Parte_1
la somma mensile di € 1.000,00, che verrà corrisposta tramite bonifico bancario entro il
[...] giorno 5 di ogni mese, con rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT;
6) I coniugi pattuiscono che l'assegno unico universale per il figlio minore venga percepito totalmente dalla madre autorizzata, anno per anno, a farne richiesta esclusiva per sé affinché venga alla stessa versato nella misura integrale, con la conseguenza che l' sarà autorizzato ed anzi CP_1 obbligato a versarlo nella misura del 100% direttamente alla SI , e ciò per Parte_1 espressa autorizzazione del signor;
con la sottoscrizione del presente ricorso il Parte_2 sig. si impegna a non fare richiesta dell'A.U.U. per la propria quota-parte, Parte_2 almeno fintanto che perdurerà il collocamento di presso la madre;
_2
7) Le parti concordano sin d'ora che in ordine ad una eventuale e futura vendita della casa tra essi in comproprietà, sita in Troina, Contrada Arcirù identificata al Foglio 48, particella 493, così si provveda: potrà trattenere il 50% del ricavato complessivo della vendita e Parte_2
tratterrà l'altro 50% del ricavato della vendita ma di questa quota la stessa si Parte_1 impegna ed obbliga a versare il 30% in favore del figlio ciò allo scopo di bilanciare ed _2 equiparare i benefici economici già ricevuti e goduti dall'altro figlio nato in [...]_1
(EN) il 13.08.1998, nel corso della sua vita;
8) Le parti congiuntamente concordano che l'autovettura Kia Sorrento, targata DH 852 PL, rimarrà in uso al signor , mentre l'autovettura Opel Corsa, targata FB 779EP rimarrà in Parte_2 uso alla SI;
Parte_1
9) Le parti concordano il seguente piano genitoriale, tenuto conto che ad oggi, e così sarà anche per i prossimi anni, il signor svolge e continuerà a svolgere la propria attività Parte_2 lavorativa nel Comune di Fogliano, pertanto, lontano dalla casa coniugale:
A) La SI acconsente che il signor possa vedere il figlio Parte_1 Parte_2 minore sia presso la casa coniugale o anche altro luogo, tutte le volte che il padre _2 rientrerà a Troina nei periodi in cui il lavoro gliene darà l'opportunità, previa congrua comunicazione tra le parti al fine di concordarne tempi e modalità in funzione delle esigenze del minore e della;
Parte_1
B) Le parti concordano che nelle riferite circostanze il padre potrà tenere con sé il figlio _2 per il pernottamento tutte le volte che vorrà in piena e totale autonomia in maniera, in ogni caso, conciliabile e pratica con eventuali impegni scolastici e sportivi del minore;
C) Per 3 giorni consecutivi il padre terrà con sé il figlio durante il periodo di festività natalizie ed i coniugi si garantiscono la reciproca alternanza in occasione delle festività principali, di tal ché se il figlio trascorrerà la Vigilia di Natale con il padre, passerà poi con la madre il giorno del Santo
Natale, e così ugualmente per la sera del 31dicembre e 1° gennaio;
D) Per 2 giorni consecutivi il padre terrà con sé il figlio durante il periodo di festività pasquali, con le medesime garanzie di alternanza come appena sopra descritte tra il giorno della Santa Pasqua ed il Lunedì dell'Angelo;
E) Per due periodi di 15 giorni consecutivi ciascuno il padre terrà con sé il figlio durante il periodo estivo, da concordarsi preventivamente entro il 10 giugno di ogni anno”. Disposta la trattazione della causa ex art. 127-ter c.p.c., sono state depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione ed è stata data comunicazione al Pubblico Ministero ex artt.
70, 71 e 473-bis. 51 comma 3 c.p.c.
In data 12.12.2024 il Pubblico Ministero ha reso parere favorevole alla pronuncia della separazione consensuale.
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Essendo il ricorso congiunto e non essendo, quindi, configurabile la soccombenza di alcuno, nulla deve disporsi in ordine alle spese del procedimento.
*
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, acquisito il parere favorevole del P.M., così statuisce:
- dichiara la separazione personale dei coniugi (C.F.: ), Parte_1 C.F._1 nata a [...] il [...] e (C.F.: , nato a [...] il Parte_2 C.F._2
19.03.1975, che hanno contratto matrimonio concordatario in Troina in data 04.01.2000, atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio dell' Ufficio dello Stato Civile del Comune di Troina,
Atto n. 1, Parte I, Anno 2000;
- omologa le condizioni di separazione inerenti ai figli, e ed ai rapporti Persona_1 _2 economici e provvede in conformità alle condizioni di cui al ricorso congiunto depositato il
24.07.2024, confermate con note scritte ex art. 127-ter c.p.c. depositate in data 16.04.2025 e riportate in parte motiva;
- ordina all' Ufficiale dello stato civile del Comune suddetto di procedere all'annotazione a margine dell'atto di matrimonio della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di legge;
- nulla sulle spese.
Deciso in Enna, nella camera di consiglio del 4.9.2025. Il Giudice rel./est. Il Presidente dott.ssa Sara Antonelli dott.ssa Marika Motta
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ENNA
Sezione Civile – Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale di Enna, riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Marika Motta Presidente dott. Rosario Vacirca Giudice dott.ssa Sara Antonelli Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. V.G. sopra indicato, avente ad oggetto separazione personale, promossa congiuntamente da
(C.F.: ), nata a [...] il [...] ed ivi Parte_1 C.F._1 residente in [...], rappresentata e difesa, per procura in atti, dall'avv. Enza Maria
Bartoli;
e da
(C.F.: , nato a [...] il [...] ed ivi Parte_2 C.F._2 residente in [...], rappresentato e difeso, per procura in atti, dall'avv. Salvatore Di
Maria;
*
Con l'intervento del Pubblico Ministero, il quale in data 12.12.2024 ha espresso parere favorevole.
Rimessa al Collegio per la decisione con ordinanza emessa in data 11.06.2025 ai sensi dell'art. 127- ter c.p.c.
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MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 24.07.2024, i coniugi e Parte_1 Parte_2 premesso di avere contratto matrimonio civile in Troina, in data 4.01.2000, atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio dell'Ufficio dello Stato Civile del Comune di Troina, Numero 1, Parte I,
Anno 2000, precisando che dall'unione coniugale sono nati i figli (nato in [...] il Persona_1
13.08.1998) e (nato a [...] il [...]), hanno chiesto la pronuncia di separazione _2 personale stante il venir meno dell'affectio coniugalis e il sopraggiungere di condizioni che hanno reso intollerabile la prosecuzione della convivenza e della comunione matrimoniale.
La pronuncia di separazione personale è stata chiesta dai coniugi alle seguenti condizioni:
“1) Dichiarare che i coniugi vivranno separati e ciascuno di essi sarà libero di stabilire la propria effettiva dimora e residenza ove meglio gli aggrada, con l'obbligo però della comunicazione delle rispettive residenze, dandosi altresì, reciproco consenso, fin da ora, al rilascio del passaporto e della carta d'identità valida anche per l'espatrio, anche per il figlio minore;
2) Dichiarare che per il figlio maggiorenne nato in [...] il [...], C.F.: Persona_1
, nulla sia dovuto a titolo di contributo per il mantenimento, essendo lo stesso C.F._3 economicamente indipendente svolgendo una stabile attività lavorativa;
3) Dichiarare che il figlio minore verrà affidato congiuntamente ad entrambi i genitori _2 secondo la disciplina dell'affido condiviso, con collocamento prevalente presso la madre Parte_1
, alla quale andrà, dunque, assegnata la casa coniugale, sita in Troina, via Posterna, 51.
[...]
Entrambi i genitori eserciteranno gli obblighi genitoriali sugli stessi gravanti, curandone la crescita educativa e scolastica e, più in generale, il benessere seguendo le naturali inclinazioni del figlio;
4) In conseguenza del collocamento del minore presso la madre, i coniugi concordano che sia posto a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio corrispondendo tramite bonifico bancario alla moglie entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di € 500,00 mensili, Parte_1 rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie di carattere sanitario, scolastico, ludico-ricreative e/o sportive, mediche, per il figlio minore che si renderanno opportune e necessarie e per le quali i coniugi concordemente dichiarano di volersi rimettere alle
Linee Guida in materia recepite dall'intestato Tribunale;
5) Il signor verserà per il contributo di mantenimento della SI Parte_2 Parte_1
la somma mensile di € 1.000,00, che verrà corrisposta tramite bonifico bancario entro il
[...] giorno 5 di ogni mese, con rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT;
6) I coniugi pattuiscono che l'assegno unico universale per il figlio minore venga percepito totalmente dalla madre autorizzata, anno per anno, a farne richiesta esclusiva per sé affinché venga alla stessa versato nella misura integrale, con la conseguenza che l' sarà autorizzato ed anzi CP_1 obbligato a versarlo nella misura del 100% direttamente alla SI , e ciò per Parte_1 espressa autorizzazione del signor;
con la sottoscrizione del presente ricorso il Parte_2 sig. si impegna a non fare richiesta dell'A.U.U. per la propria quota-parte, Parte_2 almeno fintanto che perdurerà il collocamento di presso la madre;
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7) Le parti concordano sin d'ora che in ordine ad una eventuale e futura vendita della casa tra essi in comproprietà, sita in Troina, Contrada Arcirù identificata al Foglio 48, particella 493, così si provveda: potrà trattenere il 50% del ricavato complessivo della vendita e Parte_2
tratterrà l'altro 50% del ricavato della vendita ma di questa quota la stessa si Parte_1 impegna ed obbliga a versare il 30% in favore del figlio ciò allo scopo di bilanciare ed _2 equiparare i benefici economici già ricevuti e goduti dall'altro figlio nato in [...]_1
(EN) il 13.08.1998, nel corso della sua vita;
8) Le parti congiuntamente concordano che l'autovettura Kia Sorrento, targata DH 852 PL, rimarrà in uso al signor , mentre l'autovettura Opel Corsa, targata FB 779EP rimarrà in Parte_2 uso alla SI;
Parte_1
9) Le parti concordano il seguente piano genitoriale, tenuto conto che ad oggi, e così sarà anche per i prossimi anni, il signor svolge e continuerà a svolgere la propria attività Parte_2 lavorativa nel Comune di Fogliano, pertanto, lontano dalla casa coniugale:
A) La SI acconsente che il signor possa vedere il figlio Parte_1 Parte_2 minore sia presso la casa coniugale o anche altro luogo, tutte le volte che il padre _2 rientrerà a Troina nei periodi in cui il lavoro gliene darà l'opportunità, previa congrua comunicazione tra le parti al fine di concordarne tempi e modalità in funzione delle esigenze del minore e della;
Parte_1
B) Le parti concordano che nelle riferite circostanze il padre potrà tenere con sé il figlio _2 per il pernottamento tutte le volte che vorrà in piena e totale autonomia in maniera, in ogni caso, conciliabile e pratica con eventuali impegni scolastici e sportivi del minore;
C) Per 3 giorni consecutivi il padre terrà con sé il figlio durante il periodo di festività natalizie ed i coniugi si garantiscono la reciproca alternanza in occasione delle festività principali, di tal ché se il figlio trascorrerà la Vigilia di Natale con il padre, passerà poi con la madre il giorno del Santo
Natale, e così ugualmente per la sera del 31dicembre e 1° gennaio;
D) Per 2 giorni consecutivi il padre terrà con sé il figlio durante il periodo di festività pasquali, con le medesime garanzie di alternanza come appena sopra descritte tra il giorno della Santa Pasqua ed il Lunedì dell'Angelo;
E) Per due periodi di 15 giorni consecutivi ciascuno il padre terrà con sé il figlio durante il periodo estivo, da concordarsi preventivamente entro il 10 giugno di ogni anno”. Disposta la trattazione della causa ex art. 127-ter c.p.c., sono state depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione ed è stata data comunicazione al Pubblico Ministero ex artt.
70, 71 e 473-bis. 51 comma 3 c.p.c.
In data 12.12.2024 il Pubblico Ministero ha reso parere favorevole alla pronuncia della separazione consensuale.
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Essendo il ricorso congiunto e non essendo, quindi, configurabile la soccombenza di alcuno, nulla deve disporsi in ordine alle spese del procedimento.
*
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, acquisito il parere favorevole del P.M., così statuisce:
- dichiara la separazione personale dei coniugi (C.F.: ), Parte_1 C.F._1 nata a [...] il [...] e (C.F.: , nato a [...] il Parte_2 C.F._2
19.03.1975, che hanno contratto matrimonio concordatario in Troina in data 04.01.2000, atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio dell' Ufficio dello Stato Civile del Comune di Troina,
Atto n. 1, Parte I, Anno 2000;
- omologa le condizioni di separazione inerenti ai figli, e ed ai rapporti Persona_1 _2 economici e provvede in conformità alle condizioni di cui al ricorso congiunto depositato il
24.07.2024, confermate con note scritte ex art. 127-ter c.p.c. depositate in data 16.04.2025 e riportate in parte motiva;
- ordina all' Ufficiale dello stato civile del Comune suddetto di procedere all'annotazione a margine dell'atto di matrimonio della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di legge;
- nulla sulle spese.
Deciso in Enna, nella camera di consiglio del 4.9.2025. Il Giudice rel./est. Il Presidente dott.ssa Sara Antonelli dott.ssa Marika Motta