Sentenza 28 ottobre 2022
Rigetto
Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 05/02/2025, n. 894 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 894 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00894/2025REG.PROV.COLL.
N. 02603/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2603 del 2023, proposto da
Ambito Territoriale di Caccia N° 3 Ternano-Orvietano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Luca Bene, con domicilio eletto presso il di lui studio in Roma, via Tirso 90;
contro
CO OL, RI IA, ET MO, AR AT, GI LL, NC RL, LO ET e AU CC, rappresentati e difesi dagli avvocati Antonio De Angelis, Francesca Carcascio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Alessandro Vescarelli, non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l'Umbria (Sezione Prima) n. 00799/2022, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dei sigg. CO OL e gli altri suindicati;
Visti tutti gli atti della causa;
Vista la memoria del difensore di parte appellante depositata il 29 gennaio 2025, in cui si dà atto che tra gli appellanti è stati indicato, per mero errore, il nominativo del sig. LF NT;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 30 gennaio 2025 il Cons. Roberta Ravasio e udito per l’appellante l’avvocato Luca Bene;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con il ricorso introduttivo del primo grado di giudizio, notificato in data 3 febbraio 2020, sono state impugnate le determine dell’Ambito Territoriale di Caccia n. 3 Ternano-Orvietano n. prot. n. 564 del 5.12.2019 e n. 634 del 20 dicembre 2019, mediante le quali è stata disposta, nei confronti della squadra di caccia al cinghiale “Macchie Aquila Tucano”, la sospensione dell’autorizzazione all’esercizio della caccia, rispettivamente dal 6.12.2019 al 21.12.2019 e dal 22 dicembre 2019 al 5 gennaio 2020. L’impugnazione è stata estesa alla nota prot. n. 519 del 27.11.2019, con cui l’Ambito territoriale di caccia n. 3 Ternano – Orvietano ha diffidato la medesima squadra di caccia, alla luce dei fatti accaduti il giorno 23.01.2019, “ a prendere i provvedimenti del caso al fine di riportare lo svolgimento dell’attività venatoria in condizioni di serenità e sicurezza, sia per i componenti della Squadra che per i cacciatori che praticano altre forme di caccia ”. Oltre alla domanda di annullamento degli atti impugnati i ricorrenti, componenti della squadra attinta dai provvedimenti di sospensione, formulavano domanda risarcitoria.
2. Con la sentenza in epigrafe indicata il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Umbria, dando atto che il ricorso introduttivo del giudizio era stato proposto quando ormai i provvedimenti impugnati avevano perso efficacia, ha dichiarato l’improcedibilità del ricorso relativamente alla domanda di annullamento, mentre ha accolto la domanda risarcitoria, previo accertamento della illegittimità degli atti impugnati.
2.1. In particolare, con l’appellata sentenza il resistente l’Ambito Territoriale di Caccia è stato condannato a risarcire i membri della squadra in ragione di un terzo del costo sostenuto per la quota di iscrizione alla squadra di caccia TR8 “Squadra Cinghiale Macchie Aquila Tucano” e del contributo di iscrizione nel registro dell’Ambito territoriale di caccia 3 Ternano, tanto con eccezione del sig. V., in ragione della rinuncia al ricorso dallo stesso manifestata, e del sig. L.M., in relazione al quale il primo giudice ha ritenuto non dimostrato il danno.
2.2. Il percorso argomentativo che ha condotto il primo giudice ad affermare l’illegittimità degli atti impugnati si sintetizza come segue:
- il regolamento regionale n. 34 del 1999, che disciplina l’attività venatoria in Umbria nel momento in cui venivano adottati gli atti impugnati, all’art. 11, comma 1-ter, prevede il potere di sospensione di una squadra, da parte del comitato di gestione di un ambito territoriale di caccia, in alcune circostanze puntualmente individuate dalla norma: tra esse anche la violazione delle norme di sicurezza previste dal regolamento stesso;
- né nella diffida, né negli atti di sospensione risultano contestate inosservanze delle norme di sicurezza previste dal regolamento regionale n. 34/1999 che, ai sensi dell’art. 13, siano suscettibili di determinare la sospensione dell’autorizzazione;
- il danno risarcibile deve essere correlato alla impossibilità di svolgere l’attività venatoria nel periodo di sospensione, periodo che copre circa un terzo della intera stagione di caccia al cinghiale: di conseguenza va risarcito ai singoli componenti della squadra un terzo delle spese sostenute per ottenere l’autorizzazione all’attività venatoria nell’ATC resistente; ulteriori spese asseritamente sostenute per l’esercizio della caccia in altri ambiti territoriali di caccia o con riferimento alle spese di assicurazione obbligatoria non sono state ritenute danno conseguente alla sospensione imposta con gli atti impugnati.
3. Avverso l’indicata decisione ha proposto appello l’Ambito Territoriale di Caccia, che ha articolato i seguenti motivi d’appello:
(i) erroneità della appellata sentenza nella parte in cui ha accolto la domanda risarcitoria senza considerare che i ricorrenti, impugnando gli atti di sospensione quando già essi avevano esaurito la loro efficacia, non hanno posto in essere le azioni che avrebbero consentito loro di evitare la sospensione: in particolare, secondo l’ente appellante, i ricorrenti avrebbero potuto ottenere la sospensione degli atti impugnati, presentando ricorso tempestivamente, in tal modo evitando il danno;
(ii) erroneità della appellata sentenza per aver riconosciuto il risarcimento del danno sul mero rilievo della accertata illegittimità degli atti impugnati, senza avvedersi della assenza dell’elemento soggettivo dell’illecito in capo all’appellante, elemento soggettivo la cui sussistenza non è stata dimostrata dai ricorrenti/appellati, e senza avvedersi della stessa legittimità dei provvedimenti gravati con il suddetto ricorso.
L’appellante rileva che gli atti impugnati originerebbero da un accertamento dei Carabinieri risalente al 23 novembre 2019, in occasione del quale era stato contestato ad alcuni membri della squadra di aver trasportato un fucile in auto, scarico ma non riposto nella custodia, violando il tal modo le norme di sicurezza fissate dall’art. 21 della legge n. 157/1992, richiamate dall’art. 4, comma 5, del regolamento regionale n. 34/1999: secondo l’appellante tale accertamento doveva ritenersi conosciuto da tutta la squadra, e quindi il richiamo di esso nel primo dei provvedimenti di sospensione integrava motivazione per relationem . Tanto basterebbe ad affermare la legittimità dei provvedimenti impugnati e, in ogni caso, l’assenza di profili di colpa, stante anche l’incertezza del quadro normativo di riferimento.
4. Gli appellati si sono costituiti in giudizio, insistendo per la reiezione del gravame.
5. La causa è stata chiamata alla pubblica udienza del 30 gennaio 2024, in occasione della quale è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
6. Il primo motivo d’appello deve essere respinto sulla considerazione che in questo caso specifico il fatto che gli appellati non abbiano presentato il ricorso di primo grado in tempo utile per ottenere la sospensione dei provvedimenti impugnati non può ritenersi, secondo una valutazione probabilistica, aver influito sull’entità del danno subito dagli appellati.
6.1. Il Collegio non ignora che, ai sensi dell'art. 30, comma 3, c.p.a., il giudice valuta tutte le circostanze di fatto e il comportamento complessivo delle parti che chiedono la condanna dell'Amministrazione al risarcimento dei danni e, comunque, esclude il risarcimento dei danni che si sarebbero potuti evitare usando l'ordinaria diligenza, anche attraverso l'esperimento degli strumenti di tutela previsti: si tratta di una regola che ha portata ricognitiva di principi già evincibili dall'art. 1227 c.c. (Cons. Stato, Sez. V, 23 febbraio 2024 n. 1831). Questo Consiglio di Stato ha già avuto modo di precisare, inoltre, che “ L'omessa attivazione degli « strumenti di tutela », tra i quali non può non ricomprendersi il rimedio cautelare, costituisce, nel quadro del comportamento complessivo delle parti, dato valutabile, alla stregua del canone di buona fede e del principio di solidarietà, ai fini della mitigazione e finanche dell'esclusione del danno in quanto evitabile con l'ordinaria diligenza. ” (Cons. Stato, Sez. V, 15 marzo 2021 n. 2174).
6.2. Va tuttavia precisato che, anche ai fini dell’applicazione dell’art. 1227, comma 2, c.c., le condotte attive esigibili dal creditore in applicazione del dovere generale di buona fede, al fine di evitare o limitare il danno attraverso l’uso dell’ordinanza diligenza, devono risultare, secondo un giudizio prognostico ex ante , idonee, dal punto di vista eziologico, a limitare o evitare il danno; inoltre, le condotte esigibili dal creditore, in applicazione della previsione in esame, vanno individuate tenendo conto che non si può pretendere dal creditore il proprio sacrificio personale o economico (Cass. Civ. III, ordinanza n. 11137 del 24 aprile 2024): il giudice è quindi tenuto non soltanto a valutare se la condotta omessa dal creditore, successiva all’evento lesivo, avrebbe evitato in tutto o in parte il danno, ma anche se la stessa non avrebbe determinato un pregiudizio significativo per il creditore (Cass. Civ. II, ordinanza n. 34395 dell’11 dicembre 2023). In generale va ricordato che, secondo la costante giurisprudenza della Corte di Cassazione, “ Si intendono comprese nell'ambito dell'ordinaria diligenza di cui al secondo comma dell'art. 1227 cod. civ. soltanto quelle attività che non siano gravose o eccezionali, o tali da comportare notevoli rischi o rilevanti sacrifici ” ( ex multis , Cass. Civ. III, sentenza n. 15231 del 5 luglio 2007).
6.3. Trattandosi di norma ricognitiva/esplicativa della regola stabilita dall’art. 1227, comma 2, c.c., l’art. 30, comma 3, c.p.a., deve essere letto, e interpretato, tenendo presente i ricordati principi; dai quali consegue (i) che l’omessa attivazione dei mezzi di tutela - tra i quali si inscrive anche la tutela cautelare - non costituisce automaticamente causa di riduzione del risarcimento, e (ii) che in ogni caso si deve verificare a) se, dal punto di vista eziologico la condotta omessa sarebbe stata idonea ad impedire in tutto o in parte il danno, e b) se essa fosse esigibile dal creditore, tenendo conto degli eventuali sacrifici che avrebbe richiesto.
6.4. Ebbene, come rilevato dagli appellati, il Collegio ritiene che la sospensione cautelare dei provvedimenti impugnati - con provvedimento presidenziale monocratico oppure collegiale, a seguito di camera di consiglio - ben difficilmente sarebbe stata concessa, non venendo in considerazione un pregiudizio oggettivamente irreparabile. A ciò si aggiunga la considerazione che nel caso di specie si fronteggiava – in tesi - l’interesse degli appellati all’esercizio di una attività ludico/sportiva con la necessità di assicurare l’osservanza delle norme di sicurezza che debbono applicarsi nell’attività venatoria, le quali sono previste a tutela dell’incolumità pubblica, e il bilanciamento dei contrapposti interessi, frequentemente effettuato dal giudice amministrativo ai fini della decisione sulla domanda cautelare. Il che ben difficilmente avrebbe visto prevalere il primo, tanto più nel caso in cui fossero state richieste misure cautelari monocratiche, ex art. 56, comma 1, c.p.a., le quali possono essere concesse solo nei casi di “ estrema gravità ed urgenza ”.
Applicando, dunque, l’ordinario criterio c.d. del “più probabile che non”, il Collegio ritiene che l’attivazione della tutela cautelare non avrebbe consentito agli appellati di ottenere la sospensione degli atti impugnati e, con essa, l’azzeramento del danno, conseguente alla possibilità di esercitare l’attività venatoria durante il periodo di efficacia di essi.
6.5. D’altro canto si deve anche rilevare che la sola trattazione delle misure cautelari avrebbe richiesto ai ricorrenti un costo oggettivamente sproporzionato rispetto al danno ipotizzabile, risultando, sotto tale profilo, una condotta non esigibile in applicazione del principio secondo cui “ Si intendono comprese nell'ambito dell'ordinaria diligenza di cui al secondo comma dell'art. 1227 cod. civ. soltanto quelle attività che non siano gravose o eccezionali, o tali da comportare notevoli rischi o rilevanti sacrifici ”.
6.6. Il primo motivo d’appello deve, conclusivamente, essere respinto.
7. Con il secondo motivo d’appello l’Ambito Territoriale di Caccia, da una parte mette in discussione la affermazione del primo giudice, di illegittimità degli atti impugnati, d’altra parte evidenzia l’assenza, in capo al medesimo, dell’elemento soggettivo di colpevolezza che caratterizza la responsabilità della pubblica amministrazione da atto amministrativo illegittimo.
7.1. Si deduce, in primo luogo, che l’appellata sentenza avrebbe errato laddove ha affermato che negli atti impugnati non risultano contestate inosservanze delle norme di sicurezza, previste dal regolamento regionale n. 34/99, che siano suscettibili di determinare la sospensione dell’autorizzazione all’attività venatoria ai sensi dell’art. 13 del regolamento medesimo: secondo l’appellane la violazione è stata invece commessa, e sarebbe stata accertata dai Carabinieri, come risulta da una segnalazione che l’appellante ha puntualmente richiamato nell’atto di sospensione del 5 dicembre 2019 e che era conosciuta dalla intera squadra.
7.1.1. Il rilievo è infondato e integra, nella sostanza, una motivazione postuma, non evincibile dagli atti impugnati:
- la diffida del 27 novembre 2019 richiama un alterco occorso il 23 novembre 2019 in località La Cavallerizza, per fatti che non vengono minimamente chiariti: essa non richiama alcun accertamento dei Carabinieri e si conclude con l’intimazione, rivolta a tutta la squadra, ad assumere “ i provvedimenti del caso al fine di riportare lo svolgimento dell’attività venatoria in condizioni di serenità e sicurezza, sia per i componenti della Squadra che per i cacciatori che praticano altre forme di caccia ”;
- la sospensione del 5 dicembre 2019 richiama la diffida del 27 novembre 2019, “ la segnalazione pervenutaci da parte della Regione Carabinieri Forestale “Umbria” Gruppo Terni protocollo 14170/08.01.07 del 27/11/19 ”, e il regolamento dell’ATC, per passare direttamente a disporre la sospensione all’esercizio della caccia in battuta dal 6/12/2019 al 21/12/2019, oltre a rinnovare la diffida “dal compiere qualsiasi successivo atto in violazione delle normative vigenti e comportamentali, onde evitare ulteriori atti sanzionatori da parte di codesto ente ”;
- la sospensione del 20 dicembre 2019 richiama la diffida del 27 novembre, la precedente sospensione del 5 dicembre 2019, la stessa segnalazione dei Carabinieri ivi citata e il regolamento dell’ATC; quindi, dando atto che non si era avuto “ notizia di provvedimenti presi al fine di riportare lo svolgimento dell’attività venatoria della squadra in indirizzo in condizioni di serenità e sicurezza ”, ha disposto la prosecuzione della sospensione fino al 5 gennaio 2020;
- la citata segnalazione dei Carabinieri risulta essere stata inoltrata solo all’Ambito Territoriale di Caccia e, riguardando un singolo componente della squadra, non v’è ragione per dare per scontato che essa fosse conosciuta da tutti i componenti della squadra; ivi si riferisce che in data 23 novembre uno dei componenti della squadra, attinta dai provvedimenti di sospensione, era stato sanzionato per avere trasportato “ armi da sparo per uso venatorio scariche a bordo di veicoli, non chiuse in custodia, nel Comune di Amelia – Loc. Santa Caterina ”, comportamento vietato dall’art. 21, comma 1, lett. g), della L. n. 157/92.
7.1.2. E’ evidente che non pare esservi alcuna correlazione tra quanto segnalato dai Carabinieri e la diffida del 27 novembre, trattandosi di accadimenti che sembrerebbero occorsi in località diverse (La Cavallerizza e Santa Caterina), il che spiega la ragione per cui nella diffida del 27 novembre non si fa il minimo cenno alla sanzione elevata a carico di uno dei membri della squadra. La assoluta genericità di quanto si riferisce nella diffida del 27 novembre 2019 impedisce di ritenere che essa abbia ad oggetto una qualsiasi violazione, non comprendendosi assolutamente a cosa si riferisca e quali comportamenti la squadra avrebbe dovuto implementare.
7.1.3. Quanto alla segnalazione dei Carabinieri, il mero richiamo di essa nel provvedimento di sospensione del 5 dicembre 2019, non integra motivazione per relationem , per la semplice ragione che il provvedimento non spiega la ragione per cui la segnalazione dei Carabinieri è richiamata.
7.1.4. In generale va rilevato che la sospensione del 5 dicembre 2019 non specifica quale delle situazioni indicate dall’art. 13, comma 1 ter, del regolamento regionale n. 34/99 si sarebbe verificata e giustificherebbe l’irrogazione della sanzione della sospensione; inoltre non indica quale direttiva provinciale non sarebbe stata rispettata (art. 13, comma 1 ter, lett. a), non indica quale grave e ripetuta violazione degli obblighi previsti sarebbe stata commessa (art. 13, comma 1 ter, lett. b), né indica quale violazione del regolamento n. 34/99 sarebbe stata consumata (art. 13, comma 1 ter, lett. c), e tampoco si descrive la condotta sanzionata con la sospensione. Il provvedimento è dunque palesemente viziato da difetto di motivazione, non potendosi evincere dalle premesse e dal dispositivo quale contestazione viene mossa.
7.1.5. La sospensione del 20 dicembre 2019, dando seguito alla precedente, ne mutua la natura illegittima.
7.1.6. Pertanto il secondo motivo d’appello, nel profilo in esame, è manifestamente destituito di fondamento.
7.2. Quanto all’asserita mancanza del coefficiente psicologico di colpevolezza, nel comportamento dell’appellante, il Collegio osserva che è indicativa di mancanza di diligenza la stessa confusione e approssimazione che si riscontra nella motivazione dei provvedimenti impugnati, oltre al fatto che violano, in maniera palese, elementari principi da osservarsi nell’attività amministrativa sanzionatoria, quali l’obbligo di motivazione e il principio del contraddittorio.
8. Quanto al terzo motivo di appello, lo stesso è infondato dato che la condanna alle spese del giudizio consegue alla soccombenza correttamente ritenuta dal primo giudice.
9. L’appello va, conclusivamente, respinto.
10. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna l’appellante al pagamento, nei confronti degli appellati costituiti, delle spese relative al presente grado di giudizio, che si liquidano in €. 3.000,00 (tremila), oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 30 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Carmine Volpe, Presidente
Roberto Caponigro, Consigliere
Giovanni Gallone, Consigliere
Roberta Ravasio, Consigliere, Estensore
Stefano Lorenzo Vitale, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Roberta Ravasio | Carmine Volpe |
IL SEGRETARIO