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Sentenza 30 luglio 2025
Sentenza 30 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 30/07/2025, n. 4023 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4023 |
| Data del deposito : | 30 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Napoli
- sezione persone e famiglia -
riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
dott.ssa Efisia Gaviano Presidente dott.ssa Marina Tafuri Consigliere dott. Stefano Risolo Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel processo in grado di appello n. 4225/2024, avente ad oggetto: “Separazione giudiziale”
(Tribunale di Napoli, sentenza n. 2703/2024), vertente
[...]
nata a [...] il [...] (c.f.: ), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa come da procura in allegato all'atto di gravame dall'avv. Vincenzo
D'Avino (c.f.: ) e domiciliata presso lo studio del medesimo sito in C.F._2
Poggiomarino (NA), alla via Nocelleto n. 52 (p.e.c.: ; Email_1
appellante
E
nato a [...] il [...] (c.f.: , rappresentato CP_1 C.F._3
e difeso come da procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta dall'avv. Renato
Ruocco (c.f.: ed elettivamente domiciliato presso lo studio del C.F._3 medesimo in Napoli, alla via P. del Torto n. 41 (p.e.c.: ; Email_2
appellato
nonchè
PROCURA GENERALE presso la Corte d'Appello
interventore necessario
CONCLUSIONI
Per l'appellante: si è riportata all'atto di appello, chiedendone l'accoglimento. Per l'appellato: si è riportato alla comparsa di costituzione e risposta, chiedendo il rigetto del gravame.
Per il P.G.: non ha formulato conclusioni, non essendo implicati nel procedimento interessi riferibili a minori d'età od incapaci.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso depositato presso il Tribunale di Napoli il 18.02.2021 e ritualmente notificato alla controparte, - premesso di avere contratto matrimonio con il resistente Parte_1 in San Giorgio a Cremano (NA) il 24.09.1994 e che dall'unione erano nate, rispettivamente in Per_ data 10.10.1993 ed in data 16.09.1996, le figlie (affetta da disabilità) e - chiedeva Per_1 pronunciarsi la separazione da , sostenendo come da tempo l'uomo avesse CP_1 assunto un atteggiamento di disaffezione e distacco nei confronti della famiglia, generando una irreversibile crisi coniugale;
assegnarsi a sé la ex casa coniugale (in comproprietà fra i coniugi) sita in Ercolano (NA), alla via Montedoro n. 49 (già via Vicinale Montedoro n. 59/A); porsi a carico del resistente un assegno mensile per il mantenimento della prole pari a complessivi euro 1.000,00 (equivalenti ad euro 500,00 per ciascuna figlia), oltre al 50% delle spese straordinarie;
con vittoria delle spese di lite.
Si costituiva ritualmente , il quale contestava le deduzioni di controparte, CP_1 sostenendo come le cause della crisi di coppia andassero ascritte alla violazione del dovere di fedeltà da parte della moglie e chiedendo pronunciarsi la separazione personale dei coniugi con addebito alla ricorrente;
rigettarsi la richiesta della controparte di assegnazione della casa familiare;
porsi a proprio carico un assegno di contributo al mantenimento economico della prole di euro 500,00 al mese (pari ad euro 250,00 per ciascuna figlia); con vittoria delle spese di lite.
All'esito dell'udienza dell'8.07.2021, il Presidente del Tribunale, dato atto dell'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione, autorizzava i coniugi a vivere separatamente;
assegnava la casa coniugale alla , convivente con la prole;
poneva a carico del l'assegno Pt_1 CP_1 mensile di complessivi euro 750,00 a titolo di contributo al mantenimento dei figli, oltre al
50% delle spese straordinarie.
Nel prosieguo, il giudizio veniva istruito a mezzo del deposito di produzione documentale e dell'espletamento delle prove orali ammesse.
In sede conclusionale, le parti si riportavano ai propri scritti difensivi.
1.1. Con sentenza n. 2703 del 19.01.2024 (pubblicata in pari data), il Tribunale adito pronunciava innanzitutto la separazione personale dei coniugi con addebito alla , Pt_1 ritenendo provato - sulla base, in particolare, delle dichiarazioni rese in sede di escussione testimoniale da - che la donna aveva allacciato una relazione sentimentale con Testimone_1 il predetto dal 2016/2017.
Circa la casa coniugale, il Tribunale ne disponeva l'assegnazione alla ricorrente, atteso il suo rapporto di convivenza con le figlie, maggiorenni e ritenute economicamente non autosufficienti.
Riguardo agli oneri economici concernenti la prole, il Collegio di prime cure riteneva non Per_ dovuto alcun assegno di mantenimento a carico del padre a beneficio della figlia ventottenne ed in possesso di un diploma di parrucchiera, e stabiliva invece l'obbligo dell'uomo di corrispondere alla coniuge in favore della figlia (affetta da disabilità e non Per_1 inserita nel mondo del lavoro) un assegno mensile di mantenimento dell'importo di euro
430,00, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Infine, il Tribunale compensava per un terzo fra le parti le spese di lite, condannando la ricorrente a pagare alla controparte la residua quota.
2. Per la riforma della sentenza proponeva appello con ricorso depositato in data 01.10.2024
la quale, per i motivi che saranno appresso sintetizzati, domandava revocarsi Parte_1 la pronuncia di addebito della separazione;
dichiararsi a lei dovuto dal marito un assegno di contributo al mantenimento della prole dell'importo di euro 860,00 al mese (pari ad euro
430,00 per ciascuna figlia); ammettersi - in via istruttoria - la prova testimoniale richiesta in primo grado e disattesa dal G.I.; con vittoria delle ulteriori spese di lite.
A seguito della rituale notifica del ricorso, si costituiva tempestivamente con comparsa di risposta , il quale chiedeva rigettarsi il gravame perché infondato in fatto ed in CP_1 diritto e dichiararsi da lui non dovuto alcun sostegno economico in favore della figlia Per_1 con la condanna della controparte alla refusione delle spese del grado.
2.1. Fissati i termini per il deposito delle note di trattazione scritta delle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., all'esito dell'odierna udienza in camera di consiglio, la causa veniva riservata in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3. Con il gravame proposto (e le note scritte depositate), lamenta innanzitutto Parte_1
l'erroneità della decisione di primo grado riguardo all'addebito della separazione posto a suo carico, rappresentando come, a differenza di quanto sostenuto dal coniuge e sulla base di quanto - invece - evidenziato da in sede di escussione testimoniale, la relazione Testimone_1 amorosa fra l'appellante e quest'ultimo era iniziata non nel 2011 ma nel 2016-2017 (il che sarebbe confermato dalla circostanza che i testi - ex fidanzato della figlia Testimone_2
Per_
- e - cognato della - hanno affermato in sede istruttoria che Testimone_3 Pt_1 Tes_ non avevano avuto contezza della detta relazione), sicchè il legame fra la ed il Pt_1
(il quale era stato da lei conosciuto nel 2014 in occasione di due conferenze che l'uomo - naturopata - aveva tenuto presso l'attività commerciale allora da lei gestita) non sarebbe da considerarsi come causa della crisi coniugale e della cessazione dell'affectio coniugalis, atteso piuttosto che - a dire della - già da anni il marito aveva palesato forte distacco da lei Pt_1
(rifiutando anche di condividere il talamo) e dalle stesse figlie, nonostante la forma di disabilità da cui è affetta la giovane A conferma di tanto - si osserva - l'uomo, dopo l'inizio Per_1 della relazione extraconiugale della coniuge, aveva serbato un atteggiamento di tolleranza. Per_ Quanto agli aspetti economici, la richiesta di riconoscimento del diritto della figlia a beneficiare del sostegno del padre si basa sulla circostanza che la giovane - come sarebbe confermato dalle dichiarazioni testimoniali del suo ex fidanzato - ha lavorato solo per breve tempo presso un negozio di parrucchiere (non continuando, poi, nell'attività per il misero ammontare della paga ricevuta) e non avrebbe trovato altre occupazioni nonostante l'impegno a tal fine profuso.
3.1. Con la comparsa di costituzione e risposta (ed attraverso le note scritte depositate),
- previa richiesta di declaratoria di inammissibilità del gravame ai sensi dell'art. CP_1
342 c.p.c. - rappresenta, nel merito, la correttezza della valutazione delle prove operata dal
Tribunale con riferimento all'attribuzione alla moglie dell'addebito della separazione, evidenziando come, a fronte delle chiare dichiarazioni rese sul punto dal teste , Testimone_1 la non avrebbe dimostrato in alcun modo che la crisi coniugale fosse preesistente Pt_1 all'inizio della relazione adulterina fra la medesima ed il predetto.
Riguardo ai profili economici, il , nel chiedere la conferma di quanto stabilito dal CP_1
Per_ Tribunale in ordine alla posizione della figlia (la quale svolgerebbe stabilmente il lavoro di parrucchiera “al nero”), domanda altresì - con impugnazione incidentale - revocarsi il suo obbligo di contribuzione a vantaggio della primogenita osservando che la stessa è Per_1 diplomata ed ha conseguito l'attestazione “E.C.D.L.” (“European Computer Driving
Licence”), oltre a percepire una pensione di invalidità dell'importo di euro 300,00, liquidatale mensilmente dall'I.N.P.S..
Sul punto, l'appellato sostiene, altresì, che con la sua pensione deve fronteggiare - oltre alle spese mediche connesse alle sue plurime patologie certificate ed a quelle relative all'alloggio da lui condotto in locazione con un canone mensile di euro 600,00 - due prestiti bancari con cessioni “del quinto” (afferenti l'uno all'”efficientamento della casa cointestata” e l'altro alla necessità di fare fronte al pignoramento subito per il l'omesso pagamento dell'assegno economico per le figlie), un “finanziamento per la casa” con scadenza all'1.07.2026 e due mutui per la ristrutturazione della ex casa familiare connessi all'installazione presso l'immobile di un impianto fotovoltaico.
Dal canto suo - si sostiene - la godrebbe di redditi più consistenti rispetto a quelli da Pt_1 lei asseritamente percepiti per lavori precari ed occasionali (quali baby sitter o donna delle pulizie), connessi a perduranti collaborazioni professionali con il nuovo compagno
[...]
. Tes_1
4. L'appello principale e quello incidentale sono infondati e devono essere rigettati.
4.1. Ed invero, per ciò che concerne - innanzitutto - la domanda di riforma della sentenza impugnata in materia di addebito quale avanzata da deve premettersi che la Parte_1 relativa pronuncia - com'è noto - presuppone che sia raggiunta la prova di due circostanze: uno o più comportamenti - posti in essere da parte di uno dei coniugi, o di entrambi - volontariamente e consapevolmente contrario e/o contrari ai doveri nascenti dal matrimonio
(sui quali si fonda la cd. comunione materiale e spirituale, cui lo stesso dà vita) ed il nesso di causalità fra le dette violazioni e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, nel senso che deve essere raggiunta la prova che proprio il - ovvero i - comportamenti posti in essere da parte di uno dei coniugi (o di entrambi) in violazione dei citati doveri “sia o siano stati la causa efficiente del fallimento della convivenza, per cui il giudice dovrà procedere non solo al riscontro del comportamento del coniuge consapevolmente contrario ai doveri derivanti dal matrimonio, ma compiere altresì una valutazione globale e comparativa dei comportamenti di ciascun coniuge per verificare se quello tenuto da uno di essi fosse causa dell'intollerabilità della convivenza ovvero un effetto di questa (Cass., Sez. 1, n. 18618 del 12.09.2011; Cass., sent. n. 12130 del 28.09.2001). La dichiarazione di addebito della separazione implica, quindi, la prova che l'irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi, ovvero che sussista un nesso di causalità fra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità dell'ulteriore convivenza;
pertanto, in caso di mancato raggiungimento della prova che il comportamento contrario ai predetti doveri tenuto da uno di due coniugi - o da entrambi - sia stato la causa efficiente del fallimento della convivenza, legittimamente viene pronunciata la separazione senza addebito (Cass., Sez. 1, sent. n. 14840 del 27.06.2006).
Va, inoltre, evidenziato che, “in tema di separazione fra coniugi, l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà coniugale rappresenta una violazione particolarmente grave, la quale, determinando normalmente l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, deve ritenersi, di regola, circostanza sufficiente a giustificare l'addebito della separazione al coniuge responsabile, sempre che non si constati la mancanza di nesso causale tra infedeltà e crisi coniugale, mediante un accertamento rigoroso ed una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, tale che ne risulti la preesistenza di una crisi già irrimediabilmente in atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale. Pertanto, la riferita infedeltà può essere causa (anche esclusiva) dell'addebito della separazione quando risulti accertato che ad essa sia, in fatto, riconducibile la crisi dell'unione, mentre il relativo comportamento (infedele), se successivo al verificarsi di una situazione di intollerabilità della convivenza, non è, di per sé solo, rilevante e non può, conseguentemente, giustificare una pronuncia di addebito” (Cass., Sez. I, n. 25618 del 07.12.2007). In particolare, mentre la parte che chiede l'addebito deve provare la violazione degli obblighi coniugali e l'incidenza causale sulla fine del rapporto, la parte che eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda deve provare le circostanze su cui si fonda l'eccezione (Cass., 2059/2022; Cass.,
3923/2018; Cass., 16169/2023; Cass., Sez. I, ordinanza n. 35296 del 18.12.2023).
Ciò posto, e premesso che non si rilevano nell'atto di appello i profili di inammissibilità ipotizzati dal nella memoria di costituzione e risposta, deve rilevarsi come sia del tutto CP_1 pacifico (cfr. dichiarazioni testimoniali di ) che - dal 2016-2017 - la (la Testimone_1 Pt_1 quale non ha negato la circostanza) aveva allacciato con il predetto (da lei conosciuto nel 2014 in occasione di due conferenze che l'uomo - naturopata - aveva tenuto presso l'attività commerciale allora da lei gestita) una stabile relazione extraconiugale. A fronte di ciò, alcuna dimostrazione è stata concretamente addotta dall'appellante a sostegno della tesi secondo cui le cause della crisi coniugale e della cessazione dell'affectio coniugalis andrebbero ascritte al precedente e radicato contegno di distacco palesato dal marito nei confronti di lei e delle figlie;
né, al riguardo, può all'evidenza assumere alcun rilievo l'asserito - e meramente congetturale - atteggiamento di tolleranza assunto dal dopo l'adulterio della coniuge. CP_1
Venendo agli aspetti economici, devono premettersi talune osservazioni preliminari in ordine ai principi giuridici che regolano il mantenimento del figlio maggiorenne, secondo il più recente orientamento della giurisprudenza di legittimità (ex plurimis, Cass. 21752/2020; Cass.
38366/2021), cui la Corte ritiene di aderire. Invero, per costante indirizzo della S.C., l'obbligo in esame, a norma dell'art. 337 septies cod. civ., non cessa ipso facto con il raggiungimento della maggiore età, ma perdura, in linea di principio, finché i figli non abbiano raggiunto una propria indipendenza economica (Cass. 7168/2016; Cass. 4219/2021). Pertanto, il genitore, qualora chieda la modifica o la declaratoria di cessazione dell'obbligo in esame, è tenuto a dimostrare tale circostanza, oppure che il mancato svolgimento di un'attività produttiva di reddito dipende da un atteggiamento di inerzia ovvero di rifiuto ingiustificato (Cass., 21752/2020).
Tuttavia, l'onere della prova ben può essere assolto mediante l'allegazione di circostanze di fatto da cui desumere in via presuntiva l'estinzione dell'obbligazione dedotta, tenendo presente che l'avanzare dell'età è un elemento che necessariamente concorre a conformare l'onus probandi, giacché "con il raggiungimento di un'età nella quale il percorso formativo e di studi, nella normalità dei casi, è ampiamente concluso e la persona è da tempo inserita nella società, la condizione di persistente mancanza di autosufficienza economico reddituale, in mancanza di ragioni individuali specifiche (di salute, o dovute ad altre peculiari contingenze personali, o oggettive quali le difficoltà di reperimento o di conservazione di un'occupazione) costituisce un indicatore forte d'inerzia colpevole" (Cass. 12952/2016; Cass.
5088/2018). Quel che occorre sottolineare è che il diritto del figlio si giustifica all'interno e nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso formativo, tenendo conto delle sue capacità, inclinazioni ed aspirazioni, posto che la funzione pedagogica del mantenimento è nozione idonea a circoscrivere la portata del relativo obbligo, sia in termini di contenuto, sia di durata, avendo riguardo al tempo occorrente e mediamente necessario per il suo inserimento nella società (Cass.17183/2020; Cass. 27904/2021). Dunque, il figlio divenuto maggiorenne ha diritto al mantenimento a carico dei genitori soltanto se, ultimato il prescelto percorso formativo scolastico, sia dimostrato, da questi, ove agisca il medesimo in giudizio, o dal genitore interessato, che si sia adoperato effettivamente per rendersi autonomo economicamente, impegnandosi attivamente per trovare un'occupazione in base alle opportunità reali offerte dal mercato del lavoro, se del caso ridimensionando le proprie aspirazioni, senza indugiare nell'attesa di una opportunità lavorativa consona alle proprie ambizioni (Cass., 8049/2022).
Ciò premesso in diritto, deve evidenziarsi che, nel caso di specie, - la quale il Parte_2
16.09.2025 compirà ventinove anni - è in possesso di un diploma di estetista e, come riferito dal teste (suo ex fidanzato), ha lavorato in passato come parrucchiera;
Testimone_2 inoltre - quantunque non consti prova documentale della protrazione di tale occupazione all'attualità - deve rilevarsi come la non abbia in alcun modo dimostrato che la figlia Pt_1 ha adeguatamente curato, con ogni possibile impegno, la sua preparazione professionale o tecnica ovvero che la giovane si sia attivata, con un grado di abnegazione di intensità adeguata al grado di avanzamento della sua età, nella ricerca di una stabile occupazione;
pertanto, sulla base dei principi sopra richiamati, deve presuntivamente ritenersi che sia in Parte_2 possesso degli strumenti per inserirsi nel mondo del lavoro e che viceversa - ove ciò non sia avvenuto - sarebbe da riscontrarsi un chiaro atteggiamento di colpevole inerzia della giovane.
Diversamente è ad opinarsi per la quale - pur trentunenne - è affetta da Persona_3 disabilità e - a differenza di quanto sostenuto dall'appellato - non può dirsi dotata delle capacità necessarie ad un agevole inserimento nel mondo del lavoro;
ed invero, pur risultando che la giovane ha conseguito il certificato “E.C.D.L.”, dalla certificazione in atti del presidente della commissione degli esami positivamente sostenuti da in occasione del conseguimento Per_1 del diploma scolastico superiore presso l'Istituto Tecnico Industriale “Enrico Medi” di San
Giorgio a Cremano (NA) si evince che la medesima possiede la capacità di svolgere i compiti solo se “sono ridotti e se le vengono date specifiche consegne”, che si esprime adeguatamente soltanto se “adeguatamente supportata”, che presta attenzione “a quanto la circonda se stimolata” e che abbisogna di supporto ed incoraggiamento anche per portare a termine semplici lavori.
Né al riguardo, a differenza di quanto sostenuto dall'appellante in via incidentale, può rilevare che la giovane benefici a carico dell'I.N.P.S. di un assegno di invalidità dell'importo di euro
295,99 al mese, atteso che - come statuito dalla Suprema Corte - la circostanza che un minore
(ma è evidente che stesso ragionamento debba seguirsi in relazione al figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente, ad ogni effetto parificato al primo) benefici, in ragione della patologia da cui è affetto, di pensione di invalidità ovvero di indennità di accompagnamento non comporta il venire meno del diritto del genitore convivente a percepire il mantenimento dell'altro genitore, in proporzione ai redditi di quest'ultimo, al fine di fare fronte alle esigenze di organizzazione domestica e di cura, educazione ed istruzione del medesimo, tenuto conto della finalità meramente assistenziale delle suddette provvidenze, le quali non escludono l'obbligo di mantenimento da parte del genitore, direttamente derivante dagli artt. 147 e 337 ter c.c.; infatti, attraverso le sopracitate provvidenze in favore di invalidi, lo Stato si fa carico non già dei doveri genitoriali ma della condizione di specifico svantaggio che riguarda la persona (e, di conseguenza, il caregiver), in attuazione dei doveri di solidarietà propri del nostro sistema costituzionale (Cass. Civ. Sez. I, ordinanza n. 10423 del 19 aprile 2023).
Deve, dunque, confermarsi l'obbligo del di corrispondere alla controparte il disposto CP_1 assegno di contributo al mantenimento della figlia con rigetto dell'impugnazione Per_1 incidentale proposta sullo specifico punto.
In merito all'entità dell'assegno, deve - poi - rilevarsi come l'appellante non abbia provato che la svolga attività di lavoro stabile ulteriore a quella che ella stessa ha ammesso di Pt_1 esercitare “al nero” quale baby sitter ovvero donna delle pulizie.
Dal canto suo, il percepisce una pensione di euro 3.200,00 al mese. CP_1
Alla luce di ciò, pur risultando che sull'uomo gravano gli oneri economici connessi alla locazione e gestione dell'alloggio ove vive ed alle esigenze di cura per le patologie di cui soffre, nonchè al finanziamento (il cui piano di ammortamento non è ancora scaduto) contratto per la manutenzione straordinaria dell'immobile ove vivono la moglie e le figlie, va per altro verso rilevato che i due prestiti con “cessione del quinto” documentati non sono effettivamente connessi ad esigenze familiari, mentre gli altri due finanziamenti indicati “per ristrutturazione casa” (il primo dei quali, peraltro, estinto) risultano compensati dalla remunerazione percepita per l'energia prodotta attraverso l'installazione di un impianto fotovoltaico.
In definitiva, misura equa dell'assegno dovuto dal quale contributo al mantenimento CP_1 della figlia deve confermarsi essere quella di 430 euro al mese. Per_1
E' appena il caso - infine - di osservare come la richiesta di assunzione della prova per testi articolata dalla durante il giudizio di primo grado nelle note di secondo termine di cui Pt_1 all'art. 183 co. 6 c.p.c. non sia ammissibile, attesa l'assoluta genericità del richiamo a tale attività istruttoria contenuto in forma meramente riassuntiva in sede di precisazione delle conclusioni di primo grado. Al riguardo, invero, per costante giurisprudenza il principio della specificità dei motivi di gravame (che garantisce anche il diritto della controparte a dedurre puntualmente in ordine alle domande di controparte) impone che la riproposizione in appello delle istanze istruttorie non accolte dal giudice di prime cure sia puntuale e specifica, non essendo tale onere assolto attraverso un mero rinvio agli atti del procedimento di primo grado (cfr., da ultimo,
Cass., ord. n. 16420 del 09.06.2023), così come pacificamente avvenuto nel caso in esame, in cui l'appellante, nel corpo delle note scritte di trattazione, si limitava ad insistere per l'ammissione delle pregresse istanze istruttorie, riportandosi a quanto dedotto nei propri scritti difensivi.
4.2. Tenuto conto dell'esito complessivo della causa, ricorrono fondati motivi per disporre - così come avvenuto in primo grado - la compensazione per un terzo delle spese di lite e per condannare alla refusione alla controparte dei residui due terzi, la cui Parte_1 liquidazione va effettuata - secondo i vigenti criteri tabellari - come da dispositivo.
Infine, trattandosi di gravame introdotto in epoca successiva al 31.01.2013, trova applicazione nella fattispecie l'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002, introdotto dall'art. 1, comma
17, della legge n. 228/2012.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunziando sull'appello principale proposto da Parte_1
e sul gravame incidentale proposto da avverso la sentenza n. 2703/2024, emessa CP_1 dal Tribunale di Napoli in data 07.03.2024 e pubblicata in pari data, così provvede:
a) rigetta il gravame principale e quello incidentale e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
b) dichiara compensate fra le parti per un terzo le spese del grado e condanna Parte_1 al pagamento in favore di dei residui due terzi, che si liquidano nella misura di CP_1 euro 1.600,00 per compensi, oltre al 15% per rimborso spese forfettarie, I.V.A. e C.P.A. come per legge. c) dà atto (ai sensi del comma 1 quater art. 13 L. n. 115 del 2002) della sussistenza dei presupposti di legge per l'insorgenza dell'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, a norma del comma 1 bis art. 13 citato.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 2 luglio 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
(dott. Stefano Risolo) (dott.ssa Efisia Gaviano)