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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 16/12/2025, n. 5079 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 5079 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4502/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di PALERMO
SEZIONE SECONDA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 4502/2023 tra
Parte_1
ATTORE/I e
Controparte_1
CONVENUTO/I
Oggi 16 dicembre 2025 chiamata la causa ad ore 9,00 innanzi al dott. Dora Sciortino, sono comparsi:
Per l'avv. NO VA e l'avv. ALIOTTA ALEXANDRA Parte_1 ( ) VIA CARDUCCI 3 ; , oggi sostituito dall'avv. Alexandra Aliotta C.F._1 CP_1
Per l'avv. GALLO ACCURSIO , Controparte_1 oggi sostituito dall'avv. Andrea Pulvirenti.
L'avv. Aliotta preliminarmente dichiara che non è stato citato, in quanto in seguito Controparte_2 alla costituzione in giudizio del successiva alla richiesta di autorizzazione alla chiamata di CP_1 terzo è stato depositato il bilancio approvato successivamente al deposito del ricorso monitorio da cui risultava che le somme erano dovute da per lavori straordinari e non al dante causa. Parte_1 Dichiara che è cessata la materia del contendere ed insiste nelle spese, rappresentando che il bilancio da cui risulta il debito del è stato approvato con delibera successiva al deposito del ricorso Pt_1 monitorio. L'avv. Pulvirenti insiste nel riconoscimento delle spese del giudizio, insiste nella condanna alle spese, dichiara che l'opposizione è infondata tant'è che l'opponente ha pagato tutte le somme ingiunte con il decreto ingiuntivo.
L'avv. Pulvirenti insiste in quanto dedotto nella comparsa di risposta e chiede i termini ex art. 183 VI comma cpc. L'avv. Aliotta chiede che la causa venga decisa.
Il G.I. alle ore 17,50, all'esito della Camera di Consiglio, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott. Dora Sciortino pagina 1 di 9 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PALERMO
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Dora Sciortino ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4502/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._2
NO VA e dell'avv. ALIOTTA ALEXANDRA
( ) VIA CARDUCCI 3 ; , elettivamente C.F._1 CP_1 domiciliato in VIA G. CARDUCCI N. 3 presso il difensore avv. CP_1
NO VA
ATTORE/I contro pagina 2 di 9 (C.F. Controparte_1
, con il patrocinio dell'avv. GALLO ACCURSIO , elettivamente P.IVA_1 domiciliato in VIA NOTO 12 presso il difensore avv. GALLO CP_1
ACCURSIO
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato in data 15.03.2023 citava in Parte_1
[. giudizio dinanzi al Tribunale di Palermo il sito in Controparte_3 CP_1
, in persona dell'amministratore pro-tempore e, premesso di Controparte_1 aver ricevuto in data 14.02.2023 la notifica del decreto ingiuntivo n. 516/2023, emesso dal Tribunale di Palermo in data 25.1.2023, su istanza del
[...]
, con il quale gli era stato ingiunto il pagamento della Controparte_1 somma di euro 25.530,18, a titolo di oneri condominiali oltre gli interessi legali dalla notifica del decreto ingiuntivo sino all'effettivo pagamento e spese della procedura di ingiunzione, esponeva di aver ricevuto con atto del 12.7.2017 in notar dal fratello sig. a titolo di reintegrazione della legittima Per_1 Controparte_2
la proprietà dell'immobile in oggetto libero da canoni e da diritti spettanti a terzi, di aver appreso in data 17.03.2017 che l'immobile era stato ceduto in locazione dal fratello a per la durata di 12 anni, di non aver mai avuto Controparte_4 riscontro da parte del , più volte contattato, circa l'esistenza di debiti CP_1
condominiali, né di essere mai stato convocato per partecipare alle assemblee, di aver ricevuto nel marzo 2022 una richiesta di pagamento dell'importo di €
22.486,95, oltre € 200,00 per spese legali per oneri condominiali ordinari e straordinari non meglio precisati, deduceva che il gli aveva ingiunto il CP_1 pagamento dell'importo di € 25.530,18 specificando solo in sede di ricorso che pagina 3 di 9 trattavasi di quote condominiali, ordinarie e straordinarie, maturate sino al mese di ottobre 2022, eccepiva che il bilancio consuntivo anno 2020, il bilancio preventivo anno 2021 e il verbale di assemblea condominiale del 09.02.2021 non contenevano nessun riferimento al suo (presunto) debito.
Chiedeva preliminarmente di essere autorizzato a chiamare in causa CP_2
quale garante del debito ingiunto, poiché i presunti debiti erano relativi ad
[...] anni pregressi al trasferimento della proprietà dell'immobile, eccepiva l'improcedibilità per mancato esperimento del tentativo di mediazione, la prescrizione di ogni pretesa di pagamento e, nel merito, contestava la pretesa del
, essendo infondata nell' an e nel quantum, poiché il bilancio consuntivo CP_1
anno 2020, il bilancio preventivo anno 2021 e il verbale di assemblea condominiale del 09.02.2021 non contenevano nessun riferimento al suo (presunto) debito, mentre questo risultava riportato soltanto nel documento denominato “estratto conto” dove comparivano due “Riporti Quote” di anni pregressi per euro 4.327,33 per il periodo fino a giugno 2017 ed euro 21,878,85 riferite all'anno 2021 e chiedeva di dichiarare nullo e comunque revocare e dichiarare inefficace il decreto ingiuntivo n.516/2023, emesso dal Tribunale di Palermo in data 25.1.2023, e, nella non temuta ipotesi di condanna di di ritenere e dichiarare che il sig. Parte_1 Controparte_2 doveva tenerlo indenne da ogni esborso e di condannare a pagare a Controparte_2
un importo uguale a quello per il quale sarebbe stata emessa Parte_1
condanna nei suoi confronti, con vittoria di spese del giudizio.
Si costituiva il condominio dell'edificio sito in , , in CP_1 Controparte_1
persona dell'amministratore pro-tempore, eccependo preliminarmente l'irritualità del procedimento che andava azionato nella forma precedente al rito Cartabia introdotto in data 28.02.2023, dopo l'emissione del decreto ingiuntivo depositato in data 25.01.2023, che il procedimento di mediazione poteva essere esperito dopo la pronuncia del provvedimento relativo alla provvisoria esecuzione del decreto opposto.
Contestava l'eccezione di prescrizione, essendo stato approvato il bilancio consuntivo in occasione dell'assemblea condominiale del 9 febbraio 2021, eccepiva pagina 4 di 9 che il non aveva mai comunicato al condominio di aver acquisito la Pt_1
proprietà dell'immobile e con essa la qualità di condomino e deduceva che i debiti del erano stati correttamente indicati nei bilanci allegati al ricorso. Pt_1
Chiedeva in via preliminare la concessione della provvisoria esecuzione del decreto opposto, il mutamento di rito, il rigetto delle eccezioni di prescrizione e di improcedibilità e, nel merito, il rigetto dell'opposizione, la conferma del decreto opposto e la condanna dell'opponente al pagamento della somma di euro 25.530,18, oltre gli interessi legali a decorrere dalla data di notifica del D.I. sino all'effettivo soddisfo e le spese del monitorio, liquidate in euro 540,00 per compensi di avvocato, euro 145,50 per spese, oltre spese generali, iva e cpa, dire e dichiarare, in ogni caso, che l'opponente era debitore della somma di euro 25.530,18, oltre gli interessi legali a decorrere dalla data di notifica del D.I. sino all'effettivo soddisfo e le spese del monitorio e conseguentemente condannare l'opponente a pagare al la CP_1 somma di euro 25.530,18 , oltre gli interessi legali a decorrere da ciascuna scadenza sino all'effettivo soddisfo e le spese del monitorio, con vittoria di spese del giudizio.
Con decreto del 21.10.2023 veniva autorizzata la chiamata in causa di CP_2 ed, in accoglimento dell'eccezione di parte opposta, veniva dichiarato che il
[...]
rito applicabile era quello antecedente l'introduzione della Cartabia e veniva fissata l'udienza di comparizione.
Con ordinanza dell'8.07.2025, preso atto che la somma ingiunta era stata corrisposta, veniva disattesa la richiesta di provvisoria esecuzione relativa agli interessi ed alle spese del monitorio.
Esperito il procedimento di mediazione con esito negativo, la causa veniva discussa e decisa ai sensi dell'art. 281 sexies cpc.
Preliminarmente va dichiarata la decadenza di parte opponente dalla facoltà di chiamare in causa poiché la stessa non ha provveduto a citare in Controparte_2
giudizio nei termini assegnati con decreto del 21.10.2023, con il Controparte_2
quale era stata autorizzata la chiamata in garanzia di Controparte_2
In proposito, parte opponente ha dichiarato all'udienza del 16.12.2025 di non avere pagina 5 di 9 più interesse a citare in giudizio il poiché dalla documentazione depositata Pt_1
in atti si evince che le quote ingiunte a titolo di oneri straordinari sono maturate nel
2021, ossia successivamente al trasferimento dell'immobile in favore dell'opponente.
Ed ancora, in via preliminare, va rilevato che le quote ingiunte sono state corrisposte dall'opponente nella misura di €25530,18 e che sul punto è cessata la materia del contendere.
Rimane, dunque, da accertare l'obbligo dell'opponente di corrispondere gli interessi e le spese del monitorio, su cui parte opposta ha insistito anche in sede di concessione della provvisoria esecuzione, e di valutare la soccombenza virtuale ai fini della condanna alle spese del giudizio, su cui entrambe le parti insistono.
In particolare, parte opponente a sostegno della propria pretesa ha allegato anche in sede di discussione che il decreto ingiuntivo è palesemente illegittimo, in quanto il debito del per € 25530,18 non risulta dai documenti allegati al ricorso per Pt_1 decreto ingiuntivo, depositato in data 11.10.2022, ma, per espressa ammissione del a pag.11 della comparsa di costituzione, tale somma risulta dal bilancio CP_1 consuntivo del 31.12.2021 approvato con delibera del 5.12.2022, ovvero due mesi dopo il deposito del decreto ingiuntivo.
La suddetta tesi non merita di essere condivisa.
Giova in proposito ricordare che la giurisprudenza di legittimità ha pacificamente stabilito che un condominio può ottenere un decreto ingiuntivo per riscuotere le spese straordinarie anche senza una specifica delibera che approvi il piano di riparto.
La Corte ha chiarito che l'obbligo di pagamento sorge già con l'approvazione dei lavori. La delibera sulla ripartizione spese condominiali è necessaria solo per ottenere l'immediata esecutività del decreto, ma la sua assenza non invalida la richiesta di pagamento. (Corte Cass. ordinanza n. 34206/2024).
Nel caso in esame, risulta che il decreto ingiuntivo è stato richiesto dal condominio opposto sulla scorta dell'estratto conto allegato al ricorso da cui emerge il debito del pari ad € 25.530,00, con l'indicazione analitica delle singole voci di spesa. Pt_1
pagina 6 di 9 Il decreto ingiuntivo n. 516/2023 è stato dunque emesso dal Tribunale di Palermo in data 25.1.2023 su istanza del sulla scorta Controparte_1 dell'estratto conto condominiale anche se le quote ivi indicate a carico del Pt_1
erano state indicate nel rendiconto consuntivo al 31.12.2021, approvato con la delibera del 5.12.2022, prodotta dal condominio soltanto nella fase di merito del giudizio introdotta con l'opposizione al decreto ingiuntivo.
Ne consegue che il decreto ingiuntivo è stato validamente emesso in sede monitoria, laddove l'assenza della delibera di approvazione del riparto spese ha comportato il diniego della concessione della provvisoria esecuzione, mentre nella fase del merito parte opposta producendo la delibera di approvazione del piano di ripartizione delle spese ha provato il fondamento dell'ingiunzione.
Parte opponente va, dunque, condannata a corrispondere gli interessi e le spese indicate nel monitorio, nonché le spese del giudizio che, liquidate secondo i criteri di cui al d.m. n. 55/2014 liquidati in €3387,00 per compensi (valore fino a €26000,00: parametri medi per le fasi introduttiva, minimi per istruttoria e minimi decisionale, in ragione dell'attività concretamente espletata) vanno poste in misura del 50% a carico di parte opponente e per il restante 50%, tenuto conto della cessazione della materia del contendere nel corso del giudizio, compensate interamente tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
dichiara l'opponente decaduto dalla chiamata di terzo in causa;
condanna a corrispondere in favore del condominio opposto gli Parte_1 interessi e le spese del giudizio monitorio;
dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla sorte capitale e revoca il decreto opposto;
liquida le spese del giudizio in complessivi € 3387,00 per compensi, oltre iva cpa e rimborso spese generali come per legge e condanna altresì la parte opponente a pagina 7 di 9 rimborsare alla parte opposta il 50% delle spese di lite come liquidate, mentre compensa interamente tra le parti il restante 50%.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura ed allegazione al verbale.
Palermo, 16 dicembre 2025
Il Giudice dott. Dora Sciortino
pagina 8 di 9 pagina 9 di 9
TRIBUNALE ORDINARIO di PALERMO
SEZIONE SECONDA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 4502/2023 tra
Parte_1
ATTORE/I e
Controparte_1
CONVENUTO/I
Oggi 16 dicembre 2025 chiamata la causa ad ore 9,00 innanzi al dott. Dora Sciortino, sono comparsi:
Per l'avv. NO VA e l'avv. ALIOTTA ALEXANDRA Parte_1 ( ) VIA CARDUCCI 3 ; , oggi sostituito dall'avv. Alexandra Aliotta C.F._1 CP_1
Per l'avv. GALLO ACCURSIO , Controparte_1 oggi sostituito dall'avv. Andrea Pulvirenti.
L'avv. Aliotta preliminarmente dichiara che non è stato citato, in quanto in seguito Controparte_2 alla costituzione in giudizio del successiva alla richiesta di autorizzazione alla chiamata di CP_1 terzo è stato depositato il bilancio approvato successivamente al deposito del ricorso monitorio da cui risultava che le somme erano dovute da per lavori straordinari e non al dante causa. Parte_1 Dichiara che è cessata la materia del contendere ed insiste nelle spese, rappresentando che il bilancio da cui risulta il debito del è stato approvato con delibera successiva al deposito del ricorso Pt_1 monitorio. L'avv. Pulvirenti insiste nel riconoscimento delle spese del giudizio, insiste nella condanna alle spese, dichiara che l'opposizione è infondata tant'è che l'opponente ha pagato tutte le somme ingiunte con il decreto ingiuntivo.
L'avv. Pulvirenti insiste in quanto dedotto nella comparsa di risposta e chiede i termini ex art. 183 VI comma cpc. L'avv. Aliotta chiede che la causa venga decisa.
Il G.I. alle ore 17,50, all'esito della Camera di Consiglio, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott. Dora Sciortino pagina 1 di 9 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PALERMO
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Dora Sciortino ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4502/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._2
NO VA e dell'avv. ALIOTTA ALEXANDRA
( ) VIA CARDUCCI 3 ; , elettivamente C.F._1 CP_1 domiciliato in VIA G. CARDUCCI N. 3 presso il difensore avv. CP_1
NO VA
ATTORE/I contro pagina 2 di 9 (C.F. Controparte_1
, con il patrocinio dell'avv. GALLO ACCURSIO , elettivamente P.IVA_1 domiciliato in VIA NOTO 12 presso il difensore avv. GALLO CP_1
ACCURSIO
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato in data 15.03.2023 citava in Parte_1
[. giudizio dinanzi al Tribunale di Palermo il sito in Controparte_3 CP_1
, in persona dell'amministratore pro-tempore e, premesso di Controparte_1 aver ricevuto in data 14.02.2023 la notifica del decreto ingiuntivo n. 516/2023, emesso dal Tribunale di Palermo in data 25.1.2023, su istanza del
[...]
, con il quale gli era stato ingiunto il pagamento della Controparte_1 somma di euro 25.530,18, a titolo di oneri condominiali oltre gli interessi legali dalla notifica del decreto ingiuntivo sino all'effettivo pagamento e spese della procedura di ingiunzione, esponeva di aver ricevuto con atto del 12.7.2017 in notar dal fratello sig. a titolo di reintegrazione della legittima Per_1 Controparte_2
la proprietà dell'immobile in oggetto libero da canoni e da diritti spettanti a terzi, di aver appreso in data 17.03.2017 che l'immobile era stato ceduto in locazione dal fratello a per la durata di 12 anni, di non aver mai avuto Controparte_4 riscontro da parte del , più volte contattato, circa l'esistenza di debiti CP_1
condominiali, né di essere mai stato convocato per partecipare alle assemblee, di aver ricevuto nel marzo 2022 una richiesta di pagamento dell'importo di €
22.486,95, oltre € 200,00 per spese legali per oneri condominiali ordinari e straordinari non meglio precisati, deduceva che il gli aveva ingiunto il CP_1 pagamento dell'importo di € 25.530,18 specificando solo in sede di ricorso che pagina 3 di 9 trattavasi di quote condominiali, ordinarie e straordinarie, maturate sino al mese di ottobre 2022, eccepiva che il bilancio consuntivo anno 2020, il bilancio preventivo anno 2021 e il verbale di assemblea condominiale del 09.02.2021 non contenevano nessun riferimento al suo (presunto) debito.
Chiedeva preliminarmente di essere autorizzato a chiamare in causa CP_2
quale garante del debito ingiunto, poiché i presunti debiti erano relativi ad
[...] anni pregressi al trasferimento della proprietà dell'immobile, eccepiva l'improcedibilità per mancato esperimento del tentativo di mediazione, la prescrizione di ogni pretesa di pagamento e, nel merito, contestava la pretesa del
, essendo infondata nell' an e nel quantum, poiché il bilancio consuntivo CP_1
anno 2020, il bilancio preventivo anno 2021 e il verbale di assemblea condominiale del 09.02.2021 non contenevano nessun riferimento al suo (presunto) debito, mentre questo risultava riportato soltanto nel documento denominato “estratto conto” dove comparivano due “Riporti Quote” di anni pregressi per euro 4.327,33 per il periodo fino a giugno 2017 ed euro 21,878,85 riferite all'anno 2021 e chiedeva di dichiarare nullo e comunque revocare e dichiarare inefficace il decreto ingiuntivo n.516/2023, emesso dal Tribunale di Palermo in data 25.1.2023, e, nella non temuta ipotesi di condanna di di ritenere e dichiarare che il sig. Parte_1 Controparte_2 doveva tenerlo indenne da ogni esborso e di condannare a pagare a Controparte_2
un importo uguale a quello per il quale sarebbe stata emessa Parte_1
condanna nei suoi confronti, con vittoria di spese del giudizio.
Si costituiva il condominio dell'edificio sito in , , in CP_1 Controparte_1
persona dell'amministratore pro-tempore, eccependo preliminarmente l'irritualità del procedimento che andava azionato nella forma precedente al rito Cartabia introdotto in data 28.02.2023, dopo l'emissione del decreto ingiuntivo depositato in data 25.01.2023, che il procedimento di mediazione poteva essere esperito dopo la pronuncia del provvedimento relativo alla provvisoria esecuzione del decreto opposto.
Contestava l'eccezione di prescrizione, essendo stato approvato il bilancio consuntivo in occasione dell'assemblea condominiale del 9 febbraio 2021, eccepiva pagina 4 di 9 che il non aveva mai comunicato al condominio di aver acquisito la Pt_1
proprietà dell'immobile e con essa la qualità di condomino e deduceva che i debiti del erano stati correttamente indicati nei bilanci allegati al ricorso. Pt_1
Chiedeva in via preliminare la concessione della provvisoria esecuzione del decreto opposto, il mutamento di rito, il rigetto delle eccezioni di prescrizione e di improcedibilità e, nel merito, il rigetto dell'opposizione, la conferma del decreto opposto e la condanna dell'opponente al pagamento della somma di euro 25.530,18, oltre gli interessi legali a decorrere dalla data di notifica del D.I. sino all'effettivo soddisfo e le spese del monitorio, liquidate in euro 540,00 per compensi di avvocato, euro 145,50 per spese, oltre spese generali, iva e cpa, dire e dichiarare, in ogni caso, che l'opponente era debitore della somma di euro 25.530,18, oltre gli interessi legali a decorrere dalla data di notifica del D.I. sino all'effettivo soddisfo e le spese del monitorio e conseguentemente condannare l'opponente a pagare al la CP_1 somma di euro 25.530,18 , oltre gli interessi legali a decorrere da ciascuna scadenza sino all'effettivo soddisfo e le spese del monitorio, con vittoria di spese del giudizio.
Con decreto del 21.10.2023 veniva autorizzata la chiamata in causa di CP_2 ed, in accoglimento dell'eccezione di parte opposta, veniva dichiarato che il
[...]
rito applicabile era quello antecedente l'introduzione della Cartabia e veniva fissata l'udienza di comparizione.
Con ordinanza dell'8.07.2025, preso atto che la somma ingiunta era stata corrisposta, veniva disattesa la richiesta di provvisoria esecuzione relativa agli interessi ed alle spese del monitorio.
Esperito il procedimento di mediazione con esito negativo, la causa veniva discussa e decisa ai sensi dell'art. 281 sexies cpc.
Preliminarmente va dichiarata la decadenza di parte opponente dalla facoltà di chiamare in causa poiché la stessa non ha provveduto a citare in Controparte_2
giudizio nei termini assegnati con decreto del 21.10.2023, con il Controparte_2
quale era stata autorizzata la chiamata in garanzia di Controparte_2
In proposito, parte opponente ha dichiarato all'udienza del 16.12.2025 di non avere pagina 5 di 9 più interesse a citare in giudizio il poiché dalla documentazione depositata Pt_1
in atti si evince che le quote ingiunte a titolo di oneri straordinari sono maturate nel
2021, ossia successivamente al trasferimento dell'immobile in favore dell'opponente.
Ed ancora, in via preliminare, va rilevato che le quote ingiunte sono state corrisposte dall'opponente nella misura di €25530,18 e che sul punto è cessata la materia del contendere.
Rimane, dunque, da accertare l'obbligo dell'opponente di corrispondere gli interessi e le spese del monitorio, su cui parte opposta ha insistito anche in sede di concessione della provvisoria esecuzione, e di valutare la soccombenza virtuale ai fini della condanna alle spese del giudizio, su cui entrambe le parti insistono.
In particolare, parte opponente a sostegno della propria pretesa ha allegato anche in sede di discussione che il decreto ingiuntivo è palesemente illegittimo, in quanto il debito del per € 25530,18 non risulta dai documenti allegati al ricorso per Pt_1 decreto ingiuntivo, depositato in data 11.10.2022, ma, per espressa ammissione del a pag.11 della comparsa di costituzione, tale somma risulta dal bilancio CP_1 consuntivo del 31.12.2021 approvato con delibera del 5.12.2022, ovvero due mesi dopo il deposito del decreto ingiuntivo.
La suddetta tesi non merita di essere condivisa.
Giova in proposito ricordare che la giurisprudenza di legittimità ha pacificamente stabilito che un condominio può ottenere un decreto ingiuntivo per riscuotere le spese straordinarie anche senza una specifica delibera che approvi il piano di riparto.
La Corte ha chiarito che l'obbligo di pagamento sorge già con l'approvazione dei lavori. La delibera sulla ripartizione spese condominiali è necessaria solo per ottenere l'immediata esecutività del decreto, ma la sua assenza non invalida la richiesta di pagamento. (Corte Cass. ordinanza n. 34206/2024).
Nel caso in esame, risulta che il decreto ingiuntivo è stato richiesto dal condominio opposto sulla scorta dell'estratto conto allegato al ricorso da cui emerge il debito del pari ad € 25.530,00, con l'indicazione analitica delle singole voci di spesa. Pt_1
pagina 6 di 9 Il decreto ingiuntivo n. 516/2023 è stato dunque emesso dal Tribunale di Palermo in data 25.1.2023 su istanza del sulla scorta Controparte_1 dell'estratto conto condominiale anche se le quote ivi indicate a carico del Pt_1
erano state indicate nel rendiconto consuntivo al 31.12.2021, approvato con la delibera del 5.12.2022, prodotta dal condominio soltanto nella fase di merito del giudizio introdotta con l'opposizione al decreto ingiuntivo.
Ne consegue che il decreto ingiuntivo è stato validamente emesso in sede monitoria, laddove l'assenza della delibera di approvazione del riparto spese ha comportato il diniego della concessione della provvisoria esecuzione, mentre nella fase del merito parte opposta producendo la delibera di approvazione del piano di ripartizione delle spese ha provato il fondamento dell'ingiunzione.
Parte opponente va, dunque, condannata a corrispondere gli interessi e le spese indicate nel monitorio, nonché le spese del giudizio che, liquidate secondo i criteri di cui al d.m. n. 55/2014 liquidati in €3387,00 per compensi (valore fino a €26000,00: parametri medi per le fasi introduttiva, minimi per istruttoria e minimi decisionale, in ragione dell'attività concretamente espletata) vanno poste in misura del 50% a carico di parte opponente e per il restante 50%, tenuto conto della cessazione della materia del contendere nel corso del giudizio, compensate interamente tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
dichiara l'opponente decaduto dalla chiamata di terzo in causa;
condanna a corrispondere in favore del condominio opposto gli Parte_1 interessi e le spese del giudizio monitorio;
dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla sorte capitale e revoca il decreto opposto;
liquida le spese del giudizio in complessivi € 3387,00 per compensi, oltre iva cpa e rimborso spese generali come per legge e condanna altresì la parte opponente a pagina 7 di 9 rimborsare alla parte opposta il 50% delle spese di lite come liquidate, mentre compensa interamente tra le parti il restante 50%.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura ed allegazione al verbale.
Palermo, 16 dicembre 2025
Il Giudice dott. Dora Sciortino
pagina 8 di 9 pagina 9 di 9