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Sentenza 16 maggio 2025
Sentenza 16 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 16/05/2025, n. 215 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 215 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 849/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LAMEZIA TERME
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale del Lavoro di Lamezia Terme, in composizione monocratica, nella persona del magistrato Dott. Francesco Tallarico, ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura, all'esito della camera di consiglio dell'udienza del 16/05/2025, del dispositivo della seguente
Sentenza nella causa in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie, iscritta al n°849/2024 R.g./Lav., vertente
TRA
C.F. da Lamezia Terme (CZ), rappresentata e Parte_1 CodiceFiscale_1 difesa dall'Avv. Giuseppe STELLA, presso lo studio del quale, in Lamezia Terme (CZ) alla Via Ettore
e Ruggero Dé Medici n°31, elegge domicilio, in virtù di procura nel ricorso introduttivo del giudizio,
- Ricorrente -
E
in persona del legale rappresentante pro-tempore, Controparte_1 elettivamente domiciliato presso la sede di Lamezia Terme alla Via Saverio D'Ippolito n°6, CP_2 rappresentato e difeso dagli Avv.ti Giacinto GRECO e Francesco MUSCARI TOMAIOLI, dell'Ufficio
Legale del Ente, - Resistente -
OGGETTO: Fase di Marito Avverso A.T.P. ex art. 445 bis Cpc.
*******
La presente sentenza viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione limitata alla succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt.
132 n. 4) c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., nel testo introdotto rispettivamente dagli artt. 45 e 52 della legge n. 69 del 18 giugno 2009.
*******
pagina 1 di 4
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 445-bis, comma 6 c.p.c. tempestivamente depositato il 17.05.2024, parte ricorrente, ha contestato le conclusioni rassegnate dal c.t.u. nominato nell'ambito del procedimento di accertamento tecnico preventivo iscritto al n°891/2023 di R.G./Lav., chiedendo che venisse riformato il ricorso per A.T.P. proposto dalla parte istante e previa nuova CTU, venisse accertata la sussistenza dei requisiti di cui alla L. n°118/71 art. 13 (nel procedimento di ATP all'odierna parte resistente non era stato riconosciuto in capo alla stessa i requisiti dei diritti richiesti).
Parte convenuta, , costituitasi in giudizio, ha concluso per il rigetto della pretesa avversaria, CP_2
chiedendo la conferma delle conclusioni rassegnate dal c.t.u. nella fase di istruzione preventiva.
Va, preliminarmente, evidenziato che, ai sensi dell'art. 445-bis, ultimo comma c.p.c., nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.
Ciò posto, nel caso di specie, la parte ricorrente, nel contestare le valutazioni del C.T.U., chiedendo per la fase di merito la rinnovazione della perizia medico-legale dell'A.T.P., e riportando, nel ricorso per il merito, tutte le deduzioni e conclusioni formulate e depositando nuova documentazione medica.
Questo giudicante esaminati i motivi del ricorso, nonché l'elaborato peritale della fase di ATP, ha ritenuto rinnovare la CTU della Fase di ATP.
Il nuovo CTU, fissata la data di inizio operazioni peritale procedendo alla visita della parte istante nonché ad esaminare la documentazione in atti e quella ulteriore, in realtà concludeva confermando il giudizio medico-legale del CTU della fase di ATP;
ma il peggioramento costante del quadro clinico, a decorrere dal 19.09.2024, la portava al riconoscimento da quest'ultima data delle prestazioni richieste e delle agevolazioni, anche economiche, da tale riconoscimento derivanti, per cui concludeva, anche in risposta alle osservazioni fatte dalla difesa della parte istante:
“…
CONCLUSIONI DIAGNOSTICHE
POLIARTROSI DIFFUSA AD ALTA INCIDENZA FUNZIONALE
FIBRILLAZIONE ATRIALE CRONICA CON IMPIANTO DI LOOP
[...]
REUMATICA CON PERICARDITE RECENTE CP_3
INCONTINENZA URINARIA STABILIZZATA
DISTURBO DEPRESSIVO MAGGIORE CON
[...]
Controparte_4
CONSIDERAZIONI MEDICO-LEGALI Per totale inabilità lavorativa s'intende l'assenza o la perdita completa della capacità lavorativa;
pagina 2 di 4 Da quanto sopra esposto si evidenzia che attualmente il decorso delle patologie è continuo e di durata non precisabile con aggravamenti, scarsa aderenza alla terapia, pregressi ricoveri ricorrenti, riduzione della iniziativa e della capacità di svolgere attività finalizzate a livello familiare, sociale o lavorativo.
Con riferimento al calcolo riduzionistico:
POLIARTROSI DIFFUSA AD ALTA INCIDENZA FUNZIONALE
COD.7105 percentuale 40%
CARDIOPATIA ARITMICA CON VALVULOPATIE per analogia percentuale 41% INCONTINENZA URINARIA STABILIZZATA per analogia 20%
NEVROSI ANSIOSA COD. 2207 percentuale 15%
DEPRESSIONE MAGGIORE EPISODIO RICORRENTE COD.2209 percentuale 41%
CONCLUSIONI considerata la formula di si ottiene una riduzione della capacità lavorativa del Parte_2
86.42%.
Nel caso in esame il paziente presenta delle limitazioni tali da essere invalida civile con riduzione della capacità lavorativa pari o superiore al 74% (art. 13 L. 118/71 come modificato da D.lgs. 509/88)
(assegno mensile)
Si conferma una percentuale d'invalidità pari al 86,42% dalla data della visita Ortopedica del 19.09.2024. …”
Ebbene, la domanda di accertamento avanzata dal ricorrente risulta essere fondata e deve accolta a decorrere dal 19.09.2024, ma non dalla data della domanda amministrativa.
Il riconoscimento è in un periodo ricadente nel giudizio di merito e successivamente al deposito sia del ricorso per ATP che di quello di merito per cui rivedeva sì le conclusioni della fase di ATP e riconosceva in capo alla parte ricorrente e concludeva che queste erano tali da riconoscere, con motivazioni, pienamente condivisibili, non oggetto di specifici rilievi, la percentuale invalidante in capo alla parte da aver diritto al riconoscimento di cui all'art. 13 della L. 118/71 art. 13, assegno mensile, dal 19.09.2024, avendone anche i requisiti reddituali, ai fini dell'indennità derivante da tale riconoscimento, il tutto con valutazioni dalle quali non si ritiene di doversi discostare, ritenendo che nell'elaborato peritale e nelle integrazioni fornite siano state adeguatamente valutate ed esplicitate le condizioni patologiche psico-fisiche della parte ricorrente ed il cui grado invalidante è tale da consentire un riconoscimento richiesto dalla data testè indicata e non dalla domanda amministrativa per come richiesto.
Ne consegue l'accoglimento del ricorso proposto ai sensi dell'art. 445-bis, 6 C. c.p.c., nei limiti su esposti.
Le spese di entrambe le fasi del giudizio vengono compensate, atteso il riconoscimento durante la fase di merito, le spese della consulenza tecnica espletata per la fase ATP e di merito, liquidate come da separati decreti, sono poste a carico dell' . CP_2
pagina 3 di 4
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, in funzione di Giudice del Lavoro e della Previdenza, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione disattesa:
a) Accoglie il ricorso proposto da parte ricorrente, ex art. 445-bis, comma 6 c.p.c., in riforma all'esito dell'A.T.P., per quanto evidenziato in parte motiva;
b) Dichiara, conseguentemente, che parte ricorrente aveva i requisiti per aver diritto ad ottenere e percepite i ratei di indennità di cui all'ex art. 13 L. n°118/71, avendo il possesso dei requisiti economici e reddituali, a decorrere dal 19.09.2024, ed aumentati degli interessi legali con decorrenza dalle successive singole scadenze mensili al soddisfo;
c) Compensa le spese di lite di entrambe le fasi del giudizio, per le motivazioni su esposte;
d) pone definitivamente a carico dell' le spese di C.t.u della fase di A.T.P. e merito liquidati come CP_2
da separati decreti.
Così deciso in Lamezia Terme il 16/05/2025
IL GIUDICE Dott. Francesco Tallarico
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LAMEZIA TERME
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale del Lavoro di Lamezia Terme, in composizione monocratica, nella persona del magistrato Dott. Francesco Tallarico, ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura, all'esito della camera di consiglio dell'udienza del 16/05/2025, del dispositivo della seguente
Sentenza nella causa in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie, iscritta al n°849/2024 R.g./Lav., vertente
TRA
C.F. da Lamezia Terme (CZ), rappresentata e Parte_1 CodiceFiscale_1 difesa dall'Avv. Giuseppe STELLA, presso lo studio del quale, in Lamezia Terme (CZ) alla Via Ettore
e Ruggero Dé Medici n°31, elegge domicilio, in virtù di procura nel ricorso introduttivo del giudizio,
- Ricorrente -
E
in persona del legale rappresentante pro-tempore, Controparte_1 elettivamente domiciliato presso la sede di Lamezia Terme alla Via Saverio D'Ippolito n°6, CP_2 rappresentato e difeso dagli Avv.ti Giacinto GRECO e Francesco MUSCARI TOMAIOLI, dell'Ufficio
Legale del Ente, - Resistente -
OGGETTO: Fase di Marito Avverso A.T.P. ex art. 445 bis Cpc.
*******
La presente sentenza viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione limitata alla succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt.
132 n. 4) c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., nel testo introdotto rispettivamente dagli artt. 45 e 52 della legge n. 69 del 18 giugno 2009.
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pagina 1 di 4
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 445-bis, comma 6 c.p.c. tempestivamente depositato il 17.05.2024, parte ricorrente, ha contestato le conclusioni rassegnate dal c.t.u. nominato nell'ambito del procedimento di accertamento tecnico preventivo iscritto al n°891/2023 di R.G./Lav., chiedendo che venisse riformato il ricorso per A.T.P. proposto dalla parte istante e previa nuova CTU, venisse accertata la sussistenza dei requisiti di cui alla L. n°118/71 art. 13 (nel procedimento di ATP all'odierna parte resistente non era stato riconosciuto in capo alla stessa i requisiti dei diritti richiesti).
Parte convenuta, , costituitasi in giudizio, ha concluso per il rigetto della pretesa avversaria, CP_2
chiedendo la conferma delle conclusioni rassegnate dal c.t.u. nella fase di istruzione preventiva.
Va, preliminarmente, evidenziato che, ai sensi dell'art. 445-bis, ultimo comma c.p.c., nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.
Ciò posto, nel caso di specie, la parte ricorrente, nel contestare le valutazioni del C.T.U., chiedendo per la fase di merito la rinnovazione della perizia medico-legale dell'A.T.P., e riportando, nel ricorso per il merito, tutte le deduzioni e conclusioni formulate e depositando nuova documentazione medica.
Questo giudicante esaminati i motivi del ricorso, nonché l'elaborato peritale della fase di ATP, ha ritenuto rinnovare la CTU della Fase di ATP.
Il nuovo CTU, fissata la data di inizio operazioni peritale procedendo alla visita della parte istante nonché ad esaminare la documentazione in atti e quella ulteriore, in realtà concludeva confermando il giudizio medico-legale del CTU della fase di ATP;
ma il peggioramento costante del quadro clinico, a decorrere dal 19.09.2024, la portava al riconoscimento da quest'ultima data delle prestazioni richieste e delle agevolazioni, anche economiche, da tale riconoscimento derivanti, per cui concludeva, anche in risposta alle osservazioni fatte dalla difesa della parte istante:
“…
CONCLUSIONI DIAGNOSTICHE
POLIARTROSI DIFFUSA AD ALTA INCIDENZA FUNZIONALE
FIBRILLAZIONE ATRIALE CRONICA CON IMPIANTO DI LOOP
[...]
REUMATICA CON PERICARDITE RECENTE CP_3
INCONTINENZA URINARIA STABILIZZATA
DISTURBO DEPRESSIVO MAGGIORE CON
[...]
Controparte_4
CONSIDERAZIONI MEDICO-LEGALI Per totale inabilità lavorativa s'intende l'assenza o la perdita completa della capacità lavorativa;
pagina 2 di 4 Da quanto sopra esposto si evidenzia che attualmente il decorso delle patologie è continuo e di durata non precisabile con aggravamenti, scarsa aderenza alla terapia, pregressi ricoveri ricorrenti, riduzione della iniziativa e della capacità di svolgere attività finalizzate a livello familiare, sociale o lavorativo.
Con riferimento al calcolo riduzionistico:
POLIARTROSI DIFFUSA AD ALTA INCIDENZA FUNZIONALE
COD.7105 percentuale 40%
CARDIOPATIA ARITMICA CON VALVULOPATIE per analogia percentuale 41% INCONTINENZA URINARIA STABILIZZATA per analogia 20%
NEVROSI ANSIOSA COD. 2207 percentuale 15%
DEPRESSIONE MAGGIORE EPISODIO RICORRENTE COD.2209 percentuale 41%
CONCLUSIONI considerata la formula di si ottiene una riduzione della capacità lavorativa del Parte_2
86.42%.
Nel caso in esame il paziente presenta delle limitazioni tali da essere invalida civile con riduzione della capacità lavorativa pari o superiore al 74% (art. 13 L. 118/71 come modificato da D.lgs. 509/88)
(assegno mensile)
Si conferma una percentuale d'invalidità pari al 86,42% dalla data della visita Ortopedica del 19.09.2024. …”
Ebbene, la domanda di accertamento avanzata dal ricorrente risulta essere fondata e deve accolta a decorrere dal 19.09.2024, ma non dalla data della domanda amministrativa.
Il riconoscimento è in un periodo ricadente nel giudizio di merito e successivamente al deposito sia del ricorso per ATP che di quello di merito per cui rivedeva sì le conclusioni della fase di ATP e riconosceva in capo alla parte ricorrente e concludeva che queste erano tali da riconoscere, con motivazioni, pienamente condivisibili, non oggetto di specifici rilievi, la percentuale invalidante in capo alla parte da aver diritto al riconoscimento di cui all'art. 13 della L. 118/71 art. 13, assegno mensile, dal 19.09.2024, avendone anche i requisiti reddituali, ai fini dell'indennità derivante da tale riconoscimento, il tutto con valutazioni dalle quali non si ritiene di doversi discostare, ritenendo che nell'elaborato peritale e nelle integrazioni fornite siano state adeguatamente valutate ed esplicitate le condizioni patologiche psico-fisiche della parte ricorrente ed il cui grado invalidante è tale da consentire un riconoscimento richiesto dalla data testè indicata e non dalla domanda amministrativa per come richiesto.
Ne consegue l'accoglimento del ricorso proposto ai sensi dell'art. 445-bis, 6 C. c.p.c., nei limiti su esposti.
Le spese di entrambe le fasi del giudizio vengono compensate, atteso il riconoscimento durante la fase di merito, le spese della consulenza tecnica espletata per la fase ATP e di merito, liquidate come da separati decreti, sono poste a carico dell' . CP_2
pagina 3 di 4
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, in funzione di Giudice del Lavoro e della Previdenza, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione disattesa:
a) Accoglie il ricorso proposto da parte ricorrente, ex art. 445-bis, comma 6 c.p.c., in riforma all'esito dell'A.T.P., per quanto evidenziato in parte motiva;
b) Dichiara, conseguentemente, che parte ricorrente aveva i requisiti per aver diritto ad ottenere e percepite i ratei di indennità di cui all'ex art. 13 L. n°118/71, avendo il possesso dei requisiti economici e reddituali, a decorrere dal 19.09.2024, ed aumentati degli interessi legali con decorrenza dalle successive singole scadenze mensili al soddisfo;
c) Compensa le spese di lite di entrambe le fasi del giudizio, per le motivazioni su esposte;
d) pone definitivamente a carico dell' le spese di C.t.u della fase di A.T.P. e merito liquidati come CP_2
da separati decreti.
Così deciso in Lamezia Terme il 16/05/2025
IL GIUDICE Dott. Francesco Tallarico
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